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Regolamento
delle Circoscrizioni
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Approvato
con deliberazione C.C. del 15 marzo 2001, n. 10
"Adeguamento del regolamento delle circoscrizioni al nuovo
statuto", controllata dal Co.Re.Co. senza rilievi con
deliberazione 21/03/2001, n. 89. Entrato in vigore il 25 marzo
2001.
Modificato ed integrato con
deliberazione C.C. 10 settembre 2001, n. 44 "Regolamento
delle Circoscrizioni. Approvazione modifiche ed
integrazioni". Pubblicata all’Albo Pretorio il 13
settembre 2001, esecutivo il 24 settembre 2001.
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Art. 1 –
CIRCOSCRIZIONI *
Art. 2 - CENTRO CIVICO
*
Art. 3 - CONSIGLI DI
CIRCOSCRIZIONE *
Art. 4 - INSEDIAMENTO
E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE *
Art. 5 - SEDUTE DEL
CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE *
Art. 6 - DIMISSIONI
DEI CONSIGLIERI E LORO SURROGA *
Art. 7 –
SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONSIGLIO *
Art. 8 - PRESIDENTE
DELLA CIRCOSCRIZIONE *
Art. 9 –
VICEPRESIDENTE *
Art. 10 - CONFERENZA
DEI PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE *
Art. 11 - COMMISSIONI
DI LAVORO *
Art. 12 - GRUPPI
CONSILIARI *
Art. 13 - CONFERENZA
DEI CAPIGRUPPO *
Art. 14 - ATTRIBUZIONI
DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE *
Art. 15 - INFORMAZIONE
E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI *
Art. 16 -
INTERROGAZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI *
Art. 17 - PROPOSTE
DELLE CIRCOSCRIZIONI *
Art. 18 - GESTIONE DEI
SERVIZI *
Art. 19 - PARERI DELLE
CIRCOSCRIZIONI *
Art. 20 - FUNZIONI
DELEGATE *
Art. 21 -
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
*
Art. 22 - FUNZIONI E
SERVIZI AMMINISTRATIVI DECENTRATI *
Art. 23 -
DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE
*
Art. 1 – CIRCOSCRIZIONI
1. Il territorio del comune è ripartito in sei circoscrizioni di
decentramento secondo la denominazione e la planimetria allegata al
presente regolamento.
2. La modifica della delimitazione territoriale è deliberata dal
Consiglio comunale su istanza di tutte le circoscrizioni interessate o
previa loro consultazione.
Art. 2 - CENTRO CIVICO
1. In ogni circoscrizione è istituito un centro civico come sede del
consiglio di circoscrizione
2. Il centro civico è anche luogo di assemblee ed attività pubbliche
secondo le modalità e le norme previste dal consiglio di
circoscrizione.
3. Presso il centro civico è istituito un ufficio di informazione a
cui i cittadini possono rivolgersi per ottenere notizie sulle attività
e sui servizi della circoscrizione e dell'amministrazione comunale.
Art. 3 - CONSIGLI DI
CIRCOSCRIZIONE
1. La composizione dei consigli di circoscrizione è stabilita
dall'art. 25, 2° comma, dello statuto del comune di Pisa e fatta salva
l’ipotesi di scioglimento anticipato, il consiglio di circoscrizione
dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio
comunale e decade in ogni caso con lo scioglimento di quest’ultimo.
Esso esercita le sue funzioni sino alla proclamazione dei nuovi eletti.
2. L’elezione dei consigli di circoscrizione avviene secondo le
seguenti modalità:
a) I consigli di circoscrizione sono composti da 20 consiglieri eletti
a suffragio diretto contestualmente alle elezioni del consiglio comunale
a seguito di scrutinio di lista fra liste concorrenti e voto di
preferenza unico, con riparto proporzionale puro e premio di
maggioranza.
b) Sono elettori del Consiglio di circoscrizione tutti gli iscritti
nelle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel rispettivo
territorio. Sono eleggibili alla carica di consigliere di circoscrizione
tutti coloro che sono in possesso dei requisiti per l’elezione a
consigliere comunale.
c) L’elezione si effettua sulla base di liste plurinominali di
circoscrizione. Le liste devono comprendere un numero di candidati non
superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due
terzi.
d) Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul
contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può inoltre
esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista da lui
votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del
contrassegno. In caso di omonimia tra due o più candidati l’elettore
deve scrivere il nome ed il cognome del candidato.
