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Attività Produttive


Vendite promozionali

Normativa di riferimento:
Articolo 96 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28

Vendite promozionali

Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti.

Le merci offerte in promozione devono esser distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie

Per le merci oggetto di vendite promozionali devono essere indicati:
a) il prezzo normale di vendita;
b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso

Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nei trenta giorni precedenti i periodi delle vendite di fine stagione ovvero dal 6 dicembre 2011 al 4 gennaio 2012 e dal 7 giugno al 6 luglio 2012.

Per effettuare le vendite promozionali gli esercenti non sono tenuti all'ottenimento di autorizzazioni preventive né alla comunicazione al Comune.

Non esistono limitazioni alla durata delle vendite promozionali né deve trascorrere obbligatoriamente alcun  periodo tra l'effettuazione di una vendita promozionale e l'altra.
 

ultimo aggiornamento:
lunedì, 21 novembre 2011