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Regolamento delle Circoscrizioni

 

Approvato con deliberazione C.C. del 15 marzo 2001, n. 10 "Adeguamento del regolamento delle circoscrizioni al nuovo statuto", controllata dal Co.Re.Co. senza rilievi con deliberazione 21/03/2001, n. 89. Entrato in vigore il 25 marzo 2001.

Modificato ed integrato con deliberazione C.C. 10 settembre 2001, n. 44 "Regolamento delle Circoscrizioni. Approvazione modifiche ed integrazioni". Pubblicata all’Albo Pretorio il 13 settembre 2001, esecutivo il 24 settembre 2001.

 

 

Art. 1 – CIRCOSCRIZIONI *

Art. 2 - CENTRO CIVICO *

Art. 3 - CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE *

Art. 4 - INSEDIAMENTO E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE *

Art. 5 - SEDUTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE *

Art. 6 - DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI E LORO SURROGA *

Art. 7 – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONSIGLIO *

Art. 8 - PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE *

Art. 9 – VICEPRESIDENTE *

Art. 10 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE *

Art. 11 - COMMISSIONI DI LAVORO *

Art. 12 - GRUPPI CONSILIARI *

Art. 13 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO *

Art. 14 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE *

Art. 15 - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI *

Art. 16 - INTERROGAZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI *

Art. 17 - PROPOSTE DELLE CIRCOSCRIZIONI *

Art. 18 - GESTIONE DEI SERVIZI *

Art. 19 - PARERI DELLE CIRCOSCRIZIONI *

Art. 20 - FUNZIONI DELEGATE *

Art. 21 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO *

Art. 22 - FUNZIONI E SERVIZI AMMINISTRATIVI DECENTRATI *

Art. 23 - DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE *

 

 

 

Art. 1 – CIRCOSCRIZIONI

1. Il territorio del comune è ripartito in sei circoscrizioni di decentramento secondo la denominazione e la planimetria allegata al presente regolamento.

2. La modifica della delimitazione territoriale è deliberata dal Consiglio comunale su istanza di tutte le circoscrizioni interessate o previa loro consultazione.

 

Art. 2 - CENTRO CIVICO

1. In ogni circoscrizione è istituito un centro civico come sede del consiglio di circoscrizione

2. Il centro civico è anche luogo di assemblee ed attività pubbliche secondo le modalità e le norme previste dal consiglio di circoscrizione.

3. Presso il centro civico è istituito un ufficio di informazione a cui i cittadini possono rivolgersi per ottenere notizie sulle attività e sui servizi della circoscrizione e dell'amministrazione comunale.

 

Art. 3 - CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

1. La composizione dei consigli di circoscrizione è stabilita dall'art. 25, 2° comma, dello statuto del comune di Pisa e fatta salva l’ipotesi di scioglimento anticipato, il consiglio di circoscrizione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale e decade in ogni caso con lo scioglimento di quest’ultimo. Esso esercita le sue funzioni sino alla proclamazione dei nuovi eletti.

2. L’elezione dei consigli di circoscrizione avviene secondo le seguenti modalità:

a) I consigli di circoscrizione sono composti da 20 consiglieri eletti a suffragio diretto contestualmente alle elezioni del consiglio comunale a seguito di scrutinio di lista fra liste concorrenti e voto di preferenza unico, con riparto proporzionale puro e premio di maggioranza.

b) Sono elettori del Consiglio di circoscrizione tutti gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel rispettivo territorio. Sono eleggibili alla carica di consigliere di circoscrizione tutti coloro che sono in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale.

c) L’elezione si effettua sulla base di liste plurinominali di circoscrizione. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi.

d) Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può inoltre esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno. In caso di omonimia tra due o più candidati l’elettore deve scrivere il nome ed il cognome del candidato.

