STATUTO
DEL COMUNE DI PISA
-
Approvato con deliberazione C.C. n. 3 in data 18 gennaio 2001. Controllato
dal Co.Re.Co. e annullato parzialmente all’art. 36, comma 7 con decisione n.
53 del 21/02/2001. Pubblicato all’Albo Pretorio il 23 febbraio 2001. Entrato
in vigore il 25 marzo 2001. Pubblicato sul BURT il 23 maggio 2001, n. 21
supplemento n. 80.
-
Integrato all’art. 18 con il comma 5° approvato con deliberazione C.C. del
29 ottobre 2001 n. 54. Entrato in vigore il 2 gennaio 2002. Pubblicato sul
BURT il 27 febbraio 2002, n. 9.
-
Modificato e integrato l'articolo 58 con deliberazione C.C. n. 44
dell’8 giugno 2006. Entrato in vigore il 14 luglio 2006. Pubblicato sul BURT
il 12 luglio 2006, n. 28;
-
Integrato con l’art. 50 bis con deliberazione C.C. n. 45 dell’8 giugno 2006.
Entrato in vigore il 14 luglio 2006. Pubblicato sul BURT il 12 luglio 2006,
n. 28
Titolo I - Principi Generali
PAGEREF _Toc140491952 \h 3
Art. 1- Il Comune di Pisa.
PAGEREF _Toc140491953 \h 3
Art. 2 - La città di Pisa.
PAGEREF _Toc140491954 \h 3
Art. 3 - Principi programmatici
PAGEREF _Toc140491955 \h 4
Art. 4 - Territorio e segni distintivi
PAGEREF _Toc140491956 \h 5
Art. 5 - Collaborazione con gli altri soggetti istituzionali
PAGEREF _Toc140491957 \h 5
Art. 6 - Regolamenti
PAGEREF _Toc140491958 \h 5
Titolo II - Organizzazione.
PAGEREF _Toc140491959 \h 7
Art. 7 Gli organi
PAGEREF _Toc140491960 \h 7
Art. 8 – Deleghe.
PAGEREF _Toc140491961 \h 7
Art. 9 - Conflitti interorganici
PAGEREF _Toc140491962 \h 7
Art. 10 - Consiglio comunale.
PAGEREF _Toc140491963 \h 8
Art. 11 - Linee programmatiche.
PAGEREF _Toc140491964 \h 8
Art. 12 - Presidenza del consiglio comunale.
PAGEREF _Toc140491965 \h 9
Art. 13 - Attribuzioni de/della presidente/presidentessa del consiglio comunale.
PAGEREF _Toc140491966 \h 10
Art. 14 - Funzionamento del consiglio comunale.
PAGEREF _Toc140491967 \h 10
Art. 15 - Regolamento del consiglio comunale.
PAGEREF _Toc140491968 \h 11
Art. 16 - Prerogative dei/delle consiglieri/e comunali
PAGEREF _Toc140491969 \h 11
Art. 17 - Gruppi consiliari
PAGEREF _Toc140491970 \h 12
Art. 18 - Commissioni consiliari
PAGEREF _Toc140491971 \h 12
Art. 19 - Spese elettorali
PAGEREF _Toc140491972 \h 12
Art. 20 – Sindaco/a.
PAGEREF _Toc140491973 \h 13
Art. 21 - Vice sindaco/a.
PAGEREF _Toc140491974 \h 14
Art. 22 - Giunta e suo funzionamento.
PAGEREF _Toc140491975 \h 14
Art. 23 - Competenze della giunta.
PAGEREF _Toc140491976 \h 14
Capo II - Decentramento.
PAGEREF _Toc140491977 \h 14
Art. 24 – Circoscrizioni
PAGEREF _Toc140491978 \h 14
Art. 25 - Consiglio di circoscrizione.
PAGEREF _Toc140491979 \h 14
Art. 26 – Consiglieri/e di circoscrizione.
PAGEREF _Toc140491980 \h 15
Art. 27 - Presidente/presidentessa della circoscrizione.
PAGEREF _Toc140491981 \h 15
Art. 28 - Competenze del/della presidente/presidentessa.
PAGEREF _Toc140491982 \h 15
Art. 29 - Attribuzioni del consiglio di circoscrizione.
PAGEREF _Toc140491983 \h 16
Art. 30 - Controllo sugli atti
PAGEREF _Toc140491984 \h 16
Art. 31 - Risorse ed uffici circoscrizionali
PAGEREF _Toc140491985 \h 16
Art. 32 - Conferenza dei presidenti di circoscrizione.
PAGEREF _Toc140491986 \h 17
Capo III - Uffici dirigenza e personale.
PAGEREF _Toc140491987 \h 17
Art. 33 - Principi strutturali e organizzativi
PAGEREF _Toc140491988 \h 17
Art. 34 -Organizzazione degli uffici e del personale.
PAGEREF _Toc140491989 \h 17
Art. 35 - Regolamento degli uffici e dei servizi
PAGEREF _Toc140491990 \h 18
Art. 36 - Direttore/direttrice generale.
PAGEREF _Toc140491991 \h 18
Art. 38 - Responsabili degli uffici e dei servizi.
PAGEREF _Toc140491992 \h 19
Art. 39 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.
PAGEREF _Toc140491993 \h 19
Art. 40 - Segretario/a comunale.
