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Comune di Calci
Piazza Garibaldi, 1 
56011 Calci (PI)


Bandi e Concorsi
Bando borse di studio e buoni libro 2002/2003

CONCORSI PER L’ASSEGNAZIONE
DEI CONTRIBUTI FINANZIARI INDIVIDUALI

ANNO SCOLASTICO 2002/2003
Borse di studio e Buoni-libro

 ( file  scaricabile )

In conformità alle disposizioni previste dal Piano di Indirizzo per il Diritto allo Studio e l’educazione permanente per gli anni 2001 e 2002, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 128 del 19 giugno 2001 (B.U.R.T. n. 29 del 18/07/2001), tenuto conto degli aggiornamenti e delle integrazioni per gli anni 2002 e 2003 (deliberazione del Consiglio Regionale n. 120 del 24 luglio 2002 – B.U.R.T. n. 36 del 4/09/2002), sono banditi dal Comune di CALCI i concorsi per l’assegnazione dei seguenti contributi finanziari individuali:

  1. "borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione" per gli studenti iscritti, nell’anno scolastico 2002/2003, alle scuole elementari e alle scuole medie inferiori (Legge n. 62 del 10/03/2000 - D.P.C.M n. 106 del 14/02/01 - G. C. n. 94 del 22/10/2002);
  2. "buoni-libro per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo" per gli studenti iscritti, nell’anno scolastico 2002/2003, alle scuole medie inferiori (ex art. 27 Legge n. 448 del 23/12/1998 - D.P.C.M. n. 320 del 5/08/1999 - D.P.C.M. n. 226 del 4/07/2000 – (G. C. n. 94 del 22/10/2002).
  1. REQUISITI GENERALI NECESSARI PER RICHIEDERE I CONTRIBUTI FINANZIARI INDIVIDUALI
  1. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE

Hanno titolo a concorrere alla concessione delle "borse di studio" gli alunni iscritti, nell’anno scolastico 2002/2003, alle scuole elementari e alle scuole medie inferiori statali, che hanno sede nel Comune di CALCI, appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 17.721,56 (£. 34.313.725) (Legge n. 62 del 10/03/2000 - D.P.C.M. n. 106 del 14/02/2001 – deliberazione C.R. n. 128 del 19/06/2001, paragrafo 3.6.3 lettera A).

Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore.

Le "borse di studio" sono destinate alla copertura delle seguenti voci di spesa sostenute e documentate (deliberazione C.R. n. 128 del 19/06/2001, paragrafo 3.6.3. lettera A – deliberazione C.R. n. 120 del 24/07/2002, allegato B punto 7):

    • iscrizione;
    • frequenza;
    • acquisto di materiali ed attrezzature personali richiesti dalla scuola per attività didattiche particolari;
    • trasporto e pasti consumati presso le mense scolastiche;
    • acquisto di attrezzature, materiali didattici e pubblicazioni tese a sostenere e favorire il percorso scolastico.

Le spese sopra specificate devono riferirsi all’anno scolastico 2002/2003, e precisamente, devono essere quelle sostenute:

    • fino al 6 giugno 2003, qualora il richiedente opti per la fruizione della "borsa di studio" tramite erogazione diretta;
    • entro il termine del 31 dicembre 2002, qualora il richiedente opti per la fruizione della "borsa di studio" tramite l’utilizzo della detrazione fiscale.

Il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta ai fini dell’ammissione al beneficio è stabilito in 51,65 (£. 100.000) (comma 2 dell’art. 5 del D.P.C.M. n. 106 del 14/02/2001).

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  1. BUONI-LIBRO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

Hanno titolo a concorrere alla concessione dei "buoni-libro" gli studenti iscritti, nell’anno scolastico 2002/2003, alle scuole medie inferiori statali, che hanno sede nel Comune di CALCI appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 10.632,94 (£. 20.588.235) (D.P.C.M. 320/99 – D.P.C.M. 226/00 – delibera del C.R. n. 128 del 19 giugno 2001, paragrafo 3.6.3 lettera C).

Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore.

  1. REQUISITI ECONOMICI
  1. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE

Le "borse di studio" sono attribuite secondo una graduatoria stilata in base alle condizioni economiche dei richiedenti la concessione, in possesso dei requisiti di cui al punto 1.a del presente bando, fino a concorrenza delle risorse a disposizione del Comune, definite dal Piano provinciale per il Diritto allo Studio.

