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Attività Produttive


Professione di Guida Ambientale

Normativa di riferimento:
L.R. 23 marzo n. 2000 n. 42, articoli 118/128

Definizione

È guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi quei percorsi che richiedono comunque l’uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.

Con deliberazione della Giunta Regionale possono essere individuate eventuali articolazioni nell’ambito della specialità, al fine di adeguare la professione al mercato della domanda.

Le guide ambientali collaborano:

a) con la Regione e gli enti locali per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);

b) con gli enti preposti alla promozione del turismo;

c) con le istituzioni scolastiche per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale.

Per l'esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di scuola media superiore;

B) abilitazione all'esercizio della professione,
conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell’esame, ovvero abilitazione conseguita in altra regione o Stato membro della Unione europea, ovvero abilitazione tecnica di accompagnatore di media montagna di cui all’articolo 22 della legge 2 gennaio 1986, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), limitatamente alla specialità escursionistica;
titolo di studio universitario tra quelli indicati con regolamento regionale e superamento dell’esame, di cui sopra; il possesso del titolo di studio universitario sostituisce la frequenza del suddetto corso.

Salvo quanto previsto ai paragrafi seguenti, i titoli che consentono di accedere all’esame di abilitazione di cui sopra, senza l’obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, sono:
a) laurea in geologia o scienze naturali, compresi difesa del suolo, georisorse, ambiente, o in scienze biologiche;
b) laurea in scienze forestali e ambientali;
c) laurea in scienze agrarie:
d) laurea in ingegneria per la tutela dell’ambiente e del territorio;
e) laurea in scienze motorie;
f) altra laurea ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dalla competente autorità.

Per accedere all'esame di guida ambientale equestre senza l’obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, oltre al possesso di una delle laurea di cui al comma 1 è necessario dimostrare un'esperienza almeno biennale nel settore dell’equitazione.

Per accedere all'esame di guida ambientale subacquea senza l’obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, è necessario il possesso di laurea in scienze motorie o equipollente, comprendente il superamento di un esame in disciplina natatoria, accompagnato da esperienza almeno biennale nel settore dell’immersione subacquea.
C) idoneità psico-fisica
all’esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;

D) assenza di condanne penali
che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

 

Per l’esercizio della professione di guida ambientale nella specialità prescelta è necessario presentare al comune di residenza una dichiarazione di inizio attività, ai sensi degli articoli 58 e seguenti della L.R. 9/1995, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle norme contenute nel Capo III della Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42 e successive integrazioni e modificazioni.
I non residenti che, in possesso dei requisiti di cui sopra, intendano svolgere l’attività di guida ambientale in Toscana, possono presentare la denuncia ad un comune della Regione nel quale abbiano eletto domicilio.
Il comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia.
Per il proseguimento dell’attività, ogni tre anni le guide ambientali presentano al comune di residenza il certificato di idoneità psico-fisica.
Nel caso di cambiamento di residenza, il comune che abbia ricevuto la comunicazione di inizio dell’attività trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo comune.
Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell’escursione nella sicurezza per i propri clienti graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive capacità degli stessi.

 Presentazione della dichiarazione

La Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) consiste in una autocertificazione mediante comunicazione redatta in carta libera, da indirizzare in doppia copia al Comune di Pisa, Ufficio Attività Produttive.

Modello di SCIA per guida ambientale scarica il modello in formato rtf scarica in formato PDF

La dichiarazione deve essere firmata davanti all’incaricato dell’ufficio a cui è rivolta. Se inviata per posta o consegnata da altra persona è necessario allegare fotocopia di un documento d’identità valido di chi sottoscrive la dichiarazione medesima.

 

ultimo aggiornamento:
martedì, 08 novembre 2011

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