Art. 1 – CIRCOSCRIZIONI
1. Il territorio del comune è ripartito in sei
circoscrizioni di decentramento secondo la denominazione e la planimetria
allegata al presente regolamento.
2. La modifica della delimitazione territoriale è deliberata
dal Consiglio comunale su istanza di tutte le circoscrizioni interessate o
previa loro consultazione.
Art. 2 - CENTRO CIVICO
1. In ogni circoscrizione è istituito un centro civico come
sede del consiglio di circoscrizione
2. Il centro civico è anche luogo di assemblee ed attività
pubbliche secondo le modalità e le norme previste dal consiglio di
circoscrizione.
3. Presso il centro civico è istituito un ufficio di
informazione a cui i cittadini possono rivolgersi per ottenere notizie sulle
attività e sui servizi della circoscrizione e dell'amministrazione comunale.
Art.
3 - CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE
1. La composizione dei consigli di circoscrizione è
stabilita dall'art. 25, 2° comma, dello statuto del comune di Pisa e fatta
salva l’ipotesi di scioglimento anticipato, il consiglio di circoscrizione
dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale e
decade in ogni caso con lo scioglimento di quest’ultimo. Esso esercita le sue
funzioni sino alla proclamazione dei nuovi eletti.
2. L’elezione dei consigli di circoscrizione avviene
secondo le seguenti modalità:
a) I consigli di circoscrizione sono composti da 20
consiglieri eletti a suffragio diretto contestualmente alle elezioni del
consiglio comunale a seguito di scrutinio di lista fra liste concorrenti e
voto di preferenza unico, con riparto proporzionale puro e premio di
maggioranza.
b) Sono elettori del Consiglio di circoscrizione tutti gli
iscritti nelle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel rispettivo
territorio. Sono eleggibili alla carica di consigliere di circoscrizione tutti
coloro che sono in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere
comunale.
c) L’elezione si effettua sulla base di liste
plurinominali di circoscrizione. Le liste devono comprendere un numero di
candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore
ai due terzi.
d) Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno
sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può inoltre
esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata,
scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno.
In caso di omonimia tra due o più candidati l’elettore deve scrivere il
nome ed il cognome del candidato.
e) La dichiarazione di presentazione delle liste dei
candidati all’elezione deve essere sottoscritta da un numero di elettori
della circoscrizione stabilito in analogia a quanto previsto dall’art. 3,
1° comma, della legge n°81/1993 così come sostituito dall’art.3, 2°
comma, della legge 30/4/1999, n° 120, con riferimento alle classi
demografiche dei comuni indicate nell’innanzi citato articolo.
f) Ove le elezioni si svolgano contemporaneamente a quelle
per il Consiglio comunale e nel caso in cui i simboli di lista siano identici,
la raccolta delle sottoscrizioni delle liste presentate per le elezioni del
Consiglio comunale vale anche per quelle dei Consigli di circoscrizione.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista e per la raccolta delle
sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in
materia di elezioni per il Consiglio comunale.
g) Con le liste di candidati devono anche essere presentati
i programmi amministrativi da affiggere all’albo pretorio del Comune. I
programmi sono presentati insieme alle liste dai rappresentanti delle
medesime.
h) Più liste di candidati all’elezione si considerano
collegate quando i rappresentanti delle medesime presentano lo stesso
programma amministrativo. A tal fine il programma è un unico documento
sottoscritto di comune accordo dai rappresentanti delle liste collegate. Il
collegamento di più liste deve avvenire entro il termine ultimo di
presentazione delle liste. Se la presentazione delle liste collegate avviene
in tempi diversi, il collegamento è realizzato mediante la sottoscrizione del
programma amministrativo già depositato da un’altra o altre liste e col
consenso dei rappresentanti di queste.
i) Il facsimile delle schede elettorali e tutti gli altri
documenti necessari all’attività elettorale sono predisposti dall’ufficio
elettorale del Comune sul modello di quelli utilizzati nelle elezioni del
consiglio comunale.
