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Siete qui > > Statuto del comune di Pisa

 STATUTO
 DEL COMUNE DI PISA

-         Approvato con deliberazione C.C. n. 3 in data 18 gennaio 2001. Controllato dal Co.Re.Co. e annullato parzialmente all’art. 36, comma 7 con decisione n. 53 del 21/02/2001. Pubblicato all’Albo Pretorio il 23 febbraio 2001. Entrato in vigore il 25 marzo 2001. Pubblicato sul BURT il 23 maggio 2001, n. 21 supplemento n. 80.

-         Integrato all’art. 18 con il comma 5° approvato con deliberazione C.C. del 29 ottobre 2001 n. 54. Entrato in vigore il 2 gennaio 2002. Pubblicato sul BURT il 27 febbraio 2002, n. 9.

-         Modificato e integrato l'articolo 58 con deliberazione C.C. n. 44 dell’8 giugno 2006. Entrato in vigore il 14 luglio 2006. Pubblicato sul BURT il 12 luglio 2006, n. 28;

-         Integrato con l’art. 50 bis con deliberazione C.C. n. 45 dell’8 giugno 2006. Entrato in vigore il 14 luglio 2006. Pubblicato sul BURT il 12 luglio 2006, n. 28

 

 Titolo I - Principi Generali PAGEREF _Toc140491952 \h 3

Art. 1- Il Comune di Pisa. PAGEREF _Toc140491953 \h 3

Art. 2 - La città di Pisa. PAGEREF _Toc140491954 \h 3

Art. 3 - Principi programmatici PAGEREF _Toc140491955 \h 4

Art. 4 - Territorio e segni distintivi PAGEREF _Toc140491956 \h 5

Art. 5 - Collaborazione con gli altri soggetti istituzionali PAGEREF _Toc140491957 \h 5

Art. 6 - Regolamenti PAGEREF _Toc140491958 \h 5

Titolo II - Organizzazione. PAGEREF _Toc140491959 \h 7

Art. 7 Gli organi PAGEREF _Toc140491960 \h 7

Art. 8 – Deleghe. PAGEREF _Toc140491961 \h 7

Art. 9 - Conflitti interorganici PAGEREF _Toc140491962 \h 7

Art. 10 - Consiglio comunale. PAGEREF _Toc140491963 \h 8

Art. 11 - Linee programmatiche. PAGEREF _Toc140491964 \h 8

Art. 12 - Presidenza del consiglio comunale. PAGEREF _Toc140491965 \h 9

Art. 13 - Attribuzioni de/della presidente/presidentessa del consiglio comunale. PAGEREF _Toc140491966 \h 10

Art. 14 - Funzionamento del consiglio comunale. PAGEREF _Toc140491967 \h 10

Art. 15 - Regolamento del consiglio comunale. PAGEREF _Toc140491968 \h 11

Art. 16 - Prerogative dei/delle consiglieri/e comunali PAGEREF _Toc140491969 \h 11

Art. 17 - Gruppi consiliari PAGEREF _Toc140491970 \h 12

Art. 18 - Commissioni consiliari PAGEREF _Toc140491971 \h 12

Art. 19 - Spese elettorali PAGEREF _Toc140491972 \h 12

Art. 20 – Sindaco/a. PAGEREF _Toc140491973 \h 13

Art. 21 - Vice sindaco/a. PAGEREF _Toc140491974 \h 14

Art. 22 - Giunta e suo funzionamento. PAGEREF _Toc140491975 \h 14

Art. 23 - Competenze della giunta. PAGEREF _Toc140491976 \h 14

Capo II - Decentramento. PAGEREF _Toc140491977 \h 14

Art. 24 – Circoscrizioni PAGEREF _Toc140491978 \h 14

Art. 25 - Consiglio di circoscrizione. PAGEREF _Toc140491979 \h 14

Art. 26 – Consiglieri/e di circoscrizione. PAGEREF _Toc140491980 \h 15

Art. 27 - Presidente/presidentessa della circoscrizione. PAGEREF _Toc140491981 \h 15

Art. 28 - Competenze del/della presidente/presidentessa. PAGEREF _Toc140491982 \h 15

Art. 29 - Attribuzioni del consiglio di circoscrizione. PAGEREF _Toc140491983 \h 16

Art. 30 - Controllo sugli atti PAGEREF _Toc140491984 \h 16

Art. 31 - Risorse ed uffici circoscrizionali PAGEREF _Toc140491985 \h 16

Art. 32 - Conferenza dei presidenti di circoscrizione. PAGEREF _Toc140491986 \h 17

Capo III - Uffici dirigenza e personale. PAGEREF _Toc140491987 \h 17

Art. 33 - Principi strutturali e organizzativi PAGEREF _Toc140491988 \h 17

Art. 34 -Organizzazione degli uffici e del personale. PAGEREF _Toc140491989 \h 17

