COMUNE DI PISA Regolamento Edilizio Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 94 del 15 settembre 1998. In vigore dal 16 novembre 1998. Indice Generale OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO PRIMA PARTE INTERVENTI E DEFINIZIONI ART. 1 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI ART. 1.1 INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO ED URBANISTICO ART. 1.2 INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE Art. 1.2.1 Nuova costruzione Art. 1.2.2 Ampliamenti Art. 1.2.3 Soprelevazioni ART. 1.3 SISTEMAZIONI ESTERNE ART. 2 DEFINIZIONI GENERALI ART. 2.1 SAGOMA ART. 2.2 ALTEZZA DEI FABBRICATI ART. 2.3 SUPERFICIE COPERTA ART. 2.4 SUPERFICIE OCCUPATA ART. 2.5 SUPERFICIE UTILE Art. 2.5.1 Superficie utile netta Art. 2.5.2 Superficie lorda di pavimento ART. 2.6 VOLUME ART. 2.7 ALTEZZA DEI VANI ABITABILI ART. 2.8 VOLUMI TECNICI ART. 2.9 LOGGIA ART. 2.10 LOGGIATO ART. 2.11 PORTICATO ART. 2.12 BALCONE ART. 2.13 BALLATOIO ART. 2.14 TERRAZZA ART. 2.15 MANUFATTI E ACCESSORI LEGGERI Art. 2.15.1 Gazebo Art. 2.15.2 Pergolato Art. 2.15.3 Pensilina ART. 2.16 TETTOIA AGGETTANTE ART. 2.17 RECINZIONI ART. 2.18 SCALE ESTERNE ART. 2.19 SCALA DI SICUREZZA ART. 2.20 VASCHE E PISCINE Art. 2.20.1 Vasca Art. 2.20.2 Piscina Art. 2.20.3 Piscine stagionali ART. 2.21 ARREDI DA GIARDINO ART. 2.22 SUPERFICIE PERMEABILE ART. 2.23 CASA SINGOLA ART. 2.24 CASA BINATA ART. 2.25 CASA A SCHIERA ART. 2.26 CASA A BLOCCO ART. 2.27 OPERE A CARATTERE PRECARIO E TEMPORANEO ART. 2.28 OPERE STAGIONALI PROCEDURE ART. 3 OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA ART. 4 CONCESSIONE EDILIZIA ART. 4.1 SOGGETTI LEGITTIMATI ART. 4.2 DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA ART. 4.3 ELEMENTI DELL’ATTO DI CONCESSIONE EDILIZIA ART. 4.4 DECADENZA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA ART. 4.5 PROROGA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA ART. 4.6 RINNOVO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA ART. 4.7 RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO SU UNO SCHEMA PRELIMINARE DI PROGETTO ART. 5 VARIANTI ART. 6 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE ART. 7 OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA ART. 8 OPERE SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ ART. 9 AMBITI ED IMMOBILI PER I QUALI NON È CONSENTITA L’ESECUZIONE DI INTERVENTI MEDIANTE DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ ART. 10 VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI PROGETTI ART. 10.1 CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE ART. 10.2 OPERE PUBBLICHE SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE EDILIZIA ART. 10.3 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ART. 10.4 DENUNCIE DI INIZIO ATTIVITÀ ART. 10.5 PARERI PREVENTIVI ART. 10.6 OPERE RICADENTI ALL’INTERNO DELL’ENTE PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO - S. ROSSORE - MASSACIUCCOLI. ART. 11 CASI PER I QUALI NON DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ART. 12 OPERE A CARATTERE PRECARIO E TEMPORANEO. ART. 13 OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ART. 14 INTERVENTI URGENTI ART. 15 MANUFATTI STAGIONALI ART. 16 VARIAZIONI DI DESTINAZIONE D'USO IN ASSENZA DI OPERE DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO ART. 17 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ART. 17.1 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLE ISTANZE DI CONCESSIONE EDILIZIA ED ALLE DENUNCIE DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ ART. 17.2 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA ART. 17.3 ELABORATI GRAFICI - NUOVA EDIFICAZIONE ART. 17.4 ELABORATI GRAFICI - INTERVENTI DI RECUPERO ART. 17.5 ULTERIORI ELABORATI PROGETTUALI PER INTERVENTI SU IMMOBILI CLASSIFICATI NEGLI ELENCHI ART. 17.6 ELABORATI GRAFICI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ART. 17.7 ELABORATI GRAFICI - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE ART. 17.8 ELABORATI DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI PARERE PREVENTIVO COMMISSIONI CONSULTIVE ART. 18 DEFINIZIONI ART. 19 LA COMMISSIONE EDILIZIA ART. 19.1 COMPITI ART. 19.2 COMPOSIZIONE E NOMINA ART. 19.3 FUNZIONAMENTO ART. 20 LA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA ART. 21 LA SOTTOCOMMISSIONE EDILIZIA ART. 22 LA COMMISSIONE URBANISTICA REQUISITI DEGLI EDIFICI ART. 23 ACCESSIBILITÀ: BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI ART. 23.1 DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI ART. 23.2 ULTERIORI PRESCRIZIONI PER EDIFICI PUBBLICI E/O PRIVATI APERTI AL PUBBLICO. Art. 23.2.1 Sale per riunioni, conferenze, spettacoli, culto. Art. 23.2.2 Strutture ricettive. Art. 23.2.3 Altri luoghi aperti al pubblico. Art. 23.2.4 Aziende soggette al collocamento obbligatorio. Art. 23.2.5 Autorimesse Art. 23.2.6 Impianti sportivi pubblici e privati ART. 24 REQUISITI DI ABITABILITÀ ART. 24.1 PAVIMENTO PIANO TERRENO ART. 24.2 ALTEZZA MINIMA INTERNA PER EDIFICI RESIDENZIALI ART. 24.3 SALUBRITÀ, ILLUMINAZIONE ED AERAZIONE DEGLI ALLOGGI ART. 24.4 IMPIANTI ART. 24.5 REQUISITI MINIMI DI ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI Art. 24.5.1 Definizioni e grandezze di riferimento Art. 24.5.2 Rumore prodotto dagli impianti tecnologici Art. 24.5.3 Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici Art. 24.5.4 Procedure e certificazione ART. 24.6 SERVIZI IGIENICI ART. 24.7 ESPOSIZIONE DEGLI ALLOGGI ART. 24.8 VENTILAZIONE DEGLI ALLOGGI ART. 24.9 SCARICHI DA INSEDIAMENTI CIVILI E DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE ART. 24.10 REGIMAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE ART. 25 MINIMI DI ABITAZIONE ART. 26 SOTTOTETTI ABITABILI ART. 27 NEGOZI E UFFICI ART. 28 SCALE ART. 28.1 DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI ART. 28.2 PRESCRIZIONI ULTERIORI PER EDIFICI CONDOMINIALI ART. 29 ASCENSORI ART. 30 ACCESSO VEICOLARE ALLE AREE ED AGLI EDIFICI GESTIONE LAVORI, VIGILANZA, AUTORIZZAZIONE ALL’ABITABILITÀ. ART. 31 RICHIESTA E CONSEGNA DEI PUNTI FISSI ART. 32 INIZIO DEI LAVORI ART. 33 PRESCRIZIONI PER I CANTIERI ART. 33.1 PRESCRIZIONI GENERALI ART. 33.2 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI RUMORE ART. 33.3 PRESCRIZIONI SU OPERE DI SABBIATURA ART. 33.4 PRESCRIZIONI PER LE RECINZIONI DI CANTIERE ART. 33.5 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI ART. 34 CAUTELE VARIE ART. 35 TUTELA DEI REPERTI STORICI ED ARTISTICI ART. 36 STRUTTURE PROVVISIONALI ART. 37 SCAVI E DEMOLIZIONI ART. 38 DIVIETO DI INGOMBRO DI SPAZI PUBBLICI ART. 39 INTERRUZIONE DEI LAVORI ART. 40 OBBLIGO DI RIPRISTINO ART. 41 VIGILANZA SULLA CONDOTTA DEI LAVORI ART. 42 ULTIMAZIONE DEI LAVORI ART. 43 AUTORIZZAZIONE ALL’ABITABILITÀ ED UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SECONDA PARTE ESTETICA EDILIZIA ART. 44 RISPETTO DELLE ESIGENZE DI ESTETICA EDILIZIA ART. 45 IMPIANTI TECNOLOGICI ART. 45.1 IMPIANTI TECNOLOGICI PUBBLICI Art. 45.1.1 Cavi della rete elettrica e telefonica Art. 45.1.2 Tubazioni di reti ART. 45.2 IMPIANTI TECNOLOGICI PRIVATI Art. 45.2.1 Impianti di condizionamento ed altri impianti Art. 45.2.2 Antenne e cavi televisivi ART. 46 CAMPIONATURE ART. 47 OBBLIGHI DI MANUTENZIONE ART. 48 NUMERO CIVICO DEI FABBRICATI ART. 49 APPOSIZIONE DI INDICATORI DI PUBBLICO INTERESSE ART. 50 APPOSIZIONE E CONSERVAZIONE DI LAPIDI COMMEMORATIVE, STEMMI ED ALTRO ART. 51 QUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO URBANO ART. 51.1 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU EDIFICATO ESISTENTE ART. 51.2 COPERTURE Art. 51.2.1 Interventi di manutenzione straordinaria delle coperture ART. 51.3 FACCIATE ART. 51.4 INTERVENTI OBBLIGATORI PER LA RIDUZIONE DEI SITI NIDIFICATORI DEI VOLATILI. ART. 51.5 INFISSI ART. 51.6 BALCONI, BALCONI CHIUSI ART. 51.7 ABBAINI E LUCERNARI ART. 51.8 CAVEDI E CHIOSTRINE ART. 52 CHIUSURA DI AREE EDIFICABILI E NON ART. 53 SISTEMAZIONE DELLE SUPERFICI ESTERNE - INDICE DI PIANTUMAZIONE ART. 54 PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E NORME PER GLI INTERVENTI SULLE ALBERATURE PRIVATE ART. 55 RECINZIONI ART. 55.1 TIPOLOGIE AMMISSIBILI ART. 56 SPAZI DESTINATI AI RACCOGLITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E DI RSU TAL QUALI. ARREDO E ATTREZZATURA DELL'AMBIENTE URBANO ART. 57 DEFINIZIONI ART. 57.1 INDICATORI DI ATTIVITÀ PRIVATE ART. 57.2 INDICATORI DI ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE ART. 57.3 ATTREZZATURE PUBBLICHE ART. 57.4 ARREDI PRIVATI ART. 57.5 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE INSEGNE, DEI MARCHI E DELLE TARGHE ART. 57.6 AMBITI URBANI ART. 58 PROGETTI UNITARI ART. 59 INDICATORI DI ATTIVITÀ PRIVATE ART. 59.1 PRESCRIZIONI GENERALI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. Art. 59.1.1 Insegne, Marchi, Targhe Art. 59.1.2 Tende aggettanti Art. 59.1.3 Bacheche ART. 59.2 ULTERIORI PRESCRIZIONI PER AMBITI STORICI E/O OGGETTO DI VINCOLO PAESAGGISTICO Art. 59.2.1 Insegne, Marchi, Targhe Art. 59.2.2 Tende aggettanti ART. 59.3 EDIFICATO RECENTE E NUOVI EDIFICI ART. 59.4 NORMA TRANSITORIA ART. 60 INDICATORI DI ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE ART. 61 ATTREZZATURE PUBBLICHE. ART. 62 ARREDI PRIVATI ART. 62.1 PRESCRIZIONI GENERALI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. Art. 62.1.1 Infissi - vetrine Art. 62.1.2 Edicole - Chioschi Art. 62.1.3 Chioschi adibiti a pubblico esercizio Art. 62.1.4 Arredi esterni complementari a pubblici esercizi Art. 62.1.4.1 Fioriere Art. 62.1.4.2 Ombrelloni Art. 62.1.4.3 Tavolini, sedie, poltroncine, cestini portarifiuti Art. 62.1.4.4 Pedane Art. 62.1.4.5 Copertura stagionale di spazi collegati a pubblici esercizi Art. 62.1.4.6 Copertura di spazi collegati a pubblici esercizi in Ambito C Art. 62.1.4.7 Tende con appoggio a terra Art. 62.1.5 Impianti e messaggi pubblicitari Art. 62.1.5.1 Impianti pubblicitari Art. 62.1.5.2 Messaggi pubblicitari ART. 62.2 ULTERIORI PRESCRIZIONI PER AMBITI STORICI E/O OGGETTO DI VINCOLO PAESAGGISTICO Art. 62.2.1 Infissi - vetrine Art. 62.2.2 Edicole - Chioschi Art. 62.2.3 Arredi esterni complementari a pubblici esercizi ART. 62.3 PRESCRIZIONI SPECIALI PER LE VETRINE STORICHE ART. 63 AUTORIZZAZIONI PER GLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO ART. 64 SANZIONI PER ESPOSIZIONE ABUSIVA DI ELEMENTI DI ARREDO PRIVATI ART. 65 MOSTRE PERMANENTI O PROVVISORIE SU AREE LIBERE NORME FINALI ART. 66 SANZIONI ART. 67 NORME FINALI E TRANSITORIE ART. 67.1 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ALLEGATI INDICE ANALITICO Oggetto del Regolamento Edilizio Il presente Regolamento Edilizio disciplina tutte le attività di trasformazione edilizia e dello stato dei luoghi del territorio comunale, integrando le previsioni del vigente Strumento Urbanistico generale e relativi piani attuativi. Il presente Regolamento Edilizio è suddiviso in due parti, oltre alle Norme Finali e Transitorie. Nella Prima Parte sono riportate in capitoli successivi le Definizioni Generali e degli Interventi, definite le Procedure, individuata la Documentazione richiesta a seconda del tipo di intervento che si intende effettuare, specificati compiti, composizione e funzionamento delle Commissioni Consultive, individuati i Requisiti che debbono avere gli edifici in tema di accessibilità ed abitabilità, articolate le modalità di gestione dei cantieri e quelle per il rilascio delle Autorizzazioni all’abitabilità degli edifici. Nella seconda sono individuate le norme da rispettare in tema di estetica edilizia e di arredo dell’ambiente urbano, nella direzione di una migliore qualificazione ed inserimento degli interventi. Questa parte, anch’essa ovviamente allo stato attuale prescrittiva, dovrà a breve essere sostituita da veri e propri piani specifici (piano del colore, piano dell’arredo dell’ambiente urbano, piano dell’illuminazione urbana) che l’Amministrazione si impegna a redigere e che saranno ben più articolati ed analitici delle norme introdotte nel presente regolamento, che colmano temporaneamente una delle maggiori lacune del vecchio Regolamento. PRIMA PARTE INTERVENTI E DEFINIZIONI Art. 1 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI Art. 1.1 INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO ED URBANISTICO Gli interventi di recupero edilizio ed urbanistico sono ricompresi nelle seguenti categorie: a) Manutenzione ordinaria; b) Manutenzione straordinaria; c) Restauro e Risanamento conservativo; d) Ristrutturazione Edilizia; e) Ristrutturazione Urbanistica. come di seguito specificate ed articolate: A) MANUTENZIONE ORDINARIA Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione, con materiali analoghi agli originali, delle finiture degli edifici e dei manufatti edilizi e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici. B) MANUTENZIONE STRAORDINARIA Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie a rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. Tali opere e modifiche non possono comportare alterazioni della posizione delle strutture orizzontali ovvero di quelle verticali aventi carattere strutturale, né l’introduzione di nuovi orizzontamenti, né comportare alterazioni del carattere architettonico dell'edificio. Sono opere di manutenzione straordinaria le seguenti opere, quando siano eseguite con materiali, caratteri o colori diversi da quelli esistenti: 1) rifacimento di intonaci e coloriture esterne ; 2) rifacimento degli infissi esterni ; 3) rifacimento delle sistemazioni esterne, limitato alle variazioni delle superfici pavimentate che non ne aumentino l’estensione e la permeabilità complessiva ed alla messa in opera delle strutture di arredo da giardino di cui all’Art.2.21; 4) rifacimento dei pavimenti o rivestimenti interni ed esterni; 5) rifacimento del manto di copertura. In particolare sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli sottoelencati, quando comportino esecuzione di opere murarie; 6) rifacimento o installazione di materiali di isolamento ; 7) rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento o raffreddamento ; 8) rifacimento o installazione di impianti di ascensore, montacarichi o piattaforme elevatrici ; 9) rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico ; 10) rifacimento di impianti igienico-sanitari. Sono comunque considerate interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere: 11) installazione di impianti igienico-sanitari ricavati nell'ambito del volume dell'unità immobiliare ed all'interno di vani preesistenti; 12) realizzazione di chiusure o di aperture interne che non modifichino lo schema distributivo; 13) consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione ; 14) costruzione di vespai o scannafossi, anche con rialzamento del piano - pavimento. C) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono: il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Tali opere non possono comportare alterazione del posizionamento delle strutture orizzontali, né di quelle verticali aventi carattere strutturale, né l’introduzione di nuovi orizzontamenti se non come ripristino di una situazione preesistente documentata come originaria. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo si articolano nelle seguenti categorie: C1) RESTAURO Comprende un insieme sistematico di opere finalizzate alla conservazione ed alla trasmissione nel tempo del bene culturale architettonico. Esse dovranno fare riferimento alla moderna cultura del restauro conservativo. Le opere riguardano il ripristino degli aspetti architettonici o delle parti alterate, valorizzando il carattere formale documentato come storicamente prevalente, e garantendo la documentazione stratigrafica dei diversi assetti culturalmente significativi assunti dall'organismo architettonico nella sua storia. Le esigenze di attualizzazione funzionale - ed il conseguente inserimento di impianti tecnologici - dovranno essere assolte nel rispetto dei principi di cui sopra. Il restauro comprende: 1) la ricostruzione filologica di limitate parti eventualmente demolite od irreversibilmente alterate 2) la conservazione o la ricostituzione, ove alterato, dell'impianto distributivo originario; 3) le opere di consolidamento statico necessarie alla stabilità dell'edificio, nonché le opere di consolidamento e recupero fisico delle componenti architettoniche e decorative culturalmente significative, con particolare riguardo alle strutture voltate, ai solai lignei orizzontali e di copertura, agli elementi di distribuzione verticale; 4) la conservazione degli elementi di finitura originali quali pavimentazioni originali, pitture murali, manufatti singolari d'interesse culturale quali caminetti, stufe in cotto, infissi di pregio, ecc. Il frazionamento di una unità funzionale in più unità è consentito esclusivamente come ripristino di un assetto distributivo documentato come originario. È fatto comunque obbligo di eliminare le aggiunte e superfetazioni recenti riconosciute come incongrue con l'organismo edilizio. È ricompresa nella categoria di restauro la realizzazione di limitati ampliamenti volumetrici necessari per ospitare impianti la cui permanenza nell'edificio storico risulti incompatibile con le esigenze di restauro/ripristino o per realizzare la messa a norma di sicurezza. Detti ampliamenti possono determinare nuova occupazione di suolo solo ove riguardino aree già pavimentate, non classificate come giardini di pregio dal vigente strumento urbanistico e solo nel caso che la loro realizzazione, oltre a soddisfare le esigenze del restauro, sia imposta da norme di legge specifiche e prescrittive che non consentano altre soluzioni. C2) RISANAMENTO CONSERVATIVO Gli interventi di risanamento conservativo sono finalizzati a determinare un equilibrio tra le esigenze di conservazione degli edifici riconosciuti quali beni culturali architettonici e le esigenze di attualizzazione funzionale. Essi comportano anche l’individuazione di destinazioni e modalità d'uso compatibili o funzionali alla trasmissione nel tempo degli edifici stessi. Sono compresi negli interventi di risanamento conservativo: 1) le opere di consolidamento statico necessarie alla stabilità dell'edificio, nonché le opere di consolidamento e recupero fisico delle componenti architettoniche e decorative culturalmente significative, con particolare riguardo alle strutture voltate, ai solai lignei orizzontali e di copertura, agli elementi di distribuzione verticale. Gli interventi di consolidamento devono utilizzare tecniche conservative e non sostitutive compatibilmente con gli obbiettivi di conservazione complessiva. 2) la conservazione degli elementi di finitura originali quali: pavimentazioni originali, pitture murali, manufatti singolari d'interesse culturale quali caminetti, stufe in cotto, infissi di pregio, ecc. 3) limitate modifiche allo schema distributivo interno alle singole unità che non implichino alterazioni delle parti di interesse storico, in quanto finalizzate all'adeguamento igienico e funzionale delle unità stesse; 4) interventi di modifica o ridistribuzione che interessino le parti già in precedenza alterate rispetto all'impianto originario. È fatto comunque obbligo di eliminare le aggiunte e superfetazioni recenti riconosciute incongrue con l'organismo edilizio. È fatto obbligo di assicurare la conservazione ed il recupero degli elementi costruttivi e decorativi significativi per la figurazione interna ed esterna dell'edificio, nonché degli elementi costituenti arredo urbano ad esso connessi. Nella categoria non è compreso il frazionamento di unità immobiliari salvo che si tratti di frazionamenti funzionali per la cui attuazione non è necessaria l’esecuzione di opere o nel caso si tratti di ripristino di situazioni preesistenti documentate e compatibili con le esigenze di conservazione dell’organismo architettonico. D) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare in tutto od in parte gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi di un edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Devono in ogni caso essere impiegati materiali e tecnologie coerenti con le esigenze di conservazione edilizia ed ambientale. È compreso il frazionamento in più unità di una unità funzionale preesistente, se effettuato con opere non riconducibili a quelle definite al precedente punto C1, cioè il ripristino di un assetto distributivo documentato come originario attraverso interventi di Restauro. RICOSTRUZIONE FEDELE La ristrutturazione comprende anche l’intervento di demolizione e fedele ricostruzione, “com’era dov’era”, dei fabbricati esistenti e dei i quali permangano almeno i muri perimetrali e sia individuabile l’altezza in gronda o di parti sostanziali dello stesso, nei limiti della sagoma geometrica e della sagoma urbanistica, come di seguito definite, senza aumento di superficie utile, del numero e della posizione degli orizzontamenti, di volume, del numero di unità immobiliari e senza variazione di destinazione d’uso, quando le condizioni statiche e strutturali, adeguatamente documentate con certificazione di tecnico abilitato non consentano interventi compresi nelle altre categorie di intervento. È consentita la variazione di prospetto, la riduzione dimensionale e la modifica della tipologia strutturale e degli stessi materiali solo ai fini dell’ottenimento di una riqualificazione ambientale, di un migliore inserimento del fabbricato nel contesto e per osservare le prescrizioni in materia antisismica. Le uniche deroghe consentite ai limiti di sagoma sopraddetti sono quelle rese obbligatorie da norme igieniche o tecniche, determinate da leggi e norme vigenti e non derogabili in relazione alla destinazione d’uso legittima, o resa legittima con Concessione Edilizia a sanatoria, purché non contrastanti con le previsioni dello strumento urbanistico vigente. Gli interventi di ristrutturazione edilizia si articolano nelle seguenti categorie: RISTRUTTURAZIONE TIPO D1) Comprende le opere che comportano la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, comprensiva di frazionamenti od accorpamenti, a condizione che non siano alterati i volumi e le superfici utili, con modifiche agli elementi verticali non strutturali, e ferma restando la conservazione dei caratteri architettonici e decorativi interni ed esterni dell'edificio. Comprende inoltre l’introduzione di balconi o di limitate modifiche del sistema delle finestrature sui prospetti motivati da esigenze di miglioramento delle condizioni di illuminazione/areazione dei locali, purché sia garantito un congruo inserimento nel carattere espressivo delle fronti interessate. RISTRUTTURAZIONE TIPO D2) Comprende le opere che comportano la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, comprensiva di frazionamenti od accorpamenti, a condizione che non siano alterati i volumi e le superfici utili, con le eccezioni di seguito descritte, con modifiche incidenti anche sugli elementi verticali strutturali, ferma restando la conservazione dei caratteri architettonici e decorativi esterni dell'edificio. La categoria d'intervento comprende: * la costruzione "una tantum" di servizi igienici in ampliamento della volumetria esistente, ove non presenti nel numero e dimensioni richiesti dalla vigente normativa in rapporto alla destinazione legittima dell'immobile al momento dell'entrata in vigore della Legge Regionale n.59/80, a condizione che: 1) si dimostri l'impraticabilità di soluzioni alternative ottenibili tramite modifiche interne; 2) siano previsti all'interno di un progetto unitario esteso all'intero edificio; 3) detti ampliamenti non interessino fronti di edifici rivolti verso la pubblica via; 4) non interessino giardini di pregio, intendendosi per tali quelli oggetto di vincolo ex Legge n. 1497/39 o di specifica individuazione nello Strumento urbanistico; * il rialzamento della copertura dell'edificio, fino a consentire il soddisfacimento delle norme igienico-sanitarie per i locali sottotetto già legittimamente abitati alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n.59/80, purché non si costituiscano nuove unità immobiliari e comunque entro il limite massimo di 80 cm da misurarsi in gronda, senza variazioni di pendenza della copertura. In alternativa ed alle medesime condizioni è consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio sottotetto, con l'esclusione di solai aventi caratteristiche di interesse storico-architettonico, quali strutture voltate, solai lignei, soffitti decorati a pittura. * Le modifiche di livello esclusivamente verso l’alto dei solai per ottenere i minimi di altezza dei vani previsti dall’Art.24.2 nei limiti della sagoma geometrica dell’edificio e con l'esclusione di solai aventi caratteristiche di interesse storico-architettonico, quali strutture voltate, solai lignei, soffitti decorati a pittura e purché non si creino nuovi vani abitabili. * L’introduzione di soppalchi come definiti dall’Art.24.2. RISTRUTTURAZIONE TIPO D3) Comprende opere che comportino la ristrutturazione e la modifica anche degli elementi strutturali orizzontali dell'edificio, fino allo svuotamento dell'involucro edilizio. In particolare comprende sia un diverso posizionamento che qualsiasi incremento del numero degli orizzontamenti all'interno dell'involucro edilizio, indipendentemente dalla destinazione dei vani soprastanti o sottostanti, nonché l’eliminazione di solai. È consentito variare numero e superficie delle unità funzionali. Deve comunque essere garantita la conservazione dell'immagine architettonica originale, senza che le aperture vengano interessate dalle nuove posizioni degli orizzontamenti, anche se posti in posizione arretrata. È compresa nell’intervento di Ristrutturazione D3 la demolizione e l’accorpamento di volumi accessori nei limiti del 10% del volume complessivo oggetto di ristrutturazione, finalizzati al soddisfacimento di esigenze funzionali, igieniche e di miglioramento ambientale ed architettonico. Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia di tipo D3 sono consentiti nei limiti previsti dalle N.T.A. del P.R.G. E) RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA Gli interventi di ristrutturazione urbanistica si articolano in: E1) Interventi di demolizione e ricostruzione, parziale o totale, di un singolo edificio, con diverso esito planovolumetrico, nei limiti della volumetria e delle superfici indicate dalle N.T.A. del P.R.G., fatte salve le specifiche di seguito espresse . Non si intende Ristrutturazione Urbanistica la demolizione di edifici esistenti e la ricostruzione all’interno degli indici e delle destinazioni di piano senza modifiche della configurazione dei lotti. In tal caso l’intervento si configura come nuova edificazione. E2) Le opere rivolte alla sostituzione ed alla modifica del tessuto edilizio ed urbanistico esistente. Vi sono comprese la demolizione degli edifici, o di parti di essi, non compatibili dal punto di vista morfologico e ambientale o funzionale con l’insieme del tessuto urbanistico-edilizio, o la ricostruzione, parziale o totale, di edifici distrutti per eventi naturali o bellici, e fatta eccezione per i volumi dei manufatti indicati dal P.R.G. come soggetti a demolizione obbligatoria. Lo Strumento Urbanistico disciplina l’attuazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica sul territorio definendo parametri dimensionali e standard urbanistici ed edilizi. Gli interventi di ricostruzione dovranno armonizzarsi nelle linee architettoniche, nei materiali di finitura esterna (intonaci, infissi, manti di copertura) e negli eventuali elementi di arredo delle aree scoperte, ai caratteri dell'edificato storico e dell'ambiente circostante. In ogni caso devono essere eliminate le aggiunte edilizie incongrue (superfetazioni) ed ogni elemento anche di natura sovrastrutturale che determini disordine visivo. Art. 1.2 INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE Art. 1.2.1 Nuova costruzione Per nuova costruzione va inteso qualsiasi intervento - che non sia compreso tra gli interventi di recupero, come sopra definiti - che crei nuova superficie utile, o coperta, o nuovo volume, anche se interrati. Art. 1.2.2 Ampliamenti Sono definiti ampliamenti di edifici esistenti gli interventi che determinano incremento di superficie utile e volume senza configurare organismi edilizi strutturalmente e distributivamente autonomi. Gli ampliamenti comprendono le sopraelevazioni. Art. 1.2.3 Soprelevazioni Sono sopraelevazioni gli ampliamenti di volume ma non di superficie coperta. Art. 1.3 SISTEMAZIONI ESTERNE La sistemazione esterna è costituita da un insieme coordinato di interventi, non determinanti volumi né superficie coperta secondo le definizioni del presente Regolamento, esteso alle aree scoperte di pertinenza delle costruzioni (lotti fondiari) che ne definisce assetto fisico ed utilizzazioni. La sistemazione esterna include la realizzazione di manufatti che non siano computabili come volumi o superfici coperte ai sensi del presente Regolamento Edilizio o delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., quali vasche e piscine private scoperte, manufatti accessori leggeri, arredi da giardino, realizzazione di viali pedonali e carrabili, giardini. Art. 2 DEFINIZIONI GENERALI Art. 2.1 SAGOMA La sagoma di una costruzione è definita in termini geometrici od urbanistici. La sagoma geometrica di una costruzione è il solido corrispondente allo spazio occupato dall'edificio ed è formata dal profilo esterno dell'insieme infinito delle sezioni che lo delimitano; nella considerazione della sagoma geometrica non si tiene conto delle aperture (porte e finestre) né degli elementi di finitura sporgenti dal filo delle pareti esterne o del tetto, mentre ne fanno parte elementi quali logge, porticati, balconi, aggetti di gronda, abbaini, volumi tecnici. La sagoma urbanistica di una costruzione è il solido delimitato dalle dimensioni aventi rilievo urbanistico: altezza massima, altezza ai fini del calcolo della volumetria, perimetro della superficie coperta da computare al 100% o parzialmente, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Art. 2.2 ALTEZZA DEI FABBRICATI L'altezza dei fabbricati è il segmento di linea verticale compreso tra la quota del marciapiede della strada in fregio alla quale il fabbricato è collocato e l'intersezione tra il piano verticale di facciata e l'intradosso del solaio di copertura. Nel caso di coperture di pendenza superiore al 33% o che presentano una differenza di quota superiore o uguale a ml. 2,40 tra la quota in gronda e la quota al colmo, si assume come altezza del fabbricato l'altezza media aritmetica tra l'altezza in gronda e l'altezza al colmo. Se il fabbricato presenta una articolazione volumetrica che dà luogo a valori diversi dell'altezza, si assume come altezza del fabbricato il massimo dei valori, anche agli effetti del calcolo delle distanze e dei distacchi dal perimetro del fabbricato. Nel caso in cui la quota del marciapiede non sia stata ancora fissata, l'altezza del fabbricato sarà riferita alla quota stabilita dal Servizio comunale competente. Nel caso di fabbricati arretrati rispetto al marciapiede stradale, si assume come riferimento per il computo dell'altezza la quota del terreno o del marciapiede circostante il fabbricato, purché non superiore di più di 5 cm. per ogni metro di distanza dal confine stradale rispetto alla quota del marciapiede, fatta salva la condizione di terreno naturale in pendio. Art. 2.3 SUPERFICIE COPERTA La superficie coperta del fabbricato è data dalla proiezione della sagoma racchiusa da pareti di chiusura della costruzione sul piano orizzontale con l’aggiunta delle quote di superficie coperta afferenti ad altri elementi computabili al fine della superficie coperta descritti negli articoli 2.n del presente Regolamento, se presenti. In ogni caso, anche in assenza di indici, la superficie coperta non può eccedere i due terzi della superficie del lotto, comprese le strutture provvisorie o temporanee. Art. 2.4 SUPERFICIE OCCUPATA Si intende la superficie coperta aumentata dell'eventuale quota di interrato - compresi gli scannafossi - eccedente la superficie coperta, e della proiezione di porticati, anche se non computati ai fini della superficie coperta. Solo nel caso di attività commerciali o produttive che non necessitano di costruzioni valutabili in termini volumetrici, o quando queste siano accessorie rispetto all’attività