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Attività Produttive


Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande

Normativa di riferimento:
Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 28, articoli 45, 13 e 14

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 01/08/2006 n. 40/R
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo
Decreto Legislativo
4 dicembre 1997 n. 460

Definizione

L’articolo 45 della L.R. 07/02/2005 prevede la possibilità di somministrare temporaneamente alimenti e bevande.
"In occasione di riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune sul cui territorio l'attività si svolge e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione." Quindi tale dichiarazione ha effetto immediato.
L'attività di somministrazione temporaneo può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e solo se il richiedente risulta in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l'attività di somministrazione.
L'attività di somministrazione temporanea non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
Chi esercita l'attività di somministrazione temporanea è anche tenuto alla presentazione della comunicazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) N. 852/2004 in merito all'igiene e sicurezza degli alimenti.
Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico e di quelle organizzate da enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460), è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza.
 

 Presentazione della dichiarazione

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) consiste in una comunicazione (in cui si dichiarano le modalità della somministrazione) redatta in carta libera, indirizzata in triplice copia al Comune di Pisa, Ufficio Attività Produttive,.

Un facsimile di dichiarazione è disponibile nella rete civica.

Modello di SCIA per somministrazione temporanea di alimenti e bevande scarica in formato PDF

La dichiarazione deve essere firmata davanti all’incaricato dell’ufficio a cui è rivolta. Se inviata per posta o consegnata da altra persona è necessario allegare fotocopia di un documento d’identità valido di chi sottoscrive la dichiarazione medesima.

ultimo aggiornamento:
martedì, 08 novembre 2011

 

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