e) La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati all’elezione deve essere sottoscritta da un numero di elettori della circoscrizione stabilito in analogia a quanto previsto dall’art. 3, 1° comma, della legge n°81/1993 così come sostituito dall’art.3, 2° comma, della legge 30/4/1999, n° 120, con riferimento alle classi demografiche dei comuni indicate nell’innanzi citato articolo.

f) Ove le elezioni si svolgano contemporaneamente a quelle per il Consiglio comunale e nel caso in cui i simboli di lista siano identici, la raccolta delle sottoscrizioni delle liste presentate per le elezioni del Consiglio comunale vale anche per quelle dei Consigli di circoscrizione. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista e per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di elezioni per il Consiglio comunale.

g) Con le liste di candidati devono anche essere presentati i programmi amministrativi da affiggere all’albo pretorio del Comune. I programmi sono presentati insieme alle liste dai rappresentanti delle medesime.

h) Più liste di candidati all’elezione si considerano collegate quando i rappresentanti delle medesime presentano lo stesso programma amministrativo. A tal fine il programma è un unico documento sottoscritto di comune accordo dai rappresentanti delle liste collegate. Il collegamento di più liste deve avvenire entro il termine ultimo di presentazione delle liste. Se la presentazione delle liste collegate avviene in tempi diversi, il collegamento è realizzato mediante la sottoscrizione del programma amministrativo già depositato da un’altra o altre liste e col consenso dei rappresentanti di queste.

i) Il facsimile delle schede elettorali e tutti gli altri documenti necessari all’attività elettorale sono predisposti dall’ufficio elettorale del Comune sul modello di quelli utilizzati nelle elezioni del consiglio comunale.

j) Alla lista o al raggruppamento di liste formato sulla base di un programma unitario che abbia conseguito il maggior numero di voti e che non abbia conseguito almeno il 60% dei seggi del Consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi. Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun raggruppamento di liste si procede con il metodo del quoziente elettorale dato dal rapporto voti/seggi. Laddove il totale dei quozienti interi fosse inferiore a quello del numero dei consiglieri circoscrizionali da eleggere, i seggi che restano vengono attribuiti in favore della lista o del raggruppamento di liste che hanno i maggiori resti. In caso di parità di resti, il seggio deve essere assegnato alla lista o al raggruppamento di liste che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non abbiano ottenuto alcun quoziente elettorale. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate la ripartizione dei seggi tra le liste medesime è effettuata con gli stessi criteri di cui è innanzi cenno.

k) Compiute le operazioni elettorali, sono proclamati eletti Consiglieri di circoscrizione i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.

l) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in vigore per l’elezione del Consiglio comunale.

 

Art. 4 - INSEDIAMENTO E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

1. Il consiglio di circoscrizione è convocato dal sindaco, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, per procedere alla loro convalida e disporne le eventuali surroghe ed è presieduto dal consigliere anziano.

2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale costituita dalla somma dei voti di lista e di quelli di preferenza; in caso di parità prevale il più anziano d’età.

3. Il Consiglio di circoscrizione, nel corso della prima adunanza, ed immediatamente dopo le operazioni di convalida degli eletti procede all’elezione del Presidente secondo quanto stabilito dall’art. 27 dello statuto.

4. Le convocazioni del consiglio di circoscrizione sono disposte dal presidente mediante avviso con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della seduta.

5. Il consiglio di circoscrizione si riunisce:

a) per iniziativa del presidente

b) per richiesta del sindaco

c) per richiesta di un terzo dei consiglieri

d) per richiesta di almeno cento maggiorenni residenti nella circoscrizione.

6. Nei casi di richiesta di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente devono essere indicati gli argomenti da trattare e la riunione deve essere tenuta entro quindici giorni.

7. Gli avvisi di convocazione devono essere consegnati ai consiglieri almeno tre giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza adeguatamente motivati nei quali il termine è ridotto a ventiquattro ore. A tal fine i consiglieri residenti possono eleggere domicilio presso la sede della circoscrizione; tale elezione di domicilio è obbligatoria per i consiglieri non residenti nel territorio comunale. È data tuttavia facoltà ai consigli di circoscrizione di disciplinare autonomamente la materia.