Art. 35 - Regolamento degli uffici e dei servizi PAGEREF _Toc140491990 \h 18

Art. 36 - Direttore/direttrice generale. PAGEREF _Toc140491991 \h 18

Art. 38 - Responsabili degli uffici e dei servizi. PAGEREF _Toc140491992 \h 19

Art. 39 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione. PAGEREF _Toc140491993 \h 19

Art. 40 - Segretario/a comunale. PAGEREF _Toc140491994 \h 19

Art. 41 -Obblighi di astensione. PAGEREF _Toc140491995 \h 19

Titolo III - Accesso, informazione e partecipazione al procedimento amministrativo. PAGEREF _Toc140491996 \h 20

Capo I -Accesso ai documenti ed alle informazioni PAGEREF _Toc140491997 \h 20

Art. 42 - Ambito di applicazione. PAGEREF _Toc140491998 \h 20

Art. 43 - Diritto di accesso. PAGEREF _Toc140491999 \h 20

Art. 44 - Diritto all'informazione. PAGEREF _Toc140492000 \h 20

Art. 45 – Sportello unico e dei rapporti con il cittadino. PAGEREF _Toc140492001 \h 20

Capo II - Attività amministrativa. PAGEREF _Toc140492002 \h 21

Art. 46 - Principi dell'attività amministrativa. PAGEREF _Toc140492003 \h 21

Art. 47 - Informazione, chiarezza, trasparenza e semplificazione delle disposizioni tributarie. PAGEREF _Toc140492004 \h 21

Capo III -Partecipazione al procedimento amministrativo. PAGEREF _Toc140492005 \h 21

Art. 48 – Intervento. PAGEREF _Toc140492006 \h 21

Art. 49 - Inizio del procedimento. PAGEREF _Toc140492007 \h 21

Capo IV - Difensore/difenditrice civico/a. PAGEREF _Toc140492008 \h 22

Art. 50 - Difensore/difenditrice civico/a. PAGEREF _Toc140492009 \h 22

Articolo 50 bis - Garante per i diritti delle persone private della libertà personale. PAGEREF _Toc140492010 \h 22

Titolo IV -Partecipazione. PAGEREF _Toc140492011 \h 23

Capo I -Principi PAGEREF _Toc140492012 \h 23

Art. 51 - Diritti di partecipazione. PAGEREF _Toc140492013 \h 23

Art. 52 - Organismi di partecipazione associazioni PAGEREF _Toc140492014 \h 23

Art. 53 - Partecipazione istituzionale. PAGEREF _Toc140492015 \h 23

Art. 54 - Promozione del volontariato. PAGEREF _Toc140492016 \h 24

Art. 55 - Consultazione popolare. PAGEREF _Toc140492017 \h 24

Art. 56 - Istanze e petizioni PAGEREF _Toc140492018 \h 25

Art. 57 – Proposte. PAGEREF _Toc140492019 \h 25

Capo II -Referendum.. PAGEREF _Toc140492020 \h 25

Art. 58 - Norme generali PAGEREF _Toc140492021 \h 25

Art. 59 - Giudizio di ammissibilità. PAGEREF _Toc140492022 \h 26

Art. 60 - Referendum consultivo. PAGEREF _Toc140492023 \h 26

Art. 61 - Referendum propositivo e abrogativo. PAGEREF _Toc140492024 \h 26

Art. 63 - Sospensione revoca del referendum.. PAGEREF _Toc140492025 \h 27

Art. 64 - Comitato promotore. PAGEREF _Toc140492026 \h 27

Art. 65 - Effetti dei Referendum.. PAGEREF _Toc140492027 \h 27

Capo III – Ordinamento, attività finanziaria e servizi pubblici PAGEREF _Toc140492028 \h 27

Art. 66 - Ordinamento. PAGEREF _Toc140492029 \h 27

Art. 67 - Attività finanziaria del comune. PAGEREF _Toc140492030 \h 28

Art. 68 - Autonomia contrattuale. PAGEREF _Toc140492031 \h 28

Art. 69 - Bilancio comunale. PAGEREF _Toc140492032 \h 28

Art. 70 - Rendiconto della gestione. PAGEREF _Toc140492033 \h 28

Art. 71 - Collegio dei revisori dei conti PAGEREF _Toc140492034 \h 29

Art. 72 - Servizi Pubblici PAGEREF _Toc140492035 \h 29

 

 

Titolo I - Principi Generali

 

Art. 1- Il Comune di Pisa

 

1.      Il comune rappresenta la comunità locale, cura gli interessi e promuove lo sviluppo di tutti coloro che vivono ed operano sul territorio comunale e dà valore alle differenze che in esso si esprimono, siano esse etniche, linguistiche, di religione oppure fondate sul sesso.

2.      Il comune è soggetto autonomo in attuazione dei principi fissati dalla costituzione e dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente statuto.

3.      Il comune è titolare, sul proprio territorio, di tutte le funzioni d’interesse locale necessarie e/o strumentali all’esercizio del ruolo di governo, nell’ambito dei principi fissati dal T.U.E.L. e dalle altre leggi fondamentali dello Stato.

