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1. Il presente regolamento disciplina,
nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo statuto, l’organizzazione ed il
funzionamento del consiglio comunale.
TITOLO I
– I CONSIGLIERI COMUNALI (top)
Art. 2 - Proclamazione dei consiglieri
eletti
1. I
consiglieri comunali entrano in carica all’atto della loro proclamazione.
Art. 3 -
Albo delle presenze dei
consiglieri
1.
L’albo delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute del consiglio e
delle commissioni consiliari, istituito ai sensi dello statuto, è aggiornato
ogni sei mesi a cura della presidenza del consiglio comunale.
2.
L’albo delle presenze deve indicare, inoltre, la partecipazione dei consiglieri
alle votazioni sugli atti deliberativi e sugli argomenti trasformati in ordini
del giorno che si sono svolte nelle sedute del consiglio comunale.
3. L’albo delle presenze è affisso per
trenta giorni all’albo pretorio e rimane, comunque, disponibile per la visione
presso l’ufficio informazione e dei diritti del cittadino.
4. L’albo è trasmesso agli organi di
stampa di rilevanza locale.
Art. 4 – Pubblicità della situazione patrimoniale
dei consiglieri, degli assessori e del sindaco
1.
I consiglieri comunali adempiono agli obblighi stabiliti dalla legge n. 441 del
5 luglio 1982.
2.
Agli stessi obblighi sono soggetti anche gli assessori e il sindaco.
3.
Le dichiarazioni indicate agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge sono
presentate a cura degli interessati presso la segreteria generale, su stampati
da essa predisposti, secondo i termini e le modalità stabiliti dalle suddette
disposizioni di legge. La situazione patrimoniale dei consiglieri, degli
assessori e del sindaco viene trasmessa dal presidente del consiglio agli
organi di stampa di rilevanza locale.
4.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, il presidente del
consiglio diffida, a mezzo di raccomandata, il consigliere, il sindaco o
l’assessore ad adempiere entro il termine di otto giorni. In caso di ulteriore
inadempienza, il presidente del consiglio ne da notizia nella prima seduta del
consiglio comunale e agli organi di stampa di rilevanza locale .
Art. 5 – Appartenenza alle
associazioni dei consiglieri, degli assessori e del sindaco
1.
Entro un mese dall’assunzione della carica, e, se successiva, entro un mese
dalla adesione alla associazione, i consiglieri comunali, gli assessori ed il
sindaco presentano presso la segreteria generale una dichiarazione dalla quale
risultano le associazioni alle quali sono iscritti.
2.
Tali dichiarazioni sono disponibili per la visione presso l’ufficio
informazioni e diritti del cittadino.
3.
Copia delle dichiarazioni è trasmessa agli organi di stampa di rilevanza
locale.
4.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, il presidente del
consiglio diffida, a mezzo di raccomandata, il consigliere, il sindaco o
l’assessore ad adempiere entro il termine di otto giorni. In caso di ulteriore
inadempienza, il presidente del consiglio ne dà notizia nella prima seduta del
consiglio comunale. Di tale inadempienza viene altresì data comunicazione mediante affissione all’albo
pretorio e trasmessa agli organi di stampa di rilevanza locale.
TITOLO
II – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(top)
Capo
I - presidente – Ufficio di presidenza
(top)
Art. 6 - Ufficio di presidenza
1. Il presidente, il vice presidente
vicario ed il vice presidente costituiscono l’ufficio di presidenza, nel quale
sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che
attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza disciplinati nello statuto
e nel presente regolamento.
2. Il vice presidente vicario
sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. Nei
casi di contemporanea assenza o impedimento del presidente e del vice
presidente vicario, le funzioni di presidente sono attribuiti al vice
presidente. In caso di impedimento del presidente, del vice presidente vicario
e del vice presidente le funzioni sono attribuite al consigliere anziano.
3. Le funzioni di segreteria
dell’ufficio di presidenza sono svolte da personale della presidenza del
consiglio.
Art. 7 - Attribuzioni dell’ufficio di
presidenza
1. L’ufficio di presidenza è convocato
e presieduto dal presidente del consiglio comunale per:
a) programmare, in termini
organizzativi, iniziative istituzionali della presidenza e delle commissioni
consiliari permanenti o altre iniziative volte a promuovere verso l’esterno
l’attività del consiglio comunale;
b) collaborare con il presidente per
la corretta interpretazione dei regolamenti, relativamente a questioni insorte
durante lo svolgimento dei lavori consiliari;
c) curare l’informazione sui lavori
del consiglio comunale, sugli atti ispettivi dei singoli consiglieri comunali,
avvalendosi dell’uffici stampa che è incaricato di predisporre e di diffondere
informative agli organi di stampa, alle radio e alle televisioni.
Art. 8 - Interpretazione del
regolamento
1. La risoluzione di questioni
relative all’applicazione e all’interpretazione del presente regolamento sono
demandate all’ufficio di presidenza.
2. Su tutte le questioni che dovessero
presentarsi nel corso delle sedute consiliari e non disciplinate dal presente
regolamento decide il presidente sentito l’ufficio di presidenza e il
segretario generale.
Art. 9 – Sedi – Attrezzature – Servizi
1.
Il presidente del consiglio, i gruppi consiliari e le commissioni consiliari
dispongono, presso la sede comunale, di locali, personale, attrezzature,
risorse finanziarie e servizi necessari all’esercizio del mandato
amministrativo.
2.
Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni spettanti al
consiglio è istituita la struttura “segreteria del consiglio comunale” alla cui
direzione è preposto un dirigente nominato dal sindaco su proposta del
presidente del consiglio sentita la conferenza dei capigruppo e sentito il
direttore generale.
3.
Le funzioni della struttura di segreteria sono le seguenti:
a)
funzioni di supporto logistico e di gestione che comprendono: segreteria
presidente, commissioni, gruppi, conferenza dei capigruppo, programmazione e
gestione attività istituzionali e di rappresentanza, indennità e gettoni di
presenza;
b)
funzioni di supporto amministrativo che comprendono: procedure atti ed attività
di competenza del consiglio. Rapporti fra gli organi interni ed esterni.
Rapporti con il collegio dei revisori del conto;
c)
funzioni di informazione, comunicazione e di supporto all’esercizio dei diritti
e delle funzioni che comprendono: attività atta ad assicurare il diritto di
accesso in tempi reali e collegamento con banche dati esterne;
d)
Le funzioni della struttura di segreteria possono essere assicurate anche
attraverso il reclutamento di personale assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato su proposta del presidente del consiglio e con
le modalità previste dall’art. 90 del vigente Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali nonché attraverso contratti di
somministrazione a tempo determinato attraverso agenzia interinale.
4.
Il dirigente della struttura di segreteria stabilisce di concerto con il
presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, la composizione della struttura e
l’articolazione funzionale della stessa. All’approvazione della proposta e
all’assegnazione delle risorse umane si provvede ai sensi di legge.
5.
Il dirigente è responsabile della gestione organizzativa, tecnica e finanziaria
secondo i principi, criteri e modalità che regolano le funzioni dirigenziali
secondo le direttive del presidente del consiglio.
6.
L’orario di lavoro dei dipendenti assegnati alla struttura deve essere fissato
in maniera flessibile tale da assicurare ogni supporto previsto ed adeguato
alle esigenze degli organi.
7.
Ogni anno in sede di predisposizione di bilancio, il dirigente formula la
previsione delle risorse finanziarie occorrenti per la gestione e per gli investimenti
su proposta del presidente del consiglio sentita la conferenza dei capigruppo.