8. Le proposte di deliberazioni poste all'ordine del giorno della seduta sono in visione presso la sede della circoscrizione tre giorni prima della seduta, unitamente all'intera documentazione relativa agli argomenti da trattare, salvo i casi di particolare urgenza di cui al comma precedente nei quali il termine è ridotto a ventiquattro ore.

9. Copia della convocazione è inviata al sindaco o suo delegato e in caso di argomenti collegati ad atti del consiglio comunale anche al presidente dello stesso.

 

 

 

Art. 5 - SEDUTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

1. Le sedute del consiglio di circoscrizione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri assegnati.

2. Alle sedute ed alle votazioni del consiglio di circoscrizione si applica il regolamento del consiglio comunale in quanto compatibile.

3. Delle riunioni del consiglio di circoscrizione è redatto verbale sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario verbalizzante e approvato dal consiglio. Qualora il consiglio lo ritenga i verbali possono consistere nella raccolta dei nastri magnetici contenenti la registrazione della seduta; tale registrazione è consultabile da chiunque e riproducibile ad ogni richiesta.

4. Alle sedute del consiglio di circoscrizione possono intervenire con diritto di parola:

a) Il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali;

b) il primo firmatario della richiesta convocazione di cui alla lettera d) del comma 5 dell'art. 4;

c) Il primo firmatario di petizione o di proposta popolare.

 

Art. 6 - DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI E LORO SURROGA

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere di circoscrizione, indirizzate al rispettivo consiglio, sono immediatamente assunte al protocollo della circoscrizione nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci; il consiglio entro e non oltre dieci giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma del successivo art. 7

2. Al consigliere cessato dalla carica, per dimissioni o decadenza ai sensi delle leggi vigenti, subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

 

Art. 7 – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio di circoscrizione è sciolto anticipatamente dal Consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti quando compia gravi violazioni della legge, dello statuto e dei regolamenti.

2. Il Consiglio di circoscrizione è sciolto anticipatamente dal Sindaco quando sia nell’impossibilità di funzionare per le contemporanee dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati o per la mancata elezione del Presidente nel corso della prima adunanza o entro 30 giorni dalla data delle sue dimissioni presentate per iscritto al Consiglio di circoscrizione.

3. Il Consiglio comunale o il Sindaco fissano, contestualmente allo scioglimento del Consiglio di circoscrizione, la data delle elezioni per il suo rinnovo che devono tenersi entro 60 giorni.

4. Non si procede all’elezione del nuovo Consiglio di circoscrizione quando manchi meno di un anno alla data di rinnovo ordinario del Consiglio comunale tenuto conto del primo turno elettorale utile secondo quanto previsto dalla normativa che fissa le date di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali.

5. Nel periodo intercorrente tra lo scioglimento e la proclamazione degli eletti, le funzioni del Consiglio di circoscrizione e del Presidente sono svolte dal Sindaco.

 

Art. 8 - PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE

1. Il presidente della circoscrizione è eletto dal consiglio secondo le modalità previste dall’art. 27 dello statuto

2. Le competenze del presidente sono quelle fissate dall’art. 28 dello statuto.

3. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. L’elezione del nuovo Presidente deve tenersi entro 30 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni pena lo scioglimento del Consiglio. In tale periodo le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

 

Art. 9 – VICEPRESIDENTE

1. Contestualmente all'elezione del presidente avviene, a norma dell’art. 27, 2° comma, dello statuto la designazione del vicepresidente, che coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Nel caso di vacanza, assenza o impedimento anche del vicepresidente, le funzioni di presidente sono svolte dal consigliere anziano.

3. In caso di dimissioni del Vicepresidente, il Presidente procede con proprio atto alla sua sostituzione.

 

Art. 10 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE

1. E' istituita la conferenza dei presidenti di circoscrizioni secondo le modalità di cui all'art. 32 dello statuto del comune.

