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STATUTO COMUNALE

 

 

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

Principi Fondamentali

 

1. Il Comune di Calci è un Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la Comunità di Calci nei rapporti con lo Stato, con la Regione Toscana, con la Provincia di Pisa e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della Comunità Internazionale.

 

ART. 2

Finalità

 

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai principi, ai diritti e ai doveri sanciti nella Costituzione e nella dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 ed in particolare ai valori fondamentali della persona umana e alla solidarietà verso i più deboli e poveri.

2. il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione alla vita dell’Amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, delle comunità religiose e delle realtà culturali.

3. Il Comune ispira la propria azione:

a)     al sostegno della realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;

b)     alla tutela e allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

4. Il Comune promuove e persegue una organica politica sovracomunale di assetto e di utilizzazione del territorio e di sviluppo economico rispondente alle specifiche caratteristiche e alla vocazione delle zone collinari e delle aree rurali e finalizzata all’allargamento della rete imprenditoriale locale e allo sviluppo della massima occupazione.

5. Il Comune individua, in riferimento alla Legge 8/6/1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle leggi regionali in materia, procedure e modalità per instaurare rapporti di cooperazione con i Comuni e le Comunità Montane limitrofe, con la Provincia e con la Regione per concorrere alla elaborazione e definizione del piano di assetto territoriale provinciale e dei programmi pluriennali di sviluppo della Provincia, nonché alla elaborazione, definizione e revisione del piano regionale di assetto territoriale e del piano regionale di sviluppo.

6. Il Comune cura la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio boschivo promuovendo l’adozione delle moderne tecniche silvicole di coltivazione e di rinnovamento anche ai fini dello sviluppo dell’occupazione e dell’imprenditoria locale. In particolare incentiva il mantenimento e il miglioramento dell’olivicoltura sia come risorsa economica produttiva che come elemento di salvaguardia ambientale. L’utilizzazione del patrimonio boschivo a scopi turistici è basata su strumenti urbanistici finalizzati all’adattamento e al riuso di parte dell’abitato, allo sviluppo dell’agriturismo e di una rete alberghiera, di infrastrutture, di strutture e di servizi allocati nel centro abitato, allo sviluppo della rete della imprenditoria locale e all’incremento dell’occupazione.

7. Al fine di allargare la base produttiva e di incrementare l’occupazione, il Comune promuove e sostiene lo sviluppo dello associazionismo e della cooperazione tra lavoratori, tra imprenditori, tra tecnici.

8. Il Comune, interessato direttamente alla difesa del suolo, alla regolazione dei corsi d’acqua, alla difesa e al consolidamento dell’abitato, opera in cooperazione con la Provincia e con la Regione per la programmazione e l’esecuzione degli interventi relativi.

9. Nell’ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni l’Amministrazione Comunale si impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo ogni iniziativa necessaria a consentire a tutti di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale.

 

ART. 3

Programmazione e forme di cooperazione

 

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Il Comune promuove ed aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento Italiano il 30 Dicembre 1969, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con enti locali di altri Paesi anche al fine di cooperare alla costituzione dell’Unione Europea ed al superamento delle barriere fra popoli e culture.

5. In applicazione del principio di sussidiarietà e nell’esercizio delle proprie funzioni, il Comune riconosce, favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali tutte, impegnandosi con esse ad esercitare solo quelle attività ed a gestire solo quei servizi che i corpi intermedi della società non sono motivatamente in grado di svolgere.

 

ART. 4

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

 

1. Il territorio del Comune di estende per Kmq 25,18 confinante con i Comuni di Buti, Capannori, S. Giuliano, Vicopisano.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Garibaldi, al civico 1.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. Il territorio del Comune di Calci è costituito dalle seguenti principali località storicamente riconosciute dalla comunità: La Pieve, Castelmaggiore, Il Colle-Villa, Crespignano-La Corte-S. Piero, La Gabella, Montemagno-S. Lorenzo, Pontegrande-S. Andrea, Rezzano-Nicosia, Tre Colli, Monte Serra.

5. La modifica della denominazione delle località o della ubicazione della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

 

ART. 5

ALBO PRETORIO

 

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, la integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario comunale cura l’affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

 

ART. 6

STEMMA E LABARO

 

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Calci” e con lo stemma approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 10/8/1968 così descritto:  Tre piedi umani, volti a destra, calzati da cuturni, disposti triangolarmente e verticalmente in campo azzurro, sormontati da corona turrita, circondati dal basso da due ramoscelli di ulivo e con sottostante il motto: “Viret semperque virebit”.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il labaro nella foggia così di seguito descritta: Tre piedi umani, volti a destra, calzati da cuturni, disposti triangolarmente e verticalmente in campo azzurro, sormontati da corona turrita, circondati dal basso da due ramoscelli di ulivo e con sottostante il motto: “Viret semperque virebit”.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

4. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello Stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto se sussiste un pubblico interesse.

