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De Agostini Professionale - LEGGI D'ITALIA (testo vigente) - Aggiornamento alla GU 05/06/2001

10. ALIMENTI, BEVANDE, OGGETTI USO DOMESTICO E SOSTANZE AGRARIE (igiene e 
repressione delle frodi in materia di)
A) Vigilanza igienica sugli alimenti, bevande, sostanze di uso agrario, prodotti agrari e repressione 
delle frodi


D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123 (1).
Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari
(2) (1/circ).




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 52 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della 
direttiva 89/397/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti 
alimentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1993;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanità, di concerto 
con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato;

Emana il seguente decreto legislativo:


1. Definizioni e finalità.

1. Ai sensi del presente decreto per controllo ufficiale dei prodotti alimentari, di seguito definito 
controllo, si intendono le attività di cui al comma 3 svolte dai competenti organi su:
a) i prodotti alimentari, ivi compresi gli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare;
b) gli additivi alimentari, le vitamine, i sali minerali inclusi i sali degli oligoelementi e gli altri additivi 
destinati ad essere venduti in quanto tali;
c) i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti di cui alle lettere a) e b).
2. Il controllo ha la finalità di assicurare la conformità dei prodotti di cui al comma 1 alle disposizioni 
dirette a prevenire i rischi per la pubblica salute, a proteggere gli interessi dei consumatori, tra cui 
quelli inerenti la corretta informazione, e ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali.
3. Il controllo di cui al comma 1 consiste in una o più delle seguenti operazioni:
a) l'ispezione;
b) il prelievo di campioni;
c) l'analisi dei campioni prelevati;
d) il controllo dell'igiene del personale;
e) l'esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere;
f) l'esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall'impresa e dei relativi risultati.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei prodotti di cui al comma 1 
destinati:
a) ad essere commercializzati nel territorio nazionale;
b) ad essere spediti in altro Stato membro delle Comunità europee;
c) ad essere esportati.
5. Il controllo riguarda tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, della lavorazione, del 
magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione, del commercio e dell'importazione.


2. Ispezioni.

1. Le ispezioni riguardano:
a) lo stato, le condizioni igieniche ed i relativi impieghi degli impianti, delle attrezzature, degli utensili, 
dei locali e delle strutture, ivi compresi gli uffici ed i terreni, dei mezzi di trasporto, nelle diverse fasi di 
cui al comma 5 dell'art. 1;
b) le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti tecnologici e gli altri prodotti utilizzati per la 
preparazione e la produzione dei prodotti alimentari;
c) i prodotti semilavorati;
d) i prodotti finiti;
e) i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti di cui alle lettere a) e b) del 
comma 1 dell'art. 1;
f) i procedimenti di disinfezione, di pulizia e di manutenzione ed i relativi presidi chimici ed i 
detergenti nonché gli antiparassitari impiegati per la disinfestazione;
g) i processi tecnologici per produrre o lavorare i prodotti alimentari;
h) l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari;
i) i mezzi e le modalità di conservazione.
2. Le ispezioni possono essere integrate:
a) dall'audizione del responsabile dell'impresa ispezionata e delle persone che lavorano per conto 
dell'impresa;
b) dal rilevamento dei valori registrati dagli strumenti di misurazione installati dall'impresa;
c) dalla verifica attuata con strumenti propri dagli organi di controllo, delle misurazioni effettuate con 
gli strumenti installati dall'impresa;
d) dalla valutazione delle procedure adottate dall'impresa per assicurare la qualità igienica degli 
alimenti e delle bevande.
3. Gli accertamenti analitici sono compiuti dai laboratori delle unità sanitarie locali, dai laboratori degli 
istituti zooprofilattici, dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressioni frodi e da altri laboratori 
pubblici indicati dalle autorità competenti.
4. Ai fini degli accertamenti analitici gli organi di controllo prelevano campioni dei prodotti di cui al 
comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).
5. Gli organi di controllo provvedono altresì al controllo del comportamento igienico del personale che, 
direttamente o indirettamente, per esercitare le proprie mansioni, entra in contatto con le sostanze ed i 
prodotti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).
6. Il controllo di cui al comma 5 viene effettuato a prescindere dagli esami medici.
7. Gli organi incaricati del controllo possono prendere conoscenza del materiale scritto e di ogni altro 
documento in possesso delle persone fisiche e giuridiche, nelle fasi di cui all'art. 1, comma 5, nonché 
fare ed acquisire copia o estratti del materiale e dei documenti sottoposti al loro esame.
8. Gli organi incaricati del controllo sono tenuti a menzionare nel verbale di ispezione l'attività di cui al 
comma 7.