PAGEREF _Toc140491994 \h 19
Art. 41 -Obblighi di astensione.
PAGEREF _Toc140491995 \h 19
Titolo III - Accesso, informazione e partecipazione al procedimento
amministrativo.
PAGEREF _Toc140491996 \h 20
Capo I -Accesso ai documenti ed alle informazioni
PAGEREF _Toc140491997 \h 20
Art. 42 - Ambito di applicazione.
PAGEREF _Toc140491998 \h 20
Art. 43 - Diritto di accesso.
PAGEREF _Toc140491999 \h 20
Art. 44 - Diritto all'informazione.
PAGEREF _Toc140492000 \h 20
Art. 45 – Sportello unico e dei rapporti con il cittadino.
PAGEREF _Toc140492001 \h 20
Capo II - Attività amministrativa.
PAGEREF _Toc140492002 \h 21
Art. 46 - Principi dell'attività amministrativa.
PAGEREF _Toc140492003 \h 21
Art. 47 - Informazione, chiarezza, trasparenza e semplificazione delle
disposizioni tributarie.
PAGEREF _Toc140492004 \h 21
Capo III -Partecipazione al procedimento amministrativo.
PAGEREF _Toc140492005 \h 21
Art. 48 – Intervento.
PAGEREF _Toc140492006 \h 21
Art. 49 - Inizio del procedimento.
PAGEREF _Toc140492007 \h 21
Capo IV - Difensore/difenditrice civico/a.
PAGEREF _Toc140492008 \h 22
Art. 50 - Difensore/difenditrice civico/a.
PAGEREF _Toc140492009 \h 22
Articolo 50 bis - Garante per i diritti delle persone private della libertà
personale.
PAGEREF _Toc140492010 \h 22
Titolo IV -Partecipazione.
PAGEREF _Toc140492011 \h 23
Capo I -Principi
PAGEREF _Toc140492012 \h 23
Art. 51 - Diritti di partecipazione.
PAGEREF _Toc140492013 \h 23
Art. 52 - Organismi di partecipazione associazioni
PAGEREF _Toc140492014 \h 23
Art. 53 - Partecipazione istituzionale.
PAGEREF _Toc140492015 \h 23
Art. 54 - Promozione del volontariato.
PAGEREF _Toc140492016 \h 24
Art. 55 - Consultazione popolare.
PAGEREF _Toc140492017 \h 24
Art. 56 - Istanze e petizioni
PAGEREF _Toc140492018 \h 25
Art. 57 – Proposte.
PAGEREF _Toc140492019 \h 25
Capo II -Referendum..
PAGEREF _Toc140492020 \h 25
Art. 58 - Norme generali
PAGEREF _Toc140492021 \h 25
Art. 59 - Giudizio di ammissibilità.
PAGEREF _Toc140492022 \h 26
Art. 60 - Referendum consultivo.
PAGEREF _Toc140492023 \h 26
Art. 61 - Referendum propositivo e abrogativo.
PAGEREF _Toc140492024 \h 26
Art. 63 - Sospensione revoca del referendum..
PAGEREF _Toc140492025 \h 27
Art. 64 - Comitato promotore.
PAGEREF _Toc140492026 \h 27
Art. 65 - Effetti dei Referendum..
PAGEREF _Toc140492027 \h 27
Capo III – Ordinamento, attività finanziaria e servizi pubblici
PAGEREF _Toc140492028 \h 27
Art. 66 - Ordinamento.
PAGEREF _Toc140492029 \h 27
Art. 67 - Attività finanziaria del comune.
PAGEREF _Toc140492030 \h 28
Art. 68 - Autonomia contrattuale.
PAGEREF _Toc140492031 \h 28
Art. 69 - Bilancio comunale.
PAGEREF _Toc140492032 \h 28
Art. 70 - Rendiconto della gestione.
PAGEREF _Toc140492033 \h 28
Art. 71 - Collegio dei revisori dei conti
PAGEREF _Toc140492034 \h 29
Art. 72 - Servizi Pubblici
PAGEREF _Toc140492035 \h 29
1.
Il comune
rappresenta la comunità locale, cura gli interessi e promuove lo sviluppo di
tutti coloro che vivono ed operano sul territorio comunale e dà valore alle
differenze che in esso si esprimono, siano esse etniche, linguistiche, di
religione oppure fondate sul sesso.
2.
Il comune è
soggetto autonomo in attuazione dei principi fissati dalla costituzione e dalle
leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente statuto.
3.
Il comune è
titolare, sul proprio territorio, di tutte le funzioni d’interesse locale
necessarie e/o strumentali all’esercizio del ruolo di governo, nell’ambito dei
principi fissati dal T.U.E.L. e dalle altre leggi fondamentali dello Stato.
4.
Il comune
esercita le funzioni proprie secondo le norme del presente statuto; le funzioni
attribuite, delegate e quelle di competenza dello Stato e della regione
organizzate a livello locale nonché, in forza del principio di sussidiarietà,
quelle non attribuite dall’ordinamento ad altri enti, sono esercitate in base ai
principi contenuti nello statuto e secondo le norme che disciplinano le funzioni
stesse.
5.
Il comune
ricerca la collaborazione e cooperazione con la regione e gli altri enti locali
nel rispetto di equiordinate posizioni istituzionali con particolare attenzione
alle istituzioni dell’area vasta, perseguendo costantemente gli interessi della
comunità locale.
