COMUNE  DI  CALCI 
Provincia di Pisa

CONDIZIONI I.C.I. ANNO 2003

 

IL SINDACO

AVVERTE

Che per l’anno 2003 con delibera C.C. n° 378 del 28/02/2003 è stata stabilita l’aliquota ICI nella misura del 7%° e l’aliquota ridotta al 5,3%° per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, confermando le aliquote dell’anno precedente.

      Le condizioni previste per il versamento sono le seguenti:

-      le pertinenze situate nello stesso stabile dell’abitazione principale usufruiscono dell’aliquota ridotta, purchè ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento. Le pertinenze ubicate in edifici diversi usufruiscono dell'aliquota ridotta purchè non distino oltre 100 m. lineari dall’abitazione principale, è necessario però presentare all'ufficio tributi, entro l’anno, una dichiarazione attestante la volontà di porre il locale accessorio come pertinenza dell'abitazione principale;

-   Sono equiparate all’abitazione principale, con aliquota ridotta e detrazione:

a)      l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito del ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)      l’abitazione concessa dal possessore  in uso gratuito a ascendenti, discendenti in linea retta e collaterali di 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

c)      due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che à stata presentata all’Ufficio del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime;

d)      l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

La detrazione per abitazione principale può essere elevata dalla misura ordinaria di Euro 103,29 (pari a L. 200.000) a Euro 258,23 (pari a L. 500.000) per i soggetti che ne fanno richiesta, che siano in possesso di tutte le seguenti condizioni:

        1)   Nucleo familiare costituito da:

a)      due ultrasessantacinquenni che abbiano come reddito complessivo un importo non superiore a Euro 11941,54 (pari a L. 23.122.045);

b)      ultrasessantacinquenne, singolo, con reddito complessivo pari a Euro 6713,98 (pari a L. 13.000.000) maggiorato di Euro 2.582,28 (pari a L. 5.000.000).

           Se a carico dell’ultrasessantacinquenne vi sono altri familiari il limite di reddito è ulteriormente innalzato  di Euro 2840,51          (pari a £. 5.500.000) per ogni familiare a carico.

         2) Abitazione appartenente alle categorie catastali A2, A3, A4 e A5;

         3) nessuno dei componenti il nucleo familiare possieda altro fabbricato su tutto il territorio nazionale,         escludendo “per altro fabbricato” le pertinenze dell’abitazione principale;

         4) che l’immobile per cui viene chiesta la maggiore detrazione sia l’unica abitazione a disposizione del nucleo  familiare.

           Nel calcolo del reddito devono essere inseriti tutti i redditi, anche quelli esenti ai fini Irpef, con esclusione di quelli relativi all’abitazione in proprietà e relative pertinenze. Non devono essere computate le indennità di accompagnamento. Il reddito di riferimento è il reddito imponibile percepito nell’anno precedente a quello di presentazione della richiesta.

                     L’elevazione a Euro 258,23 (pari a L. 500.000) è concedibile anche a soggetti non ultrasessantacinquenni che presentino un’invalidità superiore o uguale al 67% e che abbiano le condizioni richieste per gli ultrasessantacinquenni.

           Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni previste per la richiesta della elevazione della detrazione da Euro 103,29  (L. 200.000) a Euro 258,23 ( L. 500.000), mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentarsi all’Ufficio Tributi del Comune entro l’anno, con la stessa scadenza deve attestare la sussistenza delle condizioni previste per l’abitazione principale e l’eventuale decadenza del presupposto deve essere comunicato entro 60 giorni. Ogni anno deve essere presentata la richiesta di riduzione al 50% per inagibilità.

 Calci, 17 Marzo 2003

 IL SINDACO
Stefano Lazzerini 
 

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MODALITA' DI PAGAMENTO

 

Si ricorda che a decorrere dal 01 gennaio 2001, ai sensi derll’art.18, comma 1 della L. 388/00, è stato modificato radicalmente il calcolo dell’ICI articolo 10, comma 2 D.Lgs.504/92).

I soggetti passivi ICI devono versare l’imposta dovuta per l’anno in corso in 2 rate:

-          la prima di importo pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente, da versare dal 1° al 30 giugno di ogni anno;

-          la seconda di importo pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno (comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata), da versare nel periodo compreso tra il 1° ed il 20.12 di ogni anno.

Il contribuente ha comunque la facoltà di versare l’ICI complessivamente dovuta in un’unica soluzione entro il 30.6 di ogni anno: in tal caso l’imposta si calcola applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nell’anno in corso.

Cambio di destinazione nell’anno in corso: se nell’anno in corso l’immobile viene destinato ad altro uso, l’imposta va calcolata applicando alla nuova fattispecie le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente per tale fattispecie.

Possesso inferiore ai dodici mesi: se il possesso dell’immobile nell’anno precedente è stato inferiore ai 12 mesi, la prima rata di versamento sarà pari al 50% dell’importo che si sarebbe dovuto pagare qualora si fosse posseduto l’immobile per i 12 mesi dell’anno precedente; se il possesso dell’immobile nell’anno in corso è inferiore ai 12 mesi (in particolare, al momento del pagamento della prima rata è inferiore ai 6 mesi) la prima rata di versamento va calcolata rapportando l’intera imposta dovuta per l’anno precedente ai mesi di possesso effettivo nell’anno in corso.

Per pagare si deve utilizzare il bollettino intestato alla G.E.T. S.p.A – PISA, sul  c/c n. 179564.

N.B.: ricordarsi di specificare  “CALCI” sull’apposito rigo.

* Stampa il fac- simile di comunicazione di variazione Ici