Il riparto delle risorse iscritte in bilancio e l’assegnazione dei budgets alle
varie funzioni con individuazione delle tipologie di spesa alle quali sono
destinati i fondi è effettuato in sede di P.E.G. su proposta del presidente del
consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo. Nell’ambito del fondo di
dotazione, ai capigruppo ed alle commissioni vengono assegnati appositi budgets
finanziari con atto del presidente del consiglio. La gestione dei fondi
assegnati è attribuita al dirigente su proposta del presidente, dei singoli
gruppi e dei presidenti delle commissioni. Periodicamente e comunque almeno una
volta all’anno in occasione dell’approvazione del conto consuntivo il dirigente
predispone il rendiconto delle spese sostenute a valere sul fondo di dotazione,
l’utilizzo dei singoli budgets e l’efficacia della gestione in riferimento alle
iniziative ed attività.
8.
La dotazione logistica del consiglio comunale comprende l’aula Consiliare, la
sala Rossa, la sala cosiddetta dell’”Asino” posta al quarto piano di palazzo
Gambacorti i locali destinati al servizio di segreteria del consiglio comunale,
segreteria della presidenza ed ai gruppi consiliari. Si rende, altresì, opportuno
predisporre un locale adibito ad archivio di atti del consiglio a disposizione
dei gruppi consiliari nonché predisporre le dotazioni informatiche a supporto
delle funzioni di cui ai precedenti commi. Eventuali modifiche alle dotazioni
logistiche potranno essere effettuate dal sindaco su proposta del presidente
del consiglio sentita la conferenza dei capigruppo.
9. L’utilizzo della sala delle Baleari
e della sala Rossa o di ogni altro spazio della sede municipale per esigenze
collegate alle attività istituzionali dell’assemblea e dei suoi servizi è
comunicato al sindaco dal presidente del consiglio.
Capo
II – I Gruppi Consiliari
(top)
Art. 10 – Gruppi consiliari
1. I gruppi consiliari sono costituiti
secondo i criteri stabiliti dallo statuto.
2. I consiglieri che, nei limiti
previsti dallo statuto, intendono costituire un nuovo gruppo devono darne
comunicazione per iscritto al presidente del consiglio.
3. I gruppi devono comunicare al
presidente del consiglio il nome del proprio capogruppo entro la prima seduta
utile del consiglio. In mancanza di tale comunicazione è considerato capogruppo
il consigliere che abbia riportato la maggiore cifra elettorale.
4. In caso di costituzione di gruppo
misto ai sensi del vigente statuto, i rappresentanti dello stesso devono
comunicare al presidente del consiglio il nome del proprio capogruppo entro la
prima seduta utile del consiglio. In mancanza di tale comunicazione è
considerato capogruppo il consigliere che abbia riportato la maggiore cifra
elettorale.
5. Ogni capogruppo comunica
tempestivamente al presidente l’eventuale mutamento della denominazione del
gruppo, la sostituzione o la temporanea supplenza dello stesso capogruppo.
Art. 11 – Conferenza dei capigruppo
1.
La conferenza dei capigruppo è costituita dai capigruppo consiliari ed è
presieduta dal presidente del consiglio. Alla conferenza partecipano, anche i
componenti l’ufficio di presidenza.
2.
Il presidente che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire dal
vicepresidente vicario, il quale, in caso di impedimento, è sostituito
dall’altro vicepresidente.
3.
Il capogruppo che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire da
un consigliere del gruppo appositamente delegato.
4. Alle riunioni della conferenza dei
capigruppo è invitato il sindaco, che può delegare un assessore a sostituirlo.
Art. 12 – Convocazione della
conferenza
1.
La conferenza è convocata dal presidente di propria iniziativa o quando ne
faccia richiesta il sindaco oppure un numero di capigruppo che rappresenti il
1/4 dei consiglieri.
2. La richiesta di convocazione deve
indicare gli argomenti che si intende discutere.
Art. 13 – Attribuzioni della
conferenza dei capigruppo
1.
La conferenza determina il calendario dei lavori del consiglio secondo il
metodo della programmazione.
2.
Essa è inoltre competente a risolvere i problemi di carattere procedurale
relativi alla programmazione ed allo svolgimento dei lavori del consiglio e
delle commissioni.
Art. 14 – Programmazione dei lavori
del consiglio comunale
1.
Il consiglio comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della
programmazione.
2.
I programmi di lavoro riguardano periodi di tempo non inferiore ad un mese; nei
programmi è stabilito il calendario di massima delle sedute, sono indicati i
principali argomenti che il consiglio dovrà trattare nel periodo considerato e
sono stabiliti, ove necessario, i tempi a ciascuno di essi riservato.
Nell’ambito del periodo considerato, la conferenza dei capigruppo dovrà fissare
almeno un consiglio comunale da tenersi ogni mese e che deve essere dedicato
esclusivamente alla trattazione di atti ispettivi nonché di mozioni e ordini
del giorno
3.
Nel calendario dei lavori possono essere stabilite sedute consiliari dedicate
alla trattazione esclusiva di specifiche tematiche politico-amministrative.
4.
Al fine di definire i programmi di cui al 2° comma il presidente del consiglio
comunale convoca ai sensi dell’art. 11 la conferenza del capigruppo. Qualora
nella conferenza non si raggiunga un accordo unanime, il programma è
predisposto dal presidente del consiglio comunale, tenendo conto delle
indicazioni del sindaco, delle proposte prevalenti dei gruppi di maggioranza e
di minoranza e dell’ordine cronologico di presentazione degli argomenti.
5. I provvedimenti relativi ai
bilanci, agli atti dovuti o urgenti,
concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili, possono essere inseriti nel
programma ed iscritti all’ordine del giorno del consiglio anche al di fuori
delle modalità di cui al 4° comma.
Art. 15 – Sedute e deliberazioni della
conferenza
1.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei
componenti della conferenza e, comunque, di un numero di capigruppo che
rappresenti la maggioranza dei componenti il consiglio.
2.
Le decisioni della conferenza dei capigruppo sono assunte a maggioranza assoluta,
in rapporto al numero dei componenti il consiglio.
3. Nella votazione ogni capogruppo
esprime tanti voti quanti sono i consiglieri che rappresenta.
Capo
III – Commissioni Consiliari Permanenti
(top)
Art. 16 – Commissioni permanenti 1. Sono
istituite quattro commissioni consiliari permanenti, competenti per le materie
a ciascuna di esse attribuite: -
Prima commissione: assetto e uso del territorio (ambiente, urbanistica,
edilizia privata e traffico), lavori pubblici (edilizia pubblica ed
urbanizzazione primaria) e relativi regolamenti; verifica delle strategie e
delle politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di
rispettiva competenza;
-
Seconda commissione: politiche socio-sanitarie, servizi alla persona,
cooperazione internazionale e relativi regolamenti; verifica delle strategie e
delle politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva
competenza;;
-
Terza commissione: pubblica istruzione, cultura, sport, sviluppo e
programmazione turismo e relativi regolamenti; verifica delle strategie e delle
politiche di sviluppo delle società partecipate per gli ambiti di rispettiva
competenza;
-
Quarta commissione: affari generali, personale, bilancio, tributi e
patrimonio, attività produttive e commercio, decentramento e relativi
regolamenti; verifica delle politiche finanziarie ed economiche delle società
partecipate.