6.
Il consiglio
comunale può definire in armonia con i comuni dell’area vasta PI-LI-LU altre
forme processuali per la costituzione graduale dell’area metropolitana tirrenica
centrale.
1.
Il comune
promuove e valorizza tutte le caratteristiche peculiari e distintive della
città, legate ai valori ideali storici, artistici, culturali, scientifici ed
ambientali, che fanno di Pisa una città aperta alla collaborazione ed alle
relazioni internazionali con tutti i popoli.
2.
In
particolare il comune:
a)
favorisce e
promuove tutte le iniziative atte a realizzare il potenziamento, lo sviluppo ed
il consolidamento delle strutture universitarie, dei centri di ricerca e dei
grandi servizi di rilievo regionale e nazionale;
b)
sviluppa,
anche favorendo iniziative fondate sulla tradizione storica cittadina e locale,
la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale, culturale,
storico e ambientale della città e dell’area pisana; riconosce al Gioco del
Ponte, Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, Luminaria e Regata di S.
Ranieri, il carattere di manifestazioni storico-culturali che valorizzano la
città;
c)
promuove ed
incentiva lo sviluppo delle attività connesse ai processi di innovazione
tecnologica, insieme al rafforzamento del tessuto locale della piccola e media
impresa con opportune azioni amministrative a partire dallo sportello unico;
d)
riconosce la
tutela dell'ambiente valore fondamentale della città, adottando tutte le misure
idonee a contrastare i fenomeni di inquinamento atmosferico, acustico e delle
acque, condizionando gli interventi rilevanti sul territorio a valutazione di
impatto ambientale e promovendo il risparmio delle risorse naturali e
ambientali;
e)
favorisce
l'attività del parco di Migliarino - S.Rossore - Massaciuccoli, individuando nel
suo territorio una risorsa naturale ed economica di rilevante interesse per la
città e naturalmente collegata allo sviluppo turistico del litorale;
f)
promuove
una politica turistica capace di valorizzare le potenzialità della città d'arte
e di scienza, del parco e delle sue risorse naturali e del litorale pisano.
1.
Il comune
promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità, finalizzato
all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni individuali
e collettivi, alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, tutela del lavoro e dei
diritti dei lavoratori, alla valorizzazione delle risorse culturali, storiche e
artistiche della città di Pisa; concorre alla determinazione delle condizioni
necessarie per rendere effettivi i diritti di tutti i componenti la comunità
locale e di coloro che scelgono di insediarvisi per necessità transitoria ed in
particolare degli appartenenti alle categorie più deboli ed emarginate.
2.
Il comune
assume il principio della programmazione come metodo della propria azione;
favorisce l'utilizzazione della proprietà privata in funzione sociale e promuove
lo sviluppo sociale, economico, ed occupazionale della comunità e di coloro che
scelgono di insediarvisi per necessità transitoria attraverso l'indirizzo ed il
coordinamento dell'iniziativa economica pubblica e privata sul territorio.
3.
Il comune,
in coerenza con i valori antifascisti espressi dalla Resistenza che hanno
portato ad avere riconosciuta la medaglia di bronzo alla città e con i
principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani,
delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella
pace un diritto fondamentale degli uomini, delle donne e dei popoli; a tal fine
il comune promuove nella comunità locale iniziative culturali, di ricerca, di
educazione, di informazione, di cooperazione alla pace e favorisce lo scambio e
l'integrazione culturale tra i popoli, valorizzando il rispetto e la tutela
delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche
attraverso la promozione dei valori della cultura della tolleranza le diverse
culture che convivono nella città. Il comune sostiene iniziative miranti
all'unità politica ed economica dell'Europa.
4.
Il comune
valorizza ed incentiva le forme di volontariato, di associazionismo e
cooperazione nazionale ed internazionale, assicurando alle organizzazioni del
volontariato ed alle associazioni la propria collaborazione e garantendo la loro
partecipazione all'attività del comune.
5.
Il comune
promuove l'attività sportiva garantendo l'educazione motoria ai giovani e la
pratica sportiva di ogni fascia di età, favorendo a tal fine il coinvolgimento
delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle
associazioni e delle società sportive senza fini di lucro.
6.
Il comune
contribuisce a garantire il diritto allo studio, curando in modo particolare
l'adempimento dell'obbligo scolastico da parte di tutti i/le cittadini/e e
promuovendo iniziative di formazione permanente e ricorrente.
7.
Il comune
promuove azioni per favorire nella comunità locale pari opportunità tra donne e
uomini, per perseguire il riequilibrio dei ruoli sociali e delle rappresentanze
attraverso tutti gli strumenti ritenuti più idonei ed in particolare avvalendosi
del consiglio cittadino per le pari opportunità. Coordina tempi e modalità dei
servizi per rispondere alle esigenze dei/delle cittadini/e, delle famiglie,
delle lavoratrici e dei lavoratori.
8.
Le attività
del comune si svolgono favorendo il coinvolgimento diretto della collettività
nella gestione della cosa pubblica, garantendo la massima trasparenza e
pubblicità delle procedure e l'accesso dei/delle cittadini/e agli atti ed alle
informazioni in possesso dell'amministrazione.
9.
