CONDONO EDILIZIO
Lettura semplificata della
LEGGE REGIONALE n° 53 del 20
ottobre 2004
SI
SANATORIA:
Sono ammesse alla sanatoria edilizia :
1.
opere ed interventi soggetti a :
-
concessione edilizia (art.3 L.R. 52/99) (Nuova edificazione-ristrutt.
urb.-addizioni volumetriche
non assimilate alla ristrutturaz.)
-
denuncia inizio attività (art.4 L.R.52/99 comma 1 lettera a) (c.s. ma soggetti a DIA)
realizzati con variazioni essenziali dal titolo abilitativo o, comunque, in difformità rispetto ad esso. Anche se non conformi agli strumenti urbanistici.
2.
opere ed interventi soggetti a:
-
denuncia inizio attività art. 4 L.R.
52/99 comma 1 lettere b,e,f,g,gbis (mutamenti d’uso anche senza opere
edilizie- demolizioni senza ricostruz. – occupaz. di suolo per expo provvisorie
–ogni altra trasformazione che non sia soggetta a concessione)e comma 2
(manutenzione ordinaria-manutenzione straord. senza cambio d’uso- restauro e risanamento -
ristrutturazione )
realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo. Anche se non conformi agli strumenti urbanistici
3. Le opere di cui ai punti 1. e quelle di cui al punto 2. solo se
riconducibili alla ristrutturazione, quando costituiscono aumento volumetrico
fino a :
· 100 mc per ogni singola
unità abitativa e comunque complessivamente non
superiore a 200 mc
se si tratta di edificio con più unità abitative. Riferito a costruzioni
ad uso abitativo.
·
100
mc per ogni singola unità immobiliare nell’ambito di costruzioni FUORI dalle zone D ( nuovi insediamenti per impianti
industriali) ed E (uso agricolo)
o assimilate. Riferito a costruzioni non ad uso abitativo.
· 30% della
volumetria originaria di
ogni singola unità immobiliare e comunque un ampliamento del manufatto
entro 300 mc. Riferito a
costruzioni ad uso non abitativo DENTRO le zone D ed E o assimilate.
4. Immobili con destinazione agricola oggetto di ampliamenti fino a 300 mc ad
uso non abitativo in zone D ed E (DM
1444/68) mantengono tale destinazione per 20 anni dalla data di entrata in
vigore della legge regionale
NO SANATORIA
Non
sono ammessi a sanatoria
tutti gli abusi di cui
al punto 1 precedente realizzati in assenza di titolo abilitativo e
quando:
·
sono in contrasto con i vincoli che prevedono la “inedificabilità assoluta” (art.33
L.47/85) ed
istituiti prima dell’entrata in vigore della presente legge.
·
sono stati eseguiti dal proprietario o avente causa
condannato con sentenza definitiva per i delitti ai cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter
del C.P. o da terzi per suo conto,
·
non sia possibile effettuare interventi di adeguamento
antisismico;
·
sono stati realizzati su immobili dichiarati monumenti
nazionali
·
insistono su aree boscate o su
pascolo i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco negli ultimi dieci
anni.
·
sono in contrasto con vincoli imposti su base di leggi
statali e regionali a tutela degli interessi :
v
idrogeologici e di
falde acquifere
v
dei beni ambientali e paesistici
v
dei parchi
v
delle aree protette nazionali, regionali e provinciali
e che non siano conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici.
·
sono state realizzate nei porti, su una qualunque area
demaniale nonché su terreni gravati da diritti di uso civico (gli usi
civici sono diritti di godimento che spettano a certe collettività su terreni
di proprietà comunale o di terzi, per ricavare determinate utilità. Ciò che
caratterizza l’uso civico è la perpetuità a favore della collettività che ne ha
diritto);
·
sono in contrasto con le destinazioni d’uso ammesse, nella
zona interessata, dagli strumenti urbanistici al momento dell’entrata in vigore
della legge
Se i
vincoli di cui sopra sono stati istituiti
dopo l’entrata in vigore della presente legge, si applica quanto previsto
dall’art. 32 L.47/85.
La misura dell’oblazione già stabilita con il DL
269/03 deve essere incrementata del 10%. Detto incremento deve essere versato
DIRETTAMENTE al Comune su bollettino postale apposito
la cui attestazione deve essere allegata alla domanda di condono, pena la non
accettazione della domanda medesima.
Devono
essere versati, integralmente , anticipatamente e contestualmente alla presentazione della
presentazione della domanda,
presso la Tesoreria comunale in misura DOPPIA
(+100%) rispetto a quelli stabiliti con
le tabelle parametriche vigenti .La ricevuta di versamento in fotocopia,
deve essere allegata alla domanda di condono, pena la non accettazione della
domanda medesima.
La domanda di sanatoria può
essere presentata dal giorno successivo all’entrata in vigore della presente
legge (28.10.04) fino al termine perentorio
del 10 Dicembre 2004.
Le istanze che risulteranno
formalmente complete saranno soggette ad esame secondo
l’ordine cronologico di presentazione.
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEVE :
·
Comunicare il
suo nominativo all’interessato;
·
Acquisire
tutti i pareri di competenza
comunale
·
Raccogliere i
documenti mancanti
·
Redigere la
relazione tecnico-giuridica dell’intervento abusivo
·
Formulare
motivata proposta per l’emanazione del documento conclusivo o provvedimento
finale che DEVE essere adottato ENTRO DUE ANNI dalla data di presentazione
della domanda di condono.
IL
TITOLO ABILITATIVO DEVE ESSERE AFFISSO ALL’ALBO PRETORIO
IL RISPETTO DELLE DIPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE VALGONO ANCHE PER LE ISTANZE PRESENTATE PRIMA A
SEGUITO DEL DL. 269/03 convertito con Legge n.326 del 24.11.03.
Di conseguenza chi ha già presentato l’istanza
di condono all’amministrazione comunale, deve adeguarsi, entro il termine del
10 Dicembre 2004 , corrispondendo sia il 10% dell’oblazione che il 100% degli
oneri, già versati.
E’ ovvio che gli abusi di cui alle istanze di
condono già presentate prima della legge regionale, per essere ammessi
all’esame di merito della sanatoria devono rispettare, dal punto di vista
tecnico, anche tutti i parametri e condizioni dettate dalla legge regionale
medesima.
N.B. Quanto sopra esposto non ha appositamente la pretesa di avere l’aspetto di consulenza, in quanto vuole essere solo una mera semplificazione della
legge regionale così come meramente letta.