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La presente deliberazione è divenuta

esecutiva il .02/12/2003

 

Comunicata a:

SERVIZIO DECENTRAMENTO

PAOLO GHEZZI

BERTI GABRIELE

SERVIZI AL CITTADINO

AVVOCATURA

GIANNOTTI LAURA

AN

LISTA CIVILE

DS

FORZA ITALIA

LA MARGHERITA

PATTO PER PISA

RC

SDI UDEUR

UDC

COMUNISTI ITALIANI

 

 

 

.................................................…

L’Incaricato

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

SERFOGLI ANDREA

 

 Il  SEGRETARIO GENERALE

SUPPLENTE

PESCATORE PIETRO

DELIBERAZIONE  DEL

CONSIGLIO  COMUNALE

 

N. 105 del  02/12/2003

 

 

Presiede il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SERFOGLI ANDREA

 

Sono inoltre presenti gli Assessori  CAVALLARO COSTANTINO  ANGIOLINI FABIANA  BERNARDINI SONIA CERRI FABRIZIO  ELIGI FEDERICO  GHEZZI PAOLO MACALUSO CARLO  MONTANO SALVATORE  SARDU GIUSEPPE  STORCHI BIANCA VIALE GIOVANNI

 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

PESCATORE PIETRO

 

Scrutatori: Consiglieri CECCARELLI VALTER  RINDI PAOLO  

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL’APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE, IL MONITORAGGIO E LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE OPERANTI NELL’INTERVALLO DI FREQUENZA COMPRESA TRA 0 HZ E 300 GHZ”

 

 

 

 

 

 

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO

P/A

NOMINATIVO

P/A

ARMANI FABIO

S

GRANCHI GIACOMINO

S

BANI GIULIANO

S

LANDUCCI NICOLA

S

BIASCI MARIO

N

LUPERINI ROBERTA

S

BINI MAURIZIO

S

MACCHIA PIERANTONIO

N

BOZZI ALBERTO

S

MANCINI PAOLO

S

BUSCEMI RICCARDO

S

MASTANTUONO VINCENZO

N

CAPECCHI FRANCESCO

N

MELFI FRANCA

S

CARLESI GIUSEPPE

S

MEZZANOTTE MICHELE

S

CECCARELLI VALTER

S

MODAFFERI SANDRO

N

CERRETO ROBERTO

N

MUSCATELLO ERNESTO

S

CINI ENZO

S

PAOLICCHI ARMANDO

S

CONTI MICHELE

S

PETRUCCI DIEGO

S

DELL’OMODARME ANTONIO

S

PIOLI DANIELA

S

DI LUPO MICHELE

S

RINDI PAOLO

S

FANTOZZI ROBERTA

S

ROSSETTI ALBERTO

S

FIORINI ENRICO

S

SCARPELLINI MAILA

S

FONTANELLI PAOLO

N

SERFOGLI ANDREA

S

FORTE GIUSEPPE

S

SILVESTRI SILVIA

S

GARZELLA GIOVANNI

N

TRAMONTANA MARIANO

S

GHIONZOLI ANTONIO

S

ZAMBITO YLENIA

S

GORRERI ALESSANDRO

N

 

 

Oggetto Provvedimenti conseguenti all’approvazione del “Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300GHz”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n 104 adottata in data 2/12/2003, con la quale viene approvato il Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, il quale tra l’altro detta le prescrizioni urbanistico-edilizie ed i criteri per la localizzazione di tali impianti e l’iter per la pianificazione degli stessi, delibera con la quale viene inoltre stabilito di adottare entro il corrente mese di dicembre la variante al R.U. per disciplinare sulla base dei criteri dettati con il Regolamento la localizzazione di tali impianti;

Tenuto peraltro conto che:

§         il “Regolamento degli impianti per sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi” approvato dal C.C. con deliberazione n. 31 del 10 giugno 2002, è stato parzialmente annullato dal TAR della Toscana, I Sezione, con sentenza n.12 del 16 gennaio 2003 per illegittimità derivata dalla delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 12 del 16 gennaio 2002, che dettava i criteri per la localizzazione di tali impianti e per l’identificazione delle aree sensibili, e per parziale contrasto con le stesse disposizioni regionali;