Il comune
assicura, nelle forme previste dal presente statuto, la partecipazione alla vita
politica e amministrativa di tutti coloro, singoli o associati, che fanno parte
della popolazione presente sul territorio comunale.
10.
Il comune
concorre a garantire il diritto alla salute, predisponendo interventi idonei ad
assicurare la salubrità dell'ambiente urbano e di lavoro e promuovendo una
diffusa educazione sanitaria; opera per il completo abbattimento delle barriere
architettoniche e promuove lo sviluppo di un efficiente servizio di assistenza
sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli invalidi ed
ai portatori di handicap, ai tossicodipendenti, agli immigrati e ai nomadi.
11.
Il comune
riconosce a tutti i bambini i diritti sanciti dalla convenzione internazionale
sui diritti dell'infanzia, adottando in primo luogo forme di consultazione per
le scelte che li riguardano ed operando per la realizzazione di una adeguata
rete di servizi. Il comune promuove l'impegno formativo dei genitori, educatori,
animatori e riconosce il ruolo fondamentale dei bambini, ragazzi e giovani nella
vita della comunità locale.
12.
In tutti gli
atti del comune si deve utilizzare un linguaggio non discriminante. In
particolare sono espresse al femminile le denominazioni degli incarichi e delle
funzioni amministrative del comune ricoperte da donne.
1.
Il
territorio del comune sul quale è insediata la comunità di Pisa è al centro
dell’area vasta LI-PI-LU ed ha una estensione di kmq. 187,14 ed include sia
l'agglomerato urbano, comprensivo del centro storico, delle periferie più
recenti e dei nuclei più antichi raggiunti dal processo di urbanizzazione, sia
l'aggregato urbano del litorale.
2.
Lo stemma
del comune è: "Di rosso, alla croce a chiave (non pisana)". Il gonfalone
consiste di un vessillo vermiglio con la croce bianca, come rappresentato
graficamente nel decreto del capo del governo dell'11 ottobre 1932. Il bollo del
comune è raffigurato dalla croce a chiave (non pisana) con fronde di gramigna e
quercia contornata in fondo dalla dicitura "Comune di Pisa". L'originale del
bollo deve essere conservato presso l'archivio generale.
3.
Il comune fa
uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone. In ogni caso la bandiera
nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al gonfalone dell’ente
ogni volta che è prescritta l’esposizione di quest’ultimo, osservata la
prioritaria dignità della bandiera nazionale. L’uso dello stemma, del gonfalone
e del bollo è riservata esclusivamente all’amministrazione comunale. È fatto in
ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per
fini commerciali o di propaganda politica.
4.
Il/la
sindaco/a può disporre che in cerimonie ufficiali solenni, nelle quali sia
presente, rappresentata, la comunità, venga esibito il gonfalone.
5.
Il palazzo
civico, sede comunale, è ubicato in piazza XX settembre. Gli organi collegiali
del comune possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso dalla propria sede.
1.
Il comune
promuove ogni attività di collaborazione e cooperazione con altri enti locali
territoriali, al fine di esercitare la rappresentanza degli interessi comuni in
ambito adeguato, per la gestione dei servizi e delle funzioni, per la
programmazione e la realizzazione di opere e di interventi, contribuendo alla
realizzazione di un efficiente sistema locale al servizio della comunità.
1.
Il comune
emana regolamenti:
a)sulla propria organizzazione;
b)
nelle materie
ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
c)nelle materie in cui manchi la disciplina di legge ed atti aventi forza di
legge;
d)
nelle
materie in cui esercita funzioni.
2.
Nelle
materie di competenza esclusiva previste dalla legge, la potestà regolamentare
viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi
statali stesse, dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni statutarie.
3.
Nelle altre
materie di competenza dello Stato e della regione la potestà regolamentare si
esercita nel rispetto rispettivamente delle leggi statali e regionali, della
normativa comunitaria e dei regolamenti emanati dai soggetti aventi competenza
nelle materie stesse.
4.
I
regolamenti potranno prevedere sanzioni amministrative o ripristinatorie per la
violazione dei precetti dagli stessi impartiti.
5.
L’attività
normativa deve esprimersi con carattere di generalità e astrattezza demandando
la disciplina concreta e specifica ad atti e provvedimenti amministrativi.
6.
I
regolamenti debbono essere sottoposti a forme di consultazione adeguate alla
rilevanza delle materie trattate, prima dell’approvazione da parte del consiglio
comunale.
7.
Il consiglio
comunale adotta atti generali di indirizzo determinando i criteri e le regole
che condizionano l’adozione di atti amministrativi esecutivi nelle materie che
ne sono oggetto.
1.
Sono
organi del comune i centri di imputazione di attribuzioni amministrative cui si
connettono competenze interne ed esterne per l'esercizio delle funzioni proprie
attribuite o delegate al comune.
2.
Sono
organi di direzione politica del comune il consiglio comunale, la giunta, il/la
sindaco/a, i consigli di circoscrizione. Essi esercitano, nella distinzione dei
ruoli istituzionali e delle attribuzioni proprie, la funzione di indirizzo
politico e di controllo rispetto all'attività di gestione amministrativa.
3.
Sono
organi burocratici per l'esercizio delle attività di gestione amministrativa
il/la segretario/a generale, i dipendenti con qualifica dirigenziale e i
responsabili dei servizi e dei procedimenti.
4.
