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Direzione Attività Economiche


Autoservizi pubblici non di linea: taxi

Normativa di riferimento:

Definizione

La la normativa statale di riferimento per i servizi di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale è la Legge 15/01/1992 n. 21.

In tale legge i servizi di taxi e di noleggio con conducente e autovettura, sono definiti autoservizi pubblici non di linea, vale a dire servizi “che provvedono al trasporto collettivo e individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta”.

Nell’ambito della categoria degli autoservizi pubblici non di linea, il servizio taxi si caratterizza come avente “lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad un’utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale”.

La prestazione del servizio è obbligatoria per qualsiasi destinazione nell’ambito comunale, mentre è facoltativa oltre il territorio comunale o comprensoriale.

Il servizio di taxi è soggetto a “licenza comunale di esercizio”, cioè ad atto amministrativo della Pubblica Amministrazione, attraverso specifico regolamento.

L’autorizzazione della Pubblica Amministrazione è originata dalla necessità di controllo di un’attività economica ai soli fini di un equilibrio di mercato.

La richiamata legge n. 21/1992 riconosce alle Regioni la competenza in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, nel quadro dei principi fissati dalla legge stessa.
A sua volta la Regione Toscana ha deliberato la L.R. 06/09/1993 n. 67 “Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio”.
Con tale direttiva la Regione delega al Comune la facoltà di adottare i regolamenti e stabilire il numero dei veicoli necessari nell’ambito dell'esigenze di servizio derivante da specifiche variazioni dell’utenza servita.

L'Amministrazione Comunale di Pisa ha stabilito di assicurare il servizio di taxi mediante 75 licenze. Le attuali licenze saranno ulteriormente integrate mediante assegnazione a seguito di bando pubblico.

Graduatoria per l’assegnazione di n. 12 licenze per l’esercizio dell’autoservizio pubblico non di linea di taxi

Modulistica

Dichiarazione di inizio di attività per sostituzione alla guida scarica il modello in formato PDF

Dichiarazione di inizio di attività per collaborazione alla guida scarica il modello in formato PDF

Comunicazione di cessazione dell’attività scarica il modello in formato PDF

Dichiarazione di inizio di attività per subingresso per atto tra vivi scarica il modello in formato PDF

Dichiarazione di inizio di attività per subingresso per causa di morte scarica il modello in formato PDF

Comunicazione ferie scarica il modello in formato PDF

comunicazione assenza dal servizio scarica il modello in formato PDF

Comunicazione di sostituzione veicolo scarica il modello in formato PDF

  

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