4.      Il comune esercita le funzioni proprie secondo le norme del presente statuto; le funzioni attribuite, delegate e quelle di competenza dello Stato e della regione organizzate a livello locale nonché, in forza del principio di sussidiarietà, quelle non attribuite dall’ordinamento ad altri enti, sono esercitate in base ai principi contenuti nello statuto e secondo le norme che disciplinano le funzioni stesse.

5.      Il comune ricerca la collaborazione e cooperazione con la regione e gli altri enti locali nel rispetto di equiordinate posizioni istituzionali con particolare attenzione alle istituzioni dell’area vasta, perseguendo costantemente gli interessi della comunità locale.

6.      Il consiglio comunale può definire in armonia con i comuni dell’area vasta PI-LI-LU altre forme processuali per la costituzione graduale dell’area metropolitana tirrenica centrale.

 

Art. 2 - La città di Pisa

1.      Il comune promuove e valorizza tutte le caratteristiche peculiari e distintive della città, legate ai valori ideali storici, artistici, culturali, scientifici ed ambientali, che fanno di Pisa una città aperta alla collaborazione ed alle relazioni internazionali con tutti i popoli.

2.      In particolare il comune:

a)      favorisce e promuove tutte le iniziative atte a realizzare il potenziamento, lo sviluppo ed il consolidamento delle strutture universitarie, dei centri di ricerca e dei grandi servizi di rilievo regionale e nazionale;

b)      sviluppa, anche favorendo iniziative fondate sulla tradizione storica cittadina e locale, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale, culturale, storico e ambientale della città e dell’area pisana; riconosce al Gioco del Ponte, Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, Luminaria e Regata di S. Ranieri, il carattere di manifestazioni storico-culturali che valorizzano la città;

c)      promuove ed incentiva lo sviluppo delle attività connesse ai processi di innovazione tecnologica, insieme al rafforzamento del tessuto locale della piccola e media impresa con opportune azioni amministrative a partire dallo sportello unico;

d)      riconosce la tutela dell'ambiente valore fondamentale della città, adottando tutte le misure idonee a contrastare i fenomeni di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, condizionando gli interventi rilevanti sul territorio a valutazione di impatto ambientale e promovendo il risparmio delle risorse naturali e ambientali;

e)      favorisce l'attività del parco di Migliarino - S.Rossore - Massaciuccoli, individuando nel suo territorio una risorsa naturale ed economica di rilevante interesse per la città e naturalmente collegata allo sviluppo turistico del litorale;

f)        promuove una politica turistica capace di valorizzare le potenzialità della città d'arte e di scienza, del parco e delle sue risorse naturali e del litorale pisano.

 

Art. 3 - Principi programmatici

1.      Il comune promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità, finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori, alla valorizzazione delle risorse culturali, storiche e artistiche della città di Pisa; concorre alla determinazione delle condizioni necessarie per rendere effettivi i diritti di tutti i componenti la comunità locale e di coloro che scelgono di insediarvisi per necessità transitoria ed in particolare degli appartenenti alle categorie più deboli ed emarginate.

2.      Il comune assume il principio della programmazione come metodo della propria azione; favorisce l'utilizzazione della proprietà privata in funzione sociale e promuove lo sviluppo sociale, economico, ed occupazionale della comunità e di coloro che scelgono di insediarvisi per necessità transitoria attraverso l'indirizzo ed il coordinamento dell'iniziativa economica pubblica e privata sul territorio.

3.      Il comune, in coerenza con i valori antifascisti espressi dalla Resistenza che hanno portato ad avere riconosciuta la medaglia di bronzo alla città e con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini, delle donne e dei popoli; a tal fine il comune promuove nella comunità locale iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di informazione, di cooperazione alla pace e favorisce lo scambio e l'integrazione culturale tra i popoli, valorizzando il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori della cultura della tolleranza le diverse culture che convivono nella città. Il comune sostiene iniziative miranti all'unità politica ed economica dell'Europa.

4.      Il comune valorizza ed incentiva le forme di volontariato, di associazionismo e cooperazione nazionale ed internazionale, assicurando alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni la propria collaborazione e garantendo la loro partecipazione all'attività del comune.

5.      Il comune promuove l'attività sportiva garantendo l'educazione motoria ai giovani e la pratica sportiva di ogni fascia di età, favorendo a tal fine il coinvolgimento delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive senza fini di lucro.

6.      Il comune contribuisce a garantire il diritto allo studio, curando in modo particolare l'adempimento dell'obbligo scolastico da parte di tutti i/le cittadini/e e promuovendo iniziative di formazione permanente e ricorrente.