Sono
organi di garanzia, eletti dal consiglio comunale, i/le sindaci/sindache
revisori/e ed il/la difensore/difenditrice civico/a.
1.
Gli organi
comunali possono esercitare le proprie attribuzioni delegandole ad altri organi.
Non è ammessa delega per quelle attribuzioni che la legge statale o lo statuto
riservano con carattere di inderogabilità ad un organo determinato.
2.
La delega
comporta ordinariamente, fino alla sua revoca, il trasferimento della
competenza. Il delegante conserva potestà di direttiva circa l'esercizio
dell'attribuzione e di controllo sull'attività delegata.
3.
Non è
ammessa la delega di funzioni comunali tra organi di direzione politica ed
organi burocratici.
4.
Fra organi
di direzione politica è ammessa delega esclusivamente da parte del sindaco/a e
della giunta ai consigli di circoscrizione, ai presidenti di commissione e
ai/alle consiglieri/e comunali. È altresì ammessa delega da parte del/della
sindaco/a ai componenti della giunta o ai presidenti dei consigli di
circoscrizione. L’esercizio delle deleghe è condizionato dalla erogazione delle
risorse necessarie.
5.
I funzionari
che non rivestono qualifica dirigenziale possono essere delegatari di
attribuzioni anche esterne da parte degli organi burocratici.
1.
I conflitti
di attribuzione o di competenza sorti tra dirigenti o funzionari/e responsabili
dei servizi sono decisi con provvedimento del/della segretario/a generale.
2.
Ove il
conflitto sia fra il/la segretario/a generale e gli altri organi burocratici
oppure fra il/la segretario/a generale e la giunta esso viene risolto dal/dalla
sindaco/a.
3.
I soggetti
coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo
decidente il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti
coinvolte.
4.
Il conflitto
interorganico può essere sollevato da qualunque componente dell'organo
collegiale o dall'organo monocratico, di fronte all'organo competente per sua
decisione. Il regolamento può disciplinarne ulteriori procedure e forme. La
pendenza del conflitto non determina ordinariamente sospensione dell'esercizio
delle attribuzioni contestate.
5.
Contro le
decisioni dei conflitti non sono ammissibili rimedi amministrativi interni.
1.
Il consiglio comunale esprime ed esercita la rappresentanza della
comunità locale e di coloro che scelgono di insediarsi per necessità
transitoria. Esso esplica la propria attività di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo sulla base del programma amministrativo mediante
autonome iniziative.
2.
I consigli sono dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e di
bilancio – in funzione di quanto espressamente stanziato nel bilancio generale
dell’amministrazione comunale. La gestione di tutte le risorse attribuite per il
proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti
è disciplinata nel regolamento del consiglio comunale.
3.
Il consiglio
comunale ha funzioni di indirizzo politico-amministrativo che esprime in atti,
quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri
ai quali deve conformarsi l'attività dell'ente.
4.
Il consiglio
comunale indirizza l'attività dell'ente con atti fondamentali aventi carattere
normativo, programmatorio, pianificatorio, organizzativo, negoziale e
gestionale. Gli atti fondamentali contengono l'individuazione degli obiettivi e
delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione e le
prescrizioni da osservare. Il consiglio comunale vigila sulla qualità
dell’espletamento dei servizi dell’amministrazione e sul rispetto dello statuto
e dei regolamenti.
5.
Spetta al
consiglio comunale la verifica ed il controllo delle attività fatte oggetto dei
propri atti di indirizzo.
6. [
L’elezione
del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, la composizione nonché la
surrogazione e lo stato giuridico dei consiglio sono regolati dalla legge e dal
presente Statuto, senza discriminazioni di nazionalità.
7.
Il diritto
di elettorato attivo e passivo, in base alla legge, spetta nelle elezioni
comunali, oltre che ai cittadini italiani ed ai cittadini o elettori di
qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea, agli apolidi e od agli stranieri
legalmente soggiornati in Italia e residenti nel comune che si trovino in una
delle seguenti condizioni:
a)
siano in
possesso della carta di soggiorno:
b)
abbiamo
risieduto legalmente ed abitualmente in Italia nei cinque anni precedenti;
c)
abbiano
risieduto legalmente ed abitualmente nel territorio comunale nei due anni
precedenti alle elezioni.
8.
Per
l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo dello straniero e dell’apolide
valgono, in quanto applicabili, i requisiti, le regole e le procedure stabilite
per i cittadini italiani e per i cittadini ed elettori di Stati membri
dell’Unione Europea.
9.
Ai fini
dell’esercizio dei diritti di elettorato e di partecipazione politica degli
stranieri e degli apolidi residenti, il Consiglio Comunale delibera i necessari
regolamenti per rendere operativi tali nuovi istituti. ]
Il D.P.R 16/1/2008 ha disposto l'annullamento straordinario,
per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento dei commi 6 , 7, 8 e 9.
1.
Entro il
termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, al
consiglio comunale sono presentate, da parte del/della sindaco/a, sentita la
giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare durante il mandato politico – amministrativo.
2.
Nei
successivi 20 giorni decorrenti dalla presentazione, ciascun/a consigliere/a
comunale ha diritto di formulare osservazioni e richieste di integrazione al
documento programmatico di mandato.
3.