Le condizioni economiche del richiedente la concessione sono espresse dalla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza determinata, a norma dell’articolo 3 del D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, applicando la disciplina dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, ed ai relativi decreti attuativi (vedere punto 3 del presente bando).

L’assegnazione delle "borse di studio" è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico.

La graduatoria è pertanto ordinata in base alla progressione degli indicatori della situazione economica equivalente (precedenza ai richiedenti con l’ISEE più basso) fino e non oltre i valori massimi indicati al punto 1.a del presente bando.

Nel caso di parità si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:

    • persone con handicap e invalidi (precedenza ai richiedenti nei cui nuclei familiari sono presenti soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa);
    • genitore e figli minori (precedenza ai richiedenti nei cui nuclei familiari sono presenti figli minori ed un solo genitore);
    • figli minori e genitori lavoratori (precedenza ai richiedenti nei cui nuclei familiari sono presenti figli minori e genitori, [o unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall’unico genitore e dai suoi figli minori] che svolgono, entrambi [o l’esclusivo genitore], attività di lavoro o di impresa).

 

  1. BUONI-LIBRO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

I "buoni-libro" sono attribuiti secondo una graduatoria stilata in base alle condizioni economiche dei richiedenti la concessione, in possesso dei requisiti di cui al punto 1.b del presente bando, fino a concorrenza delle risorse a disposizione del Comune, definite dal Piano provinciale per il Diritto allo Studio.

Le condizioni economiche del richiedente la concessione sono espresse dalla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza determinata applicando la disciplina dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, ed ai relativi decreti attuativi (vedere punto 3 del presente bando).

L’assegnazione dei "buoni-libro" è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico.

La graduatoria è pertanto ordinata in base alla progressione degli indicatori della situazione economica equivalente (precedenza ai richiedenti con l’ISEE più basso) fino e non oltre i valori massimi indicati al punto 1.b del presente bando.

Nel caso di parità si terrà conto, dei criteri identificati per le "borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione" (vedere punto 2.a del presente bando).

  1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Il richiedente la concessione, ossia, uno dei genitori, chi rappresenta il minore, attesta la situazione economica del nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva unica, di cui all’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, resa su modello conforme a quello di cui al D.P.C.M. del 18 maggio 2001 (MODELLO B).

3.1. le caratteristiche

La dichiarazione sostitutiva unica (MODELLO B) è composta da un modello base e da tanti fogli allegati quanti sono i componenti il nucleo familiare.

Nella prima pagina del modello base va indicata la prestazione per la quale è presentata la dichiarazione (prestazioni scolastiche). Possono essere indicate anche altre prestazioni che si prevede di richiedere nel corso dell’anno di validità della dichiarazione. Nella seconda pagina del modello base è presente una "Guida rapida alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica" che permette di compilare la dichiarazione nelle situazioni più tipiche.

Nella terza pagina del modello base si raccolgono le informazioni di carattere generale relative all’intero nucleo familiare. Lo spazio per la sottoscrizione della dichiarazione è nella quarta pagina, insieme all’attestazione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, da compilarsi a cura dell’ufficio ricevente.

I fogli allegati sono relativi ciascuno ad ogni singolo componente il nucleo familiare: nella prima pagina di tali fogli sono raccolte informazioni di carattere non economico (quadro F1 - dati anagrafici; quadro F2 - partecipazione alla dichiarazione; quadro F3 - attività del soggetto), mentre sul retro vi sono le informazioni relative ai redditi prodotti e ai patrimoni posseduti dal soggetto descritto nel foglio allegato (quadro F4 - situazione reddituale del soggetto; quadro F5 – situazione patrimoniale: patrimonio mobiliare del soggetto; quadro F6 – situazione patrimoniale: patrimonio immobiliare del soggetto).

Ogni foglio allegato deve riportare in alto alla prima pagina un numero progressivo e l’indicazione del dichiarante, che è la stessa persona per l’intera dichiarazione (cioè sia per il modello base che per tutti i fogli allegati), e deve essere sottoscritto dal dichiarante stesso nello spazio corrispondente alla fine della seconda pagina.

I fogli allegati fanno parte della dichiarazione sostitutiva a tutti gli effetti di legge.

Una dichiarazione sostitutiva presentata senza la compilazione di tutti i fogli allegati relativi a ciascun componente non potrà essere considerata valida e non potrà ricevere l’attestazione dell’ente a cui è presentata.

