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Normativa di riferimento:
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Legge 15/01/1992 n. 21 "Legge quadro per
il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"
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L.R. 06/09/1993 n. 67 “Norme in materia di trasporto di persone mediante
servizio di taxi e servizio di noleggio”
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L.R. 20/03/2000 n. 34
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Deliberazione del Consiglio Regionale 01/03/1995 n. 131
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Decreto Legge 04/07/2006 n. 223 articolo 6 (Interventi per il potenziamento
del servizio di taxi)
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Regolamento comunale
dei servizi di trasporto pubblico non di linea
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14 febbraio
2008)
Definizione
La legge nazionale di
riferimento per i servizi di noleggio autovettura,motocarrozzetta, natante e
veicolo a trazione animale con conducente è la Legge 15/01/1992 n° 21.
In tale legge i servizi di
taxi e di noleggio con conducente e autovettura, sono definiti autoservizi
pubblici non di linea, vale a dire servizi “che provvedono al trasporto
collettivo e individuale di persone, con funzione complementare e integrativa
rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi,
lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del
trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari
stabiliti di volta in volta.”
Il servizio di noleggio con
conducente si rivolge “all’utenza specifica che avanza, presso la sede del
vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a
viaggio”. Lo stazionamento avviene all’interno delle rimesse o spazi pubblici
predeterminati. Il trasporto può essere effettuato senza limite territoriale.
L’inizio del servizio avviene, come per i taxi, all’interno dell’area comunale o
comprensoriale.
Il servizio di noleggio con
conducente è soggetto ad “autorizzazione”, cioè ad atto autorizzativo della
Pubblica Amministrazione, con il quale viene regolamentato il diritto soggettivo
del richiedente.
La tariffa è libera, salvo la
fissazione di limiti minimi e massimi, entro i quali il prezzo del trasporto può
essere concordato direttamente tra utente e vettore.
L’autorizzazione della
Pubblica Amministrazione è originata dalla necessità di controllo di un’attività
economica ai soli fini di un equilibrio di mercato.
La richiamata legge n. 21/1992
riconosce alle Regioni la competenza in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, nel quadro dei principi fissati dalla legge stessa.
A sua volta la Regione Toscana ha deliberato la L.R. 06/09/1993 n. 67 “Norme in
materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di
noleggio”.
Con tale direttiva la Regione delega al Comune la facoltà di adottare i
regolamenti e stabilire il numero dei veicoli necessari nell’ambito
dell'esigenze di servizio derivante da specifiche variazioni dell’utenza
servita.
MODULISTICA
Dichiarazione di inizio di attività per
subingresso per atto tra vivi

Dichiarazione di inizio di
attività per subingresso per causa di morte

Comunicazione di cessazione
dell’attività

Comunicazione di sostituzione
veicolo

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