Il/la
sindaco/a, sentita la giunta, e valutate le osservazioni e le richieste
presentate, sottopone al consiglio comunale il documento contenente le linee
programmatiche di mandato per l’approvazione definitiva che dovrà avvenire entro
gli ulteriori 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma
precedente.
4.
Ogni atto di
programmazione generale adottato dal consiglio comunale nel corso della
legislatura, deve essere conforme alle linee programmatiche di mandato. Nel caso
di contrasto, il consiglio comunale deve preventivamente modificare il documento
programmatico di mandato pena l’improcedibilità.
5.
Con scadenza
almeno annuale, in occasione della verifica contabile degli equilibri di
bilancio, il consiglio comunale provvede a verificare l’attuazione di tali
linee, da parte del/della sindaco/a e dei/delle rispettivi/e assessori/e.
6.
Al termine
della legislatura, il/la sindaco/a è tenuto a presentare all’esame ed alla
approvazione del consiglio comunale il rendiconto di mandato politico –
amministrativo.
1.
Il consiglio
comunale procede nella prima seduta all'elezione nel suo seno del/della
presidente/presidentessa e di due vicepresidenti. La seduta è convocata
dal/dalla sindaco/a entro dieci giorni dalla proclamazione degli/delle eletti/e,
deve essere tenuta entro dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta, fino
all'elezione del/della presidente/presidentessa, dal/dalla consigliere/a
anziano/a.
2.
La carica di
presidente/presidentessa è incompatibile con quella di capogruppo, di
presidente/presidentessa di una commissione consiliare e di membro di
commissioni consiliari permanenti. In caso di supplenza per impedimento o
assenza del/della presidente/presidentessa per un periodo superiore ad un mese,
si applicano al/alla vicepresidente/presidentessa vicario i casi di
incompatibilità previsti per il/la presidente/presidentessa. Il/la
presidente/presidentessa è eletto/a a scrutinio segreto. Nelle prime due
votazioni è richiesto, per l'elezione, il voto favorevole di almeno due terzi
dei/delle consiglieri/e assegnati/e. Se tale maggioranza non viene raggiunta, le
operazioni di voto dovranno essere riprese in altra seduta dopo un periodo di
tempo compreso fra sette e quattordici giorni dalla seconda votazione. Nella
terza votazione è richiesto, per l'elezione il voto favorevole dei due terzi
dei/delle consiglieri/e assegnati/e ed in quelle successive è sufficiente la
maggioranza assoluta. Fino all'elezione del/della presidente/presidentessa, il
consiglio comunale è convocato ed è presieduto dal consigliere anziano.
3.
I/le
vicepresidenti/vicepresidentesse sono eletti/e a scrutinio segreto e con voto
limitato. In caso di parità di voti ottenuti da due o più candidati/e, risultano
eletti/e i/le più anziani/e di età. E' vicepresidente/presidentessa vicario/a,
che supplisce il/la presidente/presidentessa in tutte le sue funzioni in caso di
assenza o di impedimento, il/la vicepresidente/presidentessa appartenente allo
schieramento opposto rispetto a quello del/della presidente/presidentessa con
riferimento alla maggioranza e alla minoranza scaturita dalla elezione del/della
sindaco/a e del consiglio comunale.
4.
Il/la
vicepresidente/presidentessa vicario/a collabora con il/la
presidente/presidentessa nello svolgimento dei compiti che gli sono assegnati.
In caso di assenza o di impedimento del/della presidente/presidentessa e
del/della vicepresidente/presidentessa vicario, i compiti assegnati alla
presidenza sono svolti dall'altro/a vicepresidente/presidentessa. In caso di
assenza o di impedimento del/della presidente/presidentessa e dei/delle
vicepresidenti, il consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano.
5.
Al/alla
presidente/presidentessa è assicurato il supporto giuridico ed amministrativo
necessario per l'espletamento dei compiti che gli sono attribuiti. Il/la
presidente/presidentessa e i/le vicepresidenti possono essere revocati/e a
seguito di apposita motivata mozione presentata da almeno un quarto dei/delle
consiglieri/e assegnati/e e approvata a maggioranza assoluta mediante scrutinio
segreto.
1.
In
conformità alle funzioni che gli sono attribuite dal presente statuto e dal
regolamento, il/la presidente/presidentessa:
a)
rappresenta
il consiglio comunale;
b)
convoca il
consiglio comunale su richiesta del/della sindaco/a o di almeno un quinto
dei/delle consiglieri/e comunali in carica;
c)
formula
l'ordine del giorno delle riunioni sulla base di quanto previsto dal regolamento
del consiglio comunale assicurando una adeguata e preventiva informazione ai
gruppi consiliari e ai singoli/alle consiglieri/e comunali sulle questioni
sottoposte al consiglio comunale;
d)
dirama gli
avvisi di convocazione;
e)
presiede e
dirige i lavori del consiglio comunale, adottando i provvedimenti necessari per
un corretto ed efficace funzionamento dell'organo;
f)
tutela le
prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei/delle consiglieri/e
comunali;
g)
cura la
costituzione delle commissioni consiliari, vigila sul loro funzionamento e ne
coordina le attività;
h)
convoca e
presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
i)
esercita
tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e dal regolamento;
l)
interpreta
il regolamento consiliare durante il dibattito del consiglio comunale;
j)
esercita
poteri di verifica e di controllo su interrogazioni, interpellanze, mozioni e
ordini del giorno presentati dai/dalle consiglieri/e comunali nonché sulla
composizione dei gruppi consiliari.
