Normativa di riferimento:
DPR 26/10/2001,
n. 430
Definizione
Per lotterie s'intende la manifestazione di
sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice,
concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è
consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia,
l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia
frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari
ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione
progressive;
Per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con
l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90,
con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per
prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se
la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai
comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione
progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per
ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente,
la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;
Per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte
effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non
si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è
abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti
se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua
la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di Euro 51.645,69.
È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della
fortuna o con altri sistemi analoghi.
I premi delle lotterie e pesche o banchi di beneficenza consistono solo in
servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i
valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
Le lotterie, tombole,
pesche o banchi di beneficenza sono definiti dalla normativa "manifestazioni di
sorte locali" si svolgono sotto il controllo del Prefetto, del Comune e dei
compartimenti regionali dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato,
mentre i concorsi a premio sono iniziative aventi fini commerciali che
necessitano di autorizzazione ministeriale.
il DPR 26/10/2001, n. 430 disciplina le manifestazioni a premio od a sorte di
carattere locale introducendo, rispetto al passato, forti limitazioni
all’esercizio delle stesse. Va anche tuttavia tenuto presente che, oltre alle
disposizioni normative sopra descritte, in base alla specifica prescrizione
introdotta dalla L. 24/11/2003, n. 326, art. 39, comma 13-quinquies (vedi anche
Circolare Ministero Economia e Finanze 14 aprile 2004, n. 4632), per
manifestazioni della tipologia citata deve anche essere richiesto preventivo
nulla osta all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, con sede in
Via de’ Conti 2/A, 50123 Firenze, mediante
richiesta, in carta libera, prima delle comunicazioni alla Prefettura ed al
Comune.
È vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza,
nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando
la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia,
consentite:
a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti
morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali,
culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del
codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette
manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli
enti stessi;
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai
partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché
svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di
svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le
disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini
prettamente ludici.
I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno
comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco
del comune in cui è effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità
di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo
utile per consentire l'effettuazione dei controlli.
Alla comunicazione va allegata la seguente documentazione:
per le lotterie
il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la
quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti
i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi
ai vincitori;
b) per le tombole:
- il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo
di ciascuna cartella;
- la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura
pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro
prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è
prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha
scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è
prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo
Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante
fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del
fidejussore.
Per le pesche o banchi di beneficenza
l'ente organizzatore indica nella comunicazione il numero dei biglietti che
intende emettere ed il relativo prezzo.
Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:
a) delle condizioni previste dal presente regolamento;
b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far
fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e
movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.
I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni
di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui
pervengono i proventi delle sanzioni.
Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5,
lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata
nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.
L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa
sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla
manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta
ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che
ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e
delle cartelle messe in vendita.
Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore
provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o
le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei
registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e
le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di
tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione è
effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è
redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra
consegnata all'incaricato del Sindaco.
Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore
controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un
incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo
processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata
all'incaricato del Sindaco.
Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore
presenta all'incaricato del sindaco la documentazione attestante l'avvenuta
consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità
della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il
comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei
premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.
Presentazione
della comunicazione
La comunicazione redatta in carta libera, indirizzata in doppia
copia al Comune di Pisa, Direzione Attività Economiche.
La comunicazione deve essere
firmata davanti all’incaricato dell’ufficio cui è rivolta. Se inviata per posta
o consegnata da altra persona è necessario allegare fotocopia di un documento
d’identità valido di chi sottoscrive la denuncia medesima. |