principale svolta su aree scoperte, si definisce superficie occupata quella utilizzata dagli impianti e dalle superfici, pavimentate o non, necessari per lo svolgimento dell’attività. La superficie occupata non può comunque eccedere i 2/3 della superficie del lotto di pertinenza. Art. 2.5 SUPERFICIE UTILE Art. 2.5.1 Superficie utile netta È la sommatoria delle superfici dei vani abitabili e accessori di una unità funzionale aventi caratteristiche di abitabilità, computate come da Legge 392/78. Ai soli fini della valutazione di eventuali incrementi di superficie utile conseguenti ad interventi di ristrutturazione sono computati anche i vani accessori comunicanti con l’unità principale ed aventi altezza anche parzialmente superiore a ml. 2,20, qualunque sia la loro destinazione. Art. 2.5.2 Superficie lorda di pavimento È la sommatoria delle superfici di solaio dei piani utilizzabili di un fabbricato al lordo degli ingombri murari ed al netto di vani scala ed ascensori. Art. 2.6 VOLUME Il volume è il prodotto della superficie coperta per l'altezza di riferimento del fabbricato o la sommatoria dei prodotti delle superfici coperte dei vari corpi di altezza diversa per le relative altezze. Nel caso di coperture a falde con diverse quote di gronda si assume come altezza di riferimento per il calcolo del volume la media dei valori corrispondenti. Altezza di riferimento per il calcolo del volume è l'altezza del fabbricato diminuita del segmento compreso tra la quota del marciapiede della strada in fregio al quale il fabbricato è costruito (o, nel caso di fabbricati arretrati, tra il piano del terreno adiacente il fabbricato) e la quota del pavimento del più basso piano abitabile fuori terra. Nel caso che il più basso piano abitabile abbia il piano di calpestio più basso del piano del marciapiede circostante il fabbricato o della quota di campagna, il volume comprenderà anche la parte interrata. Sono esclusi dalla presente prescrizione gli interventi di risanamento riferiti a vani che già abbiano destinazione abitativa all’entrata in vigore dalla Legge Regionale n. 59/80. Nel caso di interventi di ristrutturazione di edifici esistenti, la volumetria computata come indicato al capoverso precedente non può essere recuperata per ampliamenti o sopraelevazioni. Sono esclusi dal computo della volumetria esclusivamente i volumi tecnici indicati al successivo Art.2.8. In presenza di locali accessori seminterrati ai fini del volume si computa la porzione fuori-terra, riferita al piano di campagna originario o al nuovo livello del terreno nel caso questo sia stato abbassato rispetto alla quota originale che deve risultare dai grafici di progetto. Si esclude dal computo il volume dei locali interrati non eccedente il 30% del volume fuori-terra, anche se eccedenti la superficie coperta del fabbricato fino ad un massimo del 50%, purché destinati ad autorimessa o al contenimento di impianti con vincolo di destinazione registrato e trascritto. È altresì esclusa dal computo del volume la superficie coperta determinata da balconi e scale aggettanti, nonché quanto specificato per logge, loggiati e porticati. Art. 2.7 ALTEZZA DEI VANI ABITABILI L’altezza dei vani, ai fini della loro abitabilità, è misurata dal pavimento all’intradosso del solaio di copertura del vano. Nel caso che il pavimento presenti dislivelli, si fa riferimento alla quota più elevata se questa eccede il 20% della superficie del vano e sempre che l’altezza minima non scenda al di sotto di ml. 2,40 per i vani principali e di ml. 2,10 per i vani accessori. Nel caso che il soffitto presenti abbassamenti, si fa riferimento alla quota di intradosso della parte più bassa se questa eccede il 10% della superficie del vano e sempre che l’altezza minima non scenda al di sotto di ml. 2,40 per i vani principali e di ml. 2,10 per i vani accessori. Nel caso di solai con strutture ricalate si fa riferimento alla quota dello scempiato, sempre che la percentuale di superficie proiettata delle strutture non ecceda il 30% della superficie del vano e purché la struttura non riduca l’altezza al di sotto di ml. 2,40 per i vani principali e di ml. 2,10 per i vani accessori. Nel caso di solai con struttura in legno la quota di riferimento deve essere considerata all’intradosso del travicello, e la struttura lignea principale non dovrà ridurre l’altezza del vano al di sotto di ml. 2,40 per i vani principali e di ml. 2,10 per i vani accessori. Nel caso di coperture a volta, l’altezza del vano è quella corrispondente alla media geometrica delle altezze misurate secondo la sezione minore. Nel caso di strutture di copertura inclinata il riferimento è all’altezza media, con minimo di ml. 2,20, sia per i vani principali che per i vani accessori. Sono esclusi dalla presente definizione i vani esistenti la cui destinazione abitativa è legittimamente riconosciuta anche con concessione a sanatoria ex Art.35 della Legge n.. 47/85 e successive modificazioni. Art. 2.8 VOLUMI TECNICI Sono considerati volumi tecnici ed esclusi dal computo della volumetria i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l’accesso di quelle parti di impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità o di sicurezza, derivanti da norme prescrittive, degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. A titolo esemplificativo sono da considerare volumi tecnici quelli sotto indicati: 1) Extra-corpo vani scale condominiali, ovvero la porzione di vano scala condominiale necessaria per raggiungere il piano sottotetto, se non abitabile in tutto o in parte, od il lastrico solare, se condominiale. 2) Extra-corsa ascensore; 3) Serbatoi idrici e relativi impianti; 4) Centrale Termica, ove prescritta dalla potenza dell’impianto; 5) Camini, canne fumarie e di ventilazione; 6) Cabine elettriche non private. In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per l’estetica dell’edificio. Centrali termiche, locali autoclave, cabine elettriche private o non, sono considerate a tutti gli effetti del volume, della superficie coperta e delle distanze dai confini, nel caso la loro altezza superi ml. 2,50, se collocate all’interno della sagoma urbanistica, ovvero in adiacenza a questa, o nell’area di pertinenza del fabbricato, quali che siano le loro dimensioni, purché non completamente interrati Fanno eccezione gli impianti suddetti se a servizio di attività produttive e solo nelle zone ad esse destinate dal PRG fermo restando quanto prescritto in materia di impermeabilizzazione dei suoli. Nel caso di nuove costruzioni, ricostruzioni o ristrutturazioni i volumi tecnici devono essere previsti nel progetto e potranno essere assentiti successivamente solo in presenza di sopravvenute nuove normative tecniche. Art. 2.9 LOGGIA Spazio accessorio delimitato da tre pareti verticali e da due orizzontamenti, accessibile da vani abitabili, il cui volume viene computato al 50% e la cui superficie coperta è comunque da valutare al 100%. Nel caso di logge accessibili attraverso vani non aventi caratteristiche di abitabilità, anche detti vani, nonché tutti gli altri con essi comunicanti, vengono computati al 50% del volume geometrico effettivo, sia che si tratti di nuovi fabbricati, sia che si tratti di logge aggiunte a fabbricati esistenti, fatte salve valutazioni della volumetria più restrittive derivanti dalle definizioni precedenti. Nel caso che il rapporto tra larghezza e profondità della loggia sia uguale a uno od inferiore, il volume deve essere computato al 100 %. Nel caso di logge esistenti ed ai fini di recuperi volumetrici in funzione di interventi di ristrutturazione le logge non sono considerate volume esistente e la loro chiusura, anche con semplice infisso, costituisce incremento volumetrico pari al 100%. Art. 2.10 LOGGIATO Spazio di uso collettivo o accessorio, delimitato da una parete verticale, da una pilastrata e da due orizzontamenti, da computarsi al 50% del volume nel caso di nuovi edifici o di loggiati aggiunti a fabbricati esistenti e al 100% della superficie coperta qualunque sia l’utilizzazione degli spazi sovrastanti. Nel caso di loggiati accessibili attraverso vani non aventi caratteristiche di abitabilità, anche detti vani, nonché tutti gli altri con essi comunicanti, vengono computati al 50% del volume, sia che si tratti di nuovi fabbricati, sia che si tratti di logge aggiunte a fabbricati esistenti, fatte salve valutazioni della volumetria più restrittive derivanti dalle definizioni precedenti. Nel caso che il rapporto tra larghezza e profondità del loggiato sia uguale ad uno o inferiore, il volume è computato al 100%. Nel caso di loggiati esistenti, anche di pertinenza di edifici colonici, utilizzati o meno a fini agricoli, ed ai fini del recupero di volumetrie in funzione di interventi di ristrutturazione, i loggiati come sopra individuati non sono considerati volume esistente e la loro chiusura, anche con semplice infisso, costituisce incremento volumetrico pari al 100%. Art. 2.11 PORTICATO Spazio utile definito da una o due pareti verticali, una pilastrata e provvisto di copertura a tetto o a terrazza, senza strutture sovrastanti. È ammesso solo in quanto pertinenza di fabbricato ed è computato al 50% della superficie coperta se la sua superficie è inferiore al 30% della superficie coperta del fabbricato, nel qual caso non viene computato ai fini volumetrici. Viene computato al 100% della superficie coperta e al 100% del volume se si supera detta percentuale. Nel caso di porticati esistenti anche di pertinenza di edifici colonici, utilizzati o meno a fini agricoli, ed ai fini del recupero di volumetrie in funzione di interventi di ristrutturazione, i porticati come sopra individuati non sono considerati volume esistente e la loro chiusura, anche con semplice infisso, costituisce incremento volumetrico pari al 100%. Art. 2.12 BALCONE Superficie utile aggettante, accessibile da vani abitabili, aperta su tre lati. Nel caso di nuovi fabbricati o di ristrutturazione di fabbricati esistenti, se l'aggetto non è superiore a ml. 1,50, la sua superficie viene computata al 30% ai fini della superficie coperta, ma non costituisce volume. La superficie coperta non viene mai computata, nemmeno nella percentuale sopra indicata, quando si tratta di balconi di superficie lorda non superiore a mq. 5,00, nel numero di uno per ciascuna unità immobiliare residenziale; ove si superi la quantità di numero e/o di superficie sopra detta, tutti i balconi sono da considerarsi ai fini della determinazione della superficie coperta nella percentuale del 30 % della loro superficie lorda. Sono esclusi da questa limitazione gli edifici in zona A, per i quali valgono le prescrizioni desumibili dagli elenchi di cui alla Legge Regionale 59/80, e quelli posti nelle altre zone relativamente alla sola facciata posta a filo strada. Sempre nel caso di nuovi fabbricati o di ristrutturazione di fabbricati esistenti, se l'aggetto è superiore a ml. 1,50, la superficie aggettante viene computata al 50% sia ai fini della superficie coperta che ai fini del computo del volume del fabbricato, dal piano di calpestio circostante il fabbricato fino al piano di riferimento dell'altezza per il calcolo del volume. Nel caso di balconi sovrapposti o posti a vari livelli, viene considerato, per gli effetti del calcolo della superficie coperta, il profilo della somma delle proiezioni a terra. Non sono ammessi balconi a servizio di piani o di vani che non abbiano i requisiti di abitabilità. Art. 2.13 BALLATOIO Struttura distributiva orizzontale e aggettante, a servizio di vani abitabili o di intere unità immobiliari. La sua valutazione, nel caso di nuovi fabbricati o di aggiunte a fabbricati esistenti, è analoga a quella dei balconi. Nel caso sia delimitato da più di una parete verticale, ovvero munito di pilastrata, la sua valutazione è analoga a quella prevista per le logge. Non è ammesso il recupero volumetrico di ballatoi esistenti e la loro chiusura, anche con semplice infisso, costituisce incremento di volumetria al 100%. Art. 2.14 TERRAZZA Si definisce terrazza una superficie utile, scoperta, posta a copertura di ambienti sottostanti, accessibile da vani abitabili. Nel caso di terrazze accessibili attraverso vani non aventi caratteristiche di abitabilità, detti vani, nonché tutti gli altri con essi comunicanti, vengono computati al 50% del volume, sia che si tratti di nuovi fabbricati, sia che si tratti di terrazze aggiunti a fabbricati esistenti, fatte salve valutazioni della volumetria più restrittive derivanti dalle definizioni precedenti. Nel caso di terrazze esistenti ed ai fini del recupero di volumetrie in funzione di interventi di ristrutturazione, i vani di accesso e quelli comunicanti come sopra individuati non sono considerati volume esistente. Art. 2.15 MANUFATTI E ACCESSORI LEGGERI Si definiscono manufatti accessori leggeri quei manufatti cui, in virtù delle particolari caratteristiche costruttive e d'ingombro, non si riconosce superficie coperta o volume. Art. 2.15.1 Gazebo Si definisce gazebo un manufatto, di pertinenza di edifici a carattere residenziale o a copertura di spazi esterni a pubblici esercizi ove consentito, costituito da struttura verticale astiforme in metallo (con l’esclusione dell’utilizzo dell’alluminio anodizzato) o legno, con copertura in tela, vetro, canniccio, legno, ferro, completamente aperta su tutti i lati e avente: 1) altezza al colmo non superiore a 3,00 ml; 2) superficie coperta non superiore a 15 mq.. La superficie occupata è considerata superficie impermeabile ai fini della prevenzione del rischio idraulico. Non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare unifamiliare avente proprio resede di pertinenza o per ciascun edificio condominiale. Art. 2.15.2 Pergolato Si definisce pergolato una struttura, di pertinenza di unità a carattere residenziale, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, in legno o metallo (con l’esclusione dell’utilizzo dell’alluminio anodizzato), atta a consentire il sostegno del verde rampicante. Gli elementi orizzontali devono determinare un rapporto di foratura non inferiore a 4/5 e non essere impostati a quota superiore a ml. 3,00. La superficie occupata dal pergolato non può eccedere il 50% della superficie libera e non è valutato ai fini della prevenzione dal rischio idraulico, salvo la presenza di sottostanti pavimentazioni o strutture che limitino la permeabilità del suolo. È consentito più di un pergolato per ciascuna unità immobiliare, nei limiti complessivi di superficie occupata sopra indicati. È comunque obbligatoria la piantumazione di rampicanti che siano sostenuti dal pergolato; l’assenza della previsione fin dal progetto di verde rampicante esclude la struttura dalla definizione e non ne consente l’autorizzazione. Art. 2.15.3 Pensilina Si definisce pensilina una struttura composta di elementi verticali in legno, in ferro o altro metallo e da una copertura in tela, vetro o metallo (con l’esclusione dell’utilizzo dell’alluminio anodizzato), con la funzione di proteggere il percorso dal marciapiede pubblico all'ingresso del fabbricato. L'altezza al colmo non deve essere superiore a 3,00 ml.; la larghezza non deve essere superiore a 2,00 ml. ed i lati devono essere privi di qualsiasi elemento di chiusura, anche trasparente o mediante inferriate o simili. Non sono consentite pensiline a protezione di accessi di singole unità immobiliari. Art. 2.16 TETTOIA AGGETTANTE La definizione comprende le strutture orizzontali o inclinate aggettanti dal fabbricato a protezione di porte, finestre, marciapiedi privati. Nel caso di nuovi fabbricati o di ristrutturazione di fabbricati esistenti, se l'aggetto non è superiore a ml. 1,50, la sua superficie viene computata al 30% ai fini della superficie coperta, ma non costituisce volume. La superficie coperta non viene mai computata, nemmeno nella percentuale sopra indicata, quando si tratta di tettoie aggettanti di superficie lorda la cui proiezione al suolo non sia superiore a mq. 5,00, nel numero di una per ciascuna unità immobiliare residenziale di cui deve costituire accessorio; ove si superi la quantità di numero e/o di superficie sopra detta, tutte le tettoie aggettanti sono da