Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE, Metodi e Norme, serie B - n. 29 - edizione 1992
A - AVVERTENZE GENERALI SULLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE
1. Per avere titolo alliscrizione nellanagrafe della popolazione
residente (art. 1) di un Comune è necessario che una persona abbia la
dimora abituale in quel Comune, in armonia con la definizione che della residenza
è dettata dallart. 43 del Codice civile. A questo propositoè
opportuno far presente che ai fini delliscrizione nellanagrafe della
popolazione residente non è sufficiente la semplice manifestazione di
volontà del soggetto, ma è necessario anche il verificarsi di
un determinato stato di fatto, costituito appunto dalleffettiva dimora
abituale nel Comune.
2. Nellintento di assicurare la massima aderenza delle risultanze anagrafiche
alle varie situazioni di fatto che possono verificarsi in concreto, si è
ritenuto di non fissare particolari condizioni alla cui esistenza sia vincolato
il riconoscimento della residenza abituale nel Comune.
Le Amministrazioni comunali hanno, però, lobbligo di effettuare
opportuni accertamenti - che risulteranno più efficaci se eseguiti anche
in occasione della richiesta di certificazioni - ogni qualvolta lAmministrazione
comunale abbia giustificati motivi di dubitare della veridicità delle
dichiarazioni dellinteressato.
3. Una delle innovazioni più importanti della legge è costituita
dalla estensione della disciplina anagrafica anche alle persone senza fissa
dimora che in precedenza erano sempre sfuggite ad ogni registrazione.
Anzitutto è bene precisare che ai fini anagrafici non deve essere considerata
persona senza fissa dimora colui che per ragioni professionali o per mancanza
di alloggio stabile si sposti frequentemente nellambito dello stesso Comune;
è evidente, infatti, che in una simile circostanza lunico problema
che potrà sorgere sarà quello di stabilire lindirizzo da
riportare negli atti anagrafici, problema che, peraltro, potrà essere
generalmente risolto interpellando lo stesso interessato.
Persona senza fissa dimora è, invece, ai fini anagrafici, chi non abbia
in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per
laccertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli
viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, ecc.);
orbene, per tali persone si è adottato il criterio delliscrizione
anagrafica nel Comune di domicilio.
Infatti il domicilio, e cioè il luogo in cui una persona stabilisce la
sede principale dei suoi affari e interessi, è lunico elemento
che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune; inoltre liscrizione
anagrafica nel Comune di domicilio viene incontro ai legittimi interessi del
cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi
nellanagrafe di quel Comune che possa essere considerato - nei continui
spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale
- come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti
o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che
per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni
anagrafiche occorrenti.
4. La scelta dellelezione del domicilio ai fini anagrafici deve essere
lasciata, evidentemente, allinteressato.
La legge ha previsto anche il caso in cui non sia possibile ottenere dallinteressato
lelezione di domicilio; questa ipotesi dovrebbe costituire una eccezione
e quindi il criterio supplettivo delliscrizione nel Comune di nascita
si deve considerare una extrema ratio alla quale far ricorso in
casi eccezionali.
È bene precisare, in questa sede, che larticolo in questione, allorché
dispone: «Per tutti gli altri, soggetti allobbligo della residenza,
ai quali non possano applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito
apposito registro presso il Ministero dellInterno», intende riferirsi
a persone senza fissa dimora che non siano nate in Italia ed i cui genitori
non siano parimenti nati in Italia e per le quali non sia possibile accertare
il Comune di domicilio.
Infatti in qualsiasi altra ipotesi lapplicazione dei criteri contemplati
dallart. 2 della legge sarebbe sufficiente ad evitare il ricorso alliscrizione
nel predetto registro.
5. La disposizione concernente lobbligo di chiedere liscrizione
anagrafica per sè e per le persone sulle quali si esercita la potestà
o la tutela deve essere interpretata nel senso che tale obbligo grava normalmente
su chi la esercita. Al riguardo, giova, comunque, far presente che il contenuto
dellart. 2 della legge deve essere interpretato alla stregua del principio
al quale è informato il nostro sistema anagrafico che impone appunto
liscrizione delle persone nellanagrafe del Comune ove esse effettivamente
sono residenti: pertanto, qualora il minore si trasferisca di fatto in un Comune
diverso da quello di residenza della persona che esercita la potestà
o la tutela, la dichiarazione anagrafica dovrà essere fatta da un componente
della famiglia presso la quale il minore va a convivere e liscrizione
del minore può essere eseguita anche senza il consenso di colui che esercita
la potestà o la tutela.
Per la stessa considerazione per la quale lanagrafe, secondo il sistema
accolto nella legge n. 1228, deve riflettere la reale ed effettiva distribuzione,
nel territorio dei vari Comuni, della popolazione ivi residente, i coniugi che
per qualsiasi motivo vivono separatamente in Comuni diversi devono essere iscritti
nellanagrafe del Comune nel quale ciascuno di essi ha la dimora abituale
e ciò senza pregiudizio dei diritti e doveri ad essi derivanti dal matrimonio
per effetto delle disposizioni del Codice civile.
6. La natura pubblica degli atti anagrafici, già più volte sostenuta
dagli studiosi di problemi concernenti la materia amministrativa, viene esplicitamente
affermata nellart. 1; in tal modo si è inteso opportunamente di
evitare per lavvenire quelle incertezze che in passato erano state fonte
di controversie con più di una Amministrazione comunale. Il riconoscimento
di atti pubblici non comporta come conseguenza la libertà di consultazione
da parte dei cittadini ed infatti lart. 37 del regolamento pone il più
assoluto divieto in materia; deriva, invece, dal predetto carattere la conseguenza
della possibilità da parte del cittadino di ottenere certificazioni sia
pure con le limitazioni previste dalla legge per particolari notizie.
7. Gli articoli 9 e 10 della legge anagrafica contengono le disposizioni di
carattere generale circa gli adempimenti topografici ed ecografici; le particolari
norme tecniche, emanate dallIstituto nazio-nale di statistica in esecuzione
di quanto prescrive la legge stessa, sono riportate in appendice (Istruzioni
per la formazione del piano topografico e per lordinamento ecografico).
B - AVVERTENZE
E NOTE ILLUSTRATIVE RELATIVE AL REGOLAMENTO ANAGRAFICO.
Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie
e convivenze anagrafiche.
1. Lanagrafe della popolazione residente, già conosciuta come Registro
della popolazione residente, è una raccolta sistematica delle posizioni
relative a singole persone, famiglie o convivenze che sono iscritte nellanagrafe
dei residenti del Comune.
La posizione relativa agli stranieri va tenuta evidenziata (art. 24).
Nel Comune stesso può essere istituita una raccolta di posizioni relative
a persone, che sono già - da almeno quattro mesi - temporaneamente dimoranti
ma non ancora nelle condizioni di poter chiedere di essere iscritte nellanagrafe
dei residenti (art. 32).
2. Con lart. 2 si è inteso confermare, quanto previsto dallart.
3 della legge 24/12/1954 n. 1228, che il Sindaco può delegare e revocare,
previa approvazione del Prefetto, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale
di anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati di ruolo del Comune
ritenuti idonei.
Per quanto riguarda la delega allassessore, tale disposizione dovrà
essere confrontata con gli statuti che i Comuni adotteranno ai sensi dellart.
4 della legge 8-6-90 n. 142.
3. Fanno parte della popolazione residente di un Comune le persone italiane
o straniere che hanno la dimora abituale nel Comune stesso e le persone «senza
fissa dimora» che eleggono domicilio nel Comune medesimo (art. 1).
La libera scelta da parte di una persona o famiglia di dimorare abitualmente
in un Comune costituisce, di per sè, volontà di fissare la residenza
in quel Comune (art. 16 della Costituzione).
Tale residenza, già di fatto esistente, diventa, ai fini anagrafici,
giuridicamente rilevante il giorno in cui questa volontà verrà
manifestata allufficiale di anagrafe o lo stesso ne prenderà atto
dufficio, nei modi formali previsti.
