Cimiteri.> erogazione servizio
 

 P.O. CIMITERI

EROGAZIONE DEL SERVIZIO

 Cimitero Suburbano

 Cimitero S. Michele

 Cimitero S. Piero a Grado

 Cimitero S. Ermete

 Cimitero Putignano

 Cimitero Riglione

 Cimitero Oratoio

 Campo comune

 Cremazione

 Definizioni - nomenclaura

 Decadenza concessione

     Dichiarazione eredi

 (fac simile atto notorio)

(fac simile istanza per estumulazione)

 (fac simile istanza eredi cappella)

  Estumulazione

    straordinaria

 Esumazione ordinaria

 Gratuità del servizio

 Inumazione

 Lux Perpetua

 (fac simile richiesta subentro al pagamento lux)

 Monumenti su

    sepolture in terra

 Rinuncia alla concessione

 Ricevimento salme

 Scadenze concessioni

 Tipologie delle sepolture

 Traslazioni di salme - resti

     mortali - ceneri

 Tumulazione

 Tumulazione in sepoltura     nuova

 Tumulazione in sepoltura

     occupata

 Tumulazione in sepoltura

    di famiglia

    

 

 

 

 

    RICEVIMENTO SALME (art. 10 bis)

 Nei cimiteri comunali possono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza,

b.  i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi, in vita la residenza nel comune di Pisa,

c.  i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune di Pisa e morte fuori di esso, ma aventi il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri comunali di Pisa;

d.  i nati morti e i feti di cui all’art. 7 del D.P.R. 21.10.1975 n. 803;

e.  i resti mortali di persone sopra elencate;

Inoltre, compatibilmente con la disponibilità di sepolture in ogni singolo cimitero insindacabilmente verificata dall’ufficio cimiteri, con priorità ai cadaveri delle persone residenti nel territorio del Comune di Pisa suddiviso secondo lo stradario che indica le pertinenze di ogni cimitero, o che hanno sepolto nel cimitero prescelto o il coniuge o i figli o i genitori:

f.   i cadaveri dei genitori di coloro che risiedono nel Comune di Pisa, qualsiasi fosse in vita la loro residenza,

g.  i cadaveri dei figli di coloro che risiedono nel Comune di Pisa, qualsiasi fosse in vita la loro residenza,

h.  i cadaveri dei coniugi di coloro che risiedono nel Comune di Pisa, qualsiasi fosse in vita la loro residenza;

i.   i cadaveri dei fratelli o delle sorelle di coloro che risiedono nel Comune di Pisa, qualsiasi fosse in vita la loro residenza purchè celibi o nubili e senza figli e genitori viventi

ATTENZIONE

 Compatibilmente con la disponibilità di sepolture in ogni singolo cimitero insindacabilmente verificata dall’ufficio cimiteri, con priorità ai cadaveri delle persone residenti nel territorio del Comune di Pisa suddiviso secondo lo stradario che indica le pertinenze di ogni cimitero, o che hanno sepolto nel cimitero prescelto o il coniuge o i figli o i genitori, a partire dal 1° gennaio 2009, nei cimiteri comunali possono essere ricevute anche le salme di coloro che non rientrano nella casistica sopra riportata.  Per la concessione di tali sepolture e/o per la inumazione in campo comune è prevista l'applicazione di tariffe diversificate approvate con Deliberazione di C.C. n. 79 del 22.12.2010

 

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TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE

 La diversità delle tipologie delle  sepolture: è la seguente

 - INUMAZIONE      Sepoltura decennale di feretro in terra

 - CREMAZIONE      Riduzione in ceneri del feretro o del cofano contenente parti anatomiche

                           riconoscibili o dell’esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi di ossa

 

                           IN SEPOLTURA NUOVA: (in loculo-tomba) Sepoltura cinquantennale in loculo o

                           tomba,sia di  feretro, sia di cassetta resti, sia urna cineraria  

 - TUMULAZIONE     IN SEPOLCRI FAMILIARI   Sepoltura perpetua o a 99 anni in sepolture di

                           famiglia in loculo o tomba, sia di feretro, sia di cassetta resti, sia urna cineraria

                          IN SEPOLTURA OCCUPATA, già in concessione alla famiglia  (sia tomba o

                          colombari) previa esumazione e sistemazione nella sepoltura stessa dei resti

                          mortali di altro familiare già ivi  tumulato.  