§         a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 198 “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’art. 1, comma 2, della L. 21.12.2001 n. 443”, i procedimenti per l’installazione di stazione radio base per reti di comunicazioni mobili erano stati autorizzati dagli uffici comunali ai sensi del citato decreto, secondo il quale tali infrastrutture erano ritenute compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento (art. 3, comma 2), e le relative istanze di autorizzazione e le denunce di inizio di attività erano da intendersi accolte qualora entro 90 giorni dalla presentazione non fosse stato comunicato un provvedimento di diniego (art. 6, comma 1);

§          nei confronti di tale decreto erano state sollevate, anche da parte della Regione Toscana, eccezioni di illegittimità costituzionale per eccesso di delega, in particolare per quanto riguardava l’art. 3, comma 2, eccezioni accolte dalla Corte Costituzionale con sentenza in data 1 ottobre 2003  n. 303, pubblicata sulla G.U. dell’8 ottobre 2003, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 198 per il lamentato eccesso di delega;

§         il Consiglio Comunale nella seduta del 31 gennaio 2003 ha approvato un ordine del giorno in materia di “telefonia mobile”, con il quale tra l’altro dava mandato di adottare una variante al Regolamento Urbanistico atta a disciplinare l’installazione di tali impianti nonché di affidare all’ISPESL la realizzazione di un piano per il loro corretto insediamento e per la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici;

§         il Sindaco, con atto n. 38 del 21 agosto 2003, avente per oggetto “Sospensione, fino al 30 novembre 2003, del rilascio delle autorizzazioni all’installazione, sul territorio comunale, di stazioni radio base per la telefonia mobile”, ha sospeso, fino al 30 novembre 2003, il rilascio delle autorizzazioni all’istallazione di tali impianti allo scopo di consentire l’esame, la valutazione e l’utilizzazione delle risultanze dello studio affidato all’ISPESL con determina del CUR n. 1188 del 17 luglio 2003,  articolato in 2 fasi, di cui la prima relativa alla corretta localizzazione delle stazioni radio base da ultimarsi entro il 30 ottobre 2003;

§         con nota in data 9 settembre 2003 il Sindaco ha precisato che la volontà espressa nel provvedimento n. 38/2003 doveva essere intesa nel senso che erano installabili solo le antenne per le quali al 21 agosto 2003 erano già stati acquisiti tutti i pareri previsti (ARPAT, USL, Ufficio Territorio e, quando necessario, Soprintendenza), e per le quali esisteva una specifica autorizzazione dello  SUAP;

§         il Consiglio Comunale con atto n. 85 adottato nella seduta del 25 settembre 2003, sulla base della motivazione che a tale data non era ancora intervenuta da parte del CIPE  l’individuazione delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 e che l’art. 1 del D.Lgs. n. 198/2002 detta disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche ai sensi della citata legge n. 443/2001, ha deliberato di sospendere fino al 30 novembre 2003 anche le venti autorizzazioni rilasciate dallo SUAP antecedentemente al 21 agosto 2003 per acquisire la documentazione attualmente mancante per ogni singola antenna già autorizzata ed espletare, per ogni impianto, tutte le verifiche necessarie, dando mandato al dirigente responsabile del SUAP di porre in essere tutti i provvedimenti necessari e conseguenti;

§         avverso tali decisioni di sospensione fino al 30 novembre 2003 hanno presentato ricorso al TAR la Vodafone Omnitel N.V., la Wind Telecomunicazioni S.p.A e la TIM – Telecom Italia Mobile S.p.A., con richiesta di risarcimento danni ed istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati. Il TAR, I Sez., con ordinanza dell’11 novembre 2003 ha respinto la domanda incidentale di sospensione presentata dalla Vodafone  “Considerato che non è stata data allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile in supporto ad atti che esauriranno a breve la loro efficacia”;

§         in data 16 settembre 2003 è entrato in vigore il “Codice delle comunicazioni elettroniche” approvato con D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259;

§         in data 19 novembre 2003 è entrato in vigore il D.L. 14 novembre 203 n. 315, che detta “Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica”, stabilendo all’art. 4 che “I procedimenti di rilascio di autorizzazioni alla installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1 ottobre 2003, sono disciplinati dal decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259. I termini procedimentali, ferma restando la loro decorrenza dalla data di presentazione della domanda o della denuncia di inizio di attività, sono computati ai sensi degli articoli 87 e 88 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003”.

