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ALLEGATO A  alla delibera del C.C.     n.  104    del 2/12/2003

Regolamento Comunale per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz

Capo I  Norme generali

Art. 1  Ambito di applicazione

Art. 2  Obiettivi

Art. 3  Minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici

Capo II  Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

Art. 4  Inserimento ambientale

Art. 5  Impianti tecnologici

Art. 6  Localizzazione

Art. 7 Individuazione cartografica degli ambiti

Art. 8  Piani annuali delle installazioni

Art. 9  Gruppo Tecnico di Valutazione

Art. 10  Valutazione dei Piani attuativi annuali

Capo III  Procedure autorizzative

Art. 11  Autorizzazioni

Art. 12  Autorizzazioni di impianti non previsti nel Piano annuale

Art. 13  Installazioni provvisorie

Art. 14  Opere civili e scavi su suolo pubblico comunale

Art. 15  Diritti di istruttoria

Capo IV  Risanamento ambientale

Art. 16 Risanamento degli impianti

Capo V  Catasto, monitoraggio e controllo

Art. 17  Catasto

Art. 18  Monitoraggio e mappatura del fondo elettromagnetico

Art. 19  Vigilanza e controllo

Art. 20  Sanzioni amministrative

Capo VI  Partecipazione e informazione

Art. 21  Partecipazione

Art. 22  Informazione e formazione

Capo VII  Norme Transitorie

Art. 23  Abrogazione

Art. 24  Entrata in vigore

Capo I - Norme generali

Art. 1 Ambito di applicazione

1.       Il Regolamento viene adottato, ai sensi degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché dell’art. 8, comma 6, della “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nella legge citata, nonché a quelli espressi dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 .

2.       Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l’installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica.

Art. 2  - Obiettivi

1.       Con il presente Regolamento il Comune, in conformità con il principio di precauzione che ritiene prioritario, intende assicurare:

a)      il corretto insediamento urbanistico degli impianti di telefonia mobile;

b)      la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;

c)      la salvaguardia dell’ambiente.

2.       Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il rispetto dei valori di cautela fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento di obiettivi di qualità, anche con riferimento agli impianti preesistenti.

3.       Il Comune si fa carico di ogni opportuna iniziativa per una corretta informazione della popolazione.

Art. 3 - Minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici  

1.       Il Comune tutela la salute umana, l’ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.

2.       I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1, comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Capo II - Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

Art. 4 - Inserimento ambientale

1.       I Gestori degli impianti di cui all’art. 1 devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell’ambiente circostante.

2.       A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l’impatto estetico e ambientale.

3.       Al fine di ridurre l’impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di Gestori diversi sulla stessa struttura.

4.       Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.

5.       Per il non trascurabile impatto sul territorio i nuovi tralicci o i nuovi pali per sostenere le antenne sono ammissibili esclusivamente all’esterno del perimetro del centro abitato, ciò anche nel caso in cui gli apparati siano previsti interrati

6.       All’interno del perimetro dei centri abitati gli apparati delle stazioni radio base e le antenne sono ammissibili solo se collocate su strutture esistenti. In tal caso dovranno presentare un aspetto tale da mimetizzarsi nell’immagine dell’edificio e non arrecare impatto visivo pregiudizievole nel contesto urbano circostante. Potranno essere ammessi nuovi tralicci o nuovi pali, cosi come previsto al successivo art. 6.

7.       Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l’autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. 490/99 e dimostrare di avere messo in opera tutte gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l’impatto sul paesaggio.

Art. 5 - Impianti tecnologici

1.        Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base per la telefonia cellulare, costituita in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali) sono considerati impianti tecnologici privati di interesse pubblico, assimilati ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 6 - Localizzazione

1.       Ai fini della localizzazione delle stazioni radio base sul territorio si individuano tre diverse zone:

            a)  aree non idonee perché:

-la localizzazione contrasta con le previsioni degli strumenti urbanistici;

-i valori di campo elettromagnetico rilevati e/o previsti da ARPAT, nelle condizioni di massimo utilizzo degli impianti, ne impediscono l’installazione di nuovi ;

b) aree di attenzione corrispondenti alle zone incluse all’interno del perimetro del centro abitato, incluse quelle vincolate ai sensi del Tit. I e II del D.Lgs n. 490/99, purché la localizzazione sia consentita dagli strumenti urbanistici.

c) aree compatibili corrispondenti alle zone esterne al perimetro del centro abitato, anche se incluse in ambiti soggetti al Tit. II del citato D.Lgs. 490/99, purché la localizzazione sia consentita dagli strumenti urbanistici.