Al concetto di residenza già illustrato nella parte relativa alla legge
anagrafica, sembra opportuno aggiungere, in questa sede, che tra le categorie
di cui al comma 2 dellart. 3 devono essere comprese:
a) quelle che si recano allestero per un periodo inferiore ad un anno
o anche, ogni anno, per i soli periodi relativi allesercizio di occupazioni
stagionali;
b) quelle che si assentano dal Comune e dimorano in un altro Comune per un periodo
inferiore ad un anno;
c) quelle che - per raggiungere il Comune ove svolgono la loro attività
professionale - si assentano da quello di dimora abituale, nel quale hanno labitazione,
la famiglia, liscrizione anagrafica, facendovi ritorno seralmente o anche
settimanalmente. Al riguardo è necessario richiamare lattenzione
sul fatto che non è da considerarsi Comune di residenza e quindi di iscrizione
anagrafica quello ove una persona si reca al mattino per esplicarvi la sola
attività professionale e che seralmente abbandona per rientrare nel Comune
nel quale ha labitazione e la famiglia. Ciò dicasi, in particolare,
per i dipendenti dello Stato;
d) quelle persone che si assentano dal Comune di dimora abituale saltuariamente,
per recarsi in altro Comune dove dispongono di una seconda abitazione, o posseggono
immobili da amministrare, oppure hanno vari interessi, anche notevoli, da tutelare.
Per tali casi è da precisare che labitualità della dimora
non è incompatibile con gli allontanamenti anche se frequenti, le cui
cause sono da attribuirsi ai più svariati motivi quali ad esempio la
villeggiatura, o talune attività della campagna (mietitura, vendemmia,
ecc.) in quanto, al termine di questo, il ritorno è sempre nello stesso
Comune: e ciò dimostra che questo Comune è considerato realmente
quello di dimora abituale.
I rientri temporanei od occasionali nel Comune di residenza non interrompono
il periodo da calcolare ai fini dellassenza stabilito in un anno dallart.
1 comma 8 della legge AIRE (L. 27 ottobre 1988, n. 470).
4. La definizione di famiglia anagrafica (art. 4) si ispira fondamentalmente
ai criteri stabiliti dalle precedenti norme in materia anagrafica ma segna un
netto cambiamento rispetto al precedente rego-lamento, per quanto concerne quello
che potrebbe definirsi il vincolo economico tra i componenti della
famiglia. Infatti il criterio di individuare il legame economico tra i componenti
della famiglia nella messa in comune di tutto o parte del reddito di lavoro
o patrimoniale da essi percepito, e considerarlo quale elemento costitutivo
della famiglia, è stato abolito; ne consegue che per i nuclei familiari
che, pur continuando a coabitare, abbiano una economia distinta, non possono
essere costituite, a richiesta degli interessati oppure a seguito di accertamenti
dufficio, separate schede di famiglia.
È stato così ben definito il concetto di famiglia anagrafica
nel senso che per la formazione di essa è sufficiente che le persone
che la costituiscono coabitino e siano legate da vincoli di matrimonio, parentela,
affinità, adozione, tutela ed anche da soli vincoli affettivi. Ciò
nella considerazione che compito dellanagrafe è quello di registrare
le persone residenti in un determinato Comune e di fornire, inoltre, per finalità
amministrative (certificazioni) e di studio, notizie su quei raggruppamenti
di persone coabitanti, ed aventi i precisati vincoli, che costituiscono appunto
le famiglie anagrafiche, in armonia con la funzione caratteristica
dellanagrafe che è quella di rispecchiare lo stato di fatto.
Un particolare cenno merita la posizione dei domestici, autisti, giardinieri
e simili che coabitano con la famiglia del datore di lavoro. Per essi il precedente
regolamento prevedeva listituzione di una particolare scheda individuale
nellambito della stessa famiglia anagrafica come membri aggregati.
Lattuale regolamento non consente una normativa particolare, per cui saranno
iscritti in una scheda di famiglia a parte, a meno che non dichiarino di essere
legati da tempo alla famiglia predetta da vincoli affettivi, nel qual caso costituiranno
famiglia anagrafica unica.
La prova dei vincoli affettivi di cui alla definizione della famiglia
anagrafica - art. 4 - viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati
rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia.
La dichiarazione già resa sullesistenza dei vincoli affettivi non
può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da
ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.
Una persona o famiglia che coabita - nello stesso appartamento - con altra persona
o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti
delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui allart. 4.
Invece, non costituiscono famiglia anagrafica a se stante i figli che si sposano
e continuano a coabitare con i genitori.
Una famiglia anagrafica può essere composta anche da una sola persona.
Molti Enti, nel richiedere certificazioni, fanno riferimento al nucleo familiare.
Ovviamente tali Enti saranno responsabili, insieme a chi rivendica lesistenza
di particolari diritti, delleventuale uso improprio dei certificati. Infatti,
spesso le disposizioni che si riferiscono alla famiglia e al nucleo
familiare non hanno come oggetto la famiglia anagrafica; pertanto
in questi casi la certificazione anagrafica di stato di famiglia
non risponde allo scopo ma risultano molto più idonee specifiche dichiarazioni
degli interessati - rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4.1.1968, n.
15 - per le quali, peraltro, molti Enti predispongono appositi moduli.
5. Per quanto concerne il concetto di convivenza anagrafica (art. 5), si fa
osservare che per la individuazione di essa è stato messo in rilievo
quale elemento distintivo il particolare motivo che ha deter-minato lassociazione
delle persone che la compongono.
La coabitazione in un appartamento non determinata da una delle relazioni di
cui alla definizione della famiglia anagrafica ma da motivazioni sociali e simili,
non riconducibili al concetto di famiglia, può costituire convivenza.
Si potranno, quindi, avere convivenze anagrafiche di assistiti, di operai, di
studenti, ecc. cioè altri tipi di convivenze aggiuntive alle
tradizionali e note convivenze militari, religiose, assistenziali, ecc..
6. Nel regolamento anagrafico del 1958 era prevista la figura delcapo
famiglia anagrafico al fine di definire, nellambito della famiglia
anagrafica, le persone cui incombeva lobbligo delle dichiarazioni anagrafiche.
Lattuale regolamento, allo scopo di adeguare la normativa anagrafica alla
vigente legislazione, ha abolito la figura del capo famiglia e considera responsabile
delle dichiarazioni anagrafiche ogni componente maggiorenne della famiglia stessa.
Vi è, tuttavia, necessità che, allatto della formazione
della scheda di famiglia, venga individuata, per fini organizzativi, la persona
da indicare quale intestatario della scheda stessa.
Lintestatario sarà indicato allufficiale di anagrafe dagli
stessi componenti della famiglia al momento della sua costituzione, secondo
le modalità dellart. 21 del presente regolamento.
Si sottolinea che una scheda di famiglia può essere intestata anche ad
un minorenne, quando questultimo non coabiti con persone maggiorenni che
formino con lui una stessa famiglia anagrafica con lavvertenza di indicare,
nella scheda stessa, il cognome e nome del titolare della potestà sul
minore.
Si è reso opportuno sostituire anche il termine capo convivenza
con quello di responsabile della convivenza. Questi, normalmente,
è da individuarsi in colui che dirige la convivenza; può anche
non far parte della convivenza anagrafica, ma avere una posizione anagrafica
fuori di essa o presso la propria famiglia iscritta nello stesso Comune o in
un Comune diverso.
Anche il componente della convivenza, purché abbia la capacità
di agire, può presentare direttamente allufficiale di anagrafe
dichiarazioni relative a variazioni o mutazioni anagrafiche che lo riguardano.
Le dichiarazioni, però, non vistate dal responsabile della convivenza
saranno oggetto di accertamento da parte dellufficiale di anagrafe.
