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Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

 LEGENDA:

· Dopo l’indicazione del numero dell’articolo è indicato tra parentesi il rango normativo della disposizione: (L) sta per disposizione di legge o atto avente forza di legge; (R) sta per disposizione del regolamento delegificato.

· I riferimenti normativi coordinati, indicati sotto la rubrica degli articoli, sono stati indicati per comodità di lettura del testo unico. Tali riferimenti normativi saranno eliminati in occasione delle deliberazione definiva del testo.

· Alla fine del testo unico è allegata una tabella di corrispondenza del nuovo articolato ai riferimenti normativi previgenti (relativa alla parte I del testo unico), nonché una tabella di corrispondenza alle norme di riferimento (relativa alla parte II del testo unico).

 

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA

 

INDICE

PARTE I – Attività edilizia

TITOLO I -Disposizioni generali

Capo I- Attività edilizia

Art. 1 (L)- Ambito di applicazione
Art. 2 (L)- Definizioni degli interventi edilizi
Art. 3 (L) - Regolamenti edilizi comunali
Art. 4 (R) -Sportello unico per l’edilizia

TITOLO II- Titoli abilitativi

Capo I – Disposizioni generali

Art. 5 (L) –Concessione e denuncia di inizio attività
Art. 6 (L) – Attività edilizia libera
Art. 7 (L) – Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
Art. 8 (L) – Attività edilizia dei privati su aree demaniali
Art. 9 (L) Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

Capo II - Concessione edilizia

Sezione I -Nozione e caratteristiche

Art. 10 (L) -Interventi subordinati a concessione edilizia
Art. 11 (L) -Caratteristiche della concessione
Art. 12 (L) - Legittimazione a richiedere la concessione
Art. 13 (L) - Competenza al rilascio della concessione
Art. 14 (L) - Concessione in deroga agli strumenti urbanistici
Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza della concessione

Sezione II - Contributo concessorio

Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio della concessione
Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo concessorio
Art. 18 (L) - Convenzione-tipo
Art. 19 (L) - Contributo concessorio per opere o impianti non destinati alla residenza

Sezione III - Procedimento

Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio della concessione edilizia
Art. 21 (R) - Procedimento per il rilascio della concessione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici

Capo III - Denuncia di inizio attività

Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
Art. 23 (R) - Disciplina della denuncia di inizio attività in materia edilizia

TITOLO III - Agibilità degli edifici

Capo I - Certificato di agibilità

Art. 24 (L) - Certificato di agibilità
Art. 25 (L) – Dichiarazione di inagibilità
Art. 26 (R) - Procedura per il rilascio del certificato di agibilità

TITOLO IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni

Capo I - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità

Art. 27 (L) - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
Art. 28 (L) - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Art. 29 (L) - Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività

Capo II- Sanzioni

Art. 30 (L) – Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali
Art. 31 (L) – Determinazione delle variazioni essenziali
Art. 32 (L) – Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di concessione o in totale difformità
Art. 33 (L) – Interventi eseguiti in parziale difformità dalla concessione
Art. 34 (L) – Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
Art. 35 (L) – Accertamento di conformità
Art. 36 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività
Art. 37 (L) – Interventi eseguiti in base a concessione annullata
Art. 38 (L) - Annullamento della concessione da parte della Regione
Art. 39 (L) - Demolizione di opere abusive
Art. 40 (L) - Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione
Art. 41 (L) – Riscossione
Art. 42 (L) - Sanzioni penali
Art. 43 (L) - Lottizzazione abusiva
Art. 44 (L) – Confisca dei terreni
Art. 45 (L) – Norme relative all’azione penale
Art. 46 (L) - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Art. 47 (L) - Sanzioni a carico dei notai
Art. 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici

Capo III – Disposizioni fiscali

Art. 49 (L) - Disposizioni fiscali
Art. 50 (L) – Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Art. 51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria

PARTE II – Normativa tecnica per l’edilizia

Capo I - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Sezione I – Adempimenti

Art. 52 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
Art. 53 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
Art. 54 (L) - Documenti in cantiere
Art. 55 (L e R) - Collaudo statico
Art. 56 (L) - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e dimanufatti complessi in metallo