2. Sono istituite, altresì, ai sensi
del successivo art. 22 del presente regolamento le seguenti commissioni di
controllo e garanzia aventi per oggetto: 1° Programmazione e controllo
finanziario
a) verifica dei programmi e progetti
indicati nel bilancio annuale e pluriennale;
b) verifica sul raggiungimento degli
obiettivi elencati nella relazione previsionale e programmatica sia in termini
di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi;
c) verifica sulla coerenza tra provvedimenti
deliberativi e previsioni della relazione previsionale e programmatica;
A tal uopo la commissione può
avvalersi dei reports elaborati dalle strutture organizzative del comune
deputate all’effettuazione dei controlli interni previsti dell’art. 147 del
T.U.E.L.. 2° Vigilanza e controllo su società
partecipate ed aziende
Viene istituita un’apposita
commissione consiliare per la vigilanza ed il controllo su società,
istituzioni, consorzi, associazioni e fondazioni istituite dal comune od ai
quali il comune partecipa, nonché su enti o società concessionarie al fine di
garantire, salvi i rispettivi ambiti di autonomia tecnica e gestionale, il
rispetto degli indirizzi e delle direttive formulate dai competenti organi
comunali e di valutare l’efficacia e l’efficienza della prestazione e
l’economicità dei servizi.
3.
Le commissioni consiliari sono formate con delibera nella prima seduta del
consiglio e restano in carica fino allo scioglimento dello stesso.
4.
Ciascun consigliere è tenuto a far parte di almeno una commissione permanente,
a eccezione del presidente del consiglio comunale.
5.
Ciascuna commissione permanente è composta di dieci consiglieri secondo un
criterio proporzionale da applicarsi globalmente su tutte le commissioni
permanenti, in modo da assicurare in ogni commissione il mantenimento del
rapporto numerico tra maggioranza e minoranza consiliari e successivamente,
all’interno di tali schieramenti, in proporzione alla consistenza numerica di
ciascun gruppo consiliare.
6.
In caso di dimissioni, presentate per iscritto al presidente del consiglio, il
commissario rimane in carica sino a che il consiglio comunale non ne abbia
preso atto con propria deliberazione.
7.
Un consigliere, per ogni gruppo che non sia rappresentato in commissione, può
partecipare ai lavori della stessa con diritto di parola ma non di voto.
8.
Ciascun componente la commissione può delegare un consigliere a partecipare
alle riunioni in sua vece. Il consigliere delegato concorre a formare il quorum
strutturale e funzionale dell’organismo collegiale.
9.
Nella prima seduta convocata dal presidente del consiglio comunale ciascuna
commissione elegge al suo interno, con voto limitato, un presidente ed un
vicepresidente con funzioni vicarie.
10.
Alle commissioni possono partecipare con diritto di parola ma non di voto i
presidenti delle circoscrizioni o loro delegati e i presidenti delle consulte
comunali o loro delegati.
11.
Può inoltre partecipare ai lavori delle commissioni con diritto di parola ma
non di voto un solo uditore in rappresentanza dei gruppi non presenti nella
commissione.
12.
I capigruppo consiliari delle formazioni politiche che non sono rappresentate
in seno alle commissioni consiliari permanenti fanno parte dei suddetti
organismi collegiali istruttori con le modalità previste dal vigente statuto.
Art. 17 – Funzioni delle commissioni
permanenti
1.
Le commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del consiglio
comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e
di controllo politico – amministrativo ad esso attribuiti, mediante la
valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa
e finanziaria, e l’approfondimento dei risultati. Possono effettuare indagini conoscitive
e svolgere relazioni al consiglio sul funzionamento ed i problemi specifici dei
servizi, l’attuazione dei programmi, progetti ed interventi, la gestione di
aziende, istituzioni e altri organismi dipendenti dal comune o ad esso
collegati.
2.
Spetta alle commissioni consiliari permanenti esaminare preventivamente entro
il termine di venti giorni dalla loro ricezione, le proposte di deliberazione
da sottoporre al consiglio comunale, predisponendo una o più relazioni sul
testo. Decorso infruttuosamente tale termine, la proposta di deliberazione sarà
comunque iscritta all’ordine del giorno del consiglio comunale.
3.
Le commissioni possono inoltre chiedere l’iscrizione all’ordine del giorno del
consiglio di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza.
4.
Nell’esercizio delle proprie competenze, le commissioni consiliari permanenti
possono richiedere l’audizione del sindaco, dell’assessore proponente, di
dirigenti del comune, di rappresentanti e dirigenti delle istituzioni e delle aziende,
i quali hanno l’obbligo di presentarsi e di rispondere.
5. Le commissioni possono inoltre
richiedere, qualora ne ravvisino l’opportunità, l’audizione di rappresentanti
di altri enti pubblici, dei sindacati e delle associazioni di categoria e professionali,
nonché di privati ed associazioni.
6. Nel caso in cui una proposta di
deliberazione sia inviata ai consigli di circoscrizione per l’espressione del
relativo parere, la stessa viene contestualmente inviata al presidente del
consiglio comunale e ai gruppi consiliari
Art. 18 – Nomina, durata in carica,
revoca, dimissioni del presidente e del vice presidente
1.
Nella prima seduta la commissione procede, con unica votazione a scrutinio
segreto, all’elezione del presidente e del vice presidente tra i suoi
componenti. Ogni componente può esprimere un’unica preferenza per un solo
candidato. I candidati che ottengono più voti vengono eletti presidente e vice
presidente. Nessun consigliere può essere eletto in più di una commissione.
2.
Il presidente e il vice presidente durano in carica tutta la durata del
mandato.
3.
Il presidente e il vice presidente possono essere revocati dalla carica su
proposta motivata di almeno due quinti dei componenti e con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti.
4. In caso di cessazione dalla carica
del presidente di una commissione, il presidente del consiglio comunale
provvede alla convocazione della commissione entro i dieci giorni successivi
alla comunicazione formale delle dimissioni per l’elezione del nuovo
presidente. In caso di cessazione dalla carica del vice presidente, la
commissione è convocata dal suo presidente per l’elezione del nuovo vice
presidente.
5. Il vicepresidente sostituisce il
presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo e lo coadiuva
nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 19 - Assegnazione delle proposte
alle commissioni
1.
Le proposte di deliberazione del consiglio, complete di tutti gli atti, gli
eventuali allegati ed i pareri previsti dalla legge, sono assegnate dal
presidente del consiglio al presidente della commissione competente.
2.
Qualora più commissioni siano competenti ad esprimersi sull’oggetto della
proposta, il presidente del consiglio rimette la proposta alla commissione di
competenza prevalente o a più commissioni. Se necessario, può disporne la
convocazione congiunta, presiedendone i lavori, al termine dei quali, ciascuna
commissione, separatamente, provvederà – nel caso in cui sia richiesto – a
esprimere il proprio parere;
3.
Ciascuna commissione può richiedere il parere consultivo di altra commissione.
4.
La giunta, esclusivamente per motivate ragioni di urgenza relative ad eventi
eccezionali e imprevedibili, può chiedere di sottoporre direttamente al
consiglio proposte di deliberazione, con l’esclusione di quelle relative al
bilancio, al piano strutturale o a sue varianti ed a provvedimenti
programmatici o regolamentari. È fatto comunque salvo il potere del presidente del
consiglio di deferirne l’esame alla commissione consiliare competente.
Art. 20 - Convocazione delle
commissioni
1.
La commissione si riunisce previa convocazione, disposta dal presidente con
avviso scritto che contiene l’indicazione del giorno, ora e luogo ove si terrà
la seduta e dell’ordine del giorno da trattare.
2.
La programmazione della seduta, l’ordine del giorno della commissione,
l’iscrizione degli argomenti, le proposte dei singoli consiglieri e l’audizione
dei rappresentanti degli enti viene decisa collegialmente dalla commissione
consiliare.
3.
La convocazione dei consiglieri per il giorno fissato per la seduta è fatta
mediante avviso scritto da consegnarsi presso le segreterie dei rispettivi
gruppi consiliari. L’avviso di convocazione deve essere recapitato:
a)
almeno tre giorni liberi prima della riunione, di cui almeno due devono essere
feriali;
b)
per le convocazioni di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione
presso i gruppi consiliari tramite posta elettronica.
5.