Iscrizioni,
mutazioni e cancellazioni anagrafiche.
7. Al fine di evitare lomissione ovvero la duplicazione delliscrizione
anagrafica di un nato da genitori residenti in Comuni diversi, il regolamento
anagrafico prescrive (art. 7) appositi adempimenti, nellintento di evitare
che si verifichino disguidi nelliscrizione del nato stesso.
A tale scopo si è ritenuto di abbandonare il criterio della rispondenza
delliscrizione anagrafica alleffettiva situazione di fatto della
dimora e privilegiare il criterio più sicuro della prima iscrizione anagrafica
ipso iure rispettivamente o nel Comune di residenza dei genitori,
della madre, del padre o in quello della persona o Ente cui il nato è
affidato.
Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che sia la norma contenuta nellart.
78 dellOrdinamento dello stato civile (R.D. 9 luglio 1939, n. 1238) sia
lobbligo di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono preordinati
al fine di agevolare laggiornamento degli atti anagrafici.
Pertanto, lufficiale dello stato civile, nel richiedere al denunciante
le rituali notizie relative alla nascita, deve assicurarsi che venga dichiarato
il Comune discrizione anagrafica dei genitori, o della madre qualora i
genitori stessi abbiano liscrizione anagrafica in Comuni diversi, o quello
del padre qualora la madre resti sconosciuta o, infine, quello della persona
o ente cui il neonato è affidato; ciò per adempiere con certezza
sia allobbligo della trascrizione di cui al precisato art. 78 dellOrdinamento
dello stato civile sia al conseguente aggiornamento degli atti anagrafici.
Oltre alle già note iscrizioni anagrafiche per movimento migratorio (provenienza
da altro Comune o dallestero o destinazione per lestero), con lart.
7 del regolamento viene introdotto, in modo esplicito, un altro tipo di iscrizione
che si caratterizza per lassenza di provenienza.
Questa iscrizione e la corrispondente cancellazione senza destinazione,
che già da tempo e di fatto costituivano componenti reali del calcolo
della popolazione residente, sono ora giuridicamente acquisite e conosciute
con le dizioni: altre iscrizioni anagrafiche ed altre cancellazioni
anagrafiche.
Esempi di altre iscrizioni sono:
La iscrizione senza alcuna provenienza nei casi in cui si proceda a nuova
iscrizione di persona già cancellata per irreperibilità.
La ricomparsa, infatti, con la nuova normativa non dà più luogo
a ripristino degli atti anagrafici (tale operazione consisteva in una fictio
iuris per cui la cancellazione per irreperibilità a suo tempo effettuata
veniva considerata come mai avvenuta) ma dà inizio ad una nuova iscrizione
con decorrenza dal giorno in cui viene manifestata o accertata dufficio
la ricomparsa.
La iscrizione anagrafica delle persone, anche adulte, le quali, non iscritte
per errore in alcuna anagrafe al momento della nascita, vengono successivamente
a trovarsi senza iscrizione anagrafica.
Tale forma di iscrizione, ovviamente diversa dalla iscrizione per nascita, trova
applicazione quando sia trascorso almeno un anno dalla nascita e liscrizione
per nascita non sia andata a buon fine per errate indicazioni fornite dagli
interessati.
La iscrizione di un senza fissa dimora quando per lo stesso
nonè possibile dar corso ad un trasferimento di residenza poiché
non iscritto in altro Comune italiano.
Se il senza fissa dimora non ha un recapito o un vero e proprio domicilio (sede
principale dei propri affari) nel Comune, ma elegge domicilio al solo fine di
chiedere ed ottenere liscrizione anagrafica, come suo diritto, si presenta
il problema dellindirizzo da indicare negli atti anagrafici. In tal caso,
in analogia al Censimento, che prescrive listituzione in ogni Comune di
una sezione speciale non territoriale nella quale vengono elencati
e censiti come residenti tutti i senza tetto, si ravvisa la necessità
che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente,
ma conosciuta con un nome convenzionale dato dallufficiale di anagrafe
(es. via.... seguita dal nome dello stesso comune, via della Casa Comunale,
ecc.). In questa via verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i
senza tetto risultanti residenti al censimento, sia i senza
fissa dimora che eleggono domicilio nel Comune ma che in realtà
non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso.
Per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraddetti, potrà
essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari.
Nellimpossibilità di contattare, in ogni momento, gli iscritti
predetti, ogni notizia agli stessi sintende notificata, a tutti gli effetti,
con la pubblicazione allalbo pretorio.
Per quanto concerne lart. 7 comma 2, si chiarisce che la ricomparsa nello
stesso Comune che ha cancellato per irreperibilità comporta una nuova
iscrizione (reiscrizione) con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la ricomparsa
stessa allufficio di anagrafe.
In particolare si precisa anche che, qualora una persona, cancellata dallanagrafe
di un Comune per irreperibilità al censimento o per irreperibilità
accertata dallufficio di anagrafe, chieda successi-vamente liscrizione
anagrafica in altro Comune, questo dovrà provvedere alla iscrizione senza
provenienza. Tuttavia instaurerà una pratica migratoria con il Comune
che ha proceduto alla cancellazio-ne per irreperibiltà, ai soli fini
dalla conferma delle generalità e della conferma dellavvenuta cancellazione
per irreperibilità. Dopo la conferma di cancellazione liscrizione
nel nuovo Comune risulterà nella scheda anagrafica con lannotazione:
«era stato cancellato per irreperibilità dal Comune di...... in
data.....».
8. Le categorie di persone contemplate nellart. 8 - vadano esse a far
parte o meno di una convivenza anagrafica - possono rimanere iscritte nellanagrafe
del Comune dal quale provengono finché non sia maturato il periodo di
tempo previsto nellarticolo stesso; periodo che decorre dal giorno dellallontanamento
dal Comune di iscrizione anagrafica.
Tale eccezione trova fondamento nella presunzione che, una volta esauritisi
nei tempi previsti i motivi che hanno determinato lassenza dal Comune
di residenza, tali categorie di persone fanno ivi ritorno.
Tale presunzione viene meno quando linteressato manifesta, prima della
scadenza dei termini previsti, lintenzione di iscriversi nellanagrafe
del Comune nel quale si trova di fatto e, nel contempo, dimostra, con fatti
concreti, che la dimora si protrarrà oltre i termini previsti dallart.
8.
Possono essere considerate prove dellintenzione di stabilire la dimora
abituale nel nuovo Comune il trasferimento o la formazione di famiglia ed il
corrispondente effettivo abbandono nel precedente Comune della propria abitazione.
Limpossibilità di attenersi in modo assoluto al divieto posto dallart.
8 è manifesta quando nel Comune di iscrizione anagrafica il soggetto
non abbia altri familiari nè la disponibilità dellabitazione
per vari motivi ed abbia espresso la volontà di risiedere nel nuovo Comune.
I detenuti rimangono iscritti nel Comune di residenza fino alla sentenza di
primo grado.
9. Con particolare rilievo debbono essere sottolineate le disposizioni concernenti
lobbligo da parte del responsabile della convivenza (art. 10), di segnalare
al Comune tutte le variazioni che intervengono nella composizione della convivenza
stessa, specialmente al fine di assicurare lattuazione delle disposizioni
contenute nellart. 8 che prevedono il verificare di un determinato fatto
o il maturare di un determinato periodo di tempo per liscrizione anagrafica
di persone appartenenti alla convivenza.
Al riguardo, poiché nel passato sono state rilevate numerose irregolarità
nelle posizioni anagrafiche di persone appartenenti a convivenze a causa della
mancata denuncia di variazioni anagrafiche da parte dei responsabili delle convivenze,
si suggerisce lopportunità di far pervenire annualmente ad essi
un invito da parte dellUfficio anagrafe ad adempiere agli obblighi di
cui allart. 10.