Ai fini della compilazione della dichiarazione, la "Guida rapida alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica" (seconda pagina del modello base) è da intendersi come una sintesi delle istruzioni per la compilazione, pertanto per qualunque dubbio vanno consultate le istruzioni dettagliate, "Istruzioni alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica", di cui al D.P.C.M. del 18 maggio 2001 (STAMPATO C).

3.2. la presentazione

La dichiarazione sostitutiva unica (MODELLO B) si presenta al Comune, ad un centro di assistenza fiscale, o alla sede INPS competente per territorio.

La dichiarazione può essere presentata in vari modi:

    • consegnandola di persona all’addetto dell’ufficio e sottoscrivendola in sua presenza;
    • trasmettendola all’ufficio, completa della sottoscrizione e di una fotocopia del documento di riconoscimento;
    • rendendo la dichiarazione direttamente all’addetto all’ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare;
    • presentando la dichiarazione con la firma già autenticata ai sensi di legge (questa è solo una eventualità, per chi abbia provveduto di sua iniziativa alla autenticazione).

Il Comune, il centro di assistenza fiscale (CAF), o l’ufficio INPS al quale è presentata la dichiarazione sostitutiva unica, previa verifica della completezza e della correttezza formali dei dati dichiarati, restituisce al dichiarante l’originale della dichiarazione con l’attestazione dell’avvenuta presentazione, e ne trattiene una copia per l’acquisizione dei dati.

L’ente che riceve la dichiarazione sostitutiva unica trasmette i dati della dichiarazione e dell’attestazione al sistema informativo dell’INPS, mediante la procedura informatica resa disponibile dall’Istituto medesimo.

L’INPS ricevuti i dati, effettua il calcolo dell’indicatore della situazione economica (ISE) e dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e rende disponibile al dichiarante, direttamente o tramite l’ente a cui è stata presentata la dichiarazione, un’attestazione (attestazione ISEE dell’INPS) riportante i dati che sono stati acquisiti ed il calcolo degli indicatori.

La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell’anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’attestazione della sua presentazione. Quando non è possibile dichiarare i redditi percepiti nell’anno precedente, perché al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica si è in un periodo dell’anno in cui non si può ancora presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva, bisognerà dichiarare i redditi relativi a due anni prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

La dichiarazione, munita dell’attestazione di presentazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l’accesso ad altre prestazioni agevolate (comma 4 dell’art. 4 del D.Lgs n. 109 del 31/03/1998, come modificato dal D.Lgs n. 130 del 3/05/2000).

Pertanto il richiedente non è tenuto a presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica se al momento della presentazione della domanda è già in possesso della dichiarazione sostitutiva unica, munita dell’attestazione di presentazione, in corso di validità (ad esempio chi ha partecipato al concorso per l’assegnazione di "borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie", per l’anno scolastico 2001/2002, o al concorso per la concessione di "borse di studio all’estero per studenti delle classi terze e quarte di lingua inglese", per l’anno scolastico 2001/2002).

Quando la dichiarazione sostitutiva unica non fa riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente, l’ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

3.3. l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

L’INPS ricevuti i dati della dichiarazione sostitutiva unica, combinando i redditi, i patrimoni e le caratteristiche del nucleo familiare, effettuerà il calcolo di due indicatori, dell’indicatore della situazione economica del nucleo familiare (ISE) e dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che permettono di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche delle famiglie:

    • l’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso;
    • l’ISEE riconduce la situazione economica familiare ad un valore per singoli componenti, in maniera che si possano fare confronti tra nuclei familiari diversi per numerosità ed altre caratteristiche.

L’indicatore della situazione economica (ISE) è la somma dell’indicatore della situazione reddituale (ISR), determinato ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 7 maggio 1999, n. 221, e del 20% dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISP), determinato ai sensi dell’articolo 4 del D.P.C.M. del 7 maggio 1999, n. 221.

L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l’indicatore della situazione economica (ISE) ed il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata alla tabella 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 109.