2. La conferenza è convocata almeno due volte l'anno in occasione della preparazione del bilancio preventivo e della discussione del bilancio consuntivo.

3. Essa è convocata dal sindaco, anche su richiesta di un solo presidente, non oltre dieci giorni dalla richiesta stessa.

4. Alla conferenza, in relazione agli argomenti da trattare, possono essere invitati assessori, presidenti di commissioni comunali, dirigenti e funzionari, presidenti di commissioni circoscrizionali e consiglieri comunali.

 

Art. 11 - COMMISSIONI DI LAVORO

1. In ogni consiglio di circoscrizione sono costituite commissioni di lavoro permanenti per determinati settori di intervento e possono essere costituite commissioni di lavoro temporanee per specifici argomenti.

2. Le commissioni di lavoro svolgono funzioni referenti, consultive e istruttorie per i lavori del consiglio di circoscrizione.

3. Alle commissioni di lavoro possono partecipare a pieno titolo rappresentanti di enti, associazioni o singoli cittadini che per specifica preparazione, esperienza e interesse per le materie da trattare ne facciano richiesta oppure siano esplicitamente chiamati a farne parte.

4. Nella prima seduta, convocata dal presidente di circoscrizione, ciascuna commissione elegge al suo interno, con voto limitato, un presidente e un vicepresidente con funzioni vicarie.

5. La convocazione delle commissioni di lavoro viene fatta dal presidente con avviso scritto almeno tre giorni prima della seduta; copia della convocazione è messa in visione presso la sede della circoscrizione.

6. Le sedute delle commissioni di lavoro sono pubbliche.

 

Art. 12 - GRUPPI CONSILIARI

1. I gruppi consiliari sono costituiti secondo i criteri stabiliti dall’art. 17 dello statuto.

2. I consiglieri che, nei limiti previsti dallo statuto, intendono costituire un altro gruppo o appartenere ad un gruppo diverso, devono darne comunicazione per iscritto al presidente di circoscrizione.

3. I gruppi sono rappresentati dai capigruppo, eletti al loro interno.

4. Ogni gruppo deve comunicare tempestivamente al presidente l’eventuale mutamento della propria composizione, la sostituzione o la temporanea supplenza del proprio capogruppo.

5. Il presidente annuncia in aula la composizione e la costituzione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

6. Il presidente risolve gli eventuali reclami circa la costituzione dei gruppi.

 

Art. 13 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dai capigruppo del consiglio di circoscrizione ed è convocata e presieduta dal presidente di circoscrizione.

2. Il presidente che non può intervenire ad una seduta della conferenza può farsi sostituire dal vicepresidente.

3. Il capogruppo che non può intervenire ad una seduta della conferenza può farsi sostituire da un consigliere del gruppo appositamente delegato.

 

Art. 14 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Le attribuzioni del consiglio di circoscrizione sono quelle individuate dall’art. 29 dello statuto.

 

Art. 15 - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Presso ogni circoscrizione sono costituiti appositi sportelli:

a) per l'accesso dei cittadini a tutte le informazioni che attengono all'attività della circoscrizione e a quella degli organi del comune in relazione ai problemi della circoscrizione.

b) per la diffusione del materiale informativo e della documentazione attinente ai servizi gestiti dalla circoscrizione o che comunque interessino la circoscrizione

2. Il consiglio di circoscrizione per promuovere e valorizzare la partecipazione in ogni forma dei cittadini della circoscrizione, può attivare consultazioni e pubblici confronti sui problemi e sui progetti di interesse della circoscrizione stessa.

3. Associazioni, enti, e organizzazioni del volontariato partecipano operativamente all'attività della circoscrizione anche mediante convenzioni o altre modalità per la gestione di attività di interesse pubblico a valenza circoscrizionale.