10. Nel prescrivere la cancellazione anagrafica per le persone trasferitesi
permanentemente allestero (art. 11), il legislatore non ha ritenuto opportuno
fissare dei criteri rigidi per determinare la natura temporanea o permanente
dellespatrio che potrà essere accertata solo in base ad un insieme
di risultanze da valutarsi caso per caso.
Tuttavia, listituzione dellanagrafe speciale degli italiani residenti
allestero (AIRE), prima con circolare dellIstat n. 22 del 21.2.1969
e poi con la legge n. 470 del 27.10.1988, ha notevolmente attenuato le difficoltà
che si presentavano per le cancellazioni anagrafiche per lestero, sia
per la possibilità del rilascio delle certificazioni ai residenti allestero,
sia con la precisazione legislativa: «non sono iscritti nellAIRE
i cittadini che si recano allestero per cause di durata limitata non superiore
a dodici mesi» (art. 1, comma 8 sopra citata legge).
La norma relativa alla cancellazione anagrafica per irreperibilità (art.
11) costituisce un mezzo eccezionale il cui impiego può essere considerato
sia in occasione dei censimenti sia a seguito di accertamenti svolti dallufficio
di anagrafe.
Infatti, la possibilità di cancellazione per irreperibiltà al
di fuori delle risultanze delle operazioni di censimento è consentita
quando una persona risulti, a periodici ed intervallati accertamenti disposti
dallufficiale di anagrafe, costantemente irreperibile allindirizzo
anagrafico, né si conosca il luogo di attuale dimora abituale. Se si
conosce, infatti, il luogo di dimora abituale non si può effettuare la
cancellazione per irreperibilità, ma si deve procedere con la segnalazione
di cui allart. 18 del regolamento. Se la persona risulta allestero
si cancella per lestero, attivando contemporaneamente, se di cittadinanza
italiana, la procedura per liscrizione allAIRE.
Oltre alle cancellazioni per irreperibilità sono da annoverarsi
fra le altre cancellazioni anagrafiche tutte le cancellazioni che
si caratterizzano per assenze di luogo di destinazione, (es. cancellazione
per duplice iscrizione anagrafica).
Adempimenti
anagrafici.
11. Tra le costituzioni di nuova famiglia (art. 13), si deve porre in risalto
quella a seguito di matrimonio.
In merito, è necessario chiarire che per procedere alliscrizione
anagrafica del coniuge residente prima del matrimonio in un Comune diverso da
quello dellaltro coniuge, è necessaria la dimora di fatto; pertanto
è errata la prassi, talvolta adottata, di iscrivere senzaltro il
coniuge nel Comune di residenza dellaltro coniuge in base alla trascrizione
dellatto di matrimonio e con decorrenza dalla data della celebrazione,
in quanto mancano per liscrizione anagrafica sia la dimora di fatto che
la manifestazione di volontà, richieste come elementi essenziali dal
criterio informatore della legge anagrafica.
Del resto, si deve considerare che il Codice civile, pur stabilendo lobbligo
della coabitazione dei coniugi, non esclude che essi possano risiedere in Comuni
diversi. Si precisa, altresì, che le disposizioni di legge in materia
anagrafica non prescrivono il consenso di un coniuge per liscrizione anagrafica
dellaltro in un Comune diverso da quello dove egli risiede; di conseguenza
la donna coniugata che, per qualsiasi motivo, abbia una dimora abituale diversa
da quella del marito deve essere iscritta nel Comune di effettiva re-sidenza
anche senza il consenso del coniuge.
In merito a quanto disposto per il cambiamento della qualifica professionale
(art. 13), si chiarisce che non è necessaria alcuna decisione della Commissione
provinciale di collocamento, essendo sufficiente la semplice richiesta degli
interessati, corredata da documenti specifici dai quali risulti la nuova professione
esercitata.
Negli atti anagrafici è necessario che sia riportata sempre una sola
professione; nel caso che una persona eserciti di fatto, contemporaneamente,
più attività professionali, il Comune potrà dare facoltà
allinteressato di dichiarare espressamente quale professione dovrà
essere riportata sugli atti anagrafici.
La denominazione delle professioni, delle arti e di mestieri esercitati dalle
persone devono essere apposte sugli atti anagrafici in conformità alle
norme tecniche emanate dallIstituto nazionale di sta-tistica sulla classificazione
professionale per i censimenti e per le statistiche correnti.
12. In relazione alla iscrizione anagrafica degli stranieri (art. 14), si chiarisce
che essa deve essere richiesta con lesibizione del permesso di soggiorno
di durata anche temporanea, purché prevedibilmente prorogabile. A legittimare
liscrizione è necessario, infatti, laccertamento dellelemento
intenzionale e dellelemento di fatto, che concorrono a configurare lo
stato di residenza così come previsto per i cittadini italiani (circ.
n. 13 in data 26.3.1991 del Ministero dellInterno).
Lidentità deve essere comprovata mediante lesibizione del
passaporto.
Per la dimostrazione della composizione della famiglia devono essere esibiti
atti autentici rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza.
È opportuno chiarire che liscrizione in anagrafe dello straniero
rimane ancorata alleffettiva presenza dello stesso sul territorio comunale
indipendentemente dalla legittimità della presenza stessa comprovata
dal possesso del permesso di soggiorno. Infatti, laccertamento dellattualità
di tale permesso di soggiorno dovrà essere accertato dagli organi di
polizia. Pertanto, ed in tal senso va interpretato il disposto dellart.
7 comma 3 del vigente regolamento anagrafico, a seguito della disciplina dettata
nella materia dallart. 6 della successiva legge 39/90 che ha inteso eliminare
la discriminazione tra cittadini italiani e stranieri.
Si rammenta che lart. 14 comma 2 è stato abrogato dalla citata
legge 39/90.
13. Quando lufficiale di anagrafe venga comunque a conoscenza, in particolare,
di una persona o famiglia che già dimora abitualmente nel Comune e non
ha reso la prescritta dichiarazione di iscrizione anagrafica, deve invitare
gli interessati a renderla.
Se, a seguito di documentato invito e nel termine ivi stabilito, gli interessati
non si presentano in ufficio, lufficiale di anagrafe inizierà la
procedura per liscrizione dufficio.
Si provvederà, invece, alla cancellazione per irreperibilità quando
si accerta che una persona o famiglia sia emigrata allestero da oltre
un anno e non abbia reso la relativa dichiarazione di espatrio al momento della
partenza, né labbia fatta pervenire dallestero.
14. Le norme contenute nellart. 16 sono state suggerite dalla necessità
di rendere più sollecito lo svolgimento delle pratiche migratorie e di
impedire il verificarsi delle cancellazioni anagrafiche senza che sia assicurata
prima liscrizione nel Comune di nuova dimora abituale. Il primo comma
stabilisce che lufficiale di anagrafe che venga a conoscenza del trasferimento
in altro Comune di una persona deve darne notizia allufficiale di anagrafe
del Comune di nuova residenza affinchè provveda ad invitare linteressato
a rendere la prescritta dichiarazione. Ne consegue che lo svolgimento della
pratica migratoria deve essere sempre iniziato dal Comune di nuova residenza
anche se quello di precedente iscrizione anagrafica può promuovere tale
iniziativa.
Le disposizioni di cui al secondo comma tendono ad evitare che una persona rientrata
in Italia dopo una permanenza allestero che non ha comportato la cancellazione
anagrafica e che venga a stabilirsi in un Comune diverso da quello di precedente
dimora abituale possa conseguire una duplice iscrizione anagrafica.
15. In relazione a quanto disposto dallart. 18, si richiama lattenzione
dei Comuni sulla necessità di provvedere allo svolgimento della pratica
migratoria con la massima sollecitudine per evitare che dal giorno della dichiarazione
di trasferimento di residenza resa dallinteressato a quello di definizione
della pratica migratoria intercorra un periodo di tempo superiore a quello di
30 giorni previsto dallart. 2 della legge 7.8.90 n. 241: ciò sia
perché gli interessati non abbiano ad essere danneggiati per il ritardo
nel rilascio di quelle conseguenti certificazioni anagrafiche occorrenti per
il più sollecito disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al trasferimento
della residenza in un nuovo Comune, sia perché non ne conseguano irregolarità
nella tenuta delle anagrafi.