2.       Nelle aree di tipo a) è vietata qualsiasi installazione di stazioni radio base.

3.       Nelle aree di tipo b) la installazione delle stazioni radio base è condizionata all’esistenza di strutture di supporto (quali pali della illuminazione, serbatoi, edifici non destinati alla residenza), non essendo ammissibili nuove strutture di sostegno autonome e indipendenti. La collocazione degli apparati dovrà avvenire all’interno dei manufatti esistenti e la progettazione dovrà mimetizzare il più possibile le strutture tecnologiche nell’ambiente. All’interno del perimetro dei centri abitati, escluso il centro storico, potranno essere ammessi nuovi tralicci o nuovi pali solo se localizzati su parcheggi scambiatori o rotatorie viarie o cimiteri e aree di rispetto cimiteriali previa verifica dello specifico programma triennale. In ogni caso l’altezza cui ancorare le antenne dovrà essere superiore a quelle degli edifici circostanti. Non sono considerate strutture autonome quelle di dimensioni tali da poter essere equiparate, ai fini dell’impatto visivo, alle normali antenne di ricezione televisiva.

4.       Nelle aree di tipo c) sono ammesse nuove stazioni radio base a condizione che siano messi in opera tutti gli accorgimenti tali da ridurre il più possibile l’impatto sul paesaggio.

5.       Gli impianti esistenti su edifici vincolati o di interesse storico-architettonico sono soggetti alla sola manutenzione ordinaria. Ogni modifica dovrà ricondurre l’impianto alle prescrizioni del presente Regolamento.

6.       Nell’ambito di quanto previsto dal precedente comma 1,  i gestori devono dare priorità alle aree, agli edifici e alle infrastrutture esistenti di carattere pubblico, individuando siti distanti da campi sportivi, strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche di ogni ordine e grado e relative pertinenze che vengono ritenute aree sensibili da tutelare, e ciò fino a quando non vengano definiti dalla Regione i criteri inerenti l’identificazione delle “aree sensibili” ai sensi della L.R. 54/2000.

Art. 7 - Individuazione cartografica degli ambiti

1.       La classificazione del territorio, ai sensi dell’art. 6 del presente Regolamento, è quella risultante dalle cartografie dello strumento urbanistico vigente

2.       Nella cartografia allegata al presente Regolamento, contraddistinta con il N. 1, sono evidenziati gli impianti utilizzati nella simulazione effettuata dall’ISPESL nell’anno 2003, di cui 38 già attivi e 13 autorizzati dallo SUAP nello stesso anno, suddivisi per Gestore.

Art. 8 - Programmi Triennali delle installazioni

1.       Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel territorio comunale, ciascun Gestore presenta al Comune, il Programma Triennale delle installazioni fisse da realizzare negli anni successivi.

2.       Obiettivo della pianificazione è quello di garantire il miglior inserimento degli impianti, per le finalità di cui al punto precedente, razionalizzando e ottimizzando gli interventi previsti dai Gestori di concerto con il Comune, anche attraverso la condivisione di siti e l’individuazione e messa a disposizione di aree ed immobili pubblici, in particolare di quelli tecnologici.

3.       Tali Programmi sono valutati dal Gruppo Tecnico di Valutazione per gli impianti di telefonia mobile dì cui al successivo art. 9.

Art. 9 - Gruppo Tecnico di Valutazione

1.       Per garantire una efficace valutazione dei Programmi Triennali e l’ottimizzazione degli interventi proposti in relazione a tutti gli aspetti interessati, viene istituito un Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV).

2.       l GTV è coordinato dal dirigente dell’ufficio Urbanistica ed è costituito dai rappresentanti degli uffici comunali coinvolti [SUAP, Edilizia Privata, Urbanizzazione Primaria, Patrimonio, Ambiente] nonché dai rappresentanti dell’A.R.P.A.T., dell ’A.U.S.L. e degli Enti preposti alla tutela di eventuali vincoli.

 

Art. 10 - Valutazione dei Programmi Triennali

1.       Ciascun Gestore entro il 30 marzo 2004 deve presentare al Dirigente dell’ufficio Urbanistica un Programma Triennale Generale, articolato per stralci annuali, degli impianti fissi che intende installare, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti che intende realizzare negli anni successivi.

