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De Agostini Professionale - LEGGI D'ITALIA (testo vigente) - Aggiornamento alla GU 05/06/2001

221. MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI


L. 15 marzo 1997, n. 59 (1).
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1/circ).



Capo I


1. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a 
conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e 
compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai 
fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni 
e compiti e per «enti locali» si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali 
(1/a).
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui 
all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 
giugno 1990, n. 142 (2), tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla 
promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi 
localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, 
centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti 
materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale 
all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni 
referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche (2/a);
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale 
dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale (2/b).
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione 
di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa 
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri 
delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle modifiche della rete 
autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le 
norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta 
della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia (2/c);
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela 
dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la 
ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini 
della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in 
mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del 
Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare 
l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi 
internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli 
obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione 
della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli 
altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali 
dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della 
sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente (2/d) (2/cost).


2. 1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente 
legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della 
Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi 
dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti 
amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e 
nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali (2/cost).
2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a 
maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria 
competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui 
all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. 
Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività 
produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali (2/e).


3. 1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, 
ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai 
fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3), e osservando il principio di sussidiarietà di 
cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o 
funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di 
conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni 
e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed 
entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale 
modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la 
collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di 
amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli 
enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e 
l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie 
per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo (2/cost);
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento 
di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando 
l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;
e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri 
aggiuntivi per la finanza pubblica;
f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la 
cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi 
rappresentativi degli stessi (2/cost);
g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di 
funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e 
degli enti locali;
h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino 
temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione 
d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare 
realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.


4. 1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli 
ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che 
non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni 
provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi 
rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali (2/cost).
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a 
regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 (2/cost).
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti princìpi 
fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni 
amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni 
territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le 
dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di 
funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità 
territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati (2/cost);
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni 
amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti 
divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata 
partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;
e) i princìpi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un 
unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di 
identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o 
attività amministrativa;
f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con 
l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a 
garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse 
caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni 
amministrative;
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali 
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a (3/a):
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di 
interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il 
livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di 
mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei 
servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; 
prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano 
precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni 
medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999 (3/b);
b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino 
l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione 
che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3/c), mediante contratti di 
servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento 
(CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che 
garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da 
traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 
91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; 
definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi 
di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento 
dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi 
contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per 
servizi di interesse locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei princìpi e criteri di cui al comma 3 del 
presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile 
individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in 
particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel 
commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto 
riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi 
nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la 
promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la 
promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del 
contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei 
settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla 
realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio 
degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali 
ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, 
della sicurezza e della salute pubblica (4).
4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al 
Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si 
esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il 
parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi (4/a).
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (4/b), e del principio di 
sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a) e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera 
c) del medesimo comma, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione 
di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli 
enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il 
termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni 
inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui 
disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale (4/c) (4/d) (2/cost).


5. 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati 
rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su 
designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari 
che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua 
prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di 
presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle 
competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico 
dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere (4/e).
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne 
riferisce ogni sei mesi alle Camere.


6. 1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della 
Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che 
devono essere espressi entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo 
acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata 
ai rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla 
ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle 
Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti 
legislativi possono essere comunque emanati (4/f).


7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali 
e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, 
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed 
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i 
Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque 
essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela 
soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali 
compiti residui (4/g).
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui 
all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti 
delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali 
funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i 
decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i 
criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (5), introdotto 
dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto 
di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del 
Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. 
In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta 
del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono 
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere 
della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso 
tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, 
entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si 
applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 
1997, n. 449 (5/a) (5/b).


8. 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di 
coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati 
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata 
raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo 
parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla 
richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui 
ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai 
commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i 
provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate 
con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'art. 3 L. 22 luglio 1975, n. 382 (6);
b) l'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (7), il primo comma del medesimo 
articolo limitatamente alle parole da: «nonché la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e alle parole «e 
con la Comunità economica europea», nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente 
alle parole: «impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che 
sono tenute ad osservarle, ed»;
c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della L. 23 agosto 1988, n. 400 (7/a), limitatamente alle parole: «gli 
atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni 
statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano» (7/b);
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (7/a), limitatamente alle 
parole: «anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (8).
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 
1970, n. 281 (9) (2/cost).


9. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le 
materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza 
Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti 
princìpi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della 
medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a 
livello di attività consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in 
capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la 
soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di 
dissenso;
d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle 
province e delle comunità montane (9/a) (2/cost).
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla 
presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla 
Conferenza unificata.


10. 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere 
adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno 
dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e 
osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, 
comma 1 (9/b) (9/c).


Capo II

(giurisprudenza)
11. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 (9/c), uno o più decreti legislativi 
diretti a (9/d):
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche 
attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche 
ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le 
istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, 
che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale 
(9/e);
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca 
scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso (9/f).
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere 
entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi 
possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli 
stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro 
entrata in vigore (9/g).
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (10), e 
successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i 
decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (10), e successive modificazioni, possono essere emanate 
entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai 
princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421 (11), a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità 
di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad 
integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi (11/a):
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la 
conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di 
lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti 
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui 
all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (10);
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico 
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la 
necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare 
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la 
rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti 
collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio 
del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai 
dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la 
dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (12), e 
successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che 
svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di 
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva 
integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun 
ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o 
rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 (11), e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti 
(12/cost);
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro (13);
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica (13/a).
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati (13/b).
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (13/c), è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (13/c): alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (14). Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso (14/a).


12. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si 
atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 (15), dalla legge 7 
agosto 1990, n. 241 (16), e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (14), e successive 
modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le 
amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome 
funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con 
eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o 
gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e 
seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle 
predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo 
criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 (15), il diritto di 
opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli 
dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze (17);
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità 
dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, regolamentare e 
finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio 
dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto 
delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli 
articoli 3 e seguenti e dei princìpi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo, in 
ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia 
fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o 
unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche 
mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e 
aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di 
omogeneità, di complementarietà e di organicità (17/a);
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto 
dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di 
raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi 
pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale 
dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle 
comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il 
rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con 
riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in 
modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e 
logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di 
debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione 
dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (18), e successive modificazioni, un più 
razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per 
funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti 
ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi 
di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro 
straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e princìpi uniformi per la 
disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra 
organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta 
collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei 
dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle 
procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche 
istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse 
amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, 
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati 
servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto 
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (19), prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole 
amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti 
permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su 
base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (18), e 
successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai 
processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino 
e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione 
professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a 
seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'articolo 3, commi 205 e 
206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (20), fermo restando che le singole amministrazioni 
provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di 
bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da 
adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e 
l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle 
amministrazioni centrali (20/a).
2. Nell'àmbito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle 
rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre 
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del 
tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un 
anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti 
pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle 
amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le 
dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400 (21), sono 
corrispondentemente ridotte.


13. 1. (22).
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(21), introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al 
Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari 
competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza 
che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (23), 
introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29 (24), come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo 
restando il comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino 
alla emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 
400 (23), introdotto dal comma 1 del presente articolo (24/a).


(giurisprudenza)
14. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo 
perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai 
princìpi generali desumibili dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 (24/b), e successive modificazioni, dal D.Lgs. 
3 febbraio 1993, n. 29 (24), e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della L. 14 gennaio 
1994, n. 20 (25), ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i 
quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra 
amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero 
liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare 
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai 
suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono 
funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è 
necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di 
diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il 
Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, 
comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo 
delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli 
organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di 
norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del 
commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di 
comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, 
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (24), e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche (25/a).


(giurisprudenza)
15. 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per 
l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, 
qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in 
materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle 
forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole 
amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del 
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (26), in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a 
stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere 
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le 
amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 
febbraio 1993, n. 39 (26), hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti 
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e 
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le 
modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i 
privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (23). Gli 
schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per 
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni (27).


16. 1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (28), 
individua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri 
stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione delle attività già espletate 
ivi comprese quelle relative a progetti in corso, i progetti più strettamente finalizzati alla 
modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel 
quadro di una ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato 
procede altresì alla verifica di congruità dei costi di attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale 
riduzione della spesa autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano le procedure di cui all'articolo 2, 
commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (28/a), e al decreto del Presidente della 
Repubblica 19 aprile 1994, n. 303 (29). I progetti non selezionati o per i quali non sia stata accettata la 
rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la 
funzione pubblica è dichiarata la revoca dell'approvazione dei predetti progetti ed è determinato il 
rimborso delle spese per le attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.
3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo stato di previsione dell'entrata 
del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione 
della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei 
processi di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le procedure 
di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (28/a), e al D.P.R. 19 
aprile 1994, n. 303 (29), nonché per attività di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi normativi 
necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in 
forma collegiale (29/a).


17. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si 
atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (30), e successive 
modificazioni, dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (29), e successive modificazioni, dall'articolo 3, 
comma 6, della L. 14 gennaio 1994, n. 20 (31), ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al 
controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle 
attività e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati 
dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e 
assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti 
dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi 
ed alla valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla 
elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione 
comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione 
annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull'attività di valutazione, 
collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico 
del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da 
definire con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 
400 (31/a);
f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata 
adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da 
parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei 
soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli 
uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e 
conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione 
dell'indennizzo stesso (32).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento circa gli 
esiti delle attività di cui al comma 1.


(giurisprudenza)
18. 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto 
previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della 
ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del 
loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni 
per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il 
massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, 
accordi di programma e consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, 
tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia 
nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di 
evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 
(32/a), riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in 
aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale 
e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni 
imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca 
e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti 
universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica 
di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano 
la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, 
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con 
propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni 
di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, ferma restando 
l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (33), ai programmi 
di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del 
sistema della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e 
funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo e di 
funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonché di quelli 
riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori.


19. 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi 
sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative.


Capo III

(giurisprudenza)
20. 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la 
delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni 
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i 
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al 
disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei 
procedimenti amministrativi (33/a) (2/cost).
2. Nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di 
delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare 
autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della 
presente legge e dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (33/b).
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle 
competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio 
dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le 
amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i 
regolamenti possono essere comunque emanati (2/cost).
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le 
norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti (33/c) (2/cost).
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente 
connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni 
intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori 
omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove 
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione 
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse 
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si 
riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò 
corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di 
rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere 
le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed 
estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui 
all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (34), e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che 
non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli 
organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti 
portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo (34/a);
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi 
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali 
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario (34/b);
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più 
elevati dei benefìci conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con 
forme di autoregolamentazione da parte degli interessati (34/b);
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti 
amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello 
autorizzatorio (34/b);
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale (34/b);
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento (34/c);
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche (34/c) (2/cost).
5-
bis
. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione (34/d).
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa (2/cost).
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima (34/e) (2/cost).
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400 (35), per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie (35/a):
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 245 (36), e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 537 
(37), e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'articolo 73 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (38), e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (37);
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia 
(39).
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (36), è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo (39/a).


