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Direzione Attività Economiche


Vendite straordinarie: di liquidazione, di fine stagione, promozionali

Il Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 marzo 2004, n. 17/R disciplina le vendite straordinarie. Tale regolamento ha subito sostanziali modificazioni dall'articolo 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito in Legge 04/08/2006 n. 248 che prevede che le attività commerciali siano svolte senza limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.

Definizioni:

VENDITE STRAORDINARIE (Articolo 18 Regolamento DPGRT 16 marzo 2004, n. 17/R)

 - Disposizioni generali concernenti le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali
1. In tutte le vendite è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
2. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
3. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
4. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere l'indicazione della durata della vendita.

Vendite di liquidazione (Articolo  19 Regolamento DPGRT 16 marzo 2004, n. 17/R)

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e devono essere comunicate al comune in cui ha sede l'esercizio almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.
2. Tali vendite possono essere fatte in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a otto settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale, e per una durata non superiore a quattro settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
3. A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
4. La comunicazione al comune relativa alla vendita di liquidazione deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:
a) per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa;
b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
c) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;
d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di aver effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'80 per cento degli arredi.
5. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.
6. Al termine della vendita di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, lo stesso soggetto non può riprendere la medesima attività nello stesso locale, se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione indicata nella comunicazione presentata al comune e previo perfezionamento della procedura di cui all'articolo 7 del decreto o rilascio di nuova autorizzazione.

Vendite di fine stagione (Articolo 20 Regolamento DPGRT 16 marzo 2004, n. 17/R)

1. Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate dal giorno successivo all'Epifania fino al 7 marzo e dal primo sabato successivo al 9 luglio fino al 10 settembre.
2. I comuni, d'intesa con le camere di commercio, sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, possono definire date di inizio successive e durate diverse da quelle indicate. Riguardo alla programmazione di tali periodi le camere di commercio garantiscono comportamenti omogenei per area provinciale o per gli ambiti sovracomunali di cui all'allegato A.

Vendite promozionali (Articolo 21 Regolamento DPGRT 16 marzo 2004, n. 17/R)

1. Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita; le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute alle condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili.
2. Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nei trenta giorni precedenti i periodi delle vendite di fine stagione.
3. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.