Definizione
La Legge
Regionale 31 gennaio 2005, n. 18 “Disciplina del settore fieristico”
(pubblicata
sul B.U.R.T. n. 8 del 07/02/2005) intende per “manifestazioni fieristiche le
attivitā commerciali, limitate nel tempo e volte alla promozione, presentazione
ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in spazi
fieristici”.
Per
lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, ai sensi della normativa
succitata, č necessaria la denuncia di inizio attivitā presentata almeno trenta
giorni prima da parte dell’organizzatore al comune nel quale si svolge la
manifestazione.
Nella denuncia di inizio
attivitā l’interessato deve dichiarare:
-
Il
possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 (certificazione del bilancio
per manifestazioni con qualifica nazionale/internazionale e requisiti di
onorabilitā degli organizzatori);
-
L’eventuale qualifica
della manifestazione fieristica ai sensi dell’articolo 7 (rilevanza
internazionale, nazionale e regionale).
Alla denuncia di inizio
attivitā é allegato il disciplinare della manifestazione fieristica e la
dichiarazione del titolare del quartiere o spazio fieristico attestante il
rispetto dei requisiti di idoneitā di cui all’articolo 8 della succitata legge.
Legge Regionale 31 gennaio 2005, n. 18

Regolamento di attuazione della
Legge Regionale 31 gennaio
2005, n. 18

Modello di DIA per manifestazioni
fieristiche

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