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Direzione Attività Economiche


Autoservizi pubblici non di linea
NCC

Normativa di riferimento:

  • Legge 15/01/1992 n.  21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"

  • L.R. 06/09/1993 n. 67  “Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio”

  • L.R. 20/03/2000 n. 34

  • Deliberazione del Consiglio Regionale 01/03/1995 n. 131

  • Decreto Legge 04/07/2006 n. 223 articolo 6 (Interventi per il potenziamento del servizio di taxi)

  • Regolamento comunale dei servizi di trasporto pubblico non di linea
      (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14 febbraio 2008)

Definizione

La legge nazionale di riferimento per i servizi di noleggio autovettura,motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale con conducente è la Legge 15/01/1992 n° 21.

In tale legge i servizi di taxi e di noleggio con conducente e autovettura, sono definiti autoservizi pubblici non di linea, vale a dire servizi “che provvedono al trasporto collettivo e individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.”

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge “all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio”. Lo stazionamento avviene all’interno delle rimesse o spazi pubblici predeterminati. Il trasporto può essere effettuato senza limite territoriale. L’inizio del servizio avviene, come per i taxi, all’interno dell’area comunale o comprensoriale.

Il servizio di noleggio con conducente è soggetto ad “autorizzazione”, cioè ad atto autorizzativo della Pubblica Amministrazione, con il quale viene regolamentato il diritto soggettivo del richiedente.

La tariffa è libera, salvo la fissazione di limiti minimi e massimi, entro i quali il prezzo del trasporto può essere concordato direttamente tra utente e vettore.

L’autorizzazione della Pubblica Amministrazione è originata dalla necessità di controllo di un’attività economica ai soli fini di un equilibrio di mercato.

La richiamata legge n. 21/1992 riconosce alle Regioni la competenza in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, nel quadro dei principi fissati dalla legge stessa.
A sua volta la Regione Toscana ha deliberato la L.R. 06/09/1993 n. 67 “Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio”.
Con tale direttiva la Regione delega al Comune la facoltà di adottare i regolamenti e stabilire il numero dei veicoli necessari nell’ambito dell'esigenze di servizio derivante da specifiche variazioni dell’utenza servita.


MODULISTICA

Dichiarazione di inizio di attività per subingresso per atto tra vivi scarica il modello in formato PDF
 

Dichiarazione di inizio di attività per subingresso per causa di morte scarica il modello in formato PDF

Comunicazione di cessazione dell’attività scarica il modello in formato PDF

Comunicazione di sostituzione veicolo scarica il modello in formato PDF

 

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