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Normativa
di riferimento:
Articolo 96 della
L.R. 7 febbraio 2005, n. 28
Vendite
promozionali
Le vendite
promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei
prodotti in vendita, sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una
parte di tali prodotti.
Le merci offerte in promozione devono esser distinguibili da quelle vendute alle
condizioni ordinarie
Per le merci oggetto di vendite promozionali
devono essere indicati:
a) il prezzo normale di vendita;
b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso
Le vendite promozionali dei
prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non
alimentare non possono essere effettuate nei trenta giorni precedenti i periodi
delle vendite di fine stagione ovvero dal 6 dicembre 2011 al 4 gennaio 2012 e dal 7
giugno al 6 luglio 2012.
Per effettuare le vendite promozionali gli esercenti non sono tenuti
all'ottenimento di autorizzazioni preventive né alla comunicazione al Comune.
Non esistono limitazioni alla
durata delle vendite promozionali né deve trascorrere obbligatoriamente alcun
periodo tra l'effettuazione di una vendita promozionale e l'altra.
ultimo
aggiornamento:
lunedì, 21 novembre 2011 |