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Attività Produttive


Manifestazioni fieristiche

Definizione
 

La Legge Regionale 31 gennaio 2005, n. 18 “Disciplina del settore fieristico” (pubblicata sul B.U.R.T. n. 8 del 07/02/2005)  intende per “manifestazioni fieristiche le attività commerciali, limitate nel tempo e volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in spazi fieristici”.

Per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, ai sensi della normativa succitata, è necessaria la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990, presentata almeno trenta giorni prima da parte dell’organizzatore al comune nel quale si svolge la manifestazione.

Nella denuncia di inizio attività l’interessato deve dichiarare:
 

  • Il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 (certificazione del bilancio per manifestazioni con qualifica nazionale/internazionale e requisiti di onorabilità degli organizzatori);
     

  • L’eventuale qualifica della manifestazione fieristica ai sensi dell’articolo 7 (rilevanza internazionale, nazionale e regionale).

     

Alla Segnalazione Certificata di inizio attività é allegato il disciplinare della manifestazione fieristica e la dichiarazione del titolare del quartiere o spazio fieristico attestante il rispetto dei requisiti di idoneità di cui all’articolo 8 della succitata legge.


Modello di SCIA per manifestazioni fieristiche scarica il modello in formato pdf scarica il file in formato pdf
 

Comunicazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004

In caso di vendita di prodotti alimentari in occasione di manifestazioni fieristiche è necessario che ogni operatore presenti anche la comunicazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) N. 852/2004 accompagnata dalla fotocopia della ricevuta di versamento di € 18,88 sul Conto Corrente Postale n. 12737565 intestato a Azienda USL n. 5 Pisa – Servizio Tesoreria –  Via Cocchi 7/9 – 56121 Pisa. È obbligatorio indicare come causale del versamento il codice 402-B09-100 (per l'impresa che tratta in prevalenza alimenti non di origine animale) o 408-H01-100 (per l'impresa che tratta in prevalenza alimenti di origine animale) sia sulla ricevuta di accredito che sulla ricevuta di versamento.
Ovviamente chi ha già presentato la comunicazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) N. 852/2004 all’Azienda Sanitaria competente territorialmente per l’attività di riferimento o coloro che sono in possesso dell’Autorizzazione Sanitaria, non sono tenuti a presentare nuova comunicazione, ma dovranno eventualmente esibire la documentazione in loro possesso.
è necessario che nell’area siano disponibili tra l’altro gli impianti per l’igiene personale e le attrezzature per il lavaggio delle mani, degli utensili e ove necessario, degli alimenti, come richiesto dall’Azienda U.S.L. 5 (vedasi file allegato)
Con riferimento all’oggetto, al fine di garantire nelle DIA trasmesse ai sensi del Reg.CE n. 852/2004 l’uniformità e la completezza delle informazioni necessarie ad una prima valutazione documentale dal punto di vista igienico - sanitario, si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, l’area/zona ove sarà ubicata la manifestazione fieristica deve essere tale da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche a tutela della sicurezza alimentare.
In detta area è necessario che siano disponibili, tra l'altro, gli impianti di cui al Cap. III dell’Allegato II del Reg.CE n. 852/2004 per l’igiene personale e le attrezzature per il lavaggio delle mani, degli utensili e, ave necessario, per il lavaggio degli alimenti. Per tali impianti ed attrezzature deve essere garantita la pulizia, cosi come quella dell' area stessa dove insiste la manifestazione.
In sostanza si configura un adempimento igienico-sanitario che riguarda) l’area della manifestazione, i servizi igienici e le altre attrezzature messe a disposizione nella stessa e un adempimento igienico sanitario che riguarda le singole Ditte che gestiscono il proprio banco/stand e quindi la propria attività di vendita.
Pertanto, laddove l’area non sia dotata di impianti ed attrezzature fisse per tali manifestazioni e soggetta a tipologia di gestione (pulizia, manutenzione) non modificata rispetto a pregressa registrazione od autorizzazione sanitaria (ex art.2 L.283/62), la DIA inerente tale manifestazione deve essere comprensiva anche di tutto quanto concerne l’allestimento e la gestione dell'area medesima da parte del titolare della manifestazione per garantire la sicurezza alimentare.
Riguardo ai singoli banchi/stand di vendita si ricorda che tra le indicazioni da fornire nella relazione allegata alla DIA vi sono i sistemi adottati in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne anche in relazione ai visitatori (es. vetrine con protezione in altezza o ricurve, dispositivi di copertura dagli agenti atmosferici) e, ave necessario, le attrezzature per il mantenimento delle temperature.


Legge Regionale 31 gennaio 2005, n. 18 scarica il file in formato pdf

Regolamento di attuazione della Legge Regionale 31 gennaio 2005, n. 18 scarica il file in formato pdf

Modello di SCIA per manifestazioni fieristiche scarica il modello in formato pdf scarica il file in formato pdf

Modello di comunicazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) N. 852/2004

 

Le dichiarazioni devono essere firmate davanti all’incaricato dell’ufficio a cui è rivolta. Se inviate per posta o consegnate da altra persona è necessario allegare fotocopia di un documento d’identità valido di chi sottoscrive la dichiarazione medesima.

 

ultimo aggiornamento:
martedì, 08 novembre 2011

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