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Normativa di riferimento:
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D.M. 19 agosto 1996
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Articolo 80 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
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Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635
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D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, Articolo 4
Definizione
Il Decreto del Ministero
dell’Interno 19 agosto 1996: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di
intrattenimento e di pubblico spettacolo” si applica per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio di locali (di nuova realizzazione ed a quelli
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, già adibiti alle attività
sotto elencate, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro
completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso, con esclusione
degli interventi di manutenzione ordinaria, di cui all'art. 31 lettera a) della
legge 5 agosto 1978, n. 457) adibiti a:
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teatri;
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cinematografi;
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cinema-teatri;
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auditori e sale convegno;
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locali di trattenimento,
ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in
esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza
superiore a 100 persone;
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sale da ballo e discoteche;
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teatri tenda;
circhi;
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luoghi destinati a
spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
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luoghi all'aperto, ovvero
luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti
appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite
per lo stazionamento del pubblico.
Rientrano nel campo di
applicazione del decreto anche i locali multiuso utilizzati occasionalmente per
attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.
Ai locali di trattenimento, di
cui alla precedente lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, si
applicano le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato al decreto medesimo.
Allegato al decreto c’è
appunto il disciplinare che specifica gli adempimenti tecnici da adottare per le
varie tipologie di locale di intrattenimento.
L'Articolo 80 del T.U.L.P.S.
cita: L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per
l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver
fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza
dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente
nel caso di incendio.
L’Articolo 4 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 “Regolamento per la
semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento
di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza”
modifica gli articoli 116, 141 e 142 del regolamento di esecuzione del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, introducendo, tra l’altro, per
l'applicazione dell'articolo 80 del T.U.L.P.S., la Commissione Comunale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo allo scopo di esprimere il parere
sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo
e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti e verificare
le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli
impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia
nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni, ecc.
L’Articolo 4 stabilisce inoltre che per i locali e gli impianti con capienza
complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di
cui sopra sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da
una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o
nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto
alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Per ottenere l'agibilità dei locali ai sensi
dell’art. 80 del T.U.L.P.S. occorre acquisire il parere Commissione Comunale o
Provinciale (per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli
viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli
impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori) di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo.
La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali
di Pubblico Spettacolo è competente per i locali cinematografici o teatrali e
per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli
altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.
La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo è competente per i locali cinematografici o teatrali e per
gli spettacoli viaggianti di capienza inferiore a 1.300 spettatori e per gli
altri locali o gli impianti con capienza inferiore a 5.000 spettatori.
Per la richiesta della licenza di agibilità dei
locali ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S., occorre seguire le procedure
stabilite dalla Delibera della Giunta Comunale n. 56 del 22/04/2003 relativa
alle norme sul funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali
di Pubblico Spettacolo.
Necessita quindi presentare il progetto tecnico e gli elaborati grafici, [di cui
all’allegato A)] ai fini dell’espressione del parere di conformità progetti da
parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
e successivamente, in caso di locali la cui capienza sia superiore a 200
persone, - produrre la documentazione tecnica [di cui all’allegato B)] ai fini
dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti qualora la CCVLPS abbia
espresso parere favorevole di conformità del progetto
Presentazione della domanda
La domanda per ottenere
l'agibilità dei locali di pubblico spettacolo deve essere presentata al Comune
di Pisa previa attivazione della procedura SUAP. Sarà cura dello Sportello Unico
Attività Produttive coinvolgere l'ufficio Gestione e Controllo Attività
Economiche per concludere l'endoprocedimento.
Articolo 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311

Norme sul funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo

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