e) La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati
all’elezione deve essere sottoscritta da un numero di elettori della
circoscrizione stabilito in analogia a quanto previsto dall’art. 3, 1°
comma, della legge n°81/1993 così come sostituito dall’art.3, 2°
comma, della legge 30/4/1999, n° 120, con riferimento alle classi
demografiche dei comuni indicate nell’innanzi citato articolo.
f) Ove le elezioni si svolgano contemporaneamente a quelle per il
Consiglio comunale e nel caso in cui i simboli di lista siano identici,
la raccolta delle sottoscrizioni delle liste presentate per le elezioni
del Consiglio comunale vale anche per quelle dei Consigli di
circoscrizione. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista e
per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni vigenti in materia di elezioni per il
Consiglio comunale.
g) Con le liste di candidati devono anche essere presentati i
programmi amministrativi da affiggere all’albo pretorio del Comune. I
programmi sono presentati insieme alle liste dai rappresentanti delle
medesime.
h) Più liste di candidati all’elezione si considerano collegate
quando i rappresentanti delle medesime presentano lo stesso programma
amministrativo. A tal fine il programma è un unico documento
sottoscritto di comune accordo dai rappresentanti delle liste collegate.
Il collegamento di più liste deve avvenire entro il termine ultimo di
presentazione delle liste. Se la presentazione delle liste collegate
avviene in tempi diversi, il collegamento è realizzato mediante la
sottoscrizione del programma amministrativo già depositato da
un’altra o altre liste e col consenso dei rappresentanti di queste.
i) Il facsimile delle schede elettorali e tutti gli altri documenti
necessari all’attività elettorale sono predisposti dall’ufficio
elettorale del Comune sul modello di quelli utilizzati nelle elezioni
del consiglio comunale.
j) Alla lista o al raggruppamento di liste formato sulla base di un
programma unitario che abbia conseguito il maggior numero di voti e che
non abbia conseguito almeno il 60% dei seggi del Consiglio, viene
assegnato il 60% dei seggi. Per l’assegnazione del numero dei
consiglieri a ciascuna lista o a ciascun raggruppamento di liste si
procede con il metodo del quoziente elettorale dato dal rapporto
voti/seggi. Laddove il totale dei quozienti interi fosse inferiore a
quello del numero dei consiglieri circoscrizionali da eleggere, i seggi
che restano vengono attribuiti in favore della lista o del
raggruppamento di liste che hanno i maggiori resti. In caso di parità
di resti, il seggio deve essere assegnato alla lista o al raggruppamento
di liste che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale. Sono
considerati resti anche i voti delle liste che non abbiano ottenuto
alcun quoziente elettorale. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste
collegate la ripartizione dei seggi tra le liste medesime è effettuata
con gli stessi criteri di cui è innanzi cenno.
k) Compiute le operazioni elettorali, sono proclamati eletti
Consiglieri di circoscrizione i candidati di ciascuna lista secondo
l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di
cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono
nell’ordine di lista.
l) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si
applicano le disposizioni in vigore per l’elezione del Consiglio
comunale.
Art. 4 - INSEDIAMENTO E
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
1. Il consiglio di circoscrizione è convocato dal sindaco, entro
trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, per procedere alla loro
convalida e disporne le eventuali surroghe ed è presieduto dal
consigliere anziano.
2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra
individuale costituita dalla somma dei voti di lista e di quelli di
preferenza; in caso di parità prevale il più anziano d’età.
3. Il Consiglio di circoscrizione, nel corso della prima adunanza, ed
immediatamente dopo le operazioni di convalida degli eletti procede
all’elezione del Presidente secondo quanto stabilito dall’art. 27
dello statuto.
4. Le convocazioni del consiglio di circoscrizione sono disposte dal
presidente mediante avviso con l'indicazione dell'ordine del giorno,
della data, dell'ora e del luogo della seduta.
5. Il consiglio di circoscrizione si riunisce:
a) per iniziativa del presidente
b) per richiesta del sindaco
c) per richiesta di un terzo dei consiglieri
d) per richiesta di almeno cento maggiorenni residenti nella
circoscrizione.
6. Nei casi di richiesta di cui alle lettere b), c) e d) del comma
precedente devono essere indicati gli argomenti da trattare e la
riunione deve essere tenuta entro quindici giorni.