 

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 INUMAZIONI (sepoltura in terra)

 A norma di Legge ogni comune deve garantire la sepoltura, almeno in terra, per ogni persona deceduta o residente nel territorio comunale stesso. Il servizio consiste nella sistemazione in terra del feretro per un periodo non inferiore a 10 anni.

 Requisiti 

Secondo lo stradario che indica le pertinenze di ogni cimitero, nei cimiteri comunali possono essere inumate le salme di coloro che decedono in Pisa o persone decedute fuori dal comune, ma aventi in esso la residenza, o coloro che rientrano nella casistica prevista dal "Regolamento di Polizia Mortuaria" del 18.8.1988 (Vedi art. 10 bis.)

Documentazione

 Presentazione della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tariffa su c/c postale n. 60784980 intestato a S.E.Pi s.p.a - Comune di Pisa - Piazza Facchini, 16 - 56125 Pisa

 

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Gratuità del Servizio

 In conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 7 bis della Legge 28 febbraio 2001 n. 26 di conversione del Decreto Legge 27 Dicembre 2000 n. 392 recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, le operazioni di cremazione, di inumazione e di esumazione ordinaria sono a pagamento eccetto che si tratti di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. E’ assicurata la gratuità del trasporto delle salme di persone trovatesi nelle situazioni riportate al precedente punto, purché decedute nel territorio comunale.

Nel caso si intenda richiedere la gratuità del servizio è necessario presentarsi presso l'u.o. cimiteri muniti di una certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale che attesti che la persona deceduta era seguita dai servizi sociali per indigenza. Sarà cura dell'u.o. Cimiteri contattare un'agenzia di Onoranze Funebri che provvederà alla fornitura della cassa e al trasporto della salma dal luogo ove si trova al cimitero dove sarà inumata.

Attenzione

Nel caso in cui la famiglia avesse già preso accordi con una qualsiasi Agenzia di Onoranze Funebri, l'Amministrazione Comunale non provvederà al pagamento della stessa e la famiglia non riceverà nessun rimborso.  Potrà solo essere concessa l'inumazione a titolo gratuito se la salma si trova nelle condizioni previste dalla Legge e comprovate dall'Azienda Sanitaria Locale

 

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MONUMENTI SU SEPOLTURE IN TERRA

   I monumenti per i campi comuni nel Cimitero Suburbano devono obbligatoriamente rispettare le misure del disegno visibile presso la portineria.

           Non può assolutamente essere eseguita la copertura della sepoltura con una lastra unica.

        E’ vietato porre fasce orizzontali intorno al castello.

         E’ vietato porre all’interno ed all’esterno del monumento ghiaia di qualsiasi diametro.

         Al momento del montaggio del monumento deve essere rispettato l’allineamento con le altre sepolture. Nel caso in cui la ditta incontri difficoltà per motivi di livellamento del terreno o perché non trova i punti per l’allineamento deve  contattare il personale dell’Ufficio Cimiteri.

       Se non verrà rispettato quanto sopra riportato questo ufficio provvederà con il proprio personale a far rimuovere il monumento e a depositarlo presso il magazzino del cimitero senza che la famiglia abbia niente a pretendere.

 

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ESUMAZIONI ORDINARIE

Trascorsi 10 anni dalla data di inumazione in campo comune , i r.m. vengono esumati e collocati nell’ossario comune, se non viene richiesta dai familiari altra destinazione (es. tumulazione dei resti mortali in loculo ossario).

In caso di mancata mineralizzazione gli aventi diritto potranno scegliere di:

- procedere alla re-inumazione della salma, pagando sia la tariffa prevista per l’esumazione che

 quella per la inumazione.

