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logo pisa COMUNE DI PISA - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE  

immagine della sala delle baleari Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 febbraio 2007, n. 8 – pubblicata all’Albo Pretorio il 27 febbraio 2007, esecutiva il 10 marzo 2007
Modificato con deliberazione n° 72 del 4/10/2007 pubblicata all’Albo Pretorio l’ 11/10/2007 ed  esecutiva il 22/10/2007
Modificato con deliberazione n° 48 del 26/6/2008 immediatamente esecutiva e pubblicata all’albo il 1/7/2008

flipping book Regolamento flipping book                      file compresso formato ZIP DOWNLOAD il Regolamento del Consiglio Comunale

Art. 1 - oggetto 01
TITOLO I - I CONSIGLIERI COMUNALI 02
Art. 2 - Proclamazione dei consiglieri eletti 02
Art. 3 - Albo delle presenze dei consiglieri 02
Art. 4 - Pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, degli assessori e del sindaco 02
Art. 5 - Appartenenza alle associazioni dei consiglieri, degli assessori e del Sindaco 02
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 03
  Capo I - Presidente – Ufficio di presidenza 03
Art. 6 - Ufficio di Presidenza 03
Art. 7 - Attribuzioni dell’ufficio di presidenza 03
Art. 8 - Interpretazione del regolamento 03
Art. 9 - Sedi - Attrezzature – Servizi 03
  Capo II - I Gruppi consiliari 06
Art. 10 - Gruppi consiliari 06
Art. 11 - Conferenza dei capigruppo 06
Art. 12 - Convocazione della conferenza 06
Art. 13 - Attribuzioni della conferenza dei capigruppo 06
Art. 14 - Programmazione dei lavori del consiglio comunale 06
Art. 15 - Sedute e deliberazioni della conferenza 07
  Capo III - Commissioni Consiliari Permanenti 08
Art. 16 - Commissioni permanenti 08
Art. 17 - Funzioni delle commissioni permanenti 09
Art. 18 - Nomina, durata in carica, revoca, dimissioni del presidente e del vice presidente 10
Art. 19 - Assegnazione delle proposte alle commissioni 10
Art. 20 - Convocazione delle commissioni 10
Art. 21 - Funzionamento delle commissioni 11
  Capo IV - Commissioni Speciali 12
Art. 22 - Commissioni di controllo e garanzia 12
Art. 23 - Commissioni speciali e d’indagine 12
TITOLO III - LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14
  Capo I - Convocazione 14
Art. 24 - Sedute del consiglio 14
Art. 25 - Tempi e luoghi delle sedute del consiglio 14
Art. 26 - Convocazione del consiglio 14
  Capo II - Disciplina delle adunanze 16
Art. 27 - Validità delle sedute 16
Art. 28 - Accertamento del numero legale 16
Art. 29 - Poteri del presidente 16
Art. 30 - Disciplina delle sedute 16
Art. 31 - Comportamento dei consiglieri, del sindaco e dei membri della giunta 17
Art. 32 - Presenza del pubblico e del personale comunale 17
Art. 33 - Ordine del giorno 17
Art. 34 - Comunicazioni 17
Art. 35 - Discussione degli argomenti 18
Art. 36 - Inversione dell’ordine del giorno 18
Art. 37 - Discussione delle proposte 18
Art. 38 - Intervento dei consiglieri 19
Art. 39 - Fatto personale 19
Art. 40 - Discussione degli argomenti già esaminati nelle commissioni permanenti 19
Art. 41 - Modalità della discussione 19
Art. 42 - Emendamenti 19
Art. 43 - Questioni sospensive o di rinvio 20
  Capo III - Delle interrogazioni, delle interpellanze e degli argomenti 21
Art. 44 - Delle interrogazioni e delle interpellanze 21
Art. 45 - Interrogazioni 21
Art. 46 - Interpellanze 21
Art. 47 - Argomenti 22
  Capo VI - Delle mozioni e degli ordini del giorno 23
Art. 48 - Mozioni 23
Art. 49 - Dichiarazione e procedura di urgenza delle mozioni 23
Art. 50 - Ritiro delle mozioni 23
Art. 51 - Ordini del giorno 23
Art. 52 - Mozione di sfiducia 24
Art. 53 - Mozione d’ordine 24
  Capo V - Le votazioni 25
Art. 54 - Dichiarazione di voto 25
TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 26
  Capo I - Segretario Generale 26
Art. 55 - Segretario Generale 26
Art. 56 - Contenuto del verbale 26
Art. 57 - Termine della seduta 26
  Capo II - Disposizioni Finali 27
Art. 58 - Abrogazione 27

 

 

 

 

 

 



 

Art. 1 – Oggetto   (top)  

1. Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo statuto, l’organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale.   



 

 

 



TITOLO I – I CONSIGLIERI COMUNALI  (top)  

Art. 2 - Proclamazione dei consiglieri eletti

1. I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della loro proclamazione.

Art. 3 - Albo delle presenze dei consiglieri

1. L’albo delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari, istituito ai sensi dello statuto, è aggiornato ogni sei mesi a cura della presidenza del consiglio comunale.

2. L’albo delle presenze deve indicare, inoltre, la partecipazione dei consiglieri alle votazioni sugli atti deliberativi e sugli argomenti trasformati in ordini del giorno che si sono svolte nelle sedute del consiglio comunale.

3. L’albo delle presenze è affisso per trenta giorni all’albo pretorio e rimane, comunque, disponibile per la visione presso l’ufficio informazione e dei diritti del cittadino.

4. L’albo è trasmesso agli organi di stampa di rilevanza locale.

Art. 4 – Pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, degli assessori e del sindaco

1. I consiglieri comunali adempiono agli obblighi stabiliti dalla legge n. 441 del 5 luglio 1982.

2. Agli stessi obblighi sono soggetti anche gli assessori e il sindaco.

3. Le dichiarazioni indicate agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge sono presentate a cura degli interessati presso la segreteria generale, su stampati da essa predisposti, secondo i termini e le modalità stabiliti dalle suddette disposizioni di legge. La situazione patrimoniale dei consiglieri, degli assessori e del sindaco viene trasmessa dal presidente del consiglio agli organi di stampa di rilevanza locale.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, il presidente del consiglio diffida, a mezzo di raccomandata, il consigliere, il sindaco o l’assessore ad adempiere entro il termine di otto giorni. In caso di ulteriore inadempienza, il presidente del consiglio ne da notizia nella prima seduta del consiglio comunale e agli organi di stampa di rilevanza locale .  

Art. 5 – Appartenenza alle associazioni dei consiglieri, degli assessori e del sindaco

1. Entro un mese dall’assunzione della carica, e, se successiva, entro un mese dalla adesione alla associazione, i consiglieri comunali, gli assessori ed il sindaco presentano presso la segreteria generale una dichiarazione dalla quale risultano le associazioni alle quali sono iscritti.

2. Tali dichiarazioni sono disponibili per la visione presso l’ufficio informazioni e diritti del cittadino.

3. Copia delle dichiarazioni è trasmessa agli organi di stampa di rilevanza locale.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, il presidente del consiglio diffida, a mezzo di raccomandata, il consigliere, il sindaco o l’assessore ad adempiere entro il termine di otto giorni. In caso di ulteriore inadempienza, il presidente del consiglio ne dà notizia nella prima seduta del consiglio comunale. Di tale inadempienza viene altresì  data comunicazione mediante affissione all’albo pretorio e trasmessa agli organi di stampa di rilevanza locale.  

 


TITOLO II –
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   (top)
 

Capo I - presidente – Ufficio di presidenza   (top)
 
 

Art. 6 - Ufficio di presidenza

1. Il presidente, il vice presidente vicario ed il vice presidente costituiscono l’ufficio di presidenza, nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza disciplinati nello statuto e nel presente regolamento.