La persona che ha già manifestato, nei modi formali, lintenzione
di iscriversi nellanagrafe di un nuovo Comune, da questo giorno non può
più chiedere le certificazioni nel Comune nel quale risulta ancora residente.
Ciò in quanto nei certificati di residenza che otterrà dopo il
perfezionamento della pratica, risulterà residente nel nuovo Comune dalla
data della sua dichiarazione formale.
La persona stessa è responsabile delleventuale uso illegittimo
delle certificazioni.
Qualora la persona trasferitasi non risulti iscritta nellanagrafe del
Comune indicato quale luogo di precedente dimora abituale e tale Comune dichiari,
pertanto, di non poter fornire assicurazione di cancellazione, la pratica migratoria
dovrà essere ripetuta con gli altri Comuni ove la persona potrebbe risultare
iscritta, giungendo, quando fosse necessario, fino al Comune di nascita.
Solo quando non fosse possibile rintracciare il precedente Comune di iscrizione
anagrafica, la persona potrà essere iscritta previa esibizione del certificato
di nascita (per poter riportare negli atti anagrafici le esatte generalità)
e nel caso di trasferimento di una famiglia, di documenti che ne comprovino
la composizione.
In merito ai trasferimenti di residenza e relativamente alla data di decorrenza
che si propone di variare quando la pratica migratoria viene inviata al Comune
di cancellazione oltre ogni accettabile e ragionevole tempo, dando luogo a maggior
possibilità di rilasciare certificati anagrafici che non sarebbero più
dovuti, si ritiene di indicare la seguente procedura alla quale i Comuni devono
attenersi: al 20. giorno dalla data della dichiarazione del trasferimento di
residenza resa dallinteressato o, per giustificati motivi, al 30. giorno,
se gli accertamenti sono negativi o non sufficientemente positivi, si deve comunicare
allinteressato che listanza di iscrizione è stata respinta
e, se del caso, invitarlo a presentare una nuova richiesta con data aggiornata.
Se così non si opera, la data dichiarata dal cittadino potrà essere
nulla se la pratica non si conclude positivamente, ma non potrà mai essere
mutata se la pratica va a buon fine anche dopo numerosi mesi.
16. La compilazione del modeIlo predisposto dallIstat, nei casi richiesti,
non va mai omessa. Qualora il fatto da accertare sia personalmente conosciuto
dallufficiale danagrafe delegato o dal Sindaco, saranno essi stessi
a fornire le notizie per la compilazione del modello e a sottoscriverlo.
Il Vigile Urbano o lincaricato degli accertamenti esprime il suo parere
in merito allesistenza o meno del requisito della dimora abituale.
Lufficiale di anagrafe ha il compito di una valutazione complessiva degli
accertamenti effettuati ed il potere decisionale nel merito.
Formazione
ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente. Schedario
degli italiani residenti allestero (AIRE).
17. Nellintestazione delle schede individuali (come, del resto, delle
schede di famiglia) sono state eliminate, tra le notizie, la paternità
e la maternità, secondo le disposizioni contenute al riguardo nella legge
31 ottobre 1955, n. 1064.
Ad evitare, poi, difformità tra le certificazioni rilasciate ad una stessa
persona dallufficio di stato civile e da quello di anagrafe, si chiarisce
che nelle schede di famiglia e nelle schede individuali deve essere riportato
per esteso soltanto il nome risultante dalla comunicazione che lufficio
di stato civile fa, per ciascun nato, allufficio di anagrafe.
In tale comunicazione dovrà essere indicato, oltre al cognome, soltanto
il primo nome, anche se al neonato fossero stati imposti più nomi. Il
primo nome, tuttavia, può essere composto anche da due o più nomi.
Tale circostanza, però, si deve dedurre dal contesto dellatto di
nascita dal quale dovrà risultare in modo inequivocabile lunicità
del nome, ricorrendo ai criteri indicati dal Ministro di Grazia e Giustizia
con circolare n. 1075 del 25.3.1988.
Poiché le disposizioni legislative in materia anagrafica trovano il loro
principio informatore nel rispetto dello stato di fatto, si chiarisce che gli
aventi potestà o tutela su un minore possono avere residenza diversa
da questi e, pertanto, nei casi in cui è necessario, ad uno o più
minorenni può essere intestata una scheda di famiglia, con lavvertenza
che su di essa deve essere riportato il nome e lindirizzo della persona
che esercita la potestà o la tutela e ciò al fine di poter individuare
il responsabile degli adempimenti anagrafici.
18. Il collocamento delle schede di famiglia, per le quali si è fatto
ricorso al criterio dellordinamento per area di circolazione e nellambito
di questa per numero progressivo di numero civico fino a specificare il numero
interno di ogni appartamento (art. 25), intende assicurare, tra laltro,
la più agevole comparazione tra anagrafe e censimenti e consentire una
proiezione di questi ultimi nel tempo, così da ottenere effettivamente
che lanagrafe costituisca, per lavvenire, lanello di congiunzione
tra due censimenti successivi e questi, a loro volta, siano il mezzo per collaudare
lanagrafe.
La specificazione del numero interno per ogni appartamento consente, inoltre,
una più agevole individuazione delle famiglie anagrafiche uniche e di
quelle viventi in coabitazione.
Nel caso di famiglia (o persona) che trasferisce la residenza da altro Comune,
dallestero o da altra abitazione dello stesso Comune ed entra a coabitare
con altra famiglia con la quale deve costituire famiglia anagrafica unica, i
componenti della famiglia subentrante vanno ad aggiungersi, nellordine
in cui sono indicati, ai componenti della famiglia già esistente.
19. La persona che dirige la convivenza e che, pertanto, è responsabile
delle dichiarazioni anagrafiche relative ai componenti della stessa, può
anche non far parte della convivenza. Ciò in quanto potrebbe già
far parte di una propria famiglia anagrafica.
Qualora debba rilasciarsi un certificato di stato di famiglia o di residenza
ad una persona che vive in convivenza, non è necessario indicare
nel certificato stesso tutti i residenti nella convivenza, ma è
sufficiente indicare il solo nome dellinteressato e scrivere in annotazione:
è residente in convivenza specificando, eventualmente, anche
il tipo della convivenza.
Nel certificato vanno indicati tutti i componenti della convivenza quando il
richiedente o lEnte destinatario del certificato abbia interesse a conoscere
il numero dei residenti nella convivenza.
20. Gli obblighi concernenti gli aggiornamenti delle schede anagrafiche individuali
(AP/5), di famiglia (AP/6) e di convivenza (AP6a) possono essere omessi, solo
previa esplicita autorizzazione rilasciata dal Ministero dellInterno,
dintesa con lIstat.
I Comuni interessati, pertanto, debbono inoltrare richiesta in tal senso al
Ministero dellInterno, Direzione Generale Amministrazione Civile, specificando
con dettagliata relazione i criteri di aggioranmento dello schedario elettronico
che saranno adottati, la possibilità di rilascio di certificazioni relative
a situazioni anagrafiche pregresse e la garanzia di conservazione delle notizie
anagrafiche registrate tramite informatizzazione (ad es. più copie nastro,
armadi particolarmente idonei per la conservazione dei nastri stessi, ecc.).
21. In merito alla tenuta delle schede degli stranieri, è prescritto
che esse vengano collocate in uno schedario a parte, onde facilitare lesecuzione
di eventuali indagini statistiche riguardanti gli stranieri.
Tale distinzione è superflua quando le notizie relative al numero degli
stranieri residenti e le loro principali caratteristiche possono trarsi, in
ogni momento, dallanagrafe informatizzata.
