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STATUTO
COMUNALE
ELEMENTI COSTITUTIVI
ART.
1 Principi
Fondamentali
1. Il Comune di Calci è un Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 2.
Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi
generali dellordinamento per lo svolgimento della propria attività e il
perseguimento dei suoi fini istituzionali. 3.
Il Comune rappresenta la Comunità di Calci nei rapporti con lo Stato, con la Regione
Toscana, con la Provincia di Pisa e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e
nellambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della
Comunità Internazionale. ART.
2 Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai principi, ai diritti e ai doveri sanciti nella Costituzione e nella dichiarazione universale dei Diritti dellUomo approvata dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 ed in particolare ai valori fondamentali della persona umana e alla solidarietà verso i più deboli e poveri. 2.
il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e
privati e promuove la partecipazione alla vita dellAmministrazione dei cittadini,
delle forze sociali, economiche e sindacali, delle comunità religiose e delle realtà
culturali. 3.
Il Comune ispira la propria azione: a) al
sostegno della realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di
tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato; b) alla
tutela e allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti
nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita. 4.
Il Comune promuove e persegue una organica politica sovracomunale di assetto e di
utilizzazione del territorio e di sviluppo economico rispondente alle specifiche
caratteristiche e alla vocazione delle zone collinari e delle aree rurali e finalizzata
allallargamento della rete imprenditoriale locale e allo sviluppo della massima
occupazione. 5.
Il Comune individua, in riferimento alla Legge 8/6/1990 n. 142 e successive modifiche e
integrazioni, nonché alle leggi regionali in materia, procedure e modalità per
instaurare rapporti di cooperazione con i Comuni e le Comunità Montane limitrofe, con la
Provincia e con la Regione per concorrere alla elaborazione e definizione del piano di
assetto territoriale provinciale e dei programmi pluriennali di sviluppo della Provincia,
nonché alla elaborazione, definizione e revisione del piano regionale di assetto
territoriale e del piano regionale di sviluppo. 6.
Il Comune cura la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio boschivo
promuovendo ladozione delle moderne tecniche silvicole di coltivazione e di
rinnovamento anche ai fini dello sviluppo delloccupazione e dellimprenditoria
locale. In particolare incentiva il mantenimento e il miglioramento dellolivicoltura
sia come risorsa economica produttiva che come elemento di salvaguardia ambientale.
Lutilizzazione del patrimonio boschivo a scopi turistici è basata su strumenti
urbanistici finalizzati alladattamento e al riuso di parte dellabitato, allo
sviluppo dellagriturismo e di una rete alberghiera, di infrastrutture, di strutture
e di servizi allocati nel centro abitato, allo sviluppo della rete della imprenditoria
locale e allincremento delloccupazione. 7. Al fine di allargare la base produttiva e di incrementare loccupazione, il Comune promuove e sostiene lo sviluppo dello associazionismo e della cooperazione tra lavoratori, tra imprenditori, tra tecnici. 8. Il Comune, interessato direttamente alla difesa del suolo, alla regolazione dei corsi dacqua, alla difesa e al consolidamento dellabitato, opera in cooperazione con la Provincia e con la Regione per la programmazione e lesecuzione degli interventi relativi. 9.
Nellambito dei propri poteri e delle proprie funzioni lAmministrazione
Comunale si impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi,
determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel
lavoro e promuovendo ogni iniziativa necessaria a consentire a tutti di godere pienamente
dei diritti di cittadinanza sociale. ART.
3 Programmazione
e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza. 2.
Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello
Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dellapporto delle formazioni
sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio. 3.
I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai
principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le
diverse sfere di autonomia. 4.
Il Comune promuove ed aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in
conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal
Parlamento Italiano il 30 Dicembre 1969, a forme di collaborazione, amicizia e
solidarietà con enti locali di altri Paesi anche al fine di cooperare alla costituzione
dellUnione Europea ed al superamento delle barriere fra popoli e culture. 5.
In applicazione del principio di sussidiarietà e nellesercizio delle proprie
funzioni, il Comune riconosce, favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei singoli
cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali
tutte, impegnandosi con esse ad esercitare solo quelle attività ed a gestire solo quei
servizi che i corpi intermedi della società non sono motivatamente in grado di svolgere. ART.
