Normativa di riferimento:
L.R. 23 marzo n. 2000 n. 42, articoli
110/117
Comma 4
dell’articolo 10 del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7
(convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40)Definizione
E’ accompagnatore turistico chi,
per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso
il territorio nazionale od estero per curare l’attuazione dei programmi di
viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata,
fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di
transito, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche.
L’attività si definisce come libera professione. I dipendenti delle agenzie di
viaggio nell’esercizio della propria attività lavorativa non si configurano
quali accompagnatori turistici.
Per l’esercizio della
professione di accompagnatore turistico è necessario presentare al Comune
toscano di
residenza, una denuncia di inizio di attività. Non è quindi necessaria
l’autorizzazione all’esercizio della professione né frequentare corsi
professionali o abilitazioni. E’
semplicemente richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di maturità di
istituto tecnico o professionale per il turismo;
b) diploma di liceo linguistico;
c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;
d) diploma di laurea in lingue;
e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze
della mediazione linguistica;
f) diploma di laurea in lettere.
g)
laurea o diploma
universitario in materia turistica o titolo equipollente, previa verifica delle
conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. La
verifica delle suddette conoscenze specifiche è di competenza del Servizio
Formazione Professionale dell'Amministrazione Provinciale.
In alternativa al titolo di
studio di cui sopra, per l’attività di accompagnatore turistico è richiesto il
possesso del relativo attestato di qualifica, riconosciuto ai sensi delle
legislazioni regionali vigenti. E’ anche riconosciuto valido il possesso della
idoneità conseguita ai sensi delle legislazioni regionali vigenti.
Possono esercitare l’attività di
accompagnatore turistico in Toscana i cittadini italiani o di altri stati membri
dell’UE non residenti in Toscana che risultano autorizzati all’esercizio della
professione ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza o della
legislazione regionale in materia.
Presentazione della denuncia
La denuncia di inizio attività
consiste in una autocertificazione mediante comunicazione redatta in carta
libera, da indirizzare in doppia copia al Comune di Pisa, Direzione Attività Economiche.
Un facsimile di denuncia è
disponibile nella rete civica.
Modello di DIA per accompagnatore turistico

La denuncia deve essere firmata davanti all’incaricato
dell’ufficio cui è rivolta. Se inviata per posta o consegnata da altra persona è
necessario allegare fotocopia di un documento d’identità valido di chi
sottoscrive la denuncia medesima. |