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RICEVIMENTO SALME (art. 10
bis)
Nei cimiteri
comunali possono essere ricevuti quando non venga richiesta altra
destinazione:
a.
i cadaveri delle
persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la
residenza,
b. i
cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi, in vita la
residenza nel comune di Pisa,
c. i
cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune di Pisa e
morte fuori di esso, ma aventi il diritto al seppellimento in una
sepoltura privata esistente nei cimiteri comunali di Pisa;
d. i
nati morti e i feti di cui all’art. 7 del D.P.R. 21.10.1975 n. 803;
e. i
resti mortali di persone sopra elencate;
Inoltre,
compatibilmente con la disponibilità di sepolture in ogni singolo
cimitero insindacabilmente verificata dall’ufficio cimiteri, con
priorità ai cadaveri delle persone residenti nel territorio del Comune
di Pisa suddiviso secondo lo stradario che indica le pertinenze di ogni
cimitero, o che hanno sepolto nel cimitero prescelto o il coniuge o i
figli o i genitori:
f. i
cadaveri dei genitori di coloro che risiedono nel Comune di Pisa,
qualsiasi fosse in vita la loro residenza,
g. i
cadaveri dei figli di coloro che risiedono nel Comune di Pisa, qualsiasi
fosse in vita la loro residenza,
h. i
cadaveri dei coniugi di coloro che risiedono nel Comune di Pisa,
qualsiasi fosse in vita la loro residenza;
i. i
cadaveri dei fratelli o delle sorelle di coloro che risiedono nel Comune
di Pisa, qualsiasi fosse in vita la loro residenza purchè celibi o
nubili e senza figli e genitori viventi
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TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE
La
diversità delle tipologie delle sepolture: è la seguente
- INUMAZIONE
Sepoltura
decennale di feretro in terra
-
CREMAZIONE
Riduzione in ceneri
del feretro o del cofano contenente parti anatomiche
riconoscibili o
dell’esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi di ossa
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Secondo lo stradario
che indica le pertinenze di ogni cimitero,
nei cimiteri comunali possono essere inumate le salme di coloro che
decedono in Pisa o
persone decedute fuori dal comune, ma aventi in esso la residenza, o coloro che rientrano nella casistica
prevista dal "Regolamento di Polizia Mortuaria" del 18.8.1988
art. 10 bis.
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In
conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 7 bis della Legge 28
febbraio 2001 n. 26 di conversione del Decreto Legge 27 Dicembre 2000 n.
392 recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, le
operazioni di cremazione, di inumazione e di esumazione
ordinaria sono a pagamento eccetto che si tratti di salma di persona
indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia
disinteresse da parte dei familiari. E’ assicurata la gratuità del
trasporto delle salme di persone trovatesi nelle situazioni riportate al
precedente punto, purché decedute nel territorio comunale.
Nel caso si intenda
richiedere la gratuità del servizio è necessario presentarsi presso l'u.o.
cimiteri muniti di una certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria
Locale che attesti che la persona deceduta era seguita dai servizi
sociali per indigenza. Sarà cura dell'u.o. Cimiteri contattare
un'agenzia di Onoranze Funebri che provvederà alla fornitura della cassa
e al trasporto della salma dal luogo ove si trova al cimitero dove sarà
inumata.
Attenzione
Nel caso in cui la famiglia
avesse già preso accordi con una qualsiasi Agenzia di Onoranze Funebri,
l'Amministrazione Comunale non provvederà al pagamento della stessa e la
famiglia non riceverà nessun rimborso. Potrà solo essere concessa
l'inumazione a titolo gratuito se la salma si trova nel condizioni
previste dalle Legge e comprovate dall'Azienda Sanitaria Locale
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Non può
assolutamente essere eseguita la copertura della sepoltura con una
lastra unica.
E’
vietato porre fasce orizzontali intorno al castello.
E’
vietato porre all’interno ed all’esterno del monumento ghiaia di
qualsiasi diametro.