2. Il vice presidente vicario sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. Nei casi di contemporanea assenza o impedimento del presidente e del vice presidente vicario, le funzioni di presidente sono attribuiti al vice presidente. In caso di impedimento del presidente, del vice presidente vicario e del vice presidente le funzioni sono attribuite al consigliere anziano.

3. Le funzioni di segreteria dell’ufficio di presidenza sono svolte da personale della presidenza del consiglio.  

 

Art. 7 - Attribuzioni dell’ufficio di presidenza  

1. L’ufficio di presidenza è convocato e presieduto dal presidente del consiglio comunale per:

  a) programmare, in termini organizzativi, iniziative istituzionali della presidenza e delle commissioni consiliari permanenti o altre iniziative volte a promuovere verso l’esterno l’attività del consiglio comunale;

  b) collaborare con il presidente per la corretta interpretazione dei regolamenti, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento dei lavori consiliari;

  c) curare l’informazione sui lavori del consiglio comunale, sugli atti ispettivi dei singoli consiglieri comunali, avvalendosi dell’uffici stampa che è incaricato di predisporre e di diffondere informative agli organi di stampa, alle radio e alle televisioni.  

 

Art. 8 - Interpretazione del regolamento 

1. La risoluzione di questioni relative all’applicazione e all’interpretazione del presente regolamento sono demandate all’ufficio di presidenza. 

2. Su tutte le questioni che dovessero presentarsi nel corso delle sedute consiliari e non disciplinate dal presente regolamento decide il presidente sentito l’ufficio di presidenza e il segretario generale.   

 

Art. 9 – Sedi – Attrezzature – Servizi

1. Il presidente del consiglio, i gruppi consiliari e le commissioni consiliari dispongono, presso la sede comunale, di locali, personale, attrezzature, risorse finanziarie e servizi necessari all’esercizio del mandato amministrativo.

2. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni spettanti al consiglio è istituita la struttura “segreteria del consiglio comunale” alla cui direzione è preposto un dirigente nominato dal sindaco su proposta del presidente del consiglio sentita la conferenza dei capigruppo e sentito il direttore generale.

3. Le funzioni della struttura di segreteria sono le seguenti:

            a) funzioni di supporto logistico e di gestione che comprendono: segreteria presidente, commissioni, gruppi, conferenza dei capigruppo, programmazione e gestione attività istituzionali e di rappresentanza, indennità e gettoni di presenza;

            b) funzioni di supporto amministrativo che comprendono: procedure atti ed attività di competenza del consiglio. Rapporti fra gli organi interni ed esterni. Rapporti con il collegio dei revisori del conto;

            c) funzioni di informazione, comunicazione e di supporto all’esercizio dei diritti e delle funzioni che comprendono: attività atta ad assicurare il diritto di accesso in tempi reali e collegamento con banche dati esterne;

            d) Le funzioni della struttura di segreteria possono essere assicurate anche attraverso il reclutamento di personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato su proposta del presidente del consiglio e con le modalità previste dall’art. 90 del vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali nonché attraverso contratti di somministrazione a tempo determinato attraverso agenzia interinale.

 

4. Il dirigente della struttura di segreteria stabilisce di concerto con il presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo,  la composizione della struttura e l’articolazione funzionale della stessa. All’approvazione della proposta e all’assegnazione delle risorse umane si provvede ai sensi di legge.

5. Il dirigente è responsabile della gestione organizzativa, tecnica e finanziaria secondo i principi, criteri e modalità che regolano le funzioni dirigenziali secondo le direttive del presidente del consiglio.

6. L’orario di lavoro dei dipendenti assegnati alla struttura deve essere fissato in maniera flessibile tale da assicurare ogni supporto previsto ed adeguato alle esigenze degli organi.

7. Ogni anno in sede di predisposizione di bilancio, il dirigente formula la previsione delle risorse finanziarie occorrenti per la gestione e per gli investimenti su proposta del presidente del consiglio sentita la conferenza dei capigruppo. Il riparto delle risorse iscritte in bilancio e l’assegnazione dei budgets alle varie funzioni con individuazione delle tipologie di spesa alle quali sono destinati i fondi è effettuato in sede di P.E.G. su proposta del presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo. Nell’ambito del fondo di dotazione, ai capigruppo ed alle commissioni vengono assegnati appositi budgets finanziari con atto del presidente del consiglio. La gestione dei fondi assegnati è attribuita al dirigente su proposta del presidente, dei singoli gruppi e dei presidenti delle commissioni. Periodicamente e comunque almeno una volta all’anno in occasione dell’approvazione del conto consuntivo il dirigente predispone il rendiconto delle spese sostenute a valere sul fondo di dotazione, l’utilizzo dei singoli budgets e l’efficacia della gestione in riferimento alle iniziative ed attività.

8. La dotazione logistica del consiglio comunale comprende l’aula Consiliare, la sala Rossa, la sala cosiddetta dell’”Asino” posta al quarto piano di palazzo Gambacorti i locali destinati al servizio di segreteria del consiglio comunale, segreteria della presidenza ed ai gruppi consiliari. Si rende, altresì, opportuno predisporre un locale adibito ad archivio di atti del consiglio a disposizione dei gruppi consiliari nonché predisporre le dotazioni informatiche a supporto delle funzioni di cui ai precedenti commi. Eventuali modifiche alle dotazioni logistiche potranno essere effettuate dal sindaco su proposta del presidente del consiglio sentita la conferenza dei capigruppo.

9. L’utilizzo della sala delle Baleari e della sala Rossa o di ogni altro spazio della sede municipale per esigenze collegate alle attività istituzionali dell’assemblea e dei suoi servizi è comunicato al sindaco dal presidente del consiglio.   


Capo II – I
Gruppi Consiliari   (top)  
  


Art. 10 – Gruppi consiliari
 

1. I gruppi consiliari sono costituiti secondo i criteri stabiliti dallo statuto. 

2. I consiglieri che, nei limiti previsti dallo statuto, intendono costituire un nuovo gruppo devono darne comunicazione per iscritto al presidente del consiglio.

3. I gruppi devono comunicare al presidente del consiglio il nome del proprio capogruppo entro la prima seduta utile del consiglio. In mancanza di tale comunicazione è considerato capogruppo il consigliere che abbia riportato la maggiore cifra elettorale.

4. In caso di costituzione di gruppo misto ai sensi del vigente statuto, i rappresentanti dello stesso devono comunicare al presidente del consiglio il nome del proprio capogruppo entro la prima seduta utile del consiglio. In mancanza di tale comunicazione è considerato capogruppo il consigliere che abbia riportato la maggiore cifra elettorale. 

5. Ogni capogruppo comunica tempestivamente al presidente l’eventuale mutamento della denominazione del gruppo, la sostituzione o la temporanea supplenza dello stesso capogruppo.   

 

Art. 11 – Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dai capigruppo consiliari ed è presieduta dal presidente del consiglio. Alla conferenza partecipano, anche i componenti l’ufficio di presidenza. 

2. Il presidente che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire dal vicepresidente vicario, il quale, in caso di impedimento, è sostituito dall’altro vicepresidente.

3. Il capogruppo che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire da un consigliere del gruppo appositamente delegato.

4. Alle riunioni della conferenza dei capigruppo è invitato il sindaco, che può delegare un assessore a sostituirlo.  
 

Art. 12 – Convocazione della conferenza

1. La conferenza è convocata dal presidente di propria iniziativa o quando ne faccia richiesta il sindaco oppure un numero di capigruppo che rappresenti il 1/4 dei consiglieri.