- Procedere alla cremazione della salma, pagando la tariffa prevista per la cremazione di resti

   mortali.

- L’A.C. procederà alla re-inumazione in caso di disinteresse da parte dei familiari.

 

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TUMULAZIONI IN SEPOLTURE A CONCESSIONE

  La concessione di loculi, tombe ossari e cinerari, da servire per la tumulazione è subordinata a stipulazione di regolare atto in osservanza delle seguenti disposizioni regolamentari. La durata delle concessioni per tutte le tumulazioni è di anni 50 ad eccezione delle cappelle, edicole e sarcofagi che è di 99 anni.

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TUMULAZIONI IN SEPOLTURA NUOVA:

Viene rilasciata la concessione, per la durata di 50 anni, per la sistemazione di una salma in un loculo o tomba murata

Requisiti 

Secondo lo stradario che indica le pertinenze di ogni cimitero, la concessione è rilasciata per persone decedute in Pisa o per  persone decedute fuori dal comune ma aventi in esso la residenza o per coloro che rientrano nella casistica sopraindicata (ric. salme).

 Documentazione

-presentazione di richiesta mediante apposita modulistica disponibile presso l’ufficio cimiteri;

 -Pagamento immediato delle tasse previste in tariffa presso la Tesoreria

Le suddette pratiche devono essere svolte direttamente dagli interessati.

 

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TUMULAZIONE IN SEPOLTURA OCCUPATA

    Quando su domanda degli aventi diritto viene richiesta l'estumulazione dei resti cadaverici di una salma, tumulata da almeno 25 anni in una sepoltura privilegiata (tombe murate, colombari), per porvi un’altra salma unitamente ai resti mortali della prima, la concessione originaria decade. Dovrà essere pagato un corrispettivo, pari al 75% del costo indicato in tariffa, al fine di riottenere la concessione della sepoltura per la durata di 50 anni.

     In caso di mancata mineralizzazione, su richiesta degli aventi diritto  la salma estumulata potrà essere cremata.

 Requisiti 

     E’ consentita la tumulazione solo di persone che abbiano vincoli di parentela con le salme già tumulate nella sepoltura.

    Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie  nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre secondo quanto è previsto dall'art. 84 comma 1 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"

Documentazione

- Presentazione di richiesta mediante apposita modulistica disponibile presso l’ufficio cimiteri ;

- Pagamento immediato delle tasse previste in tariffa presso la Tesoreria.

 Le suddette pratiche devono essere svolte direttamente dagli interessati.

E' sufficiente che si presenti solo uno dei familiari presso l'ufficio che dovrà presentare un atto notorio, dal quale si evinca chi sono gli eredi di sangue della salma di cui si chiede l'estumulazione, e istanza firmata dagli stessi, corredata di fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori.

(esempi:

estumulazione del padre:  la madre è ancora vivente ed ha mantenuto lo stato di vedovanza, l'istanza dovrà essere sottoscritta dalla madre,

estumulazione del padre: la madre è deceduta o si è risposata, l'istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i figli.

estumulazione del nonno: la nonna è ancora vivente ed ha mantenuto lo stato di vedovanza,  dovrà essere sottoscritta dalla nonna,

estumulazione del nonno: la nonna è deceduta o si è risposata, dovrà essere sottoscritta dagli zii.

estumulazione del nonno: la nonna e tutti gli zii sono deceduti, l'istanza dovrà essere sottoscritta da tutti cugini.

(fac simile atto notorio) (fac simile istanza)

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TUMULAZIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA

Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio d’uso.

Requisiti

Il diritto d’uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quello delle sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell’atto della concessione.

Nel caso in cui nell'atto di concessione non siano specificati i nominativi di coloro che hanno diritto di tumulazione nella sepoltura di famiglia, si dovrà presentare un atto notorio dal quale si rilevi chi sono gli eredi di sangue del concessionario e istanza firmata dagli  stessi, corredata di fotocopia di documento di identità, nella quale si e quale evinca la loro volontà in tal senso.