considerarsi ai fini della determinazione della superficie coperta nella percentuale del 30% della loro superficie lorda. Sempre nel caso di nuovi fabbricati o di ristrutturazione di fabbricati esistenti, se l'aggetto è superiore a ml. 1,50, la superficie aggettante viene computata al 50% sia ai fini della superficie coperta che ai fini del computo del volume del fabbricato, dal piano di calpestio circostante il fabbricato fino al piano di riferimento dell'altezza per il calcolo del volume. Nel caso di tettoie aggettanti sovrapposte o poste a vari livelli, viene considerato, per gli effetti del calcolo della superficie coperta, il profilo della somma delle proiezioni a terra. Non sono ammesse tettoie aggettanti a servizio di piani o di vani che non abbiano i requisiti di abitabilità. Art. 2.17 RECINZIONI Si definisce recinzione qualsiasi delimitazione di aree scoperte, sia essa costituita da murature, elementi prefabbricati, inferriate, reti, siepi. Art. 2.18 SCALE ESTERNE Ai soli fini del computo della superficie coperta, la proiezione sul terreno di scale esterne deve essere considerata al 50% quando esse siano completamente aggettanti dal fabbricato e di larghezza non superiore a ml. 1,20. Deve essere invece computata per intero, in questo caso anche nel computo del volume, quando: * l’aggetto supera ml. 1,20; * si tratti di scale esterne con strutture sovrastanti (tettoie, pensiline) o laterali; * siano costituite da due rampe affiancate; * la scala raggiunga piani superiori al primo; * sia superato un dislivello dal piano di campagna in corrispondenza dell’avvio della scala superiore a ml. 3,80. Costituisce superficie coperta al 100% la proiezione sul piano orizzontale delle scale esterne, anche aperte, a doppia rampa, che non siano configurabili come scale di sicurezza, introdotte a servizio di edifici esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, per adeguarli a specifiche e documentate prescrizioni normative in materia di sicurezza e purché non necessarie anche come scale ordinarie. Le scale di sicurezza esterne come di seguito individuate non sono computate agli effetti della superficie coperta e del volume, mentre lo sono agli effetti della determinazione della superficie permeabile. Art. 2.19 SCALA DI SICUREZZA È definita scala di sicurezza la struttura di collegamento verticale, interna od esterna al fabbricato, necessaria ed obbligatoria per consentire l’utilizzazione del fabbricato stesso in relazione alle norme prescrittive vigenti. Sono compresi nella definizione i corpi accessori necessari alla sua qualificazione, quali le canne di aerazione ed i vani filtro provvisti di porte tagliafuoco. Se esterna al fabbricato, aperta e non necessaria anche ai fini della rispondenza alle prescrizioni del Regolamento Edilizio, non è valutata agli effetti della superficie coperta e del volume, ma solo agli effetti della superficie occupata. Art. 2.20 VASCHE E PISCINE Art. 2.20.1 Vasca È definita vasca qualsiasi struttura, fuori o entro terra, parzialmente o totalmente, destinata a contenere acqua per scopi ornamentali, di sicurezza antincendio o per irrigazione. La vasca deve essere priva di impianti sanitari di trattamento dell’acqua. Qualora la superficie occupata, qualunque sia la sua funzione, ecceda mq. 10,00 o la capacità mc. 5,00, la vasca è soggetta a Concessione Edilizia, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di Denuncia di Inizio Attività. La vasca è considerata superficie impermeabile ai fini della prevenzione del rischio idraulico e della impermeabilizzazione del suolo. Art. 2.20.2 Piscina È definita piscina la struttura accessoria, sia fuori che entro terra, totalmente o parzialmente, atta a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità. La Piscina deve essere munita di impianto di trattamento delle acque. È considerata piscina anche la vasca sprovvista degli impianti necessari al trattamento e al ricircolo dell’acqua, purché abbia potenzialmente la possibilità di essere attrezzata ed utilizzata per la balneazione, fatto salvo che l’utilizzazione per la balneazione è consentita solo in presenza dell’impianto di riciclo dell’acqua. La piscina deve consentire una profondità minima dell’acqua non inferiore a cm. 50. La piscina è considerata superficie impermeabile ai fini della prevenzione del rischio idraulico e della impermeabilizzazione del suolo. Art. 2.20.3 Piscine stagionali Sono definite tali i contenitori, semplicemente appoggiati al suolo, senza sottostrutture murarie di alcun genere, utilizzabili per la balneazione anche se non provvisti di trattamento sanitario delle acque. Se mantenute permanentemente in loco, anche se svuotate, o se rimosse stagionalmente nel caso siano attrezzate, anche se non in maniera stabile, con impianti di trattamento delle acque, ovvero se di capacità superiore a mc. 5,00, sono soggette al rilascio di Concessione Edilizia. Art. 2.21 ARREDI DA GIARDINO Sono definiti arredi da giardino, e come tali non computati ai fini della superficie coperta, del volume e delle distanze dal confine, gli elementi accessori necessari per l’utilizzazione ed il godimento dello spazio aperto. Sono compresi nella definizione: 1) Piccoli box in legno, appoggiati al suolo direttamente o mediante blocchi o plinti in corrispondenza degli angoli con ingombro esterno non superiore a mq. 4,00 ed altezza massima non superiore a ml. 2,20, destinati a ripostiglio, deposito per attrezzi da giardino, biciclette, ecc., nel numero massimo di uno per ciascuna unità immobiliare unifamiliare (o condominio) avente proprio resede di pertinenza di superficie non inferiore a 200 mq; 2) Cucce per cani di volume non superiore a 0,8 mc, anche se realizzati in muratura o prefabbricati di vario genere, nel numero massimo pari a quello dei cani, regolarmente tatuati, di proprietà del proprietario del resede di pertinenza dell’abitazione principale; 3) Piccole serre, nel numero massimo di una per ciascuna unità immobiliare unifamiliare (o condominio) avente proprio resede di pertinenza di superficie non inferiore a 200 mq, con struttura metallica (con l’esclusione dell’utilizzo dell’alluminio anodizzato) o in legno, chiuse con vetro, metacrilato o plexiglas, appoggiate al suolo e prive di pavimentazione, con superficie massima di mq. 4,00 ed altezza massima non superiore a ml. 2,20, destinate al ricovero di piante da giardino; dimensioni maggiori possono essere autorizzate solo in base alla rilevante dimensione del giardino ed al numero ed alle piante da ricoverare, fino ad un massimo di mq. 15 e con il divieto di qualsiasi altro uso, anche parziale; 4) Barbecue o piccoli forni, anche in muratura, purché di superficie complessiva, compresi gli accessori (piani di appoggio, contenitori per legna, ecc.) non superiore a mq. 2,00 ed altezza massima, escluso il comignolo, non superiore a ml. 2,00 nel numero massimo di uno per resede di pertinenza. L’installazione di detti accessori non deve provocare in alcun modo molestia o danno a terzi e deve in ogni caso essere computata ai fini della prevenzione del rischio idraulico. Il presente articolo, ad eccezione degli elementi di cui al punto 2, non si applica all’interno del Centro Storico. Art. 2.22 SUPERFICIE PERMEABILE È definita superficie permeabile ogni superficie, sgombra da costruzioni sopra o sotto il suolo, in grado di garantire l’assorbimento delle acque meteoriche. Nelle aree di pertinenza delle costruzioni la superficie permeabile, nella misura minima prevista dalle norme vigenti in materia di prevenzione del rischio idraulico, è costituita dalla percentuale di terreno priva di pavimentazioni, attrezzata o mantenuta a prato e piantumata con arbusti e/o piante di alto fusto; ne fanno parte anche i vialetti, di larghezza massima 1,20 m., pedonali ma non carrabili purché inghiaiati o realizzati con materiali permeabili poggiati su sottofondo non cementizio. Nelle sole aree di pertinenza delle costruzioni con destinazione artigianale ed industriale, ferme restando le quantità di verde a prato e/o piantumato previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., la percentuale minima di superficie permeabile può essere raggiunta con il concorso di pavimentazioni speciali, poggiate su sottofondo non cementizio, che garantiscano il passaggio e l’assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche. Art. 2.23 CASA SINGOLA Per casa singola si intende l’edificio unifamiliare, circondato su quattro lati da terreno di pertinenza di proprietà esclusiva, costituito da un’unica unità immobiliare, salvo la diversa attribuzione di categoria catastale tra la parte residenziale, comprensiva di pertinenze ed accessori, e l’autorimessa. La presenza di magazzini, uffici od altre unità con destinazione d’uso comunque diversa da quella residenziale, esclude l’edificio dalla presente definizione. L’autorimessa ed i posti auto in genere, anche se scoperti, e l’area scoperta di pertinenza devono in ogni caso essere asservite al fabbricato residenziale con vincolo pertinenziale registrato e trascritto, redatto secondo il modello predisposto dall’Amministrazione Comunale. Art. 2.24 CASA BINATA Per casa binata si intende l’edificio costituito da due unità immobiliari terra-tetto, a destinazione residenziale, ciascuna delle quali aperta su almeno due lati verso terreno di pertinenza e proprietà esclusiva, separate tra di loro da un tratto verticale di muratura in comune che unisca, senza soluzioni di continuità, le fondazioni alla copertura. Fanno parte della casa binata le rispettive autorimesse, anche se censite separatamente ai fini catastali. La presenza di magazzini, uffici od altre unità con destinazione d’uso comunque diversa da quella residenziale, esclude l’edificio dalla presente definizione. L’autorimessa ed i posti auto in genere, anche se scoperti, e l’area scoperta di pertinenza devono in ogni caso essere asservite al fabbricato residenziale con vincolo pertinenziale registrato e trascritto, redatto secondo il modello predisposto dall’Amministrazione Comunale. Ai fini della valutazione di superficie coperta e volumetria edificata è consentito che le singole unità non dispongano di aree di pertinenza esclusiva direttamente proporzionali alle loro dimensioni, purché nell’atto di vincolo pertinenziale sia individuata l’area totale asservita all’insieme delle unità e quella parziale asservita a ciascuna delle due. Tali aree parziali non potranno subire variazioni o frazionamenti. La casa binata non è soggetta ad alcun vincolo di simmetria né di identità dimensionale tra le due unità immobiliari residenziali che la costituiscono, ma non è ammessa alcuna parte, sia dell’edificio, come dell’area scoperta o dei percorsi di accesso, a comune. Art. 2.25 CASA A SCHIERA È definito a schiera l’edificio costituito da unità immobiliari, aperte con almeno due lati su area scoperta condominiale o di proprietà esclusiva, accorpate in numero superiore a due e separate da tratto verticale di muratura in comune che unisca, senza soluzione di continuità, le fondazioni alla copertura. Fanno parte della casa a schiera le rispettive autorimesse, anche se censite separatamente ai fini catastali. La presenza di magazzini, uffici od altre unità con destinazione d’uso comunque diversa da quella residenziale, esclude l’edificio dalla presente definizione. L’autorimessa ed i posti auto in genere, anche se scoperti, e l’area scoperta di pertinenza devono in ogni caso essere asservite alla singola unita immobiliare residenziale con vincolo pertinenziale registrato e trascritto, redatto secondo il modello predisposto dall’Amministrazione Comunale. Ai fini della valutazione di superficie coperta e volumetria edificata è consentito che le singole unità non dispongano di aree di pertinenza esclusiva direttamente proporzionali alle loro dimensioni, purché nell’atto di vincolo pertinenziale sia individuata l’area totale asservita all’insieme delle unità e quella parziale asservita a ciascuna. Tali aree parziali non potranno subire variazioni o frazionamenti. La casa a schiera non è soggetta ad alcun vincolo di simmetria né di identità dimensionale tra le varie unità immobiliari residenziali che la costituiscono; è ammesso che, per motivi derivanti dall’impostazione progettuale del complesso, siano presenti parti di superficie esterna condominiali, purché queste non siano limitate esclusivamente ai percorsi di accesso ma comprendano anche spazi verdi. Non sono comunque ammesse autorimesse comuni, mentre possono essere condominiali spazi di parcheggio eccedenti il rapporto di 1 mq ogni 20 metri cubi di costruzione purché sia ricavato comunque all’interno della singola unita immobiliare un garage delle dimensioni minime previste dalle N.T.A. del P.R.G.. Art. 2.26 CASA A BLOCCO È definito a blocco l’edificio, costituito da più unità immobiliari con destinazioni d’uso conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico, o comunque, nel caso di fabbricati esistenti, legittime, senza limitazione della distribuzione di tali unità in senso verticale o in senso orizzontale. L’edificio a blocco deve essere dotato di accesso condominiale e di parti comuni, con l’eccezione dovuta al caso che le limitate dimensioni dell’edificio ed il particolare posizionamento delle unità, consentano un accesso indipendente ed aree di pertinenza esclusiva per ciascuna o più unità, nel qual caso il lotto originario può essere frazionato in aree di pertinenza che però non potranno dare luogo, quali che siano le loro dimensioni, ad ulteriori incrementi parziali di superfici coperte e volumi rispetto a quanto utilizzato al momento del rilascio del certificato di abitabilità. L’asservimento delle aree di pertinenza e delle autorimesse, condominiali o in proprietà esclusiva, deve risultare da atto di vincolo registrato e trascritto, da presentare all’Amministrazione prima del rilascio del certificato di abitabilità e redatto secondo il modello predisposto dall’Amministrazione Comunale. Art. 2.27 OPERE A CARATTERE PRECARIO E TEMPORANEO Sono definite tali le opere che non comportino alcuna durevole e permanente trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio e che per loro stessa natura risultino destinate a soddisfare necessità contingenti, limitate puntualmente nel tempo (dal giorno - al giorno) e non ricorrenti. La precarietà dell'opera è determinata essenzialmente dalla sua strumentalità e/o funzionalità al soddisfacimento delle esigenze temporanee sopra indicate. Ai fini della qualificazione della precarietà dell'opera sono irrilevanti la tecnica costruttiva impiegata, la natura dei materiali adoperati, la più o meno facile rimovibilità delle parti che la compongono, la destinazione soggettivamente attribuita dagli interessati, l'infissione al suolo. Rientrano nel novero delle costruzioni precarie, a fini esemplificativi, le costruzioni e/o opere funzionali a lavori in corso soggetti a Concessione Edilizia. Non possono essere considerate precarie le opere che vengono installate e rimosse secondo un preciso ciclo periodico destinato a rinnovarsi sempre con le stesse modalità per un tempo indeterminato e illimitato. Le opere a carattere precario e temporaneo devono comunque essere ammissibili ai sensi del presente Regolamento e delle previsioni del vigente strumento urbanistico generale. Art. 2.28 OPERE STAGIONALI Sono definite stagionali quelle opere e/o interventi volti ad insediare sul territorio comunale, su suolo pubblico o privato, manufatti finalizzati al soddisfacimento di esigenze di carattere stagionale. Sono disciplinate a seconda che, per le caratteristiche costruttive o di installazione ripetuta, siano soggette a Concessione Edilizia o ad Autorizzazione Edilizia. PROCEDURE Art. 3 OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA È subordinata al preventivo rilascio della Concessione Edilizia ogni attività e la realizzazione o la posa in opera di qualsiasi manufatto che, anche se facilmente smontabile ed indipendentemente dai materiali usati e dalla tecnica costruttiva impiegata, sia teso a soddisfare interessi tendenzialmente stabili nel tempo, sia continuativi, sia stagionali ma ricorrenti, e produca una modificazione urbanistica od edilizia dello stato dei luoghi. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative alle opere soggette a Denuncia di Inizio Attività e sono escluse le opere che la legge assoggetta specificatamente ad altre procedure autorizzative o che esonera dalla Concessione Edilizia. Fatta salva la disposizione generale ed a puro titolo esemplificativo, è necessaria la Concessione Edilizia per: * Interventi di nuova edificazione, sopraelevazione ed ampliamento di fabbricati; * Ristrutturazione di fabbricati esistenti con opere che interessano simultaneamente una delle categorie del seguente primo elenco se accompagnate a una o più delle categorie dell’elenco successivo, ovvero entrambe le categorie del primo elenco: A) Mutamento di destinazione d’uso senza opere a ciò preordinate; B) Modifiche di prospetto. a) Frazionamento di unità immobiliari; b) Accorpamento di unità immobiliari; c) Modifiche distributive comprese nella categoria D1, D2, D3; d) Variazione o inserimento di orizzontamenti. Fermo restando quanto disposto dalla vigente legislazione in merito alle opere realizzabili a seguito di Denuncia di Inizio Attività e a quanto previsto in materia di opere pubbliche comunali, è necessaria la Concessione Edilizia anche per: * Attrezzature, impianti ed opere pubbliche o d’interesse o d’uso pubblico, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con le esclusioni previste per le opere di interesse dello stato o ad esse equiparate; * Chioschi, edicole ed ogni altro manufatto, che alteri lo stato dei luoghi anche se su suolo pubblico con concessione permanente; Oltre alle strutture prettamente edilizie realizzate in metallo, muratura ordinaria o cemento armato, sono da considerarsi opere soggette a Concessione Edilizia le seguenti: * Strutture pressostatiche o tensostatiche, ancorché coperte con materiale rimovibile stagionalmente; * Box prefabbricati di qualsiasi genere e dimensione, anche semplicemente appoggiati al suolo, non costituenti pertinenza di cantieri edili o di manifestazioni a carattere temporaneo, e comunque con permanenza non predeterminata specificatamente unitamente alla data di rimozione; * Manufatti, anche aperti lateralmente, in qualunque modo assicurati al suolo, costituenti superficie coperta secondo le definizioni del presente Regolamento; * Roulotte, rimorchi e case mobili, anche se regolarmente immatricolati, quando la stabile permanenza e/o l’utilizzazione di servizi di rete, ovvero la dotazione di scarichi, ne configuri un uso prolungato nello stesso luogo. Sono inoltre oggetto di Concessione Edilizia i seguenti interventi: * Varianti a Concessioni Edilizie che comportino variazione degli elementi di valutazione urbanistica (volume, superficie coperta, altezza, distanze dai confini) in misura superiore a quanto previsto dalla legislazione regionale in adempimento dell’Art.25 della Legge n. 47/85, o non compresa tra gli interventi di variante ammessi a Denuncia di Inizio Attività dalla legislazione vigente. * Opere di trasformazione dei suoli quando esse siano funzionali ad una diversa utilizzazione dell’area, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di Denuncia di Inizio Attività. * Manufatti a carattere stagionale nei casi in cui l’installazione è prevista o richiesta per più di una stagione consecutiva. Art. 4 CONCESSIONE EDILIZIA Art. 4.1 SOGGETTI LEGITTIMATI Hanno titolo a richiedere la Concessione Edilizia i seguenti soggetti, nei limiti del proprio diritto, e fatti comunque salvi i diritti dei terzi: 1) il proprietario dell'immobile; 2) il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie; 3) l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi; 4) l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, nei limiti dei relativi contratti; 5) il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente agli interventi rientranti nel titolo; 6) il locatario limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria urgenti ai sensi dell’Art.1577 del Codice Civile; 7) l'affittuario agrario; 8) il beneficiario del decreto di occupazione d'urgenza ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità; 9) il concessionario di beni demaniali o comunque di proprietà pubblica o di miniere, purché dimostri che l’atto di Concessione del bene immobile consente gli interventi oggetto dell’istanza di Concessione Edilizia; 10) gli altri soggetti individuati da specifiche disposizioni legislative. In luogo del titolare possono presentare domanda: 1) il delegato, procuratore o mandatario; 2) il curatore fallimentare; 3) il commissario giudiziale; 4) l'aggiudicatario di vendita fallimentare. La domanda e gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti dal proprietario o dall'avente titolo, come sopra individuato. In nessun caso sarà considerata ammissibile la domanda presentata unicamente dal progettista dei lavori, salvo che lo stesso sia stato delegato dall'avente titolo con procura speciale da allegare alla istanza, facendone esplicito riferimento nella sottoscrizione della domanda. Il titolo deve essere attestato con copia autentica dell'atto registrato e trascritto, nei casi in cui la trascrizione sia necessaria. In caso di comunione di proprietà l’istanza di Concessione Edilizia deve essere presentata congiuntamente da tutti gli aventi titolo. In caso di trasferimento del diritto sul bene oggetto di Concessione Edilizia, è fatto obbligo all'avente causa comunicare all'Amministrazione Comunale detta circostanza, al fine del trasferimento a proprio nome dell’intervento. Non sono ammesse domande che non ottemperino quanto prescritto dal presente articolo. Art. 4.2 DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA La richiesta di Concessione Edilizia può essere presentata esclusivamente all’Ufficio dell’Amministrazione Comunale abilitato a riceverla, che viene individuato all’interno del Servizio Programmazione e gestione del Territorio e Tutela Ambientale. L’Ufficio in questione, al momento stesso della presentazione, verifica che: * la richiesta sia presentata su apposito modello predisposto dall’Amministrazione Comunale dall’avente titolo come individuato all’Art.4.1; * alla domanda siano allegati almeno tutti gli elaborati tecnici ed i documenti indicati negli Articoli 17 dal 17.1 al 17.8 del presente Regolamento, debitamente firmati da progettista abilitato in relazione alla tipologia dell’intervento, con particolare riguardo agli interventi su immobili vincolati o di interesse storico ed alla complessità strutturale degli edifici stessi; * l’oggetto della domanda indichi la precisa qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento. Non possono essere accettate istanze generiche, riferite ad atti autorizzativi imprecisati o prive dell’oggetto come sopra indicato; * la domanda ed i relativi allegati rispettino le norme in materia di bollo. L’Ufficio abilitato a ricevere le domande accetterà le sole istanze che rispettino tutti i punti precedenti e, in questo caso, rilascerà attestato dell’avvenuta presentazione con indicazione del numero di protocollo ed individuazione del Tecnico istruttore Responsabile del procedimento. Le domande che non rispettino anche uno solo dei punti precedenti non saranno accettate ed al presentatore verrà rilasciata una dichiarazione di non accettazione con esplicita menzione delle inadempienze e/o della documentazione mancante. Tale dichiarazione verrà inviata anche al proprietario, nel caso sia diverso dal soggetto presentatore. Il Tecnico istruttore Responsabile del Procedimento non potrà, successivamente alla presentazione della domanda, richiedere integrazioni concernenti elaborati o documentazioni previste dal presente Regolamento come obbligatorie fin dalla presentazione della domanda stessa. Art. 4.3 ELEMENTI DELL’ATTO DI CONCESSIONE EDILIZIA L'atto di Concessione Edilizia deve contenere: a) Gli estremi della richiesta e della Concessione Edilizia; b) Le generalità e il codice fiscale, se persona fisica, la ragione sociale e il numero di partita I.V.A., se società, dell’istante; c) La descrizione delle opere e l’indicazione delle categorie d’intervento con l'elencazione degli elaborati tecnici di progetto allegati, quale parte integrante e sostanziale della Concessione Edilizia; d) L'esatta ubicazione e l'identificazione catastale dell'immobile o dell'area oggetto dell'intervento; e) Gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del richiedente la Concessione Edilizia; f) Gli estremi di approvazione dell'eventuale strumento urbanistico attuativo al quale la Concessione Edilizia è subordinata; g) Gli estremi delle deliberazioni del consiglio comunale di determinazione dell'entità e delle modalità di pagamento del contributo di concessione; h) Gli estremi delle autorizzazioni di competenza di organi esterni al Comune che siano necessarie ai fini del rilascio della Concessione Edilizia. La Concessione Edilizia deve anche richiamare le eventuali condizioni o prescrizioni imposte da tali organi ivi compreso il nullaosta dell’ente proprietario, se diverso dal richiedente, e specificatamente relativo all’intervento oggetto della Concessione Edilizia; i) La data e l’esito dell’istruttoria; j) La data e l'esito dei pareri obbligatori delle commissioni consultive comunali. Qualora le decisioni del soggetto preposto al rilascio della Concessione Edilizia non siano conformi a tali pareri esse devono essere adeguatamente motivate k) Il termine entro il quale devono avere inizio nonché il termine per l’ultimazione i lavori; l) L'entità e le modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell’Art.3 della Legge n.10 del 1977, secondo quanto specificato nelle relative deliberazioni regionali e comunali ed eventualmente l’indicazione e l’importo delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi da parte del richiedente, ovvero le disposizioni di legge per le quali non è dovuto il versamento degli oneri; m) L’entità e le modalità di versamento del contributo sul costo di costruzione; n) Il nominativo e la firma del tecnico istruttore Responsabile del Procedimento che propone con relazione motivata l’atto, nonché l'indicazione dell'autorità alla quale proporre ricorso e dei relativi termini; o) Le prescrizioni speciali relative all’intervento. All’atto di Concessione Edilizia è allegato il foglio di prescrizioni generali che deve essere sottoscritto dal concessionario al momento del ritiro della Concessione Edilizia stessa. La Concessione edilizia deve essere ritirata dal richiedente o dall’avente causa entro 180 giorni dalla data di notifica del rilascio. Trascorso tale termine la richiesta verrà archiviata e conseguentemente per realizzare eventuali interventi dovrà essere presentata nuova istanza al Sindaco. Art. 4.4 DECADENZA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA La Concessione Edilizia decade: 1) Se entro un anno dalla data della notifica al concessionario del provvedimento concessorio, non siano iniziati i lavori. La data di inizio e di termine dei lavori deve essere comunicata dal titolare della Concessione Edilizia all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano all'Archivio Generale dell'Ente. L'inizio dei lavori idoneo a impedire la decadenza della Concessione Edilizia sussiste quando le opere intraprese siano tali da manifestare una effettiva e non fittizia volontà da parte del concessionario di realizzare l'opera assentita, e siano tali da comportare una modificazione del preesistente assetto edilizio-urbanistico secondo il progetto approvato e la loro esecuzione sia comunque soggetta a Concessione Edilizia. 2) Per mancata ultimazione delle opere assentite nel triennio, fatte salve le ipotesi di cui all'Art.4, comma IV°, della Legge 28.1.1977 n° 10. Nelle ipotesi delineate dall'Art.4, IV° comma, della legge sopra citata, per poter proseguire i lavori il titolare del provvedimento concessorio deve presentare istanza motivata chiedendo la proroga del termine di ultimazione dei lavori stessi. La proroga viene concessa, ove ricorrano i motivi riportati al successivo articolo, con atto motivato da notificarsi al concessionario. 3) Per l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali essa sia in contrasto, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Il termine decadenziale rimane sospeso solo nei casi di espressa previsione legislativa, per cause di forza maggiore o per factum principis. La decadenza della Concessione Edilizia per mancato inizio o per mancata ultimazione dei lavori nei termini prescritti deve essere formalmente dichiarata dall'Amministrazione con apposito atto. La declaratoria di decadenza non deve essere preceduta dal parere della Commissione Edilizia. La Concessione Edilizia decaduta viene considerata inesistente. Art. 4.5 PROROGA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA Ove sussistano motivi indipendenti dalla volontà del concessionario che hanno impedito l’ultimazione dei lavori nei termini previsti nella Concessione Edilizia, tali termini possono essere prorogati su istanza del concessionario presentata almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, corredata da tutti gli elementi e documenti atti a comprovare i motivi per i quali si richiede la proroga. Tali motivi sono di norma: a) mancata o ritardata erogazione di mutui o finanziamenti necessari per l’esecuzione dell’opera, purché tempestivamente richiesti; b) indisponibilità, anche parziale, dell’immobile per mancato rilascio dell’immobile da parte del locatario, purché sia dimostrato l’avvio tempestivo di procedura di sfratto; c) fallimento della ditta esecutrice dei lavori con la quale sia stato stipulato regolare contratto; d) decesso del concessionario o del titolare della ditta esecutrice dei lavori; e) sospensione dei lavori per scavi e ricerche archeologiche disposte dall’autorità competente; f) verificarsi di calamità naturali che abbiano impedito l’attività di cantiere e/o arrecato gravi danni alle attrezzature; g) mancata o ritardata approvazione di variante sostanziale. Non può essere considerato motivo indipendente dalla volontà del concessionario qualsiasi ritardo conseguente a provvedimenti di sospensione dei lavori o di sequestro disposti dall’Amministrazione Comunale o dall’Autorità Giudiziaria e riferiti ad interventi non autorizzati. Il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione del Territorio e Tutela Ambientale, verificate motivazioni e congruità dei nuovi termini richiesti, in relazione a tali motivi, emette l’atto di Concessione totale o parziale ovvero di diniego della proroga. Scaduto il termine per la presentazione dell’istanza di cui al primo comma del presente articolo, la richiesta di proroga non può essere accolta e, per la prosecuzione dei lavorio, deve essere inoltrata istanza di rinnovo della concessione. Art. 4.6 RINNOVO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA Nel caso di decadenza della Concessione Edilizia il soggetto che intenda realizzare l’intervento deve richiedere il rinnovo della stessa, che viene qualificato come nuovo provvedimento, e come tale soggetto a tutte le disposizioni vigenti in materia al momento del rilascio. Qualora non siano sopravvenute, dalla data di rilascio della Concessione Edilizia, nuove disposizioni di legge o degli strumenti generali od attuativi Comunali che limitino o modifichino le originali caratteristiche regolamentari ed urbanistiche del progetto, e sempreché non vi siano modifiche al progetto iniziale, non viene acquisito il preventivo parere della Commissione Edilizia, ma la nuova Concessione Edilizia è rilasciata d’ufficio sulla base di certificazione del tecnico istruttore Responsabile del Procedimento che attesti la permanenza delle norme e delle leggi che costituiscono presupposto per la conformità dell’atto concessorio. Di tale certificazione è fatta menzione nella nuova Concessione Edilizia. La nuova Concessione Edilizia concerne esclusivamente le opere non realizzate entro il termine di decadenza. Art. 4.7 RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO SU UNO SCHEMA PRELIMINARE DI PROGETTO Chi ha titolo a richiedere una Concessione Edilizia su qualsiasi tipo di immobile può presentare