Circolare Ministero dell'Interno 20-01-1997, n. 3

OGGETTO: Anagrafe - Precisazione sulla certificazione dello stato di famiglia anagrafica

Con precedente circolare n. 11 del 23 luglio 1996, questo Ministero ha impartito disposizioni inerenti la certificazione dello stato di famiglia anagrafica, di cui all'art. 4 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, prevedendo la eliminazione delle indicazioni di parentela non pertinenti alla materia anagrafica.
L'indicazione si era resa necessaria in relazione a talune certificazioni rilasciate, in modo non del tutto rispettoso della riservatezza dei dati, da parte di alcune amministrazioni comunali e per evitare il rilascio di certificazioni - sempre più richieste - non previste dalla legislazione anagrafica, incentivando il ricorso al diritto all'autocertificazione prevista dagli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Tuttavia particolari esigenze certificative dei vincoli intercorrenti tra i componenti la famiglia anagrafica potranno - su esplicita e formale richiesta dell'interessato e ferme restando, in ogni altro caso, le disposizioni di cui alla precedente circolare n. 11 del 23 luglio c.a. - comportare l'indicazione dei legami che intercorrono tra i componenti la famiglia anagrafica, nonché delle situazioni pregresse cui fa riferimento l'art. 35 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
Per quanto riguarda la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare, secondo i chiarimenti forniti dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale, la certificazione della composizione del nucleo stesso deve essere rilasciata, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, secondo lo specifico schema predisposto dallo stesso Istituto.
A tale certificazione, nel tempo, è stato equiparato lo stato di famiglia anagrafica, considerato che in tale documento l'Inps rinviene i dati necessari per la definizione dei soggetti interessati alla prestazione.
Peraltro, le prestazioni del predetto Istituto, in parte, sono rese, come nel caso di liquidazione diretta, sulla base dell'autocertificazione, mentre per i datori di lavoro privati occorre la certificazione in quanto, in tal caso, ai medesimi è preclusa la possibilità di accettare dichiarazioni sostitutive.
In quest'ultima ipotesi, la certificazione della situazione di famiglia, comprensiva dei legami intercorrenti fra i componenti, non contrasta con la disposizione di cui alla citata circolare n. 11/96.
Analogo discorso va effettuato per le notizie richieste dall'amministrazione della difesa per l'arruolamento nell'arma dei carabinieri o per la partecipazione a bandi di concorso per conseguire l'arruolamento quale A.u.c.
In base alle predette considerazioni, sono, quindi, da ritenersi superate le perplessità espresse da alcune amministrazioni comunali in relazione ai casi esposti.
Le ss.ll. sono pregate di trasmettere con ogni possibile urgenza la presente circolare ai competenti uffici comunali, fornendo un cortese cenno di assicurazione.