2. La richiesta di convocazione deve indicare gli argomenti che si intende discutere.  

 

Art. 13 – Attribuzioni della conferenza dei capigruppo

1. La conferenza determina il calendario dei lavori del consiglio secondo il metodo della programmazione.

2. Essa è inoltre competente a risolvere i problemi di carattere procedurale relativi alla programmazione ed allo svolgimento dei lavori del consiglio e delle commissioni.  

 

Art. 14 – Programmazione dei lavori del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. I programmi di lavoro riguardano periodi di tempo non inferiore ad un mese; nei programmi è stabilito il calendario di massima delle sedute, sono indicati i principali argomenti che il consiglio dovrà trattare nel periodo considerato e sono stabiliti, ove necessario, i tempi a ciascuno di essi riservato. Nell’ambito del periodo considerato, la conferenza dei capigruppo dovrà fissare almeno un consiglio comunale da tenersi ogni mese e che deve essere dedicato esclusivamente alla trattazione di atti ispettivi nonché di mozioni e ordini del giorno

3. Nel calendario dei lavori possono essere stabilite sedute consiliari dedicate alla trattazione esclusiva di specifiche tematiche politico-amministrative.

4. Al fine di definire i programmi di cui al 2° comma il presidente del consiglio comunale convoca ai sensi dell’art. 11 la conferenza del capigruppo. Qualora nella conferenza non si raggiunga un accordo unanime, il programma è predisposto dal presidente del consiglio comunale, tenendo conto delle indicazioni del sindaco, delle proposte prevalenti dei gruppi di maggioranza e di minoranza e dell’ordine cronologico di presentazione degli argomenti.

5. I provvedimenti relativi ai bilanci, agli atti dovuti o urgenti, concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili, possono essere inseriti nel programma ed iscritti all’ordine del giorno del consiglio anche al di fuori delle modalità di cui al 4° comma.  
 

Art. 15 – Sedute e deliberazioni della conferenza

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della conferenza e, comunque, di un numero di capigruppo che rappresenti la maggioranza dei componenti il consiglio.

2. Le decisioni della conferenza dei capigruppo sono assunte a maggioranza assoluta, in rapporto al numero dei componenti il consiglio.

3. Nella votazione ogni capogruppo esprime tanti voti quanti sono i consiglieri che rappresenta.

 


Capo III – Commissioni Consiliari Permanenti  
(top)  

Art. 16 – Commissioni permanenti
1. Sono istituite quattro commissioni consiliari permanenti, competenti per le materie a ciascuna di esse attribuite:
- Prima commissione: assetto e uso del territorio (ambiente, urbanistica, edilizia privata e traffico), lavori pubblici (edilizia pubblica ed urbanizzazione primaria) e relativi regolamenti; verifica delle strategie e delle politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza;

- Seconda commissione: politiche socio-sanitarie, servizi alla persona, cooperazione internazionale e relativi regolamenti; verifica delle strategie e delle politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza;;

- Terza commissione: pubblica istruzione, cultura, sport, sviluppo e programmazione turismo e relativi regolamenti; verifica delle strategie e delle politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva competenza;

- Quarta commissione: affari generali, personale, bilancio, tributi e patrimonio, attività produttive e commercio, decentramento e relativi regolamenti; verifica delle politiche finanziarie ed economiche delle società partecipate.   

2. Sono istituite, altresì, ai sensi del successivo art. 22 del presente regolamento le seguenti commissioni di controllo e garanzia aventi per oggetto:
          1° Programmazione e controllo finanziario

a) verifica dei programmi e progetti indicati nel bilancio annuale e pluriennale;

b) verifica sul raggiungimento degli obiettivi elencati nella relazione previsionale e programmatica sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi;

c) verifica sulla coerenza tra provvedimenti deliberativi e previsioni della relazione previsionale e programmatica;

A tal uopo la commissione può avvalersi dei reports elaborati dalle strutture organizzative del comune deputate all’effettuazione dei controlli interni previsti dell’art. 147 del T.U.E.L..
          2° Vigilanza e controllo su società partecipate ed aziende

Viene istituita un’apposita commissione consiliare per la vigilanza ed il controllo su società, istituzioni, consorzi, associazioni e fondazioni istituite dal comune od ai quali il comune partecipa, nonché su enti o società concessionarie al fine di garantire, salvi i rispettivi ambiti di autonomia tecnica e gestionale, il rispetto degli indirizzi e delle direttive formulate dai competenti organi comunali e di valutare l’efficacia e l’efficienza della prestazione e l’economicità dei servizi.  

3. Le commissioni consiliari sono formate con delibera nella prima seduta del consiglio e restano in carica fino allo scioglimento dello stesso.

4. Ciascun consigliere è tenuto a far parte di almeno una commissione permanente, a eccezione del presidente del consiglio comunale.

5. Ciascuna commissione permanente è composta di dieci consiglieri secondo un criterio proporzionale da applicarsi globalmente su tutte le commissioni permanenti, in modo da assicurare in ogni commissione il mantenimento del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza consiliari e successivamente, all’interno di tali schieramenti, in proporzione alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare.

6. In caso di dimissioni, presentate per iscritto al presidente del consiglio, il commissario rimane in carica sino a che il consiglio comunale non ne abbia preso atto con propria deliberazione.

7. Un consigliere, per ogni gruppo che non sia rappresentato in commissione, può partecipare ai lavori della stessa con diritto di parola ma non di voto.

8. Ciascun componente la commissione può delegare un consigliere a partecipare alle riunioni in sua vece. Il consigliere delegato concorre a formare il quorum strutturale e funzionale dell’organismo collegiale.

9. Nella prima seduta convocata dal presidente del consiglio comunale ciascuna commissione elegge al suo interno, con voto limitato, un presidente ed un vicepresidente con funzioni vicarie.

10. Alle commissioni possono partecipare con diritto di parola ma non di voto i presidenti delle circoscrizioni o loro delegati e i presidenti delle consulte comunali o loro delegati.

11. Può inoltre partecipare ai lavori delle commissioni con diritto di parola ma non di voto un solo uditore in rappresentanza dei gruppi non presenti nella commissione.

12. I capigruppo consiliari delle formazioni politiche che non sono rappresentate in seno alle commissioni consiliari permanenti fanno parte dei suddetti organismi collegiali istruttori con le modalità previste dal vigente statuto. 

Art. 17 – Funzioni delle commissioni permanenti

1. Le commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico – amministrativo ad esso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria, e l’approfondimento dei risultati. Possono effettuare indagini conoscitive e svolgere relazioni al consiglio sul funzionamento ed i problemi specifici dei servizi, l’attuazione dei programmi, progetti ed interventi, la gestione di aziende, istituzioni e altri organismi dipendenti dal comune o ad esso collegati.

2. Spetta alle commissioni consiliari permanenti esaminare preventivamente entro il termine di venti giorni dalla loro ricezione, le proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale, predisponendo una o più relazioni sul testo. Decorso infruttuosamente tale termine, la proposta di deliberazione sarà comunque iscritta all’ordine del giorno del consiglio comunale.

3. Le commissioni possono inoltre chiedere l’iscrizione all’ordine del giorno del consiglio di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza.

4. Nell’esercizio delle proprie competenze, le commissioni consiliari permanenti possono richiedere l’audizione del sindaco, dell’assessore proponente, di dirigenti del comune, di rappresentanti e dirigenti delle istituzioni e delle aziende, i quali hanno l’obbligo di presentarsi e di rispondere.

5. Le commissioni possono inoltre richiedere, qualora ne ravvisino l’opportunità, l’audizione di rappresentanti di altri enti pubblici, dei sindacati e delle associazioni di categoria e professionali, nonché di privati ed associazioni.