(fac simile atto notorio) (fac simile istanza)

Nel caso in cui fosse necessario estumulare i resti cadaverici di una salma tumulata in una sepoltura di famiglia per porvi un’altra salma unitamente ai resti mortali della prima, occorre  presentare anche  istanza di richiesta come nel caso di tumulazione in sepoltura occupata.

 Documentazione

- Pagamento immediato delle tasse previste in tariffa presso la Tesoreria

 

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CREMAZIONE

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articolo 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, sottoscritta dall’associato e convalidata dal presidente dell’associazione stessa, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. Le ceneri saranno poi collocate in ossarini, loculi  o tombe ossario, tombe di famiglia o cinerario comune. 

 

Documentazione

Oltre alla documentazione relativa alla volontà del defunto di essere cremato, occorre il certificato, rilasciato in carta libera, redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Agli incaricati del cimitero stesso deve essere consegnato

-         nulla osta alla cremazione;

-         presentazione dell’avvenuto pagamento effettuato su c/c postale

Le suddette pratiche possono anche essere svolte tramite agenzie di pompe funebri incaricate

 

  Note:

   Il Comune di Pisa dispone di un proprio impianto di cremazione situato presso il cimitero Suburbano.

 

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  CONCESSIONI- durata - scadenza

 La durata delle concessioni per tutte le tumulazioni è, a partire dalla data del rilascio. di anni 50 ad eccezione delle cappelle, edicole e sarcofagi che è di 99 anni,

 

Alla scadenza già avvenuta di una concessione:

- potrà essere richiesto il rinnovo per altri 50 anni confermando in tal modo la sepoltura della salma, dei resti mortali o delle ceneri che vi si trovano già tumulati. In questo caso dovrà essere corrisposto al Comune l’80% del corrispettivo fissato dalle tariffe vigenti al momento della richiesta, che dovrà essere corrisposto entro 1 mese dalla data di scadenza. Dopo tale termine verrà applicata la tariffa “deposito ogni mese di permanenza” per ogni mese trascorso.

- entro 1 mese dalla data di scadenza, potrà essere richiesta la estumulazione e la traslazione dei resti mortali in loculo ossario o in tombe già in concessione alla famiglia. In tal caso dovrà essere corrisposto al Comune il corrispettivo fissato dalle tariffe, vigenti al momento della richiesta, relativo alle operazioni da eseguire. Dopo tale termine verrà applicata la tariffa “deposito ogni mese di permanenza” per ogni mese trascorso.

  Se allo scadere delle concessioni di qualsiasi durata non sarà avvenuto il rinnovo, il posto concesso tornerà nella libera disponibilità del Comune, ed i resti cadaverici saranno depositati nell’ossario comune senza obbligo da parte del Comune di darne preventivo avviso alle famiglie.

 I monumenti ed ogni altro segno funebre applicato sulle sepolture scadute, passeranno di proprietà dell’A.C. provvedendo ove lo ritenga opportuno in considerazione della loro importanza o pregio storico e/o artistico, alla loro conservazione.

 In caso di concessione scaduta per la quale l’A.C. avesse già provveduto all’esumazione dei resti e ne venisse richiesto da parte dei familiari la relativa collocazione in sepoltura da loro scelta, gli stessi sono tenuti al pagamento delle spese per le operazioni svolte e del “deposito di permanenza” per ogni mese trascorso.

 

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Servizio Lux Perpetua

Per il servizio di illuminazione delle tombe entro i cimiteri comunali, il Comune di Pisa esercita in proprio la rete di distribuzione dell'energia elettrica, dietro stipulazione di contratto di concessione.

 

 Documentazione

-         Presentazione di richiesta mediante apposita modulistica disponibile presso l’ufficio cimiteri ;

-         Pagamento immediato delle tasse previste in tariffa presso la Tesoreria

Le suddette pratiche devono essere svolte direttamente dagli interessati.

 

 In seguito ogni anno saranno inviati i bollettini di pagamento della luce votiva.

