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Direzione Attività Economiche


Vendite Sottocosto

Normativa di riferimento:

Definizione

Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto  e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo perché documentati. Nelle vendite sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.

è vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio con riferimento al settore merceologico di appartenenza. Per gruppo si intende una pluralità di imprese commerciali, controllate da una società o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, ovvero all’interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo.
 

Come effettuare una vendita sottocosto:

Comunicazio
ne: da effettuare almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita;

Frequenza: possono essere effettuate 3 volte nel corso dell'anno e tra loro devono intercorrere almeno 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto effettuata nell’anno (i venti giorni si intendono esclusi dai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale);

È inoltre consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di:

ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;

apertura di un nuovo esercizio commerciale;

di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione;

modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.


Durata: non più di 10 giorni;

Numero delle referenze: in ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. (per referenza è inteso il prodotto, individuabile in relazione alla tipologia, alla quantità ed eventualmente alla marca del medesimo) è inoltre


Non sono soggette alla comunicazione le vendite dei seguenti prodotti:

dei prodotti alimentari freschi e deperibili;

dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;

dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell’introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;

dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali, nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita


è altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell’apertura dell’esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l’esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione dell’insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa



Ai fini della tutela del consumatore e della corretta informazione  è previsto l'obbligo di s
pecifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del locale, recante l’indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché l'inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all’interno dell’esercizio commerciale;




Non è consentita la vendita sottocosto per le seguenti tipologie commerciali:

Commercio all’ingrosso, poiché le vendite non sono effettuate al pubblico ma rivolte ad altri commercianti.

Spacci interni “a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi” poiché la disciplina sul sottocosto si applica agli esercenti che effettuano la vendite al pubblico

Forme speciali di vendita (vendite al dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici, presso il domicilio dei consumatori, per corrispondenza o tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico) poiché, non esistendo un locale di vendita, non risulta applicabile il divieto di superare un certo limite di superficie nell’ambito della provincia

Commercio su aree pubbliche


 

Sito del Servizio Gestione attività Economiche, Ubicazione - per contattare il responsabile del sito per inviare suggerimenti o richiedere notizie sulle attività economiche del Comune di Pisa

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