§         Alla data del 30 novembre 2003 i Gestori non hanno prodotto all’Amministrazione la documentazione richiesta “comprovante l’individuazione e la puntuale localizzazione degli interventi definiti strategici” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, della citata legge n. 443/2001;

Rilevato che il Regolamento approvato in data odierna stabilisce una Programmazione triennale delle installazioni, articolata per stralci annuali esecutivi, procedura pianificatoria da attivarsi entro marzo 2004, per cui si rende necessario in questo periodo intermedio e fino a quando non intervenga l’approvazione del primo piano esecutivo, a fronte di quanto esposto ai precedenti punti, ricercare un accordo con i Gestori relativo agli impianti per la cui installazione erano state presentate allo SUAP istanze di autorizzazione o denunce di inizio di attività in epoca anteriore alle decisioni di sospensione assunte con l’atto del Sindaco n. 38 del 21 agosto 2003 e con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 25 settembre 2003;

Preso atto che la società WIND Telecomunicazioni S.p.A e la società H3G S.p.A. si sono dichiarate immediatamente disponibili a sottoscrivere un’intesa con l’Amministrazione secondo i termini e le condizioni riportate nelle lettere allegate rispettivamente sotto la lettera A] e B], con le quali, in sintesi, qualora l’Amministrazione assenta all’installazione e/o alla riconfigurazione di un numero minimo di impianti ritenuti irrinunciabili dai Gestori per la copertura del servizio, i Gestori si impegnano a subordinare la realizzazione di tutti gli altri impianti alla pianificazione prevista per il marzo 2004 ed a studiare soluzioni alternative per alcune specifiche situazioni;

Preso atto che la società VODAFONE OMNITEL N.V e la Società TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A non si sono dichiarate disponibili a sottoscrivere alcun accordo con l’Amministrazione;

Ritenuto opportuno in questa fase transitoria al fine di un corretto avvio della gestione della pianificazione del territorio:

1.      accettare le proposte avanzate dalle società WIND e dalla società H3G, a fronte della disponibilità dalle stesse dimostrata, consentendo l’installazione e/o attivazione degli impianti secondo quanto stabilito negli accordi che vengono allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettera A/1] e B/1] da sottoscriversi tra Comune e Gestori interessati.

2.      consentire invece alla VODAFONE ed alla TIM, in assenza di un’intesa, l’attivazione degli impianti autorizzati con specifico atto del SUAP in epoca anteriore alle decisioni di sospensione assunte con l’atto del Sindaco n. 38 del 21 agosto 2003 e con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 25 settembre 2003, purchè conformi ai vigenti strumenti urbanistici ed ai criteri dettati dagli articoli 4 e 6 del Regolamento citato in oggetto;

VISTO il parere non favorevole espresso dalla Dirigente e dalla Responsabile del SUAP, ed il visto per presa visione del Responsabile del Servizio Finanziario, rispettivamente allegati sotto le lettere C) e D);

Ritenuto comunque:

-          che risulta necessario adottare provvedimenti conseguenti all’approvazione del Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHZ al fine sia di dare piena efficacia alla decisione del Sindaco n. 38 in data 21 agosto 2003, nonché a quanto disposto con atto del Consiglio Comunale n. 85 adottato nella seduta del 25 settembre 2003, rispetto ai quali la delibera in oggetto si pone come atto meramente consequenziale, sia di evitare l’indiscriminata installazione sul territorio comunale degli impianti i cui procedimenti sono stati attivati ai sensi del D.Lgs. n. 198/2002, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 303 del 1 ottobre 2003;

-          che l’adozione dell’atto in oggetto rientra nei poteri pianificatori di competenza del Consiglio Comunale.