Le informazioni contenute nell’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS sono le seguenti:

    • nucleo familiare del dichiarante (cognome, nome e codice fiscale del dichiarante e degli altri componenti il nucleo familiare);
    • indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo standard, con descrizione della modalità utilizzata per il calcolo;
    • valore della scala di equivalenza applicato;
    • indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun soggetto;
    • attestazione che detti elementi derivano dai dati della dichiarazione sostitutiva unica e sono stati elaborati sulla base dei dati trasmessi dall’ente presso il quale la dichiarazione è stata presentata;
    • data dell’attestazione della dichiarazione sostitutiva unica e data di scadenza della dichiarazione stessa.
  1. DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA

Ai fini della partecipazione ai concorsi la documentazione da presentare è la seguente:

    1. la domanda d’ammissione al concorso diretta al Sindaco del Comune di Calci, sede della scuola frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2002/2003 (MODELLO A);
    2. l’attestazione ISEE dell’INPS, in corso di validità, in alternativa, la copia della dichiarazione sostitutiva unica, munita dell’attestazione di presentazione, sempre in corso di validità, con la quale si attesta la situazione economica del nucleo familiare, rilasciata dal Comune, da un CAF, o dall’INPS (vedere punto 3.2 del presente bando);
    3. la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante, nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000);
    4. (per chi partecipa al concorso per l’assegnazione di "borse di studio a sostegno della spesa della famiglia per l’istruzione") la dichiarazione sostitutiva delle spese, di cui al punto 1.a del presente bando, effettivamente sostenute per l’anno scolastico 2002/2003, fino alla data di presentazione della dichiarazione stessa (per il termine ultimo di presentazione della dichiarazione vedere punto 5.1 del presente bando), se opta per la fruizione della "borsa di studio" tramite erogazione diretta, fino alla data del 31 dicembre 2002, se opta per la fruizione della "borsa di studio" tramite l’utilizzo della detrazione fiscale (ALLEGATO A).

Il richiedente deve dichiarare di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.

Il richiedente deve altresì dichiarare di essere informato, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali, che:

    • i dati raccolti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate nell’ambito dei procedimenti d’assegnazione dei contributi finanziari, di cui al presente bando;
    • i dati richiesti nella/e domanda/e devono essere obbligatoriamente indicati per non incorrere in un’esclusione dal/i concorso/i;
    • i dati in possesso dell’amministrazione potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
    • presso il Comune, Ufficio Segreteria, l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo.

Il richiedente la "borsa di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione" deve dichiarare se intende avvalersi della detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 10, della Legge 10 marzo 2000, n. 62.

Il richiedente il "buono-libro per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo" deve dichiarare le spese per i libri di testo, effettivamente sostenute per l’anno scolastico 2002/2003, fino alla data della presentazione della domanda (vedere punto 5.3 del presente bando).

Il richiedente la "borsa di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione" e/o il "buono-libro per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo" deve altresì dichiarare che per le spese per le quali è presentata dichiarazione sostitutiva, a norma del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, è conservata la relativa documentazione, che verrà esibita su richiesta del Comune a seguito dei controlli previsti dalla normativa in materia.

  1. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
  1. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE

La domanda d’ammissione al concorso, MODELLO A, diretta al Sindaco del Comune di Calci, sede della scuola frequentata dallo studente, con allegata l’attestazione ISEE dell’INPS, in corso di validità, oppure, la copia della dichiarazione sostitutiva unica munita dell’attestazione di presentazione, sempre in corso di validità, ed eventualmente la copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante (vedere punto 4 del presente bando), deve essere presentata alla Segreteria della scuola frequentata dallo studente entro il 23 novembre 2002.

La domanda d’ammissione al concorso, comprensiva del/i relativo/i allegato/i, previa verifica della completezza e della correttezza formali dei dati dichiarati, dovrà essere protocollata dalla scuola ricevente e, a seguito dell’apposizione del timbro e del visto, trasmessa al Comune di Calci (Ufficio Protocollo, Piazza Garibaldi, 1), entro il termine di cinque giorni dal ricevimento.

La dichiarazione sostitutiva delle spese, di cui al punto 1.a del presente bando, effettivamente sostenute per l’anno scolastico 2002/2003, ALLEGATO A, (vedere punto 4 del presente bando) deve essere presentata al Comune di Calci (Ufficio Protocollo, Piazza Garibaldi, 1), entro il 31 gennaio 2003 per chi opta per la detrazione fiscale, entro il 6 giugno 2003, per chi opta per l’erogazione diretta (la mancata consegna della dichiarazione entro il termine ultimo del 6 giugno 2003 comporterà l’esclusione dal concorso).

La dichiarazione sostitutiva delle spese deve essere presentata al Comune una sola volta, con l’eccezione prevista per la procedura di detrazione fiscale (vedere punto 6.a del presente bando).