domanda, indirizzata al Sindaco, esclusivamente presso l’ufficio abilitato a riceverla per ottenere un parere preventivo su uno schema preliminare di progetto. Nel caso il progetto su cui si richiede il parere preventivo necessiti la presentazione di grafici, gli stessi dovranno essere sottoscritti da tecnico abilitato. Il parere comunicato all’avente titolo costituisce parte integrante dell’eventuale successiva richiesta di concessione ed è assunto come riferimento solo per gli elementi deducibili dalla documentazione presentata per la richiesta di parere preventivo, documentazione che è riportata nell’Art.17.8. Art. 5 VARIANTI Nessuna variante sostanziale così come definita dalla Legge Regionale. n. 39/94 può essere eseguita senza il preventivo rilascio di nuova Concessione Edilizia, da richiedere con le modalità previste per il rilascio di Concessione Edilizia ed allegando la documentazione prescritta negli Articoli 17 del presente Regolamento. Le istanze di variante devono essere conformi a quanto indicato nel presente Regolamento nonché alla normativa in materia urbanistico-edilizia in vigore al momento della presentazione. La Concessione Edilizia di variante può prevedere una proroga dei termini di ultimazione dei lavori qualora la complessità delle nuove soluzioni, o i tempi di istruttoria, esame e rilascio si prolunghino, per cause indipendenti dalla volontà del richiedente, per oltre 90 giorni dalla presentazione dell’istanza; negli altri casi restano invariati i termini per l’ultimazione dei lavori, nonché le scadenze per la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione. Per le varianti non sostanziali si applicano le procedure di legge vigenti, purché non vengano modificate le caratteristiche generali, decorative ed estetiche dell’opera, e siano osservate tutte le prescrizioni contenute nella Concessione Edilizia originale. Si considerano elementi prescrittivi della Concessione Edilizia tutti quelli riportati nei grafici e relativi alle finiture esterne, anche se non esplicitamente riportati nell’atto di concessione. Art. 6 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE Gli interventi di demolizione sono oggetto di Concessione Edilizia o di specifico atto autorizzativo secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. La demolizione è subordinata al preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia sul progetto per la realizzazione di nuovi fabbricati o alla preventiva approvazione di Piano di Recupero o Particolareggiato o di Lottizzazione convenzionata, relativi all'area. Non è consentita la demolizione di immobili se non previo parere favorevole della Commissione Edilizia sul progetto per la realizzazione di nuovi fabbricati, salvo quando: * la demolizione sia necessaria per accertate deficienze statiche o igieniche; * sussista la destinazione, risultante da convenzione trascritta, a spazio o servizio pubblico o a verde privato dell'area di risulta; * si inserisca nella ricostruzione o riordino di edifici industriali o artigianali; * si tratti di costruzioni inutilizzate ed in contrasto con i vincoli di destinazione del P.R.G. vigente; * sia in ottemperanza di specifica Ordinanza sindacale. Di tali circostanze deve essere fatta completa, specifica e comprovata menzione in apposita relazione-dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dal direttore dei lavori, contestualmente alla presentazione della istanza di demolizione. L’assenza di tale relazione-dichiarazione, da redigere nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, non consente la sua autorizzazione che, ove attuata e, nell’impossibilità di verificare successivamente le condizioni che consentono la demolizione, rendono l’intervento soggetto alle sanzioni penali e amministrative previste per l’esecuzione di opere in assenza di Concessione Edilizia. La demolizione è altresì subordinata a: * libertà da cose e persone dell'intero fabbricato; * chiusura degli scarichi che rimangono inutilizzati; * impegno a sistemare e recingere i terreni che non abbiano utilizzazione immediata; * protezione e conservazione del patrimonio arboreo ed in genere naturale. Di tali impegni deve essere fatta specifica menzione nell’apposita dichiarazione-relazione, sottoscritta dal proprietario e dal Direttore dei Lavori; nella stessa dichiarazione-relazione deve essere indicata la destinazione dei materiali di risulta, nonché attestata l’esistenza o meno di materiali per i quali le leggi vigenti prescrivano speciali procedure di smaltimento. In ogni caso, una volta effettuata la demolizione, deve essere prodotta la certificazione rilasciata da ditte autorizzate al recupero e riciclaggio per i materiali inerti o allo smaltimento nel caso di presenza di rifiuti che richiedano speciali procedure di smaltimento. La demolizione non può essere effettuata per gli immobili dichiarati di interesse pubblico a termine delle vigenti leggi per la conservazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale, né per gli immobili compresi negli elenchi o costituenti parti di organismi edilizi od urbani che rappresentino insiemi con caratteristiche tipiche ed unitarie. La demolizione deve essere eseguita e documentata prima del rilascio della nuova Concessione Edilizia, di cui costituisce presupposto essenziale. Art. 7 OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA È necessaria l'Autorizzazione Edilizia per tutte le opere e gli interventi, non soggetti a Concessione Edilizia né a Denuncia di Inizio Attività, che costituiscono trasformazione del territorio e, più in generale, dell'ambiente naturale e/o urbano. Sono soggetti legittimati alla sottoscrizione della domanda di Autorizzazione Edilizia gli stessi individuati per la presentazione della domanda di Concessione Edilizia come elencati nell’Art.4.1, nonché l’affittuario od il gestore dell’esercizio. La presentazione della domanda di Autorizzazione Edilizia avviene con le stesse modalità individuate all’Art.4.2 per la presentazione delle istanze di Concessione Edilizia. Fatta salva la disposizione generale ed a puro titolo esemplificativo, è necessaria la Autorizzazione Edilizia anche per: a) insegne; b) installazioni pubblicitarie fisse; c) tende aggettanti mobili o fisse; d) sistemazioni esterne di aree libere che comunque non prevedano l’esecuzione di costruzioni in elevazione o nel sottosuolo; e) allestimenti di spazi pubblici in concessione stagionale o permanente con elementi fissi per i quali non sia richiesta la Concessione Edilizia; f) installazione di strutture a carattere precario e temporaneo. L’Autorizzazione Edilizia è rilasciata dal Dirigente del Servizio competente alla firma delle Concessioni ed Autorizzazioni edilizie, acquisito il parere della Sottocommissione Edilizia e di altri eventuali Enti od uffici. Non è richiesto il parere della Sottocommissione Edilizia nel caso l’intervento sia previsto in adempimento di specifica Ordinanza o sia conforme a tipologie predeterminate sulla base di specifici piani o progetti unitari approvati dall’Amministrazione Comunale. La conformità è in questo caso attestata dal tecnico istruttore Responsabile del Procedimento e riportata nell’atto autorizzativo. Art. 8 OPERE SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ Le opere subordinate a Denuncia di Inizio Attività sono quelle elencate dalla legislazione vigente. Sono altresì soggette a Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell’Art.19 della Legge 241/90, le opere interne che rispettino integralmente le limitazioni imposte dall’Art.26 della Legge 47/85. Per l’esecuzione delle medesime è sufficiente la presentazione, anche contestualmente all’inizio dei lavori della Denuncia di Inizio Attività corredata dalla documentazione (vedi Art.17.1) e dagli elaborati di cui agli Articoli 17 del presente Regolamento in relazione al tipo di intervento. Per quanto riguarda il procedimento di controllo e gli eventuali atti conseguenti si applicano le disposizioni di cui all’ultimo periodo dell’Art.19 della Legge 241/90. Sono soggetti legittimati alla sottoscrizione della Denuncia di Inizio Attività gli stessi individuati per la presentazione della domanda di Concessione Edilizia come elencati nell’Art.4.1. Non è ammesso scindere un intervento in più Denuncie di Inizio dell’Attività quando la compresenza di interventi diversi configuri l’opera tra quelle soggette a Concessione Edilizia. Non è ammesso altresì realizzare un intervento complessivamente soggetto a Concessione Edilizia scindendolo in parti per alcune delle quali venga presentata Denuncia di Inizio Attività e per le rimanenti venga richiesta Concessione od Autorizzazione Edilizia: gli interventi devono essere in questo caso ricompresi tutti in un’unica richiesta di Concessione od Autorizzazione Edilizia. Sono escluse dalla Denuncia di Inizio Attività inoltrata ai sensi dell’Art.26 della Legge 47/85 le opere per le quali sia richiesta la Concessione Edilizia (Ristrutturazione D1, D2, D3 - Restauro). A tutti gli effetti di legge la Denuncia di Inizio Attività deve essere documentata e seguire le procedure di esecuzione delle opere edilizie come definite dal presente Regolamento e dalle norme e leggi vigenti. Le opere oggetto di Denuncia di Inizio Attività devono essere sempre dirette da tecnico abilitato, da nominare contestualmente alla Denuncia di Inizio Attività, che ne rimane responsabile anche durante l’esecuzione. Art. 9 AMBITI ED IMMOBILI PER I QUALI NON È CONSENTITA L’ESECUZIONE DI INTERVENTI MEDIANTE DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ Non è consentita l’esecuzione di opere mediante presentazione di Denuncia di Inizio Attività nei seguenti casi: * Immobili notificati ai sensi della Legge 1089/39 e della Legge 1497/39; * Immobili ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 1497/39 e della Legge 431/85 limitatamente agli interventi per i quali, alterando lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore dei fabbricati, sia prescritto il rilascio dell’Autorizzazione ex Art.7 della Legge 1497/39; * Immobili ricadenti all’interno del perimetro del Parco Naturale di Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli limitatamente agli interventi per i quali sia previsto preventivo nullaosta dell’Ente Parco; * Immobili sottoposti a particolari discipline di tutela dallo strumento urbanistico, come gli immobili compresi negli elenchi. Art. 10 VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI PROGETTI Art. 10.1 CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE Il tecnico istruttore Responsabile del Procedimento verifica al momento della presentazione della domanda che la documentazione e gli elaborati presentati siano tutti quelli indicati come necessari negli Articoli 17 del presente Regolamento e siano regolarmente sottoscritti da un tecnico abilitato nell’ambito delle competenze attribuitegli dalla legge e dagli ordinamenti professionali. Ai fini del rilascio della Concessione Edilizia o Autorizzazione Edilizia, il tecnico istruttore Responsabile del Procedimento esamina nel merito, in ordine cronologico di presentazione, la documentazione e gli elaborati progettuali relativi a calcoli, relazioni, dichiarazioni in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazioni d'opera. Il tecnico istruttore Responsabile del Procedimento compila, su apposito modello prestampato, una relazione istruttoria scritta, nella quale dà atto: * delle previsioni urbanistiche di P.R.G. o di eventuali piani attuativi; * della presenza di vincoli storici, ambientali, di rispetto o di altro tipo; * della classificazione oggettiva dell’intervento in rapporto alle definizioni di cui all’Art.1; * dell’acquisizione di tutti i pareri obbligatori e di eventuali pareri facoltativi. determina la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento e conclude, attestandone la conformità: * al presente Regolamento Edilizio; * allo strumento urbanistico vigente (generale e/o attuativo); * alle altre norme che regolano lo svolgimento dell’attività edilizia. Il tecnico istruttore Responsabile del Procedimento deve richiedere l’iscrizione del progetto all’Ordine del giorno della Commissione competente per acquisirne il parere, ove necessario, nei termini di legge. Il tecnico istruttore Responsabile del Procedimento deve comunque, entro i termini di legge, proporre con relazione motivata l’atto al Dirigente del Servizio competente alla firma delle Concessioni ed Autorizzazioni edilizie. Nel caso non sia stato acquisito il parere, pur dovuto, della Commissione Edilizia il tecnico istruttore Responsabile del Procedimento deve motivare esaurientemente tale circostanza. Per le opere su immobili ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 1497/39 e della Legge 431/85 limitatamente agli interventi per i quali, alterando lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore dei fabbricati, sia prescritto il rilascio dell’Autorizzazione ex Art.7 della Legge 1497/39, i termini di legge per il rilascio della Concessione Edilizia decorrono dall’efficacia, per mancato annullamento entro 60 gg. o per esplicita approvazione da parte del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, della predetta Autorizzazione. Art. 10.2 OPERE PUBBLICHE SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE EDILIZIA I progetti delle opere di competenza di soggetti pubblici, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, sono istruite dal Responsabile del Procedimento con precedenza rispetto all’ordine di protocollo ed alla data di presentazione ed iscritti al primo punto dell’Ordine del Giorno della prima Commissione Edilizia utile L’ente pubblico competente può richiedere, contestualmente all’atto autorizzativo, la convocazione di conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri, nullaosta e quant’altro necessario per l’approvazione del progetto, allegando copie della documentazione in numero sufficiente per l’invio ai soggetti da invitare alla conferenza. In tal caso il Responsabile del Procedimento, verificata la completezza della documentazione entro 5 giorni dal ricevimento, convoca la Conferenza dei Servizi da tenersi entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza o di raggiunta completezza della documentazione e, nello stesso termine, acquisisce sul progetto il parere della Commissione Edilizia competente, iscrivendo la pratica al primo punto all’Ordine del Giorno della prima Commissione Edilizia utile. Sulla base dell’esito della Conferenza dei Servizi, quale risulterà da apposito verbale, il Responsabile del Procedimento propone l’atto conclusivo alla firma del Dirigente del Servizio competente entro 5 giorni dalla conclusione della Conferenza dei Servizi. Art. 10.3 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI I progetti di nuovi stabilimenti industriali che intendono insediarsi nelle aree a ciò destinate dallo strumento urbanistico, nonché quelli relativi ad ampliamenti e ristrutturazioni complessive di insediamenti industriali esistenti, sono istruiti dal Responsabile del Procedimento con precedenza rispetto all’ordine di protocollo ed alla data di presentazione ed iscritti al primo punto dell’Ordine del Giorno della prima Commissione Edilizia utile I citati progetti possono essere oggetto di conferenza dei servizi su istanza del soggetto promotore che può essere contestuale alla richiesta di concessione edilizia.. Dovranno essere allegate copie della documentazione in numero sufficiente per l’invio ai soggetti da invitare alla conferenza. In tal caso il Responsabile del Procedimento, verificata la completezza della documentazione entro 5 giorni dal ricevimento, convoca la Conferenza dei Servizi da tenersi entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza o di raggiunta completezza della documentazione e, nello stesso termine, acquisisce sul progetto il parere della Commissione Edilizia competente, iscrivendo la pratica al primo punto all’Ordine del Giorno della prima Commissione Edilizia utile. Sulla base dell’esito della Conferenza dei Servizi, quale risulterà da apposito verbale, il Responsabile del Procedimento propone l’atto conclusivo alla firma del Dirigente del Servizio competente