 

DELIBERA

 

per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente richiamati, fino a quando non intervenga l’approvazione del Programma Triennale delle installazioni e del primo Stralcio annuale esecutivo, secondo quanto disciplinato dal “Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz” approvato da questo Consiglio Comunale in data odierna:

1.      di consentire alla società VODAFONE OMNITEL N.V. ed alla Società TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. l’installazione e/o l’attivazione degli impianti autorizzati con specifico atto del SUAP in epoca anteriore alle decisioni di sospensione assunte con l’atto del Sindaco n. 38 del 21 agosto 2003 e con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 25 settembre 2003, purché conformi ai vigenti strumenti urbanistici ed ai criteri dettati dagli articoli 4 e 6 del Regolamento citato in oggetto. Per gli interventi assentiti autorizza gli uffici comunali competenti ad emettere entro 15 giorni dalla data di approvazione della presente delibera specifico atto ricognitorio, previa verifica della conformità agli strumenti urbanistici ed ai criteri dettati dal Regolamento citato.

2.      di consentire alla società WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A unitamente alla ERICSSON Telecomunicazioni S.p.A l’installazione e/o attivazione dei seguenti impianti:

Via dell’Aeroporto

P.zzale C. D’Ascanio

Marina di Pisa

Campo Sportivo

Piazza Vittorio Emanuele

Chiesa di S. Antonio

Via XXIV Maggio

Arena Garibaldi

Via delle Cascine

Parcheggio scambiatore di via Pietrasantina

Ospedaletto

Via del Fosso Vecchio

S. Francesco

Parcheggio scambiatore di via Paparelli

Camp Darby

Via Aurelia Sud su palo Vodafone Omnitel

previa sottoscrizione dell’accordo allegato sotto la lettera A/1], che con il presente atto viene approvata e ne costituisce sua parte integrante e sostanziale e con il quale vengono stabiliti termini e condizioni dell’accordo.

3.      di consentire alla società H3G S.p.A l’installazione e/o attivazione dei seguenti impianti:

3216

Pisa Stazione Centro

Via Colombo n°45

3219

San Zeno

Via Paparelli 

3222

Pisa S.Michele

Via Carlo Matteucci   

3225

Pisa Corridoni

Via Carlo Cattaneo

3227

Pisa Macelli

Campi sportivi comunali

3568

Pisa XXIV Maggio

Via Consani-Baracca

3569

Pisa Lungarno Pacinotti

Lungarno Pacinotti

3595

Pisa Ospedaletto

Via del Fosso Vecchio  

previa sottoscrizione dell’accordo allegato sotto la lettera B/1], che con il presente atto viene approvata e ne costituisce sua parte integrante e sostanziale e con il quale vengono stabiliti termini e condizioni dell’accordo.

4.      di incaricare il Sindaco a sottoscrivere gli accordi citati apportando ogni modifica ritenuta opportuna e non essenziale, fermo restando che in caso di mancata intesa il Gestore interessato potrà installare e/o attivare unicamente gli impianti autorizzati con specifico atto del SUAP in epoca anteriore alle decisioni di sospensione assunte con l’atto del Sindaco n. 38 del 21 agosto 2003 e con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 25 settembre 2003, purché conformi ai vigenti strumenti urbanistici ed ai criteri dettati dagli articoli 4 e 6 del Regolamento citato in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene posta in votazione e approvata a maggioranza dei presenti con voti espressi nelle forme di legge e controllati dagli scrutatori. Il risultato della votazione è il seguente:

Presenti e Votanti         32

Favorevoli                     21

Contrari                         11 (Bini,Fantozzi,Luperini,Buscemi,Granchi,Mezzanotte,Tramontana,

                                             Conti,Petrucci,Silvestri,Mancini)

 

 

La presente deliberazione viene quindi dichiarata immediatamente eseguibile in esito alla seguente votazione:

Presenti e Votanti         32

Favorevoli                     21

Contrari                         11 (Bini,Fantozzi,Luperini,Buscemi,Granchi,Mezzanotte,Tramontana,

                                             Conti,Petrucci,Silvestri,Mancini)

 

 

 

 

 

 

 


 

ALLEGATO A alla delibera di C.C. n. 105 del 2/12/2003

 

 


 

ALLEGATO A/1 alla delibera di C.C. n. 105 del 2/12/2003

 

Intesa tra il Comune di Pisa e Wind Telecomunicazioni S.p.A. – Ericsson Telecomunicazioni S.p.A per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz

Tra

Il COMUNE DI PISA, con sede in Pisa Piazza XX Settembre in persona del SINDACO p.t. in attuazione di quanto disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione n.   del    ad oggetto “Provvedimenti conseguenti all’approvazione del “Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300GHz”  ed alla adozione della variante al Regolamento Urbanistico relativa all’insediamento di tali impianti”

E

la Wind s.p.a con sede in                 in persona del legale rappresentante…………

e la Ericsson s.p.a. sede in                 in persona del legale rappresentante…………

di seguito indicati come Gestore

PREMESSO che

-          il Sindaco, con atto n. 38 del 21 agosto 2003, avente per oggetto “Sospensione, fino al 30 novembre 2003, del rilascio delle autorizzazioni all’installazione, sul territorio comunale, di stazioni radio base per la telefonia mobile”, ha sospeso, fino al 30 novembre 2003, il rilascio delle autorizzazioni all’istallazione di tali impianti allo scopo di consentire l’esame, la valutazione e l’utilizzazione delle risultanze dello studio affidato all’ISPESL con determina del CUR n. 1188 del 17 luglio 2003,  articolato in 2 fasi, di cui la prima relativa alla corretta localizzazione delle stazioni radio base da ultimarsi entro il 30 ottobre 2003;

-          con nota in data 9 settembre 2003 il Sindaco ha precisato che la volontà espressa nel provvedimento n. 38/2003 doveva essere intesa nel senso che erano installabili solo le antenne per le quali al 21 agosto 2003 erano già stati acquisiti tutti i pareri previsti (ARPAT, USL, Ufficio Territorio e, quando necessario, Soprintendenza), e per le quali esisteva una specifica autorizzazione dello  SUAP;

-          il Consiglio Comunale con atto n. 85 adottato nella seduta del 25 settembre 2003, sulla base della motivazione che a tale data non era ancora intervenuta da parte del CIPE  l’individuazione delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 e che l’art. 1 del D.Lgs. n. 198/2002 detta disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche ai sensi della citata legge n. 443/2001, ha deliberato di sospendere fino al 30 novembre 2003 anche le venti autorizzazioni rilasciate dallo SUAP antecedentemente al 21 agosto 2003 per acquisire la documentazione attualmente mancante per ogni singola antenna già autorizzata ed espletare, per ogni impianto, tutte le verifiche necessarie, dando mandato al dirigente responsabile del SUAP di porre in essere tutti i provvedimenti necessari e conseguenti;

-          in data 16 settembre 2003 è entrato in vigore il “Codice delle comunicazioni elettroniche” approvato con D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259;

-          in data 19 novembre 2003 è entrato in vigore il D.L. 14 novembre 203 n. 315, che detta “Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica”, stabilendo all’art. 4 che “I procedimenti di rilascio di autorizzazioni alla installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1 ottobre 2003, sono disciplinati dal decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259. I termini procedimentali, ferma restando la loro decorrenza dalla data di presentazione della domanda o della denuncia di inizio di attività, sono computati ai sensi degli articoli 87 e 88 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003”.

-          I Gestori, in qualità di concessionari del servizio di telefonia mobile, hanno l’obbligo di attivare la rete e di garantire una copertura minima del servizio sul territorio entro i termini stabiliti dalle concessioni stipulate con il Ministero;

-          Tra gli obiettivi primari del Comune rientra sia quello di disciplinare, attraverso i propri strumenti di pianificazione, il corretto inserimento di questi impianti in un territorio di particolare pregio storico artistico e ambientale nonché di tenere in considerazione, anche per quanto riguarda questa materia, le preoccupazioni sollevate da singoli cittadini o da comitati;

-          Il Regolamento in corso di approvazione ha quindi previsto una Programmazione triennale delle installazioni  articolata per stralci annuali esecutivi, procedura pianificatoria  da attivarsi entro il 30 marzo 2004;

tutto ciò premesso concordano quanto segue

-          1. Il Comune, preso atto che il Gestore alla data dei provvedimenti di sospensione adottati dall’Amministrazione non ha ancora completato la rete, vista la documentazione esistente agli atti, ivi compresi i pareri espressi dagli uffici comunali ed autorità competenti, consente l’installazione e l’attivazione degli impianti di seguito elencati, indicati quali irrinunciabili per la copertura del servizio dal Gestore:

Via dell’Aeroporto

P.zzale C. D’Ascanio

Marina di Pisa

Campo Sportivo

Piazza Vittorio Emanuele

Chiesa di S. Antonio

Via XXIV Maggio

Arena Garibaldi

Via delle Cascine

Parcheggio scambiatore di via Pietrasantina

Ospedaletto

Via del Fosso Vecchio

S. Francesco

Parcheggio scambiatore di via Paparelli

Camp Darby

Via Aurelia Sud su palo Vodafone-Omnitel

 

-          2. Rispetto a tali impianti il Gestore si impegna a riprogettare l’impianto di via Pietrasantina, prevedendo una collocazione ancora più distante dalle abitazioni;

-          3. Per quanto riguarda tutte le altre istanze sospese, il Gestore si impegna a subordinare la realizzazione alla pianificazione prevista per il mese di marzo 2004;

-          4. Per gli interventi assentiti con il presente accordo il Comune autorizza gli uffici competenti a emettere specifico atto ricognitorio;

-          5. Il Gestore si impegna a perseguire, così come richiesto dal Comune, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di copertura e qualità del servizio,  su tutto il territorio cittadino le emissioni entro il limite di qualità pari a 3 V/m;

-          6. il Comune ed il Gestore ritengono di comune interesse, data la natura monumentale della città, procedere già con il primo programma triennale alla riqualificazione di eventuali installazioni particolarmente impattanti,

-          7. Il Gestore dichiara che la sottoscrizione del presente accordo non comporta rinuncia ai ricorsi pendenti in sede giudiziale

 

Pisa,     dicembre 2003

Letto, approvato e sottoscritto

ERICSSON S.P.A.

WIND S.P.A

IL COMUNE DI PISA

 


ALLEGATO B alla delibera di C.C. n.      del

Gentili Ass.re Ghezzi, Avv. Ridondelli e Presidente Dell'Omodarme,

con riferimento all'incontro di lunedì 24/11 durante il quale, alla presenza del Sindaco Fontanelli, ci è stata formulata la possibilità di addivenire ad un accordo scritto con codesta Amministrazione che disciplini il regime transitorio che si determinerà tra il momento in cui sarà reso attuativo il regolamento per la telefonia per il vostro comune, previsto per inizio dicembre, e la data di presentazione della pianificazione prevista dallo stesso per il prossimo Marzo 2004, vi elenco i contenuti minimi che l'accordo in questione dovrebbe prevedere per essere da noi accolto:

1. N. 8 stazioni irrinunciabili che dovranno essere previste come realizzabili da subito in deroga al regolamento:

3216

Pisa Stazione Centro

Via Colombo n°45

3219

San Zeno

Via di pratale

3222

Pisa S.Michele

Via Carlo Matteucci

3225

Pisa Corridoni

Via carlo Cattaneo

3227

Pisa Macelli

Campi sportivi comunali

3568

Pisa XXIV Maggio

Via Consani-Baracca

3569

Pisa Lungarno Pacinotti

 Lungarno Pacinotti

3595

Pisa Ospedaletto

Via del fosso vecchio

Resta inteso che per l'impianto 3225 Pisa Corridoni si accetterebbe la riprogettazione sul serbatoio comunale dove è già presente Wind e per l'impianto 3227 Pisa Macelli si accetterebbe il cositing con Vodafone; diversamente non sarebbe per noi assolutamente possibile rinunciare agli impianti 3569 Pisa Lung.no Pacinotti e 3568 Pisa XXIV Maggio avendo già dimostrato ampia disponibilità nel considerare soluzioni alternative da voi suggerite per altri tre impianti (il cositing con Wind come alternativa per l'impianto 3226 Pisa Areoporto, l'eventuale Scuola S. Anna come alternativa al 3218 Pisa Cavalieri di V. Fucini e l'eventuale palo di illuminazione della Superal come alternativa al 3220 Pisa Miracoli). 