7.      Il comune promuove azioni per favorire nella comunità locale pari opportunità tra donne e uomini, per perseguire il riequilibrio dei ruoli sociali e delle rappresentanze attraverso tutti gli strumenti ritenuti più idonei ed in particolare avvalendosi del consiglio cittadino per le pari opportunità. Coordina tempi e modalità dei servizi per rispondere alle esigenze dei/delle cittadini/e, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

8.      Le attività del comune si svolgono favorendo il coinvolgimento diretto della collettività nella gestione della cosa pubblica, garantendo la massima trasparenza e pubblicità delle procedure e l'accesso dei/delle cittadini/e agli atti ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione.

9.      Il comune assicura, nelle forme previste dal presente statuto, la partecipazione alla vita politica e amministrativa di tutti coloro, singoli o associati, che fanno parte della popolazione presente sul territorio comunale.

10.  Il comune concorre a garantire il diritto alla salute, predisponendo interventi idonei ad assicurare la salubrità dell'ambiente urbano e di lavoro e promuovendo una diffusa educazione sanitaria; opera per il completo abbattimento delle barriere architettoniche e promuove lo sviluppo di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli invalidi ed ai portatori di handicap, ai tossicodipendenti, agli immigrati e ai nomadi.

11.  Il comune riconosce a tutti i bambini i diritti sanciti dalla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, adottando in primo luogo forme di consultazione per le scelte che li riguardano ed operando per la realizzazione di una adeguata rete di servizi. Il comune promuove l'impegno formativo dei genitori, educatori, animatori e riconosce il ruolo fondamentale dei bambini, ragazzi e giovani nella vita della comunità locale.

12.  In tutti gli atti del comune si deve utilizzare un linguaggio non discriminante. In particolare sono espresse al femminile le denominazioni degli incarichi e delle funzioni amministrative del comune ricoperte da donne.

 

Art. 4 - Territorio e segni distintivi

1.      Il territorio del comune sul quale è insediata la comunità di Pisa è al centro dell’area vasta LI-PI-LU ed ha una estensione di kmq. 187,14 ed include sia l'agglomerato urbano, comprensivo del centro storico, delle periferie più recenti e dei nuclei più antichi raggiunti dal processo di urbanizzazione, sia l'aggregato urbano del litorale.

2.      Lo stemma del comune è: "Di rosso, alla croce a chiave (non pisana)". Il gonfalone consiste di un vessillo vermiglio con la croce bianca, come rappresentato graficamente nel decreto del capo del governo dell'11 ottobre 1932. Il bollo del comune è raffigurato dalla croce a chiave (non pisana) con fronde di gramigna e quercia contornata in fondo dalla dicitura "Comune di Pisa". L'originale del bollo deve essere conservato presso l'archivio generale.

3.      Il comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al gonfalone dell’ente ogni volta che è prescritta l’esposizione di quest’ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale. L’uso dello stemma, del gonfalone e del bollo è riservata esclusivamente all’amministrazione comunale. È fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o di propaganda politica.

4.      Il/la sindaco/a può disporre che in cerimonie ufficiali solenni, nelle quali sia presente, rappresentata, la comunità, venga esibito il gonfalone.

5.      Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza XX settembre. Gli organi collegiali del comune possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso dalla propria sede.

 

Art. 5 - Collaborazione con gli altri soggetti istituzionali

1.      Il comune promuove ogni attività di collaborazione e cooperazione con altri enti locali territoriali, al fine di esercitare la rappresentanza degli interessi comuni in ambito adeguato, per la gestione dei servizi e delle funzioni, per la programmazione e la realizzazione di opere e di interventi, contribuendo alla realizzazione di un efficiente sistema locale al servizio della comunità.

 

Art. 6 - Regolamenti

1.      Il comune emana regolamenti:

a)sulla propria organizzazione;

b)    nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;

c)nelle materie in cui manchi la disciplina di legge ed atti aventi forza di legge;

d)      nelle materie in cui esercita funzioni.

2.      Nelle materie di competenza esclusiva previste dalla legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi statali stesse, dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni statutarie.

3.      Nelle altre materie di competenza dello Stato e della regione la potestà regolamentare si esercita nel rispetto rispettivamente delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria e dei regolamenti emanati dai soggetti aventi competenza nelle materie stesse.

4.      I regolamenti potranno prevedere sanzioni amministrative o ripristinatorie per la violazione dei precetti dagli stessi impartiti.

5.      L’attività normativa deve esprimersi con carattere di generalità e astrattezza demandando la disciplina concreta e specifica ad atti e provvedimenti amministrativi.

6.      I regolamenti debbono essere sottoposti a forme di consultazione adeguate alla rilevanza delle materie trattate, prima dell’approvazione da parte del consiglio comunale.

7.      Il consiglio comunale adotta atti generali di indirizzo determinando i criteri e le regole che condizionano l’adozione di atti amministrativi esecutivi nelle materie che ne sono oggetto.

 

 

Titolo II - Organizzazione

Art. 7 Gli organi

1.        Sono organi del comune i centri di imputazione di attribuzioni amministrative cui si connettono competenze interne ed esterne per l'esercizio delle funzioni proprie attribuite o delegate al comune.