22. Per la tenuta delle schede individuali e di famiglia o di convivenza eliminate,
è stato disposto che sia segnalato un numero progressivo di eliminazione
sulle schede di famiglia o di convivenza; tale numero, riportato anche sulle
schede individuali, costituirà il legame tra queste ultime e le relative
schede di famiglia o di convivenza.
23. Lanagrafe degli italiani residenti allestero già organizzata
presso i Comuni a seguito della circolare dellIstat n. 22 del 21.2.1969
emanata dintesa con il Ministero dellInterno, è stata formalmente
istituita e regolamentata, rispettivamente con la legge n. 470 del 27.10.1988
ed il regolamento di esecuzione D.P.R. n. 323 del 6.9.1989.
Uffici anagrafici
periferici, anagrafi separate, schedario della popolazione temporanea.
24. I Comuni che gestiscono le anagrafi con limpiego di elaboratori elettronici
possono istituire, in qualsiasi luogo di pertinenza comunale, uffici anagrafici
periferici collegati con lanagrafe centrale mediante idonei mezzi tecnici.
In tali uffici si possono raccogliere dichiarazioni anagrafiche e rilasciare
certificazioni. Queste ultime potranno essere rilasciate anche con i sistemi
e le procedure previsti dallart. 15-quinquies della legge 28.2.90 n. 39.
25. Per quanto concerne le anagrafi separate (artt. 29-31), ad evitare che listituzione
venga effettuata con eccessiva larghezza e con conseguenti spese superflue per
i Comuni e maggiori complessità nella tenuta delle anagrafi, si è
provveduto a disciplinare con particolari accorgimenti il funzionamento delle
stesse. Listituzione delle stesse - possibile anche con schedario cartaceo
- è consentita, infatti, in base al disposto dellart. 7 della legge
anagrafica solo quando nello stesso luogo già esiste, un ufficio di stato
civile separato da quello centrale.
Sia nel caso di anagrafi separate sia nel caso di uffici periferici che raccolgono
anche dichiarazioni di trasferimento di residenza, il responsabile dellufficio
di anagrafe centrale deve organizzare e coordinare lo svolgimento delle pratiche
migratorie (es. protocollo, accertamenti, calcolo, ecc.) al fine di conseguire
con la massima tempestività la definizione delle pratiche stesse.
26. Per effetto dellesplicita abrogazione dellart. 14 comma 2 del
vigente regolamento da parte della legge n. 39/90 del 28.2.1990, il primo comma
dellart. 32 del regolamento citato va letto solo nella prima parte, cioè
il primo periodo.
Il predetto art. 32 concerne lo schedario della popolazione temporanea che deve
essere istituito in ciascun Comune. Al riguardo si è ritenuto opportuno
prescrivere esplicitamente il divieto di rilasciare certificazioni in base alle
iscrizioni provvisorie per evitare utilizzazioni improprie di esse; si è
prescritto anche che ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere
comunicata allufficiale di anagrafe delleventuale Comune di residenza.
Listituzione, a richiesta o dufficio, delle schede provvisorie -
che non comporta la conferma delle generalità da parte dei Comuni di
provenienza - ha luogo per le persone o famiglie italiane o straniere che abbiano
dimora nel Comune da almeno quattro mesi e che non abbiano espresso lintendimento
di essere iscritte nellanagrafe della popolazione residente; le schede
in parola, quindi, sono disposte esclusivamente al fine di poter seguire le
persone iscritte provvisoriamente perché non sfuggano in un secondo tempo
alla eventuale iscrizione anagrafica definitiva.
Il regolamento anagrafico prescrive la revisione annuale delle schede provvisorie
per la eventuale eliminazione o per la istituzione di schede definitive. Soltanto
in questa fase conclusiva i Comuni sono tenuti a chiedere la conferma delle
generalità delle persone da iscriversi definitivamente in anagrafe.
Certificazioni
anagrafiche.
27. La materia delle certificazioni anagrafiche è stata oggetto di frequenti
controversie tra privati ed Amministrazioni comunali, generalmente concernenti,
nel passato, la possibilità di rilasciare certificati anagrafici a terzi
e, più recentemente, la possibilità di rilasciare elenchi nominativi
di iscritti allanagrafe dei residenti.
Per quanto riguarda il rilascio di certificati a terzi, il regolamento (art.
33) ha eliminato ogni dubbio, disponendo che i certificati concernenti la residenza
e lo stato di famiglia anagrafica vengono rilasciati dallufficiale di
anagrafe a domanda di chiunque e per chiunque vengano richiesti. In tal modo
si è voluto chiarire che chiunque può chiedere ed ottenere il
rilascio delle certificazioni anagrafiche, analogamente a quanto dispone lart.
450 del Codice civile per gli atti dello stato civile.
Cessa lobbligo, prescritto nel passato, dellannotazione degli estremi
del documento di riconoscimento negli atti dellufficio, quando la richiesta
provenga da persona estranea alla famiglia anagrafica.
Poiché lufficiale di anagrafe è competente al solo rilascio
del certificato di residenza e di quello di stato di famiglia (art. 33 comma
1), nello stesso art. 33 - comma 2 - è stato precisato che ogni altro
certificato od attestato, le cui notizie sono desunte dagli atti anagrafici,
può essere firmato anche dallufficiale di anagrate solo se questi
sia stato autorizzato a firmare dordine del Sindaco. Ciò
considerando che le notizie tratte dallanagrafe per le certificazioni
relative alla carta didentità, alla cittadinanza, ai cosiddetti
certificati anagrafici di nascita, ecc. sono, in realtà, di competenza
dellufficio di stato civile o del Sindaco.
Inoltre, affinché gli interessati non si giovino indebitamente delle
certificazioni concernenti liscrizione anagrafica ottenuta mediante raggiri
eventualmente posti in atto al momento della dichiarazione di dimora abituale
nel Comune, si rammenta che lufficio di anagrafe, prima di rilasciare
certificati di qualsiasi natura nellinteresse dei privati, può
verificare se per il richiedente iscritto nellanagrafe della popolazione
residente tutte le indicazioni a suo tempo fornite dal medesimo corrispondano
alla situazione quale risulta al momento del rilascio della certificazione.
Nel caso che lesito degli accertamenti successivi sia in contrasto con
la situazione di fatto, dovrà essere elevata contravvenzione per la mancata
dichiarazione e conseguentemente dovrà essere regolarizzata la posizione
anagrafica delle persone interessate.
Non sembra inopportuno, in questa sede, richiamare lattenzione circa il
significato della posizione di intestatario del foglio di famiglia.
Al riguardo è necessario che, nelle certificazioni dello stato di famiglia
sia posto in evidenza che tale posizione ha rilevanza solo ai fini di stabilire
la relazione (di parentela) esistente con gli altri componenti della famiglia
(vedi circ. Istat n. 38 del 7.7.89 e circ. del Ministero dellInterno n.
6 in data 27.2.91).
28. Per quanto concerne la possibilità di fornire elenchi nominativi
di iscritti nellanagrafe dei residenti, mentre il precedente regolamento
ammetteva il rilascio di notizie anagrafiche unicamente in forma certificativa,
lart. 34 del vigente regolamento consente allufficiale di anagrafe
di fornire elenchi nominativi alle Amministrazioni pubbliche che forniscano
motivazioni di pubblico interesse; ai privati, invece, possono rilasciarsi solo
«dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati» quando«ne facciano
richiesta per fini statistici e di ricerca».
Tra le Amministrazioni pubbliche rientrano gli organi statali centrali e periferici,
gli Enti territoriali (Regione, Province e Comuni) ed i loro organi e gli Enti
istituzionali (locali, regionali o statali).
Sono Enti istituzionali locali: le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, gli Ordini e Collegi professionali, i Consorzi di Enti territoriali,
gli Istituti per le case popolari, alcuni Enti portuali, gli Enti lirici, gli
Enti cinematografici.