4. I soggetti rappresentativi di interessi collettivi e diffusi, nonché i cittadini in forma collettiva possono rivolgere al consiglio di circoscrizione istanze o petizioni secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento sulla partecipazione. Il consiglio di circoscrizione provvede in ogni caso a rispondere entro sessanta giorni. Le istanze, le proposte, le segnalazioni ed ogni altra iniziativa di cittadini, associazioni, gruppi organizzati riguardanti i problemi di interesse delle circoscrizioni rivolte al sindaco, alla giunta, al consiglio comunale od ai singoli assessori devono essere presentate per la valutazione anche al consiglio di circoscrizione territorialmente competente da parte degli organi interessati.

5. Può essere presentata al consiglio di circoscrizione un’iniziativa per l’adozione di atti amministrativi di sua competenza che deve essere sottoscritta da almeno cento residenti maggiorenni nella circoscrizione secondo le modalità previste dal regolamento comunale sulla partecipazione. E' data possibilità al primo firmatario che ne faccia richiesta di esporre l’iniziativa al consiglio di circoscrizione che entro sessanta giorni deve iscriverla all'O.d.g. e discuterla.

 

Art. 16 - INTERROGAZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI

1. I consiglieri di circoscrizione possono avanzare le interrogazioni al presidente il quale può rispondere direttamente o successivamente coinvolgere gli organi politici e amministrativi del comune. Il presidente di circoscrizione o il consiglio possono presentare interrogazione al sindaco.

2. Alle interrogazioni deve essere data risposta scritta entro trenta giorni dalla presentazione.

 

Art. 17 - PROPOSTE DELLE CIRCOSCRIZIONI

1. Le proposte, deliberate dal consiglio di circoscrizione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, debbono avere un oggetto determinato ed indicare il motivo di interesse per la comunità del quartiere.

2. Per gli aspetti tecnici e contabili della proposta i consigli di circoscrizione possono avvalersi dei competenti uffici comunali.

3. Le proposte, complete negli aspetti formali, vengono iscritte all'O.d.g. della giunta o del consiglio comunale entro trenta giorni dalla presentazione, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti.

4. Il presidente del consiglio di circoscrizione proponente ha diritto di intervento alle sedute della giunta, del consiglio comunale, delle commissioni consiliari comunali, nelle quali le proposte vengono esaminate e deliberate.

 

Art. 18 - GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il consiglio di circoscrizione ha autonoma competenza politico - amministrativa la gestione dei seguenti servizi, avvalendosi delle unità organizzative proprie e degli uffici del comune:

a) Attività sportive e ricreative;

b) Attività culturali ed educative;

c) Attività sociali ed assistenziali;

d) Le manutenzioni ordinarie di strade, marciapiedi, edifici scolastici e altri beni immobili comunali.

e) L’arredo urbano, i giardini pubblici e le aree verdi di quartiere.

2. Annualmente la giunta stabilisce con atto specifico entro quindici giorni successivi all'approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio comunale l'elenco dettagliato dei beni e dei servizi di cui al comma precedente, la cui gestione diretta è attribuita alle circoscrizioni. Tale atto deve essere preceduto da specifiche proposte del consiglio di circoscrizione, nelle quali vengono anche indicate le risorse finanziarie ritenute necessarie. Il consiglio comunale stabilisce annualmente gli stanziamenti sulla base dei criteri esplicitati e li inserisce nel bilancio di previsione.

Art. 19 - PARERI DELLE CIRCOSCRIZIONI

1. E' richiesto parere obbligatorio a tutti i consigli di circoscrizione sulle seguenti materie:

a) Piano pluriennale degli investimenti, bilancio di previsione e conto consuntivo.

b) Strumenti urbanistici generali.

c) Piani di settore (traffico, parcheggi, trasporto pubblico, commercio, edilizia economica e popolare ed altri).

d) Modifiche statutarie e regolamenti.

2. E' richiesto parere obbligatorio ai soli consigli di circoscrizione interessati su:

a) Piani particolareggiati e piani di recupero.

b) Concessioni permanenti di suolo pubblico.

