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Normativa
di riferimento:
Articolo 88 e seguenti della
L.R. 7 febbraio 2005, n. 28
Definizioni:
Costituiscono vendite straordinarie:
a) le vendite di liquidazione;
b) le vendite di fine stagione.
Vendite di liquidazione
Le vendite di
liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante per esitare in breve tempo tutte le merci in
vendita, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione
dell'azienda o dell’unità locale
nella quale si effettua la vendita di liquidazione, trasferimento dell'azienda
o dell’unità locale nella quale si effettua la
vendita di liquidazione
in altro locale, trasformazione o
rinnovo dei locali di vendita e devono essere comunicate al comune in cui ha sede
l'esercizio almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita.
Le vendite di liquidazione possono essere fatte in ogni periodo dell'anno, per una durata
non superiore a otto settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività
commerciale, e per una durata non superiore a quattro settimane nel caso di
trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei
locali.
Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato
introdurre nell’esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del
genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquidazione. Il divieto
di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle
concesse in conto deposito.
E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del
pubblico incanto.
Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite di liquidazione devono contenere
l’indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della
comunicazione presentata al Comune.
E’ vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
Le merci oggetto di vendite di liquidazione devono essere separate da quelle
eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
Per le merci oggetto di vendite
di liquidazione devono essere indicati:
a) il prezzo normale di vendita;
b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.
Nella comunicazione relativa alla
vendita di liquidazione, il soggetto interessato dichiara (oltre ai propri dati
anagrafici, al codice fiscale/partita I.V.A., al numero di iscrizione al Registro imprese alla CCIAA presso la
quale ha effettuato l’iscrizione, ed all’oggetto della comunicazione):
a) in caso di cessazione
dell'attività commerciale: la data di cessazione dell'attività;
b) in caso di cessione di azienda:
di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata autenticata
di cessione, specificandone data ed estremi;
c) in caso di trasferimento
dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto
autorizzazione al trasferimento, specificandone data ed estremi;
d) in caso di trasformazione o il
rinnovo dei locali: il possesso del titolo abilitativo, ai sensi della normativa
urbanistica, per la realizzazione di opere edili, specificandone data ed
estremi, ovvero di
autocertificare il rinnovo di almeno l'80 per cento degli arredi.
Al termine della vendita di liquidazione per cessazione dell'attività
commerciale, lo stesso soggetto non può riprendere la medesima attività nello
stesso locale, se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione
indicata nella comunicazione presentata al Comune.
Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione
dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo
necessario all'effettuazione dei lavori stessi.
Modulistica
modello vendita di liquidazione
in caso di cessazione dell'attività commerciale

modello vendita di liquidazione
in caso di cessione
dell'azienda o dell’unità locale
nella quale si effettua la vendita di liquidazione

modello vendita di liquidazione
in caso di
trasferimento dell'azienda
o dell’unità locale nella quale si effettua la
vendita di liquidazione
in altro locale

modello vendita di liquidazione
in caso di
trasformazione o rinnovo dei locali di vendita

ultimo
aggiornamento:
venerdì, 16 settembre 2011
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