 

 

Attenzione

  • Nel caso in cui l'utente non riceva il bollettino di pagamento della lux votiva entro il 31 dicembre di ogni anno, sarà necessario che si presenti all'Ufficio Cimiteri Servizio Lux munito della ricevuta dell'ultimo pagamento effettuato. Si ricorda che il mancato pagamento dell'annualità corrisponde all'esplicita rinuncia al servizio. Di conseguenza,  a partire dall'anno successivo non sarà più inviato il bollettino di pagamento. Per la sua riattivazione dovrà essere stipulato un nuovo contratto lux.

  • Per richiedere il subentro al pagamento di una lux perpetua dovrà pervenire all'ufficio Lux la richiesta di subentro compilata in ogni sua parte

 

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NOMENCLATURA – DEFINIZIONI

Attività funebre   : esercizio congiunto di attività di agenzia d’affari, di trasporto funebre, di vendita di bara, in occasione del funerale

Bara: cofano di spessore, materiale e caratteristiche prestabilite, in genere di legno massiccio, destinato a contenere un cadavere.

Cadavere: corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorio e celebrali

Cassetta di resti ossei : contenitore di ossa o resti mortali assimilabili

Cassone in avvolgimento in zinco : rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagnoCeneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Colombaro: vano di adeguate dimensioni nel quale viene collocato un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei.

Cofano di zinco : rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno

Contenitore biodegradabile : contenitore di legno, cartone o altro materiale consentito biodegradabile, in cui racchiudere l’esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

Contenitore plastico biodegradabile : sacco in cui contenere l’esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

Contenitore plastico combustibile : sacco in cui contenere l’esito di fenomeni cadaveri trasformativi conservativi

Cremazione  : riduzione in ceneri del feretro o del cofano contenente parti anatomiche riconoscibili o dell’esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ossaOssa: prodotto della scheletrizzazione della salma

Deposito temporaneo  : consiste nella collocazione temporanea, generalmente superiore ad una settimana, in sepolture o luoghi a ciò destinati, in attesa della tumulazione definitiva

Dispersione  : attività consistente nel volontario versamento del contenuto di un’urna cineraria in un luogo all’interno del cimitero, sia all’aperto che al chiuso (cinerario comune), o in natura fuori del cimitero.

Esito di fenomeno cadaverici trasformativi: trasformazione in adiopocera, mummificazione, cortificazione è definito in via amministrativa quando siano decorsi 10 anni dalla inumazione o 25 anni dalla tumulazione.

Estumulazione  : operazione consistente nel disseppellimento, generalmente per verifica della avvenuta scheletrizzazione, di un cadavere precedentemente tumulato o più raramente per traslazione ad altra sepoltura, cremazione postuma o per indagini dell’autorità giudiziaria

Estumulazione ordinaria  : estumulazione eseguita dopo un periodo di tempo predeterminato, generalmente allo scadere della concessione d’uso di una sepoltura

Estumulazione straordinaria  : estumulazione eseguita in ogno altro caso

Esumazione  : operazione consistente nel disseppellimento, generalmente per verifica della avvenuta scheletrizzazione, di un cadavere precedentemente inumato o più raramente per traslazione ad altra sepoltura,

Esumazione ordinaria : esumazione eseguita allo scadere del turno ordinario di inumazione

Esumazione straordinaria  : esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione o per cremazione postuma o per indagini dell’autorità giudiziaria

Feretro: bara contenente un cadavere

Fossa : buca scavata nel terreno, di adeguate dimensioni, ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile.

Inumazione: sepoltura di feretro in terra

Loculo: vano di adeguate dimensioni nel quale viene collocato un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei.

Ossarietto : loculo destinato esclusivamente a contenere cassetta/e di resti ossei e/o urna/e cineraria/e in relazione alla capienza

Sostanze biodegradanti : prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere o la ripresa dei processi di scheletrizzazione in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.Tomba familiare : sepoltura a sistema di tumulazione, con capienza per più posti, generalmente di feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie

Traslazione: operazione di trasferimento interna o esterna al cimitero da una sepoltura all’altra

Traslazione cimiteriale o trasporto interno cimiteriale: trasporto interno al cimitero eseguito a cura del gestore del cimitero di feretro, urna cineraria, cassetta resti ossei, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Tumulazione  : sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta resti o urna cineraria.