Al momento del
montaggio del monumento deve essere rispettato l’allineamento con le
altre sepolture. Nel caso in cui la ditta incontri difficoltà per motivi
di livellamento del terreno o perché non trova i punti per
l’allineamento deve contattare il personale dell’Ufficio Cimiteri.
Se non verrà
rispettato quanto sopra riportato questo ufficio provvederà con il
proprio personale a far rimuovere il monumento e a depositarlo presso il
magazzino del cimitero senza che la famiglia abbia niente a pretendere.
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ESUMAZIONI ORDINARIE
Trascorsi 10 anni
dalla data di inumazione in campo comune , i r.m. vengono esumati e collocati nell’ossario comune, se non
viene richiesta dai familiari altra destinazione (es. tumulazione dei
resti mortali in loculo ossario).
In caso di mancata
mineralizzazione gli aventi diritto
potranno scegliere di:
- procedere
alla re-inumazione della salma, pagando sia la tariffa prevista per
l’esumazione che
quella per la inumazione.
- Procedere
alla cremazione della salma, pagando la tariffa prevista per la
cremazione di resti
mortali.
- L’A.C. procederà
alla re-inumazione in caso di disinteresse da parte dei familiari.
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TUMULAZIONI
IN SEPOLTURE A CONCESSIONE
La
concessione di loculi, tombe ossari e cinerari, da servire per la
tumulazione è subordinata a stipulazione di regolare atto in
osservanza delle seguenti disposizioni regolamentari. La durata delle
concessioni per tutte le tumulazioni è di anni 50 ad eccezione delle
cappelle, edicole e sarcofagi che è di 99 anni.
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TUMULAZIONI IN SEPOLTURA NUOVA:
Viene rilasciata la concessione, per la durata di 50 anni, per la
sistemazione di una salma in un loculo o tomba murata
Requisiti
Secondo lo stradario
che indica le pertinenze di ogni cimitero,
la concessione è rilasciata per persone decedute in Pisa o per
persone decedute fuori dal comune ma aventi in esso la residenza o per
coloro che rientrano nella casistica sopraindicata (ric.
salme).
Documentazione
-presentazione di richiesta mediante apposita modulistica disponibile
presso l’ufficio cimiteri;
-Pagamento immediato delle tasse previste in tariffa presso la Cassa di
Risparmio di Pisa
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TUMULAZIONE IN SEPOLTURA OCCUPATA
Quando su domanda degli aventi diritto viene richiesta
l'estumulazione dei resti cadaverici di una salma, tumulata da almeno 25
anni in una sepoltura
privilegiata (tombe murate, colombari), per porvi un’altra salma unitamente ai resti mortali della
prima, la concessione originaria decade. Dovrà essere pagato un
corrispettivo, pari al 75% del costo indicato in tariffa, al fine di
riottenere la concessione della sepoltura per la durata di 50 anni.
In caso di mancata mineralizzazione, su richiesta degli aventi diritto
la salma estumulata potrà essere
cremata.
Requisiti
E’ consentita la tumulazione solo di persone che abbiano vincoli di
parentela con le salme già tumulate nella sepoltura.
Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite
esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e
settembre secondo quanto è previsto dall'art. 84 comma 1 del D.P.R. n. 285
del 10.9.1990 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"
Documentazione
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Ogni
concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da
apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole
e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio d’uso.
Requisiti
Il
diritto d’uso delle sepolture private è riservato alla persona del
concessionario e a quello delle sua famiglia, fino al completamento della
capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell’atto
della concessione.
Nel caso in cui fosse necessario
estumulare i resti cadaverici di una salma tumulata in una sepoltura
di famiglia per porvi un’altra salma unitamente ai resti mortali della
prima, occorre presentare anche istanza di richiesta come nel
caso di
tumulazione
in sepoltura occupata.