7. Gli avvisi di convocazione devono essere consegnati ai consiglieri
almeno tre giorni prima della riunione, salvo casi di particolare
urgenza adeguatamente motivati nei quali il termine è ridotto a
ventiquattro ore. A tal fine i consiglieri residenti possono eleggere
domicilio presso la sede della circoscrizione; tale elezione di
domicilio è obbligatoria per i consiglieri non residenti nel territorio
comunale. È data tuttavia facoltà ai consigli di circoscrizione di
disciplinare autonomamente la materia.
8. Le proposte di deliberazioni poste all'ordine del giorno della
seduta sono in visione presso la sede della circoscrizione tre giorni
prima della seduta, unitamente all'intera documentazione relativa agli
argomenti da trattare, salvo i casi di particolare urgenza di cui al
comma precedente nei quali il termine è ridotto a ventiquattro ore.
9. Copia della convocazione è inviata al sindaco o suo delegato e in
caso di argomenti collegati ad atti del consiglio comunale anche al
presidente dello stesso.
Art. 5 - SEDUTE DEL
CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
1. Le sedute del consiglio di circoscrizione sono valide con la
presenza della maggioranza assoluta dei membri assegnati.
2. Alle sedute ed alle votazioni del consiglio di circoscrizione si
applica il regolamento del consiglio comunale in quanto compatibile.
3. Delle riunioni del consiglio di circoscrizione è redatto verbale
sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario verbalizzante
e approvato dal consiglio. Qualora il consiglio lo ritenga i verbali
possono consistere nella raccolta dei nastri magnetici contenenti la
registrazione della seduta; tale registrazione è consultabile da
chiunque e riproducibile ad ogni richiesta.
4. Alle sedute del consiglio di circoscrizione possono intervenire con
diritto di parola:
a) Il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali;
b) il primo firmatario della richiesta convocazione di cui alla
lettera d) del comma 5 dell'art. 4;
c) Il primo firmatario di petizione o di proposta popolare.
Art. 6 - DIMISSIONI DEI
CONSIGLIERI E LORO SURROGA
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere di circoscrizione,
indirizzate al rispettivo consiglio, sono immediatamente assunte al
protocollo della circoscrizione nell’ordine temporale di
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e
sono immediatamente efficaci; il consiglio entro e non oltre dieci
giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate
deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni
quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora,
ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del
consiglio a norma del successivo art. 7
2. Al consigliere cessato dalla carica, per dimissioni o decadenza ai
sensi delle leggi vigenti, subentra il primo dei non eletti della stessa
lista.
Art. 7 – SCIOGLIMENTO
ANTICIPATO DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio di circoscrizione è sciolto anticipatamente dal
Consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza dei due
terzi dei componenti quando compia gravi violazioni della legge, dello
statuto e dei regolamenti.
2. Il Consiglio di circoscrizione è sciolto anticipatamente dal
Sindaco quando sia nell’impossibilità di funzionare per le
contemporanee dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri
assegnati o per la mancata elezione del Presidente nel corso della prima
adunanza o entro 30 giorni dalla data delle sue dimissioni presentate
per iscritto al Consiglio di circoscrizione.
3. Il Consiglio comunale o il Sindaco fissano, contestualmente allo
scioglimento del Consiglio di circoscrizione, la data delle elezioni per
il suo rinnovo che devono tenersi entro 60 giorni.
4. Non si procede all’elezione del nuovo Consiglio di circoscrizione
quando manchi meno di un anno alla data di rinnovo ordinario del
Consiglio comunale tenuto conto del primo turno elettorale utile secondo
quanto previsto dalla normativa che fissa le date di svolgimento delle
elezioni per il rinnovo dei consigli comunali.
5. Nel periodo intercorrente tra lo scioglimento e la proclamazione
degli eletti, le funzioni del Consiglio di circoscrizione e del
Presidente sono svolte dal Sindaco.
Art. 8 - PRESIDENTE DELLA
CIRCOSCRIZIONE
1. Il presidente della circoscrizione è eletto dal consiglio secondo
le modalità previste dall’art. 27 dello statuto
2. Le competenze del presidente sono quelle fissate dall’art. 28
dello statuto.
3. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni presentate per
iscritto al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
d’atto e sono immediatamente efficaci. L’elezione del nuovo
Presidente deve tenersi entro 30 giorni dalla data di presentazione
delle dimissioni pena lo scioglimento del Consiglio. In tale periodo le
funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
Art. 9 – VICEPRESIDENTE
1. Contestualmente all'elezione del presidente avviene, a norma
dell’art. 27, 2° comma, dello statuto la designazione del
vicepresidente, che coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue
funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Nel caso di vacanza, assenza o impedimento anche del
vicepresidente, le funzioni di presidente sono svolte dal consigliere
anziano.