2. N. 10 stazioni per le quali sarà necesario conoscere nell'accordo la compatibilità o meno con l'emanando regolamento e la cui realizzazione, in caso di compatibilità, sarebbe quindi solamente differita nel tempo dovendo essere autorizzata a valle dell'approvazione della pianificazione di marzo (per i primi tre impianti di questa seconda lista vale quando già esposto al punto precedente):

3218

PIAZZA CAVALIERI

Via Fucini

3220

PISA Miracoli

Via Vecchia Barbaricina

3226

Pisa Aeroporto

Via Cerboni

3224

Pisa Borgagna

Via MAZZEI

3221

Pisa PortaNuova

Via Pietrasantina

3228

Pisa Barbaricina

Via Tommaso RooK

3593

Pisa Putignano

Cimitero S.ERMETE

3594

Pisa Oratoio

Via di Oratoio

6280

Stadio Garibaldi

 C/O stadio comunale

3597

Marina di PISA (campo sportivo)

 C/o campo sportivo

In attesa di un vostro cortese sollecito riscontro alla presente ai fini del perfezionamento dell'accordo, porgo

Distinti Saluti                           Massimiliano Quintavalle

 


 

ALLEGATO B/1 alla delibera di C.C. n.    del

 

Intesa tra il Comune di Pisa e H3G S.p.A per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz

TRA

Il COMUNE DI PISA, con sede in Pisa Piazza XX Settembre in persona del SINDACO p.t. in attuazione di quanto disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione n.   del     ad oggetto “Provvedimenti conseguenti all’approvazione del “Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300GHz”  ed alla adozione della variante al Regolamento Urbanistico relativa all’insediamento di tali impianti”

E

la H3G S.p.A con sede in                 in persona del legale rappresentante…………

 

PREMESSO che

-          il Sindaco, con atto n. 38 del 21 agosto 2003, avente per oggetto “Sospensione, fino al 30 novembre 2003, del rilascio delle autorizzazioni all’installazione, sul territorio comunale, di stazioni radio base per la telefonia mobile”, ha sospeso, fino al 30 novembre 2003, il rilascio delle autorizzazioni all’istallazione di tali impianti allo scopo di consentire l’esame, la valutazione e l’utilizzazione delle risultanze dello studio affidato all’ISPESL con determina del CUR n. 1188 del 17 luglio 2003,  articolato in 2 fasi, di cui la prima relativa alla corretta localizzazione delle stazioni radio base da ultimarsi entro il 30 ottobre 2003;

-          con nota in data 9 settembre 2003 il Sindaco ha precisato che la volontà espressa nel provvedimento n. 38/2003 doveva essere intesa nel senso che erano installabili solo le antenne per le quali al 21 agosto 2003 erano già stati acquisiti tutti i pareri previsti (ARPAT, USL, Ufficio Territorio e, quando necessario, Soprintendenza), e per le quali esisteva una specifica autorizzazione dello  SUAP;

-          il Consiglio Comunale con atto n. 85 adottato nella seduta del 25 settembre 2003, sulla base della motivazione che a tale data non era ancora intervenuta da parte del CIPE  l’individuazione delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 e che l’art. 1 del D.Lgs. n. 198/2002 detta disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche ai sensi della citata legge n. 443/2001, ha deliberato di sospendere fino al 30 novembre 2003 anche le venti autorizzazioni rilasciate dallo SUAP antecedentemente al 21 agosto 2003 per acquisire la documentazione attualmente mancante per ogni singola antenna già autorizzata ed espletare, per ogni impianto, tutte le verifiche necessarie, dando mandato al dirigente responsabile del SUAP di porre in essere tutti i provvedimenti necessari e conseguenti;

-          in data 16 settembre 2003 è entrato in vigore il “Codice delle comunicazioni elettroniche” approvato con D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259;

-          in data 19 novembre 2003 è entrato in vigore il D.L. 14 novembre 203 n. 315, che detta “Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica”, stabilendo all’art. 4 che “I procedimenti di rilascio di autorizzazioni alla installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1 ottobre 2003, sono disciplinati dal decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259. I termini procedimentali, ferma restando la loro decorrenza dalla data di presentazione della domanda o della denuncia di inizio di attività, sono computati ai sensi degli articoli 87 e 88 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003”.