6. Nel caso in cui una proposta di deliberazione sia inviata ai consigli di circoscrizione per l’espressione del relativo parere, la stessa viene contestualmente inviata al presidente del consiglio comunale e ai gruppi consiliari
 

Art. 18 – Nomina, durata in carica, revoca, dimissioni del presidente e del vice presidente

1. Nella prima seduta la commissione procede, con unica votazione a scrutinio segreto, all’elezione del presidente e del vice presidente tra i suoi componenti. Ogni componente può esprimere un’unica preferenza per un solo candidato. I candidati che ottengono più voti vengono eletti presidente e vice presidente. Nessun consigliere può essere eletto in più di una commissione.

2. Il presidente e il vice presidente durano in carica tutta la durata del mandato.

3. Il presidente e il vice presidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata di almeno due quinti dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

4. In caso di cessazione dalla carica del presidente di una commissione, il presidente del consiglio comunale provvede alla convocazione della commissione entro i dieci giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni per l’elezione del nuovo presidente. In caso di cessazione dalla carica del vice presidente, la commissione è convocata dal suo presidente per l’elezione del nuovo vice presidente.

5. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo e lo coadiuva nell’esercizio delle sue funzioni.  

 

Art. 19 - Assegnazione delle proposte alle commissioni

1. Le proposte di deliberazione del consiglio, complete di tutti gli atti, gli eventuali allegati ed i pareri previsti dalla legge, sono assegnate dal presidente del consiglio al presidente della commissione competente.

2. Qualora più commissioni siano competenti ad esprimersi sull’oggetto della proposta, il presidente del consiglio rimette la proposta alla commissione di competenza prevalente o a più commissioni. Se necessario, può disporne la convocazione congiunta, presiedendone i lavori, al termine dei quali, ciascuna commissione, separatamente, provvederà – nel caso in cui sia richiesto – a esprimere il proprio parere;

3. Ciascuna commissione può richiedere il parere consultivo di altra commissione.

4. La giunta, esclusivamente per motivate ragioni di urgenza relative ad eventi eccezionali e imprevedibili, può chiedere di sottoporre direttamente al consiglio proposte di deliberazione, con l’esclusione di quelle relative al bilancio, al piano strutturale o a sue varianti ed a provvedimenti programmatici o regolamentari. È fatto comunque salvo il potere del presidente del consiglio di deferirne l’esame alla commissione consiliare competente.  

 

Art. 20 - Convocazione delle commissioni

1. La commissione si riunisce previa convocazione, disposta dal presidente con avviso scritto che contiene l’indicazione del giorno, ora e luogo ove si terrà la seduta e dell’ordine del giorno da trattare.

2. La programmazione della seduta, l’ordine del giorno della commissione, l’iscrizione degli argomenti, le proposte dei singoli consiglieri e l’audizione dei rappresentanti degli enti viene decisa collegialmente dalla commissione consiliare.

3. La convocazione dei consiglieri per il giorno fissato per la seduta è fatta mediante avviso scritto da consegnarsi presso le segreterie dei rispettivi gruppi consiliari. L’avviso di convocazione deve essere recapitato:

a) almeno tre giorni liberi prima della riunione, di cui almeno due devono essere feriali;

b) per le convocazioni di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione presso i gruppi consiliari
tramite posta elettronica.

5. La convocazione è necessariamente disposta dal presidente qualora ne facciano richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare almeno tre componenti. La riunione è tenuta entro venti giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.

6. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al presidente del consiglio comunale, al sindaco, agli assessori interessati alle materie da trattare, ai capigruppo, ai presidenti di circoscrizione, al segretario generale ed ai dirigenti interessati.
 

Art. 21 - Funzionamento delle commissioni

1. Quando la commissione esprime pareri o risoluzioni, la seduta è valida allorché sia presente la metà dei membri. In tutti gli altri casi è sufficiente la presenza di tre membri.

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti sulle persone o quando la pubblicità della seduta possa arrecare grave pregiudizio all’interesse del comune.

3. Al presidente della commissione, nello svolgimento delle sue funzioni, sono attribuiti i poteri di cui all’art. 29 del regolamento per il rispetto della disciplina contenuta nei successivi artt. 30, 31 e 32, per quanto compatibile.

4. L’uso del telefono cellulare è consentito con modalità tali da non arrecare disturbo all’ordinato svolgimento dell’adunanza

5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale di qualifica non superiore alla categoria “C” individuato all’interno di un elenco redatto dalla segreteria generale del consiglio sulla scorta di apposito bando. Il segretario è nominato dal presidente del consiglio comunale su designazione del presidente della commissione consiliare.

6. Spetta al segretario rendere nota la convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo che deve avvenire, obbligatoriamente nei tempi previsti per la convocazione.

7. Il segretario redige il processo verbale delle sedute nelle stesse forme previste dal 2° comma del successivo art. 56 e lo sottoscrive unitamente al presidente della commissione. Il verbale è trasmesso, a cura del segretario, ai commissari in una delle sedute successive a quella di riferimento.

8. Copia dei verbali delle sedute delle commissioni è depositata, anche per estratto, nei fascicoli delle proposte deliberative ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali.

9. Il parere reso dalla commissione è allegato al fascicolo della proposta di deliberazione del consiglio. La mancata acquisizione del parere della commissione competente è adeguatamente motivata nell’atto deliberativo.   


Capo IV – Commissioni Speciali


Art. 22 - Commissioni di controllo e garanzia

1. Sono istituite le commissioni consiliari di controllo e garanzia ed esercitano le relative funzioni previste dalla legge su specifici profili dell’attività amministrativa. Le materie oggetto di controllo e garanzia vengono fissate con deliberazione consiliare. In ogni caso le commissioni consiliari di controllo hanno competenza in materia di servizi pubblici, enti derivati e società a partecipazione comunale.

2. Il presidente della commissione di controllo e garanzia è nominato tra i consiglieri di minoranza mentre il vicepresidente è espresso dalla maggioranza. Alla votazione, che avviene con scheda segreta, partecipano tutti i componenti della commissione.

3. La commissione è convocata dal suo presidente e in caso di assenza o impedimento dal vicepresidente, ponendo all’ordine del giorno le richieste di controllo e garanzia delegate da mozione approvata dal consiglio comunale o da iniziativa autonoma assunta dalla commissione o comunque da richiesta avanzata da almeno quattro componenti della commissione.

4. Per favorire l’attività della commissione alla medesima sono trasmesse dai competenti uffici le deliberazioni adottate dalla giunta comunale sulle materie oggetto del controllo.

5. La commissione conclude la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno con l’approvazione di un documento. Sono, altresì, ammessi documenti di minoranza e valutazioni dei singoli gruppi, che sono allegati al documento approvato. Il documento conclusivo unitamente agli allegati viene trasmesso al presidente del consiglio per la successiva discussione in aula.

6. Annualmente la commissione approva una relazione sull’attività svolta, che viene inviata al presidente per l’iscrizione all’ordine del giorno del consiglio comunale. Sull’insieme dei documenti la discussione e le votazioni avvengono con le modalità previste per gli atti deliberativi, ed è altresì ammesso la presentazione di emendamenti e di testi alternativi.

7. Per le suddette commissioni di controllo e garanzia valgono le norme regolamentari delle commissioni consiliari permanenti quando non è previsto diversamente dall’articolo e dalla delibera istitutiva degli ambiti dei controlli.

8. Le commissioni saranno composte da un consigliere per ogni gruppo consiliare ed in caso di votazione il voto di ogni consigliere sarà conteggiato per il numero dei componenti del gruppo consiliare da lui rappresentato.
 

Art. 23 - Commissioni speciali e d’indagine  (top)   

1. Con delibera del consiglio comunale è possibile istituire commissioni speciali o d’indagine.

2. Sono commissioni speciali le articolazioni temporanee del consiglio che svolgono funzioni di approfondimento e studio relativamente a problemi particolari, la cui risoluzione eccede le competenze delle commissioni permanenti.