 

 


PARTE PRIMA – ORDINAMENTO FUNZIONALE

 

 

TITOLO I

 

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

 

 

CAPO I

 

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

 

 

ART. 7

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

 

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tenendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

 

 

CAPO II

 

FORME ORGANIZZATIVE

 

 

ART. 8

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

 

1. L’attività dell’ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

 

ART. 9

CONVENZIONI

 

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

 

 

 

 

 

ART. 10

CONSORZI

 

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell’articolo precedente.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 9, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

 

ART. 11

ACCORDI DI PROGRAMMA

 

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a)     Determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b)     Individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c)      Assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione d’intenti del Consiglio comunale con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

 

ART. 11 BIS

DELEGA DI FUNZIONI ALLA COMUNITA’ MONTANA

 

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l’esercizio di funzioni del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e controllo.


 

TITOLO II

 

PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

 

CAPO I

 

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

 

 

ART. 12

PARTECIPAZIONE

 

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, sociali, assistenziali, culturali, sportive e ricreative, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.

3. Ai cittadini, inoltre sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici nonché, di associazioni e organismi rappresentativi su specifici problemi.

 

ART. 13

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi sopraindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento sul diritto di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o tramite altri mezzi, garantendo, comunque, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente l’emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato e parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni.

10. I soggetti di cui al primo comma hanno altresì diritto ad accedere a tutti gli atti del procedimento, salvo quelli esclusi dalla legge e dal regolamento.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

 

ART. 14

ISTANZE

 

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita dal Sindaco nel termine stabilito dal regolamento. Qualora il problema sollevato sia di natura gestionale il Sindaco allega alla risposta il rapporto informativo del segretario o del responsabile del procedimento.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

 

ART. 15

PETIZIONI

 

1. Chiunque anche se non residente nel territorio comunale può rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitare l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al quarto comma dell’art. 13 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro il termine stabilito dal regolamento.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

 

 

 

 

 

ART. 16

PROPOSTE

 

1. il 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi. Il Sindaco, se l’atto è di competenza della Giunta comunale, trasmette la proposta corredata del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché della attestazione della relativa copertura finanziaria alla Giunta. Se di competenza del Consiglio comunale, trasmette la proposta, corredata di quanto sopra, alla Commissione consiliare competente per materia. In entrambi i casi il termine per la trasmissione è di 60 giorni.

2. L’organismo competente deve sentire i proponenti della iniziativa entro 90 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

4. L’organo competente deve pronunciarsi entro 120 giorni dalla proposta.

 


 

CAPO II

 

VOLONTARIATO – ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

 

 

ART. 17

PRINCIPI GENERALI

 

1. Il Comune valorizza quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile le libere forme associative e garantisce l’effettiva partecipazione all’attività amministrativa degli enti, organizzazioni di volontariato e associazioni senza fini di lucro, sia locali che aderenti ad organismi più ampi, che ne facciano richiesta, rispettandone la libertà e autonomia di forma costitutiva o di adesione, di finalità, di ordinamento e di azione. E’ garantito alle formazioni sociali sopra dette l’accesso ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. Il Comune riconosce il ruolo del volontariato, come espressione libera e autonoma della comunità locale. Il volontariato, nelle forme associate e senza fini di lucro, svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche quale portatore di bisogni di solidarietà morale e di pluralismo sociale. L’impiego del volontariato nei programmi comunali e nella gestione dei servizi, con il rispetto dell’autonomia organizzativa interna, si esplica, in particolare, nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria, del diritto allo studio, della tutela dei beni culturali e della  difesa dell’ambiente, dello sport e del tempo libero.

 

ART. 18

ASSOCIAZIONI

 

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni possono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi delle stesse.

 

ART. 19

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

 

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli portatori di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti singolarmente o riuniti in consulta nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 20

INCENTIVAZIONE

 

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

2. Inoltre alle predette formazioni sociali può essere consentito il diritto di accesso alle strutture e ai servizi dell’ente secondo i criteri e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

3. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

4. I rapporti tra il Comune e i soggetti di cui agli articoli precedenti possono essere disciplinati da apposite convenzioni.

5. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

 

ART. 21

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

 

1. Le associazioni e gli organismi di partecipazione possono chiedere di essere ascoltati dalle commissioni consiliari.

 

 


 

CAPO III

REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO

 

 

ART. 22

REFERENDUM

 

1. Sono previsti referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a)     Il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

b)     Il Consiglio comunale, con delibera della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento sui referendum i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

 

 

ART. 23

EFFETTI DEL REFERENDUM

 

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

 

ART. 24

DIRITTI DI ACCESSO

 

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti dell’accesso differito detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copie degli atti o provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura, nel rispetto dell’art. 25 della Legge 7/8/1990 n. 241.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 25

DIRITTO DI INFORMAZIONE

 

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 della Legge 7/8/1990 n. 241

 

 

 

CAPO IV

 

DIFENSORE CIVICO

 

 

ART. 26

ISTITUZIONE

 

1. E’ istituito presso il Comune l’ufficio del difensore civico a garanzia dell’imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto delle norme vigenti.

 

ART. 27

Nomina

 

1. L’istituto del Difensore Civico può essere costituito anche tra i Comuni del circondario e la Provincia previa stipula di apposita convenzione con gli enti interessati al fine di disciplinare in modo coordinato funzioni e servizi dell’istituto medesimo.

2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza di tre quarti dei consiglieri assegnati al Comune nella seduta immediatamente successiva a quella della comunicazione da parte del Sindaco dei nominativi dei componenti della Giunta.

 3. Dopo tre votazioni in sedute distinte in cui non sia stata raggiunta la predetta maggioranza di tre quarti dei voti, l’elezione del Difensore Civico avviene a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.

4. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al comma 1° dell’art. 28 può far pervenire la propria candidatura all’Amministrazione Comunale che all’uopo predispone apposito bando prima della scadenza del mandato; detto bando rimarrà valido per l’intera durata del mandato del nuovo Consiglio comunale eletto.

5. Il Difensore Civico resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni sino all’insediamento del successore.

6. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene.”

 

ART. 28

Incompatibilità e decadenza

 

1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato Difensore Civico:

a)     Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b)     I parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;

c)      I ministri di culto;

d)     Gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con la amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e)     Chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici con l’amministrazione comunale;

f)       Chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall’ufficio con deliberazione motivata presa a maggioranza qualificata del Consiglio, di cui all’art. 27, 2 bis, per grave inadempienza ai doveri d’ufficio.

 

ART. 29

MEZZI E PREROGATIVE

 

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale, di attrezzature d’ufficio e di quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.

 

 

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

6. L’amministrazione ha l’obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell’atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all’ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

7. Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’attività del difensore civico.

 

ART. 30

Funzioni

 

1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto od il regolamento.

3. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.

4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 17, comma 38 della Legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall’art. 17, comma 39, dell’ultima legge citata.

 

ART. 31

Rapporti con il Consiglio

 

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

2. La relazione deve essere affissa all’Albo Pretorio e trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali.

3. La relazione viene discussa dal Consiglio nei sessanta giorni successivi.

4. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne segnalazione al Consiglio.

 

ART. 32

INDENNITA’ DI FUNZIONE

 

1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.

 

 
PARTE SECONDA – ORDINAMENTO STRUTTURALE

 

 

TITOLO I

 

ORGANI DEL COMUNE

 

CAPO I

 

 

ART. 33

ORGANI

 

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

 

 

ART. 34

Consiglio comunale

 

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l’attuazione.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

 

ART. 35

Competenze e attribuzioni

 

1. Il Consiglio comunale ed i singoli consiglieri esercitano le potestà e le competenze loro attribuite dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo in tutte le materie demandate dal comma 2 dell’art. 32 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, successive modifiche ed integrazioni, improntando le sue decisioni ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico e collettivo della comunità. Gli atti fondamentali devono contenere le finalità da raggiungere la destinazione delle risorse eventualmente impiegate e gli strumenti conseguentemente necessari al raggiungimento degli obbiettivi indicati.

3. Il Consiglio comunale adempie alle funzioni specificatamente assegnategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.

4. Esercita inoltre l’autonomia finanziaria e la podestà regolamentare nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

5. Le deliberazioni in ordine alle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere adottate dalla Giunta a condizione di essere sottoposte a ratifica del Consiglio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall’adozione.

6. Le proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio devono essere corredate dai pareri sulla regolarità tecnica e contabile dei responsabili salvo i provvedimenti relativi agli atti di indirizzo. I pareri anzidetti non sono vincolanti per le decisioni del Consiglio.

7. Prima di essere sottoposto al Consiglio comunale, ogni provvedimento deliberativo deve essere portato a conoscenza dei gruppi consiliari con un congruo anticipo almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria, almeno due giorni prima nel caso di sessione straordinaria e almeno dodici ore prima nel casi di massima urgenza.

8. Per l’approvazione e l’eventuale modifica dei regolamenti, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi complessivamente.

9. Il Consiglio comunale per l’adempimento dei compiti di controllo politico-amministrativo, nelle materie di propria competenza, ha diritto di ricevere dagli altri organi comunali e dai responsabili dei servizi una congrua informazione preventiva sulle misure, sui provvedimenti e sulle deliberazioni in istruttoria, di richiedere, ove non evidenti, gli indirizzi consiliari o programmatici di governo a cui dette misure intendono provvedere.

10. I revisori dei conti sono tenuti a fornire al Consiglio comunale la necessaria collaborazione per la verifica finanziaria dell’impiego delle risorse.

11. Per piani, programmi e progetti suscettibili di adempimenti attuativi riservati alla competenza residuale della Giunta, per la loro attuazione e per le loro eventuali deroghe, di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32 della Legge n. 142/90, si intendono quelli approvati con illustrazioni e documentazioni tali da rendere inconfondibilmente identificabili le opere e/o gli intenti che si intendono perseguire.

 

ART. 36

REGOLAMENTO INTERNO

 

1. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consiglio sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 

ART. 37

Sessioni e convocazioni

 

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

3. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall’art. 32, 2° comma, lettera b) della Legge 142/90.

4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno sentita la Giunta comunale e i Presidenti delle Commissioni permanenti e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

 Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale entro 20 giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

5. Gli adempimenti previsti al 4° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Vice Sindaco.

6. Nel caso in cui il Vice Sindaco non faccia parte del Consiglio comunale, agli adempimenti del comma 4, provvede il Consigliere anziano di cui al comma 2 dell’art. 39.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima convocazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini. Nel caso che alla prima convocazione non sia presente il numero legale, la seduta è rinviata in 2^ convocazione alla data (giorno e ora) già fissata nell’avviso di prima convocazione. Per la validità della seduta di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

 

ART. 38

Commissioni

 

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale che assicuri la rappresentanza della minoranza. Per quanto riguarda la Commissione avente funzione di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione..

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verrano disciplinate con appositi regolamenti.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

 

ART. 39

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

 

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni sia di carattere particolare che generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. La nomina del presidente della commissione è riservata al Consiglio Comunale.

4. Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

a)     le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

b)     forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell’organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

c)      metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

 

ART. 40

Consiglieri

 

1. I Consiglieri rappresentano l’intera comunità, alla quale costantemente rispondono, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione. Essi sono responsabili singolarmente dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati.

1bis. I Consiglieri esercitano i diritti di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio comunale e possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, raccomandazioni ed istanze di sindacato ispettivo su argomenti che riguardano direttamente l’attività del Comune e degli altri Organi o che interessano la vita politica, sociale, economica e culturale della comunità anche sotto forma di specifica proposta di deliberazione.

1ter. L’istanza di sindacato ispettivo è preordinata alla funzione di controllo e di vigilanza dei Consiglieri circa l’accertamento di fatti e situazioni. Il Regolamento consiliare disciplina i predetti istituti.

1quater. Ogni Consigliere, con le modalità stabilite dal Regolamento consiliare, ha diritto di ottenere informazioni e di consultare ogni atto degli Organi ed Uffici del Comune, delle aziende partecipate dal Comune, delle istituzioni e di enti dipendenti dal Comune, utili all’espletamento del mandato e all’esercizio consapevole, cosciente e puntuale delle attribuzioni di indirizzo e di controllo ricevute dalla Legge. Al Consigliere non può essere opposto il segreto d’Ufficio; egli ha tuttavia l’obbligo tassativo di mantenere il segreto sui fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione dei suoi diritti, nei casi espressamente previsti dalle leggi.

1quinques. Ai singoli Consiglieri possono essere attribuiti, nell’esercizio delle proprie competenze, compiti ed incarichi specifici. Il Consigliere incaricato è eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sulla base di un programma di lavoro che definisce gli obiettivi del mandato, i tempi, gli indirizzi, le prerogative e gli strumenti da utilizzare.

2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate da colui che ha conseguito la maggior cifra individuale di voti ed a parità di voti quello più anziano di età.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere stesso per iscritto al Consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci e la relativa surrogazione deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni medesime.

4. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di assicurare la loro presenza alle sedute del Consiglio comunale ed a quelle delle Commissioni in cui