IL SINDACO AVVERTE Che
per l’anno 2003 con delibera
C.C. n° 378 del 28/02/2003 è stata stabilita l’aliquota ICI nella
misura del 7%° e l’aliquota
ridotta al 5,3%° per l’unità
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, confermando le
aliquote dell’anno precedente.
Le condizioni previste per il versamento sono
le seguenti: -
le
pertinenze situate nello stesso stabile dell’abitazione principale
usufruiscono dell’aliquota ridotta, purchè ci sia coincidenza nella
titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte
del proprietario o titolare del diritto reale di godimento. Le pertinenze
ubicate in edifici diversi usufruiscono dell'aliquota ridotta purchè non
distino oltre 100 m. lineari dall’abitazione principale, è necessario
però presentare all'ufficio tributi, entro l’anno, una dichiarazione
attestante la volontà di porre il locale accessorio come pertinenza
dell'abitazione principale; -
Sono
equiparate all’abitazione principale, con aliquota ridotta e detrazione: a)
l’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o
disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a
seguito del ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata; b)
l’abitazione
concessa dal possessore in uso
gratuito a ascendenti, discendenti in linea retta e collaterali di 1°
grado, che la occupano quale loro abitazione principale; c)
due o
più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal
contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che
à stata presentata all’Ufficio del Territorio regolare richiesta di
variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime; d)
l’abitazione
posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune
per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata,
quale abitazione principale, dai familiari del possessore. La
detrazione per abitazione principale può essere elevata dalla misura
ordinaria di Euro 103,29 (pari a L. 200.000) a Euro 258,23 (pari a L.
500.000) per i soggetti che ne fanno richiesta, che siano in possesso di tutte
le seguenti condizioni:
1)
Nucleo familiare costituito da: a)
due
ultrasessantacinquenni che abbiano come reddito complessivo un importo non
superiore a Euro 11941,54 (pari a L. 23.122.045); b)
ultrasessantacinquenne,
singolo, con reddito complessivo pari a Euro 6713,98 (pari a L.
13.000.000) maggiorato di Euro 2.582,28 (pari a L. 5.000.000).
Se a carico dell’ultrasessantacinquenne vi
sono altri familiari il limite di reddito è ulteriormente innalzato
di Euro 2840,51
(pari a £. 5.500.000) per ogni familiare a carico.
2) Abitazione appartenente alle categorie catastali
A2, A3, A4 e A5;
3) nessuno dei componenti il nucleo familiare
possieda altro fabbricato su tutto il territorio nazionale,
escludendo “per altro fabbricato” le pertinenze dell’abitazione
principale;
4) che l’immobile per cui viene chiesta la
maggiore detrazione sia l’unica abitazione a disposizione del nucleo
familiare.
Nel calcolo del reddito devono essere inseriti
tutti i redditi, anche quelli esenti ai fini Irpef, con esclusione di quelli
relativi all’abitazione in proprietà e relative pertinenze. Non devono essere
computate le indennità di accompagnamento. Il reddito di riferimento è il
reddito imponibile percepito nell’anno precedente a
quello di presentazione della richiesta.
L’elevazione a
Euro 258,23 (pari a L. 500.000) è concedibile anche a soggetti non
ultrasessantacinquenni che presentino un’invalidità superiore o uguale al 67%
e che abbiano le condizioni richieste per gli ultrasessantacinquenni.
Il soggetto interessato deve attestare la
sussistenza delle condizioni previste per la richiesta della elevazione della
detrazione da Euro 103,29 (L.
200.000) a Euro 258,23 ( L. 500.000), mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione da presentarsi all’Ufficio Tributi del Comune entro l’anno,
con la stessa scadenza deve attestare la sussistenza delle condizioni previste
per l’abitazione principale e l’eventuale decadenza del presupposto deve
essere comunicato entro 60 giorni. Ogni anno deve essere presentata la richiesta
di riduzione al 50% per inagibilità. Calci,
17 Marzo 2003 IL
SINDACO ***** MODALITA' DI PAGAMENTO
Si
ricorda che a decorrere dal 01 gennaio 2001, ai sensi derll’art.18, comma
1 della L. 388/00, è stato modificato radicalmente il calcolo dell’ICI
articolo 10, comma 2 D.Lgs.504/92). I
soggetti passivi ICI devono versare l’imposta dovuta per l’anno in corso
in 2 rate: -
la
prima di importo pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base
dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno
precedente,
da versare dal 1° al 30 giugno di ogni anno; -
la
seconda di importo pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno
(comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata), da versare nel
periodo compreso tra il 1° ed il 20.12 di ogni anno. Il
contribuente ha comunque la facoltà di versare l’ICI complessivamente
dovuta in un’unica soluzione entro il 30.6 di ogni anno: in tal caso
l’imposta si calcola applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore
nell’anno in corso. Cambio
di destinazione nell’anno in corso:
se nell’anno in corso l’immobile viene destinato ad altro uso,
l’imposta va calcolata applicando alla nuova fattispecie le aliquote e le
detrazioni dell’anno precedente per tale fattispecie. Possesso
inferiore ai dodici mesi:
se il possesso dell’immobile nell’anno precedente è stato inferiore ai
12 mesi, la prima rata di versamento sarà pari al 50% dell’importo che si
sarebbe dovuto pagare qualora si fosse posseduto l’immobile per i 12 mesi
dell’anno precedente; se il possesso dell’immobile nell’anno in corso
è inferiore ai 12 mesi (in particolare, al momento del pagamento della
prima rata è inferiore ai 6 mesi) la prima rata di versamento va calcolata
rapportando l’intera imposta dovuta per l’anno precedente ai mesi di
possesso effettivo nell’anno in corso. Per
pagare si deve utilizzare il bollettino intestato alla G.E.T. S.p.A – PISA,
sul c/c
n. 179564. |