3. Tipi di controllo.

1. Il controllo, che di regola si svolge senza preavviso, si effettua sia in modo regolare sia nei casi in 
cui si sospetta che i prodotti non siano conformi alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2.
2. Il controllo regolare consiste in una attività di carattere sistematico che viene eseguita secondo 
programmi preordinati che definiscono, durante un periodo di tempo determinato, la natura e la 
frequenza degli interventi in modo tale da assicurare che il controllo sia proporzionato all'obiettivo 
perseguito.
3. Nei casi sospetti il controllo deve essere motivato, mirato, proporzionato all'obiettivo specifico e 
comunque tale da non pregiudicare il controllo di cui al comma 2.
4. Gli organi di controllo scelgono tra le fasi indicate al comma 5 dell'art. 1 quella o quelle più idonee 
alla ricerca prevista.


(giurisprudenza)
4. Particolari tipologie di alimenti e modalità di analisi.

1. Per i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili, indicati con decreto del Ministro 
della sanità, il responsabile del laboratorio provvede ai relativi accertamenti su un'aliquota del 
campione ed in caso di non conformità, provvede con tempestività a darne avviso all'interessato 
specificando il parametro difforme e la metodica di analisi e comunicando il luogo, il giorno e l'ora in 
cui le analisi vanno ripetute limitatamente ai parametri risultati non conformi; un'altra aliquota resta di 
riserva presso il laboratorio per un'eventuale perizia ordinata dall'autorità giudiziaria.
2. Si applicano le procedure di cui all'art. 223 del codice di procedura penale.
3. Il Ministro della sanità e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, anche in attuazione di disposizioni 
comunitarie, fissano con propri decreti le categorie di alimenti diverse da quelle di cui al comma 1 e le 
relative tipologie di analisi da effettuarsi con le modalità di cui al comma 1.
4. Con gli stessi decreti sono individuati gli istituti ed i laboratori pubblici idonei ad effettuare le analisi 
di cui al comma 3.


5. Obblighi.

1. Le persone fisiche e giuridiche soggette a controllo ufficiale sono tenute a sottoporsi alle verifiche 
esercitate conformemente alle modalità previste e ad assicurare agli incaricati la necessaria assistenza 
nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Fatti salvi gli obblighi previsti da leggi o da regolamenti speciali, il personale incaricato del controllo 
è tenuto all'osservanza del segreto professionale.


6. Infezioni e intossicazioni alimentari.

1. Per ogni episodio epidemico di infezione e di intossicazione alimentare di cui al decreto ministeriale 
15 dicembre 1990, l'unità sanitaria locale competente per il territorio nel quale ha avuto luogo il 
consumo degli alimenti svolge in collaborazione con le altre unità sanitarie locali eventualmente 
interessate, nel tempo più breve, una apposita indagine al fine di accertare:
a) l'agente eziologico;
b) il veicolo e le modalità di trasmissione;
c) la provenienza dell'alimento contaminato;
d) i fattori causali.
2. L'unità sanitaria locale non oltre trenta giorni dall'inizio della indagine trasmette il rapporto alle 
regioni per l'attuazione delle misure a tutela della salute pubblica e per l'ulteriore invio al Ministero 
della sanità.


7. Criteri specifici di controllo.

1. Il Ministro della sanità con proprio decreto definisce criteri uniformi per il programma di controllo 
dei residui degli antiparassitari.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 per quanto attiene i programmi coordinati di controllo dei 
residui antiparassitari raccomandati dalla CEE.


8. Programmi regionali e provinciali.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della sanità la 
relazione di cui al comma 4 dell'art. 52 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (3), dalla quale risulti il 
numero e la natura dei controlli effettuati, il numero e la natura delle infrazioni riscontrate nonché le 
proprie osservazioni avvalendosi dei formulari adottati e aggiornati con decreto del Ministro della 
sanità.