3. Sono commissioni d’indagine le articolazioni temporanee del consiglio che svolgono funzioni di inchiesta relativamente a fatti dai quali possano emergere responsabilità a carico di uno o più amministratori, dipendenti o collaboratori a qualunque titolo del comune o di ente ad esso strumentale.

4. All’atto della istituzione della commissione speciale o d’indagine sono indicate le dotazioni strumentali e di personale di cui essa ha la disponibilità.

5. La delibera di cui al comma 1 indica i componenti della commissione; elenca inoltre con precisione le modalità di funzionamento, l’oggetto e le finalità dei lavori ed il termine entro il quale questi devono concludersi.

6. Alla conclusione dei lavori la commissione approva una relazione e nomina un relatore. È ammessa la presentazione di una o più relazioni di minoranza.

7. La relazione conclusiva viene discussa nel primo consiglio utile.

8. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, sulla pubblicità degli atti della commissione speciale o di indagine dispone il presidente del consiglio comunale, sentito il presidente della commissione.

9. Alle commissioni speciali o d’indagine si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle commissioni consiliari permanenti.  



TITOLO III – LE
ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Capo
I Convocazione
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Art. 24 – Sedute del consiglio

1. La prima seduta del consiglio è convocata dal sindaco entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Essa è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio e dei due vicepresidenti. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto per la comunicazione da parte del sindaco della nomina dei componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e per gli ulteriori adempimenti  

 

Art. 25 – Tempi e luoghi delle sedute del consiglio

1. Le sedute consiliari si tengono di norma nel palazzo comunale; di ogni convocazione è dato avviso alla cittadinanza mediante l’affissione di manifesti e l’esposizione del gonfalone del comune.

2. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.

3. Il presidente convoca il consiglio comunale in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di questioni che comportano apprezzamenti sulle persone o quando la pubblicità della seduta possa arrecare grave pregiudizio all’interesse del comune. Alle sedute segrete assiste il segretario generale o il vice segretario generale. In caso di incompatibilità di entrambi, il presidente provvede alla nomina di un segretario scelto tra uno dei componenti del consiglio comunale. Delle sedute segrete non viene redatto verbale.

4. Il presidente del consiglio ha facoltà di determinare un diverso luogo di riunione del consiglio qualora la sede consueta non sia agibile o consona alle circostanze.

5. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il presidente del consiglio può indire una seduta "aperta" del consiglio.

6. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati rappresentanti dello Stato e degli altri enti pubblici e privati, e delle forze sociali, politiche, sindacali e delle associazioni, interessate ai temi da discutere e di norma non è richiesta la partecipazione del segretario generale.

7. Le persone invitate hanno diritto di parola. Il presidente del consiglio può autorizzare a prendere la parola anche persone presenti, sia pure non espressamente invitate. 

 

Art. 26 – Convocazione del consiglio

1. Il presidente fissa la data di convocazione del consiglio d’intesa con il sindaco, secondo quanto stabilito dal precedente art. 14. Se la convocazione è richiesta dal sindaco o da un quinto dei consiglieri assegnati, il presidente deve provvedere a riunire il consiglio entro venti giorni dalla richiesta, inserendo nell’ordine del giorno gli argomenti richiesti. Il termine è ridotto a cinque giorni se nella richiesta sono evidenziate particolari e motivate ragioni di urgenza della trattazione.

2. La convocazione dei consiglieri per il giorno fissato per la seduta è fatta mediante avviso scritto da consegnarsi presso le segreterie dei rispettivi gruppi consiliari. L’avviso di convocazione deve essere recapitato:

a)  almeno tre giorni prima della riunione, di cui almeno due devono essere feriali;

b) per le convocazioni di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione, salva la facoltà del consiglio di rinviare ogni deliberazione alla seduta successiva.

3. L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo di riunione e deve contenere l’ordine del giorno.  


Capo II –
Disciplina delle adunanze
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Art. 27 – Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute, il numero legale dei consiglieri deve essere raggiunto entro trenta minuti dall’ora fissata nell’avviso di convocazione.

2. Se il numero legale non è raggiunto o non è stato fatto l’appello entro tale termine, la seduta è dichiarata deserta con regolare verbale, portante i nomi degli intervenuti, degli assenti giustificati e ingiustificati.

3. Il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute è pari a 2/5 dei componenti senza computare a tal fine il sindaco. Il consiglio comunale può validamente deliberare quando vi sia la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti e può validamente procedere all’esame di atti ispettivi o alla discussione di altri argomenti diversi dalle deliberazioni quando vi sia la presenza di almeno 2/5 dei componenti. 

 

Art. 28 – Accertamento del numero legale

1. Il presidente, trascorso il tempo previsto per l’inizio della seduta, invita il segretario a procedere all’appello e a verificare il numero dei presenti.

2. Una volta aperta la seduta, i consiglieri devono evitare di allontanarsi dall’aula. Su richiesta di ciascun consigliere, che deve assicurare la propria presenza, il presidente verifica la sussistenza del numero legale. Se l’uscita dei consiglieri dall’aula ha determinato il venir meno del numero legale, il presidente sospende la seduta per 15 minuti. Trascorso tale arco temporale il presidente chiede al segretario generale l’appello. Nel caso in cui il numero legale non fosse raggiunto, il presidente scioglie la seduta.

3. Non debbono computarsi fra i presenti coloro che devono astenersi dal prendere parte alla deliberazione ai sensi dell’art. 78, del vigente T.U.O.E.L.
5. Il presidente giustifica i componenti di giunta non presenti all’inizio di ogni seduta che abbiano inviato giustificazione scritta. Se un assessore risulta assente non giustificato, Il presidente del consiglio comunale invia all’assessore assente nota di censura dandone comunicazione al consiglio comunale.
 


Art. 29 – Poteri del presidente

1. Il presidente, nel suo ruolo imparziale e di tutela delle prerogative del consiglio e dei diritti dei suoi componenti, esercita i poteri conferitigli dallo statuto.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni, egli ha facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento e, in caso di disordini che impediscano il regolare svolgimento del consiglio, può sospendere o sciogliere la riunione facendo redigere motivato processo verbale.
 

Art. 30 – Disciplina delle sedute  

1. Il presidente, i consiglieri, il sindaco ed i membri della giunta partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati.
2. I consiglieri, il sindaco ed i membri della giunta che intendano parlare ne fanno richiesta al presidente, all’inizio e nel corso del dibattito fino al termine della discussione. Il presidente dichiara chiuse le iscrizioni a parlare, previo invito agli stessi a iscriversi.
3. L’oratore non può essere interrotto durante il suo intervento. Il presidente può richiamarlo a concludere l’esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto, o invitarlo ad attenersi all’argomento in discussione.
4. Nel caso in cui l’oratore non si attenga al richiamo, il presidente può togliergli la parola.
5. L’uso del telefono cellulare è consentito con modalità tali da non arrecare disturbo all’ordinato svolgimento dell’adunanza. 

Art. 31 - Comportamento dei consiglieri, del sindaco e dei membri della giunta  

1. I consiglieri, il sindaco ed i membri della giunta aula devono tenere un comportamento dignitoso e corretto, consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente. 

2. Qualora l’oratore mantenga un comportamento scorretto, il presidente lo richiama all’ordine e nei casi più gravi può infliggergli una nota di biasimo da riportarsi a verbale 

3. Se l’oratore cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie, o comunque mantiene un comportamento gravemente offensivo della dignità del consiglio, il presidente, sentito l’ufficio di presidenza, può disporre l’immediato allontanamento dall’aula.  