20-bis. 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che 
prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, 
alternativamente:
a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione 
del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione 
amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme 
legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite 
disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione (39/b).


Capo IV

(giurisprudenza)
21. 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di 
realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della 
realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e 
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i 
livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema 
scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente 
attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole 
medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e 
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di 
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del 
presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità 
ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (40), nel termine di nove mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei 
commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche 
contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni 
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono 
essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le 
norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 
(41), con quelle della presente legge (41/a).
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle 
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una 
più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari 
situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni 
locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe 
dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo 
montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una 
dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a 
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di 
dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla 
gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle 
istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da 
apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed 
economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e 
sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni 
stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica 
e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il 
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione 
perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello 
dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di 
orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli 
di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto 
capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del 
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono 
individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta 
dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni 
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di 
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, 
nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli 
intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente 
sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione 
perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni 
scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata 
annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e 
ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti (41/b).
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (42), sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche] (43).
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (43/a).
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri (43/b):
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (44), e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (44), e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri (44/a):
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (44/b);
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (44/c).


22. 1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e 
utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative. Le partecipazioni 
azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già 
inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico 
tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni, alle province autonome e ai comuni 
nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2 (45).
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia autonoma o ai comuni entro 
novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro del 
tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di 
realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci delle società 
termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo 
entro sessanta giorni dalla presentazione del piano (45).
3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in parte, le partecipazioni nonché le 
attività, i beni e i patrimoni ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altresì prevedere 
forme di gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a 
privati (45).
4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome o i comuni territorialmente interessati non 
presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga 
alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri per le 
cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende 
interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché per gli interessi 
turistici.


Allegato 1 (45/a)
(previsto dall'articolo 20, comma 8)

1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del 
bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea):
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 55;
legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17;
legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, 
articoli 7 e 10;
legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74;
decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 
ottobre 1992;
legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25, sostitutivo dell'articolo 5 della citata legge n. 468 del 
1978;
legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19.
2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari:
legge 24 aprile 1941, n. 392;
legge 25 giugno 1956, n. 702;
legge 15 febbraio 1957, n. 26.
3. [Procedimento in materia di collaborazioni culturali:
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7, comma 6;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma 27] (45/b).
4. [Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni e lavoro straordinario del personale dello 
Stato:
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860;
legge 18 dicembre 1973, n. 836;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513;
legge 26 luglio 1978, n. 417] (45/c).
5. [Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presìdi agli invalidi del lavoro:
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 
178] (45/d).
6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 29 ottobre 1991, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa 
licenza di esercizio:
legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19.
8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione:
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
9. [Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico 
superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche:
regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
legge 24 gennaio 1977, n. 7;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275] (45/e).
10. Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante:
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, 
n. 1034;
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989;
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 
162.
11. Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
legge 5 marzo 1990, n. 46;
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
12. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica:
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6, modificato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 
44;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
13. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo:
articoli 54 e 55 del codice della navigazione.
14. Procedimento di prevenzione degli incendi:
legge 26 luglio 1965, n. 966;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
legge 7 dicembre 1984, n. 818.
15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL):
regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 25 e 131;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.
16. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica:
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonché di donazioni o lasciti in favore di enti:
codice civile, articoli 12, 16 e 17;
disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;
legge 5 giugno 1850, n. 1037;
regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
legge 21 giugno 1896, n. 218;
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361;
legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65.
18. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità e altre procedure connesse:
legge 25 giugno 1865, n. 2359;
legge 22 ottobre 1971, n. 865 (45/f).
19. Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 6 febbraio 1985, n. 15;
legge 22 dicembre 1990, n. 401;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
20. [Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 30 dicembre 1986, n. 943;
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39] (45/g).
21. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione:
articolo 37 del codice della navigazione.
22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale:
norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
23. Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
legge 8 agosto 1991, n. 274;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.
24. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e della dotazione di personale:
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
legge 30 aprile 1969, n. 153;
legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29;
legge 23 dicembre 1978, n. 833;
legge 11 marzo 1988, n. 67;
legge 9 marzo 1989, n. 88;
decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, articolo 14, comma 14;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3.
25. Procedimento di unificazione dei termini per i contributi previdenziali:
legge 30 aprile 1969, n. 153;
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150;
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 gennaio 1977, n. 10.
27. [Procedimento per la nomina e decadenza dei capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di incarichi di consulenza:
legge 23 agosto 1988, n. 400, articoli 18, 21, 28, 29 e 31;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 65 della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, recante riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretariato generale] 
(45/h).
28. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell'assicurazione generale obbligatoria:
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, articolo 22;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, articolo 19, sostitutivo dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7.
29. Procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari:
legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27.
30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra:
legge 28 luglio 1971, n. 585;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:
legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.
32. Procedimenti per la stipula di contratti di collaborazione per attività didattiche:
legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 273.
33. Procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale:
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dall'articolo 143 all'articolo 150; dall'articolo 176 all'articolo 187; dall'articolo 192 all'articolo 199.
34. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione, revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e nei conservatori con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale:
testo unico di cui al 
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 250 e 252.
35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola:
legge 4 gennaio 1968, n. 15;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 510 e 580.
36. Procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile:
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
37. [Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali:
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175] (45/i).
38. Procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e privato:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 12, comma 2, lettera a), n. 3);
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, articolo 6, commi 3, 4 e 5.
39. Procedimento per il finanziamento annuo della Croce rossa italiana:
decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, articolo 7.
40. Procedimento per l'assegnazione del contributo alla Lega italiana contro i tumori e al Centro internazionale di ricerche per il cancro a Lione:
legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile 1977, n. 164;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 40 (Tab. A - Amministrazione 17 - Ministero della sanità).
41. Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e agli aiuti concessi alle imprese per le spese di ricerca e le innovazioni tecnologiche, per l'erogazione dei relativi finanziamenti, con determinazione di forme, modalità e limiti dei medesimi finanziamenti e della proprietà dei risultati, nonché per incentivare la ricerca, l'innovazione e la relativa formazione nelle diverse aree del Paese:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
legge 17 febbraio 1982, n. 46;
legge 1° marzo 1986, n. 64;
legge 5 agosto 1988, n. 346;
legge 5 ottobre 1991, n. 317;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.
42. Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
43. Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 gennaio 1977, n. 10;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349;
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
44. Procedure per la produzione e commercializzazione di additivi alimentari e per la conservazione delle sostanze alimentari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
45. [Procedimento per il trattamento delle acque reflue:
legge 5 gennaio 1994, n. 36] (45/l).
46. Procedimenti relativi alla produzione e commercializzazione dei presìdi sanitari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
47. Procedure attinenti le specialità medicinali di automedicazione:
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
48. Procedure di autorizzazione e commercializzazione di presìdi medici-chirurgici:
regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante testo unico delle leggi sanitarie (articolo 189);
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.
49. [Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi e per la concessione di utilizzo d'acqua per uso industriale:
regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775] (45/m).
50. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa:
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
51. [Procedimento relativo alla organizzazione territoriale del servizio idrico integrato:
legge 16 aprile 1987, n. 183;
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
legge 18 maggio 1989, n. 183;
legge 5 gennaio 1994, n. 36] (45/n).
52. [Procedimenti relativi alla realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse:
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341] (45/o).
53. [Procedimenti relativi agli interventi straordinari nel Mezzogiorno:
legge 1° marzo 1986, n. 64;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488] (45/p).
54. Procedimenti relativi ad interventi a favore dell'imprenditoria femminile:
legge 25 febbraio 1992, n. 215.
55. [Procedimenti per il credito alla cooperazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali:
legge 27 febbraio 1985, n. 49] (45/q).
56. Procedimenti per l'assicurazione ed il finanziamento del credito all'esportazione:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
57. Procedimenti per il risanamento dell'industria siderurgica:
legge 31 maggio 1984, n. 193.
58. Procedimenti a favore dell'industria bellica:
legge 24 dicembre 1985, n. 808;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 6.
59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del commercio:
legge 10 ottobre 1975, n. 517.


60. Procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-
alimentari:
legge 28 febbraio 1986, n. 41.
61. [Procedimenti relativi agli interventi a favore dell'imprenditoria giovanile:
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 
95] (45/r).
62. Procedimenti per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia:
decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156.
63. Procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti-pilota nel settore agro-
alimentare in Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2.
64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la partecipazione a gare 
internazionali in Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3.
65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle imprese italiane esportatrici:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 
394.
66. Procedimenti di concessione di contributi ad istituti, enti ed associazioni per iniziative volte a 
promuovere le esportazioni:
legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
67. Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento dei crediti inerenti all'esportazione di merci e 
servizi nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
68. Procedimenti di finanziamento e di concessione di contributi per la cooperazione nei Paesi in via di 
sviluppo:
legge 26 febbraio 1987, n. 49.
69. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi per il commercio estero:
legge 21 febbraio 1989, n. 83.
70. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 
394.
71. [Procedimenti di concessione di contributi alle camere di commercio italiane all'estero:
legge 1° luglio 1970, n. 518] (45/s).
72. Procedimenti di concessione di contributi per l'incremento della collaborazione con i Paesi 
dell'Europa centrale ed orientale:
legge 26 febbraio 1992, n. 212.
73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a società ed imprese miste all'estero:
legge 24 aprile 1990, n. 100;
legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2.
74. Procedimenti per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori e per l'applicazione delle 
tariffe sull'autotrasporto delle merci:
legge 6 giugno 1974, n. 298;
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;
decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56.
75. [Procedimento in materia di strumenti per pesare:
legge 10 ottobre 1975, n. 517;
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 
121] (45/t).
76. Procedimenti di concessione di beni del demanio marittimo utilizzati per finalità turistiche, ricreative 
e per la realizzazione e la gestione di attività commerciali, ricreative, sportive, turistiche e per quelle 
relative ai porti:
articoli 33-37 del codice della navigazione;
articoli 5-21 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 
494;
legge 28 gennaio 1994, n. 84;
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, 
n. 647.
77. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, 
mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali e tenuta di registri in materia di attività commerciali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio 
decreto 6 maggio 1940, n. 635;
legge 1° marzo 1975, n. 44;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
legge 17 maggio 1983, n. 217.
78. Procedimento di dichiarazione di agibilità da parte della Commissione provinciale di vigilanza per i 
locali di pubblico spettacolo e trattenimento:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
79. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali:
legge 2 maggio 1976, n. 160.
80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e margarina:
legge 23 dicembre 1956, n. 1526;
legge 16 giugno 1960, n. 623.
81. [Procedimento di controllo su importazione, produzione e detenzione latte in polvere e burro:
legge 11 aprile 1974, n. 138] (45/u).
82. Procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine e miele:
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
legge 12 ottobre 1982, n. 753.
83. Procedimenti relativi alla vendita e al confezionamento di mosti, vini e aceto:
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
legge 2 maggio 1976, n. 160.
84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e contenitori:
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
85. Procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli:
regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331;
legge 28 marzo 1968, n. 415;
decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.
86. Procedimento per la certificazione antimafia:
legge 31 maggio 1965, n. 575;
legge 19 marzo 1990, n. 55;
legge 17 gennaio 1994, n. 7;
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (46).
87. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali (gruppi elettrogeni):
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
88. [Procedimento per il versamento dei contributi assistenziali:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502] (46/a).
89. Procedimento per l'iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali (sportelli polifunzionali):
legge 30 dicembre 1991, n. 
412

