Definizione
La Legge
Regionale 31 gennaio 2005, n. 18 “Disciplina del settore fieristico”
(pubblicata
sul B.U.R.T. n. 8 del 07/02/2005) intende per “manifestazioni fieristiche le
attività commerciali, limitate nel tempo e volte alla promozione, presentazione
ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in spazi
fieristici”.
Per
lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, ai sensi della normativa
succitata, è necessaria la dichiarazione di inizio attività, ai sensi
dell'articolo 19 della Legge 241/1990, presentata almeno trenta
giorni prima da parte dell’organizzatore al comune nel quale si svolge la
manifestazione.
Nella denuncia di inizio
attività l’interessato deve dichiarare:
-
Il
possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 (certificazione del bilancio
per manifestazioni con qualifica nazionale/internazionale e requisiti di
onorabilità degli organizzatori);
-
L’eventuale qualifica
della manifestazione fieristica ai sensi dell’articolo 7 (rilevanza
internazionale, nazionale e regionale).
Alla Segnalazione
Certificata di inizio
attività é allegato il disciplinare della manifestazione fieristica e la
dichiarazione del titolare del quartiere o spazio fieristico attestante il
rispetto dei requisiti di idoneità di cui all’articolo 8 della succitata legge.
Modello di SCIA per manifestazioni
fieristiche

Comunicazione ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004
In caso di vendita di prodotti alimentari in occasione di manifestazioni
fieristiche è necessario che ogni operatore presenti anche la comunicazione ai
sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) N. 852/2004 accompagnata dalla fotocopia
della ricevuta di versamento di € 18,88 sul Conto Corrente Postale n. 12737565
intestato a Azienda USL n. 5 Pisa – Servizio Tesoreria – Via Cocchi 7/9 –
56121 Pisa. È obbligatorio indicare come causale del versamento il codice
402-B09-100 (per l'impresa che tratta in prevalenza alimenti non di origine
animale) o 408-H01-100 (per l'impresa che tratta in prevalenza alimenti di
origine animale) sia sulla ricevuta di accredito che sulla ricevuta di
versamento.
Ovviamente chi ha già presentato la comunicazione ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento (CE) N. 852/2004 all’Azienda Sanitaria competente territorialmente
per l’attività di riferimento o coloro che sono in possesso dell’Autorizzazione
Sanitaria, non sono tenuti a presentare nuova comunicazione, ma dovranno
eventualmente esibire la documentazione in loro possesso.
è necessario che nell’area siano disponibili tra l’altro gli impianti per
l’igiene personale e le attrezzature per il lavaggio delle mani, degli utensili
e ove necessario, degli alimenti, come richiesto dall’Azienda U.S.L. 5 (vedasi
file allegato)
Con riferimento all’oggetto, al fine di garantire nelle DIA trasmesse ai sensi
del Reg.CE n. 852/2004 l’uniformità e la completezza delle informazioni
necessarie ad una prima valutazione documentale dal punto di vista igienico -
sanitario, si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, l’area/zona ove
sarà ubicata la manifestazione fieristica deve essere tale da garantire il
mantenimento di idonee condizioni igieniche a tutela della sicurezza alimentare.
In detta area è necessario che siano disponibili, tra l'altro, gli impianti di
cui al Cap. III dell’Allegato II del Reg.CE n. 852/2004 per l’igiene personale e
le attrezzature per il lavaggio delle mani, degli utensili e, ave necessario,
per il lavaggio degli alimenti. Per tali impianti ed attrezzature deve essere
garantita la pulizia, cosi come quella dell' area stessa dove insiste la
manifestazione.
In sostanza si configura un adempimento igienico-sanitario che riguarda) l’area
della manifestazione, i servizi igienici e le altre attrezzature messe a
disposizione nella stessa e un adempimento igienico sanitario che riguarda le
singole Ditte che gestiscono il proprio banco/stand e quindi la propria attività
di vendita.
Pertanto, laddove l’area non sia dotata di impianti ed attrezzature fisse per
tali manifestazioni e soggetta a tipologia di gestione (pulizia, manutenzione)
non modificata rispetto a pregressa registrazione od autorizzazione sanitaria
(ex art.2 L.283/62), la DIA inerente tale manifestazione deve essere comprensiva
anche di tutto quanto concerne l’allestimento e la gestione dell'area medesima
da parte del titolare della manifestazione per garantire la sicurezza
alimentare.
Riguardo ai singoli banchi/stand di vendita si ricorda che tra le indicazioni da
fornire nella relazione allegata alla DIA vi sono i sistemi adottati in grado di
proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne anche in relazione
ai visitatori (es. vetrine con protezione in altezza o ricurve, dispositivi di
copertura dagli agenti atmosferici) e, ave necessario, le attrezzature per il
mantenimento delle temperature.
Legge Regionale 31 gennaio 2005, n. 18

Regolamento di attuazione della
Legge Regionale 31 gennaio
2005, n. 18

Modello di SCIA per manifestazioni
fieristiche

Modello di
comunicazione ai
sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) N. 852/2004

Le dichiarazioni devono essere firmate davanti all’incaricato
dell’ufficio a cui è rivolta. Se inviate per posta o consegnate da altra persona è
necessario allegare fotocopia di un documento d’identità valido di chi
sottoscrive la dichiarazione medesima.
ultimo
aggiornamento:
martedì, 08 novembre 2011 |