-          I Gestori, in qualità di concessionari del servizio di telefonia mobile, hanno l’obbligo di attivare la rete e di garantire una copertura minima del servizio sul territorio entro i termini stabiliti dalle concessioni stipulate con il Ministero;

-          Tra gli obiettivi primari del Comune rientra sia quello di disciplinare, attraverso i propri strumenti di pianificazione, il corretto inserimento di questi impianti in un territorio di particolare pregio storico artistico e ambientale nonché di tenere in considerazione, anche per quanto riguarda questa materia, le preoccupazioni sollevate da singoli cittadini o da comitati;

-          Il Regolamento in corso di approvazione ha quindi previsto una Programmazione triennale delle installazioni articolata per stralci annuali esecutivi, procedura pianificatoria  da attivarsi entro il 30 marzo 2004;

Tutto ciò premesso concordano quanto segue

-          1. Il Comune, preso atto che H3G alla data dei provvedimenti di sospensione adottati dall’Amministrazione non aveva alcun impianto attivo, vista la documentazione esistente agli atti, ivi compresi i pareri espressi dagli uffici comunali ed autorità competenti, consente l’installazione e l’attivazione degli impianti di seguito elencati, indicati quali irrinunciabili per la copertura del servizio da H3g:

3216

Pisa Stazione Centro

-          Via Colombo n°45

3219

San Zeno

-          Via Paparelli 

3222

Pisa S.Michele

-          Via Carlo Matteucci      

3225

Pisa Corridoni

-          Via Carlo Cattaneo

3227

Pisa Macelli

-          Campi sportivi comunali

3568

Pisa XXIV Maggio

-          Via Consani-Baracca

3569

Pisa Lungarno Pacinotti

-          Lungarno Pacinotti

3595

Pisa Ospedaletto

-          Via del Fosso Vecchio  

 

-          2. Rispetto a tali impianti H3G si impegna a riprogettare l’impianto  3225 Pisa Corridoni sul serbatoio comunale in via Francesco da Buti, dove è già presente Wind, nonché l'impianto 3227 Pisa Macelli in cositing con Vodafone;

-          3. Per quanto riguarda tutte le altre istanze sospese, H3g s.p.a. si impegna a subordinare la realizzazione alla pianificazione prevista per il mese di marzo 2004, precisando fin d’ora che verranno studiate soluzione alternative per gli impianti seguenti:

- 3218

PIAZZA CAVALIERI

-          Via Fucini

- 3220

PISA Miracoli

-          Via Vecchia Barbaricina

- 3226

Pisa Aeroporto

-          Via Cerbon

 

-          4. Per gli interventi assentiti con il presente accordo il Comune autorizza gli uffici competenti a emettere specifico atto ricognitorio;

-          5. H3G si impegna a perseguire, così come richiesto dal Comune, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di copertura e qualità del servizio, su tutto il territorio cittadino le emissioni entro il limite di qualità pari a 3 V/m;

-          6. Il Comune e H3G ritengono di comune interesse, data la natura monumentale della città, procedere già con il primo programma triennale alla riqualificazione di eventuali installazioni particolarmente impattanti,

-          7. H3G dichiara che la sottoscrizione del presente accordo non comporta rinuncia ai ricorsi eventualmente pendenti in sede giudiziale

 

Pisa         dicembre 2003

Letto, approvato e sottoscritto

H3G

IL COMUNE DI PISA

 

 


 


COMUNE DI PISA

Sportello Unico per le Attività Produttive  - SUAP

~

Via Dell’Occhio n. 5

Tel: 050 910600  Fax: 050 910603

e-mail: sportellounico@comune.pisa.it

orario di apertura:

lunedì e mercoledì: 9.00 – 12.00

giovedì: 15 – 17

Su appuntamento:

martedì: 9.00 – 12.00

Solo nei mesi di Luglio e Agosto

lunedì e mercoledì: 9.00 – 12.00

 

 

Pisaperta Imprese

Pisa, 04/12/2003

ALLEGATO C

Oggetto: Provvedimenti conseguenti all’approvazione del “Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300GHz”

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 276, testo unico degli enti locali , si esprime parere non favorevole di regolarità tecnica atteso che quanto disposto nella proposta di deliberazione in oggetto ha natura tecnico-gestionale e, in quanto tale, non rientra tra l’elenco delle materie di competenza consiliare previste dall’articolo 42 comma 2 del citato decreto che, com’è noto, ha carattere tassativo.

 

La Dirigente SUAP                                                                                           La Responsabile SUAP

Avv. Laura Giannotti                                                                                         avv. Renata Ridondelli