Normativa di riferimento:
L.R. 23 marzo n. 2000 n. 42, articoli
98/109
Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo
Comma 4 dell’articolo 10
del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7
(convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40)
Definizione
È guida turistica chi, per
professione, accompagna persone singole o gruppi di persone con lo scopo di
illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche,
nonché le risorse produttive del territorio.
L'esercizio dell'attività è consentito:
a) negli ambiti provinciali e nelle lingue straniere per i
quali è stata conseguita l'abilitazione o la verifica;
b) senza limiti territoriali, nella specializzazione in
particolari settori tematici, ove la stessa guida turistica abbia conseguito
l'ulteriore abilitazione;
c) per la visita di musei, gallerie, opere d'arte, ville,
scavi archeologici per i quali sia stata conseguita ulteriore specifica
abilitazione.
d) nelle lingue straniere per le quali è stata conseguita
l'abilitazione o la verifica.
Qualora la guida turistica consegua l'abilitazione in tutti
gli ambiti provinciali, assume il titolo di "Guida della Toscana".
Per esercitare la professione è fondamentale l'assenza di condanne penali
che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione.
Per l'esercizio della
professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti che si possono
raggruppare in tre "percorsi":
I PERCORSO
I soggetti titolari di laurea in
lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo
equipollente, possono esercitare l'attività di guida turistica senza dover
sostenere
l'esame abilitante o altre prove selettive,
salva la previa verifica da parte del Servizio Formazione Professionale
dell'Amministrazione Provinciale delle conoscenze linguistiche e del territorio
(provincia) di
riferimento.
II PERCORSO
I soggetti in possesso dei sotto elencati
titoli di studio, tramite il
Servizio Formazione Professionale dell'Amministrazione Provinciale, possono accedere direttamente all’esame di abilitazione
previsti dall'articolo 101 della L.R. 42/2000, senza
l’obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale:
a) laurea in scienza dei beni culturali, con superamento esame storia dell’arte;
b) laurea con indirizzo archeologico, con superamento esame storia dell’arte;
c) laurea in lingua e letteratura straniera , con superamento esame storia
dell’arte;
d) laurea in lettere, con superamento esame storia dell’arte;
e) laurea in architettura, con superamento esame storia dell’arte;
f) laurea in scienza del turismo, con superamento esame storia dell’arte;
g) altra laurea ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dalla competente
autorità, con superamento dell’esame di storia dell’arte.
Possono, altresì accedere all’esame di abilitazione, senza l’obbligo di
frequentare i corsi di qualificazione professionale, coloro che sono in possesso
di abilitazione per guida turistica conseguita per altro ambito territoriale
III PERCORSO
I soggetti
possessori di diploma di scuola media
superiore devono ottenere l'abilitazione all'esercizio
della professione, da
conseguire mediante superamento degli esami dei corsi di qualificazione
professionale riconosciuti dall’Amministrazione Provinciale
(sempre tramite il
Servizio Formazione Professionale dell'Amministrazione Provinciale)
come previsto dall'articolo 101 della L.R. 42/2000.
I corsi di qualificazione
devono assicurare la formazione teorica e pratica della guida turistica, con
l'acquisizione di conoscenze sugli ambiti territoriali provinciali. Si
concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di
qualificazione. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al
possesso del diploma di scuola media superiore e alla conoscenza di almeno una
lingua straniera.
I corsi di specializzazione
sono finalizzati all’ampliamento delle competenze e all’approfondimento delle
conoscenze, comprendono la specializzazione su specifici siti museali e su
particolari settori tematici e si concludono con un esame e con il rilascio del
relativo attestato di specializzazione.
I soggetti abilitati allo
svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento
giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera
prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né
abilitazione, sia essa generale o specifica.
Per l'esercizio della
professione di guida turistica è necessario presentare al Comune di residenza
una
dichiarazione
di inizio di attività, ai sensi dell'articolo 58 e seguenti della
L.R. n. 9/1995, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.
I non residenti che, in
possesso dei requisiti di cui sopra, intendono svolgere l'attività di guida
turistica in Toscana, possono presentare la
dichiarazione
ad un Comune della Regione
nel quale abbiano eletto domicilio.
Il Comune, accertata
l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela
dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia. La
tessera reca l'indicazione degli ambiti territoriali e delle specializzazioni
per le quali è stata conseguita l'abilitazione, nonché l'eventuale indicazione
del titolo di “Guida della Toscana” (ovvero di guida che ha ottenuto
l’abilitazione in tutti gli ambiti provinciali).
In caso di cambiamento di
residenza, il Comune che abbia ricevuto la
dichiarazione
di inizio di attività
trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo Comune di residenza.
La guida turistica è tenuta a
comunicare al Comune di residenza l'eventuale cessazione della propria attività.
Presentazione
della dichiarazione
La Segnalazione Certificata di
inizio attività (SCIA) consiste in una autocertificazione mediante comunicazione
redatta in carta libera, da indirizzare in doppia copia al Comune di Pisa,
Ufficio Attività Produttive.
Modello di SCIA per guida
turistica

La
dichiarazione
deve essere
firmata davanti all’incaricato dell’ufficio a cui è rivolta. Se inviata per posta
o consegnata da altra persona è necessario allegare fotocopia di un documento
d’identità valido di chi sottoscrive la
dichiarazione
medesima.
ultimo
aggiornamento:
martedì, 08 novembre 2011 |