|
aggiornamento pagina 14/07/2011
L'art. 80 della legge Regione Toscana 03 Gennaio 2005 n. 1 "Attivitā
edilizia libera" č stato modificato dall'art. 57 della legge Regione
Toscana 21 Marzo 2011 n. 10, prevedendo al comma 1 la possibilitā di
esecuzione senza alcun titolo abilitativo degli interventi di
manutenzione ordinaria , fatte salve le prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, e comunque nel rispetto
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivitā edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative
all'efficienza energetica, nonchč delle disposizioni di cui al D.Lgs
42/2004 e di cui all'art. 79 c.4 della legge RT 1/2005.
Con Provvedimento del Dirigente del 19 Aprile 2011 n. 340, il
Comune di Pisa, recependo tale direttiva, ha disapplicato gli articoli
del proprio Regolamento Edilizio vigente che prevedevano una
comunicazione all'Amministrazione per tali lavori.
Si definiscono
"interventi di manutenzione ordinaria" quelli che riguardano le
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione con materiali analoghi
agli originali, delle finiture degli edifici e dei manufatti edilizi e
quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti.
Tali interventi
non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi
architettonici o decorativi degli edifici.
|