j) Alla lista o al raggruppamento di liste formato sulla
base di un programma unitario che abbia conseguito il maggior numero di voti e
che non abbia conseguito almeno il 60% dei seggi del Consiglio, viene
assegnato il 60% dei seggi. Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a
ciascuna lista o a ciascun raggruppamento di liste si procede con il metodo
del quoziente elettorale dato dal rapporto voti/seggi. Laddove il totale dei
quozienti interi fosse inferiore a quello del numero dei consiglieri
circoscrizionali da eleggere, i seggi che restano vengono attribuiti in favore
della lista o del raggruppamento di liste che hanno i maggiori resti. In caso
di parità di resti, il seggio deve essere assegnato alla lista o al
raggruppamento di liste che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale. Sono
considerati resti anche i voti delle liste che non abbiano ottenuto alcun
quoziente elettorale. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate la
ripartizione dei seggi tra le liste medesime è effettuata con gli stessi
criteri di cui è innanzi cenno.
k) Compiute le operazioni elettorali, sono proclamati eletti Consiglieri di
circoscrizione i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle
rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono
proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.
l) Per quanto non espressamente previsto dal presente
regolamento si applicano le disposizioni in vigore per l’elezione del
Consiglio comunale.
Art.
4 - INSEDIAMENTO E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
1. Il consiglio di circoscrizione è convocato dal sindaco,
entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, per procedere alla loro
convalida e disporne le eventuali surroghe ed è presieduto dal consigliere
anziano.
2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore
cifra individuale costituita dalla somma dei voti di lista e di quelli di
preferenza; in caso di parità prevale il più anziano d’età.
3. Il Consiglio di circoscrizione, nel corso della prima
adunanza, ed immediatamente dopo le operazioni di convalida degli eletti
procede all’elezione del Presidente secondo quanto stabilito dall’art. 27
dello statuto.
4. Le convocazioni del consiglio di circoscrizione sono
disposte dal presidente mediante avviso con l'indicazione dell'ordine del
giorno, della data, dell'ora e del luogo della seduta.
5. Il consiglio di circoscrizione si riunisce:
a) per iniziativa del presidente
b) per richiesta del sindaco
c) per richiesta di un terzo dei consiglieri
d) per richiesta di almeno cento maggiorenni residenti
nella circoscrizione.
6. Nei casi di richiesta di cui alle lettere b), c) e d)
del comma precedente devono essere indicati gli argomenti da trattare e la
riunione deve essere tenuta entro quindici giorni.
7. Gli avvisi di convocazione devono essere consegnati ai
consiglieri almeno tre giorni prima della riunione, salvo casi di particolare
urgenza adeguatamente motivati nei quali il termine è ridotto a ventiquattro
ore. A tal fine i consiglieri residenti possono eleggere domicilio presso la
sede della circoscrizione; tale elezione di domicilio è obbligatoria per i
consiglieri non residenti nel territorio comunale. È data tuttavia facoltà
ai consigli di circoscrizione di disciplinare autonomamente la materia.
8. Le proposte di deliberazioni poste all'ordine del giorno
della seduta sono in visione presso la sede della circoscrizione tre giorni
prima della seduta, unitamente all'intera documentazione relativa agli
argomenti da trattare, salvo i casi di particolare urgenza di cui al comma
precedente nei quali il termine è ridotto a ventiquattro ore.
9. Copia della convocazione è inviata al sindaco o suo
delegato e in caso di argomenti collegati ad atti del consiglio comunale anche
al presidente dello stesso.
Art.
5 - SEDUTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
1. Le sedute del consiglio di circoscrizione sono valide
con la presenza della maggioranza assoluta dei membri assegnati.
2. Alle sedute ed alle votazioni del consiglio di
circoscrizione si applica il regolamento del consiglio comunale in quanto
compatibile.