La convocazione è necessariamente disposta dal presidente qualora ne facciano
richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare almeno tre
componenti. La riunione è tenuta entro venti giorni dalla presentazione della
richiesta al protocollo generale del comune.
6.
Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al presidente
del consiglio comunale, al sindaco, agli assessori interessati alle materie da
trattare, ai capigruppo, ai presidenti di circoscrizione, al segretario
generale ed ai dirigenti interessati.
Art. 21 - Funzionamento delle
commissioni
1.
Quando la commissione esprime pareri o risoluzioni, la seduta è valida allorché
sia presente la metà dei membri. In tutti gli altri casi è sufficiente la
presenza di tre membri.
2.
Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il presidente convoca la
commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti
che comportano apprezzamenti sulle persone o quando la pubblicità della seduta
possa arrecare grave pregiudizio all’interesse del comune.
3.
Al presidente della commissione, nello svolgimento delle sue funzioni, sono
attribuiti i poteri di cui all’art. 29 del regolamento per il rispetto della
disciplina contenuta nei successivi artt. 30, 31 e 32, per quanto compatibile.
4. L’uso del telefono cellulare è
consentito con modalità tali da non arrecare disturbo all’ordinato svolgimento
dell’adunanza
5.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente
comunale di qualifica non superiore alla categoria “C” individuato all’interno
di un elenco redatto dalla segreteria generale del consiglio sulla scorta di
apposito bando. Il segretario è nominato dal presidente del consiglio comunale
su designazione del presidente della commissione consiliare.
6.
Spetta al segretario rendere nota la convocazione, curare la predisposizione
degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo che
deve avvenire, obbligatoriamente nei tempi previsti per la convocazione.
7.
Il segretario redige il processo verbale delle sedute nelle stesse forme
previste dal 2° comma del successivo art. 56 e lo sottoscrive unitamente al
presidente della commissione. Il verbale è trasmesso, a cura del segretario, ai
commissari in una delle sedute successive a quella di riferimento.
8.
Copia dei verbali delle sedute delle commissioni è depositata, anche per
estratto, nei fascicoli delle proposte deliberative ai quali si riferiscono,
perché possano essere consultati dai consiglieri comunali.
9.
Il parere reso dalla commissione è allegato al fascicolo della proposta di
deliberazione del consiglio. La mancata acquisizione del parere della
commissione competente è adeguatamente motivata nell’atto deliberativo.
Capo
IV – Commissioni Speciali
Art. 22 - Commissioni di controllo e
garanzia
1.
Sono istituite le commissioni consiliari di controllo e garanzia ed esercitano
le relative funzioni previste dalla legge su specifici profili dell’attività
amministrativa. Le materie oggetto di controllo e garanzia vengono fissate con
deliberazione consiliare. In ogni caso le commissioni consiliari di controllo
hanno competenza in materia di servizi pubblici, enti derivati e società a
partecipazione comunale.
2.
Il presidente della commissione di controllo e garanzia è nominato tra i
consiglieri di minoranza mentre il vicepresidente è espresso dalla maggioranza.
Alla votazione, che avviene con scheda segreta, partecipano tutti i componenti
della commissione.
3.
La commissione è convocata dal suo presidente e in caso di assenza o
impedimento dal vicepresidente, ponendo all’ordine del giorno le richieste di
controllo e garanzia delegate da mozione approvata dal consiglio comunale o da
iniziativa autonoma assunta dalla commissione o comunque da richiesta avanzata
da almeno quattro componenti della commissione.
4.
Per favorire l’attività della commissione alla medesima sono trasmesse dai
competenti uffici le deliberazioni adottate dalla giunta comunale sulle materie
oggetto del controllo.
5.
La commissione conclude la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del
giorno con l’approvazione di un documento. Sono, altresì, ammessi documenti di
minoranza e valutazioni dei singoli gruppi, che sono allegati al documento
approvato. Il documento conclusivo unitamente agli allegati viene trasmesso al
presidente del consiglio per la successiva discussione in aula.
6.
Annualmente la commissione approva una relazione sull’attività svolta, che
viene inviata al presidente per l’iscrizione all’ordine del giorno del
consiglio comunale. Sull’insieme dei documenti la discussione e le votazioni
avvengono con le modalità previste per gli atti deliberativi, ed è altresì
ammesso la presentazione di emendamenti e di testi alternativi.
7.
Per le suddette commissioni di controllo e garanzia valgono le norme
regolamentari delle commissioni consiliari permanenti quando non è previsto
diversamente dall’articolo e dalla delibera istitutiva degli ambiti dei
controlli.
8.
Le commissioni saranno composte da un consigliere per ogni gruppo consiliare ed
in caso di votazione il voto di ogni consigliere sarà conteggiato per il numero
dei componenti del gruppo consiliare da lui rappresentato.
Art. 23 - Commissioni speciali e d’indagine (top)
1.
Con delibera del consiglio comunale è possibile istituire commissioni speciali
o d’indagine.
2.
Sono commissioni speciali le articolazioni temporanee del consiglio che
svolgono funzioni di approfondimento e studio relativamente a problemi
particolari, la cui risoluzione eccede le competenze delle commissioni
permanenti.
3.
Sono commissioni d’indagine le articolazioni temporanee del consiglio che
svolgono funzioni di inchiesta relativamente a fatti dai quali possano emergere
responsabilità a carico di uno o più amministratori, dipendenti o collaboratori
a qualunque titolo del comune o di ente ad esso strumentale.
4.
All’atto della istituzione della commissione speciale o d’indagine sono
indicate le dotazioni strumentali e di personale di cui essa ha la
disponibilità.
5.
La delibera di cui al comma 1 indica i componenti della commissione; elenca
inoltre con precisione le modalità di funzionamento, l’oggetto e le finalità
dei lavori ed il termine entro il quale questi devono concludersi.
6.
Alla conclusione dei lavori la commissione approva una relazione e nomina un
relatore. È ammessa la presentazione di una o più relazioni di minoranza.
7.
La relazione conclusiva viene discussa nel primo consiglio utile.
8.
Fatto salvo quanto previsto dalla legge, sulla pubblicità degli atti della
commissione speciale o di indagine dispone il presidente del consiglio
comunale, sentito il presidente della commissione.
9.
Alle commissioni speciali o d’indagine si applicano, in quanto compatibili, le
norme sulle commissioni consiliari permanenti.
TITOLO
III – LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE (top)
Capo
I Convocazione
(top)
Art. 24 – Sedute del consiglio
1. La prima seduta del consiglio è
convocata dal sindaco entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti e
deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Essa è presieduta dal
consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio e dei due
vicepresidenti. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente
eletto per la comunicazione da parte del sindaco della nomina dei componenti
della giunta, tra cui un vicesindaco, e per gli ulteriori adempimenti
Art. 25 – Tempi e luoghi delle sedute
del consiglio
1.
Le sedute consiliari si tengono di norma nel palazzo comunale; di ogni
convocazione è dato avviso alla cittadinanza mediante l’affissione di manifesti
e l’esposizione del gonfalone del comune.
2.
Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.
3.
Il presidente convoca il consiglio comunale in seduta segreta esclusivamente
per la trattazione di questioni che comportano apprezzamenti sulle persone o
quando la pubblicità della seduta possa arrecare grave pregiudizio
all’interesse del comune. Alle sedute segrete assiste il segretario generale o
il vice segretario generale. In caso di incompatibilità di entrambi, il
presidente provvede alla nomina di un segretario scelto tra uno dei componenti
del consiglio comunale. Delle sedute segrete non viene redatto verbale.
4.
Il presidente del consiglio ha facoltà di determinare un diverso luogo di
riunione del consiglio qualora la sede consueta non sia agibile o consona alle
circostanze.
5.
Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere
opportuno, il presidente del consiglio può indire una seduta "aperta"
del consiglio.
