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Normativa di riferimento:
-
Legge 15/01/1992 n. 21 "Legge quadro per
il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea"
-
L.R. 06/09/1993 n. 67 “Norme in materia di trasporto di persone mediante
servizio di taxi e
servizio di noleggio”
-
L.R. 20/03/2000 n. 34 "Modifica ed integrazione della legge regionale 9
settembre 1991,
n. 47 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche"
-
Deliberazione del Consiglio Regionale 01/03/1995 n. 131
-
Decreto Legge 04/07/2006 n. 223 articolo 6 (Interventi per il potenziamento
del servizio di taxi)
-
Regolamento comunale dei servizi di trasporto
pubblico non di linea

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14 febbraio
2008)
-
Deliberazione della Giunta Comunale n.
218 del 22 dicembre 2009
-
Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 20/09/2011

(servizio di trasporto pubblico non di linea non convenzionale destinato
alle persone che non sono in grado di servirsi degli ordinari mezzi pubblici
di trasporto. affidamento alla società PISAMO spa ai sensi dell’art. 3 dello
statuto della società PISAMO)
Tariffe servizio taxi in vigore dal 01/04/2012

LEGGE 13 febbraio 2012, n. 11
La Legge 13 febbraio
2012, n. 11 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2012)
modifica il comma 2 dall'art. 173 del Codice della Strada, cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sopprimendo le parole " nonché per i
conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed
al trasporto di persone in conto terzi". A seguito di questa modifica, in
vigore dal 7 marzo 2012, anche per i conducenti di taxi ed NCC, durante la
marcia, sarà vietato l’uso di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare
cuffie sonore. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di
auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe
le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
Turni ed orari del servizio pubblico di taxi nei mesi di febbraio e
marzo 2012 -
provvedimento dirigenziale n. DN-19
/ 65 del 30/01/2012

Turni ed orari del servizio pubblico di taxi nei mesi di aprile, maggio e
giugno 2012 -
provvedimento dirigenziale n. DN-19 / 286 del 27/03/2012

Tabella dei turni ed orari del
servizio pubblico di taxi nel messe di Marzo 2012

Tabella dei turni ed orari del
servizio pubblico di taxi nel messe di Aprile 2012

Tabella dei turni ed orari del
servizio pubblico di taxi nel messe di Maggio 2012

Tabella dei turni ed orari del
servizio pubblico di taxi nel messe di Giugno 2012

Definizione
La la normativa statale di
riferimento per i servizi di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e
veicoli a trazione animale è la Legge 15/01/1992 n. 21.
In tale legge i servizi di
taxi e di noleggio con conducente e autovettura, sono definiti autoservizi
pubblici non di linea, vale a dire servizi “che provvedono al trasporto
collettivo e individuale di persone, con funzione complementare e integrativa
rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi,
lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del
trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari
stabiliti di volta in volta”.
Nell’ambito della categoria
degli autoservizi pubblici non di linea, il servizio taxi si caratterizza come
avente “lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di
piccoli gruppi di persone; si rivolge ad un’utenza indifferenziata; lo
stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate
amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità
del servizio; il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono
all’interno dell’area comunale o comprensoriale”.
La prestazione del servizio è
obbligatoria per qualsiasi destinazione nell’ambito comunale, mentre è
facoltativa oltre il territorio comunale o comprensoriale.
Il servizio di taxi è soggetto
a “licenza comunale di esercizio”, cioè ad atto amministrativo della Pubblica
Amministrazione, attraverso specifico regolamento.
L’autorizzazione della
Pubblica Amministrazione è originata dalla necessità di controllo di un’attività
economica ai soli fini di un equilibrio di mercato.
La richiamata legge n. 21/1992
riconosce alle Regioni la competenza in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, nel quadro dei principi fissati dalla legge stessa.
A sua volta la Regione Toscana ha deliberato la L.R. 06/09/1993 n. 67 “Norme in
materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di
noleggio”.
Con tale direttiva la Regione delega al Comune la facoltà di adottare i
regolamenti e stabilire il numero dei veicoli necessari nell’ambito
dell'esigenze di servizio derivante da specifiche variazioni dell’utenza
servita.
L'Amministrazione Comunale di
Pisa ha stabilito di assicurare il servizio di taxi mediante 75 licenze.
Modulistica
Dichiarazione di inizio di
attività per sostituzione alla guida

Dichiarazione di inizio di attività per
collaborazione alla guida

Dichiarazione di cessazione di sostituzione alla
guida

Comunicazione di cessazione
dell’attività

Dichiarazione di inizio di attività per
subingresso per atto tra vivi

Dichiarazione di inizio di attività per
subingresso per causa di morte

Comunicazione ferie

comunicazione assenza dal servizio

Comunicazione di sostituzione veicolo

Rimborso dell’imposta dell’accisa agevolata sui
carburanti

ultimo
aggiornamento:
martedì, 27 marzo 2012
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