3. Delle riunioni del consiglio di circoscrizione è
redatto verbale sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario
verbalizzante e approvato dal consiglio. Qualora il consiglio lo ritenga i
verbali possono consistere nella raccolta dei nastri magnetici contenenti la
registrazione della seduta; tale registrazione è consultabile da chiunque e
riproducibile ad ogni richiesta.
4. Alle sedute del consiglio di circoscrizione possono
intervenire con diritto di parola:
a) Il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali;
b) il primo firmatario della richiesta convocazione di
cui alla lettera d) del comma 5 dell'art. 4;
c) Il primo firmatario di petizione o di proposta
popolare.
Art.
6 - DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI E LORO SURROGA
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere di
circoscrizione, indirizzate al rispettivo consiglio, sono immediatamente
assunte al protocollo della circoscrizione nell’ordine temporale di
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono
immediatamente efficaci; il consiglio entro e non oltre dieci giorni procede
alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo
l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non
si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba
procedere allo scioglimento del consiglio a norma del successivo art. 7
2. Al consigliere cessato dalla carica, per dimissioni o
decadenza ai sensi delle leggi vigenti, subentra il primo dei non eletti della
stessa lista.
Art.
7 – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio di circoscrizione è sciolto anticipatamente
dal Consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi
dei componenti quando compia gravi violazioni della legge, dello statuto e dei
regolamenti.
2. Il Consiglio di circoscrizione è sciolto anticipatamente
dal Sindaco quando sia nell’impossibilità di funzionare per le contemporanee
dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati o per la
mancata elezione del Presidente nel corso della prima adunanza o entro 30 giorni
dalla data delle sue dimissioni presentate per iscritto al Consiglio di
circoscrizione.
3. Il Consiglio comunale o il Sindaco fissano,
contestualmente allo scioglimento del Consiglio di circoscrizione, la data delle
elezioni per il suo rinnovo che devono tenersi entro 60 giorni.
4. Non si procede all’elezione del nuovo Consiglio di
circoscrizione quando manchi meno di un anno alla data di rinnovo ordinario del
Consiglio comunale tenuto conto del primo turno elettorale utile secondo quanto
previsto dalla normativa che fissa le date di svolgimento delle elezioni per il
rinnovo dei consigli comunali.
5. Nel periodo intercorrente tra lo scioglimento e la
proclamazione degli eletti, le funzioni del Consiglio di circoscrizione e del
Presidente sono svolte dal Sindaco.
Art.
8 - PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE
1. Il presidente della circoscrizione è eletto dal consiglio
secondo le modalità previste dall’art. 27 dello statuto
2. Le competenze del presidente sono quelle fissate dall’art.
28 dello statuto.
3. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni presentate
per iscritto al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto
e sono immediatamente efficaci. L’elezione del nuovo Presidente deve tenersi
entro 30 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni pena lo
scioglimento del Consiglio. In tale periodo le funzioni di Presidente sono
svolte dal Vicepresidente.
Art.
9 – VICEPRESIDENTE
1. Contestualmente all'elezione del presidente avviene, a
norma dell’art. 27, 2° comma, dello statuto la designazione del
vicepresidente, che coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e
lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Nel caso di vacanza, assenza o impedimento anche del
vicepresidente, le funzioni di presidente sono svolte dal consigliere anziano.
3. In caso di dimissioni del Vicepresidente, il Presidente
procede con proprio atto alla sua sostituzione.
Art.
10 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE
1. E' istituita la conferenza dei presidenti di
circoscrizioni secondo le modalità di cui all'art. 32 dello statuto del comune.
2. La conferenza è convocata almeno due volte l'anno in
occasione della preparazione del bilancio preventivo e della discussione del
bilancio consuntivo.
3. Essa è convocata dal sindaco, anche su richiesta di un
solo presidente, non oltre dieci giorni dalla richiesta stessa.
4. Alla conferenza, in relazione agli argomenti da trattare,
possono essere invitati assessori, presidenti di commissioni comunali, dirigenti
e funzionari, presidenti di commissioni circoscrizionali e consiglieri comunali.
Art.
