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RICEVIMENTO SALME (art. 10
bis)
Nei cimiteri comunali
possono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
a.
i cadaveri delle
persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la
residenza,
b. i
cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi, in vita la
residenza nel comune di Pisa,
c. i
cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune di Pisa e
morte fuori di esso, ma aventi il diritto al seppellimento in una
sepoltura privata esistente nei cimiteri comunali di Pisa;
d. i
nati morti e i feti di cui all’art. 7 del D.P.R. 21.10.1975 n. 803;
e. i
resti mortali di persone sopra elencate;
Inoltre,
compatibilmente con la disponibilità di sepolture in ogni singolo
cimitero insindacabilmente verificata dall’ufficio cimiteri, con
priorità ai cadaveri delle persone residenti nel territorio del Comune
di Pisa suddiviso secondo lo stradario che indica le pertinenze di ogni
cimitero, o che hanno sepolto nel cimitero prescelto o il coniuge o i
figli o i genitori:
f. i
cadaveri dei genitori di coloro che risiedono nel Comune di Pisa,
qualsiasi fosse in vita la loro residenza,
g. i
cadaveri dei figli di coloro che risiedono nel Comune di Pisa, qualsiasi
fosse in vita la loro residenza,
h. i
cadaveri dei coniugi di coloro che risiedono nel Comune di Pisa,
qualsiasi fosse in vita la loro residenza;
i. i
cadaveri dei fratelli o delle sorelle di coloro che risiedono nel Comune
di Pisa, qualsiasi fosse in vita la loro residenza purchè celibi o
nubili e senza figli e genitori viventi
ATTENZIONE
Compatibilmente con
la disponibilità di sepolture in ogni singolo cimitero insindacabilmente
verificata dall’ufficio cimiteri, con priorità ai cadaveri delle persone
residenti nel territorio del Comune di Pisa suddiviso secondo lo
stradario che indica le pertinenze di ogni cimitero, o che hanno sepolto
nel cimitero prescelto o il coniuge o i figli o i genitori, a partire
dal 1° gennaio 2009, nei cimiteri comunali possono essere ricevute anche
le salme di coloro che non rientrano nella casistica sopra riportata.
Per la concessione di tali sepolture e/o per la inumazione in campo
comune è prevista l'applicazione di tariffe diversificate approvate con
Deliberazione di C.C. n. 79 del 22.12.2010
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TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE
La
diversità delle tipologie delle sepolture: è la seguente
- INUMAZIONE
Sepoltura
decennale di feretro in terra
-
CREMAZIONE
Riduzione in ceneri
del feretro o del cofano contenente parti anatomiche
riconoscibili o dell’esito di fenomeni cadaverici trasformativi
conservativi di ossa
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Secondo lo stradario
che indica le pertinenze di ogni cimitero,
nei cimiteri comunali possono essere inumate le salme di coloro che
decedono in Pisa o persone decedute fuori dal comune, ma aventi in esso
la residenza, o coloro che rientrano nella casistica prevista dal
"Regolamento di Polizia Mortuaria" del 18.8.1988
(Vedi
art. 10 bis.)
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In
conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 7 bis della Legge 28
febbraio 2001 n. 26 di conversione del Decreto Legge 27 Dicembre 2000 n.
392 recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, le
operazioni di cremazione, di inumazione e di esumazione ordinaria sono a
pagamento eccetto che si tratti di salma di persona indigente o
appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da
parte dei familiari. E’ assicurata la gratuità del trasporto delle salme
di persone trovatesi nelle situazioni riportate al precedente punto,
purché decedute nel territorio comunale.
Nel caso si intenda
richiedere la gratuità del servizio è necessario presentarsi presso
l'u.o. cimiteri muniti di una certificazione rilasciata dall'Azienda
Sanitaria Locale che attesti che la persona deceduta era seguita dai
servizi sociali per indigenza. Sarà cura dell'u.o. Cimiteri contattare
un'agenzia di Onoranze Funebri che provvederà alla fornitura della cassa
e al trasporto della salma dal luogo ove si trova al cimitero dove sarà
inumata.