9. Programma coordinato di controllo CEE.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a dare attuazione al programma 
coordinato di controllo raccomandato ogni anno dalla CEE.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro della sanità.
3. L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 è indipendente da quelli previsti dall'art. 8.
4. Le informazioni relative ai programmi di cui al comma 1 sono fornite in uno specifico capitolo della 
relazione di cui all'art. 8 (3/a).


10. Comunicazioni alla CEE.

1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali cura la 
comunicazione alla Commissione delle Comunità europee delle seguenti informazioni fornite dai 
Ministeri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste:
a) i programmi di controllo;
b) gli organi competenti per il controllo, il relativo ambito territoriale di competenza e le rispettive 
funzioni;
c) i laboratori ai quali è affidata la responsabilità di effettuare le analisi;
d) i dati raccolti ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 (4), convertito, con 
modificazione, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.


11. Sistema di allerta.

1. In caso di riscontro di una frode tossica o di prodotti alimentari nocivi o pericolosi per la salute 
pubblica il responsabile del laboratorio che ha eseguito l'accertamento analitico ovvero l'organo di 
controllo che ha eseguito l'ispezione, ferma restando la immediata comunicazione all'autorità 
giudiziaria, provvede a comunicare entro le 24 ore, alle regioni ed alle province autonome, al sindaco 
ed al prefetto territorialmente competenti, anche ai Ministeri della sanità e dell'agricoltura e delle 
foreste le seguenti notizie:
a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto, il numero di lotto, il fabbricante o il 
distributore ovvero entrambi;
b) i risultati di qualsiasi accertamento di laboratorio o di altra informazione che permettono di 
valutare l'entità del rischio per la salute;
c) le misure adottate o predisposte al fine di fronteggiare il rischio per la salute pubblica, ivi 
compresa l'eventuale segnalazione ad altra regione o provincia autonoma interessata;
d) ogni utile informazione sui canali di commercializzazione, con riferimento anche a Paesi 
comunitari e a Paesi terzi.
2. Il Ministero della sanità comunica le informazioni di cui al comma 1 attraverso il sistema di allerta 
comunitario alla Commissione delle Comunità europee; le stesse informazioni vengono comunicate 
anche ai Paesi terzi.


12. Sistema informativo.

1. Il servizio informativo sanitario istituito presso il Ministero della sanità ai sensi dell'art. 8 del decreto-
legge 18 giugno 1986, n. 282 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, 
provvede altresì alla raccolta delle risultanze delle attività ispettive effettuate dalle unità sanitarie locali 
nonché alla raccolta dei dati relativi alle funzioni, alle strutture ed agli organigrammi dei competenti 
servizi delle regioni e delle unità sanitarie locali e di quelli relativi alla situazione produttiva e 
commerciale del settore alimentare.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, sono fissate le modalità per la trasmissione dei dati di cui al comma 1.


13. Decretazione.

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è 
data attuazione ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (5), alle direttive comunitarie per 
le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente 
decreto.
2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono 
stabilite le modalità per il funzionamento del sistema di allerta di cui all'art. 11.
3. Con decreto del Ministro della sanità sono altresì stabilite le modalità per l'adozione dei formulari 
standard per la verbalizzazione delle operazioni di controllo da parte dei competenti servizi delle regioni 
e delle unità sanitarie locali.


14. Esclusione.

1. Il presente decreto non si applica ai controlli metrologici.




(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1993, n. 97.
(2) Per il completamento delle disposizioni di cui al presente decreto vedi il D.Lgs. 26 maggio 1997, 
n. 156, riportato al n. A/CCXIX.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero delle finanze: Circ. 21 marzo 1996, n. 76/D;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 10 settembre 1996, n. 105.
(3) Riportata alla voce Comunità europee.
(3/a) Con D.M. 19 luglio 1999 (Gazz. Uff. 30 luglio 1999, n. 177, S.O.) è stata data attuazione alla 
raccomandazione della commissione del 22 dicembre 1998, n. 1999/26/CE, relativa ad un programma 
coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l'anno 1999.
Con D.M. 8 agosto 2000 (Gazz. Uff. 31 agosto 2000, n. 203) è stata data attuazione alla 
raccomandazione della commissione del 22 febbraio 2000, n. 2000/207/CE, relativa ad un programma 
coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2000.
(4) Riportato al n. A/CLV.
(4) Riportato al n. A/CLV.
(5) Riportata alla voce Comunità europee.

 

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