3. In caso di dimissioni del Vicepresidente, il Presidente procede con
proprio atto alla sua sostituzione.
Art. 10 - CONFERENZA DEI
PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE
1. E' istituita la conferenza dei presidenti di circoscrizioni secondo
le modalità di cui all'art. 32 dello statuto del comune.
2. La conferenza è convocata almeno due volte l'anno in occasione
della preparazione del bilancio preventivo e della discussione del
bilancio consuntivo.
3. Essa è convocata dal sindaco, anche su richiesta di un solo
presidente, non oltre dieci giorni dalla richiesta stessa.
4. Alla conferenza, in relazione agli argomenti da trattare, possono
essere invitati assessori, presidenti di commissioni comunali, dirigenti
e funzionari, presidenti di commissioni circoscrizionali e consiglieri
comunali.
Art. 11 - COMMISSIONI DI
LAVORO
1. In ogni consiglio di circoscrizione sono costituite commissioni di
lavoro permanenti per determinati settori di intervento e possono essere
costituite commissioni di lavoro temporanee per specifici argomenti.
2. Le commissioni di lavoro svolgono funzioni referenti, consultive e
istruttorie per i lavori del consiglio di circoscrizione.
3. Alle commissioni di lavoro possono partecipare a pieno titolo
rappresentanti di enti, associazioni o singoli cittadini che per
specifica preparazione, esperienza e interesse per le materie da
trattare ne facciano richiesta oppure siano esplicitamente chiamati a
farne parte.
4. Nella prima seduta, convocata dal presidente di circoscrizione,
ciascuna commissione elegge al suo interno, con voto limitato, un
presidente e un vicepresidente con funzioni vicarie.
5. La convocazione delle commissioni di lavoro viene fatta dal
presidente con avviso scritto almeno tre giorni prima della seduta;
copia della convocazione è messa in visione presso la sede della
circoscrizione.
6. Le sedute delle commissioni di lavoro sono pubbliche.
Art. 12 - GRUPPI CONSILIARI
1. I gruppi consiliari sono costituiti secondo i criteri stabiliti
dall’art. 17 dello statuto.
2. I consiglieri che, nei limiti previsti dallo statuto, intendono
costituire un altro gruppo o appartenere ad un gruppo diverso, devono
darne comunicazione per iscritto al presidente di circoscrizione.
3. I gruppi sono rappresentati dai capigruppo, eletti al loro interno.
4. Ogni gruppo deve comunicare tempestivamente al presidente
l’eventuale mutamento della propria composizione, la sostituzione o la
temporanea supplenza del proprio capogruppo.
5. Il presidente annuncia in aula la composizione e la costituzione
dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.
6. Il presidente risolve gli eventuali reclami circa la costituzione
dei gruppi.
Art. 13 - CONFERENZA DEI
CAPIGRUPPO
1. La conferenza dei capigruppo è costituita dai capigruppo del
consiglio di circoscrizione ed è convocata e presieduta dal presidente
di circoscrizione.
2. Il presidente che non può intervenire ad una seduta della
conferenza può farsi sostituire dal vicepresidente.
3. Il capogruppo che non può intervenire ad una seduta della
conferenza può farsi sostituire da un consigliere del gruppo
appositamente delegato.
Art. 14 - ATTRIBUZIONI DEL
CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Le attribuzioni del
consiglio di circoscrizione sono quelle individuate dall’art. 29 dello
statuto.
Art. 15 - INFORMAZIONE E
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
1. Presso ogni circoscrizione sono costituiti appositi sportelli:
a) per l'accesso dei cittadini a tutte le informazioni che attengono
all'attività della circoscrizione e a quella degli organi del comune in
relazione ai problemi della circoscrizione.
b) per la diffusione del materiale informativo e della documentazione
attinente ai servizi gestiti dalla circoscrizione o che comunque
interessino la circoscrizione
2. Il consiglio di circoscrizione per promuovere e valorizzare la
partecipazione in ogni forma dei cittadini della circoscrizione, può
attivare consultazioni e pubblici confronti sui problemi e sui progetti
di interesse della circoscrizione stessa.
3. Associazioni, enti, e organizzazioni del volontariato partecipano
operativamente all'attività della circoscrizione anche mediante
convenzioni o altre modalità per la gestione di attività di interesse
pubblico a valenza circoscrizionale.