.
90. Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria:
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
91. Procedimento per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà:
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
92. Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
93. [Procedimento per l'applicazione di sanzioni nei confronti delle aziende che occupano lavoratori pensionati, per mancata osservanza del divieto di cumulo fra pensione ed attività lavorativa subordinata:
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
legge 24 novembre 1981, n. 689;
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503] 
(46/b)

.
94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle imprese:
legge 29 dicembre 1993, n. 580;
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (46/c).
95. Procedimento per la tenuta e conservazione di documenti di lavoro e dei libri aziendali obbligatori:
legge 10 gennaio 1935, n. 112;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
legge 30 aprile 1969, n. 153;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
legge 11 gennaio 1979, n. 12;
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
96. Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
legge 8 agosto 1985, n. 443;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
97. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti (46/d):
legge 5 marzo 1990, n. 46;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392.
98. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di autoriparazione (46/e):
legge 5 febbraio 1992, n. 122;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.
98-bis. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di pulizia:
legge 25 gennaio 1994, n. 82;
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274 (46/f).
99. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi comunali per attivare esercizi industriali o artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati alla produzione ed alla vendita di prodotti e merci od all'esercizio di qualsiasi commercio, arte, industria o mestiere:
regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
legge 29 novembre 1952, n. 2388;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
100. [Procedimenti di denuncia nominativa all'INAIL degli assicurati:
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63] (46/g).
101. [Procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile:
legge 15 ottobre 1990, n. 295] (46/h).
102. [Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi:
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157] (46/i).
103. [Procedimenti per l'affidamento di appalti pubblici di forniture:
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358] (46/l).
104. [Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per lo scarico idrico al suolo:
legge 10 maggio 1976, n. 319] (46/m).
105. Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie:
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 31);
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4);
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (articolo 4) (46/n).
106. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici:
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
107. [Procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori:
legge 10 febbraio 1962, n. 57;
legge 8 agosto 1977, n. 584;
legge 19 marzo 1990, n. 55;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55] (46/o).
108. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
109. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera:
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
110. [Procedimenti per l'autorizzazione all'immissione di nuove sostanze farmaceutiche e specialità medicinali già in uso all'estero e per l'inclusione nel prontuario farmaceutico nazionale:
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178] (46/p).
111. Procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali:
legge 7 agosto 1973, n. 519;
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754.
112. Procedimenti riguardanti l'erogazione dei fondi destinati alla formazione professionale e allo sviluppo:
legge 21 dicembre 1978, n. 845;
legge 14 febbraio 1987, n. 40;
legge 16 aprile 1987, n. 183;
decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1.
112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:
legge 29 aprile 1949, n. 264;
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
legge 24 giugno 1997, n. 196 (47).
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 10 aprile 1991, n. 125 (47).
112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:
regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;
regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994;
decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990 (47).
112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità:
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52;
legge 9 gennaio 1989, n. 13 (48).
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62;
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (48).
112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (48).
112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:
legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783 (48).
112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221 (48).
112-decies. [Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato:
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639] (48/a).
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali:
regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;
legge 2 febbraio 1960, n. 68;
legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1;
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968;
legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;
legge 25 marzo 1985, n. 106;
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo 6, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207 (49).




