CONDONO EDILIZIO

Lettura semplificata della

LEGGE REGIONALE n° 53 del 20 ottobre 2004

 

 

 

 

SI SANATORIA:

 

        Sono ammesse alla sanatoria edilizia :

 

1.      opere ed interventi soggetti a :

-          concessione edilizia (art.3 L.R. 52/99) (Nuova edificazione-ristrutt. urb.-addizioni volumetriche non assimilate alla ristrutturaz.)

-          denuncia inizio attività (art.4 L.R.52/99 comma 1 lettera a) (c.s. ma soggetti a DIA)

realizzati con variazioni essenziali dal titolo abilitativo o, comunque, in difformità rispetto ad esso. Anche se non conformi agli strumenti urbanistici.

 

2.      opere ed interventi soggetti a:

-          denuncia inizio attività art. 4 L.R. 52/99 comma 1 lettere b,e,f,g,gbis  (mutamenti d’uso anche senza opere edilizie- demolizioni senza ricostruz. – occupaz. di suolo per expo provvisorie –ogni altra trasformazione che non sia soggetta a concessione)e comma 2 (manutenzione ordinaria-manutenzione straord. senza cambio d’uso- restauro e risanamento - ristrutturazione )

realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo. Anche se non conformi agli strumenti urbanistici

 

3.      Le opere di cui ai punti 1. e quelle di cui al punto 2. solo se riconducibili alla ristrutturazione, quando costituiscono aumento volumetrico fino a :

·       100 mc per ogni singola unità abitativa e comunque complessivamente non superiore   a 200 mc se si tratta di edificio con più unità abitative. Riferito a costruzioni ad uso abitativo.

·       100 mc per ogni singola unità immobiliare  nell’ambito di costruzioni  FUORI dalle zone  D ( nuovi insediamenti per impianti industriali) ed E (uso agricolo) o assimilate. Riferito a costruzioni non ad uso abitativo.

·       30% della volumetria originaria  di ogni singola unità immobiliare e comunque un ampliamento del manufatto entro 300 mc. Riferito a costruzioni ad uso non abitativo DENTRO le zone D ed E o assimilate.

 

4.      Immobili con destinazione agricola oggetto di ampliamenti fino a 300 mc ad uso non    abitativo in zone D ed E (DM 1444/68) mantengono tale destinazione per 20 anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale

 

 

 

 

 

NO SANATORIA

 

  Non sono ammessi a sanatoria tutti gli abusi di cui al punto 1 precedente realizzati in assenza di titolo abilitativo e  quando:

·          sono in contrasto con i vincoli che prevedono la “inedificabilità assoluta” (art.33 L.47/85) ed istituiti prima dell’entrata in vigore della presente legge.

·        sono stati eseguiti dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva per i delitti ai cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter del C.P. o da terzi per suo conto,

·        non sia possibile effettuare interventi di adeguamento antisismico;

·        sono stati realizzati su immobili dichiarati monumenti nazionali

·        insistono su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco negli ultimi dieci anni.

·        sono in contrasto con vincoli imposti su base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi :

v                 idrogeologici e di falde acquifere

v                dei beni ambientali e paesistici

v                dei parchi

v                delle aree protette nazionali, regionali e provinciali

e che non siano conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

 

·        sono state realizzate nei porti, su una qualunque area demaniale nonché su terreni gravati da diritti di uso civico (gli usi civici sono diritti di godimento che spettano a certe collettività su terreni di proprietà comunale o di terzi, per ricavare determinate utilità. Ciò che caratterizza l’uso civico è la perpetuità a favore della collettività che ne ha diritto);

·        sono in contrasto con le destinazioni d’uso ammesse, nella zona interessata, dagli strumenti urbanistici al momento dell’entrata in vigore della legge

 

 

Se i vincoli di cui sopra  sono stati istituiti dopo l’entrata in vigore della presente legge, si applica quanto previsto dall’art. 32 L.47/85.

 

 

 

 

L’OBLAZIONE

 

La  misura dell’oblazione già stabilita con il DL 269/03 deve essere incrementata del 10%. Detto incremento deve essere versato DIRETTAMENTE al Comune su bollettino postale apposito la cui attestazione deve essere allegata alla domanda di condono, pena la non accettazione della domanda medesima.

 

 

 

 

I CONTRIBUTI CONCESSORI, se dovuti, riguardano:  Costo di Costruzione, Oneri di urbanizzazione Primaria e Secondaria

 

Devono essere versati, integralmente , anticipatamente e contestualmente alla presentazione della presentazione della domanda,  presso la Tesoreria comunale in misura DOPPIA (+100%) rispetto a quelli stabiliti con  le tabelle parametriche vigenti .La ricevuta di versamento in fotocopia, deve essere allegata alla domanda di condono, pena la non accettazione della domanda medesima.

 

 

 

 

LE PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO ABILITATIVO

 

La domanda di sanatoria può essere presentata dal giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge (28.10.04) fino al termine perentorio del 10 Dicembre 2004.

 

 

 

Le istanze che risulteranno formalmente complete saranno soggette ad esame secondo l’ordine cronologico di presentazione.

 

 

 

 

 Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEVE :

·        Comunicare il suo nominativo all’interessato;

·        Acquisire tutti i pareri di competenza comunale

·        Raccogliere i documenti mancanti

·        Redigere la relazione tecnico-giuridica dell’intervento abusivo

·        Formulare motivata proposta per l’emanazione del documento conclusivo o provvedimento finale che DEVE essere adottato ENTRO DUE ANNI dalla data di presentazione della domanda di condono. 

 

 

IL TITOLO ABILITATIVO DEVE ESSERE AFFISSO ALL’ALBO PRETORIO

 

 

IL RISPETTO DELLE DIPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE VALGONO ANCHE PER LE ISTANZE PRESENTATE PRIMA A SEGUITO DEL DL. 269/03 convertito con Legge n.326 del 24.11.03.

 

Di conseguenza chi ha già presentato l’istanza di condono all’amministrazione comunale, deve adeguarsi, entro il termine del 10 Dicembre 2004 , corrispondendo sia il 10% dell’oblazione che il 100% degli oneri, già versati.

E’ ovvio che gli abusi di cui alle istanze di condono già presentate prima della legge regionale, per essere ammessi all’esame di merito della sanatoria devono rispettare, dal punto di vista tecnico, anche tutti i parametri e condizioni dettate dalla legge regionale medesima.

 

 

 

N.B. Quanto sopra esposto non ha appositamente  la pretesa di avere l’aspetto di consulenza, in quanto vuole essere solo una mera semplificazione della legge regionale così come meramente letta.