Tumulazione in sepoltura nuova  : è quella effettuata con assegnazione al bisogno di loculo (forno o similare)  per la collocazione del feretro, dell’urna cineraria o della cassetta di resti ossei.

Tumulazione in sepoltura occupata: è quella effettuata in loculo (forno o similare) o in tomba  già assegnata in epoche passate, per la collocazione dell’urna cineraria o della cassetta di resti ossei o di un  feretro previa estumulazione della salma già ivi tumulata

Tumulazione in sepoltura di famiglia   è quella effettuata in perpetuo o a 99 anni in sepolture di famiglia in loculo o tomba, sia di feretro, sia di cassetta resti, sia urna cineraria

 Trasporto di cadavere: costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all’obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall’uno o dall’altro di questi luoghi, mediante l’utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest’ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

Trasporto funebre: si intende il trasporto dei cadaveri. E’ soggetto a specifica autorizzazione.

Urna cineraria: contenitore di ceneri

 

 

 

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TRASLAZIONE DI SALME - RESTI MORTALI - CENERI

   Con la traslazione di una salma, dei resti mortali o delle ceneri si intende l'operazione di trasferimento interna o esterna al cimitero da una sepoltura all’altra. Con tale operazione si rinuncia alla concessione (rinuncia concessione)

 Requisiti 

     La traslazione può essere richiesta solo dagli aventi diritto: prima dalla moglie, in mancanza dai figli altrimenti dai nipoti. E' sufficiente che si presenti solo uno dei familiari che dovrà presentare un atto notorio, dal quale si evinca chi sono gli eredi di sangue della salma di cui si chiede la traslazione e istanza firmata dagli stessi, corredata di fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori

(esempi:

traslazione del padre:  la madre è ancora vivente ed ha mantenuto lo stato di vedovanza, l'istanza dovrà essere sottoscritta dalla madre,

traslazione del padre: la madre è deceduta o si è risposata, l'istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i figli.

traslazione del nonno: la nonna è ancora vivente ed ha mantenuto lo stato di vedovanza,  dovrà essere sottoscritta dalla nonna,

traslazione del nonno: la nonna è deceduta o si è risposata, dovrà essere sottoscritta dagli zii.

traslazione del nonno: la nonna e tutti gli zii sono deceduti, l'istanza dovrà essere sottoscritta da tutti cugini.

(fac simile atto notorio) (fac simile istanza)

 

 

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RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

La rinuncia alla concessione può avvenire per trasferimento della salma, dei resti o delle ceneri in altro comune o in altra sepoltura nei cimiteri comunali di Pisa

In caso di rinuncia ad una sepoltura entro 2 anni dalla concessione, il concessionario ha diritto al rimborso del corrispettivo pagato nelle seguenti misure:

- il 20% del costo della sepoltura se la rinuncia avviene per traslazione della salma in altro comune;

- il 25% del costo della sepoltura se la rinuncia avviene per traslazione della salma in altra sepoltura nei cimiteri comunali di Pisa

- il 50% del costo della tomba se la rinuncia avviene per posti presi per l'avvenire

 

 

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DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La decadenza della concessione potrà essere dichiarata dal Sindaco per:

- mancata costruzione entro un anno per qualsiasi motivo della cappella, dell'edicola, del sarcofago o, entro sei mesi, del monumento, dalla data dei versamenti.

- Inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture o per lo stato di abbandono

- Mancata ricollocazione del monumento

- Inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La decadenza della concessione potrà altresì essere dichiarata qualora nel corso dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto e il concessionario, diffidato al riguardo, non ottempero all'invito nel termine prescritto.

 

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Sito dell'U.O. Cimiteri aggiornato il 08/04/2011,

 

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