Tra gli Enti istituzionali regionali vi sono: Enti di sviluppo agricolo, Istituti
di formazione professionale, Opere universitarie, Enti gestori di musei e biblioteche
di Enti locali, Enti per fiere e mercati locali, Enti di bonifica, Istituti
regionali di ricerca e di sperimentazione, Istituti regionali di studi, Enti
provinciali per il turismo, Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, Aziende
regionali delle foreste demaniali.
Numerosissimi sono gli Enti istituzionali statali; di grande rilevanza sono
gli enti pubblici economici: Banca dItalia, Banco di Napoli, Banco di
Sicilia, Banco di Sardegna, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto S. Paolo di
Torino, Monte dei Paschi di Siena, Casse di Risparmio, ENEL, Ente Ferrovie del
lo Stato, SlAE, Enti di partecipazione statale (tra cui lIRI e lENI).
Per quanto riguarda questi ultimi Enti, hanno, invece, carattere privato le
holdings o società finanziarie di settore, così come le società
operative (tra cui la SIP, la RAI, lItalcable, LAlitalia, la Società
Autostrade, la Banca Commerciale Italiana, il Banco di Roma, il Credito Italiano).
Tra gli enti pubblici non economici vi sono: lIstat, il CNR, lIstituto
nazionale di fisica nucleare, lIstituto poligrafico e zecca dello Stato,
il Registro aeronautico, le Università statali e gli altri istituti statali
distruzione dotati di personalità giuridica (tecnici, artistici,
convitti nazionali), lIstituto nazionale per il commercio estero, lUfficio
italiano cambi, la Cassa per il Mezzogiorno, il Comitato nazionale per la ricerca
e per lo sviluppo dellenergia nucleare e delle energie alternative - ENEA;
inoltre: Enti di assistenza, Enti di previdenza (es. lNPS), Enti con fini di
istruzione e di cultura (es. Accademia dei Lincei), Enti a finalità sportive
o ricreative (es. CONI, ENAL), Enti di interesse patriottico (es. Opera nazionale
combattenti), Enti con finalità attinenti lindustria ed il commercio
(es. Fiera di Milano, Fiera del Levante), Enti che operano nel campo assicurativo
(es. INA, ISVAP), Enti portuali non locali (es. Consorzio autonomo del porto
di Genova, Consorzio autonomo del porto di Napoli), Consorzi tra proprietari
fondiari (es. di bonifica), Consorzi tra produttori agricoli (es. Ente nazionale
risi); altri enti: CONSOB, ISCO, ETI, ACI, Centri nazionali di studi, Musei
nazionali, Osservatori astronomici, vulcanologici, Enti acquedottistici.
29. Con riferimento al contenuto del certificato anagrafico, lart. 35
prescrive che devono essere indicate le generalità: cognome, nome, luogo
e data di nascita, con numero, parte e serie dellatto di nascita; non
costituiscono materia di certificazione: la professione o condizione non professionale
e il titolo di studio.
Lindicazione della condizione di stato civile non viene nè
imposta nè vietata. È da trarsi, pertanto, linterpretazione
che il certificato anagrafico, oltre alle indicazioni del Comune, della data
del rilascio, delloggetto della certificazione, delle generalità,
del timbro e della firma, può contenere anche lindicazione dello
stato civile.
30. È vietata esplicitamente la consultazione delle schede anagrafiche
da parte di persone estranee allufficio di anagrafe (art. 37), in quanto
tale consultazione, talvolta tollerata nel passato, non poteva essere ulteriormente
consentita, sia per la segretezza di alcune delicate notizie, sia per il disordine
che può derivare alla tenuta dellanagrafe.
Sono stati esclusi da tale divieto, a motivo di possibili riservatissime indagini:
le persone appositamente incaricate dallautorità giudiziaria, gli
appartenenti alle forze dellordine ed al corpo delle guardie di finanza.
Per le consultazioni degli atti, gli incaricati saranno forniti dai rispettivi
comandi di appartenenza di personali autorizzazioni che dovranno essere esibite
agli addetti degli uffici di anagrafe.
Gli autorizzati alle consultazioni, opereranno in conformità alle intese,
preventivamente raggiunte tra gli organi interessati e gli ufficiali di anagrafe.
Debbono essere tenute presenti anche le innovazioni introdotte in materia di
accesso e di informazione dei cittadini dallarticolo 7 della legge 8.6.1990
n. 142 e dagli articoli 22 e segg. della legge 7.8.90 n. 241, avendo il legislatore
ritenuto prevalenti le esigenze di trasparenza dellazione amministrativa.
In sostanza non può considerarsi vietata, a chi ne abbia interesse per
la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e secondo le modalità
previste dalle citate leggi, la consultazione degli atti anagrafici.
Anche la materia dei collegamenti con altri uffici subirà, trovando piena
applicazione la citata legge 241, ed in particolare lart. 18, una evoluzione
in quanto la tendenza è di istituire un colloquio continuo fra gli uffici
dei vari enti al fine di sgravare il cittadino dalla presentazione di numerosi
documenti.
Adempimenti
topografici ed ecografici.
31. Le norme relative agli adempimenti topografici ed ecografici sono state
inserite nel regolamento anagrafico in quanto la formazione e laggiornamento
del piano topografico, oltre ad essere in-dispensabile per la determinazione
della base territoriale delle varie rilevazioni, vengono considerati opportunamente
come una necessità specifica del servizio anagrafico, poiché la
registrazione delle posizioni e mutazioni anagrafiche debbono essere riferite
ad una base territoriale che non può limitarsi alla circoscrizione territoriale
comunale nel suo insieme ma deve distinguersi anche nelle delimitazioni dei
centri e dei nuclei, nelle indicazioni delle aree di circolazione e dei numeri
civici fino agli interni delle abitazioni.
Gli adempimenti per la formazione del piano topografico e gli adempimenti eccografici
trovano la loro disciplina nelle Istruzioni per la formazione delle basi
territoriali e per lordinamento ecografico emanate dallIstituto
nazionale di statistica, il cui testo è riportato in appendice.
Ferma restando la formazione di un nuovo piano topografico in dipendenza di
variazioni territoriali nella circoscrizione comunale determinate con appositi
provvedimenti legislativi, allufficiale di anagrafeè affidata la
cura dellaggiornamento del piano topografico tra un censimento e laltro:
tale aggiornamento deve intendersi nel senso non di modificare le delimitazioni
delle circoscrizioni, dei centri e dei nuclei abitati stabilite in occasione
del censimento, ma di apportare materialmente su di esso tutte le variazioni
che si fossero verificate nellintervallo tra due censimenti successivi
in dipendenza della costruzione di nuove strade, case e simili ovvero di demolizioni,
in modo tale che la situazione di fatto coincida con quella rilevabile dal piano
stesso. Ciò, al fine di semplificare nel miglior modo possibile le operazioni
preliminari in occasione dei censimenti generali.
È affidata, altresì, allufficiale di anagrafe la cura e
laggiornamento delle denominazioni delle strade e della numerazione civica.
A tal fine si richiama lattenzione sullobbligo da parte dei proprietari
dei fabbricati (art. 43) di segnalare tempestivamente lultimazione dei
fabbricati al fine di ottenere lassegnazione del numero civico congiuntamente
al permesso di abitabilità o agibilità. Lobbligo predetto,
introdotto nel regolamento anagrafico, tende a consentire limmediata conoscenza,
da parte dei Comuni, della costruzione di nuovi edifici e rendere così
possibile lapposizione sollecita del numero civico e dellinterno,
se necessario, nonché ad agevolare la compilazione delle statistiche
mensili sulle abitazioni e nel contempo porre i Comuni in condizione di provvedere
allaggiornamento dei piani topografici precedentemente descritto.
32. Anche nei Comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati
da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, lufficiale di
anagrafe rimane il responsabile dei predetti adempimenti.
Egli, pertanto, agirà con ogni mezzo e per le vie formali al fine di
ottenere con tempestività gli aggiornamenti prescritti dalla normativa.