6.
Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere
invitati rappresentanti dello Stato e degli altri enti pubblici e privati, e
delle forze sociali, politiche, sindacali e delle associazioni, interessate ai
temi da discutere e di norma non è richiesta la partecipazione del segretario
generale.
7.
Le persone invitate hanno diritto di parola. Il presidente del consiglio può
autorizzare a prendere la parola anche persone presenti, sia pure non
espressamente invitate.
Art. 26 – Convocazione del consiglio
1.
Il presidente fissa la data di convocazione del consiglio d’intesa con il
sindaco, secondo quanto stabilito dal precedente art. 14. Se la convocazione è
richiesta dal sindaco o da un quinto dei consiglieri assegnati, il presidente
deve provvedere a riunire il consiglio entro venti giorni dalla richiesta,
inserendo nell’ordine del giorno gli argomenti richiesti. Il termine è ridotto
a cinque giorni se nella richiesta sono evidenziate particolari e motivate
ragioni di urgenza della trattazione.
2.
La convocazione dei consiglieri per il giorno fissato per la seduta è fatta
mediante avviso scritto da consegnarsi presso le segreterie dei rispettivi
gruppi consiliari. L’avviso di convocazione deve essere recapitato:
a) almeno tre giorni prima della riunione, di
cui almeno due devono essere feriali;
b) per le
convocazioni di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione, salva la
facoltà del consiglio di rinviare ogni deliberazione alla seduta successiva.
3. L’avviso
di convocazione deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo di riunione e deve
contenere l’ordine del giorno.
Capo
II – Disciplina delle adunanze
(top)
Art. 27 – Validità delle sedute
1.
Per la validità delle sedute, il numero legale dei consiglieri deve essere
raggiunto entro trenta minuti dall’ora fissata nell’avviso di convocazione.
2.
Se il numero legale non è raggiunto o non è stato fatto l’appello entro tale
termine, la seduta è dichiarata deserta con regolare verbale, portante i nomi
degli intervenuti, degli assenti giustificati e ingiustificati.
3.
Il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute è pari a 2/5
dei componenti senza computare a tal fine il sindaco. Il consiglio comunale può
validamente deliberare quando vi sia la presenza della maggioranza assoluta dei
propri componenti e può validamente procedere all’esame di atti ispettivi o
alla discussione di altri argomenti diversi dalle deliberazioni quando vi sia
la presenza di almeno 2/5 dei componenti.
Art. 28 – Accertamento del numero
legale
1.
Il presidente, trascorso il tempo previsto per l’inizio della seduta, invita il
segretario a procedere all’appello e a verificare il numero dei presenti.
2.
Una volta aperta la seduta, i consiglieri devono evitare di allontanarsi
dall’aula. Su richiesta di ciascun consigliere, che deve assicurare la propria
presenza, il presidente verifica la sussistenza del numero legale. Se l’uscita
dei consiglieri dall’aula ha determinato il venir meno del numero legale, il
presidente sospende la seduta per 15 minuti. Trascorso tale arco temporale il
presidente chiede al segretario generale l’appello. Nel caso in cui il numero
legale non fosse raggiunto, il presidente scioglie la seduta.
3. Non debbono computarsi fra i
presenti coloro che devono astenersi dal prendere parte alla deliberazione ai
sensi dell’art. 78, del vigente T.U.O.E.L. 5.
Il presidente giustifica i componenti di giunta non presenti all’inizio di ogni
seduta che abbiano inviato giustificazione scritta. Se un assessore risulta
assente non giustificato, Il presidente del consiglio comunale invia
all’assessore assente nota di censura dandone comunicazione al consiglio
comunale.
Art. 29 – Poteri del presidente
1.
Il presidente, nel suo ruolo imparziale e di tutela delle prerogative del consiglio
e dei diritti dei suoi componenti, esercita i poteri conferitigli dallo
statuto.
2. Nell’esercizio delle sue funzioni,
egli ha facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento e, in caso di
disordini che impediscano il regolare svolgimento del consiglio, può sospendere
o sciogliere la riunione facendo redigere motivato processo verbale.
Art. 30 – Disciplina delle sedute
1. Il presidente, i consiglieri, il
sindaco ed i membri della giunta partecipano alle adunanze nei posti a loro
riservati. 2. I consiglieri, il sindaco ed i
membri della giunta che intendano parlare ne fanno richiesta al presidente,
all’inizio e nel corso del dibattito fino al termine della discussione. Il
presidente dichiara chiuse le iscrizioni a parlare, previo invito agli stessi a
iscriversi. 3. L’oratore non può essere interrotto
durante il suo intervento. Il presidente può richiamarlo a concludere
l’esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto, o invitarlo ad
attenersi all’argomento in discussione. 4. Nel caso in cui l’oratore non si
attenga al richiamo, il presidente può togliergli la parola. 5. L’uso del telefono cellulare è
consentito con modalità tali da non arrecare disturbo all’ordinato svolgimento
dell’adunanza.
Art. 31 - Comportamento dei
consiglieri, del sindaco e dei membri della giunta
1. I consiglieri, il sindaco ed i
membri della giunta aula devono tenere un comportamento dignitoso e corretto,
consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando
negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei
propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.
2. Qualora l’oratore mantenga un
comportamento scorretto, il presidente lo richiama all’ordine e nei casi più
gravi può infliggergli una nota di biasimo da riportarsi a verbale
3. Se l’oratore cui sia stata inflitta
la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre
ad ingiurie, o comunque mantiene un comportamento gravemente offensivo della
dignità del consiglio, il presidente, sentito l’ufficio di presidenza, può
disporre l’immediato allontanamento dall’aula.
Art. 32 – Presenza del pubblico e del
personale comunale
1. Il pubblico è ammesso alle sedute
nello spazio riservato ad esso e deve assistere in silenzio astenendosi da
qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso. In caso di mancato rispetto
di tali regole, il presidente può chiedere l’intervento della polizia
municipale e può anche disporre lo sgombero dell’aula dagli estranei.
2.
All’interno dell’aula è ammesso solo il personale di supporto ai gruppi, al
consiglio comunale e alla Giunta e agli addetti della stampa che devono tenere
un comportamento dignitoso, corretto e consono.
Art. 33 – Ordine del giorno
1.
L’elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del consiglio
costituisce l’ordine del giorno dei lavori.
2.
L’iniziativa degli argomenti da iscriversi all’ordine del giorno spetta al
sindaco, alla giunta, ai gruppi consiliari, ai consiglieri e ai consigli di
circoscrizione.
3.
Nessuna proposta iscritta all’ordine del giorno può essere sottoposta a
deliberazione se non viene depositata almeno ventiquattro ore prima a
disposizione dei consiglieri negli uffici di segreteria del comune con tutti i
documenti necessari per poter essere valutata.
4.
Salvo quanto previsto agli artt. 49 e 51 non possono essere deliberate proposte
o posti in discussione argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
5.
In caso di urgenza motivata, agli argomenti contenuti nell’ordine del giorno
già diramato con l’ordine di convocazione, possono essere aggiunti altri
argomenti mediante un ordine del giorno suppletivo da inviarsi ai consiglieri
almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare, salva la facoltà del
consiglio di rinviarne la discussione.
Art. 34 – Comunicazioni
1.
All’inizio di ogni seduta e per un massimo di mezz’ora sono consentite brevi
comunicazioni da parte del presidente del consiglio, del sindaco, degli
assessori e dei gruppi consiliari – con il limite di un consigliere per gruppo
- dirette a sottolineare e a portare a conoscenza del consiglio fatti o
avvenimenti di particolare importanza per la comunità cittadina.
2.