Sezione II - Vigilanza

Art. 57 (L) - Controlli
Art. 58 (L)- Accertamenti delle violazioni
Art. 59 (L)- Sospensione dei lavori

Sezione III - Norme penali

Art. 60 (L)- Lavori abusivi
Art. 61 (L) - Omessa denuncia dei lavori
Art. 62 (L) - Responsabilità del direttore dei lavori
Art. 63 (L) - Responsabilità del collaudatore
Art. 64 (L) - Mancanza del certificato di collaudo
Art. 65 (L) - Comunicazione della sentenza

Sezione IV - Disposizioni finali

Art. 66 (L) - Laboratori
Art. 67 (L) -Emanazione di norme tecniche

Capo II - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico

Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Art. 68 (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
Art. 69 (L) - Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 70 (L) - Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
Art. 71 (L) - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
Art. 72 (L) - Certificazioni
Art. 73 (L) - Contributi per la realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 74 (L) - Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati
Art. 75 (L) - Domande dei privati

Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Art. 76 (L ) - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Capo III – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 77 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche
Art. 78 (L) - Abitati da consolidare

Sezione II - Norme per le costruzioni in zone sismiche

Art. 79 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità
Art. 80 (L) - Contenuto delle norme tecniche
Art. 81 (L) - Sistemi costruttivi
Art. 82 (L) - Edifici in muratura
Art. 83 (L) - Edifici con struttura a pannelli portanti
Art. 84 (L) - Edifici con strutture intelaiate
Art. 85 (L) - Azioni sismiche
Art. 86 (L) - Verifica delle strutture
Art. 87 (L) - Verifica delle fondazioni
Art. 88 (L) - Deroghe
Art. 89 (L) - Parere sugli strumenti urbanistici
Art. 90 (L) - Sopraelevazioni
Art. 91 (L) - Riparazioni
Art. 92 (L) - Edifici di speciale importanza artistica

Sezione III - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche

Art. 93 (R)- Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori

Sezione IV - Repressione delle violazioni

Art. 95 (L) - Sanzioni penali
Art. 96 (L) - Accertamento delle violazioni
Art. 97 (L) - Sospensione dei lavori
Art. 98 (L) – Procedimento penale
Art. 99 (L) - Esecuzione d'ufficio
Art. 100 (L) - Competenza del presidente della giunta regionale
Art. 101 (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
Art. 102 (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio
Art. 103 (L) - Utilizzazione di edifici
Art. 104 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche

Sezione V - Disposizioni finali

Art. 105 (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
Art. 106 (L) - Provvedimenti sostitutivi del prefetto
Art. 107 (L) - Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
Art. 108 (L) - Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

Capo IV - Norme per la sicurezza degli impianti

Art. 109 (L) - Ambito di applicazione
Art. 110 (L) - Soggetti abilitati
Art. 111 (L) - Requisiti tecnico-professionali
Art. 112 (L - R) - Progettazione degli impianti
Art. 113 (R) – Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati
Art. 114 (L) - Installazione degli impianti
Art. 115 (L) - Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
Art. 116 (L) - Dichiarazione di conformità
Art. 117 (L) - Responsabilità del committente o del proprietario
Art. 118 (L) - Certificato di agibilità
Art. 119 (L) - Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
Art. 120 (R) - Deposito presso lo sportello unico, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
Art. 121 (L) - Verifiche
Art. 122 (L) - Regolamento di attuazione
Art. 123 (L) - Sanzioni
Art. 124 (L) - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali

Capo V - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

Art. 125 (L) - Ambito di applicazione
Art. 126 (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
Art. 127 (L) - Limiti ai consumi di energia
Art. 128 (L - R) - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso razionale dell’energia
Art. 129 (R) - Certificazione di impianti
Art. 130 (R) - Certificazione delle opere e collaudo
Art. 131 (L) - Certificazione energetica degli edifici
Art. 132 (L) - Esercizio e manutenzione degli impianti
Art. 133 (L) - Certificazioni e informazioni ai consumatori
Art. 134 (L) - Controlli e verifiche
Art. 135 (L) - Sanzioni
Art. 136 (L) - Provvedimenti di sospensione dei lavori
Art. 137 (L) - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore
Art. 138 (L) - Applicazione

