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Normativa di riferimento:
Definizione
Per vendita sottocosto si
intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo
inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA) e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura
del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni
riconducibili al prodotto medesimo perché documentati. Nelle vendite sottocosto,
per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo
effettivamente praticato ai consumatori alle casse.
è vietata la vendita
sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o
congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota
superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva
esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio con
riferimento al settore merceologico di appartenenza. Per gruppo si intende una
pluralità di imprese commerciali, controllate da una società o collegate ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile, ovvero all’interno della quale vi
sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo.
Come effettuare una vendita
sottocosto:
Comunicazione:
da effettuare almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita;
Frequenza: possono essere effettuate 3 volte nel corso dell'anno e tra
loro devono intercorrere almeno 20 giorni, salvo che per la prima vendita
sottocosto effettuata nell’anno (i venti giorni si intendono esclusi dai periodi
di chiusura dell’esercizio commerciale);
È inoltre consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di:
ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al
gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;
apertura di un nuovo esercizio commerciale;
di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto,
prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione;
modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante
della stessa.
Durata: non più di 10 giorni;
Numero delle referenze: in ciascuna vendita sottocosto non può essere
superiore a cinquanta. (per referenza è inteso il prodotto, individuabile in
relazione alla tipologia, alla quantità ed eventualmente alla marca del
medesimo) è inoltre
Non sono soggette alla
comunicazione le vendite dei seguenti prodotti:
dei prodotti alimentari
freschi e deperibili;
dei prodotti alimentari
qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici
giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
dei prodotti tipici delle
festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della
loro celebrazione;
dei prodotti il cui valore
commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della
tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni
tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell’introduzione
di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e
garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un
parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti
accidentali, nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o
che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita
è altresì consentito effettuare
la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell’apertura dell’esercizio
commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l’esercizio fa parte, con
cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di
avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto,
prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e
integrazione dell’insegna tali da incidere sul carattere individuante della
stessa
Ai fini della tutela del consumatore e della corretta informazione è
previsto l'obbligo di specifica
comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno
del locale, recante l’indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del
quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della
vendita, nonché l'inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita
sottocosto all’interno dell’esercizio commerciale;
Non è consentita la vendita sottocosto per le seguenti tipologie commerciali:
Commercio all’ingrosso, poiché le vendite non sono effettuate al pubblico ma
rivolte ad altri commercianti.
Spacci interni “a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di
militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati,
nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di
coloro che hanno titolo ad accedervi” poiché la disciplina sul sottocosto si
applica agli esercenti che effettuano la vendite al pubblico
Forme speciali di vendita (vendite al dettaglio di prodotti per mezzo di
apparecchi automatici, presso il domicilio dei consumatori, per corrispondenza o
tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, ivi compreso il commercio
elettronico) poiché, non esistendo un locale di vendita, non risulta applicabile
il divieto di superare un certo limite di superficie nell’ambito della provincia
Commercio su aree pubbliche
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