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Attività Produttive


Vendite straordinarie di fine stagione

Normativa di riferimento:
Articolo 88 e seguenti della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 aprile 2009, n. 15/R

Definizioni:

Costituiscono vendite straordinarie:
a) le vendite di liquidazione;
b) le vendite di fine stagione.

Vendite di fine stagione

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

Le vendite di fine stagione possono essere effettuate dal 5 gennaio al 4 marzo 2012 e dal 7 luglio al 4 settembre 2012.
Le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione possono essere modificate annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Per effettuare le vendite di fine stagione gli esercenti non debbono richiedere autorizzazioni preventive né effettuare comunicazione al Comune.

Le merci oggetto di vendite di fine stagione devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

Per le merci oggetto di vendite di fine stagione devono essere indicati:
a) il prezzo normale di vendita;
b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.

Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite di fine stagione devono contenere l’indicazione del tipo e della durata della vendita.


 

ultimo aggiornamento:
lunedì, 21 novembre 2011