2.
Il/la
presidente/presidentessa fissa la data di convocazione del consiglio comunale
d'intesa con il/la sindaco/a, sentita la conferenza dei capigruppo. Se la
convocazione è richiesta dal/dalla sindaco/a o da un quinto dei/delle
consiglieri/e assegnati, il/la presidente/presidentessa, qualora si tratti di
competenze proprie del consiglio comunale, deve provvedere a riunire il
consiglio comunale entro venti giorni dalla richiesta, inserendo nell'ordine del
giorno gli argomenti richiesti. Il/la presidente/presidentessa può ridurre il
termine a ventiquattro ore se nella richiesta sono evidenziate particolari e
motivate ragioni di urgenza della trattazione.
3.
Il/la
presidente/presidentessa del consiglio comunale è garante dell’attuazione dello
statuto.
4.
Il/la
presidente/presidentessa si fregia di un segno distintivo costituito da una
fascia con i colori della municipalità recante lo stemma del comune.
1.
Il consiglio
comunale è convocato dal/dalla presidente/presidentessa.
2.
Sono
inseriti all'ordine del giorno gli argomenti di cui facciano richiesta il/la
sindaco/a, la giunta o ciascun/a consigliere/a comunale.
3.
Il consiglio
comunale può validamente deliberare quando vi sia la presenza della maggioranza
assoluta dei propri componenti.
4.
L’espressione del voto dei/delle consiglieri/e comunali è effettuata,
normalmente, in forma palese. Le votazioni in forma segreta sono effettuate
quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il consiglio
deve esprimere, con il voto, l’apprezzamento e la valutazione delle qualità e
dei comportamenti di persone.
5.
La proposta
di deliberazione si intende approvata quando ottenga il voto favorevole della
maggioranza dei/delle consiglieri/e votanti; a tal fine i/le consiglieri/e
astenuti/e concorrono a formare il solo quorum strutturale.
6.
Le
disposizioni del comma precedente non si applicano nei casi previsti dalla
legge.
7.
E' istituito
l'albo delle presenze dei/delle consiglieri/e comunali alle sedute del consiglio
comunale e delle commissioni consiliari. L'albo è consultabile da chiunque.
1.
Il consiglio
comunale esercita la propria potestà di autorganizzazione secondo le modalità
stabilite nel regolamento del consiglio comunale, che disciplina in particolare:
a)
il
funzionamento del consiglio comunale e la composizione ed il funzionamento delle
sue commissioni permanenti e speciali, che possono avere funzioni conoscitive,
consultive, di controllo, referenti, redigenti e di inchiesta;
b)
la pubblicità
dell'attività consiliare e delle commissioni, che può essere temporaneamente
esclusa soltanto per esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e della
riservatezza di persone o gruppi;
c)
le modalità
di partecipazione alle riunioni delle commissioni, in qualità di uditori con
diritto di parola ma non di voto, di persone diverse dai/dalle consiglieri/e
comunali, da questi ultimi espressamente delegati;
d)
la
partecipazione delle circoscrizioni all'attività del consiglio comunale e delle
commissioni consiliari, nel rispetto delle prerogative dei/delle consiglieri/e
comunali;
e)
i diritti e
le prerogative dei/delle consiglieri/e comunali; le modalità di uso dei servizi
e delle strutture necessarie all'espletamento delle loro funzioni;
f)
le modalità
interne di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti
della gestione dei servizi pubblici nelle forme previste dalle leggi;
g)
i
procedimenti interni relativi ai rapporti tra il consiglio comunale e i soggetti
collettivi e le imprese che esercitano la loro attività sul territorio;
h)
la
costituzione, il funzionamento e le strutture dei singoli gruppi consiliari,
l'istituzione e le attribuzioni della conferenza dei capigruppo;
i)
la
presentazione, la discussione e la votazione di interrogazioni, interpellanze,
mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazioni da parte dei/delle
consiglieri/e comunali e dei gruppi consiliari.
1.
Il/la
consigliere/a comunale nell'esercizio del proprio potere di iniziativa può
formulare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno o mozioni sulle
attività del comune e presentare proposte di deliberazione per le materie di
competenza del consiglio comunale e richieste d’argomenti.
2.
Le risposte
alle interrogazioni ed alle interpellanze possono essere date nella commissione
competente per materia, secondo le modalità previste dal regolamento.
3.
Le risposte
alle interrogazioni ed alle interpellanze debbono essere fornite entro e non
oltre il trentesimo giorno dalla presentazione. Scaduto tale termine il/la
sindaco/a o l’assessore/a delegato/a sono tenuti a rispondere indicando i motivi
per i quali non si è potuto fornire risposta in tempo utile.
4.
Nell'esercizio delle funzioni il/la consigliere/a comunale si avvale della
collaborazione degli uffici comunali.
5.
Il/la
consigliere/a comunale ha diritto ad avere copia degli atti, dei provvedimenti e
dei verbali degli organi del comune e delle aziende dei servizi pubblici nelle
forme stabilite dalla legge.
6.
Il/la
consigliere/a comunale ha diritto di accesso agli uffici degli enti ed aziende
richiamati al comma 5, al fine di ottenere informazioni utili all'esercizio del
mandato.