4 TERRITORIO
E SEDE COMUNALE 1.
Il territorio del Comune di estende per Kmq 25,18 confinante con i Comuni di Buti,
Capannori, S. Giuliano, Vicopisano. 2.
Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Garibaldi, al civico 1. 3.
Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del
tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi
diversi dalla propria sede. 4. Il territorio del Comune di Calci è costituito dalle seguenti principali località storicamente riconosciute dalla comunità: La Pieve, Castelmaggiore, Il Colle-Villa, Crespignano-La Corte-S. Piero, La Gabella, Montemagno-S. Lorenzo, Pontegrande-S. Andrea, Rezzano-Nicosia, Tre Colli, Monte Serra. 5.
La modifica della denominazione delle località o della ubicazione della sede comunale
può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare. ART.
5 ALBO
PRETORIO 1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 2.
La pubblicazione deve garantire laccessibilità, la integralità e la facilità di
lettura. 3.
Il segretario comunale cura laffissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi
di un messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica lavvenuta
pubblicazione. ART.
6 STEMMA
E LABARO 1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Calci e con lo stemma approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 10/8/1968 così descritto: Tre piedi umani, volti a destra, calzati da cuturni, disposti triangolarmente e verticalmente in campo azzurro, sormontati da corona turrita, circondati dal basso da due ramoscelli di ulivo e con sottostante il motto: Viret semperque virebit. 2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il labaro nella foggia così di seguito descritta: Tre piedi umani, volti a destra, calzati da cuturni, disposti triangolarmente e verticalmente in campo azzurro, sormontati da corona turrita, circondati dal basso da due ramoscelli di ulivo e con sottostante il motto: Viret semperque virebit. 3.
Luso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati. 4.
La Giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello Stemma del Comune per fini
non istituzionali, soltanto se sussiste un pubblico interesse.
PARTE
PRIMA ORDINAMENTO FUNZIONALE TITOLO
I ORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE CAPO
I ORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE ART.
7 ORGANIZZAZIONE
SOVRACOMUNALE 1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tenendo al superamento del rapporto puramente istituzionale. CAPO
II FORME
ORGANIZZATIVE ART.
8 PRINCIPIO
DI COOPERAZIONE 1. Lattività dellente diretta a conseguire uno o più obiettivi dinteresse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione. ART.
9 CONVENZIONI 1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e lesercizio di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero lesecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali. 2.
Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate
dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti. ART.
10 CONSORZI 1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nellarticolo precedente. 2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 9, deve prevedere lobbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti. 3.
Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che
deve disciplinare lordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le
norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili. 4.
Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei
medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile. ART.
11 ACCORDI
DI PROGRAMMA 1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dellattivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e lintegrazione dellattività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma. 2. Laccordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per lattivazione delleventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare: a) Determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dellaccordo; b) Individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti; c) Assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento. 3.
Il Sindaco definisce e stipula laccordo, previa deliberazione dintenti del
Consiglio comunale con losservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel
rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto. ART.
11 BIS DELEGA
DI FUNZIONI ALLA COMUNITA MONTANA 1.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati, può delegare alla Comunità Montana lesercizio di funzioni del Comune. 2.
Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e controllo.
TITOLO
II PARTECIPAZIONE
POPOLARE CAPO
I INIZIATIVA
POLITICA E AMMINISTRATIVA ART.
12 PARTECIPAZIONE 1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini allattività dellente, al fine di assicurare il buon andamento, limparzialità e la trasparenza. 2.
Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni
di volontariato, sociali, assistenziali, culturali, sportive e ricreative, incentivandone
laccesso alle strutture ed ai servizi dellente. 3.
Ai cittadini, inoltre sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli
interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti. 4.
Lamministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di
soggetti economici nonché, di associazioni e organismi rappresentativi su specifici
problemi. ART.
13 INTERVENTI
NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali. 2.
La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti
singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi sopraindividuali. 3.
Il responsabile del procedimento, contestualmente allinizio dello stesso, ha
lobbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le
indicazioni previste per legge. 4.
Il regolamento sul diritto di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo
stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati,
nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di
individuazione del responsabile del procedimento. 5.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la
indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere
dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione allalbo pretorio o tramite
altri mezzi, garantendo, comunque, proposte e documenti pertinenti alloggetto del
procedimento. 6.
Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione
del provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti
pertinenti alloggetto del procedimento. 7. Il responsabile dellistruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sullaccoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni allorgano comunale competente lemanazione del provvedimento finale. 8.
Il mancato e parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve
essere adeguatamente motivato nella premessa dellatto e può essere preceduto da
contraddittorio orale. 9.
Se lintervento partecipativo non concerne lemanazione di un provvedimento,
lamministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le
proprie valutazioni. 10.
I soggetti di cui al primo comma hanno altresì diritto ad accedere a tutti gli atti del
procedimento, salvo quelli esclusi dalla legge e dal regolamento. 11.
La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento. ART.
14 ISTANZE 1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dellattività dellamministrazione. 2.
La risposta allinterrogazione viene fornita dal Sindaco nel termine stabilito dal
regolamento. Qualora il problema sollevato sia di natura gestionale il Sindaco allega alla
risposta il rapporto informativo del segretario o del responsabile del procedimento. 3.
Le modalità dellinterrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione,
il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione
della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dellistanza. ART.
15 PETIZIONI 1. Chiunque anche se non residente nel territorio comunale può rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dellamministrazione per sollecitare lintervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. 2.
Il regolamento di cui al quarto comma dellart. 13 determina la procedura della
petizione, i tempi, le forme di pubblicità e lassegnazione allorgano
competente, il quale procede nellesame e predispone le modalità di intervento del
Comune sulla questione sollevata o dispone larchiviazione qualora non ritenga di
aderire allindicazione contenuta nella petizione. In questultimo caso il
provvedimento conclusivo dellesame da parte dellorgano competente deve essere
espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato. 3.
La petizione è esaminata dallorgano competente entro il termine stabilito dal
regolamento. 4.
Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può
sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando
una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la
petizione allordine del giorno della prima seduta del Consiglio. 5.
La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al
soggetto proponente la comunicazione. ART.
16 PROPOSTE 1. il 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono avanzare proposte per ladozione di atti amministrativi. Il Sindaco, se latto è di competenza della Giunta comunale, trasmette la proposta corredata del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché della attestazione della relativa copertura finanziaria alla Giunta. Se di competenza del Consiglio comunale, trasmette la proposta, corredata di quanto sopra, alla Commissione consiliare competente per materia. In entrambi i casi il termine per la trasmissione è di 60 giorni. 2. Lorganismo competente deve sentire i proponenti della iniziativa entro 90 giorni dalla presentazione della proposta. 3. Tra lamministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa liniziativa popolare. 4. Lorgano competente deve pronunciarsi entro 120 giorni dalla proposta.
CAPO II VOLONTARIATO ASSOCIAZIONISMO E
PARTECIPAZIONE ART. 17 PRINCIPI GENERALI 1. Il Comune valorizza quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile le libere forme associative e garantisce leffettiva partecipazione allattività amministrativa degli enti, organizzazioni di volontariato e associazioni senza fini di lucro, sia locali che aderenti ad organismi più ampi, che ne facciano richiesta, rispettandone la libertà e autonomia di forma costitutiva o di adesione, di finalità, di ordinamento e di azione. E garantito alle formazioni sociali sopra dette laccesso ai dati di cui è in possesso lamministrazione e ladozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali. 2. Il Comune riconosce il ruolo del volontariato, come espressione libera e autonoma della comunità locale. Il volontariato, nelle forme associate e senza fini di lucro, svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche quale portatore di bisogni di solidarietà morale e di pluralismo sociale. Limpiego del volontariato nei programmi comunali e nella gestione dei servizi, con il rispetto dellautonomia organizzativa interna, si esplica, in particolare, nei settori dellassistenza sociale e sanitaria, del diritto allo studio, della tutela dei beni culturali e della difesa dellambiente, dello sport e del tempo libero. ART. 18 ASSOCIAZIONI 1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio. 2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sullattività delle associazioni possono essere precedute dallacquisizione di pareri espressi dagli organi delle stesse. ART. 19 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti. 2. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli portatori di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti singolarmente o riuniti in consulta nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta. ART. 20 INCENTIVAZIONE 1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa. 2. Inoltre alle predette formazioni sociali può essere consentito il diritto di accesso alle strutture e ai servizi dellente secondo i criteri e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento. 3. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale. 4. I rapporti tra il Comune e i soggetti di cui agli articoli precedenti possono essere disciplinati da apposite convenzioni. 5. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti. ART. 21 PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI 1. Le associazioni e gli organismi di partecipazione possono chiedere di essere ascoltati dalle commissioni consiliari.