 

Art. 32 – Presenza del pubblico e del personale comunale

1. Il pubblico è ammesso alle sedute nello spazio riservato ad esso e deve assistere in silenzio astenendosi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso. In caso di mancato rispetto di tali regole, il presidente può chiedere l’intervento della polizia municipale e può anche disporre lo sgombero dell’aula dagli estranei.
2. All’interno dell’aula è ammesso solo il personale di supporto ai gruppi, al consiglio comunale e alla Giunta e agli addetti della stampa che devono tenere un comportamento dignitoso, corretto e consono. 

 

Art. 33 – Ordine del giorno

1. L’elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del consiglio costituisce l’ordine del giorno dei lavori.

2. L’iniziativa degli argomenti da iscriversi all’ordine del giorno spetta al sindaco, alla giunta, ai gruppi consiliari, ai consiglieri e ai consigli di circoscrizione.

3. Nessuna proposta iscritta all’ordine del giorno può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata almeno ventiquattro ore prima a disposizione dei consiglieri negli uffici di segreteria del comune con tutti i documenti necessari per poter essere valutata.

4. Salvo quanto previsto agli artt. 49 e 51 non possono essere deliberate proposte o posti in discussione argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

5. In caso di urgenza motivata, agli argomenti contenuti nell’ordine del giorno già diramato con l’ordine di convocazione, possono essere aggiunti altri argomenti mediante un ordine del giorno suppletivo da inviarsi ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare, salva la facoltà del consiglio di rinviarne la discussione.  

 

Art. 34 – Comunicazioni

1. All’inizio di ogni seduta e per un massimo di mezz’ora sono consentite brevi comunicazioni da parte del presidente del consiglio, del sindaco, degli assessori e dei gruppi consiliari – con il limite di un consigliere per gruppo - dirette a sottolineare e a portare a conoscenza del consiglio fatti o avvenimenti di particolare importanza per la comunità cittadina.

2. I capigruppo, il sindaco, gli assessori e i consiglieri che intendono fare comunicazioni debbono preventivamente informare il presidente del consiglio dell’oggetto dei loro interventi e possono parlare per un tempo non superiore a cinque minuti. Su tali comunicazioni non sono consentiti interventi.

3. I capigruppo, o loro delegati, che intendono ottenere risposta dal sindaco o dalla giunta a una questione consistente in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o da particolare attualità politica che riguarda direttamente l’amministrazione comunale, debbono, anche in tal caso, informare preventivamente, di norma almeno 48 ore prima dell’inizio del consiglio comunale, il presidente del consiglio dell’oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se hanno ottenuto espressa autorizzazione. Il presentatore della questione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti; il sindaco o l’assessore dallo stesso delegato risponde per non più di tre minuti e il presentatore ha diritto di replica per non più di un minuto.  

 

Art. 35 – Discussione degli argomenti
1. Lo svolgimento dell’ordine del giorno, dei consigli non dedicati alla trattazione degli atti ispettivi, mozioni e ordini del giorno
  avviene, di norma, secondo la seguente articolazione:

a) ratifiche delle deliberazioni d’urgenza adottate dalla giunta;

b) interrogazioni ed interpellanze nel rispetto; di quanto previsto agli articoli 45 e 46;

c) proposte di deliberazione:

1) del sindaco e della giunta:

2) delle commissioni consiliari permanenti;

3) dei gruppi consiliari;

4) dei consiglieri;

5) dei consigli di circoscrizione;

6) di iniziativa popolare;

d) mozioni e odg urgenti.

 

Art. 36 – Inversione dell’ordine del giorno

1. Il sindaco e i singoli consiglieri hanno la facoltà di richiedere l’inversione dell’ordine del giorno per ottemperare a termini e ad adempimenti imposti per legge ovvero per altre gravi e motivate ragioni.

2. Il consiglio, a maggioranza, può comunque invertire l’ordine del giorno quando se ne ravvisi la necessità.

3. Sulla proposta di inversione dell’ordine del giorno possono parlare, oltre al proponente, solo due consiglieri, uno a favore e uno contrario, per non più di cinque minuti ciascuno.  

 

Art. 37 – Discussione delle proposte   

1. Il presidente pone in discussione gli argomenti nell’ordine stabilito dal programma dei lavori 

2. I presidenti delle commissioni, possono riferire sui lavori della commissione circa la deliberazione in discussione.

3. La discussione si apre successivamente, secondo l’ordine di iscrizione dei diversi consiglieri presso la presidenza. Non sono ammesse spiegazioni a dialogo.

4. I consiglieri che non siano presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola.

5. Sull’argomento in discussione, il presidente dà la parola al relatore, il quale può anche limitarsi a fare riferimento alla relazione scritta inviata ai consiglieri.

6. I consiglieri rivolgono i loro interventi al presidente.

7. L’intervento di ciascun capogruppo, o consigliere dallo stesso preventivamente delegato per la questione in discussione, non può eccedere i quindici minuti; l’intervento di ciascun consigliere non può eccedere i dieci minuti. La conferenza dei capigruppo può prevedere tempi diversi in relazione all’importanza della argomento in discussione.

8. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte in discussione. In caso contrario, il presidente richiama all’ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola. 

 

Art. 38 - Intervento dei consiglieri

1. Ciascun consigliere può intervenire solo dopo aver ottenuto la parola dal presidente ma non può prendere la parola più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta nella stessa seduta. 

 

Art. 39 - Fatto personale

1. Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia censurato per la propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

2. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne la ragione e il presidente decide circa il suo fondamento.

3. Non è ammesso, col pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o comunque discuterli.  

 

Art. 40 - Discussione degli argomenti già esaminati nelle commissioni permanenti  

1. Gli argomenti già discussi nelle commissioni permanenti ed iscritti all’ordine del giorno fra le proposte di cui all’art. 35, lett. c), n.1) saranno sottoposte a votazione dopo le dichiarazioni di voto. 

2. Tuttavia, qualora lo richiedano cinque consiglieri o un gruppo non rappresentato in commissione, la discussione si svolgerà in aula nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti negli articoli precedenti. 

 

Art. 41 – Modalità della discussione

1. I consiglieri che intendono prendere la parola ne fanno richiesta al presidente il quale la concede nell’ordine delle richieste.

2. I consiglieri parlano dal proprio posto rivolgendosi al consiglio e trattando esclusivamente l'argomento in esame.

3. Nessuno può interrompere l’oratore salvo il presidente per i richiami al tempo e al tema.

4. Nel dibattito il sindaco, gli assessori ed i consiglieri devono attenersi ai limiti di tempo stabiliti.  

 

Art. 42 - Emendamenti  

1. Ciascun consigliere può presentare emendamenti fino alla chiusura della discussione dell’argomento facendone consegna alla segreteria generale che provvede a vistarli in ordine cronologico ed a curarne la distribuzione ai consiglieri.

2. I sub emendamenti, nella misura di uno per consigliere e che non costituiscano una sostituzione integrale dell’emendamento, possono essere presentati fino alla chiusura della discussione. 

3. Per argomenti di particolare complessità, la conferenza dei capigruppo, sentito il parere degli uffici competenti, può stabilire un termine diverso per la presentazione degli emendamenti.  

4. Il segretario generale, su richiesta del presidente, esprime il proprio parere di legittimità sugli emendamenti e sub emendamenti. 

5. Il presidente dichiara inammissibili gli emendamenti contrastanti con precedenti votazioni sulla stessa proposta di deliberazione iscritta all’ordine del giorno.

6. Ogni consigliere ha a disposizione per ogni argomento posto in votazione, un tempo, di norma, non superiore a 2 minuti per ogni emendamento.

7. Gli emendamenti sono messi in discussione e votati secondo l’ordine di presentazione o secondo il criterio di accorpamento logico – giuridico degli stessi.

8. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi; infine, si votano gli emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.  

 

Art. 43 – Questioni sospensive o di rinvio.

1. Durante la discussione ciascun consigliere può chiedere che il consiglio si esprima, con voto palese, sulla proposta di sospendere o rinviare la trattazione di un argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta del consiglio.