I capigruppo, il sindaco, gli assessori e i consiglieri che intendono fare
comunicazioni debbono preventivamente informare il presidente del consiglio
dell’oggetto dei loro interventi e possono parlare per un tempo non superiore a
cinque minuti. Su tali comunicazioni non sono consentiti interventi.
3.
I capigruppo, o loro delegati, che intendono ottenere risposta dal sindaco o
dalla giunta a una questione consistente in una sola domanda, formulata in modo
chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o
da particolare attualità politica che riguarda direttamente l’amministrazione
comunale, debbono, anche in tal caso, informare preventivamente, di norma
almeno 48 ore prima dell’inizio del consiglio comunale, il presidente del
consiglio dell’oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se hanno
ottenuto espressa autorizzazione. Il presentatore della questione ha facoltà di
illustrarla per non più di due minuti; il sindaco o l’assessore dallo stesso
delegato risponde per non più di tre minuti e il presentatore ha diritto di
replica per non più di un minuto.
Art. 35 – Discussione degli argomenti
1. Lo
svolgimento dell’ordine del giorno, dei consigli non dedicati alla trattazione
degli atti ispettivi, mozioni e ordini del giorno avviene, di norma, secondo la seguente
articolazione:
a) ratifiche delle deliberazioni
d’urgenza adottate dalla giunta;
b) interrogazioni ed interpellanze nel
rispetto; di quanto previsto agli articoli 45 e 46;
c) proposte di deliberazione:
1) del sindaco e della giunta:
2) delle commissioni consiliari
permanenti;
3) dei gruppi consiliari;
4) dei consiglieri;
5) dei consigli di circoscrizione;
6) di iniziativa popolare;
d) mozioni e odg urgenti.
Art. 36 – Inversione dell’ordine del
giorno
1.
Il sindaco e i singoli consiglieri hanno la facoltà di richiedere l’inversione
dell’ordine del giorno per ottemperare a termini e ad adempimenti imposti per
legge ovvero per altre gravi e motivate ragioni.
2.
Il consiglio, a maggioranza, può comunque invertire l’ordine del giorno quando
se ne ravvisi la necessità.
3.
Sulla proposta di inversione dell’ordine del giorno possono parlare, oltre al proponente,
solo due consiglieri, uno a favore e uno contrario, per non più di cinque
minuti ciascuno.
Art. 37 – Discussione delle
proposte
1. Il presidente pone in discussione
gli argomenti nell’ordine stabilito dal programma dei lavori
2. I presidenti delle commissioni,
possono riferire sui lavori della commissione circa la deliberazione in
discussione.
3. La discussione si apre
successivamente, secondo l’ordine di iscrizione dei diversi consiglieri presso
la presidenza. Non sono ammesse spiegazioni a dialogo.
4. I consiglieri che non siano
presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola.
5. Sull’argomento in discussione, il
presidente dà la parola al relatore, il quale può anche limitarsi a fare
riferimento alla relazione scritta inviata ai consiglieri.
6. I consiglieri rivolgono i loro
interventi al presidente.
7. L’intervento di ciascun capogruppo,
o consigliere dallo stesso preventivamente delegato per la questione in
discussione, non può eccedere i quindici minuti; l’intervento di ciascun
consigliere non può eccedere i dieci minuti. La conferenza dei capigruppo può
prevedere tempi diversi in relazione all’importanza della argomento in
discussione.
8. Gli interventi devono riguardare
unicamente le proposte in discussione. In caso contrario, il presidente
richiama all’ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la
parola.
Art. 38 - Intervento dei consiglieri
1. Ciascun consigliere può intervenire
solo dopo aver ottenuto la parola dal presidente ma non può prendere la parola
più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta
nella stessa seduta.
Art. 39 - Fatto personale
1. Sussiste il fatto personale quando
un consigliere sia censurato per la propria condotta o gli vengano attribuite
opinioni diverse da quelle espresse.
2. Chi chiede la parola per fatto
personale deve precisarne la ragione e il presidente decide circa il suo
fondamento.
3. Non è ammesso, col pretesto di fatto
personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del
consiglio o comunque discuterli.
Art. 40 - Discussione degli argomenti
già esaminati nelle commissioni permanenti
1.
Gli argomenti già discussi nelle commissioni permanenti ed iscritti all’ordine
del giorno fra le proposte di cui all’art. 35, lett. c), n.1) saranno
sottoposte a votazione dopo le dichiarazioni di voto.
2.
Tuttavia, qualora lo richiedano cinque consiglieri o un gruppo non
rappresentato in commissione, la discussione si svolgerà in aula nel rispetto
delle modalità e dei limiti stabiliti negli articoli precedenti.
Art. 41 – Modalità della discussione
1.
I consiglieri che intendono prendere la parola ne fanno richiesta al presidente
il quale la concede nell’ordine delle richieste.
2.
I consiglieri parlano dal proprio posto rivolgendosi al consiglio e trattando
esclusivamente l'argomento in esame.
3.
Nessuno può interrompere l’oratore salvo il presidente per i richiami al tempo
e al tema.
4.
Nel dibattito il sindaco, gli assessori ed i consiglieri devono attenersi ai
limiti di tempo stabiliti.
Art. 42 - Emendamenti
1. Ciascun consigliere può presentare
emendamenti fino alla chiusura della discussione dell’argomento facendone
consegna alla segreteria generale che provvede a vistarli in ordine cronologico
ed a curarne la distribuzione ai consiglieri.
2. I sub emendamenti, nella misura di
uno per consigliere e che non costituiscano una sostituzione integrale
dell’emendamento, possono essere presentati fino alla chiusura della
discussione.
3. Per argomenti di particolare
complessità, la conferenza dei capigruppo, sentito il parere degli uffici
competenti, può stabilire un termine diverso per la presentazione degli
emendamenti.
4. Il segretario generale, su
richiesta del presidente, esprime il proprio parere di legittimità sugli
emendamenti e sub emendamenti.
5. Il presidente dichiara
inammissibili gli emendamenti contrastanti con precedenti votazioni sulla
stessa proposta di deliberazione iscritta all’ordine del giorno.
6. Ogni consigliere ha a disposizione
per ogni argomento posto in votazione, un tempo, di norma, non superiore a 2
minuti per ogni emendamento.
7. Gli emendamenti sono messi in
discussione e votati secondo l’ordine di presentazione o secondo il criterio di
accorpamento logico – giuridico degli stessi.
8. La votazione degli emendamenti deve
precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli
emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi; infine, si votano gli
emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di
quello principale.
Art. 43 – Questioni sospensive o di
rinvio.
1.
Durante la discussione ciascun consigliere può chiedere che il consiglio si
esprima, con voto palese, sulla proposta di sospendere o rinviare la
trattazione di un argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta del
consiglio.
2.
Il consiglio deciderà seduta stante dopo l’espressione di un parere a favore e
uno contrario.
Capo
III – Delle interrogazioni, delle interpellanze e
degli argomenti
(top)
Art. 44 - Delle interrogazioni e delle
interpellanze
1. Ogni consigliere può presentare
interrogazioni ed interpellanze su argomenti che riguardino l’attività del
comune e degli amministratori o che riguardino la vita culturale, sociale e
civile della città ed i suoi rapporti con altre istituzioni.
2. Le interrogazioni e le
interpellanze sono redatte in forma scritta e trasmesse alla presidenza del
consiglio.
3. Ogni consigliere può sottoscrivere
interrogazioni e interpellanze presentate da altri, ma come interrogante o
interpellante è considerato – ad ogni effetto – il primo firmatario; questi
tuttavia, ove non si trovi presente per la trattazione o vi rinunci, può essere
sostituito da un altro dei firmatari.
Art. 45 - Interrogazioni
1. L’interrogazione consiste nella
domanda, rivolta per iscritto in maniera precisa e puntuale al sindaco per
conoscere: -
La corrispondenza a verità di un fatto e se, nel caso che l’informazione sia
esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in
proposito; -
I motivi della condotta dell’Amministrazione o i suoi intendimenti su un
determinato argomento.