2.        Sono organi di direzione politica del comune il consiglio comunale, la giunta, il/la sindaco/a, i consigli di circoscrizione. Essi esercitano, nella distinzione dei ruoli istituzionali e delle attribuzioni proprie, la funzione di indirizzo politico e di controllo rispetto all'attività di gestione amministrativa.

3.        Sono organi burocratici per l'esercizio delle attività di gestione amministrativa il/la segretario/a generale, i dipendenti con qualifica dirigenziale e i responsabili dei servizi e dei procedimenti.

4.        Sono organi di garanzia, eletti dal consiglio comunale, i/le sindaci/sindache revisori/e ed il/la difensore/difenditrice civico/a.

 

Art. 8 – Deleghe

1.      Gli organi comunali possono esercitare le proprie attribuzioni delegandole ad altri organi. Non è ammessa delega per quelle attribuzioni che la legge statale o lo statuto riservano con carattere di inderogabilità ad un organo determinato.

2.      La delega comporta ordinariamente, fino alla sua revoca, il trasferimento della competenza. Il delegante conserva potestà di direttiva circa l'esercizio dell'attribuzione e di controllo sull'attività delegata.

3.      Non è ammessa la delega di funzioni comunali tra organi di direzione politica ed organi burocratici.

4.      Fra organi di direzione politica è ammessa delega esclusivamente da parte del sindaco/a e della giunta ai consigli di circoscrizione, ai presidenti di commissione e ai/alle consiglieri/e comunali. È altresì ammessa delega da parte del/della sindaco/a ai componenti della giunta o ai presidenti dei consigli di circoscrizione. L’esercizio delle deleghe è condizionato dalla erogazione delle risorse necessarie.

5.      I funzionari che non rivestono qualifica dirigenziale possono essere delegatari di attribuzioni anche esterne da parte degli organi burocratici.

 

Art. 9 - Conflitti interorganici

1.      I conflitti di attribuzione o di competenza sorti tra dirigenti o funzionari/e responsabili dei servizi sono decisi con provvedimento del/della segretario/a generale.

2.      Ove il conflitto sia fra il/la segretario/a generale e gli altri organi burocratici oppure fra il/la segretario/a generale e la giunta esso viene risolto dal/dalla sindaco/a.

3.      I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte.

4.      Il conflitto interorganico può essere sollevato da qualunque componente dell'organo collegiale o dall'organo monocratico, di fronte all'organo competente per sua decisione. Il regolamento può disciplinarne ulteriori procedure e forme. La pendenza del conflitto non determina ordinariamente sospensione dell'esercizio delle attribuzioni contestate.

5.      Contro le decisioni dei conflitti non sono ammissibili rimedi amministrativi interni.

 

 

Art. 10 - Consiglio comunale

1.      Il consiglio comunale esprime ed esercita la rappresentanza della comunità locale e di coloro che scelgono di insediarsi per necessità transitoria. Esso esplica la propria attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sulla base del programma amministrativo mediante autonome iniziative.

2.      I consigli sono dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e di bilancio – in funzione di quanto espressamente stanziato nel bilancio generale dell’amministrazione comunale. La gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti è disciplinata nel regolamento del consiglio comunale.

3.      Il consiglio comunale ha funzioni di indirizzo politico-amministrativo che esprime in atti, quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri ai quali deve conformarsi l'attività dell'ente.

4.      Il consiglio comunale indirizza l'attività dell'ente con atti fondamentali aventi carattere normativo, programmatorio, pianificatorio, organizzativo, negoziale e gestionale. Gli atti fondamentali contengono l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione e le prescrizioni da osservare. Il consiglio comunale vigila sulla qualità dell’espletamento dei servizi dell’amministrazione e sul rispetto dello statuto e dei regolamenti.

5.      Spetta al consiglio comunale la verifica ed il controllo delle attività fatte oggetto dei propri atti di indirizzo.

6.    [  L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, la composizione nonché la surrogazione e lo stato giuridico dei consiglio sono regolati dalla legge e dal presente Statuto, senza discriminazioni di nazionalità.

7.      Il diritto di elettorato attivo e passivo, in base alla legge, spetta nelle elezioni comunali, oltre che ai cittadini italiani ed ai cittadini o elettori di qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea, agli apolidi e od agli stranieri legalmente soggiornati in Italia e residenti nel comune che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a)      siano in possesso della carta di soggiorno:

b)      abbiamo risieduto legalmente ed abitualmente in Italia nei cinque anni precedenti;

c)      abbiano risieduto legalmente ed abitualmente nel territorio comunale nei due anni precedenti alle elezioni.

8.      Per l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo dello straniero e dell’apolide valgono, in quanto applicabili, i requisiti, le regole e le procedure stabilite per i cittadini italiani e per i cittadini ed elettori di Stati membri dell’Unione Europea.

9.      Ai fini dell’esercizio dei diritti di elettorato e di partecipazione politica degli stranieri e degli apolidi residenti, il Consiglio Comunale delibera i necessari regolamenti per rendere operativi tali nuovi istituti. ]

           Il D.P.R 16/1/2008 ha disposto l'annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento dei commi 6 , 7, 8 e 9.