4. I soggetti rappresentativi di interessi collettivi e diffusi, nonché
i cittadini in forma collettiva possono rivolgere al consiglio di
circoscrizione istanze o petizioni secondo le modalità previste dallo
statuto e dal regolamento sulla partecipazione. Il consiglio di
circoscrizione provvede in ogni caso a rispondere entro sessanta giorni.
Le istanze, le proposte, le segnalazioni ed ogni altra iniziativa di
cittadini, associazioni, gruppi organizzati riguardanti i problemi di
interesse delle circoscrizioni rivolte al sindaco, alla giunta, al
consiglio comunale od ai singoli assessori devono essere presentate per
la valutazione anche al consiglio di circoscrizione territorialmente
competente da parte degli organi interessati.
5. Può essere presentata al consiglio di circoscrizione
un’iniziativa per l’adozione di atti amministrativi di sua
competenza che deve essere sottoscritta da almeno cento residenti
maggiorenni nella circoscrizione secondo le modalità previste dal
regolamento comunale sulla partecipazione. E' data possibilità al primo
firmatario che ne faccia richiesta di esporre l’iniziativa al
consiglio di circoscrizione che entro sessanta giorni deve iscriverla
all'O.d.g. e discuterla.
Art. 16 - INTERROGAZIONI
DELLE CIRCOSCRIZIONI
1. I consiglieri di circoscrizione possono avanzare le interrogazioni
al presidente il quale può rispondere direttamente o successivamente
coinvolgere gli organi politici e amministrativi del comune. Il
presidente di circoscrizione o il consiglio possono presentare
interrogazione al sindaco.
2. Alle interrogazioni deve essere data risposta scritta entro trenta
giorni dalla presentazione.
Art. 17 - PROPOSTE DELLE
CIRCOSCRIZIONI
1. Le proposte, deliberate dal consiglio di circoscrizione con il voto
favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, debbono avere un
oggetto determinato ed indicare il motivo di interesse per la comunità
del quartiere.
2. Per gli aspetti tecnici e contabili della proposta i consigli di
circoscrizione possono avvalersi dei competenti uffici comunali.
3. Le proposte, complete negli aspetti formali, vengono iscritte all'O.d.g.
della giunta o del consiglio comunale entro trenta giorni dalla
presentazione, secondo le modalità stabilite dai rispettivi
regolamenti.
4. Il presidente del consiglio di circoscrizione proponente ha diritto
di intervento alle sedute della giunta, del consiglio comunale, delle
commissioni consiliari comunali, nelle quali le proposte vengono
esaminate e deliberate.
Art. 18 - GESTIONE DEI
SERVIZI
1. Il consiglio di circoscrizione ha autonoma competenza politico -
amministrativa la gestione dei seguenti servizi, avvalendosi delle unità
organizzative proprie e degli uffici del comune:
a) Attività sportive e ricreative;
b) Attività culturali ed educative;
c) Attività sociali ed assistenziali;
d) Le manutenzioni ordinarie di strade, marciapiedi, edifici
scolastici e altri beni immobili comunali.
e) L’arredo urbano, i giardini pubblici e le aree verdi di
quartiere.
2. Annualmente la giunta stabilisce con atto specifico entro quindici
giorni successivi all'approvazione del bilancio di previsione da parte
del consiglio comunale l'elenco dettagliato dei beni e dei servizi di
cui al comma precedente, la cui gestione diretta è attribuita alle
circoscrizioni. Tale atto deve essere preceduto da specifiche proposte
del consiglio di circoscrizione, nelle quali vengono anche indicate le
risorse finanziarie ritenute necessarie. Il consiglio comunale
stabilisce annualmente gli stanziamenti sulla base dei criteri
esplicitati e li inserisce nel bilancio di previsione.
Art. 19 - PARERI DELLE
CIRCOSCRIZIONI
1. E' richiesto parere obbligatorio a tutti i consigli di
circoscrizione sulle seguenti materie:
a) Piano pluriennale degli investimenti, bilancio di previsione e
conto consuntivo.
b) Strumenti urbanistici generali.
c) Piani di settore (traffico, parcheggi, trasporto pubblico,
commercio, edilizia economica e popolare ed altri).
d) Modifiche statutarie e regolamenti.