2. Il consiglio deciderà seduta stante dopo l’espressione di un parere a favore e uno contrario.

 


Capo III – Delle
interrogazioni, delle interpellanze e degli argomenti
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Art. 44 - Delle interrogazioni e delle interpellanze
 

1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni ed interpellanze su argomenti che riguardino l’attività del comune e degli amministratori o che riguardino la vita culturale, sociale e civile della città ed i suoi rapporti con altre istituzioni.

2. Le interrogazioni e le interpellanze sono redatte in forma scritta e trasmesse alla presidenza del consiglio. 

3. Ogni consigliere può sottoscrivere interrogazioni e interpellanze presentate da altri, ma come interrogante o interpellante è considerato – ad ogni effetto – il primo firmatario; questi tuttavia, ove non si trovi presente per la trattazione o vi rinunci, può essere sostituito da un altro dei firmatari. 

 

Art. 45 - Interrogazioni

1. L’interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto in maniera precisa e puntuale al sindaco per conoscere:
     - La corrispondenza a verità di un fatto e se, nel caso che l’informazione sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
     - I motivi della condotta dell’Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.

2. All’interrogazione viene data risposta scritta dal sindaco, entro trenta giorni dalla presentazione. Il presidente dà comunicazione scritta ai consiglieri con le modalità che all’uopo saranno previste dalla presidenza del consiglio. 

3. In caso di mancata risposta, il presidente inserisce l’interrogazione nel programma dei lavori della prima seduta consiliare immediatamente successiva alla scadenza del termine di 30 giorni;. 

4. Il consigliere può illustrare il contenuto dell’interrogazione per non più di tre minuti, mentre la relativa risposta non deve superare i cinque minuti 

5. L’interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di due minuti. Agli altri consiglieri non è consentito intervenire.

6. Qualora l’interrogazione sia presentata da più consiglieri il diritto di replica è riservato ad uno solo dei presentatori. Salvo diverso accordo tra gli interroganti si intende che il diritto competa al primo firmatario. 

7. Se l’interrogante non è presente alla seduta del consiglio si intende che vi abbia rinunciato salvo che la sua assenza sia stata giustificata in apertura di seduta dal presidente del consiglio. L’interrogazione viene quindi cancellata dall’ordine del giorno generale.

8. Nel caso in cui il componente della giunta, senza addurre giustificati motivi, non è presente alla seduta del consiglio ovvero dichiari di non essere in grado di fornire risposta, il presidente del consiglio gli infligge formale e solenne nota di censura che sarà inserita agli atti del consiglio.  

 

Art. 46 - Interpellanze  

1. L’interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto formulata in modo preciso e puntuale circa i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco su questioni che riguardano determinati aspetti della sua politica.

2. All’interpellanza viene data risposta orale entro il termine di 30 giorni dalla presentazione in apposita seduta del consiglio programmata ai sensi dell’art. 14, 2° comma. In tale seduta vengono discusse, altresì, anche le interrogazioni di cui al 3° comma del precedente articolo.

3. Il quorum previsto per la discussione degli innanzi detti atti ispettivi non può essere inferiore ai 2/5 dei consiglieri assegnati.

4. Qualora l’interpellante optasse per la discussione in commissione, all’atto della presentazione, dovrà esplicitamente indicarlo nell’oggetto. Il presidente del consiglio, in tal caso, trasmette immediatamente l’interpellanza al presidente della commissione competente per materia e , contestualmente al sindaco. In caso di mancata risposta nei termini previsti, il presidente del consiglio inserisce l’interpellanza nel programma dei lavori della prima seduta consiliare immediatamente successiva alla scadenza del termine di 30 giorni. Per le modalità di discussione dell’interpellanza in commissione si applicano le disposizioni relative alla discussione in consiglio.

5. Il presidente della commissione iscrive l’interpellanza, non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento, all’ordine del giorno secondo la data di presentazione. Se l’interpellante non fa parte della commissione l’avviso di convocazione della seduta, in cui viene discussa l’interpellanza, dovrà essergli inviato con le stesse modalità e negli stessi tempi dei commissari. 

6. Chi ha presentato un’interpellanza ha diritto di illustrarla per non più di cinque minuti e, dopo la risposta del sindaco o dell’assessore delegato che, comunque, non può eccedere i dieci minuti, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o non sia stato soddisfatto. 

7. Alla discussione possono intervenire un consigliere per gruppo nel limite massimo di cinque minuti per intervento. 

8. Qualora l’interpellante non sia presente alla seduta della commissione o del consiglio in cui deve essere trattato l’argomento proposto si intende che vi abbia rinunciato salvo che la sua assenza sia stata giustificata in apertura di seduta dal presidente della commissione o del consiglio.

9. Nel caso in cui il componente della giunta, senza addurre giustificati motivi, non è presente alla seduta del consiglio ovvero dichiari di non essere in grado di fornire risposta, il presidente del consiglio gli infligge formale e solenne nota di censura che sarà inserita agli atti del consiglio.  

 

Art. 47 - Argomenti  

1. Ciascun consigliere o il sindaco può chiedere l’iscrizione di un argomento all’ordine del giorno dei lavori consiliari con nota scritta rivolta al presidente del consiglio. La conferenza dei capigruppo fissa la data della relativa iscrizione.

2. Il presidente della circoscrizione, sentito il consiglio, può richiedere al presidente del consiglio l’iscrizione di un argomento di interesse circoscrizionale. Il presidente del consiglio provvede di conseguenza.

3. Per la discussione in aula dell’argomento si applicano le norme previste dai precedenti articoli 37 e successivi, salva la facoltà della conferenza dei capigruppo di fissare tempi e modalità diverse in relazione alla complessità degli argomenti posti in discussione.  
 

CAPO IV – Delle mozioni e degli ordini del giorno   (top)  

Art. 48 – Mozioni  

1. Ogni consigliere può presentare mozioni di indirizzo al fine di impegnare la giunta su materie di competenza della giunta stessa, e mozioni intese a promuovere una deliberazione da parte del consiglio. Le mozioni saranno discusse nell’apposita seduta di cui all’art. 14.

2. Esse sono presentate per iscritto e devono contenere l’esatta delimitazione dell’argomento e le linee essenziali delle proposte.

3. La mozione viene iscritta nel programma dei lavori secondo la data di presentazione e discussa entro i trenta giorni successivi e comunque nel corso della seduta in cui si svolge un dibattito sulla materia relativa alla mozione medesima. Le stesse, qualora riguardino argomenti uguali, analoghi o connessi, saranno, di norma, trattate contemporaneamente.

4. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti ed ogni consigliere può intervenire nella relativa discussione. Il presentatore può sempre rifiutare gli emendamenti proposti.

5. Le mozioni sono sottoposte all’approvazione del consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.  

 

Art. 49 - Dichiarazione e procedura di urgenza delle mozioni

1. Qualora avvenimenti improvvisi ed imprevedibili lo rendano necessario, può essere presentata durante la seduta una mozione urgente.

2. La mozione urgente deve essere sottoscritta da almeno dieci consiglieri presenti in aula. Sulla sua ammissibilità decide con votazione il consiglio, senza dibattito né dichiarazione di voto.

3. Nel corso di una seduta è possibile discutere e mettere in votazione senza particolari formalità solo le mozioni sottoscritte da tutti i capigruppo. 

 

Art. 50 - Ritiro delle mozioni

1. Se nessuno dei proponenti si trovi presente quando siano poste in discussione le mozioni, queste si intendono ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.  