CAPO III REFERENDUM DIRITTI DI ACCESSO ART. 22 REFERENDUM 1. Sono previsti referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nellazione amministrativa. 2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nellultimo quinquennio. 3. Soggetti promotori del referendum possono essere: a) Il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune; b) Il Consiglio comunale, con delibera della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. 4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento sui referendum i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. ART. 23 EFFETTI DEL REFERENDUM 1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. 2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. ART. 24 DIRITTI DI ACCESSO 1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dellamministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento. 2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento. 3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti dellaccesso differito detta norme di organizzazione per il rilascio di copie. 4. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copie degli atti o provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura, nel rispetto dellart. 25 della Legge 7/8/1990 n. 241. ART. 25 DIRITTO DI INFORMAZIONE 1. Tutti gli atti dellamministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo. 2. Lente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione allalbo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. 3. Linformazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità. 4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione. 5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire linformazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dallart. 26 della Legge 7/8/1990 n. 241 CAPO IV DIFENSORE CIVICO ART. 26 ISTITUZIONE 1. E istituito presso il Comune lufficio del difensore civico a garanzia dellimparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza dellazione amministrativa. 2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto delle norme vigenti. ART. 27
Nomina
1. Listituto del Difensore Civico può essere costituito anche tra i Comuni del circondario e la Provincia previa stipula di apposita convenzione con gli enti interessati al fine di disciplinare in modo coordinato funzioni e servizi dellistituto medesimo. 2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza di tre quarti dei consiglieri assegnati al Comune nella seduta immediatamente successiva a quella della comunicazione da parte del Sindaco dei nominativi dei componenti della Giunta. 3. Dopo tre votazioni in sedute distinte in cui
non sia stata raggiunta la predetta maggioranza di tre quarti dei voti, lelezione
del Difensore Civico avviene a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. 4.
Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al comma 1° dellart. 28 può far
pervenire la propria candidatura allAmministrazione Comunale che alluopo
predispone apposito bando prima della scadenza del mandato; detto bando rimarrà valido
per lintera durata del mandato del nuovo Consiglio comunale eletto. 5.
Il Difensore Civico resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto,
esercitando le sue funzioni sino allinsediamento del successore. 6.
Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la
seguente formula: Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere
le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene. ART.
28 Incompatibilità e decadenza
1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa. 2.
Non può essere nominato Difensore Civico: a) Chi
si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale; b) I
parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri delle comunità
montane e delle unità sanitarie locali; c) I
ministri di culto; d) Gli
amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione
pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con la
amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o
contributi; e) Chi
esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività
professionale o commerciale, che costituisca loggetto di rapporti giuridici con
lamministrazione comunale; f) Chi
ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano
amministratori, segretario o dipendenti del Comune. 3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dallufficio con deliberazione motivata presa a maggioranza qualificata del Consiglio, di cui allart. 27, 2 bis, per grave inadempienza ai doveri dufficio. ART. 29 MEZZI E PREROGATIVE 1. Lufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dallamministrazione comunale, di attrezzature dufficio e di quantaltro necessario per il buon funzionamento dellufficio stesso. 2.
Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di
propria iniziativa, presso lamministrazione comunale, le aziende speciali, le
istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici
nellambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo
abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. 3.
A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti,
notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto dufficio. 4.
Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini
prefissati. 5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto lintervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate. 6.
Lamministrazione ha lobbligo di specifica motivazione, se il contenuto
dellatto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì,
chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il
Sindaco è comunque tenuto a porre la questione allordine del giorno del primo
Consiglio comunale. 7.
Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione
allattività del difensore civico. ART.
30
Funzioni
1.
Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune
allo scopo di garantire losservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali,
nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri. 2.
Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa
propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto od il regolamento. 3.
Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga
eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa
tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge. 4.
Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti
i medesimi diritti. 5.
Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si
rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un
giorno alla settimana. 6.
Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui
allart. 17, comma 38 della Legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste
dallart. 17, comma 39, dellultima legge citata. ART.
31 Rapporti
con il Consiglio
1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sullattività svolta nellanno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e limparzialità dellazione amministrativa. 2.
La relazione deve essere affissa allAlbo Pretorio e trasmessa a tutti i Consiglieri
Comunali. 3.
La relazione viene discussa dal Consiglio nei sessanta giorni successivi. 4. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne segnalazione al Consiglio. ART.
32 INDENNITA
DI FUNZIONE 1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali. PARTE SECONDA ORDINAMENTO
STRUTTURALE
TITOLO
I ORGANI
DEL COMUNE CAPO
I ART.
33 ORGANI 1.
Sono organi del Comune: il Consiglio, il Sindaco e la Giunta. ART. 34Consiglio comunale
1.
Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina lindirizzo
politico, amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla
lattuazione. 2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. ART. 35Competenze e
attribuzioni
1.
Il Consiglio comunale ed i singoli consiglieri esercitano le potestà e le competenze loro
attribuite dalla legge. 2.
Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo in
tutte le materie demandate dal comma 2 dellart. 32 della Legge 8 giugno 1990 n. 142,
successive modifiche ed integrazioni, improntando le sue decisioni ai principi di
trasparenza, pubblicità ed imparzialità, ai fini del perseguimento dellinteresse
pubblico e collettivo della comunità. Gli atti fondamentali devono contenere le finalità
da raggiungere la destinazione delle risorse eventualmente impiegate e gli strumenti
conseguentemente necessari al raggiungimento degli obbiettivi indicati. 3.
Il Consiglio comunale adempie alle funzioni specificatamente assegnategli dalle leggi
statali e regionali e dal presente Statuto e dalle norme regolamentari. 4.
Esercita inoltre lautonomia finanziaria e la podestà regolamentare nellambito
delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. 5.
Le deliberazioni in ordine alle materie di competenza del Consiglio non possono essere
adottate in via durgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle
variazioni di bilancio che possono essere adottate dalla Giunta a condizione di essere
sottoposte a ratifica del Consiglio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
dalladozione. 6.
Le proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio devono essere corredate dai pareri
sulla regolarità tecnica e contabile dei responsabili salvo i provvedimenti relativi agli
atti di indirizzo. I pareri anzidetti non sono vincolanti per le decisioni del Consiglio. 7.
Prima di essere sottoposto al Consiglio comunale, ogni provvedimento deliberativo deve
essere portato a conoscenza dei gruppi consiliari con un congruo anticipo almeno quattro
giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria, almeno due giorni prima nel caso
di sessione straordinaria e almeno dodici ore prima nel casi di massima urgenza. 8.
Per lapprovazione e leventuale modifica dei regolamenti, il Consiglio delibera
a maggioranza assoluta. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi
complessivamente. 9.
Il Consiglio comunale per ladempimento dei compiti di controllo
politico-amministrativo, nelle materie di propria competenza, ha diritto di ricevere dagli
altri organi comunali e dai responsabili dei servizi una congrua informazione preventiva
sulle misure, sui provvedimenti e sulle deliberazioni in istruttoria, di richiedere, ove
non evidenti, gli indirizzi consiliari o programmatici di governo a cui dette misure
intendono provvedere. 10.
I revisori dei conti sono tenuti a fornire al Consiglio comunale la necessaria
collaborazione per la verifica finanziaria dellimpiego delle risorse. 11.
Per piani, programmi e progetti suscettibili di adempimenti attuativi riservati alla
competenza residuale della Giunta, per la loro attuazione e per le loro eventuali deroghe,
di cui alla lettera b) del comma 2 dellart. 32 della Legge n. 142/90, si intendono
quelli approvati con illustrazioni e documentazioni tali da rendere inconfondibilmente
identificabili le opere e/o gli intenti che si intendono perseguire. ART.
36 REGOLAMENTO
INTERNO 1. Le norme relative allorganizzazione ed al funzionamento del Consiglio sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. ART.
37 Sessioni e convocazioni
1.
Lattività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. 2.
