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Direzione Attivitā Economiche


Manifestazioni fieristiche

Definizione
 

La Legge Regionale 31 gennaio 2005, n. 18 “Disciplina del settore fieristico” (pubblicata sul B.U.R.T. n. 8 del 07/02/2005)  intende per “manifestazioni fieristiche le attivitā commerciali, limitate nel tempo e volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in spazi fieristici”.

Per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, ai sensi della normativa succitata, č necessaria la denuncia di inizio attivitā presentata almeno trenta giorni prima da parte dell’organizzatore al comune nel quale si svolge la manifestazione.

Nella denuncia di inizio attivitā l’interessato deve dichiarare:
 

  • Il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 (certificazione del bilancio per manifestazioni con qualifica nazionale/internazionale e requisiti di onorabilitā degli organizzatori);
     

  • L’eventuale qualifica della manifestazione fieristica ai sensi dell’articolo 7 (rilevanza internazionale, nazionale e regionale).

     

Alla denuncia di inizio attivitā é allegato il disciplinare della manifestazione fieristica e la dichiarazione del titolare del quartiere o spazio fieristico attestante il rispetto dei requisiti di idoneitā di cui all’articolo 8 della succitata legge.
 


Legge Regionale 31 gennaio 2005, n. 18 scarica il file in formato pdf

Regolamento di attuazione della Legge Regionale 31 gennaio 2005, n. 18 scarica il file in formato pdf

Modello di DIA per manifestazioni fieristiche scarica il file in formato pdf

 

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