2. E' richiesto parere obbligatorio ai soli consigli di circoscrizione
interessati su:
a) Piani particolareggiati e piani di recupero.
b) Concessioni permanenti di suolo pubblico.
3. Il consiglio di circoscrizione esprime il parere, richiesto dal
dirigente interessato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento
dell'atto. Il termine può essere sospeso per una sola volta nel caso in
cui il consiglio di circoscrizione chieda chiarimenti o informazioni
sull'atto stesso e riprende a decorrere dal giorno successivo a quello
della risposta.
4. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da
parte del consiglio di circoscrizione, gli organi competenti
dell'amministrazione comunale deliberano l’atto, riportando nel
provvedimento stesso la mancata espressione di parere.
5. Nelle delibere degli organi competenti dell'amministrazione
comunale viene dato atto dei pareri ricevuti e vengono motivate le
decisioni adottate in difformità dal parere o dai pareri espressi.
6. Copia delle delibere adottate in difformità dal parere delle
circoscrizioni vengono trasmesse ai consigli interessati.
Art. 20 - FUNZIONI DELEGATE
1. Il sindaco e la giunta possono delegare rispettivamente al
presidente e al consiglio di circoscrizione proprie competenze su
materie e servizi diretti a soddisfare efficacemente esigenze della
popolazione della circoscrizione, prevedendo contestualmente le risorse
finanziarie ed organizzative necessarie all'esercizio delle deleghe
stesse.
2. Il sindaco e la giunta possono sospendere con provvedimento
motivato l’esecuzione di atti adottati nell’ambito della competenza
delegata e avocare a sé i relativi poteri.
3. Le deleghe sono revocate dal sindaco o dalla giunta con
provvedimento motivato in caso di grave irregolarità o di contrasto con
i criteri direttivi.
Art. 21 - PARTECIPAZIONE AL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. I consigli di circoscrizione attraverso il presidente o altro
consigliere a ciò delegato hanno la facoltà di intervenire nei
procedimenti amministrativi di competenza del comune di interesse per la
propria comunità.
2. I dirigenti interessati danno comunicazione alle circoscrizioni
competenti per territorio dell'apertura di procedimenti amministrativi
in tutti i casi in cui è prevista l'espressione di parere da parte dei
consigli di circoscrizione in base al precedente art. 19 e inoltre per i
procedimenti inerenti concessioni edilizie e licenze commerciali di
particolare rilevanza.
3. La partecipazione dei consigli di circoscrizione al procedimento
amministrativo avviene secondo le modalità previste dallo specifico
regolamento.
Art. 22 - FUNZIONI E SERVIZI
AMMINISTRATIVI DECENTRATI
1. Presso la sede del
consiglio di circoscrizione sono decentrati servizi di certificazione
anagrafica e di informazione e ogni altro servizio amministrativo
connesso alle funzioni attribuite alle circoscrizioni.
Art. 23 - DELIBERAZIONI DEI
CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE
1. Le proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione del
consiglio di circoscrizione devono contenere il parere di regolarità
tecnica espresso dai competenti uffici circoscrizionali.
2. Le deliberazioni sono approvate quando ottengono il voto favorevole
della maggioranza dei votanti.
3. Le deliberazioni del consiglio di circoscrizione sono trasmesse al
sindaco o suo delegato e quelle collegate a provvedimenti consiliari
anche al presidente del consiglio comunale, nel termine di sei giorni
lavorativi dalla loro approvazione e vengono contestualmente affisse
all'albo della circoscrizione per dieci giorni consecutivi e pubblicate
inoltre nel bollettino informativo.
4. Il sindaco o suo delegato, entro tale periodo di dieci giorni, può
rinviare con osservazioni le deliberazioni al consiglio di
circoscrizione qualora esso abbia deliberato al di fuori delle proprie
competenze o non abbia esercitato correttamente le funzioni delegate;
qualora il consiglio di circoscrizione non si adegui alle osservazioni,
la giunta comunale delibera sull’argomento nel caso vi sia urgente
necessità di provvedere nell’interesse della circoscrizione,
altrimenti dichiara, con atto motivato, l’inefficacia della
deliberazione circoscrizionale.
5. Le deliberazioni del consiglio di circoscrizione sono esecutive
dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione mediante affissione
all'albo della circoscrizione, salvo quelle rinviate al consiglio di
circoscrizione ai sensi del comma precedente.
6. Il consiglio di circoscrizione può deliberare a
maggioranza assoluta dei componenti l'immediata esecutività delle
proprie deliberazioni.
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