2.       Per gli interventi da realizzare nel primo anno dovrà essere presentato uno stralcio esecutivo, al quale potrà essere allegata tutta la documentazione prevista al comma 2 del successivo articolo 11.

3.       Il GTV deve concludere il procedimento di valutazione del primo Programma triennale e dello stralcio esecutivo relativo al primo anno, entro il 15 giugno 2004. L’approvazione del Programma e dello stralcio esecutivo, da parte del dirigente dell’ufficio Urbanistica dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni.

4.       Gli stralci esecutivi relativi agli anni successivi al primo dovranno essere presentati entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di realizzazione unitamente ad eventuali modifiche al Programma triennale approvato;

5.       Gli stralci esecutivi ed eventuali modifiche al programma verranno valutati dal GTV ed approvati dal Dirigente dell’ufficio Urbanistica entro il 31 Dicembre;

6.       Qualora uno o più gestori non presentino il Programma triennale entro il termine previsto, le richieste di autorizzazione di singoli impianti non potranno essere accolte, salvo quanto previsto dal successivo art. 12 del presente Regolamento.

7.       Il Programma deve essere presentato anche su supporto informatico e contenere la documentazione stabilita con specifico atto del Dirigente dell’ufficio Urbanistica.

8.       Qualora più Gestori propongano le medesime localizzazioni che, per la loro specifica ubicazione, risultino incompatibili con impianti già esistenti o con installazioni contemplate in altri Programmi, il GTV propone la condivisione dei siti interessati e, ove ciò non sia possibile, procede seguendo il criterio della precedenza sulla  base della comparazione delle esigenze comprovate dal Gestore di localizzare il proprio impianto in quel determinato sito al fine di garantire la qualità del servizio di telecomunicazione.

9.       In caso di richiesta di integrazioni alla documentazione presentata, la stessa dovrà comunque pervenire inderogabilmente entro 15 giorni dalla richiesta pena l’esclusione degli impianti interessati dal relativo Piano.

10.   Il GTV, entro il termine stabilito, effettua la valutazione tecnica dei Programmi presentati, redigendo apposita relazione conclusiva nella quale verranno individuati gli impianti, puntualmente identificati negli stralci, che rispettano la normativa vigente e quanto previsto negli strumenti urbanistici e nel presente Regolamento.

11.   I Programmi, unitamente alla relazione tecnica del GTV, verranno approvati con atto del Dirigente dell’ufficio Urbanistica, sentiti i Consigli di circoscrizione.

12.   L’installazione degli impianti previsti nei Programmi approvati dal Comune potrà avvenire in base a denuncia di inizio di attività (DIA) ai sensi di quanto stabilito al successivo art.11.

13.   I Programmi triennali e le eventuali modifiche ad essi, verranno trasmessi alla Giunta in sede di approvazione del Piano Pluriennale delle Opere Pubbliche al fine di verificarne la compatibilità con il predetto strumento di programmazione.

Il Piano delle Opere Pubbliche è in tal senso da considerarsi vincolante per i Gestori.

Al medesimo fine il Programma e le modifiche vengono trasmessi al Consiglio Comunale unitamente al Piano delle Opere Pubbliche.

La Giunta Comunale relaziona, comunque, annualmente al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione dei Programmi e sull’applicazione del presente Regolamento.

Capo III - Procedure autorizzative

Art. 11 - Autorizzazioni

1.       Le installazioni di stazioni radio base per reti elettroniche mobili GSM/UMTS e la modifica delle caratteristiche di emissione di tali impianti, previste nel Programma esecutivo approvato, vengono autorizzate dal responsabile del SUAP con provvedimento, contenente anche il titolo abilitativo previsto dalla vigente normativa in materia edilizia, se necessario, e previo accertamento:

a) da parte dell’ARPAT della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente  a livello nazionale in relazione al disposto della legge-quadro n. 36/2001 e relativi provvedimenti di attuazione;

b) da parte del Servizio Edilizia Privata della compatibilità edilizia, nonché del rispetto dei vincoli ambientali;

c) da parte dell’Azienda USL del rispetto delle normative igienico sanitarie;

d) da parte delle Autorità preposte alla tutela di altri eventuali vincoli, della compatibilità in relazione al sito di localizzazione dell’impianto.