entro 5 giorni dalla conclusione della Conferenza dei Servizi. Art. 10.4 DENUNCIE DI INIZIO ATTIVITÀ La presentazione della Denuncia di Inizio Attività avviene con le stesse modalità individuate all’Art.4.2 per la presentazione delle istanze di Concessione Edilizia. Le Denuncie di Inizio Attività che non rispettino anche uno solo dei punti indicati nell’articolo citato non saranno accettate ed al presentatore verrà rilasciata una dichiarazione di non accettazione con esplicita menzione delle inadempienze e/o della documentazione mancante e diffida dall’esecuzione delle opere. Tale dichiarazione verrà inviata anche al proprietario, nel caso sia diverso dal soggetto presentatore. Per le Denuncie di Inizio Attività accettate sotto il profilo formale il Tecnico istruttore Responsabile del procedimento entro 15 giorno dalla loro presentazione verifica, sotto il profilo sostanziale e ferma restando la responsabilità del professionista che assevera la conformità delle opere, la corrispondenza del progetto e della relazione di asseveramento alle norme vigenti, attestando con sigla e data sulla pratica l’avvenuta verifica della conformità. In caso, al contrario, sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, il Tecnico istruttore Responsabile del procedimento notifica entro il ventesimo giorno dalla presentazione della Denuncia di Inizio Attività agli interessati l’ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine o del collegio di appartenenza del progettista. L’Amministrazione, fatta salva l’ordinaria attività di controllo, si riserva di effettuare controlli a campione direttamente sui cantieri relativamente a Denuncie di Inizio dell’Attività estratte mensilmente a sorte tra tutte quelle presentate dal primo gennaio dell’anno. Art. 10.5 PARERI PREVENTIVI Lo schema preliminare di progetto viene istruito dal Responsabile del Procedimento che deve concludere con l’attestazione di conformità al presente Regolamento Edilizio, allo strumento urbanistico vigente (generale e/o attuativo), alle altre norme che regolano lo svolgimento dell’attività edilizia limitatamente agli aspetti illustrati nella documentazione di richiesta di parere preventivo. In caso di conformità la richiesta è sottoposta al parere della Commissione Edilizia competente entro 60 giorni dalla data della sua presentazione. Il Parere viene trasmesso all’avente titolo dal Responsabile del Procedimento e costituirà parte integrante dell’eventuale successiva richiesta di Concessione Edilizia. In caso di non conformità il Responsabile del Procedimento trasmette entro 60 giorni al richiedente l’esito e le motivazioni dell’istruttoria. Art. 10.6 OPERE RICADENTI ALL’INTERNO DELL’ENTE PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO - S. ROSSORE - MASSACIUCCOLI. Per tutti gli interventi eccedenti la Manutenzione Ordinaria, per i quali sono necessarie soltanto la comunicazione al Comune nelle forme previste dall’Art.13 ed il nullaosta dell’Ente Parco, il Responsabile del Procedimento, verificata la conformità alle norme del P.T.C. e del Piano di Gestione delle Tenute, acquisito, ove necessario, il parere della Commissione Edilizia, richiede al Parco, titolare ai sensi della L.R. 24/94 della tutela del vincolo ambientale e paesaggistico, il nullaosta di competenza. Tale nullaosta dovrà essere rilasciato o negato dall’Ente Parco entro 60 giorni dal ricevimento della pratica. In caso di rilascio del nullaosta il Parco provvederà alla trasmissione dello stesso al Ministero dei Beni Ambientali per l’esercizio dell’eventuale potere di annullamento entro i termini previsti dalla legge. Il Responsabile del procedimento sottopone l’atto alla firma del soggetto legittimato al rilascio delle Concessione ed Autorizzazioni edilizie, solo dopo la conclusione in senso positivo della procedura di cui sopra. Nessun intervento diverso da quelli ricadenti nella Manutenzione Ordinaria potrà avere inizio senza la preventiva Autorizzazione o Concessione del Comune. Art. 11 CASI PER I QUALI NON DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA Non sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia gli interventi che ai sensi delle vigenti disposizioni sono subordinati a Denuncia di Inizio Attività, quelli che risultino dall’istruttoria del Tecnico istruttore Responsabile del procedimento non conformi alla normativa nazionale, regionale o locale che regola l’attività urbanistica ed edilizia, e quelli che, per legge o per altre norme regolamentari, non necessitano del preventivo parere della commissione, salvo che il Sindaco o Assessore delegato non ritenga opportuno acquisirlo comunque in relazione alle competenze consultive in materia di norme e di estetica edilizia che sono proprie della commissione stessa. Per l’emissione dell’atto di definizione della istanza edilizia non è richiesto il parere della Commissione Edilizia nei seguenti casi: 1) Interventi di manutenzione straordinaria che non alterino lo stato dei luoghi e che non comportino modifiche all’aspetto esteriore del fabbricato; 2) Interventi di restauro, adeguamento igienico o di ristrutturazione di tipo D1 che non comportino variazioni di sagoma geometrica o urbanistica, di volume, di superficie utile, di destinazione d’uso e che rispettino le originarie caratteristiche costruttive ed architettoniche e che non rechino pregiudizio alla statica dell’edificio; 3) Interventi di superamento delle barriere architettoniche attuati con opere interne o con interventi esterni limitati alla realizzazione di rampe; 4) Installazione di insegne e tende fedelmente rispondenti alle norme del presente Regolamento; 5) Sistemazioni esterne che non incrementano le superfici pavimentate o impermeabili; 6) Rinnovo di concessioni edilizie solo nel caso previsto nell’Art.4.6; 7) Verifiche di conformità ai sensi dell’Art.13 della Legge 47/85. Sono esclusi dalla presente previsione gli interventi di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 7 se attinenti immobili soggetti al vincolo di cui alla Legge 1089/39 o se compresi nel 2° elenco di cui alla Legge Regionale n. 59/80; le verifiche di cui al punto 7 sono escluse anche se interessano immobili compresi nel terzo elenco di cui alla Legge Regionale n. 59/80; sono esclusi inoltre gli interventi di cui ai punti 4 e 5, ed ai punti 3 e 7 se interessano l’esterno del fabbricato, se attinenti immobili compresi in zone soggette a vincolo paesistico o ambientale. I suddetti interventi sono autorizzati o negati d’ufficio, previa istruttoria che ne attesti la conformità al Regolamento edilizio ed alle altre norme applicabili o che ne attesti la non conformità. E’ fatto comunque obbligo l’ottenimento dei pareri di altri uffici, organi od enti ove richiesti dalle norme vigenti. Il Responsabile del Procedimento, conclusa l’istruttoria con il proprio parere di conformità e con il riferimento ai pareri di altri uffici, organi od enti necessari, propone le eventuali prescrizioni da inserire nell’atto autorizzativo o la motivazione del diniego. La proposta è controfirmata dal Dirigente. Art. 12 OPERE A CARATTERE PRECARIO E TEMPORANEO. È fatto obbligo per il soggetto che intenda realizzare un'opera a carattere precario e temporaneo, come definita dall’Art.2.27 del presente Regolamento, che non sia configurabile come attrezzatura o installazione di cantiere legata all’esecuzione di opere per le quali sia già stata rilasciata la Concessione Edilizia, di chiedere l’Autorizzazione Edilizia prima della realizzazione dell'opera stessa, con l'indicazione della sua funzione nonché del periodo di tempo previsto per il suo mantenimento. L’Autorizzazione Edilizia è rilasciata solo previo deposito cauzionale a garanzia della sua rimozione pari al valore del manufatto o delle opere e con importo minimo pari ad un milione. Trascorso il termine indicato nell’Autorizzazione Edilizia di cui sopra, senza che l'opera precaria sia stata rimossa, l'opera è da considerarsi abusiva, con la conseguente applicazione delle disposizioni sanzionatorie vigenti in materia e la rimozione della stessa ad opera del Comune con spese a carico del titolare dell’Autorizzazione Edilizia. In questo caso il deposito cauzionale non verrà restituito anche se esso fosse superiore alle spese sostenute dal Comune per la rimozione. Le opere a carattere precario e temporaneo devono comunque essere ammissibili ai sensi del presente Regolamento e delle previsioni del vigente strumento urbanistico generale. Nel caso che l’installazione dell’opera precaria e non correlata al rilascio di Concessione Edilizia sia prevista nell’ambito di area soggetta a vincolo di qualsiasi natura, dovrà essere ottenuto anche il nulla osta dell’ente preposto alla tutela del vincolo. Art. 13 OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA Gli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti dall’Art.31 della Legge n.457/78, dall’allegato alla Legge Regionale n.59/80 e dal presente Regolamento, non sono soggette a Concessione Edilizia, né ad Autorizzazione Edilizia, né a Denuncia di Inizio Attività, ma a semplice comunicazione preventiva dell’inizio dei lavori all’Amministrazione Comunale da parte dell’avente titolo. Nella comunicazione devono indicarsi con dettaglio le opere oggetto dell’intervento, il nominativo dell’eventuale tecnico incaricato di seguire i lavori, l’impresa esecutrice degli stessi e gli impianti presso i quali saranno smaltiti gli eventuali materiali di risulta. Per gli interventi di manutenzione ordinaria relativi a parti esterne dell’edificio deve altresì essere allegata adeguata documentazione fotografica che attesti lo stato originale delle finiture degli edifici e del manufatti oggetto dell’intervento. Art. 14 INTERVENTI URGENTI Le opere soggette a Concessione Edilizia, ad Autorizzazione Edilizia o subordinate a Denuncia di Inizio Attività ai sensi delle vigenti disposizioni, necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per la incolumità delle persone possono essere iniziate senza il preventivo rilascio della Concessione Edilizia o della Autorizzazione Edilizia o prima dei termini previsti per la Denuncia di Inizio Attività, limitatamente a quanto strettamente necessario a scongiurare lo stato di pericolo e sotto la personale responsabilità del proprietario e/o dell'avente titolo, anche per quanto riguarda la effettiva esistenza del pericolo. È fatto comunque obbligo al proprietario e/o avente titolo di dare immediata comunicazione dei lavori all'Amministrazione entro le 24 ore successive inviando entro i successivi 7 (sette) giorni la documentazione relativa alle opere eseguite o in corso di esecuzione per l'esame delle stesse, secondo quanto previsto dal presente Regolamento in ordine alla documentazione necessaria, unitamente a dettagliata perizia tecnica che individui e descriva le condizioni della struttura, lo stato di pericolo per l’incolumità delle persone e cose, gli interventi già eseguiti e quelli da eseguire successivamente, ai quali potrà essere stato dato corso solo dopo il rilascio del provvedimento autorizzativo, salvo il caso che le opere siano comprese tra quelle per le quali è consentito il ricorso alla Denuncia di Inizio Attività. Nel caso si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi n. 1089/39 e n. 1497/39 o compresi nel territorio del Parco Naturale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli il proprietario e/o avente titolo deve dare comunicazione contestuale anche all'Ente preposto alla tutela del vincolo ai fini dell'adozione degli atti di competenza dello stesso. Art. 15 MANUFATTI STAGIONALI Tali manufatti sono soggetti a preventiva Autorizzazione Edilizia, nella quale deve essere espressamente indicato il periodo di validità della stessa, che non potrà essere superiore a mesi 6 (sei). In caso di richiesta stagionale ma ricorrente l’opera è soggetta a Concessione Edilizia ed il periodo di installazione non deve essere superiore a mesi 6 (sei) e l’intervallo tra la rimozione e la successiva reinstallazione non deve essere inferiore a mesi 6 (sei). Il richiedente l'installazione di un manufatto a carattere stagionale deve osservare quanto stabilito dall'Art.8 del vigente "Regolamento per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche", approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 69 del 17.11.1994, articolo a cui si fa espresso rinvio. Qualora l’installazione di detti manufatti sia prevista su strade, marciapiedi o comunque percorsi anche privati ma di uso pubblico, l'Autorizzazione Edilizia è subordinata all’attestazione da parte dell'Ufficio Circolazione e Traffico della conformità alle norme del Codice della strada ed all'espressione del conseguente parere favorevole, che attesti l’assenza di impedimenti alla circolazione veicolare e pedonale, in particolare all’Art.20 del Codice stesso, da formulare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ufficio competente all'emanazione del provvedimento finale. Tali manufatti e relativi elementi di arredo devono essere tenuti in perfetto ordine e pulizia, pena la revoca dell’Autorizzazione Edilizia. Il soggetto autorizzato all'installazione del manufatto a carattere stagionale è tenuto a rimuovere lo stesso entro il termine di sette (7) giorni dalla data di scadenza della Concessione Edilizia o dell'Autorizzazione Edilizia. A garanzia della rimozione il richiedente prima del ritiro della Concessione Edilizia o dell'Autorizzazione Edilizia rilascia al Comune deposito cauzionale o fideiussione di valore doppio rispetto al valore di quanto istallato e comunque non inferiore a 5 milioni. In caso di mancata rimozione e/o remissione in pristino l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente in danno dell'inadempiente, rivalendosi sulla citata fideiussione o deposito cauzionale. Art. 16 VARIAZIONI DI DESTINAZIONE D'USO IN ASSENZA DI OPERE Le variazioni di destinazione d'uso in assenza di opere a ciò finalizzate devono essere conformi alle destinazioni urbanistiche ammesse, devono dare dimostrazione della esistenza degli spazi destinati a standard previsti dalle Norme di P.R.G. in riferimento alla nuova destinazione d’uso e della sussistenza dei requisiti regolamentari, normativi ed igienico-sanitari richiesti per la nuova destinazione. Gli spazi di standard devono già esistere ed essere già attrezzati allo scopo. Se è viceversa necessaria la loro realizzazione in funzione della nuova destinazione d'uso ai sensi di quanto indicato nel comma precedente, si configura la presenza di opere e l’intervento è soggetto a Concessione Edilizia. Gli immobili devono essere immediatamente idonei sotto tutti i profili per l’utilizzazione secondo la nuova destinazione. DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO Art. 17 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Art. 17.1 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLE ISTANZE DI CONCESSIONE EDILIZIA ED ALLE DENUNCIE DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ Ogni istanza di Concessione Edilizia o di Denuncia di Inizio Attività deve obbligatoriamente essere accompagnata dalla documentazione sottoelencata, correttamente e completamente compilata, sottoscritta come indicato. Ogni carenza documentale rispetto a quanto elencato rende la domanda stessa non ricevibile da parte dell’Ufficio abilitato a riceverla e costituisce presupposto per l’inammissibilità dell’istanza fino al suo perfezionamento. 