Sono sessioni ordinarie quelle convocate per lapprovazione del bilancio di
previsione e del conto consuntivo. 3.
Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte
le proposte di deliberazione previste dallart. 32, 2° comma, lettera b) della Legge
142/90. 4.
Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula lordine del giorno sentita la
Giunta comunale e i Presidenti delle Commissioni permanenti e ne presiede i lavori,
secondo le norme del regolamento. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale entro 20 giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri inserendo allordine del giorno le questioni richieste. 5.
Gli adempimenti previsti al 4° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o
decesso del Sindaco, sono assolte dal Vice Sindaco. 6.
Nel caso in cui il Vice Sindaco non faccia parte del Consiglio comunale, agli adempimenti
del comma 4, provvede il Consigliere anziano di cui al comma 2 dellart. 39. 7.
Lelenco degli argomenti da trattare deve essere affisso allAlbo Pretorio
almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima convocazione e deve
essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei
cittadini. Nel caso che alla prima convocazione non sia presente il numero legale, la
seduta è rinviata in 2^ convocazione alla data (giorno e ora) già fissata
nellavviso di prima convocazione. Per la validità della seduta di seconda
convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. ART.
38 Commissioni 1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale che assicuri la rappresentanza della minoranza. Per quanto riguarda la Commissione avente funzione di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.. 2.
Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle commissioni
verrano disciplinate con appositi regolamenti. 3.
La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio. ART.
39 ATTRIBUZIONI
DELLE COMMISSIONI 1. Compito principale delle commissioni permanenti è lesame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dellorgano stesso. 2.
Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è lesame di materie
relative a questioni sia di carattere particolare che generale individuate dal Consiglio
Comunale. 3.
La nomina del presidente della commissione è riservata al Consiglio Comunale. 4.
Il regolamento dovrà disciplinare lesercizio delle seguenti attribuzioni: a) le
procedure per lesame e lapprofondimento di proposte di deliberazioni loro
assegnate dagli organi del Comune; b) forme
per lesternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per
determinazione dellorgano competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare,
sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione; c) metodi,
procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di
proposte. ART. 40Consiglieri
1.
I Consiglieri rappresentano lintera comunità, alla quale costantemente rispondono,
ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione.
Essi sono responsabili singolarmente dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati. 1bis.
I Consiglieri esercitano i diritti di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio
comunale e possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, raccomandazioni ed
istanze di sindacato ispettivo su argomenti che riguardano direttamente lattività
del Comune e degli altri Organi o che interessano la vita politica, sociale, economica e
culturale della comunità anche sotto forma di specifica proposta di deliberazione. 1ter.
Listanza di sindacato ispettivo è preordinata alla funzione di controllo e di
vigilanza dei Consiglieri circa laccertamento di fatti e situazioni. Il Regolamento
consiliare disciplina i predetti istituti. 1quater.
Ogni Consigliere, con le modalità stabilite dal Regolamento consiliare, ha diritto di
ottenere informazioni e di consultare ogni atto degli Organi ed Uffici del Comune, delle
aziende partecipate dal Comune, delle istituzioni e di enti dipendenti dal Comune, utili
allespletamento del mandato e allesercizio consapevole, cosciente e puntuale
delle attribuzioni di indirizzo e di controllo ricevute dalla Legge. Al Consigliere non
può essere opposto il segreto dUfficio; egli ha tuttavia lobbligo tassativo
di mantenere il segreto sui fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione dei suoi
diritti, nei casi espressamente previsti dalle leggi. 1quinques.
Ai singoli Consiglieri possono essere attribuiti, nellesercizio delle proprie
competenze, compiti ed incarichi specifici. Il Consigliere incaricato è eletto a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sulla base di un programma di lavoro che
definisce gli obiettivi del mandato, i tempi, gli indirizzi, le prerogative e gli
strumenti da utilizzare. 2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate da colui che ha conseguito la maggior cifra individuale di voti ed a parità di voti quello più anziano di età. 3.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere stesso per
iscritto al Consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
datto e sono immediatamente efficaci e la relativa surrogazione deve avvenire entro
e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni medesime. 4. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di assicurare la loro presenza alle sedute del Consiglio comunale ed a quelle delle Commissioni in cui |