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Al fine di rendere
effettivo il diritto allo studio e all’istruzione a tutti gli studenti
delle scuole statali e paritarie nell’adempimento dell’obbligo
scolastico e nella successiva frequenza alla scuola secondaria superiore
lo Stato ha adottato un piano straordinario di finanziamento alle
regioni da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata
dalle famiglie per l’istruzione dei propri figli. Si
sono, pertanto, concretizzate misure di sostegno economico per favorire
la frequenza scolastica di soggetti appartenenti a famiglie in
condizioni economiche svantaggiate al fine di prevenire e/o contenere l’abbandono
e la dispersione scolastica. I
benefici sono:
Le borse di studio, nella
misura massima stabilita annualmente dalla Giunta regionale, sono
attribuite agli studenti frequentanti le scuole statali, le scuole
paritarie private e degli enti locali elementari, medie e secondarie
superiori, appartenenti a famiglie con disagiata situazione economica il
cui tetto annuo di reddito è ugualmente stabilito dalla Giunta
regionale. I soggetti in possesso dei requisiti per il beneficio possono
avvalersi della concessione diretta della borsa di studio oppure della
detrazione fiscale dell’importo della stessa.
Gli assegni di studio, per
ridurre il rischio di abbandono e dispersione scolastica a livello della
scuola media superiore, sono erogati a favore di studenti frequentanti
il primo biennio delle scuole secondarie superiori che abbiano ottenuto
la promozione nell’anno scolastico precedente e appartenenti a
famiglie in disagiate condizioni economiche con situazione economica
annua il cui tetto viene stabilito, annualmente, dalla Giunta regionale
unitamente all’ammontare dell’assegno stesso.
I contributi per il rimborso
totale o parziale dei libri di testo sono attribuiti in favore di
studenti frequentanti le scuole medie inferiori e superiori appartenenti
a famiglie con situazione economica disagiata, secondo i limiti di
reddito previsti dalla normativa statale in materia
Gli
interventi di cui sopra si espletano attraverso bandi di concorso.
Gli interessati possono concorrere
presentando domanda – su apposito modulo – alla segreteria della
scuola di appartenenza, entro e non oltre i termini che ogni anno
vengono indicati nel bando medesimo. Le domande devono essere corredate
dall’ISEE ( Indicatore della Situazione Economica Equivalente del
richiedente il beneficio) in assenza del quale le medesime sono
considerate nulle. L’ attestazione ISEE viene rilasciata gratuitamente
dai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) di zona. Entro la data stabilita
nel bando l’Ufficio del Diritto allo Studio formulerà le graduatorie
degli aventi diritto, partendo da tutti coloro che hanno l’ISEE più
basso fino al tetto massimo previsto. Le graduatorie vengono, poi,
approvate, pubblicate ed inviate in copia alle Scuole e alla Provincia.
Gli interessati hanno 15 giorni di tempo (la data viene stabilita
nel bando), per prenderne visione e segnalare all’Ufficio eventuali
errori e/o dimenticanze. Oltre tale data non
può essere accolto alcun ricorso. Non appena la Regione liquida al
Comune le quote spettanti, l’Ufficio provvede ad erogare i benefici
partendo dal primo in graduatoria fino ad esaurimento dei fondi
disponibili. La borsa di studio è l’ultimo beneficio ad essere messo
in pagamento, dal momento che l’utenza ha tempo fino quasi alla
chiusura dell'anno scolastico per dichiarare le spese sostenute in
merito a:
frequenza
trasporto
mensa scolastica
acquisto di attrezzature didattiche,
anche informatiche
acquisto di materiali didattici e
pubblicazioni
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di cui si conserva, questo vale anche per i
libri di testo, relativa documentazione. La documentazione riferita all’ammontare
della spesa dichiarata nella domanda deve essere conservata ed esibita su
richiesta
dell’Ufficio a seguito dei controlli previsti dal D.P.R. n.
445/2000. E’ il Comune dove hanno sede le scuole frequentate a
provvedere alla concretizzazione dell’intervento avvalendosi della
collaborazione della Provincia, delle Istituzioni Scolastiche e dei Centri
di Assistenza Fiscale.
Invece, per quanto concerne la fornitura dei testi scolastici agli
alunni che frequentano le scuole elementari pisane, il Comune si fa
carico anche dell’onere finanziario; infatti i libri vengono assegnati a
tutti gli alunni a prescindere dal reddito (D.L.gs.16 aprile n. 297, art.
156). Il costo dei libri di testo viene stabilito, ogni anno, dal
Ministero dell’Istruzione, con apposito decreto. La spesa presunta viene
calcolata in base al numero degli alunni, divisi per classi, ed al costo
dei libri. Prima dell’inizio dell’anno scolastico l’Ufficio chiede
alle Istituzioni Scolastiche gli elenchi degli iscritti dalla 1° classe
alla 5°, li invia alle librerie che lavorano con il Comune e che trattano
testi
per le scuole elementari in modo che possano fornire i testi ai
genitori che ne fanno richiesta e i cui figli figurano negli elenchi
trasmessi. Le librerie fattureranno al Comune gli importi dovuti per le
forniture effettuate. In caso di alunni non vedenti, segnalati dall’Unione
Italiana Ciechi di Pisa, l’Ufficio provvede
attraverso la Stamperia Braille della Regione Toscana
ed il Centro G.Fucà di
Rieti – all’adattamento dei testi medesimi.
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Graduatorie
benefici scolastici individuali
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Ufficio Diritto allo Studio -
Benefici scolastici individuali
Via del
Carmine 10/A - 56125 Pisa
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