Documentazione
-
Pagamento immediato delle tasse previste in tariffa presso la Cassa
di Risparmio di Pisa
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La cremazione di ciascun
cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà
testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di
disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal
coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli
articolo 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più
parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Per coloro i quali, al
momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che
abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri
associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione,
sottoscritta dall’associato e convalidata dal presidente
dell’associazione stessa, dalla quale risulti chiaramente la volontà di
essere cremato. Le ceneri saranno poi collocate in ossarini, loculi
o tombe ossario, tombe di famiglia o cinerario comune.
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La
durata delle concessioni per tutte le tumulazioni è, a partire dalla
data del rilascio. di anni 50 ad eccezione delle cappelle, edicole e
sarcofagi che è di 99 anni,
Alla scadenza già
avvenuta di una concessione:
- potrà essere
richiesto il rinnovo per altri 50 anni confermando in tal modo la
sepoltura della salma, dei resti mortali o delle ceneri che vi si
trovano già tumulati. In questo caso dovrà essere corrisposto al Comune
l’80% del corrispettivo fissato dalle tariffe vigenti al momento della
richiesta, che dovrà essere corrisposto entro 1 mese dalla data di
scadenza. Dopo tale termine verrà applicata la tariffa “deposito ogni
mese di permanenza” per ogni mese trascorso.
- entro 1 mese dalla
data di scadenza, potrà essere richiesta la estumulazione e la
traslazione dei resti mortali in loculo ossario o in tombe già in
concessione alla famiglia. In tal caso dovrà essere corrisposto al
Comune il corrispettivo fissato dalle tariffe, vigenti al momento della
richiesta, relativo alle operazioni da eseguire.
Dopo tale termine verrà applicata la tariffa “deposito ogni mese di
permanenza” per ogni mese trascorso.
Se allo scadere
delle concessioni di qualsiasi durata non sarà avvenuto il rinnovo, il
posto concesso tornerà nella libera disponibilità del Comune, ed i resti
cadaverici saranno depositati nell’ossario comune senza obbligo da parte
del Comune di darne preventivo avviso alle famiglie.
I monumenti ed
ogni altro segno funebre applicato sulle sepolture scadute, passeranno
di proprietà dell’A.C. provvedendo ove lo ritenga opportuno in
considerazione della loro importanza o pregio storico e/o artistico,
alla loro conservazione.
In
caso di concessione scaduta per la quale l’A.C. avesse già provveduto
all’esumazione dei resti e ne venisse richiesto da parte dei familiari
la relativa collocazione in sepoltura da loro scelta, gli stessi sono
tenuti al pagamento delle spese per le operazioni svolte e del “deposito
di permanenza” per ogni mese trascorso.
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Documentazione
In seguito ogni anno sarà cura dell'Ufficio
spedire i bollettini di pagamento della luce votiva.
Attenzione
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Nel caso in cui l'utente non riceva il bollettino di pagamento della lux votiva entro il 31
dicembre di ogni anno, sarà necessario che si presenti all'Ufficio
Cimiteri Servizio Lux munito della ricevuta dell'ultimo pagamento
effettuato. Si ricorda che il mancato pagamento dell'annualità
corrisponde all'esplicita rinuncia al servizio. Di conseguenza, a
partire dall'anno successivo non sarà più inviato il bollettino di
pagamento.
Per la sua riattivazione dovrà essere
stipulato un nuovo contratto lux.
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Per richiedere il subentro al pagamento di
una lux perpetua dovrà pervenire all'ufficio Lux la
richiesta di subentro compilata in
ogni sua parte
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TRASLAZIONE
DI SALME - RESTI MORTALI - CENERI
Con la traslazione di una salma, dei resti mortali o delle
ceneri si intende l'operazione di trasferimento interna o esterna al
cimitero da una sepoltura all’altra.
Requisiti
La traslazione può essere richiesta solo dagli aventi diritto: prima
dalla moglie, in mancanza dai figli altrimenti dai nipoti. E' sufficiente che si presenti solo uno
dei familiari che dovrà presentare un atto notorio, dal quale si evinca
chi sono gli eredi di sangue della salma di cui si chiede la traslazione
e istanza firmata dagli stessi, corredata di fotocopia dei documenti di
identità dei sottoscrittori
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