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Normativa di riferimento:
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Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “(Codice
del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree
pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana
e periodica e distribuzione di carburanti” e successive modificazioni -
Capo V
Definizione
per commercio su aree pubbliche si intendono le
attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande
effettuate sulle aree pubbliche (le strade, le piazze, i canali, comprese quelle
di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area
di qualunque natura destinata ad uso pubblico), comprese quelle del demanio
marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
L’articolo 29, commi c) e d)
della Legge Regionale 07/02/2005, n. 28 definisce
mercato, l’area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità,
composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio
dell’attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale, per
l’offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
il mercato straordinario, è considerato l'edizione aggiuntiva del mercato che si
svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza
riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale.
Per posteggio si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il
comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l’esercizio
dell’attività commerciale.
Normativa:
L.R. 07/02/2005, n. 28

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Mercati nel territorio
comunale di Pisa |