Titolo
1.8 – Disposizioni relative alla localizzazione di impianti di telefonia
mobile
1.8.1
Obiettivo della pianificazione è quello di garantire il miglior
inserimento degli impianti di telefonia mobile, operanti nell’intervallo
di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, razionalizzando e ottimizzando
gli interventi previsti dai Gestori di concerto con il Comune, anche
attraverso la condivisione di siti e l’individuazione e messa a
disposizione di aree ed immobili pubblici,
in particolare di quelli tecnologici.
1.8.2
Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una
stazione radio base per la telefonia cellulare, costituita in genere da
una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere
collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome
(tralicci o pali) sono considerati impianti tecnologici di interesse
pubblico, assimilati ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione
primaria. In riferimento alle definizioni adottate nelle norme del
Regolamento Urbanistico, le stesse attrezzature sono comprese tra quelle
indicate nell’articolato con i termini “attrezzature tecnologiche” e
“impianti tecnologici”.
1.8.3
Ai fini della localizzazione delle stazioni radio base sul
territorio si individuano tre diverse zone:
a)
aree non idonee perché:
-la
localizzazione non è consentita dagli strumenti urbanistici e
dall’apposita cartografia;
-i
valori di campo elettromagnetico rilevati e/o previsti da ARPAT, nelle
condizioni di massimo utilizzo degli impianti, ne impediscono
l’installazione di nuovi;
b) aree di attenzione
corrispondenti alle zone incluse all’interno del perimetro del centro
abitato, incluse quelle vincolate ai sensi del Tit. I e II del D.Lgs n.
490/99, purché la localizzazione sia consentita dagli strumenti
urbanistici.
c) aree compatibili
corrispondenti alle zone esterne al perimetro del centro abitato, anche se
incluse in ambiti soggetti al Tit. II del D.Lgs. 490/99, purché la
localizzazione sia consentita dagli strumenti urbanistici.
1.8.4
Nelle aree di tipo a) è vietata qualsiasi installazione di
stazioni radio base.
Nelle
aree di tipo b) l’installazione delle stazioni radio base è
condizionata all’esistenza di strutture di supporto (quali pali della
illuminazione, serbatoi, edifici non destinati alla residenza), non
essendo ammissibili nuove strutture di sostegno autonome e indipendenti.
La collocazione degli apparati dovrà avvenire all’interno dei manufatti
esistenti e la progettazione dovrà mimetizzare il più possibile le
strutture tecnologiche nell’ambiente.
Nelle
aree di tipo c) sono ammesse nuove stazioni radio base a condizione che
siano messi in opera tutti gli accorgimenti tali da ridurre il più
possibile l’impatto sul paesaggio e con le prescrizioni localizzative
previste dagli strumenti urbanistici.
Gli
impianti esistenti su edifici vincolati o di interesse
storico-architettonico, ovvero posizionati in localizzazioni non
compatibili con le presenti norme, sono soggetti alla sola manutenzione
ordinaria. Ogni modifica dovrà ricondurre l’impianto alle prescrizioni
del presente titolo.
1.8.5
I Gestori degli
impianti di cui all’art. 1 devono proporre la soluzione architettonica
di minor impatto visivo e miglior inserimento nell’ambiente circostante.
A
tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli
impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi
preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di
mitigare l’impatto estetico e ambientale.
Al
fine di ridurre l’impatto visivo e di facilitare le operazioni di
controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di
Gestori diversi sulla stessa struttura.
Nella
condivisione degli impianti i Gestori
devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da
adottare.
Per
il non trascurabile impatto sul territorio, i nuovi tralicci o i nuovi
pali per sostenere le antenne sono ammissibili esclusivamente
all’esterno del perimetro del centro abitato, ciò anche nel caso in cui
gli apparati siano previsti interrati, fatte salve le ulteriori
prescrizioni indicate dagli strumenti urbanistici per i vari ambiti
territoriali.
All’interno
del perimetro dei centri abitati, compreso il centro storico, gli apparati
delle stazioni radio base e le antenne sono ammissibili solo se collocate
su strutture esistenti. In tal caso dovranno presentare un aspetto tale da
mimetizzarsi nell’immagine dell’edificio e non arrecare impatto visivo
pregiudizievole del contesto urbano circostante nella vista dalla
pubblica via. All’interno del perimetro dei centri abitati, escluso il
centro storico, potranno essere ammessi nuovi tralicci o nuovi pali solo
se localizzati su parcheggi scambiatori, rotatorie viarie, cimiteri ed
aree di rispetto cimiteriali. Non sono considerate strutture autonome
quelle di dimensioni tali da poter essere equiparate, ai fini
dell’impatto visivo, alle normali antenne di ricezione televisiva.
1.8.6 La classificazione del territorio, ai sensi dell’art. 1.8.2,
risulta dalla cartografia e dalle NTA del Regolamento Urbanistico.
Le
norme ed i procedimenti per la localizzazione degli impianti sono
specificate da apposito regolamento comunale.
1.8.7 La realizzazione di nuove strutture scolastiche (asili nido –
scuole materne – scuole elementari – scuole medie – scuole medie
superiori - ludoteche), sportive (campi sportivi) o sanitarie (ospedali
– case di cura - RSA) o la dismissione di strutture esistenti, non
costituiscono variante al Regolamento Urbanistico. La cartografia relativa
alla classificazione delle aree ai fini della localizzazione degli
impianti di telefonia mobile sarà aggiornata con determinazione del
Dirigente del Servizio Pianificazione sulla base dei dati in possesso
dell’amministrazione comunale ogni qualvolta si presenti la necessità.
La
modifica alla perimetrazione del centro abitato, adottata secondo le
procedure di legge, comporta automatica modifica alla cartografia relativa
alla classificazione delle aree ai fini della localizzazione degli
impianti di telefonia mobile.
1.8.8 La realizzazione di nuove strutture scolastiche (asili nido –
scuole materne – scuole elementari – scuole medie – scuole medie
superiori - ludoteche), sportive (campi sportivi) o sanitarie (ospedali -
case di cura - RSA) non potrà essere prevista e/o autorizzata in presenza
di impianti per la telefonia mobile regolarmente autorizzati che
interferiscano con la previsione della loro area di pertinenza,
determinata in cartografia.
Altresì
la realizzazione di nuove strutture scolastiche (asili nido – scuole
materne – scuole elementari – scuole medie – scuole medie superiori
- ludoteche), sportive (campi sportivi) o sanitarie (ospedali – case di
cura) non potrà essere prevista e/o autorizzata in presenza di valori di
campo elettromagnetico superiori ai limiti di legge.
Nel
caso di eventuale modifica alla perimetrazione del centro abitato,
adottata secondo le procedure di legge, gli impianti esistenti e
regolarmente autorizzati, dovranno essere oggetto di specifica norma
transitoria che disciplini gli interventi ammessi ed i procedimenti per
l’eventuale trasferimento.
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