  1. BUONI-LIBRO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

La domanda d’ammissione al concorso, MODELLO A, diretta al Sindaco del Comune di Calci, sede della scuola frequentata dallo studente, con allegata l’attestazione ISEE dell’INPS, in corso di validità, oppure, la copia della dichiarazione sostitutiva unica munita dell’attestazione di presentazione, sempre in corso di validità, ed eventualmente la copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante (vedere punto 4 del presente bando), deve essere presentata alla Segreteria della scuola frequentata dallo studente entro il 23 novembre 2002.

La domanda d’ammissione al concorso, comprensiva del/i relativo/i allegato/i, previa verifica della completezza e della correttezza formali dei dati dichiarati, dovrà essere protocollata dalla scuola ricevente e, a seguito dell’apposizione del timbro e del visto, trasmessa al Comune di Calci (Ufficio Protocollo, Piazza Garibaldi, 1), entro il termine di cinque giorni dal ricevimento.

  1. IMPORTI DEI CONTRIBUTI FINANZIARI INDIVIDUALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
  1. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE

Le "borse di studio", d’importo annuo non superiore a Euro 260,00 (£. 503.430) per gli iscritti, nell’anno scolastico 2002/2003, alle scuole elementari ed alle scuole medie inferiori, sono assegnate secondo una graduatoria composta in ordine alla situazione economica (ISEE), come meglio specificato al punto 2.a del presente bando, sulla base della spesa, di cui al punto 1.a, effettivamente sostenuta e documentata, fino ad esaurimento delle risorse a disposizione del Comune, definite dal Piano provinciale per il Diritto allo Studio.

Il pagamento della "borsa di studio" ai vincitori può avvenire:

  1. tramite erogazione diretta, qualora il richiedente abbia optato per tale procedura;
  2. tramite detrazione fiscale dall’imposta lorda riferita all’anno 2001, qualora il richiedente abbia optato per tale procedura, nel qual caso sarà rilasciata dal Comune, a partire dal 28 febbraio 2003, un documento di credito da utilizzare in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi 2002.

Il beneficiario della "borsa di studio" tramite detrazione fiscale, qualora sostenga ulteriori spese rispetto a quelle per cui ha già ottenuto il beneficio, il cui importo è attestato dal suddetto documento di credito, e non abbia detratto l’importo massimo della "borsa di studio" (Euro 260,00 o Euro 520,00), potrà ricorrere al rimborso delle medesime, fino al massimo consentito, tramite erogazione diretta, che avverrà dopo la conclusione dell’anno scolastico, presentando una seconda dichiarazione sostitutiva (ALLEGATO A) entro il termine ultimo del 6 giugno 2003, come per coloro che hanno scelto l’erogazione diretta (punto 5.1 del presente bando), per le spese sostenute dal 1° gennaio 2003 fino al momento della presentazione della dichiarazione stessa.

  1. BUONI-LIBRO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

I "buoni libro", d’importo annuo non superiore a Euro 260,00 (£. 503.430) per gli iscritti, nell’anno scolastico 2002/2003, al 1° anno delle scuole medie inferiori, ed a Euro 104,00 (£. 201.372) per gli iscritti, nell’anno scolastico 2002/2003, al 2° e 3° anno delle scuole medie inferiori, sono assegnati secondo la graduatoria composta in ordine alla situazione economica (ISEE), come meglio specificato al punto 2.b del presente bando, sulla base della spesa per libri di testo effettivamente sostenuta e documentata, fino ad esaurimento delle risorse a disposizione del Comune definite dal Piano provinciale per il Diritto allo Studio.

  1. ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE

  2. La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente la concessione che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

    Il Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (comma 1 e 2 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

    Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha seguito (comma 3 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

    Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

    Il Comune controlla la veridicità della situazione economica familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi al beneficio con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze (comma 7 dell’art. 4 del D.Lgs n. 109 del 31/03/1998, come modificato dal D.Lgs n. 130 del 3/05/2000). Nel caso di erogazione del beneficio possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite (comma 3 dell’art. 6 del D.P.C.M. n. 221 del 7/05/1999).

  3. ESITO DEL CONCORSO
  1. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE

L’esito della domanda sarà reso noto a tutti gli interessati mediante l’affissione della graduatoria alle bacheche del Comune e della scuola frequentata dallo studente che avverrà entro il 16 dicembre 2002.

 

b.        BUONI-LIBRO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

L’esito della domanda sarà reso noto a tutti gli interessati mediante l’affissione della graduatoria alle bacheche del Comune e della scuola frequentata dallo studente che avverrà entro il    16 dicembre 2002.

 

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