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Il
Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per
la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114) approvato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale Toscana 16 marzo 2004, n. 17/R disciplina le vendite straordinarie.
Tale regolamento ha subito sostanziali modificazioni dall'articolo 3
del D.L. 4 luglio 2006, n. 223
(convertito in Legge 04/08/2006 n. 248 che prevede che le attività commerciali
siano svolte senza limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo
svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli
esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi
di fine stagione per i medesimi prodotti Sono fatte salve le disposizioni che
disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
Definizioni:
VENDITE STRAORDINARIE (Articolo 18
Regolamento DPGRT 16 marzo 2004, n. 17/R)
- Disposizioni
generali concernenti le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali
1. In tutte le vendite è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e
simili.
2. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale,
dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
3. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione e di
fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti
nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introduzione di
ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto
deposito. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste
in vendita alle condizioni ordinarie.
4. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere l'indicazione della durata della
vendita.
Vendite di liquidazione (Articolo 19 Regolamento DPGRT 16 marzo 2004,
n. 17/R)
1. Le vendite di
liquidazione sono effettuate per esitare in breve tempo tutte le merci in
vendita, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione
dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o
rinnovo dei locali e devono essere comunicate al comune in cui ha sede
l'esercizio almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.
2. Tali vendite possono essere fatte in ogni periodo dell'anno, per una durata
non superiore a otto settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività
commerciale, e per una durata non superiore a quattro settimane nel caso di
trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei
locali. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del
pubblico incanto.
3. A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, è vietato
introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori
merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il
divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in
conto deposito.
4. La comunicazione al comune relativa alla vendita di liquidazione deve essere
corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed
estremi:
a) per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione
di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione
amministrativa;
b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o
scrittura privata registrata;
c) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato
comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;
d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di aver effettuato denuncia di
inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la
realizzazione di opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'80 per
cento degli arredi.
5. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione
dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo
necessario all'effettuazione dei lavori stessi.
6. Al termine della vendita di liquidazione per cessazione dell'attività
commerciale, lo stesso soggetto non può riprendere la medesima attività nello
stesso locale, se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione
indicata nella comunicazione presentata al comune e previo perfezionamento della
procedura di cui all'articolo 7 del decreto o rilascio di nuova autorizzazione.
Vendite di
fine stagione (Articolo 20 Regolamento DPGRT 16 marzo 2004, n. 17/R)
1. Le vendite di fine
stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale,
suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo
periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e
possono essere effettuate dal giorno successivo all'Epifania fino al 7 marzo e
dal primo sabato successivo al 9 luglio fino al 10 settembre.
2. I comuni, d'intesa con le camere di commercio, sentite le locali
organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, possono definire
date di inizio successive e durate diverse da quelle indicate. Riguardo alla
programmazione di tali periodi le camere di commercio garantiscono comportamenti
omogenei per area provinciale o per gli ambiti sovracomunali di cui all'allegato
A.
Vendite
promozionali (Articolo 21 Regolamento DPGRT 16 marzo 2004, n. 17/R)
1. Nelle vendite
promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in
vendita; le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute
alle condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili.
2. Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al
settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nei trenta giorni
precedenti i periodi delle vendite di fine stagione.
3. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico
alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere
effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.
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