Revisioni da
effettuarsi in occasione dei censimenti; altri adempimenti statistici.
33. Si è già fatto cenno allo stretto collegamento che intercorre
tra censimento ed anagrafe in quanto essi debbono considerarsi come strumenti
vicendevolmente completantisi per la più esatta conoscenza della consistenza
quantitativa e qualitativa della popolazione, limitatamente alle notizie che
potranno formare oggetto del confronto.
Appunto in armonia con tale concetto e per assicurarne la pratica realizzazione
viene prescritto (art. 46) che a seguito di ogni censimento generale della popolazione
sia effettuata la revisione delle anagrafi onde accertarsi della corrispondenza
tra le notizie rilevabili dalle due diverse fonti.
Effettuato il confronto censimento-anagrafe, e fino al successivo censimento,
lanagrafe deve esser costantemente aggiornata in modo che le sue risultanze
coincidano, in ogni momento, con la si-tuazione di fatto relativa al numero
delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel Comune.
34. Nellintervallo tra due censimenti anche lonomastica e la numerazione
civica devono essere costantemente aggiornate, in modo da poter dare ad ogni
famiglia o convivenza il suo preciso e ben determinato indirizzo.
Per raggiungere tale scopo, si è ritenuto opportuno precisare in modo
esplicito che laggiornamento suddetto viene effettuato dufficio,
qualora non fosse richiesto dai proprietari delle abitazioni e anche a prescindere
dalleventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
Nel quadro poi dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione,
i Comuni devono provvedere ad una revisione generale dellonomastica stradale
e della numerazione civica.
35. I compiti affidati allufficiale di anagrafe in relazione alle rilevazioni
statistiche concernenti il movimento della popolazione residente sono descritti
nellart. 48.
Alla rilevazione dei trasferimenti di residenza è da aggiungersi la rilevazione
degli iscritti da ricomparsa e dei cancellati per irreperibilità, nonché
degli altri tipi di iscrizioni e cancellazioni similari; per quanto concerne
le particolari norme da tener presenti per la compilazione degli appositi modelli
si rinvia, oltre alle note contenute nei modelli stessi, alle «Istruzioni
per la rilevazione statistica del movimento della popolazione» (Serie
B, n. 17 della collana Metodi e Norme).
In particolare si chiarisce che, ai fini del calcolo della popolazione residente,
le iscrizioni o cancellazioni anagrafiche conseguenti sia al movimento naturale
che a quello migratorio vanno indicate, nei modelli predisposti per il calcolo,
con riferimento al giorno in cui la pratica viene definita. La pratica di iscrizione
o cancellazione anagraficaè da ritenersi definita il giorno in cui si
provvede ad inserire (o eliminare) la scheda individuale e, se del caso, quella
di famiglia, nello (o dallo) schedario della popolazione residente.
Negli schedari a sistema informatizzato, quale data di definizione della pratica
è da prendersi in considerazione il giorno in cui si provvede a mettere
in memoria o a cancellare dalla memoria il record cui
la pratica stessa si riferisce. Tale data viene indicata sia sulla pratica,
nello spazio a ciò riservato, sia nel relativo record.
Solo quando la pratica sarà corredata della data di definizione, nel
modo come sopraddetto apposta, si procederà alla indicazione delle unità
relative nel mod. AP/10, nello spazio al caso riservato e nel giorno corrispondente
alla definizione stessa.
Nei casi in cui lufficio informatico sia organicamente distinto dallufficio
di anagrafe, sarà lufficiale di anagrafe ad organizzare lintesa
tra i due uffici.
I dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche che vengono forniti
allIstat con mezzi informatici, sostitutivi dei modd. AP/4, devono indicare
il periodo della rilevazione contenuta, con riferimento alla data di definizione
delle pratiche cui i dati stessi si riferiscono.
La rilevazione statistica delle famiglie iscritte nellanagrafe di ciascun
Comune consente di conoscere il movimento delle famiglie, che presenta caratteristiche
variamente difformi da Comune a Comune.
36. Una materia strettamente connessa con quella anagrafica, specie sotto laspetto
delle rilevazioni statistiche, è quello dello studio delle abitazioni;
si è ritenuto opportuno, pertanto, inserire nel re-golamento una apposita
norma (art. 49) per prescrivere lobbligo, da parte dei competenti uffici
comunali, di provvedere alle varie rilevazioni di carattere ecografico.
37. Lart. 50 stabilisce i particolari compiti che spettano allufficio
di statistica nei Comuni ove esso esiste o sarà istituito; le disposizioni
tendono ad assicurare che avvenga il necessario controllo tecnico dei dati trasmessi
dai Comuni e, conseguentemente, ad evitare contestazioni a questi ultimi da
parte dellIstituto nazionale di statistica.
Vigilanza,
sanzioni e disposizioni generali.
38. Le disposizioni contenute nel Capo IX del vigente regolamento ribadiscono
quelle contenute nel precedente.
Si è voluto confermare (art. 51) che il Sindaco è tenuto a provvedere
alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione
degli atti; ciò in quanto assai di frequente le Amministrazioni comunali
ritengono sufficiente prospettare situazioni finanziarie deficitarie per sottrarsi
allobbligo di rinnovare o comunque mantenere in efficienza lanagrafe
della popolazone, senza considerare che così operando si privano dello
strumento essenziale tra tutti per una ordinata vita amministrativa.
Tenendo presente quanto disposto dallart. 54, comma 2 (ladozione
di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai
progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi),
sinvitano i Comuni ancora organizzati con sistemi cartacei ad adottare
sistemi informatizzati.
39. È stato abolito lobbligo della redazione del verbale di revisione
annuale dellanagrafe da parte del Sindaco e si è confermata lopera
di vigilanza da parte delle Prefetture, al fine di promuovere un continuo miglioramento
nella tenuta del servizio anagrafico.
Alle Prefetture (o agli organi che le sostituiscono nelle Regioni a statuto
speciale) sono, infatti, demandati i controlli ispettivi nei confronti delle
anagrafi della popolazione residente, per il territorio di loro competenza e
con lobbligo di riferire sullesito delle ispezioni allIstituto
nazionale di statistica; tali compiti, inoltre, sono affidati al Ministero dellInterno
ed allIstituto nazionale di statistica.
Sintende dare, per lavvenire, più puntuale applicazione allart.
55, allorché siano rilevate irregolarità ed inadempenze anagrafiche
da parte dei Comuni. Le Prefetture, in particolare, dopo formali solle-citi,
eventualmente inefficaci, provvederanno ad inviare commissari ad acta,
come attualmente previsto dallart. 38 della legge 8.6.90 n. 142.
40. Per chiunque contravviene agli obblighi anagrafici, le somme da pagare e
la natura dei reati stabiliti dallart. 11 della legge 1228 del 24.12.1954
sono da ritenersi aggiornati alla legislazione vigente.
41. Essendo ormai trascorso il termine previsto di un anno per aggiornare la
tenuta delle anagrafi alle norme del nuovo regolamento anagrafico tutte le situazioni
anagrafiche debbono essere adeguate alla normativa vigente.
Il testo del regolamento anagratico è stato redatto da una apposita commissione di studio istituita presso IlSTAT con delibera presidenziale n. 49AA.GG. del 21 agosto 1982. Di essa hanno fatto parte oltre ad esperti delllSTAT e del Ministero dellInterno, funzionari dei Ministeri di Grazia e Giustizia e degli Affari esteri, rappresentanti dellAssociazione nazionale ufficiali di stato civile e di anagrafe (ANUSCA) e dellAssociazione nazionale comuni italiani (ANCI) nonché dirigenti anagrafici di diversi comuni. Il regolamento, trasmesso dallISTAT alla Presidenza del consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1984, dopo il parere dei Ministri interessati e lesame da parte del consiglio di Stato e della Corte dei Conti, è stato approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 pubblicato sulla G.U. n. 132 dell8 giugno 1989.