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Direzione Attività Economiche


Professione di Accompagnatore Turistico

Normativa di riferimento:
 L.R. 23 marzo n. 2000 n. 42, articoli 110/117
Comma 4 dell’articolo 10 del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7
(convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40)

Definizione

E’ accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale od estero per curare l’attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche. L’attività si definisce come libera professione. I dipendenti delle agenzie di viaggio nell’esercizio della propria attività lavorativa non si configurano quali accompagnatori turistici.

Per l’esercizio della professione di accompagnatore turistico è necessario presentare al Comune toscano di residenza, una denuncia di inizio di attività. Non è quindi necessaria l’autorizzazione all’esercizio della professione né frequentare corsi professionali o abilitazioni. E’ semplicemente richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo;
b) diploma di liceo linguistico;
c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;
d) diploma di laurea in lingue;
e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica;
f) diploma di laurea in lettere.
g)
laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. La verifica delle suddette conoscenze specifiche è di competenza del Servizio Formazione Professionale dell'Amministrazione Provinciale.

In alternativa al titolo di studio di cui sopra, per l’attività di accompagnatore turistico è richiesto il possesso del relativo attestato di qualifica, riconosciuto ai sensi delle legislazioni regionali vigenti. E’ anche riconosciuto valido il possesso della idoneità conseguita ai sensi delle legislazioni regionali vigenti.

Possono esercitare l’attività di accompagnatore turistico in Toscana i cittadini italiani o di altri stati membri dell’UE non residenti in Toscana che risultano autorizzati all’esercizio della professione ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza o della legislazione regionale in materia.







Presentazione della denuncia

La denuncia di inizio attività consiste in una autocertificazione mediante comunicazione redatta in carta libera, da indirizzare in doppia copia al Comune di Pisa, Direzione Attività Economiche.

Un facsimile di denuncia è disponibile nella rete civica.

Modello di DIA per accompagnatore turistico scarica il modello in formato PDF

La denuncia deve essere firmata davanti all’incaricato dell’ufficio cui è rivolta. Se inviata per posta o consegnata da altra persona è necessario allegare fotocopia di un documento d’identità valido di chi sottoscrive la denuncia medesima.

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