PARTE III – Disposizioni finali

Capo I – Disposizioni finali

Art. 139 (L-R) - Abrogazioni
Art. 140 (L) – Norme che rimangono in vigore

 


 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTI gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall’articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il punto 2 dell’allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

VISTO l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 105 e n. 112 quinquies;

VISTO l’articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, nn. 12, 14, 46, 47, 48, 51 e 52;

VISTI gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;

VISTA la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

VISTO l’articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

VISTO il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;

VISTA la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;

VISTA la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ……..;

SENTITA la Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del ……….;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …………………;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per i lavori pubblici e per i beni e le attività culturali;

 

E M A N A

il seguente decreto:

 

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA.

PARTE I – Attività edilizia

TITOLO I Disposizioni generali

Capo I

Attività edilizia

Articolo 1 (L)

Ambito di applicazione

1. Questo testo unico disciplina l’attività edilizia, con particolare riferimento alla concessione edilizia, alla denuncia di inizio attività e al certificato di agibilità.

2. I comuni, nell’ambito della loro autonomia statutaria e normativa, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l’attività edilizia.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.

4. Restano ferme le disposizioni e le competenze in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Articolo 2 (L)

Definizioni degli interventi edilizi
(Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

1. Ai fini di questo testo unico si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", quegli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", quegli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", quegli interventi edilizi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) "interventi di ristrutturazione urbanistica", quegli interventi edilizi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

 

Articolo 3 (L)

Regolamenti edilizi comunali
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)

1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 1, comma 2, disciplina le modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

 

Articolo 4 (R)

Sportello unico per l’edilizia
(decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, R. D. 27 luglio 1934, n. 1265)

1. Le amministrazioni comunali, anche in forma associata, provvedono a costituire un ufficio denominato sportello unico per l’edilizia.

2. Tale ufficio è deputato:

alla ricezione delle denunce di inizio attività o delle domande per il rilascio di concessioni o di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chiunque vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;

all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;

al rilascio di certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia.

3. Ai fini del rilascio della concessione o del certificato di agibilità, l’ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente:

a) il parere dell’ASL nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1;

b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.

4. L’ufficio cura altresì, su richiesta del responsabile del procedimento, gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:

a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 78, 94 e 103;

b) l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all’articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;

c) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

d) l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del codice della navigazione;

e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, per l’attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo;

g) il parere dell’Autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;

h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie e portuali.

 

TITOLO II

Titoli abilitativi

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 5 ( L )

Concessione e denuncia di inizio attività

1. Questo testo unico disciplina le ipotesi in cui l’intervento edilizio è assoggettato a concessione o a denuncia di inizio attività.

 

Articolo 6 (L)

Attività edilizia libera

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. c) ; legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2 ; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)

1. Salvo diverse disposizioni contenute nella normativa urbanistico-edilizia e nel rispetto delle disposizione contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria;

b) interventi in edifici privati volti all’eliminazione di barriere architettoniche, che non comportino la realizzazione di rampe, di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

 

Articolo 7 (L)

Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni

(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383; decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)

 

1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:

a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l’accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l’assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;

c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale ovvero dalla giunta comunale; i relativi progetti, redatti da un professionista abilitato, devono essere corredati da una relazione che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

 

Articolo 8 (L)

Attività edilizia dei privati su aree demaniali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)

1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme di questo testo unico.

 

Articolo 9 (L)

Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
(legge n. 10 del 1977, art. 4, u.c.; legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo comma)

 

1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali e nelle aree con vincolo decaduto ai sensi dell’articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1168, sono consentiti i seguenti interventi:

gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 2 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Sono consentiti inoltre gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 31 che riguardino globalmente uno o più edifici anche se modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti purché il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.

fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro;

gli interventi produttivi aventi ad oggetto edifici o complessi le cui superfici coperte non superino un decimo dell’area di proprietà.

