Circolare Ministero dell'Interno 20-01-1997, n. 3
OGGETTO: Anagrafe - Precisazione sulla certificazione dello stato di famiglia anagrafica
Con precedente circolare n. 11 del 23 luglio
1996, questo Ministero ha impartito disposizioni inerenti la certificazione
dello stato di famiglia anagrafica, di cui all'art. 4 del d.P.R. 30 maggio 1989,
n. 223, prevedendo la eliminazione delle indicazioni di parentela non pertinenti
alla materia anagrafica.
L'indicazione si era resa necessaria in
relazione a talune certificazioni rilasciate, in modo non del tutto rispettoso
della riservatezza dei dati, da parte di alcune amministrazioni comunali e per
evitare il rilascio di certificazioni - sempre più richieste - non previste
dalla legislazione anagrafica, incentivando il ricorso al diritto all'autocertificazione
prevista dagli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Tuttavia particolari esigenze certificative
dei vincoli intercorrenti tra i componenti la famiglia anagrafica potranno -
su esplicita e formale richiesta dell'interessato e ferme restando, in ogni
altro caso, le disposizioni di cui alla precedente circolare n. 11 del 23 luglio
c.a. - comportare l'indicazione dei legami che intercorrono tra i componenti
la famiglia anagrafica, nonché delle situazioni pregresse cui fa riferimento
l'art. 35 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
Per quanto riguarda la corresponsione degli
assegni per il nucleo familiare, secondo i chiarimenti forniti dall'Istituto
nazionale per la previdenza sociale, la certificazione della composizione del
nucleo stesso deve essere rilasciata, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 30 maggio
1955, n. 797, secondo lo specifico schema predisposto dallo stesso Istituto.
A tale certificazione, nel tempo, è stato
equiparato lo stato di famiglia anagrafica, considerato che in tale documento
l'Inps rinviene i dati necessari per la definizione dei soggetti interessati
alla prestazione.
Peraltro, le prestazioni del predetto Istituto,
in parte, sono rese, come nel caso di liquidazione diretta, sulla base dell'autocertificazione,
mentre per i datori di lavoro privati occorre la certificazione in quanto, in
tal caso, ai medesimi è preclusa la possibilità di accettare dichiarazioni sostitutive.
In quest'ultima ipotesi, la certificazione
della situazione di famiglia, comprensiva dei legami intercorrenti fra i componenti,
non contrasta con la disposizione di cui alla citata circolare n. 11/96.
Analogo discorso va effettuato per le notizie
richieste dall'amministrazione della difesa per l'arruolamento nell'arma dei
carabinieri o per la partecipazione a bandi di concorso per conseguire l'arruolamento
quale A.u.c.
In base alle predette considerazioni, sono,
quindi, da ritenersi superate le perplessità espresse da alcune amministrazioni
comunali in relazione ai casi esposti.
Le ss.ll. sono pregate di trasmettere con
ogni possibile urgenza la presente circolare ai competenti uffici comunali,
fornendo un cortese cenno di assicurazione.