 

Art. 51 – Ordini del giorno  

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale, nazionale ed internazionale, che investano problemi politici, economici e sociali di carattere generale o relativi a provvedimenti deliberativi iscritti all’ordine del giorno. Non è consentita la presentazione di ordini del giorno nel corso della discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni. Per quanto concerne la presentazione di ordini del giorno, diversi dai casi previsti ai successivi commi, si applica la procedura prevista dal precedente articolo 48.

2. Nel momento previsto per la discussione il consigliere proponente ne dà lettura ed illustrazione ai presenti.

3. Ogni capogruppo o suo delegato può intervenire al fine di precisare la posizione del relativo gruppo appartenenza, nel tempo limite di cinque minuti. È, altresì, consentito al consigliere dissenziente di precisare la sua posizione nel tempo di tre minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.

4. Il presidente del consiglio può dichiarare improponibili ordini del giorno che siano in contrasto con la normativa vigente o con deliberazioni già adottate dal consiglio nella stessa seduta.

5. Durante la discussione generale di un provvedimento, ciascun consigliere può presentare per iscritto al presidente non più di due ordini del giorno sul medesimo oggetto, salva diversa decisione della conferenza dei capigruppo, tenuto conto della rilevanza degli argomenti in discussione.

6. Qualora avvenimenti improvvisi ed imprevedibili lo rendano necessario, può essere presentato durante la seduta un ordine del giorno urgente. L’ordine del giorno urgente deve essere sottoscritto da almeno 10 consiglieri presenti in aula. Sulla sua ammissibilità decide con votazione il consiglio senza dibattito né dichiarazioni di voto ed è consentito solo un intervento a favore ed uno contro.

7. L’approvazione di un ordine del giorno implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.  

 

Art. 52 – Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia, ai sensi dell’art. 52 del vigente Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, deve essere votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.  

 

Art. 53 – Mozione d’ordine  

1. Ciascun consigliere può presentare una mozione d’ordine, richiamandosi alla legge, al regolamento, all’ordine dei lavori o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione.

2. Il presidente decide sull’ammissibilità della mozione d’ordine.  


Capo V – Le
votazioni
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Art. 54 - Dichiarazione di voto

1. Chiusa la discussione può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo, salva la facoltà concessa ad ogni consigliere di intervenire qualora intenda dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza.

2. Le dichiarazioni di voto non possono superare i cinque minuti.

3. Nessuno può prendere la parola nel corso della votazione fino alla proclamazione del risultato.

4. La votazione può avvenire in forma palese e segreta. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, la votazione è sempre palese e, in tal caso, i consiglieri sono tenuti a renderla dal posto loro assegnato.

5. La votazione palese ha luogo per alzata di mano.

6. In caso di nomine, elezioni, revoche e decadenze, la votazione è sempre segreta ed ha luogo con il sistema delle schede. I consiglieri chiamati a votazione per appello nominale dovranno indicare la persona limitandosi a scrivere il solo cognome senza aggiungere il nome. In caso di omonimia sarà necessario aggiungere anche il nome. Le schede riportanti qualsiasi altra indicazione, o qualsiasi altro segno di riconoscimento, saranno ritenute nulle. Qualora, nel caso di nomine, si dovesse verificare l’ipotesi che due o più candidati ottengano lo stesso numero di suffragi e tale ipotesi non dovesse essere disciplinata da norma legislativa o regolamentare specifica, si procede al ballottaggio includendo i nominativi dei candidati che hanno riportato lo stesso numero di consensi nel rispetto del voto limitato, laddove previsto dalla normativa. Se l’esito del ballottaggio dovesse riconfermare una situazione di parità, risulterà eletto il candidato con maggiore cifra elettorale.

L’articolo 54 comma 6° è stato modificato con deliberazione n° 72 del 4/10/2007
  relativamente alla parte in grassetto

7. All’inizio di ogni seduta il presidente nomina fra i consiglieri tre scrutatori.

8. Il presidente, ogni qualvolta si debba procedere al voto, al termine della discussione dell’argomento e, comunque, prima dell’inizio della formale fase di votazione:

    a) invita i consiglieri che, singolarmente o a nome del gruppo di appartenenza, intendessero astenersi dal partecipare alla votazione a farne espressa dichiarazione e, conseguentemente, ad abbandonare l’aula. Qualora i consiglieri, dopo la suddetta dichiarazione, non dovessero allontanarsi dall’aula sono considerati astenuti;
b) verifica, quindi, con l’obbligatoria assistenza degli scrutatori, che le votazioni avvengano in presenza del numero legale. Una volta verificato il numero legale, non è più consentita la partecipazione al voto dei consiglieri assenti al momento della verifica di cui è innanzi cenno;

    c) una volta iniziata la votazione non concede la parola sino alla proclamazione del risultato, fatto salvo il richiamo alle disposizioni del presente regolamento in materia di svolgimento delle operazioni di voto; 

9. Qualora, dopo aver esperito la procedura prevista al punto a) del precedente comma 8°, emerga la mancanza del numero legale, il presidente rinvia la votazione sull’argomento alla prossima adunanza e può procedere alla sospensione della seduta per non più di quindici (15) minuti, trascorsi i quali e persistendo la mancanza del numero legale la seduta è sciolta. Nessuno può prendere la parola nel corso della votazione fino alla proclamazione del risultato. 

10. Ogni singola proposta iscritta all’ordine del giorno deve essere votata separatamente. 

11. Salvo i casi previsti dalla legge e dallo statuto, si intendono approvate le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; a tal fine si considerano fra i presenti gli astenuti. 

12. Qualora una proposta ottenga un numero pari di voti favorevoli e contrari, essa è da intendere né approvata né respinta e può essere ripresentata in una seduta successiva. 

13. La proclamazione dei risultati della votazione è fatta dal presidente con l’assistenza degli scrutatori. Il presidente, inoltre, specifica i nominativi dei consiglieri che non hanno partecipato alla votazione o sono stati contrari o si sono dichiarati astenuti.

14. Dal verbale della seduta deve risultare l’esito della votazione, con l’indicazione dei nominativi dei consiglieri astenuti , contrari e non partecipanti al voto.

 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI   (top)

Capo I –
Segretario Generale  
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Art. 55 - Segretario Generale

1. Il segretario generale - o il vice segretario generale – svolge le funzioni di segretario di seduta del consiglio, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza dando anche informazioni e chiarimenti sull’argomento in discussione allorché sia richiesto dai consiglieri e autorizzato dal presidente, e sovrintende all’attività di verbalizzazione svolta dal personale della segreteria generale; 

2. Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento 

3. Nel corso della seduta, il segretario generale o il vice coadiuva il presidente ai fini del regolare svolgimento di essa, provvede all’appello nominale, accerta il risultato delle votazioni e interviene, se richiesto, per esprimere parere di legittimità sugli emendamenti presentati nel corso della discussione su proposte di deliberazioni sottoposte al consiglio: 

4. Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per espletare le funzioni di segretario di seduta unicamente nelle ipotesi in cui sia ravvisabile un caso di incompatibilità previsto dalla legge nei confronti del segretario generale o del vice segretario generale.   

 

Art. 56 – Contenuto del verbale

1. Il verbale di ogni seduta è curato dal segretario generale secondo quanto prevede la legge e deve indicare l’ora di inizio e di chiusura della seduta.

2. La verbalizzazione degli interventi dei singoli consiglieri avviene mediante registrazione su supporto magnetico e informatico da custodire in apposito archivio. È facoltà di ciascun consigliere chiedere che sia inserita, nelle premesse di ciascuna deliberazione adottata, una breve dichiarazione.  

 

Art. 57 - Termine della seduta 

1. Qualora sia stato preventivamente fissato il termine temporale per la chiusura della seduta e allo scadere di esso sia in corso la discussione o la votazione di un argomento, la seduta continua sino all’esaurimento di tale argomento.

Capo II - Disposizioni Finali   (top) 


Art. 58 – Abrogazione

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia.

 

 

 

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