7.
Ogni singolo
consigliere/a comunale può optare per l’indennità di funzione al posto del
gettone di presenza secondo le modalità fissate con delibera del consiglio
comunale.
8.
I/le
consiglieri/e comunali che senza giustificato motivo non intervengono a tre
sedute consecutive del consiglio comunale che sono state ritualmente convocate
sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale
riguardo, il/la presidente/presidentessa del consiglio comunale, a seguito
dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del/della
consigliere/a comunale interessato/a, provvede con comunicazione scritta, ai
sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del
procedimento amministrativo. Il/la consigliere/a comunale ha facoltà di far
valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al/alla
presidente/presidentessa eventuali documenti probatori, entro il termine
indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20
giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il
consiglio comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle
cause giustificative presentate da parte del/della consigliere/a comunale
interessato/a.
1.
L'adesione
dei/delle singoli/le consiglieri/e comunali ad un gruppo consiliare si determina
sulla base delle liste di appartenenza degli stessi o di una diversa
dichiarazione di volontà. Nella prima ipotesi i gruppi consiliari non sono
condizionati ad un numero minimo di aderenti. I gruppi che si costituiscono in
base ad una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza
sono costituiti da almeno tre consiglieri/e, ad eccezione del gruppo misto al
cui interno ogni consigliere/a comunale può adottare una denominazione propria.
2.
I gruppi che
si costituiscano in base ad una dichiarazione di volontà prescindente dalla
lista di appartenenza sono costituiti da almeno tre consiglieri/e comunali, ad
eccezione dei casi di fusione di gruppi esistenti purché siano presentati alle
elezioni dove il numero è ridotto a due e ad eccezione del gruppo misto al cui
interno ogni consigliere/a comunale può adottare una denominazione propria.
3.
I gruppi
sono dotati di risorse strumentali all'esercizio della loro attività
istituzionale.
1.
Il consiglio
comunale istituisce commissioni permanenti, temporanee o speciali. Le
commissioni sono composte su designazione dei gruppi consiliari, in proporzione
numerica alla consistenza degli stessi. Possono avere funzioni conoscitive,
consultive di controllo, referenti e redigenti, nell’ambito delle funzioni,
delle competenze e dei limiti propri del consiglio comunale. Nelle commissioni
di controllo e/o garanzia la presidenza è attribuita ai/alle consiglieri/e
comunali appartenenti ai gruppi di opposizione.
2.
Le
commissioni sono convocate dai rispettivi presidenti, d'ufficio o su istanza di
almeno tre componenti.
3.
Le sedute
delle commissioni ed i relativi atti sono pubblici; la pubblicità può essere
temporaneamente esclusa dal/dalla presidente/presidentessa della commissione,
per esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e della riservatezza di
persone o gruppi.
4.
Su istanza
motivata di uno o più consiglieri/e, con deliberazione assunta a maggioranza
assoluta, il consiglio comunale istituisce commissioni di indagine sull’attività
dell’amministrazione, definendone contestualmente l’ambito del mandato e la
durata.
5.
I Capigruppo
Consiliari delle formazioni politiche che non sono rappresentate in seno alle
Commissioni Consiliari Permanenti fanno parte dei suddetti Organismi Collegiali
istruttori con diritto di parola ma non di voto. Essi non concorrono a
determinare il numero legale e non hanno diritto ad alcun emolumento per la loro
partecipazione.
Art. 19 - Spese elettorali
1.
Salvo quanto
disposto dalla legge, è garantita adeguata pubblicità alle spese elettorali
sostenute dalle liste e dai candidati. Il regolamento del consiglio comunale
determina le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese di propaganda
elettorale, nonché i mezzi più idonei per portarli a conoscenza dei/delle
cittadini/e.
2.
Nei termini
previsti dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale, i/le
consiglieri/e comunali, gli/le assessori/e ed il/la sindaco/a producono una
dichiarazione dalla quale risultino le associazioni alle quali sono iscritti e
la dichiarazione relativa ai redditi percepiti.
1.
Il/la
sindaco/a ha la rappresentanza istituzionale e politica del comune; sovrintende,
anche impartendo direttive, al funzionamento dei servizi e degli uffici e
all’esecuzione degli atti del comune.
2.
Nell'ambito
delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento contenente
le linee programmatiche di mandato; in tale ambito persegue gli indirizzi
politico - amministrativi espressi, secondo le proprie competenze, dal consiglio
comunale.
3.
Il/la
sindaco/a, in relazione agli obiettivi di cui al comma precedente conferisce
specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge e lo statuto
riservano alla sua competenza. Le deleghe sono conferite di norma per settori
organici di materie.
4.
Nel caso di
nomina del/della direttore/direttrice generale, il/la sindaco/a disciplina i
rapporti tra questo/a e il/la segretario/a generale, secondo l'ordinamento
dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
5.
Il/la
sindaco/a svolge in particolare le seguenti funzioni:
a)
convoca e
presiede la giunta, fissandone l'ordine del giorno;
b)
convoca i
comizi per il referendum, le consultazioni popolari, l'elezione dei consigli di
circoscrizione, del cui corretto svolgimento è garante, secondo quanto previsto
dai regolamenti;
c)
scioglie
anticipatamente i consigli di circoscrizione nei casi previsti dall'apposito
regolamento;
d) |