11 - COMMISSIONI DI LAVORO
1. In ogni consiglio di circoscrizione sono costituite
commissioni di lavoro permanenti per determinati settori di intervento e possono
essere costituite commissioni di lavoro temporanee per specifici argomenti.
2. Le commissioni di lavoro svolgono funzioni referenti,
consultive e istruttorie per i lavori del consiglio di circoscrizione.
3. Alle commissioni di lavoro possono partecipare a pieno
titolo rappresentanti di enti, associazioni o singoli cittadini che per
specifica preparazione, esperienza e interesse per le materie da trattare ne
facciano richiesta oppure siano esplicitamente chiamati a farne parte.
4. Nella prima seduta, convocata dal presidente di
circoscrizione, ciascuna commissione elegge al suo interno, con voto limitato,
un presidente e un vicepresidente con funzioni vicarie.
5. La convocazione delle commissioni di lavoro viene fatta
dal presidente con avviso scritto almeno tre giorni prima della seduta; copia
della convocazione è messa in visione presso la sede della circoscrizione.
6. Le sedute delle commissioni di lavoro sono pubbliche.
Art.
12 - GRUPPI CONSILIARI
1. I gruppi consiliari sono costituiti secondo i criteri
stabiliti dall’art. 17 dello statuto.
2. I consiglieri che, nei limiti previsti dallo statuto,
intendono costituire un altro gruppo o appartenere ad un gruppo diverso, devono
darne comunicazione per iscritto al presidente di circoscrizione.
3. I gruppi sono rappresentati dai capigruppo, eletti al loro
interno.
4. Ogni gruppo deve comunicare tempestivamente al presidente
l’eventuale mutamento della propria composizione, la sostituzione o la
temporanea supplenza del proprio capogruppo.
5. Il presidente annuncia in aula la composizione e la
costituzione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.
6. Il presidente risolve gli eventuali reclami circa la
costituzione dei gruppi.
Art.
13 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
1. La conferenza dei capigruppo è costituita dai capigruppo
del consiglio di circoscrizione ed è convocata e presieduta dal presidente di
circoscrizione.
2. Il presidente che non può intervenire ad una seduta della
conferenza può farsi sostituire dal vicepresidente.
3. Il capogruppo che non può intervenire ad una seduta della
conferenza può farsi sostituire da un consigliere del gruppo appositamente
delegato.
Art.
14 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Le attribuzioni del consiglio di circoscrizione sono quelle
individuate dall’art. 29 dello statuto.
Art.
15 - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
1. Presso ogni circoscrizione sono costituiti appositi
sportelli:
a) per l'accesso dei cittadini a tutte le informazioni
che attengono all'attività della circoscrizione e a quella degli organi
del comune in relazione ai problemi della circoscrizione.
b) per la diffusione del materiale informativo e della
documentazione attinente ai servizi gestiti dalla circoscrizione o che
comunque interessino la circoscrizione
2. Il consiglio di circoscrizione per promuovere e
valorizzare la partecipazione in ogni forma dei cittadini della
circoscrizione, può attivare consultazioni e pubblici confronti sui problemi
e sui progetti di interesse della circoscrizione stessa.
3. Associazioni, enti, e organizzazioni del volontariato
partecipano operativamente all'attività della circoscrizione anche mediante
convenzioni o altre modalità per la gestione di attività di interesse
pubblico a valenza circoscrizionale.
4. I soggetti rappresentativi di interessi collettivi e
diffusi, nonché i cittadini in forma collettiva possono rivolgere al
consiglio di circoscrizione istanze o petizioni secondo le modalità previste
dallo statuto e dal regolamento sulla partecipazione. Il consiglio di
circoscrizione provvede in ogni caso a rispondere entro sessanta giorni. Le
istanze, le proposte, le segnalazioni ed ogni altra iniziativa di cittadini,
associazioni, gruppi organizzati riguardanti i problemi di interesse delle
circoscrizioni rivolte al sindaco, alla giunta, al consiglio comunale od ai
singoli assessori devono essere presentate per la valutazione anche al
consiglio di circoscrizione territorialmente competente da parte degli organi
interessati.