2. Gli interventi indicati al comma 1 sono consentiti anche nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come condizione per l’edificazione.

 

Capo II

Concessione edilizia

Sezione I

Nozione e caratteristiche

Articolo 10 (L)

Interventi subordinati a concessione edilizia
(Legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)

 

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a concessione edilizia:

gli interventi di nuova costruzione;

gli interventi di totale demolizione con ricostruzione;

gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici;

i mutamenti di destinazione d’uso connessi a interventi di ristrutturazione edilizia, nonché, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, i mutamenti di destinazione d’uso realizzati con opere edilizie.

2. Le regioni possono individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio di concessione edilizia. La violazione di queste norme regionali non comporta l’applicazione di sanzioni penali.

3. Le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, stabiliscono in quali casi gli interventi pertinenziali non sono da qualificarsi nuova costruzione.

 

Articolo 11 (L)

Caratteristiche della concessione

(Al comma 1:Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 6 e 7;

Al comma 2: legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall’art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

 

1. La concessione è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è onerosa ai sensi dell’articolo 16.

2. Il rilascio della concessione non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

 

Articolo 12 (L)

Legittimazione a richiedere la concessione

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1 e 2)

1. La concessione è rilasciata al proprietario dell’immobile o a un suo rappresentante o al titolare di un diritto reale di godimento o a chi ne abbia titolo in base ad atti di disposizione del proprietario del bene.

2. Per gli immobili di proprietà dello Stato o di enti pubblici la concessione è rilasciata a coloro che ne abbiano legittimo godimento.

 

Articolo 13 (L)

Competenza al rilascio della concessione

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 –quater)

 

1. La concessione edilizia è rilasciata dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.

2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini.

 

Articolo 14 (L)

Concessione in deroga agli strumenti urbanistici

(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall’art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett. b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)

1. La concessione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciata, previa deliberazione del consiglio comunale, limitatamente agli edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e previo nulla osta della Regione, nonché autorizzazione della competente Soprintendenza.

2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e, in mancanza, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.-

 

Articolo 15 (R)

Efficacia temporale e decadenza della concessione

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31, comma 11)

 

1. Nella concessione sono indicati i termini di inizio e ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere agibile non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Quest’ultimo termine può essere prorogato, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del concessionario, o in considerazione delle caratteristiche tecnico-costruttive dell’opera da realizzare, ovvero quando si tratti di opere pubbliche.

3. I lavori non ultimati nel termine stabilito, sono realizzati previo rilascio di nuova concessione per la parte non ultimata, salvo che le opere da eseguire non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività di cui all’articolo 22. Si procede altresì al ricalcolo degli oneri concessori.

4. La concessione decade con l’entrata in vigore di contrastanti disposizioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

 

Sezione II

Contributo concessorio

 

Articolo 16 (L)

Contributo per il rilascio della concessione

(Legge 28 gennaio 1977 n. 10, artt. 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, artt. 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2)

 

1. Salvo i casi di concessione gratuita previsti all'articolo 17, comma 3, il rilascio della concessione edilizia avviene previa corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione e su richiesta del concessionario può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune.

3. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dal consiglio comunale in base alle tabelle parametriche regionali e aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali.

4. Gli oneri di urbanizzazione primaria comportano la cessione di parti di suolo e sono relativi alle seguenti opere: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

5. Gli oneri di urbanizzazione secondaria concernono, in particolare: asili nido e scuole dell’obbligo, mercati, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi, aree di verde pubblico, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

6. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato dalle regioni e aggiornato ogni cinque anni. Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5% al 20%, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni.

7. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.

8. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

 

Articolo 17 (L)

Riduzione o esonero dal contributo concessorio

(Legge 28 gennaio 1977 n. 10, artt. 7, comma 1; 9; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, artt. 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge 662/1996, art. 2, comma 60)

 

Nei casi di edilizia convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente alla concessione è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dal successivo articolo 18.

Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

Il contributo concessorio non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

4. Per gli interventi realizzati da enti pubblici, il contributo per la concessione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

 

Articolo 18 (L)

Convenzione-tipo

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6)

1. Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui all’articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:

a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;

c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.

2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell’articolo 16.

3. Il concessionario può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.

4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

 

Articolo 19 (L)

Contributo concessorio per opere o impianti non destinati alla residenza

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)

1. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri definiti dalla regione.

2. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché una quota non superiore al 10% del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dal precedente articolo 17, commi 3 e 4, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.

 

Sezione III

Procedimento

Articolo 20 (R)

Procedimento per il rilascio della concessione edilizia

(decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)

La domanda per il rilascio della concessione edilizia va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, nonché da un’autodichiarazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all’articolo 4, comma 3, e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto.

Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio della concessione sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro dieci giorni e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Nell’ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell’intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all’articolo 4, comma 3, il responsabile del procedimento indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l’articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Il provvedimento finale, da notificare all’interessato, è adottato dal dirigente entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell’avvenuto rilascio della concessione edilizia è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio.

I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo l’interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all’autorità competente di pronunziarsi entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza. Di detta comunicazione va data notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento.

Decorso inutilmente anche detto termine, l’interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al Presidente della Regione, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che deve provvedere nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine, la domanda si intende rifiutata.

 

Articolo 21 (R)

Procedimento per il rilascio della concessione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici

 

1. Il procedimento di cui all’articolo 20 si applica anche al procedimento per il rilascio della concessione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici, di cui all’articolo 14.

2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e dalle norme regolamentari.

 

Capo III

Denuncia di inizio attività

Articolo 22 (L)

Interventi subordinati a denuncia di inizio attività

(decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito con modifiche dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. artt. 34 ss, e 149)

 

1. Sono realizzati mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell’ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le previsioni degli strumenti urbanistici espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali, nonché le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ovvero le disposizioni immediatamente operative della legge 18 maggio 1989, n. 183, o dei piani territoriali paesistici o dei piani urbanistico territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.

3. L’esecuzione degli interventi di cui al comma 1 è subordinata alla disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia. In assenza di specifica deliberazione assunta dai competenti organi comunali, l’intervento deve intendersi non assoggettato ad oneri.

4. E’ comunque salva la facoltà di chiedere il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l’applicazione di sanzioni penali.

 

Articolo 23 (R)

Disciplina della denuncia di inizio attività in materia edilizia

 

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669)

 

1. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni; l'interessato ha l’obbligo di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

2. L'interessato presenta, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

3. Qualora l’intervento oggetto di denuncia di inizio attività sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni di cui al comma 2 decorre dal rilascio del relativo provvedimento favorevole. In mancanza di questo, la denuncia è priva di effetti.

4. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l'elenco di quanto prescritto a corredo dei progetti di trasformazioni, nonché le attestazioni dei professionisti abilitati.

5. Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, l’amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

6. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le prefissate condizioni possano essere soddisfatti modificando o integrando l’originario progetto in modo da renderlo conforme alle previsioni dell’ufficio ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati.

7. Il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

 

TITOLO III

Agibilità degli edifici

Capo I

Certificato di agibilità

Articolo 24 (L)

Certificato di agibilità

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt.220; 221, comma 2,come modificato dall'art. 70, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essi installati, nonché delle condizioni qualitative degli edifici valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

nuove costruzioni;

ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. Il proprietario di edifici oggetto degli interventi di cui al comma 2 è tenuto a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto.

5. Le opere ultimate entro la data del 17 marzo 1985 che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunziate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del Regio Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni, entro novanta giorni dalla data del 31 dicembre 2000, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.