 

Art. 11 - Linee programmatiche

 

1.      Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, al consiglio comunale sono presentate, da parte del/della sindaco/a, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

2.      Nei successivi 20 giorni decorrenti dalla presentazione, ciascun/a consigliere/a comunale ha diritto di formulare osservazioni e richieste di integrazione al documento programmatico di mandato.

3.      Il/la sindaco/a, sentita la giunta, e valutate le osservazioni e le richieste presentate, sottopone al consiglio comunale il documento contenente le linee programmatiche di mandato per l’approvazione definitiva che dovrà avvenire entro gli ulteriori 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

4.      Ogni atto di programmazione generale adottato dal consiglio comunale nel corso della legislatura, deve essere conforme alle linee programmatiche di mandato. Nel caso di contrasto, il consiglio comunale deve preventivamente modificare il documento programmatico di mandato pena l’improcedibilità.

5.      Con scadenza almeno annuale, in occasione della verifica contabile degli equilibri di bilancio, il consiglio comunale provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del/della sindaco/a e dei/delle rispettivi/e assessori/e.

6.      Al termine della legislatura, il/la sindaco/a è tenuto a presentare all’esame ed alla approvazione del consiglio comunale il rendiconto di mandato politico – amministrativo.

 

 

Art. 12 - Presidenza del consiglio comunale

 

1.      Il consiglio comunale procede nella prima seduta all'elezione nel suo seno del/della presidente/presidentessa e di due vicepresidenti. La seduta è convocata dal/dalla sindaco/a entro dieci giorni dalla proclamazione degli/delle eletti/e, deve essere tenuta entro dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta, fino all'elezione del/della presidente/presidentessa, dal/dalla consigliere/a anziano/a.

2.      La carica di presidente/presidentessa è incompatibile con quella di capogruppo, di presidente/presidentessa di una commissione consiliare e di membro di commissioni consiliari permanenti. In caso di supplenza per impedimento o assenza del/della presidente/presidentessa per un periodo superiore ad un mese, si applicano al/alla vicepresidente/presidentessa vicario i casi di incompatibilità previsti per il/la presidente/presidentessa. Il/la presidente/presidentessa è eletto/a a scrutinio segreto. Nelle prime due votazioni è richiesto, per l'elezione, il voto favorevole di almeno due terzi dei/delle consiglieri/e assegnati/e. Se tale maggioranza non viene raggiunta, le operazioni di voto dovranno essere riprese in altra seduta dopo un periodo di tempo compreso fra sette e quattordici giorni dalla seconda votazione. Nella terza votazione è richiesto, per l'elezione il voto favorevole dei due terzi dei/delle consiglieri/e assegnati/e ed in quelle successive è sufficiente la maggioranza assoluta. Fino all'elezione del/della presidente/presidentessa, il consiglio comunale è convocato ed è presieduto dal consigliere anziano.

3.      I/le vicepresidenti/vicepresidentesse sono eletti/e a scrutinio segreto e con voto limitato. In caso di parità di voti ottenuti da due o più candidati/e, risultano eletti/e i/le più anziani/e di età. E' vicepresidente/presidentessa vicario/a, che supplisce il/la presidente/presidentessa in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il/la vicepresidente/presidentessa appartenente allo schieramento opposto rispetto a quello del/della presidente/presidentessa con riferimento alla maggioranza e alla minoranza scaturita dalla elezione del/della sindaco/a e del consiglio comunale.

4.      Il/la vicepresidente/presidentessa vicario/a collabora con il/la presidente/presidentessa nello svolgimento dei compiti che gli sono assegnati. In caso di assenza o di impedimento del/della presidente/presidentessa e del/della vicepresidente/presidentessa vicario, i compiti assegnati alla presidenza sono svolti dall'altro/a vicepresidente/presidentessa. In caso di assenza o di impedimento del/della presidente/presidentessa e dei/delle vicepresidenti, il consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano.

5.      Al/alla presidente/presidentessa è assicurato il supporto giuridico ed amministrativo necessario per l'espletamento dei compiti che gli sono attribuiti. Il/la presidente/presidentessa e i/le vicepresidenti possono essere revocati/e a seguito di apposita motivata mozione presentata da almeno un quarto dei/delle consiglieri/e assegnati/e e approvata a maggioranza assoluta mediante scrutinio segreto.