2.       L’istanza di autorizzazione all’installazione degli impianti di cui al precedente comma 1, deve essere  presentata allo SUAP e documentata in conformità alla modulistica approvata con specifico atto del Dirigente.

3.       E’ sufficiente la denuncia di inizio di attività nell’ipotesi in cui nel Programma esecutivo approvato, il Gestore abbia fornito per gli impianti anche i dati e la documentazione prevista al precedente comma 2. La denuncia di inizio di attività deve essere presentata in conformità al modello approvato con specifico atto del Dirigente.

4.       Lo SUAP provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto.

5.       Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al successivo comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale.

6.       Nel caso una o più Amministrazione interessate abbiano espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti degli uffici comunali e degli enti interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed il rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

7.       La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni.

8.       Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, trovano applicazione, in quanto compatibili con la normativa vigente, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9.       Lo SUAP deve concludere il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, qualora non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

10.   Le denunce di inizio di attività di cui al precedente comma 3, si intendono accolte qualora entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

11.   Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Art. 12 - Autorizzazioni a modifiche di impianti non previste nel Programma Triennale

1.       In casi particolari e per comprovate esigenze di copertura del servizio, modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, non previste nel Programma Triennale e relativo stralcio annuale approvato potranno essere ammesse dal GTV ed approvati dal Dirigente dell’ufficio Urbanistica, purchè comportino riduzioni delle emissioni.

2.       Resta fermo che le domande di autorizzazione potranno essere presentate solo successivamente alla approvazione di tali Programmi e che il numero di tali interventi, non può essere superiore a due per Gestore.

3.       La relativa autorizzazione verrà rilasciata dallo SUAP nel rispetto delle procedure e dei termini di cui al precedente articolo 11

 

Art. 13 - Installazioni provvisorie

1.       Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti solo per prove tecniche di trasmissione e previo parere favorevole dell' A.R.P.A.T. e dell’Azienda U.S.L. e comunque per un tempo non superiore a 60 giorni.

2.       Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

3.       Gli impianti provvisori devono rispettare in ogni momento i limiti di esposizione, gli obiettivi di qualità e le norme tecniche poste dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 e dalla normativa vigente.

4.       L’istanza deve essere presentata allo SUAP in conformità a quanto previsto dal precedente art. 11, unitamente ad una cauzione determinata con atto del Dirigente, a garanzia della rimozione dell’impianto alla scadenza del termine dei 60 giorni, e sarà autorizzata secondo le procedure stabilite in tale articolo.

5.       Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l’incameramento della cauzione e la rimozione dell’impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

Art. 14 - Opere civili e scavi su suolo pubblico comunale

1.       Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i Gestori sono tenuti a rispettare quanto previsto dal regolamento comunale in materia di “Criteri e modalità per l’esecuzione di lavori interessanti sedi stradali e spazi pubblici comunali”

Art. 15 - Diritti di istruttoria

1.       Per l’attività connessa alla pianificazione, all’istruttoria delle singole domande di autorizzazione ed alla verifica del corretto insediamento degli impianti è dovuto, a titolo di diritti di istruttoria, un importo da versare contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione o della denuncia di inizio di attività, graduato secondo la complessità delle prestazioni richieste e determinato in via generale dal Dirigente con proprio atto.

Capo IV - Risanamento ambientale  

Art. 16 - Risanamento degli impianti

1.       In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell’impianto

2.       Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.

3.       Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all’installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati,

4.       L’avvenuto risanamento deve essere provato tramite un’attestazione dell’A.R.P.A.T. relativa alle nuove caratteristiche dell’impianto.

Capo V - Catasto, monitoraggio e controllo

Art. 17 - Catasto

1.       L’ufficio Urbanistica cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.

2.       I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, su sua richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell’impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.

3.       Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche e alla quale saranno allegati tutti i pareri necessari al rilascio della autorizzazione relativi, sia ai modelli previsionali che ai controlli effettuati.

4.       La relativa mappa viene gestita su cartografia informatizzata da parte del Servizio Informativo Territoriale (SIT) comunale;

5.       I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione.

Art. 18 - Monitoraggio e mappatura del fondo elettromagnetico

1.       Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 del presente Regolamento e per la generale caratterizzazione del territorio, l’ufficio Ambiente, avvalendosi degli organismi preposti, realizza ed aggiorna periodicamente la mappatura del fondo elettromagnetico.