2. All’interrogazione viene data
risposta scritta dal sindaco, entro trenta giorni dalla presentazione. Il
presidente dà comunicazione scritta ai consiglieri con le modalità che all’uopo
saranno previste dalla presidenza del consiglio.
3. In caso di mancata risposta, il
presidente inserisce l’interrogazione nel programma dei lavori della prima
seduta consiliare immediatamente successiva alla scadenza del termine di 30
giorni;.
4. Il consigliere può illustrare il
contenuto dell’interrogazione per non più di tre minuti, mentre la relativa
risposta non deve superare i cinque minuti
5. L’interrogante può dichiararsi o
meno soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di due
minuti. Agli altri consiglieri non è consentito intervenire.
6. Qualora l’interrogazione sia
presentata da più consiglieri il diritto di replica è riservato ad uno solo dei
presentatori. Salvo diverso accordo tra gli interroganti si intende che il
diritto competa al primo firmatario.
7. Se l’interrogante non è presente
alla seduta del consiglio si intende che vi abbia rinunciato salvo che la sua
assenza sia stata giustificata in apertura di seduta dal presidente del
consiglio. L’interrogazione viene quindi cancellata dall’ordine del giorno
generale.
8. Nel caso in cui il componente della
giunta, senza addurre giustificati motivi, non è presente alla seduta del
consiglio ovvero dichiari di non essere in grado di fornire risposta, il
presidente del consiglio gli infligge formale e solenne nota di censura che
sarà inserita agli atti del consiglio.
Art. 46 - Interpellanze
1. L’interpellanza consiste nella
domanda rivolta per iscritto formulata in modo preciso e puntuale circa i
motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco su questioni che
riguardano determinati aspetti della sua politica.
2. All’interpellanza viene data
risposta orale entro il termine di 30 giorni dalla presentazione in apposita
seduta del consiglio programmata ai sensi dell’art. 14, 2° comma. In tale
seduta vengono discusse, altresì, anche le interrogazioni di cui al 3° comma
del precedente articolo.
3. Il quorum previsto per la
discussione degli innanzi detti atti ispettivi non può essere inferiore ai 2/5
dei consiglieri assegnati.
4. Qualora l’interpellante optasse per
la discussione in commissione, all’atto della presentazione, dovrà
esplicitamente indicarlo nell’oggetto. Il presidente del consiglio, in tal
caso, trasmette immediatamente l’interpellanza al presidente della commissione
competente per materia e , contestualmente al sindaco. In caso di mancata
risposta nei termini previsti, il presidente del consiglio inserisce
l’interpellanza nel programma dei lavori della prima seduta consiliare
immediatamente successiva alla scadenza del termine di 30 giorni. Per le
modalità di discussione dell’interpellanza in commissione si applicano le
disposizioni relative alla discussione in consiglio.
5. Il presidente della commissione
iscrive l’interpellanza, non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento,
all’ordine del giorno secondo la data di presentazione. Se l’interpellante non
fa parte della commissione l’avviso di convocazione della seduta, in cui viene
discussa l’interpellanza, dovrà essergli inviato con le stesse modalità e negli
stessi tempi dei commissari.
6. Chi ha presentato un’interpellanza
ha diritto di illustrarla per non più di cinque minuti e, dopo la risposta del
sindaco o dell’assessore delegato che, comunque, non può eccedere i dieci
minuti, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia
o non sia stato soddisfatto.
7. Alla discussione possono
intervenire un consigliere per gruppo nel limite massimo di cinque minuti per
intervento.
8. Qualora l’interpellante non sia
presente alla seduta della commissione o del consiglio in cui deve essere
trattato l’argomento proposto si intende che vi abbia rinunciato salvo che la
sua assenza sia stata giustificata in apertura di seduta dal presidente della
commissione o del consiglio.
9. Nel caso in cui il componente della
giunta, senza addurre giustificati motivi, non è presente alla seduta del
consiglio ovvero dichiari di non essere in grado di fornire risposta, il
presidente del consiglio gli infligge formale e solenne nota di censura che
sarà inserita agli atti del consiglio.
Art. 47 - Argomenti
1. Ciascun consigliere o il sindaco
può chiedere l’iscrizione di un argomento all’ordine del giorno dei lavori
consiliari con nota scritta rivolta al presidente del consiglio. La conferenza
dei capigruppo fissa la data della relativa iscrizione.
2. Il presidente della circoscrizione,
sentito il consiglio, può richiedere al presidente del consiglio l’iscrizione
di un argomento di interesse circoscrizionale. Il presidente del consiglio
provvede di conseguenza.
3. Per la discussione in aula
dell’argomento si applicano le norme previste dai precedenti articoli 37 e
successivi, salva la facoltà della conferenza dei capigruppo di fissare tempi e
modalità diverse in relazione alla complessità degli argomenti posti in
discussione.
CAPO
IV – Delle mozioni e degli ordini del giorno
(top)
Art. 48 – Mozioni
1. Ogni consigliere può presentare
mozioni di indirizzo al fine di impegnare la giunta su materie di competenza
della giunta stessa, e mozioni intese a promuovere una deliberazione da parte
del consiglio. Le mozioni saranno discusse nell’apposita seduta di cui all’art.
14.
2. Esse sono presentate per iscritto e
devono contenere l’esatta delimitazione dell’argomento e le linee essenziali
delle proposte.
3. La mozione viene iscritta nel
programma dei lavori secondo la data di presentazione e discussa entro i trenta
giorni successivi e comunque nel corso della seduta in cui si svolge un
dibattito sulla materia relativa alla mozione medesima. Le stesse, qualora
riguardino argomenti uguali, analoghi o connessi, saranno, di norma, trattate
contemporaneamente.
4. Sulle mozioni possono essere
presentati emendamenti ed ogni consigliere può intervenire nella relativa
discussione. Il presentatore può sempre rifiutare gli emendamenti proposti.
5. Le mozioni sono sottoposte
all’approvazione del consiglio nelle forme previste per la votazione delle
deliberazioni.
Art. 49 - Dichiarazione e procedura di
urgenza delle mozioni
1. Qualora avvenimenti improvvisi ed
imprevedibili lo rendano necessario, può essere presentata durante la seduta
una mozione urgente.
2. La mozione urgente deve essere
sottoscritta da almeno dieci consiglieri presenti in aula. Sulla sua
ammissibilità decide con votazione il consiglio, senza dibattito né
dichiarazione di voto.
3. Nel corso di una seduta è possibile
discutere e mettere in votazione senza particolari formalità solo le mozioni
sottoscritte da tutti i capigruppo.
Art. 50 - Ritiro delle mozioni
1. Se nessuno dei proponenti si trovi
presente quando siano poste in discussione le mozioni, queste si intendono
ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio
o che la loro assenza sia giustificata.
Art. 51 – Ordini del giorno
1. Gli ordini del giorno consistono
nella formulazione di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o
questioni di interesse locale, nazionale ed internazionale, che investano
problemi politici, economici e sociali di carattere generale o relativi a
provvedimenti deliberativi iscritti all’ordine del giorno. Non è consentita la
presentazione di ordini del giorno nel corso della discussione di
interrogazioni, interpellanze e mozioni. Per quanto concerne la presentazione
di ordini del giorno, diversi dai casi previsti ai successivi commi, si applica
la procedura prevista dal precedente articolo 48.
2. Nel momento previsto per la
discussione il consigliere proponente ne dà lettura ed illustrazione ai
presenti.
3. Ogni capogruppo o suo delegato può
intervenire al fine di precisare la posizione del relativo gruppo appartenenza,
nel tempo limite di cinque minuti. È, altresì, consentito al consigliere
dissenziente di precisare la sua posizione nel tempo di tre minuti. A
conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.