(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 13 luglio 2000, n. AIPA/CR/26;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 agosto 1998, n. 191;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 28 novembre 1997, n. 112438; Circ. 12 dicembre 
1997, n. 18245;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 28 gennaio 1998, n. 13/98; Circ. 1 aprile 1998, 
n. 41/98; Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98; Circ. 10 aprile 1998, n. 53/98; Circ. 29 aprile 1998, n. 61/98; 
Circ. 12 gennaio 2000, n. 2/2000;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 5 novembre 1999, n. 
851; Circ. 1 marzo 2000, n. 10;
- Ministero del tesoro: Circ. 14 novembre 1997, n. 91588; Circ. 6 agosto 1998, n. 70;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 26 giugno 1998, n. 953566; Circ. 25 
marzo 1999, n. 3463/C; Circ. 4 agosto 1998, n. 218445; Circ. 15 giugno 1998, n. 3446;
- Ministero dell'interno: Circ. 5 maggio 1998, n. 9; Circ. 7 maggio 1998, n. 2; Circ. 22 giugno 1998, n. 
3; Circ. 1 dicembre 1998, n. M.I.A.C.E.L.20; Circ. 27 gennaio 2000, n. 2/2000-U.A.R.A.L.;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 21 maggio 1997, n. 307; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; 
Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 12 giugno 1997, n. 365; Circ. 26 giugno 1997, n. 403; Circ. 10 
luglio 1997, n. 429; Circ. 15 luglio 1997, n. 434; Circ. 28 luglio 1997, n. 454; Circ. 6 agosto 1997, n. 
487; Circ. 8 agosto 1997, n. 496; Circ. 29 settembre 1997, n. 603; Circ. 3 ottobre 1997, n. 620; Circ. 6 
ottobre 1997, n. 624; Circ. 10 ottobre 1997, n. 633; Circ. 28 ottobre 1997, n. 664; Circ. 29 ottobre 
1997, n. 667; Circ. 24 novembre 1997, n. 725; Circ. 24 novembre 1997, n. 724; Circ. 27 novembre 
1997, n. 766; Circ. 8 gennaio 1998, n. 3; Circ. 12 febbraio 1998, n. 53; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60; 
Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 30 marzo 1998, n. 158; Circ. 1 aprile 1998, n. 165; Circ. 8 aprile 
1998, n. 182; Circ. 10 aprile 1998, n. 187; Circ. 16 aprile 1998, n. 190; Circ. 13 maggio 1998, n. 226; 
Circ. 14 maggio 1998, n. 227; Circ. 18 giugno 1998, n. 279; Circ. 22 giugno 1998, n. 2630; Circ. 26 
giugno 1998, n. 286; Circ. 10 luglio 1998, n. 304; Circ. 16 luglio 1998, n. 312; Circ. 29 luglio 1998, n. 
335; Circ. 7 agosto 1998, n. 349; Circ. 10 agosto 1998, n. 355; Circ. 18 settembre 1998, n. 388; Circ. 1 
ottobre 1998, n. 404; Circ. 14 ottobre 1998, n. 415; Circ. 29 ottobre 1998, n. 435; Circ. 30 ottobre 
1998, n. 438; Circ. 2 dicembre 1998, n. 469; Circ. 2 dicembre 1998, n. 470; Circ. 30 dicembre 1998, n. 
496; Circ. 31 marzo 1999, n. 82; Circ. 31 marzo 1999, n. 84; Circ. 4 giugno 1999, n. 142; Circ. 22 
settembre 1999, n. 222; Circ. 3 agosto 2000, n. 193;
- Ministero della sanità: Circ. 6 maggio 1998, n. 6; Circ. 4 settembre 1998, n. 12;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 27 
ottobre 1998, n. 244/S; Circ. 23 febbraio 1999, n. 47/D; Circ. 3 agosto 2000, n. 153/E.
(1/a) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC. In attuazione 
della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, riportato alla voce 
Lavoro e il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni.
(2) Riportata alla voce Comuni e province.
(2/a) Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(2/b) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(2/c) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI e dall'art. 20, L. 
24 novembre 2000, n. 340.
(2/d) Comma così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 
1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle 
seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 
2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, 
prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, 
sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli 
artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 
dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla 
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 
1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle 
seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 
2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, 
prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, 
sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli 
artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 
dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla 
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(2/e) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(3) Riportata alla voce Comuni e province.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 
1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle 
seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 
2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, 
prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, 
sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli 
artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 
dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla 
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 
1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle 
seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 
2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, 
prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, 
sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli 
artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 
dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla 
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 
1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle 
seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 
2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, 
prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, 
sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli 
artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 
dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla 
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 
1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle 
seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 
2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, 
prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, 
sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli 
artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 
dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla 
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 
1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle 
seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 
2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, 
prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, 
sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli 
artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 
dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla 
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(3/a) In attuazione delle deleghe di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, 
riportato alla voce Trasporto di viaggiatori mediante autoveicoli di linea e il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 
143, riportato alla voce Commercio con l'estero.
(3/b) Lettera così modificata dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC.
(3/c) Riportata alla voce Comuni e province.
(4) Vedi, anche, l'art. 17, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(4/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(4/b) Riportata alla voce Comuni e province.
(4/c) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI e poi 
dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, riportata al n. CVIII.
(4/d) Vedi, anche, il D.Lgs. 22 settembre 1998, n. 345, riportato alla voce Trasporto di viaggiatori 
mediante autoveicoli di linea e il D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96, riportato alla voce Regioni.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 
1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle 
seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 
2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, 
prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, 
sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli 
artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 
dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla 
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(4/e) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC.
(4/f) Comma così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(4/g) In attuazione del presente comma vedi il D.P.C.M. 7 luglio 1999.
(5) Riportata al n. XXX.
(5/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(5/b) Il provvedimento di cui al presente comma è stato approvato con D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 
360, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(6) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(7) Riportato alla voce Regioni.
(7/a) Riportata al n. XXX.
(7/b) Con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50 - Serie 
speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
(7/a) Riportata al n. XXX.
(8) Riportata al n. XLIII.
(9) Riportata alla voce Regioni.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 
1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle 
seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 
2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, 
prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, 
sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli 
artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 
dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla 
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(9/a) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 
1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle 
seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 
2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, 
prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, 
sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli 
artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 
dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla 
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(9/b) Comma così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(9/c) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, riportata al n. 
CVIII. Successivamente l'art. 1, L. 29 luglio 1999, n. 241 (Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176), entrata in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:
«Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere 
b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 
marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle 
Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».
(9/c) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, riportata al n. 
CVIII. Successivamente l'art. 1, L. 29 luglio 1999, n. 241 (Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176), entrata in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:
«Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere 
b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 
marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle 
Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».
(9/d) Alinea così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI. In attuazione 
della delega contenuta nel presente comma sono stati emanati i seguenti decreti:
- quanto alla lettera a):
il D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, sul riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo;
il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sulla soppressione dell'A.I.M.A. e l'istituzione dell'Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura (AGEA);
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, sul riordino della Cassa depositi e prestiti;
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285, sul riordino del Centro di formazione studi (Formez);
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, sul riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e 
la riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo;
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- quanto alla lettera b):
il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, sulla trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» 
in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia»;
il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, sulla trasformazione in fondazione dell'ente pubblico «Istituto 
nazionale per il dramma antico»;
il D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, sulla trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni 
concertistiche assimilate;
il D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373, sulla razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la 
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
il D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, sul riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della 
società «Sviluppo Italia»;
il D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116, sul riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della 
sua trasformazione in società per azioni;
il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I.;
il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258, sul riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di 
documentazione pedagogica e la trasformazione in fondazione del museo nazionale della scienza e 
della tecnica «Leonardo da Vinci»;
il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273, sulla trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La 
Triennale di Milano»;
il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 304, sulla trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di 
Roma in società per azioni;
il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, 
nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
il D.Lgs. 20 ottobre 1999, n. 442, sulla trasformazione dell'ente autonomo «Mostra d'oltremare e 
del lavoro italiano nel Mondo» in società per azioni;
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, sul riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze 
equine (UNIRE);
- quanto alla lettera c):
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di 
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle 
amministrazioni pubbliche;
- quanto alla lettera d):
il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della 