Attenzione
Nel caso in cui la
famiglia avesse già preso accordi con una qualsiasi Agenzia di Onoranze
Funebri, l'Amministrazione Comunale non provvederà al pagamento della
stessa e la famiglia non riceverà nessun rimborso. Potrà solo
essere concessa l'inumazione a titolo gratuito se la salma si trova
nelle condizioni previste dalla Legge e comprovate dall'Azienda
Sanitaria Locale
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Non può
assolutamente essere eseguita la copertura della sepoltura con una
lastra unica.
E’
vietato porre fasce orizzontali intorno al castello.
E’
vietato porre all’interno ed all’esterno del monumento ghiaia di
qualsiasi diametro.
Al momento del
montaggio del monumento deve essere rispettato l’allineamento con le
altre sepolture. Nel caso in cui la ditta incontri difficoltà per motivi
di livellamento del terreno o perché non trova i punti per
l’allineamento deve contattare il personale dell’Ufficio Cimiteri.
Se non verrà rispettato quanto sopra riportato questo ufficio provvederà
con il proprio personale a far rimuovere il monumento e a depositarlo
presso il magazzino del cimitero senza che la famiglia abbia niente a
pretendere.
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ESUMAZIONI ORDINARIE
Trascorsi 10 anni
dalla data di inumazione in campo comune , i r.m. vengono esumati e
collocati nell’ossario comune, se non viene richiesta dai familiari
altra destinazione (es. tumulazione dei resti mortali in loculo
ossario).
In caso di mancata
mineralizzazione gli aventi diritto potranno scegliere di:
- procedere
alla re-inumazione della salma, pagando sia la tariffa prevista per
l’esumazione che
quella per la
inumazione.
- Procedere
alla cremazione della salma, pagando la tariffa prevista per la
cremazione di resti
mortali.
- L’A.C. procederà
alla re-inumazione in caso di disinteresse da parte dei familiari.
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TUMULAZIONI IN SEPOLTURE A CONCESSIONE
La
concessione di loculi, tombe ossari e cinerari, da servire per la
tumulazione è subordinata a stipulazione di regolare atto in osservanza
delle seguenti disposizioni regolamentari. La durata delle concessioni
per tutte le tumulazioni è di anni 50 ad eccezione delle cappelle,
edicole e sarcofagi che è di 99 anni.
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TUMULAZIONI IN SEPOLTURA NUOVA:
Viene rilasciata la concessione, per la durata di 50 anni, per la
sistemazione di una salma in un loculo o tomba murata
Requisiti
Secondo lo stradario
che indica le pertinenze di ogni cimitero,
la concessione è rilasciata per persone decedute in Pisa o per
persone decedute fuori dal comune ma aventi in esso la residenza o per
coloro che rientrano nella casistica sopraindicata (ric.
salme).
Documentazione
-presentazione di richiesta mediante apposita modulistica disponibile
presso l’ufficio cimiteri;
-Pagamento immediato delle tasse previste in tariffa presso la
Tesoreria
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TUMULAZIONE IN SEPOLTURA OCCUPATA
Quando su domanda degli aventi diritto viene richiesta
l'estumulazione dei resti cadaverici di una salma, tumulata da almeno 25
anni in una sepoltura privilegiata (tombe murate, colombari), per porvi
un’altra salma unitamente ai resti mortali della prima, la concessione
originaria decade. Dovrà essere pagato un corrispettivo, pari al 75% del
costo indicato in tariffa, al fine di riottenere la concessione della
sepoltura per la durata di 50 anni.
In caso di mancata mineralizzazione, su richiesta degli aventi diritto
la salma estumulata potrà essere
cremata.
Requisiti
E’ consentita la tumulazione solo di persone che abbiano vincoli di
parentela con le salme già tumulate nella sepoltura.
Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite
esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e
settembre secondo quanto è previsto dall'art. 84 comma 1 del D.P.R. n. 285
del 10.9.1990 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"
Documentazione
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Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da
apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole
e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio d’uso.
Requisiti
Il diritto d’uso delle sepolture private è riservato alla persona del
concessionario e a quello delle sua famiglia, fino al completamento
della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste
nell’atto della concessione.
Nel caso in cui fosse necessario
estumulare i resti cadaverici di una salma tumulata in una sepoltura di famiglia per
porvi un’altra salma unitamente ai resti mortali della prima, occorre
presentare anche istanza di richiesta come nel caso di
tumulazione in sepoltura occupata.
