|
Normativa di riferimento:
Definizione
La la normativa statale di
riferimento per i servizi di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e
veicoli a trazione animale è la Legge 15/01/1992 n. 21.
In tale legge i servizi di
taxi e di noleggio con conducente e autovettura, sono definiti autoservizi
pubblici non di linea, vale a dire servizi “che provvedono al trasporto
collettivo e individuale di persone, con funzione complementare e integrativa
rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi,
lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del
trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari
stabiliti di volta in volta”.
Nell’ambito della categoria
degli autoservizi pubblici non di linea, il servizio taxi si caratterizza come
avente “lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di
piccoli gruppi di persone; si rivolge ad un’utenza indifferenziata; lo
stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate
amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità
del servizio; il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono
all’interno dell’area comunale o comprensoriale”.
La prestazione del servizio è
obbligatoria per qualsiasi destinazione nell’ambito comunale, mentre è
facoltativa oltre il territorio comunale o comprensoriale.
Il servizio di taxi è soggetto
a “licenza comunale di esercizio”, cioè ad atto amministrativo della Pubblica
Amministrazione, attraverso specifico regolamento.
L’autorizzazione della
Pubblica Amministrazione è originata dalla necessità di controllo di un’attività
economica ai soli fini di un equilibrio di mercato.
La richiamata legge n. 21/1992
riconosce alle Regioni la competenza in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, nel quadro dei principi fissati dalla legge stessa.
A sua volta la Regione Toscana ha deliberato la L.R. 06/09/1993 n. 67 “Norme in
materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di
noleggio”.
Con tale direttiva la Regione delega al Comune la facoltà di adottare i
regolamenti e stabilire il numero dei veicoli necessari nell’ambito
dell'esigenze di servizio derivante da specifiche variazioni dell’utenza
servita.
L'Amministrazione Comunale di
Pisa ha stabilito di assicurare il servizio di taxi mediante 75 licenze. Le attuali licenze saranno
ulteriormente integrate mediante assegnazione a seguito di bando pubblico.
Graduatoria
per l’assegnazione di n. 12 licenze per l’esercizio dell’autoservizio pubblico
non di linea di taxi
Modulistica
Dichiarazione di inizio di
attività per sostituzione alla guida

Dichiarazione di inizio di attività per
collaborazione alla guida

Comunicazione di cessazione
dell’attività

Dichiarazione di inizio di attività per
subingresso per atto tra vivi

Dichiarazione di inizio di attività per
subingresso per causa di morte

Comunicazione ferie

comunicazione assenza dal servizio

Comunicazione di sostituzione veicolo

per visualizzare le pagine in formato PDF
è necessario
Adobe Acrobat Reader, scaricabile gratuitamente:

|