Circolare Ministero dell'Interno 23-07-1996, n. 11
OGGETTO: Anagrafe - Certificazione dello stato di famiglia anagrafica
Da alcune notizie apparse sulla stampa quotidiana,
e riportate in una interpellanza parlamentare, è emerso che talune amministrazioni
comunali sono solite rilasciare certificazioni anagrafiche inerenti lo stato
di famiglia con l'indicazione del termine "figliastro", riferito ai
figli nati da precedenti unioni anche naturali e conviventi con il genitore
non intestatario della scheda di famiglia anagrafica, successivamente risposatosi.
Al riguardo, a parte ogni considerazione
sull'uso in atti pubblici di una parola recepita nell'uso comune con significato
discriminatorio, si rileva, su un piano strettamente tecnico-giuridico, l'erroneità
di detta indicazione e la fondatezza delle doglianze espresse anche da parte
dell'opinione pubblica.
Giova, infatti, porre l'attenzione su due
ordini di ragioni che manifestano la palese inammissibilità del comportamento
tenuto dagli uffici anagrafici che utilizzano, in sede certificativa, tale dizione.
La prima è di carattere funzionale ed attiene
alla valenza delle certificazioni anagrafiche. Queste, al contrario di quanto
ritenuto ed adottato come modus procedendi consuetudinario da parecchi uffici
sia pubblici che privati, non hanno alcun valore e funzione probatoria ai fini
dello stato civile che riguarda, invece, le particolari e qualificate posizioni
attribuite dall'ordinamento all'individuo rispetto a fatti giuridicamente rilevanti
oppure nell'ambito di essenziali e fondamentali relazioni giuridiche (si pensi
alla cittadinanza, all'evento della morte o alle situazioni soggettive inerenti
la famiglia, con i sottostanti rapporti di coniugio e di filiazione).
La funzione del certificato anagrafico
di stato di famiglia, non è, quindi, attribuire la pubblicità e la certezza
in ordine ai menzionati fatti e relazioni, ma è quella di rispecchiare la composizione
della famiglia ai soli fini anagrafici, come definita dall'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e cioè un insieme di
persone - le quali possono, o meno, essere unite da vincoli di coniugio e/o
di parentela - la cui caratteristica rilevante è costituita dalla "coabitazione"
all'interno di una stessa unità immobiliare.
Il servizio anagrafico, pur richiedendo
un costante aggiornamento dei dati relativi alle persone ed alle famiglie residenti
nel comune, con evidenti connessioni e interrelazioni con gli altri servizi
demografici, non ha assolutamente funzioni supplementari e/o sostitutive del
servizio di stato civile, ma è dotato di una propria autonomia che discende
dalle differenti finalità poste alla sua base e dai diversi interessi pubblici
dei quali costituisce espressione. In pratica, come già affermato in altri documenti
d'indirizzo, la funzione dell'anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza
stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale (cfr. circolare
Miacel n. 8 in data 29 maggio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 141 del 19 giugno 1995).
La seconda ragione, che si oppone all'inserimento
negli atti anagrafici del suddetto termine, ha ben altra origine e si fonda
sul rispetto e la tutela formale e sostanziale di diritti soggettivi garantiti
da norme di rango legislativo.
Infatti l'indicazione della parola "figliastro"
ovvero anche di figlio adottivo o, più semplicemente, di "convivente",
viola quegli essenziali precetti tendenti ad assicurare un concreto ed effettivo
riconoscimento del diritto della persona alla riservatezza riguardo alle origini
del proprio status di figlio in tutte le sue qualificazioni.
La tutela della riservatezza aveva già
formato oggetto della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, ove all'art. 1 veniva
disposto che l'indicazione della paternità e maternità doveva essere omessa,
oltre che negli estratti per riassunto, nei certificati di nascita, di matrimonio
e di cittadinanza, anche negli atti attestanti lo stato di famiglia, nelle pubblicazioni
di matrimonio esposte al pubblico, nonché in tutti i documenti di identità.
La finalità della normativa era quella
di tutelare la personalità di una determinata categoria di cittadini; tutela
che, nel caso delle adozioni, è rafforzata dagli articoli 27 e 28 della legge
4 maggio 1983, n. 184, e che ha trovato, infine, il suo completamento nella
legge 7 agosto 1990, n. 241, negli articoli 22 e seguenti del capo V, disciplinante
l'accesso ai documenti amministrativi.
Questo Ministero, nel ricordare che già
aveva diramato precise disposizioni al riguardo con circolari numeri 15900-2.8
e 2.8-bis, rispettivamente, del 3 gennaio e del 27 giugno 1956, stante il ripetersi
degli incresciosi episodi, dispone, ai sensi dell'art. 12 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, che dagli stati di famiglia anagrafici, vengano immediatamente
eliminate le indicazioni relative alle relazioni di parentela, rimanendo solo
l'indicazione dell'intestatario scheda.
Nel caso di anagrafi informatizzate si
dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi programmi.
Per quanto riguarda, infine, la corresponsione
degli assegni per il "nucleo familiare", nel ricordare che il nucleo
familiare è cosa ben differente dalla famiglia anagrafica e non può formare
oggetto di certificazione da parte dell'anagrafe, come di recente ribadito dalla
quinta sezione del Consiglio di Stato con decisione n. 770 del 4 maggio 1994,
si ricorda che la composizione dello stesso dovrà essere comprovata con dichiarazione
resa dall'interessato ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Uguale comportamento dovrà essere seguito
dalle amministrazioni penitenziarie che, in parte, ancora usano richiedere ai
familiari dei detenuti il c.d. certificato di figliolanza.
Le SS.LL. sono pregate di curare la massima
diffusione ed osservanza da parte dei signori sindaci, nella loro qualità di
ufficiale di anagrafe, delle presenti disposizioni, rilevando eventuali difformità
in sede ispettiva e informando con cadenza semestrale questo Ministero.
Le amministrazioni in indirizzo sono pregate
di voler opportunamente rendere edotti i propri dipendenti uffici onde evitare
il rinnovarsi di irrituali richieste di certificazioni con le indicazioni dei
rapporti di parentela.