Documentazione
-
Pagamento immediato delle tasse previste in tariffa presso la
Tesoreria
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La cremazione di ciascun cadavere deve
essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della
volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di
disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal
coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli
articolo 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di
più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Per coloro i quali,
al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute
che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei
propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione,
sottoscritta dall’associato e convalidata dal presidente
dell’associazione stessa, dalla quale risulti chiaramente la volontà di
essere cremato. Le ceneri saranno poi collocate in ossarini, loculi
o tombe ossario, tombe di famiglia o cinerario
comune.
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La
durata delle concessioni per tutte le tumulazioni è, a partire dalla
data del rilascio. di anni 50 ad eccezione delle cappelle, edicole e
sarcofagi che è di 99 anni,
Alla scadenza già
avvenuta di una concessione:
- potrà essere
richiesto il rinnovo per altri 50 anni confermando in tal modo la
sepoltura della salma, dei resti mortali o delle ceneri che vi si
trovano già tumulati. In questo caso dovrà essere corrisposto al Comune
l’80% del corrispettivo fissato dalle tariffe vigenti al momento della
richiesta, che dovrà essere corrisposto entro 1 mese dalla data di
scadenza. Dopo tale termine verrà applicata la tariffa “deposito ogni
mese di permanenza” per ogni mese trascorso.
- entro 1 mese dalla
data di scadenza, potrà essere richiesta la estumulazione e la
traslazione dei resti mortali in loculo ossario o in tombe già in
concessione alla famiglia. In tal caso dovrà essere corrisposto al
Comune il corrispettivo fissato dalle tariffe, vigenti al momento della
richiesta, relativo alle operazioni da eseguire.
Dopo tale termine verrà applicata la tariffa “deposito ogni mese di
permanenza” per ogni mese trascorso.
Se allo scadere
delle concessioni di qualsiasi durata non sarà avvenuto il rinnovo, il
posto concesso tornerà nella libera disponibilità del Comune, ed i resti
cadaverici saranno depositati nell’ossario comune senza obbligo da parte
del Comune di darne preventivo avviso alle famiglie.
I monumenti ed ogni
altro segno funebre applicato sulle sepolture scadute, passeranno di
proprietà dell’A.C. provvedendo ove lo ritenga opportuno in
considerazione della loro importanza o pregio storico e/o artistico,
alla loro conservazione.
In
caso di concessione scaduta per la quale l’A.C. avesse già provveduto
all’esumazione dei resti e ne venisse richiesto da parte dei familiari
la relativa collocazione in sepoltura da loro scelta, gli stessi sono
tenuti al pagamento delle spese per le operazioni svolte e del “deposito
di permanenza” per ogni mese trascorso.
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Documentazione
In seguito ogni anno saranno inviati i bollettini di pagamento della
luce votiva.
Attenzione
-
Nel caso in cui l'utente non riceva il
bollettino di pagamento della lux votiva entro il 31 dicembre di ogni
anno, sarà necessario che si presenti all'Ufficio
Cimiteri Servizio Lux munito della ricevuta dell'ultimo pagamento
effettuato. Si ricorda che il mancato pagamento dell'annualità
corrisponde all'esplicita rinuncia al servizio. Di conseguenza, a
partire dall'anno successivo non sarà più inviato il bollettino di
pagamento.
Per la sua riattivazione dovrà essere
stipulato un nuovo contratto lux.
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Per richiedere il subentro al pagamento di
una lux perpetua dovrà pervenire all'ufficio Lux la
richiesta di subentro compilata in
ogni sua parte
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TRASLAZIONE
DI SALME - RESTI MORTALI - CENERI
Con la traslazione di una salma, dei resti mortali o delle
ceneri si intende l'operazione di trasferimento interna o esterna al
cimitero da una sepoltura all’altra. Con tale operazione si rinuncia alla
concessione (rinuncia
concessione)
Requisiti
La traslazione
può essere richiesta solo dagli aventi diritto: prima dalla moglie, in
mancanza dai figli altrimenti dai nipoti. E' sufficiente che si presenti
solo uno dei familiari che dovrà presentare un atto notorio, dal quale
si evinca chi sono gli eredi di sangue della salma di cui si chiede la
traslazione e istanza firmata dagli stessi, corredata di fotocopia dei
documenti di identità dei sottoscrittori
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