1) Domanda di Concessione Edilizia in bollo, indirizzata al Sindaco, redatta su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale e sottoscritta dall’avente titolo, nella quale si evidenzi l’eventuale avvenuta acquisizione di parere preventivo sul progetto, ovvero 2) Denuncia di Inizio Attività indirizzata al Sindaco, redatta su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale, con indicazione della data di inizio dei lavori, delle generalità del Progettista, del Direttore dei lavori e della Ditta Appaltatrice, sottoscritta dall’avente titolo; 3) Relazione Tecnica a firma di Progettista abilitato che indichi le categorie d’intervento previste e asseveri la conformità delle opere da realizzare allo strumento urbanistico generale o attuativo vigenti, al presente Regolamento, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie e della normativa vigente in materia urbanistico-edilizia; 4) Scheda predisposta dall’Amministrazione Comunale, a seconda del tipo d’intervento, debitamente compilata in ogni sua parte, anche se negativamente, con allegate eventuali dichiarazioni o certificazioni richieste dalla scheda stessa in ordine alla mancata compilazione di alcune parti; 5) Titolo di proprietà (copia dell’atto di proprietà, successione o compravendita) o dimostrazione del possesso di altro diritto reale di godimento; 6) Documentazione comprovante la legittimità dello stato attuale (citare gli estremi di approvazione) con allegata dichiarazione; 7) Documentazione catastale, in copia originale: estratto mappa catastale, planimetria catastale, certificato catastale; 8) Estratto P.R.G. e/o Piani Attuativi in copia conforme rilasciata dal competente Servizio con localizzazione dell’intervento; 9) Documentazione fotografica dello stato attuale dell’area o del manufatto oggetto di intervento e delle zone adiacenti dell'area e dell'intorno ambientale su tutti i lati del lotto ed individuazione planimetrica dei punti di ripresa delle foto; 10) Gli elaborati grafici dei progetti devono essere presentati in triplice copia, firmati da proprietario e progettista abilitato; le tavole, piegate in formato A4, devono riportare il numero di identificazione, ciascuna serie deve comprendere quanto indicato ai successivi articoli 17.3 (Elaborati grafici - nuova edificazione) 17.4 ( Elaborati grafici - interventi di recupero) 17.5 (Ulteriori elaborati progettuali per interventi su immobili classificati negli elenchi), 17.6 (Elaborati grafici - interventi di manutenzione straordinaria.) 17.7 (Elaborati grafici - interventi di demolizione) a seconda del tipo di intervento; 11) I progetti di nuovi fabbricati che prevedono fondi commerciali o artigianali devono indicare le parti di prospetto che saranno interessate dalle insegne e le loro caratteristiche generali; 12) Bozzetto in scala ed a colori per gli interventi di arredo urbano quali tende, insegne, ecc.; 13) Relazione tecnica relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13/89 e successive modificazioni, contenente la dimostrazione di conformità, corredata dai grafici, secondo le specifiche del D.M. n. 236/89 e della Legge 104/92 Art.24, o dichiarazione che l’intervento non è soggetto al disposto delle suddette leggi con richiamo esplicito alle norme che consentono la deroga; 14) Relazione geologica e relazione geotecnica relative al terreno di fondazione per le opere di nuova costruzione o per gli interventi di ampliamento e sopraelevazione che comportino incrementi di carico sulle fondazioni nonché di ristrutturazione integrale con cambi di destinazione d’uso o nei casi in cui sia prevista la realizzazione di vani interrati e comunque di scavi per una profondità superiore a 2 metri dal piano di campagna. Il tutto nel rispetto delle norme tecniche emanate con D.M. 11 marzo 1988; 15) Progetto degli impianti come previsto dal Regolamento di attuazione della Legge 46/90, della Legge n.10/91 e del DPR 412/93, o dichiarazione che l'intervento non è soggetto a presentazione preventiva del progetto, con richiamo esplicito alle norme che consentono la deroga; 16) Documentazione attestante l’assenza di rischio idraulico o le misure da adottarsi per la sua prevenzione (del rischio idraulico): progetto e relazione redatti da tecnico abilitato in conformità con le prescrizioni di cui alla Delibera C.R.T. n. 230/94 (e delibera. C.C. N. 93 del 27.10.94), nel caso che l’intervento ricada negli ambiti previsti dalla Deliberazione Regionale, o dichiarazione che l’intervento non è soggetto al disposto delle norme richiamate, con indicazione dei motivi della deroga; 17) Documentazione relativa alla acquisizione del parere della Commissione N.I.P. (Nuovi Insediamenti Produttivi) nei casi previsti, ovvero parere della commissione N.I.P. con documentazione allegata e vidimata; 18) Certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) se dovuto, rilasciato da parte del comando dei VV.FF. ai sensi della Legge n.818/1994, oppure dichiarazione che attesti l'esenzione dal certificato stesso.(È possibile solo per opere soggette a Concessione Edilizia, presentare inizialmente copia della richiesta del C.P.I. inoltrata al Comando VV.FF. munita del relativo numero di pratica). Dovrà essere presentato prima del rilascio della Concessione Edilizia il definitivo parere preventivo; 19) Modello ISTAT debitamente compilato e firmato in caso di interventi che comportano aumenti di volume (almeno prima del rilascio della Concessione Edilizia); 20) Attestazione di conformità al Nuovo Codice della Strada; 21) Elenco dei documenti allegati alla richiesta debitamente firmato dal proprietario e dal progettista. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal progettista, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.481 del Codice Penale. Nel caso in cui uno o più documenti richiesti sia già in possesso dell’Amministrazione Comunale, l’elenco dei documenti dovrà darne indicazione unitamente agli estremi necessari per la loro ricerca. Art. 17.2 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA Ogni istanza di Autorizzazione Edilizia deve obbligatoriamente essere accompagnata dalla documentazione sottoelencata, correttamente e completamente compilata, sottoscritta come indicato. Ogni carenza documentale rispetto a quanto elencato rende la domanda stessa non ricevibile da parte dell’Ufficio abilitato a riceverla e costituisce presupposto per l’inammissibilità dell’istanza fino al suo perfezionamento. 1) Domanda, indirizzata al Sindaco, redatta su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale e sottoscritta dall’avente titolo; 2) Documentazione di cui ai punti 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 20, 21 del precedente Art.17.1, ovvero dichiarazione attestante che alcune di esse non sono necessarie in riferimento all’intervento. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal progettista, quando è richiesta la sua presenza, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.481 del codice penale. Art. 17.3 ELABORATI GRAFICI - NUOVA EDIFICAZIONE Gli elaborati grafici da allegare alla domanda relativamente ad interventi di nuova edificazione sono quelli di seguito specificati: a) Planimetria generale orientata e quotata dello stato attuale dell’area oggetto dell’intervento, in scala non inferiore a 1:500, con l'indicazione esatta di manufatti e delle essenze arboree e/o arbustive in essa presenti, la larghezza e profondità degli spazi pubblici e privati circostanti, gli estremi catastali dell'immobile, i nomi dei proprietari confinanti e lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive, sotto firmata dal tecnico progettista in fede della conformità alla mappa catastale, con riportati gli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi; b) Planimetria orientata e quotata, anche altimetricamente, dello stato di progetto del lotto di terreno urbanisticamente asservito in scala non inferiore a 1:200, con progettazione delle aree scoperte (come definite all’Art.1.3), di quelle permeabili (come definite all’Art.2.22 e secondo le prescrizioni di cui all’Art.53) con indicazione delle sistemazioni di progetto comprensive del posizionamento delle specie arboree ed arbustive che si mantengono e/o quelle di nuovo impianto, delle recinzioni, degli eventuali Arredi da Giardino (vedi definizione ad Art.2.21), delle eventuali aree per parcheggio o rampe di accesso ai locali interrati, delle altezze degli edifici circostanti e delle distanze rispetto ad essi; c) Schema planimetrico in scala 1:200 della rete di smaltimento dei liquami e delle acque meteoriche e domestiche, con la indicazione della strada ove è situata la fognatura pubblica, nonché il proporzionamento della eventuale fossa settica; qualora si tratti di edifici da realizzarsi su strade private, dovrà essere indicato lo schema di collegamento alla fognatura comunale; quando la zona è priva di fognature deve essere rappresentato il sistema di smaltimento proposto. d) Disegni degli elaborati progettuali, che devono essere redatti in scala metrica nel rapporto minimo di 1/100, salvo i prospetti che devono essere in scala 1/50, e devono contenere l'indicazione delle destinazioni d'uso di tutti i locali e spazi interni ed esterni; dagli stessi elaborati deve risultare lo schema strutturale previsto dal progettista. Ciascun disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni; in particolare devono essere indicati i lati interni ed esterni delle piante, le dimensioni e le superfici dei vani, le dimensioni e le superfici delle aperture esterne, gli spessori dei muri e dei solai, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio, compreso il sottotetto. Nel caso di divergenza tra quote e dimensioni grafiche, faranno fede le quote numeriche. Nei disegni di progetto devono essere rappresentati: * i prospetti; * le piante di ogni piano e della copertura, compresi i volumi tecnici posti al di sopra del piano di copertura; * almeno una sezione verticale quotata in corrispondenza della scala dell'edificio riferita alla quota del marciapiede della strada in fregio alla quale viene costruito l’edificio come quota 0,00; * planimetria generale e sezioni atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico del piano di campagna originario, il tutto in scala non inferiore a 1:100; * particolari costruttivi (prospetto e sezione) in scala 1:20 di almeno una striscia verticale di facciata con indicazione di tutti i materiali di costruzione e di rivestimento; Per gli interventi di particolare rilevanza dimensionale o che riguardino contesti ambientali di pregio l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e decorativi di maggiore dettaglio, nonché fotografie, disegni, plastici o simulazioni tridimensionali a colori che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata. Una documentazione fotografica ad illustrazione dei caratteri ambientali è indispensabile nei casi di demolizione, di modifiche esterne e di edifici che si inseriscono fra costruzioni esistenti o in luoghi soggetti a vincolo paesistico. Nel caso si tratti di opere soggette alla disciplina di particolari disposizioni di legge e di regolamento (come prevenzione incendi, igiene del lavoro, ecc.) gli interessati devono ottenere direttamente e presentare all’Amministrazione le relative autorizzazioni. Ove la costruzione si affianchi ad edifici esistenti, il disegno del prospetto su strada deve essere ampliato sino a comprendere i prospetti dei fabbricati contigui di cui deve essere fornita una idonea documentazione fotografica; nel caso di trasformazioni estetiche di fabbricati o prefabbricati esistenti la documentazione fotografica dovrà comprendere anche quella relativa ai fabbricati oggetto dell'intervento. I progetti di zone verdi attrezzate, di monumenti, di elementi decorativi o reclamistici dovranno illustrare l'ambientamento ed essere redatti in analogia a quelli edilizi. Quando trattasi di insediamenti produttivi, dovrà essere allegata dettagliata relazione sul ciclo produttivo che si intende esercitare. Art. 17.4 ELABORATI GRAFICI - INTERVENTI DI RECUPERO Gli elaborati necessari per gli interventi su edifici esistenti sono i seguenti: 1) rilievo dello stato di fatto; 2) stato di progetto; 3) sovrapposizione dello stato di fatto e dello stato di progetto colorando di giallo le parti da demolire ed in rosso quelle da eseguire. Nel caso di varianti in corso d'opera dovrà essere presentata la sola sovrapposizione e lo stato di progetto. Deve essere indicata la destinazione di tutti i locali prima e dopo l'intervento richiesto. Dai grafici di progetto deve risultare inoltre lo schema strutturale previsto per l’eventuale consolidamento dell'edificio. Gli interventi su immobili vincolati ai sensi delle leggi sulla tutela delle cose di interesse artistico, storico, architettonico, monumentale, ambientale, e sulla protezione delle bellezze naturali saranno soggetti alla preventiva approvazione da parte degli Enti a ciò preposti. Dovranno inoltre essere prodotte le planimetrie di cui ai punti a) e b) dell’Art.17.3. Per ognuna delle tre serie sopraindicate (stato attuale, stato di progetto, sovrapposto), le tavole grafiche devono rappresentare, in scala 1:50: 1) pianta di ogni singolo piano, compreso quella del sottotetto e di eventuali volumi al di sopra del piano di copertura, quotate sia altimetricamente, assumendo come riferimento la quota del marciapiede o della strada come quota 0,00, che planimetricamente, adottando il sistema delle triangolazioni. Sulle piante dovranno essere riportate: * le proiezioni a terra degli elementi costruttivi: volte, solai in legno e loro tipologia indicate secondo la casistica esemplificativa allegata al presente Regolamento Edilizio; * le pavimentazioni: materiali e loro disposizione; * le destinazioni d'uso; * la superficie di ogni vano, espressa in mq.; 2) pianta della copertura con l'indicazione delle pendenze delle falde del tetto e dei materiali costituenti il manto; 3) sezioni verticali in almeno due punti significativi dell'immobile, di cui una in corrispondenza del vano scale. Entrambe le sezioni dovranno essere opportunamente quotate, assumendo come riferimento la quota del marciapiede o della strada come quota 0,00; 4) prospetti di tutti i fronti del fabbricato, opportunamente quotati assumendo come riferimento la quota del marciapiede o della strada come quota 0,00. I prospetti dovranno riportare tutti gli elementi decorativi dell'immobile, quali: cornici, bugnati, marcapiani, marcadavanzali, mensole, eventuali reti tecnologiche ed impiantistiche, ecc.; 5) Ogni qual volta l’intervento preveda modifiche di prospetto è richiesta la presentazione di documentazione fotografica di dettaglio e generale di tutti i fronti del fabbricato ed estesa anche agli edifici adiacenti e all’ambiente, naturale o costruito, circostante. 6) particolari costruttivi (prospetto e sezione) in scala 1:20 di una striscia verticale di facciata con indicati tutti i materiali di costruzione e di rivestimento; Solo per le tavole di progetto è richiesto: * schema planimetrico in scala 1:200 della rete di smaltimento dei liquami, delle acque domestiche e meteoriche, con l'indicazione del punto d'immissione nella fognatura pubblica e relativi particolari costruttivi; l'eventuale proporzionamento della fossa settica. Qualora si tratti di edifici prospettanti su strade private, dovrà essere indicato lo schema della fognatura per il collegamento alla fognatura comunale; quando la zona è priva della fognatura pubblica deve essere rappresentato il sistema di smaltimento proposto. Se l'edificio oggetto dell'intervento è affiancato da altri edifici, il disegno del prospetto sulla strada deve essere ampliato fino a comprendere i prospetti dei fabbricati contigui, di cui deve essere fornita una idonea documentazione fotografica. Le destinazioni d'uso devono essere indicate anche su eventuali pertinenze esterne: aree libere, annessi. È consentita l’eccezione alla completa rappresentazione del fabbricato solo nel caso che l’intervento sia relativo ad una singola unità immobiliare di fabbricato condominiale; in tal caso, se l’intervento è riferito esclusivamente a modifiche interne, debbono essere allegate all’istanza di Concessione Edilizia o alla Denuncia di Inizio Attività piante e sezioni dello stato attuale, dello stato di progetto e dello stato sovrapposto. In ogni caso, qualora l’intervento preveda anche modifiche di prospetto, i grafici debbono rappresentare l’intero prospetto dell’edificio e non solo la parte interessata dal progetto. Art. 17.5 ULTERIORI ELABORATI PROGETTUALI PER INTERVENTI SU IMMOBILI CLASSIFICATI NEGLI ELENCHI Per gli edifici monumentali e per quelli classificati negli Elenchi di cui alla Legge Regionale 59/80 sono richiesti i seguenti elaborati a firma di un tecnico competente ai sensi della legislazione vigente, in aggiunta a quanto già indicato per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esisten