Art. 19 - Vigilanza e controllo

1.       Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli, con cadenza almeno annuale come previsto dalla L.R. n. 54/2001, effettuati dall’A.R.P.A.T. su richiesta degli uffici comunali.

2.       Tale controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione ed obiettivi di qualità previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri radioelettrici dell’impianto dichiarato dal Gestore al momento della richiesta dell’autorizzazione.

3.       Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia Municipale e degli Uffici Comunali preposti per l’effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale.

4.       I Gestori devono garantire all’Amministrazione le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo. L’importo, commisurato alla consistenza quantitativa degli impianti appartenenti a ciascun Gestore, viene determinato annualmente con atto del dirigente, che tiene conto anche della necessità di prevedere un numero di controlli superiore al minimo stabilito per monitorare ripetutamente e senza preavviso le situazioni più complesse .

5.       A questo scopo i Gestori al momento della richiesta di autorizzazione devono presentare garanzia fidejussoria, secondo le modalità e per un importo stabilito con atto del dirigente.

6.       Almeno il 50% degli impianti è sottoposto ad un programma di monitoraggio in continuo, della durata minima di una settimana, a cura dell’ARPAT. I siti da sottoporre a monitoraggio sono indicati dall’Amministrazione che stabilisce i criteri di priorità nei controlli tenendo in considerazione la potenza di emissione dell’impianto e la sua rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini, sentita l’Azienda USL e l’ARPAT.

7.       I dati delle misure forniti e validati da ARPAT devono essere a disposizione delle Autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati a cura del Comune anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.

Art. 20 - Sanzioni amministrative

1.       Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 10.000. In tal caso, l’Amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell’esercizio dell’impianto.

2.       L’inosservanza delle prescrizioni dettate dall’Amministrazione comunale nell’atto di autorizzazione è soggetta alla sanzione amministrativa di € 10.000. In tal caso, l’Amministrazione comunale ordina la sospensione dell’autorizzazione per due mesi.

3.       La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell’autorizzazione rilasciata ed all’immediata cessazione dell’attività.

4.       In caso di superamento dei limiti di esposizione dei valori previsti dalla normativa vigente in materia, viene applicata la sanzione amministrativa di € 20.000. L’Amministrazione comunale diffida il soggetto inadempiente all’immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati.

5.       In caso di recidiva viene applicata una sanzione amministrativa di € 40.000, viene ordinata la cessazione immediata dell’attività e viene revocata l’autorizzazione.

6.       L’inadempimento, entro i termini previsti, degli obblighi di adeguamento degli impianti imposti da ordinanze comunali comporta l’applicazione di una sanzione pari a €. 10.000.

7.       In tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale l’obbligo previsto deve essere adempiuto.

8.       In caso di inadempimento dopo tale ultimo termine, viene applicata la sanzione di € 20.000.

9.       Nei casi previsti dal comma precedente viene inoltre emanata ordinanza di cessazione immediata dell'attività, e viene revocata l'autorizzazione già rilasciata.

10.   Nel caso di inadempimento alla diffida a rimuovere un’installazione provvisoria ai sensi del 5 comma dell’art. 13 del presente Regolamento, è applicata una sanzione di € 10.000. In caso di recidiva viene applicata nei confronti del Gestore una sanzione di €. 20.000.

11.   Nel caso di inadempimento di obblighi previsti da ordinanze comunali da parte di titolari di impianti amatoriali, le sanzioni previste dal presente articolo sono ridotte ad un quarto.

12.   In caso di più violazioni, l’importo complessivo della sanzione non può superare € 100.000.

 

Capo VI - Partecipazione e informazione 

Art. 21 - Partecipazione

1.      Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche, l’informazione e la partecipazione alle procedure in materia, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/97.

Art. 22 - Informazione e formazione 

1.       Il Comune, in collaborazione con gli Enti preposti, promuove ed organizza iniziative di informazione della cittadinanza e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici, nonché interventi di formazione rivolti in particolare agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori.

 

Capo VII - Norme Transitorie  

Art. 23 - Abrogazione

1.       Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto, nonché quelle emanate con il “Regolamento Comunale relativo agli impianti per sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 6 giugno 2002.

Art. 24 - Entrata in vigore

1.       Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale  

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