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CONCORSI
PER L’ASSEGNAZIONE
DEI CONTRIBUTI FINANZIARI INDIVIDUALI
ANNO SCOLASTICO 2002/2003
Borse di studio e Buoni-libro
(
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I n
conformità alle disposizioni previste dal Piano di Indirizzo
per il Diritto allo Studio e l’educazione permanente per gli
anni 2001 e 2002, approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale n° 128 del 19 giugno 2001 (B.U.R.T. n. 29 del
18/07/2001), tenuto conto degli aggiornamenti e delle
integrazioni per gli anni 2002 e 2003 (deliberazione del
Consiglio Regionale n. 120 del 24 luglio 2002 – B.U.R.T. n. 36
del 4/09/2002), sono banditi dal Comune di CALCI i
concorsi per l’assegnazione dei seguenti contributi finanziari
individuali:
- "borse di studio a sostegno della spesa delle
famiglie per l’istruzione"
per gli studenti
iscritti, nell’anno scolastico 2002/2003, alle scuole
elementari e alle scuole medie inferiori (Legge
n. 62 del 10/03/2000 - D.P.C.M n. 106 del 14/02/01 - G. C. n.
94 del 22/10/2002);
"buoni-libro per la fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo" per gli studenti iscritti,
nell’anno scolastico 2002/2003, alle scuole medie inferiori (ex
art. 27 Legge n. 448 del 23/12/1998 - D.P.C.M. n. 320 del
5/08/1999 - D.P.C.M. n. 226 del 4/07/2000 – (G. C. n. 94 del
22/10/2002).
REQUISITI GENERALI NECESSARI PER RICHIEDERE I CONTRIBUTI
FINANZIARI INDIVIDUALI
BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE
Hanno titolo a concorrere alla concessione
delle "borse di studio" gli alunni iscritti ,
nell’anno scolastico 2002/2003, alle scuole
elementari e alle scuole medie inferiori statali, che hanno
sede nel Comune di CALCI, appartenenti a nuclei
familiari con un indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non superiore a €
17.721,56 (£.
34.313.725) (Legge
n. 62 del 10/03/2000 - D.P.C.M. n. 106 del 14/02/2001 –
deliberazione C.R. n. 128 del 19/06/2001, paragrafo 3.6.3
lettera A).
Il beneficio è richiesto da uno dei genitori
o da chi rappresenta il minore.
Le "borse di studio" sono destinate
alla copertura delle seguenti voci di spesa sostenute e
documentate (deliberazione
C.R. n. 128 del 19/06/2001, paragrafo 3.6.3. lettera A –
deliberazione C.R. n. 120 del 24/07/2002, allegato B punto 7):
iscrizione;
frequenza;
acquisto di materiali ed attrezzature personali richiesti
dalla scuola per attività didattiche particolari;
trasporto e pasti consumati presso le mense scolastiche;
acquisto di attrezzature, materiali didattici e
pubblicazioni tese a sostenere e favorire il percorso
scolastico.
Le spese sopra specificate devono
riferirsi all’anno scolastico 2002/2003, e precisamente,
devono essere quelle sostenute:
- fino al 6 giugno 2003
, qualora il richiedente opti
per la fruizione della "borsa di studio" tramite
erogazione diretta;
- entro il termine del 31 dicembre 2002
, qualora il
richiedente opti per la fruizione della "borsa di
studio" tramite l’utilizzo della detrazione fiscale.
Il tetto minimo di spesa effettivamente
sostenuta ai fini dell’ammissione al beneficio è
stabilito in €
51,65
(£. 100.000) (comma
2 dell’art. 5 del D.P.C.M. n. 106 del 14/02/2001).
.
BUONI-LIBRO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI
LIBRI DI TESTO
Hanno titolo a concorrere alla concessione
dei "buoni-libro" gli studenti iscritti ,
nell’anno scolastico 2002/2003, alle scuole medie
inferiori statali, che hanno sede nel Comune di CALCI
appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) non
superiore a € 10.632,94 (£.
20.588.235)
(D.P.C.M.
320/99 – D.P.C.M. 226/00 – delibera del C.R. n. 128 del 19
giugno 2001, paragrafo 3.6.3 lettera C).
Il beneficio è richiesto da uno dei genitori
o da chi rappresenta il minore.
- REQUISITI ECONOMICI
BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE
Le "borse di studio" sono
attribuite secondo una graduatoria stilata in base alle
condizioni economiche dei richiedenti la concessione ,
in possesso dei requisiti di cui al punto 1.a del
presente bando, fino a concorrenza delle risorse a
disposizione del Comune, definite dal Piano provinciale
per il Diritto allo Studio.
Le condizioni economiche del
richiedente la concessione sono espresse dalla situazione
economica del nucleo familiare di appartenenza determinata,
a norma dell’articolo 3 del D.P.C.M. n. 106 del 14
febbraio 2001, applicando la disciplina dell’indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE),
di cui al Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, ed ai
relativi decreti attuativi (vedere
punto 3 del presente bando).
L’assegnazione delle "borse di
studio" è disposta prioritariamente a favore delle
famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico.
La graduatoria è pertanto ordinata in
base alla progressione degli indicatori della situazione
economica equivalente (precedenza
ai richiedenti con l’ISEE più basso) fino
e non oltre i valori massimi indicati al punto 1.a del
presente bando.
Nel caso di parità si terrà conto,
nell’ordine, dei seguenti criteri:
- persone con handicap e invalidi (precedenza
ai richiedenti nei cui nuclei familiari sono presenti
soggetti con handicap permanente grave o invalidità
superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa);
- genitore e figli minori (precedenza
ai richiedenti nei cui nuclei familiari sono presenti
figli minori ed un solo genitore);
- figli minori e genitori lavoratori (precedenza
ai richiedenti nei cui nuclei familiari sono presenti
figli minori e genitori, [o unico genitore se il nucleo è
composto esclusivamente dall’unico genitore e dai suoi
figli minori] che svolgono, entrambi [o l’esclusivo
genitore], attività di lavoro o di impresa).
- BUONI-LIBRO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI
LIBRI DI TESTO
I "buoni-libro" sono attribuiti
secondo una graduatoria stilata in base alle condizioni
economiche dei richiedenti la concessione ,
in possesso dei requisiti di cui al punto 1.b del presente
bando, fino a concorrenza delle risorse a disposizione del
Comune, definite dal Piano provinciale per il Diritto allo
Studio.
Le condizioni economiche del richiedente la
concessione sono espresse dalla situazione economica del
nucleo familiare di appartenenza determinata applicando la
disciplina dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), di cui al Decreto Legislativo 3
maggio 2000, n. 130, ed ai relativi decreti attuativi (vedere
punto 3 del presente bando).
L’assegnazione dei
"buoni-libro" è disposta prioritariamente a favore
delle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico.
La graduatoria è pertanto ordinata in base
alla progressione degli indicatori della situazione economica
equivalente (precedenza
ai richiedenti con l’ISEE più basso) fino
e non oltre i valori massimi indicati al punto 1.b del
presente bando.
Nel caso di parità si terrà conto, dei
criteri identificati per le "borse di studio a sostegno
della spesa delle famiglie per l’istruzione" ( vedere
punto 2.a del presente bando).
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
Il richiedente la concessione, ossia,
uno dei genitori, chi rappresenta il minore, attesta la
situazione economica del nucleo familiare con dichiarazione
sostitutiva unica, di cui all’art. 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130, resa su modello conforme
a quello di cui al D.P.C.M. del 18 maggio 2001 ( MODELLO
B).
3.1. le caratteristiche
La dichiarazione sostitutiva unica (MODELLO
B) è composta da un modello base e da tanti fogli
allegati quanti sono i componenti il nucleo familiare.
Nella prima pagina del modello base
va indicata la prestazione per la quale è presentata la
dichiarazione (prestazioni scolastiche). Possono essere
indicate anche altre prestazioni che si prevede di richiedere
nel corso dell’anno di validità della dichiarazione. Nella seconda
pagina del modello base è presente una "Guida rapida
alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica"
che permette di compilare la dichiarazione nelle situazioni
più tipiche.
Nella terza pagina del modello base
si raccolgono le informazioni di carattere generale relative
all’intero nucleo familiare. Lo spazio per la sottoscrizione
della dichiarazione è nella quarta pagina, insieme all’attestazione
dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, da
compilarsi a cura dell’ufficio ricevente.
I fogli allegati sono relativi ciascuno ad
ogni singolo componente il nucleo familiare: nella prima
pagina di tali fogli sono raccolte informazioni di carattere
non economico (quadro
F1 - dati anagrafici; quadro F2 - partecipazione alla
dichiarazione; quadro F3 - attività del soggetto),
mentre sul retro vi sono le informazioni relative ai redditi
prodotti e ai patrimoni posseduti dal soggetto descritto nel
foglio allegato (quadro
F4 - situazione reddituale del soggetto; quadro F5 –
situazione patrimoniale: patrimonio mobiliare del soggetto;
quadro F6 – situazione patrimoniale: patrimonio immobiliare
del soggetto).
Ogni foglio allegato deve riportare in alto
alla prima pagina un numero progressivo e l’indicazione del
dichiarante, che è la stessa persona per l’intera
dichiarazione (cioè
sia per il modello base che per tutti i fogli allegati),
e deve essere sottoscritto dal dichiarante stesso nello spazio
corrispondente alla fine della seconda pagina.
I fogli allegati fanno parte della
dichiarazione sostitutiva a tutti gli effetti di legge.
Una dichiarazione sostitutiva presentata
senza la compilazione di tutti i fogli allegati relativi a
ciascun componente non potrà essere considerata valida e non
potrà ricevere l’attestazione dell’ente a cui è
presentata.
Ai fini della compilazione della
dichiarazione, la "Guida rapida alla
compilazione della dichiarazione sostitutiva unica"
(seconda
pagina del modello base)
è da intendersi come una sintesi delle istruzioni per la
compilazione, pertanto per qualunque dubbio vanno consultate
le istruzioni dettagliate, "Istruzioni alla
compilazione della dichiarazione sostitutiva unica",
di cui al D.P.C.M. del 18 maggio 2001 (STAMPATO C).
3.2. la presentazione
La dichiarazione sostitutiva unica (MODELLO
B) si presenta al Comune, ad un centro di
assistenza fiscale, o alla sede INPS competente per
territorio.
La dichiarazione può essere presentata in
vari modi:
- consegnandola di persona all’addetto dell’ufficio
e sottoscrivendola in sua presenza;
- trasmettendola all’ufficio, completa della
sottoscrizione e di una fotocopia del documento di
riconoscimento;
- rendendo la dichiarazione direttamente all’addetto
all’ufficio, se chi dichiara non sa o non può
firmare;
- presentando la dichiarazione con la firma già
autenticata ai sensi di legge (questa
è solo una eventualità, per chi abbia provveduto di sua
iniziativa alla autenticazione).
Il Comune, il centro di assistenza
fiscale (CAF), o l’ufficio INPS al quale è presentata
la dichiarazione sostitutiva unica, previa verifica
della completezza e della correttezza formali dei dati
dichiarati, restituisce al dichiarante l’originale
della dichiarazione con l’attestazione dell’avvenuta
presentazione, e ne trattiene una copia per l’acquisizione
dei dati.
L’ente che riceve la dichiarazione
sostitutiva unica trasmette i dati della dichiarazione e
dell’attestazione al sistema informativo dell’INPS,
mediante la procedura informatica resa disponibile dall’Istituto
medesimo.
L’INPS ricevuti i dati, effettua il
calcolo dell’indicatore della situazione economica (ISE)
e dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) e rende disponibile al dichiarante,
direttamente o tramite l’ente a cui è stata
presentata la dichiarazione, un’attestazione (attestazione
ISEE dell’INPS) riportante i dati che sono stati
acquisiti ed il calcolo degli indicatori.
La dichiarazione sostitutiva unica,
recante i redditi percepiti nell’anno precedente alla
dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo
familiare, ha validità di un anno a decorrere dalla
data in cui è stata effettuata l’attestazione della
sua presentazione. Quando non è possibile
dichiarare i redditi percepiti nell’anno precedente,
perché al momento della presentazione della
dichiarazione sostitutiva unica si è in un periodo dell’anno
in cui non si può ancora presentare la dichiarazione
dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva,
bisognerà dichiarare i redditi relativi a due anni
prima della presentazione della dichiarazione
sostitutiva unica.
La dichiarazione, munita dell’attestazione
di presentazione rilasciata, può essere
utilizzata, nel periodo di validità, da
ogni componente il nucleo familiare per l’accesso ad
altre prestazioni agevolate (comma
4 dell’art. 4 del D.Lgs n. 109 del 31/03/1998, come
modificato dal D.Lgs n. 130 del 3/05/2000).
Pertanto il richiedente non è tenuto
a presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica
se al momento della presentazione della domanda è già
in possesso della dichiarazione sostitutiva unica,
munita dell’attestazione di presentazione, in corso di
validità (ad esempio chi ha partecipato al concorso
per l’assegnazione di "borse di studio a sostegno
della spesa delle famiglie", per l’anno
scolastico 2001/2002, o al concorso per la concessione
di "borse di studio all’estero per studenti delle
classi terze e quarte di lingua inglese", per l’anno
scolastico 2001/2002).
Quando la dichiarazione sostitutiva
unica non fa riferimento ai redditi percepiti nell’anno
precedente, l’ente erogatore può richiedere la
presentazione di una dichiarazione aggiornata, che
sostituisce integralmente quella precedente.
3.3. l’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)
L’INPS ricevuti i dati della
dichiarazione sostitutiva unica, combinando i redditi, i
patrimoni e le caratteristiche del nucleo familiare,
effettuerà il calcolo di due indicatori, dell’indicatore
della situazione economica del nucleo familiare (ISE) e
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
che permettono di valutare in maniera sintetica le
condizioni economiche delle famiglie:
- l’ISE riguarda la situazione economica familiare
nel suo complesso;
- l’ISEE riconduce la situazione economica
familiare ad un valore per singoli componenti, in
maniera che si possano fare confronti tra nuclei
familiari diversi per numerosità ed altre
caratteristiche.
L’indicatore della situazione
economica (ISE) è la somma dell’indicatore della
situazione reddituale (ISR), determinato ai sensi dell’articolo
3 del D.P.C.M. del 7 maggio 1999, n. 221, e del 20% dell’indicatore
della situazione patrimoniale (ISP), determinato ai
sensi dell’articolo 4 del D.P.C.M. del 7 maggio 1999,
n. 221.
L’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto
tra l’indicatore della situazione economica (ISE) ed
il parametro corrispondente alla specifica composizione
del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza
riportata alla tabella 2 del decreto legislativo del 31
marzo 1998, n. 109.
Le informazioni contenute nell’attestazione
ISEE rilasciata dall’INPS sono le seguenti:
- nucleo familiare del dichiarante (cognome,
nome e codice fiscale del dichiarante e degli altri
componenti il nucleo familiare);
- indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo
standard, con descrizione della modalità utilizzata per
il calcolo;
- valore della scala di equivalenza applicato;
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
di ciascun soggetto;
- attestazione che detti elementi derivano dai dati
della dichiarazione sostitutiva unica e sono stati
elaborati sulla base dei dati trasmessi dall’ente
presso il quale la dichiarazione è stata presentata;
- data dell’attestazione della dichiarazione
sostitutiva unica e data di scadenza della dichiarazione
stessa.
- DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA
Ai fini della partecipazione ai concorsi la
documentazione da presentare è la seguente:
- la domanda d’ammissione al concorso diretta al
Sindaco del Comune di Calci, sede della scuola
frequentata dallo studente nell’anno scolastico
2002/2003
(MODELLO A);
- l’attestazione ISEE dell’INPS
, in corso di
validità, in alternativa, la copia della dichiarazione
sostitutiva unica, munita dell’attestazione di
presentazione, sempre in corso di validità, con la
quale si attesta la situazione economica del nucleo
familiare, rilasciata dal Comune, da un CAF, o dall’INPS
(vedere
punto 3.2 del presente bando);
- la copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità, in corso di validità, del
dichiarante, nel caso in cui la domanda non sia
sottoscritta in presenza del dipendente addetto
(art.
38 del D.P.R. n. 445/2000);
- (per chi partecipa al concorso per l’assegnazione di
"borse di studio a sostegno della spesa della
famiglia per l’istruzione")
la dichiarazione
sostitutiva delle spese, di cui al punto 1.a del
presente bando, effettivamente sostenute per l’anno
scolastico 2002/2003, fino alla data di presentazione
della dichiarazione stessa (per
il termine ultimo di presentazione della dichiarazione
vedere punto 5.1 del presente bando),
se opta per la fruizione della "borsa di
studio" tramite erogazione diretta, fino alla
data del 31 dicembre 2002, se opta per la fruizione
della "borsa di studio" tramite l’utilizzo della
detrazione fiscale (ALLEGATO A).
Il richiedente deve dichiarare di
essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non
veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici
eventualmente percepiti.
Il richiedente deve altresì dichiarare
di essere informato, ai sensi dell’art. 10 della legge
n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali, che:
- i dati raccolti verranno trattati con modalità
prevalentemente informatizzate nell’ambito dei
procedimenti d’assegnazione dei contributi finanziari,
di cui al presente bando;
- i dati richiesti nella/e domanda/e devono essere
obbligatoriamente indicati per non incorrere in un’esclusione
dal/i concorso/i;
- i dati in possesso dell’amministrazione potranno
essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo
svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
- presso il Comune, Ufficio Segreteria, l’interessato
potrà accedere ai propri dati personali per verificarne
l’utilizzo.
Il richiedente la "borsa di
studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione"
deve dichiarare se intende avvalersi della detrazione
fiscale di cui all’articolo 1, comma 10, della Legge 10
marzo 2000, n. 62.
Il richiedente il "buono-libro
per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo" deve dichiarare le spese per i libri di
testo, effettivamente sostenute per l’anno scolastico
2002/2003, fino alla data della presentazione della
domanda (vedere
punto 5.3 del presente bando).
Il richiedente la "borsa di
studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione"
e/o il "buono-libro per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo" deve altresì
dichiarare che per le spese per le quali è presentata
dichiarazione sostitutiva, a norma del D.P.R. del 28
dicembre 2000, n. 445, è conservata la relativa
documentazione, che verrà esibita su richiesta del Comune
a seguito dei controlli previsti dalla normativa in
materia.
- TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER
L’ISTRUZIONE
La domanda d’ammissione al concorso,
MODELLO A, diretta al Sindaco del Comune di Calci, sede
della scuola frequentata dallo studente, con allegata l’attestazione
ISEE dell’INPS, in corso di validità, oppure, la copia
della dichiarazione sostitutiva unica munita dell’attestazione
di presentazione, sempre in corso di validità, ed
eventualmente la copia fotostatica di un documento d’identità
del dichiarante (vedere
punto 4 del presente bando),
deve essere presentata alla Segreteria della scuola
frequentata dallo studente entro il 23 novembre
2002.
La domanda d’ammissione al concorso,
comprensiva del/i relativo/i allegato/i, previa verifica della
completezza e della correttezza formali dei dati dichiarati,
dovrà essere protocollata dalla scuola ricevente e, a seguito
dell’apposizione del timbro e del visto, trasmessa al Comune
di Calci (Ufficio Protocollo, Piazza Garibaldi, 1), entro il
termine di cinque giorni dal ricevimento.
La dichiarazione sostitutiva delle spese,
di cui al punto 1.a del presente bando, effettivamente
sostenute per l’anno scolastico 2002/2003, ALLEGATO A,
(vedere
punto 4 del presente bando) deve
essere presentata al
Comune di Calci (Ufficio Protocollo, Piazza Garibaldi,
1), entro il 31 gennaio 2003 per chi opta per
la detrazione fiscale, entro il 6 giugno 2003,
per chi opta per l’erogazione diretta (la mancata
consegna della dichiarazione entro il termine ultimo del 6
giugno 2003 comporterà l’esclusione dal concorso).
La dichiarazione sostitutiva delle spese deve
essere presentata al Comune una sola volta, con l’eccezione
prevista per la procedura di detrazione fiscale (vedere
punto 6.a del presente bando).
- BUONI-LIBRO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI
LIBRI DI TESTO
La domanda d’ammissione al concorso ,
MODELLO A, diretta al Sindaco del Comune di Calci,
sede della scuola frequentata dallo studente, con allegata
l’attestazione ISEE dell’INPS, in corso di validità,
oppure, la copia della dichiarazione sostitutiva unica
munita dell’attestazione di presentazione, sempre in
corso di validità, ed eventualmente la copia fotostatica
di un documento d’identità del dichiarante (vedere
punto 4 del presente bando),
deve essere presentata alla Segreteria della scuola
frequentata dallo studente entro il 23 novembre
2002.
La domanda d’ammissione al concorso,
comprensiva del/i relativo/i allegato/i, previa verifica
della completezza e della correttezza formali dei dati
dichiarati, dovrà essere protocollata dalla scuola
ricevente e, a seguito dell’apposizione del timbro e del
visto, trasmessa al Comune di Calci (Ufficio Protocollo,
Piazza Garibaldi, 1), entro il termine di cinque
giorni dal ricevimento.
- IMPORTI DEI CONTRIBUTI FINANZIARI INDIVIDUALI E
MODALITÀ DI PAGAMENTO
- BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER
L’ISTRUZIONE
Le "borse di studio" ,
d’importo annuo non superiore a Euro 260,00 (£.
503.430) per
gli iscritti,
nell’anno scolastico 2002/2003, alle scuole
elementari ed alle scuole medie inferiori, sono
assegnate secondo una graduatoria composta in ordine alla
situazione economica (ISEE), come meglio specificato
al punto 2.a del presente bando, sulla base della spesa,
di cui al punto 1.a, effettivamente sostenuta e
documentata, fino ad esaurimento delle risorse a
disposizione del Comune, definite dal Piano provinciale
per il Diritto allo Studio.
Il pagamento della "borsa di
studio" ai vincitori può avvenire:
- tramite erogazione diretta
, qualora il richiedente
abbia optato per tale procedura;
- tramite detrazione fiscale
dall’imposta lorda
riferita all’anno 2001, qualora il richiedente abbia
optato per tale procedura, nel qual caso sarà rilasciata
dal Comune, a partire dal 28 febbraio 2003, un
documento di credito da utilizzare in occasione della
compilazione della dichiarazione dei redditi 2002.
Il beneficiario della "borsa di
studio" tramite detrazione fiscale, qualora
sostenga ulteriori spese rispetto a quelle per cui ha
già ottenuto il beneficio, il cui importo è attestato
dal suddetto documento di credito, e non abbia detratto
l’importo massimo della "borsa di studio"
(Euro 260,00 o Euro 520,00), potrà ricorrere al
rimborso delle medesime, fino al massimo
consentito, tramite erogazione diretta, che
avverrà dopo la conclusione dell’anno scolastico,
presentando una seconda dichiarazione sostitutiva
(ALLEGATO A) entro il termine ultimo del 6 giugno 2003,
come per coloro che hanno scelto l’erogazione diretta (punto
5.1 del presente bando),
per le spese sostenute dal 1° gennaio 2003 fino al
momento della presentazione della dichiarazione stessa.
- BUONI-LIBRO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI
LIBRI DI TESTO
I "buoni libro",
d’importo annuo non superiore a Euro 260,00 (£.
503.430) per
gli iscritti,
nell’anno scolastico 2002/2003, al 1° anno delle
scuole medie inferiori, ed a Euro 104,00
(£.
201.372)
per gli
iscritti,
nell’anno scolastico 2002/2003, al 2° e 3° anno
delle scuole medie inferiori, sono assegnati
secondo la graduatoria composta in ordine alla situazione
economica (ISEE), come meglio specificato al punto 2.b del
presente bando, sulla base della spesa per libri di testo
effettivamente sostenuta e documentata, fino ad
esaurimento delle risorse a disposizione del Comune definite
dal Piano provinciale per il Diritto allo Studio.
-
ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA
VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE
La
responsabilità della veridicità delle dichiarazioni
riportate è esclusivamente del richiedente la concessione che
le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può
essere perseguito penalmente
(art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Il Comune è tenuto a procedere ad idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive, consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi (comma
1 e 2 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Qualora le dichiarazioni presentino delle
irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la
documentazione dà notizia all’interessato di tale
irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al
completamento della dichiarazione, in mancanza il procedimento
non ha seguito
(comma 3 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Fermo restando quanto previsto dall’art.
76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera
(art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Il Comune controlla la veridicità della
situazione economica familiare dichiarata e confronta i dati
reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi al
beneficio con i dati in possesso del sistema informativo del
Ministero delle finanze (comma
7 dell’art. 4 del D.Lgs n. 109 del 31/03/1998, come
modificato dal D.Lgs n. 130 del 3/05/2000). Nel
caso di erogazione del beneficio possono essere eseguiti
controlli da parte della Guardia di finanza presso gli
istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine
di accertare la veridicità delle informazioni fornite
(comma 3 dell’art. 6 del D.P.C.M. n. 221 del 7/05/1999).
- ESITO DEL CONCORSO
- BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER
L’ISTRUZIONE
L’esito della domanda sarà reso noto a
tutti gli interessati mediante l’affissione della
graduatoria alle bacheche del Comune e della scuola
frequentata dallo studente che avverrà entro il 16
dicembre 2002.
b.
BUONI-LIBRO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI
DI TESTO
L’esito della domanda sarà reso noto a tutti gli
interessati mediante l’affissione della graduatoria alle
bacheche del Comune e della scuola frequentata dallo
studente che avverrà entro il 16
dicembre 2002.
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