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;
il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, sul riordino del Consiglio nazionale delle ricerche;
il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, sul riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I.;
il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36, sul riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e 
l'ambiente - ENEA;
il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 296, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF;
il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, 
nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, sulla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura;
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, sul riordino delle stazioni sperimentali per l'industria.
(9/e) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(9/f) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC.
(9/g) In attuazione del presente comma è stato emanato il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170, che 
contiene disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.
(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(11) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(11/a) Alinea così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI. In attuazione 
della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396.
(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(12) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(11) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(12/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 292 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, 
n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, 
comma 4, lettera g) sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la 
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4 , sollevate in 
riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 113 della Costituzione.
(13) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI. La predetta 
modificazione è consistita nell'inserimento delle parole «facoltative» dopo «procedure». Peraltro, la 
disposizione che ha previsto tale modificazione è stata abrogata dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, 
riportata al n. CVIII. Pertanto, deve ritenersi che l'espressione «facoltativa» debba ritenersi ora 
eliminata.
(13/a) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC.
(13/b) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(13/c) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(13/c) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(14) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(14/a) Periodo aggiunto dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC.
(15) Riportata al n. XXX.
(16) Riportata al n. XLI.
(14) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(15) Riportata al n. XXX.
(17) Lettera così modificata dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC. Vedi, anche, 
l'art. 29, L. 8 novembre 2000, n. 328.
(17/a) Lettera così modificata dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC.
(18) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(19) Riportato alla voce Statistica.
(18) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(20) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(20/a) Lettera così sostituita dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC.
(21) Riportata al n. XXX.
(22) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400, riportata al n. XXX.
(21) Riportata al n. XXX.
(23) Riportata al n. XXX.
(24) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(23) Riportata al n. XXX.
(24/a) Comma così modificato dall'art. 45, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, riportato alla voce Impiegati 
civili dello Stato.
(24/b) Riportata al n. XLI.
(24) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(25) Riportata alla voce Corte dei conti.
(24) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(25/a) Vedi, anche, l'art. 44, comma 4, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce 
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e l'art. 45, comma 25, L. 23 
dicembre 1998, n. 448, riportata alla stessa voce.
(26) Riportato al n. LII.
(26) Riportato al n. LII.
(23) Riportata al n. XXX.
(27) Il regolamento relativo ai criteri ed alle modalità di cui al presente comma è stato approvato con 
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, riportato al n. XCVI.
(28) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(28/a) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(29) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(28/a) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(29) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(29/a) Comma così modificato dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, riportata al n. CVIII.
(30) Riportata al n. XLI.
(29) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(31) Riportata alla voce Corte dei conti.
(31/a) Riportata al n. XXX.
(32) L'originaria lettera h) dell'art. 20, comma 5, è stata qui collocata come lettera f) dall'art. 7, L. 15 
maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC.
(32/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(33) Riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(33/a) Vedi, anche, l'art. 1, L. 8 marzo 1999, n. 50, riportata al n. CVIII e la L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 
1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle 
seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 
2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, 
prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, 
sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli 
artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 
dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla 
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(33/b) Comma così sostituito prima dall'art. 2, L. 8 marzo 1999, n. 50, riportata al n. CVIII e poi 
dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 
1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle 
seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 
2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, 
prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, 
sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli 
artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 
dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla 
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(33/c) Comma così modificato dall'art. 2, L. 8 marzo 1999, n. 50, riportata al n. CVIII.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 
1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle 
seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 
2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, 
prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, 
sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli 
artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 
dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla 
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(34) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(34/a) Nel presente comma era contenuta anche, una lettera h) che è stata ricollocata come lettera f) 
all'art. 17, comma 1, dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC.
(34/b) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(34/b) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(34/b) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(34/b) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(34/c) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 8 marzo 1999, n. 50, riportata al n. CVIII.
(34/c) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 8 marzo 1999, n. 50, riportata al n. CVIII.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 
1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle 
seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 
2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, 
prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, 
sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli 
artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 
dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla 
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(34/d) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 8 marzo 1999, n. 50, riportata al n. CVIII.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 
1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle 
seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 
2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, 
prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, 
sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli 
artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 
dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla 
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(34/e) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI e poi 
dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 
1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle 
seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 
2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, 
prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, 
sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli 
artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 
dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla 
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(35) Riportata al n. XXX.
(35/a) I regolamenti di cui al presente comma sono stati approvati:
- quanto alla lettera a):
con D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, sui procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione 
del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento;
- quanto alla lettera b):
con D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 491, sull'istituzione del Consiglio nazionale degli studenti 
universitari;
con D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, sui procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione 
del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento;
- quanto alla lettera c):
con D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, in materia di contributi universitari;
- quanto alla lettera d):
con D.P.R. 3 ottobre 1997, n. 386, sull'approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore 
universitario;
con D.P.R. 3 ottobre 1997, n. 387, sulle procedure per il conseguimento del titolo di dottore di 
ricerca;
- quanto all'allegato 1:
con D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, sulla semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione 
dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola;
con D.P.R. 13 luglio 1998, n. 367, sulla semplificazione del procedimento di presa in consegna di 
immobili e sui compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali;
con D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392, sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla 
produzione ed all'immissione in commercio di presìdi medico-chirurgici;
con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la 
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione 
di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti 
produttivi;
con D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439, sulla semplificazione dei procedimenti di approvazione e di 
rilascio di pareri da parte dei Ministeri vigilanti in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali 
degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione 
dell'impiego di fondi disponibili;
con D.P.R. 3 settembre 1999, n. 353, sulla semplificazione del procedimento per l'assegnazione del 
contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tumori e al Centro internazionale per le ricerche sul 
cancro di Lione;
con D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377, sul riordino e la semplificazione del procedimento di 
liquidazione in materia pensionistica di guerra;
con D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 48, sulla semplificazione dei procedimenti di controllo in materia di 
contrassegni speciali per bevande, acque minerali e prodotti vinosi;
con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, sulla semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi 
dei beneficiari di provvidenze di natura economica;
con D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120, sulla semplificazione del procedimento per l'erogazione e la 
rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero;
con D.P.R. 1° giugno 2000, n. 218, sulla semplificazione del procedimento per la concessione del 
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della 
stipula di contratti di solidarietà;
con D.P.R. 16 marzo 2000, n. 286, sulla semplificazione del procedimento per l'erogazione del 
contributo annuale all'Associazione italiana della Croce Rossa;
con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314, sulla semplificazione del procedimento relativo agli interventi a 
favore dell'imprenditoria femminile;
con D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, sulla semplificazione della disciplina in materia di registro 
delle imprese, nonché sulla semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e 
sulla domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari 
categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;
con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, sulla semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di 
persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
con D.P.R. 29 settembre 2000, n. 367, sulla semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti 
e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali;
con D.P.R. 15 dicembre 2000, n. 438, sulla semplificazione concernente l'abrogazione della 
normativa relativa al procedimento per la concessione di contributi a favore del commercio;
con D.P.R. 15 dicembre 2000, n. 439, sulla semplificazione concernente l'abrogazione della 
normativa sul procedimento per il risanamento dell'industria siderurgica;
con D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 sulla semplificazione del procedimento per il collocamento 
ordinario dei lavoratori;
con D.P.R. 15 gennaio 2001, n. 54, sulla semplificazione del procedimento per la concessione dei 
contributi per la realizzazione di progetti pilota nel settore agroalimentare in paesi non appartenenti 
all'Unione europea;