 

 

 

 

Art. 13 - Attribuzioni de/della presidente/presidentessa del consiglio comunale

 

1.      In conformità alle funzioni che gli sono attribuite dal presente statuto e dal regolamento, il/la presidente/presidentessa:

a)      rappresenta il consiglio comunale;

b)      convoca il consiglio comunale su richiesta del/della sindaco/a o di almeno un quinto dei/delle consiglieri/e comunali in carica;

c)      formula l'ordine del giorno delle riunioni sulla base di quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli/alle consiglieri/e comunali sulle questioni sottoposte al consiglio comunale;

d)      dirama gli avvisi di convocazione;

e)      presiede e dirige i lavori del consiglio comunale, adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dell'organo;

f)        tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei/delle consiglieri/e comunali;

g)      cura la costituzione delle commissioni consiliari, vigila sul loro funzionamento e ne coordina le attività;

h)      convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;

i)        esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e dal regolamento;

l)        interpreta il regolamento consiliare durante il dibattito del consiglio comunale;

j)        esercita poteri di verifica e di controllo su interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno presentati dai/dalle consiglieri/e comunali nonché sulla composizione dei gruppi consiliari.

2.      Il/la presidente/presidentessa fissa la data di convocazione del consiglio comunale d'intesa con il/la sindaco/a, sentita la conferenza dei capigruppo. Se la convocazione è richiesta dal/dalla sindaco/a o da un quinto dei/delle consiglieri/e assegnati, il/la presidente/presidentessa, qualora si tratti di competenze proprie del consiglio comunale, deve provvedere a riunire il consiglio comunale entro venti giorni dalla richiesta, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Il/la presidente/presidentessa può ridurre il termine a ventiquattro ore se nella richiesta sono evidenziate particolari e motivate ragioni di urgenza della trattazione.

3.      Il/la presidente/presidentessa del consiglio comunale è garante dell’attuazione dello statuto.

4.      Il/la presidente/presidentessa si fregia di un segno distintivo costituito da una fascia con i colori della municipalità recante lo stemma del comune.

 

 

Art. 14 - Funzionamento del consiglio comunale.

 

1.      Il consiglio comunale è convocato dal/dalla presidente/presidentessa.

2.      Sono inseriti all'ordine del giorno gli argomenti di cui facciano richiesta il/la sindaco/a, la giunta o ciascun/a consigliere/a comunale.

3.      Il consiglio comunale può validamente deliberare quando vi sia la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti.

4.      L’espressione del voto dei/delle consiglieri/e comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l’apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

5.      La proposta di deliberazione si intende approvata quando ottenga il voto favorevole della maggioranza dei/delle consiglieri/e votanti; a tal fine i/le consiglieri/e astenuti/e concorrono a formare il solo quorum strutturale.

6.      Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei casi previsti dalla legge.

7.      E' istituito l'albo delle presenze dei/delle consiglieri/e comunali alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari. L'albo è consultabile da chiunque.

 

 

 

Art. 15 - Regolamento del consiglio comunale

 

1.      Il consiglio comunale esercita la propria potestà di autorganizzazione secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale, che disciplina in particolare:

a)      il funzionamento del consiglio comunale e la composizione ed il funzionamento delle sue commissioni permanenti e speciali, che possono avere funzioni conoscitive, consultive, di controllo, referenti, redigenti e di inchiesta;

b)     la pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni, che può essere temporaneamente esclusa soltanto per esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e della riservatezza di persone o gruppi;

c)      le modalità di partecipazione alle riunioni delle commissioni, in qualità di uditori con diritto di parola ma non di voto, di persone diverse dai/dalle consiglieri/e comunali, da questi ultimi espressamente delegati;

d)     la partecipazione delle circoscrizioni all'attività del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, nel rispetto delle prerogative dei/delle consiglieri/e comunali;

e)      i diritti e le prerogative dei/delle consiglieri/e comunali; le modalità di uso dei servizi e delle strutture necessarie all'espletamento delle loro funzioni;

f)       le modalità interne di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti della gestione dei servizi pubblici nelle forme previste dalle leggi;

g)      i procedimenti interni relativi ai rapporti tra il consiglio comunale e i soggetti collettivi e le imprese che esercitano la loro attività sul territorio;

h)      la costituzione, il funzionamento e le strutture dei singoli gruppi consiliari, l'istituzione e le attribuzioni della conferenza dei capigruppo;

i)        la presentazione, la discussione e la votazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazioni da parte dei/delle consiglieri/e comunali e dei gruppi consiliari.

 

 

Art. 16 - Prerogative dei/delle consiglieri/e comunali

 

1.      Il/la consigliere/a comunale nell'esercizio del proprio potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno o mozioni sulle attività del comune e presentare proposte di deliberazione per le materie di competenza del consiglio comunale e richieste d’argomenti.

2.      Le risposte alle interrogazioni ed alle interpellanze possono essere date nella commissione competente per materia, secondo le modalità previste dal regolamento.

3.      Le risposte alle interrogazioni ed alle interpellanze debbono essere fornite entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione. Scaduto tale termine il/la sindaco/a o l’assessore/a delegato/a sono tenuti a rispondere indicando i motivi per i quali non si è potuto fornire risposta in tempo utile.

4.        Nell'esercizio delle funzioni il/la consigliere/a comunale si avvale della collaborazione degli uffici comunali.