5. Può essere presentata al consiglio di circoscrizione un’iniziativa
per l’adozione di atti amministrativi di sua competenza che deve essere
sottoscritta da almeno cento residenti maggiorenni nella circoscrizione
secondo le modalità previste dal regolamento comunale sulla partecipazione.
E' data possibilità al primo firmatario che ne faccia richiesta di esporre l’iniziativa
al consiglio di circoscrizione che entro sessanta giorni deve iscriverla all'O.d.g.
e discuterla.
Art.
16 - INTERROGAZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI
1. I consiglieri di circoscrizione possono avanzare le
interrogazioni al presidente il quale può rispondere direttamente o
successivamente coinvolgere gli organi politici e amministrativi del comune. Il
presidente di circoscrizione o il consiglio possono presentare interrogazione al
sindaco.
2. Alle interrogazioni deve essere data risposta scritta
entro trenta giorni dalla presentazione.
Art.
17 - PROPOSTE DELLE CIRCOSCRIZIONI
1. Le proposte, deliberate dal consiglio di circoscrizione
con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, debbono avere
un oggetto determinato ed indicare il motivo di interesse per la comunità del
quartiere.
2. Per gli aspetti tecnici e contabili della proposta i
consigli di circoscrizione possono avvalersi dei competenti uffici comunali.
3. Le proposte, complete negli aspetti formali, vengono
iscritte all'O.d.g. della giunta o del consiglio comunale entro trenta giorni
dalla presentazione, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti.
4. Il presidente del consiglio di circoscrizione proponente
ha diritto di intervento alle sedute della giunta, del consiglio comunale, delle
commissioni consiliari comunali, nelle quali le proposte vengono esaminate e
deliberate.
Art.
18 - GESTIONE DEI SERVIZI
1. Il consiglio di circoscrizione ha autonoma competenza
politico - amministrativa la gestione dei seguenti servizi, avvalendosi delle
unità organizzative proprie e degli uffici del comune:
a) Attività sportive e ricreative;
b) Attività culturali ed educative;
c) Attività sociali ed assistenziali;
d) Le manutenzioni ordinarie di strade, marciapiedi,
edifici scolastici e altri beni immobili comunali.
e) L’arredo urbano, i giardini pubblici e le aree
verdi di quartiere.
2. Annualmente la giunta stabilisce con atto specifico
entro quindici giorni successivi all'approvazione del bilancio di previsione
da parte del consiglio comunale l'elenco dettagliato dei beni e dei servizi di
cui al comma precedente, la cui gestione diretta è attribuita alle
circoscrizioni. Tale atto deve essere preceduto da specifiche proposte del
consiglio di circoscrizione, nelle quali vengono anche indicate le risorse
finanziarie ritenute necessarie. Il consiglio comunale stabilisce annualmente
gli stanziamenti sulla base dei criteri esplicitati e li inserisce nel
bilancio di previsione.
Art.
19 - PARERI DELLE CIRCOSCRIZIONI
1. E' richiesto parere obbligatorio a tutti i consigli di
circoscrizione sulle seguenti materie:
a) Piano pluriennale degli investimenti, bilancio di
previsione e conto consuntivo.
b) Strumenti urbanistici generali.
c) Piani di settore (traffico, parcheggi, trasporto
pubblico, commercio, edilizia economica e popolare ed altri).
d) Modifiche statutarie e regolamenti.
2. E' richiesto parere obbligatorio ai soli consigli di
circoscrizione interessati su:
a) Piani particolareggiati e piani di recupero.
b) Concessioni permanenti di suolo pubblico.
3. Il consiglio di circoscrizione esprime il parere,
richiesto dal dirigente interessato, entro il termine di venti giorni dal
ricevimento dell'atto. Il termine può essere sospeso per una sola volta nel
caso in cui il consiglio di circoscrizione chieda chiarimenti o informazioni
sull'atto stesso e riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della
risposta.
4. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del
parere da parte del consiglio di circoscrizione, gli organi competenti
dell'amministrazione comunale deliberano l’atto, riportando nel
provvedimento stesso la mancata espressione di parere.
5. Nelle delibere degli organi competenti
dell'amministrazione comunale viene dato atto dei pareri ricevuti e vengono
motivate le decisioni adottate in difformità dal parere o dai pareri
espressi.
6. Copia delle delibere adottate in difformità dal parere
delle circoscrizioni vengono trasmesse ai consigli interessati.
Art.
20 - FUNZIONI DELEGATE
1. Il sindaco e la giunta possono delegare rispettivamente al
presidente e al consiglio di circoscrizione proprie competenze su materie e
servizi diretti a soddisfare efficacemente esigenze della popolazione della
circoscrizione, prevedendo contestualmente le risorse finanziarie ed
organizzative necessarie all'esercizio delle deleghe stesse.
2. Il sindaco e la giunta possono sospendere con
provvedimento motivato l’esecuzione di atti adottati nell’ambito della
competenza delegata e avocare a sé i relativi poteri.
3. Le deleghe sono revocate dal sindaco o dalla giunta con
provvedimento motivato in caso di grave irregolarità o di contrasto con i
criteri direttivi.
Art.
21 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. I consigli di circoscrizione attraverso il presidente o
altro consigliere a ciò delegato hanno la facoltà di intervenire nei
procedimenti amministrativi di competenza del comune di interesse per la propria
comunità.
2. I dirigenti interessati danno comunicazione alle
circoscrizioni competenti per territorio dell'apertura di procedimenti
amministrativi in tutti i casi in cui è prevista l'espressione di parere da
parte dei consigli di circoscrizione in base al precedente art. 19 e inoltre per
i procedimenti inerenti concessioni edilizie e licenze commerciali di
particolare rilevanza.
3. La partecipazione dei consigli di circoscrizione al
procedimento amministrativo avviene secondo le modalità previste dallo
specifico regolamento.
Art.
22 - FUNZIONI E SERVIZI AMMINISTRATIVI DECENTRATI
1. Presso la sede del consiglio di circoscrizione sono
decentrati servizi di certificazione anagrafica e di informazione e ogni altro
servizio amministrativo connesso alle funzioni attribuite alle circoscrizioni.
Art.
23 - DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE
1. Le proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione
del consiglio di circoscrizione devono contenere il parere di regolarità
tecnica espresso dai competenti uffici circoscrizionali.
2. Le deliberazioni sono approvate quando ottengono il voto
favorevole della maggioranza dei votanti.
3. Le deliberazioni del consiglio di circoscrizione sono
trasmesse al sindaco o suo delegato e quelle collegate a provvedimenti
consiliari anche al presidente del consiglio comunale, nel termine di sei giorni
lavorativi dalla loro approvazione e vengono contestualmente affisse all'albo
della circoscrizione per dieci giorni consecutivi e pubblicate inoltre nel
bollettino informativo.
4. Il sindaco o suo delegato, entro tale periodo di dieci
giorni, può rinviare con osservazioni le deliberazioni al consiglio di
circoscrizione qualora esso abbia deliberato al di fuori delle proprie
competenze o non abbia esercitato correttamente le funzioni delegate; qualora il
consiglio di circoscrizione non si adegui alle osservazioni, la giunta comunale
delibera sull’argomento nel caso vi sia urgente necessità di provvedere nell’interesse
della circoscrizione, altrimenti dichiara, con atto motivato, l’inefficacia
della deliberazione circoscrizionale.
5. Le deliberazioni del consiglio di circoscrizione sono
esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione mediante affissione
all'albo della circoscrizione, salvo quelle rinviate al consiglio di
circoscrizione ai sensi del comma precedente.
6. Il consiglio di circoscrizione può deliberare a
maggioranza assoluta dei componenti l'immediata esecutività delle proprie
deliberazioni.