4. Il presidente del consiglio può
dichiarare improponibili ordini del giorno che siano in contrasto con la
normativa vigente o con deliberazioni già adottate dal consiglio nella stessa
seduta.
5. Durante la discussione generale di
un provvedimento, ciascun consigliere può presentare per iscritto al presidente
non più di due ordini del giorno sul medesimo oggetto, salva diversa decisione
della conferenza dei capigruppo, tenuto conto della rilevanza degli argomenti
in discussione.
6. Qualora avvenimenti improvvisi ed
imprevedibili lo rendano necessario, può essere presentato durante la seduta un
ordine del giorno urgente. L’ordine del giorno urgente deve essere sottoscritto
da almeno 10 consiglieri presenti in aula. Sulla sua ammissibilità decide con
votazione il consiglio senza dibattito né dichiarazioni di voto ed è consentito
solo un intervento a favore ed uno contro.
7. L’approvazione di un ordine del
giorno implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato
o con esso in contrasto.
Art. 52 – Mozione di sfiducia
1.
La mozione di sfiducia, ai sensi dell’art. 52 del vigente Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, deve essere votata per appello nominale
dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
2.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti
dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa
in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua
presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del
consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 53 – Mozione d’ordine
1. Ciascun consigliere può presentare
una mozione d’ordine, richiamandosi alla legge, al regolamento, all’ordine dei
lavori o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione.
2. Il presidente decide
sull’ammissibilità della mozione d’ordine.
Art. 54 - Dichiarazione di voto
1. Chiusa la discussione può prendere
la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo, salva la
facoltà concessa ad ogni consigliere di intervenire qualora intenda dissociarsi
dalla posizione del gruppo di appartenenza.
2. Le dichiarazioni di voto non
possono superare i cinque minuti.
3. Nessuno può prendere la parola nel
corso della votazione fino alla proclamazione del risultato.
4. La votazione può avvenire in forma
palese e segreta. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, la votazione è
sempre palese e, in tal caso, i consiglieri sono tenuti a renderla dal posto
loro assegnato.
5. La votazione palese ha luogo per
alzata di mano.
6. In caso di nomine, elezioni,
revoche e decadenze, la votazione è sempre segreta ed ha luogo con il sistema
delle schede. I consiglieri chiamati a votazione per appello nominale dovranno
indicare la persona limitandosi a scrivere il solo cognome senza aggiungere il nome.
In caso di omonimia sarà necessario aggiungere anche il nome. Le schede
riportanti qualsiasi altra indicazione, o qualsiasi altro segno di
riconoscimento, saranno ritenute nulle. Qualora, nel caso di nomine, si
dovesse verificare l’ipotesi che due o più candidati ottengano lo stesso numero
di suffragi e tale ipotesi non dovesse essere disciplinata da norma legislativa
o regolamentare specifica, si procede al ballottaggio includendo i nominativi
dei candidati che hanno riportato lo stesso numero di consensi nel rispetto del
voto limitato, laddove previsto dalla normativa. Se l’esito del ballottaggio
dovesse riconfermare una situazione di parità, risulterà eletto il candidato
con maggiore cifra elettorale.
L’articolo 54 comma 6° è stato modificato con deliberazione n° 72 del 4/10/2007 relativamente
alla parte in grassetto
7.
All’inizio di ogni seduta il presidente nomina fra i consiglieri tre
scrutatori.
8.
Il presidente, ogni qualvolta si debba procedere al voto, al termine della
discussione dell’argomento e, comunque, prima dell’inizio della formale fase di
votazione:
a)
invita i consiglieri che, singolarmente o a nome del gruppo di appartenenza,
intendessero astenersi dal partecipare alla votazione a farne espressa
dichiarazione e, conseguentemente, ad abbandonare l’aula. Qualora i
consiglieri, dopo la suddetta dichiarazione, non dovessero allontanarsi
dall’aula sono considerati astenuti;
b)
verifica, quindi, con l’obbligatoria assistenza degli scrutatori, che le
votazioni avvengano in presenza del numero legale. Una volta verificato il
numero legale, non è più consentita la partecipazione al voto dei consiglieri
assenti al momento della verifica di cui è innanzi cenno;
c)
una volta iniziata la votazione non concede la parola sino alla proclamazione
del risultato, fatto salvo il richiamo alle disposizioni del presente
regolamento in materia di svolgimento delle operazioni di voto;
9. Qualora, dopo aver esperito la
procedura prevista al punto a) del precedente comma 8°, emerga la mancanza del
numero legale, il presidente rinvia la votazione sull’argomento alla prossima
adunanza e può procedere alla sospensione della seduta per non più di quindici
(15) minuti, trascorsi i quali e persistendo la mancanza del numero legale la
seduta è sciolta. Nessuno può prendere la parola nel corso della votazione fino
alla proclamazione del risultato.
10. Ogni singola proposta iscritta
all’ordine del giorno deve essere votata separatamente.
11. Salvo i casi previsti dalla legge
e dallo statuto, si intendono approvate le proposte che ottengono il voto
favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; a tal fine si
considerano fra i presenti gli astenuti.
12. Qualora una proposta ottenga un
numero pari di voti favorevoli e contrari, essa è da intendere né approvata né
respinta e può essere ripresentata in una seduta successiva.
13. La proclamazione dei risultati
della votazione è fatta dal presidente con l’assistenza degli scrutatori. Il
presidente, inoltre, specifica i nominativi dei consiglieri che non hanno
partecipato alla votazione o sono stati contrari o si sono dichiarati astenuti.
14. Dal verbale della seduta deve
risultare l’esito della votazione, con l’indicazione dei nominativi dei
consiglieri astenuti , contrari e non partecipanti al voto.
Art. 55 - Segretario Generale
1. Il segretario generale - o il vice
segretario generale – svolge le funzioni di segretario di seduta del consiglio,
partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza dando anche
informazioni e chiarimenti sull’argomento in discussione allorché sia richiesto
dai consiglieri e autorizzato dal presidente, e sovrintende all’attività di
verbalizzazione svolta dal personale della segreteria generale;
2. Il vice segretario generale
coadiuva il segretario generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o
impedimento
3. Nel corso della seduta, il
segretario generale o il vice coadiuva il presidente ai fini del regolare
svolgimento di essa, provvede all’appello nominale, accerta il risultato delle
votazioni e interviene, se richiesto, per esprimere parere di legittimità sugli
emendamenti presentati nel corso della discussione su proposte di deliberazioni
sottoposte al consiglio:
4. Il consiglio può scegliere uno dei
suoi membri per espletare le funzioni di segretario di seduta unicamente nelle
ipotesi in cui sia ravvisabile un caso di incompatibilità previsto dalla legge
nei confronti del segretario generale o del vice segretario generale.
Art. 56 – Contenuto del verbale
1.
Il verbale di ogni seduta è curato dal segretario generale secondo quanto
prevede la legge e deve indicare l’ora di inizio e di chiusura della seduta.
2.
La verbalizzazione degli interventi dei singoli consiglieri avviene mediante
registrazione su supporto magnetico e informatico da custodire in apposito
archivio. È facoltà di ciascun consigliere chiedere che sia inserita, nelle
premesse di ciascuna deliberazione adottata, una breve dichiarazione.
Art. 57 - Termine della seduta
1. Qualora sia stato preventivamente
fissato il termine temporale per la chiusura della seduta e allo scadere di
esso sia in corso la discussione o la votazione di un argomento, la seduta
continua sino all’esaurimento di tale argomento.
Capo
II - Disposizioni Finali
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Art. 58 – Abrogazione
1. Il presente regolamento sostituisce
ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia.
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