5.      Il/la consigliere/a comunale ha diritto ad avere copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli organi del comune e delle aziende dei servizi pubblici nelle forme stabilite dalla legge.

6.      Il/la consigliere/a comunale ha diritto di accesso agli uffici degli enti ed aziende richiamati al comma 5, al fine di ottenere informazioni utili all'esercizio del mandato.

7.      Ogni singolo consigliere/a comunale può optare per l’indennità di funzione al posto del gettone di presenza secondo le modalità fissate con delibera del consiglio comunale.

8.      I/le consiglieri/e comunali che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale che sono state ritualmente convocate sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il/la presidente/presidentessa del consiglio comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del/della consigliere/a comunale interessato/a, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il/la consigliere/a comunale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al/alla presidente/presidentessa eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del/della consigliere/a comunale interessato/a.

 

 

Art. 17 - Gruppi consiliari

 

1.      L'adesione dei/delle singoli/le consiglieri/e comunali ad un gruppo consiliare si determina sulla base delle liste di appartenenza degli stessi o di una diversa dichiarazione di volontà. Nella prima ipotesi i gruppi consiliari non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti. I gruppi che si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza sono costituiti da almeno tre consiglieri/e, ad eccezione del gruppo misto al cui interno ogni consigliere/a comunale può adottare una denominazione propria.

2.      I gruppi che si costituiscano in base ad una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza sono costituiti da almeno tre consiglieri/e comunali, ad eccezione dei casi di fusione di gruppi esistenti purché siano presentati alle elezioni dove il numero è ridotto a due e ad eccezione del gruppo misto al cui interno ogni consigliere/a comunale può adottare una denominazione propria.

3.      I gruppi sono dotati di risorse strumentali all'esercizio della loro attività istituzionale.

 

 

Art. 18 - Commissioni consiliari

 

1.      Il consiglio comunale istituisce commissioni permanenti, temporanee o speciali. Le commissioni sono composte su designazione dei gruppi consiliari, in proporzione numerica alla consistenza degli stessi. Possono avere funzioni conoscitive, consultive di controllo, referenti e redigenti, nell’ambito delle funzioni, delle competenze e dei limiti propri del consiglio comunale. Nelle commissioni di controllo e/o garanzia la presidenza è attribuita ai/alle consiglieri/e comunali appartenenti ai gruppi di opposizione.

2.      Le commissioni sono convocate dai rispettivi presidenti, d'ufficio o su istanza di almeno tre componenti.

3.      Le sedute delle commissioni ed i relativi atti sono pubblici; la pubblicità può essere temporaneamente esclusa dal/dalla presidente/presidentessa della commissione, per esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e della riservatezza di persone o gruppi.

4.      Su istanza motivata di uno o più consiglieri/e, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, il consiglio comunale istituisce commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione, definendone contestualmente l’ambito del mandato e la durata.

5.      I Capigruppo Consiliari delle formazioni politiche che non sono rappresentate in seno alle Commissioni Consiliari Permanenti fanno parte dei suddetti Organismi Collegiali istruttori con diritto di parola ma non di voto. Essi non concorrono a determinare il numero legale e non hanno diritto ad alcun emolumento per la loro partecipazione.[1]

 

 

Art. 19 - Spese elettorali

 

1.      Salvo quanto disposto dalla legge, è garantita adeguata pubblicità alle spese elettorali sostenute dalle liste e dai candidati. Il regolamento del consiglio comunale determina le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese di propaganda elettorale, nonché i mezzi più idonei per portarli a conoscenza dei/delle cittadini/e.

2.      Nei termini previsti dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale, i/le consiglieri/e comunali, gli/le assessori/e ed il/la sindaco/a producono una dichiarazione dalla quale risultino le associazioni alle quali sono iscritti e la dichiarazione relativa ai redditi percepiti.

 

 

Art. 20 – Sindaco/a

 

1.      Il/la sindaco/a ha la rappresentanza istituzionale e politica del comune; sovrintende, anche impartendo direttive, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti del comune.

2.      Nell'ambito delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento contenente le linee programmatiche di mandato; in tale ambito persegue gli indirizzi politico - amministrativi espressi, secondo le proprie competenze, dal consiglio comunale.

3.      Il/la sindaco/a, in relazione agli obiettivi di cui al comma precedente conferisce specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza. Le deleghe sono conferite di norma per settori organici di materie.

4.      Nel caso di nomina del/della direttore/direttrice generale, il/la sindaco/a disciplina i rapporti tra questo/a e il/la segretario/a generale, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.

5.      Il/la sindaco/a svolge in particolare le seguenti funzioni:

a)      convoca e presiede la giunta, fissandone l'ordine del giorno;

b)      convoca i comizi per il referendum, le consultazioni popolari, l'elezione dei consigli di circoscrizione, del cui corretto svolgimento è garante, secondo quanto previsto dai regolamenti;

c)      scioglie anticipatamente i consigli di circoscrizione nei casi previsti dall'apposito regolamento;

d)