Normativa di riferimento:
L.R. 23 marzo n. 2000 n. 42, articoli
118/128
Definizione
È
guida
ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando
la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche
antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi,
le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le
tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre,
elementi di educazione ambientale. Sono esclusi quei percorsi che richiedono
comunque l’uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.
Con
deliberazione della Giunta Regionale possono essere individuate eventuali
articolazioni nell’ambito della specialità, al fine di adeguare la professione
al mercato della domanda.
Le guide
ambientali collaborano:
a) con la
Regione e gli enti locali per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in
special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui
alla Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e
disciplina delle attività escursionistiche);
b) con gli
enti preposti alla promozione del turismo;
c) con le
istituzioni scolastiche per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e
programmi di educazione ambientale.
Per l'esercizio della
professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
A) diploma di scuola media
superiore;
B) abilitazione all'esercizio
della professione,
conseguita
mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento
dell’esame, ovvero abilitazione conseguita in altra regione o Stato membro della
Unione europea, ovvero abilitazione tecnica di accompagnatore di media montagna
di cui all’articolo 22 della legge 2 gennaio 1986, n. 6 (Ordinamento della
professione di guida alpina), limitatamente alla specialità escursionistica;
titolo di studio
universitario tra quelli indicati con regolamento regionale e superamento
dell’esame, di cui sopra; il possesso del titolo di studio universitario
sostituisce la frequenza del suddetto corso.
Salvo quanto previsto ai paragrafi seguenti, i
titoli che consentono di accedere all’esame di abilitazione di cui sopra, senza
l’obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, sono:
a) laurea in geologia o scienze naturali, compresi difesa del suolo, georisorse,
ambiente, o in scienze biologiche;
b) laurea in scienze forestali e ambientali;
c) laurea in scienze agrarie:
d) laurea in ingegneria per la tutela dell’ambiente e del territorio;
e) laurea in scienze motorie;
f) altra laurea ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dalla competente
autorità.
Per accedere all'esame di guida ambientale equestre senza l’obbligo di
frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, oltre al possesso
di una delle laurea di cui al comma 1 è necessario dimostrare un'esperienza
almeno biennale nel settore dell’equitazione.
Per accedere all'esame di guida ambientale subacquea senza l’obbligo di
frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, è necessario il
possesso di laurea in scienze motorie o equipollente, comprendente il
superamento di un esame in disciplina natatoria, accompagnato da esperienza
almeno biennale nel settore dell’immersione subacquea.
C) idoneità psico-fisica
all’esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla
azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
D) assenza di condanne penali
che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Per l’esercizio della
professione di guida ambientale nella specialità prescelta è necessario
presentare al comune di residenza una denuncia di inizio attività, ai sensi
degli articoli 58 e seguenti della L.R. 9/1995, attestante l’esistenza dei
presupposti e dei requisiti previsti dalle norme contenute nel Capo III della
Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42 e successive integrazioni e modificazioni.
I non residenti che, in possesso dei requisiti di cui sopra, intendano svolgere
l’attività di guida ambientale in Toscana, possono presentare la denuncia ad un
comune della Regione nel quale abbiano eletto domicilio.
Il comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede,
ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento
con fotografia.
Per il proseguimento dell’attività, ogni tre anni le guide ambientali presentano
al comune di residenza il certificato di idoneità psico-fisica.
Nel caso di cambiamento di residenza, il comune che abbia ricevuto la
comunicazione di inizio dell’attività trasferisce gli atti relativi a questa al
nuovo comune.
Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell’escursione nella sicurezza
per i propri clienti graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive
capacità degli stessi.
Presentazione
della denuncia
La denuncia di inizio attività
consiste in una comunicazione redatta in carta libera, indirizzata in doppia
copia al Comune di Pisa, Direzione Sviluppo Economico.
Un facsimile di denuncia è
disponibile nella rete civica.
Modello di DIA per guida
ambientale

La denuncia deve essere
firmata davanti all’incaricato dell’ufficio cui è rivolta. Se inviata per posta
o consegnata da altra persona è necessario allegare fotocopia di un documento
d’identità valido di chi sottoscrive la denuncia medesima. |