 

Articolo 25 (L)

Dichiarazione di inagibilità

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)

 

1. E’ comunque salva la potestà di dichiarare l’inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

 

Articolo 26 (R)

Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

(D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)

 

1. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità, il direttore dei lavori o un tecnico abilitato, incaricato dal proprietario, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’immobile, deve presentare allo sportello unico la seguente documentazione:

a) richiesta di rilascio del certificato di agibilità sottoscritta dal proprietario dell’edificio;

b) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dal proprietario dell’edificio, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

c) una propria dichiarazione di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;

d) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 116 e 130, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 113 e 129 del presente testo unico.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 55;

b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 103, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo III della parte II;

c) gli atti indicati al comma 1;

d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 68, nonché all’articolo 76.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dall’amministrazione comunale, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

 

TITOLO IV

Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni

Capo I

Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità

Articolo 27 (L)

Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al presidente della giunta regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

 

Articolo 28 (L)

Vigilanza su opere di amministrazioni statali

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, informa immediatamente il presidente della giunta regionale e il Ministro dei lavori pubblici, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo 27.

Articolo 29 (L)

Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonchè anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)

1. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché - unitamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 2, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

 

Capo II

Sanzioni

Articolo 30 (L)

Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto legge. 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dalla concessione quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 31, ingiunge la rimozione o la demolizione.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici.

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 42, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

 

Articolo 31 (L)

Determinazione delle variazioni essenziali

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 30, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;

b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;

c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e 42. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

 

Articolo 32 (L)

Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di concessione o in totale difformità

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)

1. Le opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il termine stabilito dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale.

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta il dirigente provvede autonomamente.

5. Si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo dell'articolo 30.

6. È comunque dovuto il contributo di concessione di cui agli articoli 16 e 19.

 

Articolo 33 (L)

Interventi eseguiti in parziale difformità dalla concessione

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dalla concessione sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine massimo di centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

Articolo 34 (L)

Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art.17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)

1. Qualora sia accertata la realizzazione degli interventi da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.

3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

 

Articolo 35 (L)

Accertamento di conformità

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)

1. Fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 30, comma 3, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell’ordinanza del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, di cui all’articolo 32, comma 1, nonché nei casi di parziale difformità, nel termine di cui all’articolo 33, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso può ottenere la concessione in sanatoria nel caso in cui l’intervento edilizio risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.

3. Per i casi di parziale difformità l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.

4. Sulla richiesta di concessione in sanatoria il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende respinta.

 

Articolo 36 (L)

Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività

( comma 13 dell’art. 4 del dl 398/1993)

1. La realizzazione di interventi od opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui all’articolo 22 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 42. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

Articolo 37 (L)

Interventi eseguiti in base a concessione annullata

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.11; ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)

1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione in sanatoria di cui all'articolo 35.

 

Articolo 38 (L)

Annullamento della concessione da parte della Regione

(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n. 765; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto alla normativa urbanistico-edilizia vigente, sono annullati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della concessione, al proprietario della costruzione e al progettista, nonché all’amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare all'amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.

4. Il termine per il provvedimento di demolizione è stabilito in sei mesi dalla data del decreto medesimo.

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del Comune.

Articolo 39 (L)

Demolizione di opere abusive

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56 ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)

1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.

2. I relativi lavori sono affidati ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.

3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne dà notizia al prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.

4. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

 

Articolo 40 (L)

Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)

1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di concessione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.

2. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui all’articolo 16 comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 41.

6. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che determineranno la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.

Articolo 41 (L)

Riscossione

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16; ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)

1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui al titolo I del presente testo unico vengono riscossi con ingiunzione emessa dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, a norma degli articoli 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

Articolo 42 (L)

Sanzioni penali

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20; decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)

1. Salvo che il fatto costituisca piú grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 43. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

 

Articolo 43 (L)

Lottizzazione abusiva

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, artt. 1, comma 3-bis, e 7-bis; ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei conviventi attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.

6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato dal dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito l'immobile.

7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 30.

9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale.

10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.

Articolo 44 (L)

Confisca dei terreni

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 19)

1. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.

2. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva.

3. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari

 

Articolo 45 (L)

Norme relative all'azione penale

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)

1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo.

2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in sanatoria di cui all'articolo 35, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.

3. Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

 

Articolo 46 (L)

Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)

1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.

2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell’articolo 37, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.

3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.

4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza della concessione al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.

5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio della concessione in sanatoria, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudizi