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Costituzione
In
applicazione degli artt. 23 e 24 della L.R. 18 maggio 1998, n.
25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati”, viene costituito, tra tutti i Comuni della
Provincia di Pisa, un consorzio denominato “Comunità di
Ambito del Pisano” ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142. La costituzione del consorzio è avvenuta tramite
l’adozione delle delibere dei Consigli Comunali dei vari
Comuni rientranti nel territorio di competenza dell’ATO;
il Comune di Pisa ha perfezionato il proprio adempimento
con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/5/1999.
Finalità
La
Comunità di Ambito ha lo scopo di organizzare la gestione dei
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati nell’Ambito
Territoriale Ottimale n.3, quale risulta delimitato dall’art.
24, primo comma, della legge regionale, in attuazione del Piano
provinciale dei rifiuti.
L’ATO
3 opera per superare la frammentazione delle gestioni, per
conseguire economicità gestionale e per garantire efficienza ed
efficacia alla gestione dei rifiuti.
La
Comunità d’Ambito opera per il conseguimento
dell’autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all’interno del proprio territorio.
Fondo
di dotazione
La Comunità di Ambito
dispone di un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun Comune
proporzionalmente alla quota di partecipazione, quest’ultima
è determinata in base ai fattori, indicati all’art. 23, c. 7)
della legge regionale citata, riferiti ai rispettivi territori
comunali: quantità dei rifiuti prodotti, quantità di rifiuti
raccolti in maniera differenziata e avviati al recupero, quantità
di rifiuti smaltiti sul territorio comunale.
Le
quote sono aggiornate dalla Provincia con periodicità annuale,
ovvero quando si verifichino mutamenti significativi dei fattori
presi come riferimento per il calcolo della quota.
Il
fondo di dotazione insieme agli altri eventuali conferimenti in
natura, nonché da eventuali altre acquisizioni forma il
patrimonio della Comunità d’Ambito.
Competenze
La
Comunità di Ambito attua
il piano provinciale
di
gestione dei rifiuti attraverso il piano industriale.
Le
funzioni di competenza della Comunità attengono in particolare:
§
all’elaborazione, all’approvazione e
all’aggiornamento del piano
industriale;
§
alla realizzazione degli
intereventi previsti nei piani provinciali e nei piani
industriali, individuando i soggetti
cui affidarne la realizzazione e la gestione degli
impianti e del
complesso delle
operazioni di raccolta e di trasporto;
§
alla redazione dei rapporti sulla realizzazione del piano
industriale sulla capacità di smaltimento dell’ATO;
§
alla determinazione della tariffa secondo i criteri
contenuti all’art.
49 del D.lgs. 22 del 5.2.97, nonché delle modalità per la sua
introitazione. La tariffa è applicata in forma differenziata in
relazione alla produzione di rifiuti, alla separazione alla
fonte ed alle raccolte differenziate raggiunte;
§
all’assegnazione di contributi ai soggetti gestori.
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