con D.P.R. 17 gennaio 2001, n. 65, sulla semplificazione concernente l'abrogazione della normativa sul procedimento per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia;
con D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 161 sulla semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefìci per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive;
con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 213, sulla semplificazione del procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalità giuridica di diritto pubblico e privato.
(36) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(37) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(38) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(37) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(39) Vedi, anche, l'art. 17, comma 119, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC.
(36) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(39/a) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, riportata al n. 
CVIII.
(39/b) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 8 marzo 1999, n. 50, riportata al n. CVIII e poi così modificato 
dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(40) Riportata al n. XXX.
(41) Riportato alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.
(41/a) Per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, vedi il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 
233, riportato alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali. Per le norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, vedi il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
(41/b) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 28 agosto 2000, n. 240, nel testo integrato dalla 
relativa legge di conversione.
(42) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(43) Periodo soppresso dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(43/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° febbraio 2001, n. 44.
(43/b) Alinea così modificato prima dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI e poi 
dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, riportata al n. CVIII. In attuazione della delega contenuta nel 
presente comma vedi il D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
(44) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(44) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(44/a) In attuazione della delega contenuta nel presente comma è stato emanato il D.Lgs. 6 marzo 
1998, n. 59 (Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71).
(44/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(44/c) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI. In attuazione di 
quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 13, riportato alla voce Valle 
d'Aosta.
(45) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC.
(45) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC.
(45) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC.
(45/a) Il presente allegato è stato modificato in conformità di quanto disposto dall'art. 1, comma 19, 
L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI e dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/b) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(45/c) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(45/d) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(45/e) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(45/f) Numero così modificato dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/g) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(45/h) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(45/i) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(45/l) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(45/m) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(45/n) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(45/o) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(45/p) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(45/q) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(45/r) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(45/s) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(45/t) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(45/u) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(46) Numero così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC.
(46/a) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(46/b) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(46/c) Numero così sostituito dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/d) Titolo così sostituito dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/e) Titolo così sostituito dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/f) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/g) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(46/h) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(46/i) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(46/l) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(46/m) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(46/n) Numero così modificato dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/o) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(46/p) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 
340.
(47) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(47) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(47) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(48) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(48) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(48) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(48) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(48) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.
(48/a) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI e poi soppresso 
dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(49) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI, come corretto con 
avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 24 settembre 1998, n. 223.

 

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