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Edilizia privata > m_o
  aggiornamento pagina 14/07/2011

 

L'art. 80 della legge Regione Toscana 03 Gennaio 2005 n. 1 "Attivitā edilizia libera" č stato modificato dall'art. 57 della legge Regione Toscana 21 Marzo 2011 n. 10, prevedendo al comma 1 la possibilitā di esecuzione senza alcun titolo abilitativo degli interventi di manutenzione ordinaria , fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivitā edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonchč delle disposizioni di cui al D.Lgs 42/2004 e di cui all'art. 79 c.4 della legge RT 1/2005.

 

Con Provvedimento del Dirigente del 19 Aprile 2011 n. 340,  il Comune di Pisa, recependo tale direttiva, ha disapplicato gli articoli del proprio Regolamento Edilizio vigente che prevedevano una comunicazione all'Amministrazione per tali lavori.

 

Si definiscono "interventi di manutenzione ordinaria" quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione con materiali analoghi agli originali, delle finiture degli edifici e dei manufatti edilizi e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici.

 

 

 

 

 

 


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