Normativa di riferimento:
Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 28, articoli
45, 13 e 14
Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 01/08/2006 n. 40/R
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
Europeo
Decreto Legislativo 4
dicembre 1997 n. 460
Definizione
L’articolo 45 della L.R.
07/02/2005 prevede la possibilità di somministrare temporaneamente alimenti e
bevande.
"In occasione di riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di
somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a dichiarazione di inizio di
attività, ai sensi della normativa vigente, al comune sul cui territorio
l'attività si svolge e può essere effettuata dalla data di ricevimento della
dichiarazione." Quindi tale dichiarazione ha effetto immediato.
L'attività di somministrazione temporaneo può essere esercitata limitatamente
alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e solo se
il richiedente risulta in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali
o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di
gestire l'attività di somministrazione.
L'attività di somministrazione temporanea non è soggetta al rispetto della
normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e
degli edifici.
Chi esercita l'attività di somministrazione temporanea è anche tenuto alla
presentazione della comunicazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) N.
852/2004 in merito all'igiene e sicurezza degli alimenti.
Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea nell'ambito di
manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico e di quelle
organizzate da enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460), è
richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità, nonché il
rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza.
Presentazione
della dichiarazione
La Segnalazione Certificata di
Inizio Attività
(SCIA) consiste in una comunicazione (in cui si dichiarano le modalità della
somministrazione) redatta in carta libera, indirizzata in triplice
copia al Comune di Pisa, Ufficio Attività Produttive,.
Un facsimile di dichiarazione è
disponibile nella rete civica.
Modello di SCIA per somministrazione
temporanea di alimenti e bevande

La dichiarazione deve essere
firmata davanti all’incaricato dell’ufficio a cui è rivolta. Se inviata per posta
o consegnata da altra persona è necessario allegare fotocopia di un documento
d’identità valido di chi sottoscrive la dichiarazione medesima. ultimo
aggiornamento:
martedì, 08 novembre 2011 |