3. Il consiglio di circoscrizione esprime il parere, richiesto dal dirigente interessato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'atto. Il termine può essere sospeso per una sola volta nel caso in cui il consiglio di circoscrizione chieda chiarimenti o informazioni sull'atto stesso e riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della risposta.

4. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del consiglio di circoscrizione, gli organi competenti dell'amministrazione comunale deliberano l’atto, riportando nel provvedimento stesso la mancata espressione di parere.

5. Nelle delibere degli organi competenti dell'amministrazione comunale viene dato atto dei pareri ricevuti e vengono motivate le decisioni adottate in difformità dal parere o dai pareri espressi.

6. Copia delle delibere adottate in difformità dal parere delle circoscrizioni vengono trasmesse ai consigli interessati.

 

Art. 20 - FUNZIONI DELEGATE

1. Il sindaco e la giunta possono delegare rispettivamente al presidente e al consiglio di circoscrizione proprie competenze su materie e servizi diretti a soddisfare efficacemente esigenze della popolazione della circoscrizione, prevedendo contestualmente le risorse finanziarie ed organizzative necessarie all'esercizio delle deleghe stesse.

2. Il sindaco e la giunta possono sospendere con provvedimento motivato l’esecuzione di atti adottati nell’ambito della competenza delegata e avocare a sé i relativi poteri.

3. Le deleghe sono revocate dal sindaco o dalla giunta con provvedimento motivato in caso di grave irregolarità o di contrasto con i criteri direttivi.

 

Art. 21 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I consigli di circoscrizione attraverso il presidente o altro consigliere a ciò delegato hanno la facoltà di intervenire nei procedimenti amministrativi di competenza del comune di interesse per la propria comunità.

2. I dirigenti interessati danno comunicazione alle circoscrizioni competenti per territorio dell'apertura di procedimenti amministrativi in tutti i casi in cui è prevista l'espressione di parere da parte dei consigli di circoscrizione in base al precedente art. 19 e inoltre per i procedimenti inerenti concessioni edilizie e licenze commerciali di particolare rilevanza.

3. La partecipazione dei consigli di circoscrizione al procedimento amministrativo avviene secondo le modalità previste dallo specifico regolamento.

 

Art. 22 - FUNZIONI E SERVIZI AMMINISTRATIVI DECENTRATI

1. Presso la sede del consiglio di circoscrizione sono decentrati servizi di certificazione anagrafica e di informazione e ogni altro servizio amministrativo connesso alle funzioni attribuite alle circoscrizioni.

 

Art. 23 - DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

1. Le proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione del consiglio di circoscrizione devono contenere il parere di regolarità tecnica espresso dai competenti uffici circoscrizionali.

2. Le deliberazioni sono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

3. Le deliberazioni del consiglio di circoscrizione sono trasmesse al sindaco o suo delegato e quelle collegate a provvedimenti consiliari anche al presidente del consiglio comunale, nel termine di sei giorni lavorativi dalla loro approvazione e vengono contestualmente affisse all'albo della circoscrizione per dieci giorni consecutivi e pubblicate inoltre nel bollettino informativo.

4. Il sindaco o suo delegato, entro tale periodo di dieci giorni, può rinviare con osservazioni le deliberazioni al consiglio di circoscrizione qualora esso abbia deliberato al di fuori delle proprie competenze o non abbia esercitato correttamente le funzioni delegate; qualora il consiglio di circoscrizione non si adegui alle osservazioni, la giunta comunale delibera sull’argomento nel caso vi sia urgente necessità di provvedere nell’interesse della circoscrizione, altrimenti dichiara, con atto motivato, l’inefficacia della deliberazione circoscrizionale.

5. Le deliberazioni del consiglio di circoscrizione sono esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione mediante affissione all'albo della circoscrizione, salvo quelle rinviate al consiglio di circoscrizione ai sensi del comma precedente.

6. Il consiglio di circoscrizione può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti l'immediata esecutività delle proprie deliberazioni.