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D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218
Regolamento recante
disciplina delle vendite sottocosto,a norma dell'articolo 15, comma 8, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (G.U. 12 giugno 2001, n. 134)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la "Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto l'articolo 15 del predetto decreto recante disposizioni in materia di
vendite straordinarie, ed in particolare il comma 8, il quale prevede che ai
fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvalga della
facoltà prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 15, comma 9, del predetto decreto il quale prevede che il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
promuova la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite
sottocosto tra le organizzazioni rappresentative delle
imprese produttrici e distributive;
Considerato che i diversi incontri promossi dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato tra le parti interessate non hanno consentito di
pervenire alla definizione dei codici di autoregolamentazione di cui sopra;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 2000;
Visti i pareri del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti espressi
in data 16 febbraio 1999 e 5 luglio 2000;
Visti i pareri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 21897
del 18 giugno 1998, n. 31819 del 29 ottobre 1999 e n. 37946 del 28 dicembre
2000;
Visto il parere della Conferenza Unificata reso nella seduta del 20 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, rispettivamente in data 11 gennaio 2001 e 10 gennaio
2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
EMANA
Il seguente regolamento:
Articolo 1
(Disciplina delle vendite sottocosto)
-
Nel regolamento si intende
per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuati
ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto
maggiorato dell’imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa
connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o
contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati, secondo
la definizione contenuta nell’articolo 15, comma 7 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
-
E’ vietata la vendita
sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o
congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota
superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva
esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio con
riferimento al settore merceologico di appartenenza.
-
Ai fini del comma 2, per
gruppo si intende una pluralità di imprese commerciali, controllate da una
società o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, ovvero
all’interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche
comuni di prezzo.
-
La vendita sottocosto è una
modalità di effettuazione delle vendite di cui all’articolo 15, comma 1 del
decreto legislativo n. 114 del 1998. Essa deve essere comunicata al comune
dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio e può essere
effettuata solo tre volte nel corso dell’anno, ogni vendita sottocosto non può
avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto
di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.
-
Non può essere effettuata una
vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni,
salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno.
-
Fatta salva l’applicazione
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, indipendentemente dalla
effettiva esecuzione della vendita sottocosto, sono vietati gli annunci e i
messaggi pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni
non consentite dal presente decreto.
-
Ai fini della individuazione
di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si
intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.
-
Le disposizioni del presente
decreto non si applicano alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e
alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte
dall’autorità giudiziaria nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata o
fallimentare.
-
Le disposizioni del presente
decreto non si applicano agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche.
Articolo 2
(Ammissibilità)
-
E’ comunque consentito
effettuare la vendita sottocosto:
-
dei prodotti alimentari
freschi e deperibili;
-
dei prodotti alimentari
qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici
giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
-
dei prodotti tipici delle
festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della
loro celebrazione;
-
dei prodotti il cui valore
commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della
tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni
tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell’introduzione
di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
-
dei prodotti non alimentari
difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la
vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile
a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali, nonché di quelli
usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati
concretamente utilizzati prima della vendita;
-
E’ altresì consentito
effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell’apertura
dell’esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale
l’esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo
esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche
qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di
liquidazione; o di modifica e integrazione dell’insegna tali da incidere sul
carattere individuante della stessa.
-
Le vendite sottocosto di cui
al presente articolo non sono soggette alla comunicazione di cui all’articolo
1, comma 4.
Articolo 3
(Obblighi di informazione al consumatore)
-
Fermo quanto disposto
dall’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998, ai fini
della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le
vendite sottocosto previste dal presente decreto sono effettuate nel rispetto
delle seguenti condizioni:
-
specifica comunicazione,
anche nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del locale,
recante l’indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo
disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita,
nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui all’articolo 2,
comma1, lettere b) ed e);
-
inequivocabile
identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all’interno dell’esercizio
commerciale;
-
In caso di impossibilità a
rispettare, per l’intero periodo preannunciato, le condizioni di cui al comma
1, lettera a), è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell’offerta
con i medesimi mezzi di comunicazione.
-
Sono considerate ingannevoli,
ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992, le comunicazioni di cui al
comma 1, nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.
Articolo 4
(Monitoraggio vendite sottocosto)
-
L’Osservatorio Nazionale, di
cui all’articolo 6, comma 1, lettera g)del decreto legislativo n. 114 del
1998, effettua il monitoraggio degli effetti del presente regolamento sul
sistema distributivo. Alle riunioni dell’Osservatorio Nazionale in materia di
sottocosto partecipa un rappresentante dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, istituita dall’articolo 10, della legge n. 287 del 1990, e un
rappresentante per ciascuna delle Confederazioni imprenditoriali
dell’industria maggiormente rappresentative.
-
L’Osservatorio presenta al
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, le risultanze del
monitoraggio relative al primo anno di vigenza delle disposizioni del presente
decreto, al fine della verifica dell’efficacia delle medesime, entro novanta
giorni. Il Ministro dell’industria trasmette a fini conoscitivi le predette
risultanze al parlamento.
Articolo 5
(sanzioni)
-
ai sensi dell’articolo 22,
comma 3 del decreto legislativo n. 114, del 1998, le violazioni delle
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2,4,5 e 6 e all’articolo 3, commi 1
e 2 del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
-
Chiunque effettua vendite
sottocosto al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 2, commi 1 e 2 è
punto con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire
6.000.000.
-
Ai sensi del predetto
articolo 22, comma 2, in caso di particolare gravità o di recidiva può essere
disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione
dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La
recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due
volte in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si è proceduto al
pagamento in misura ridotta.
Articolo 6
(Disposizioni finali)
-
Resta ferma la competenza
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ad intervenire ai sensi
del decreto legislativo n. 74 del 1992.
-
Resta ferma la competenza
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel caso di vendita
sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che abusa di posizione
dominante, ai sensi dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1990 n. 287. Resta
ferma, altresì, la competenza del giudice ordinario, nel caso di vendita
sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che compie atti di
concorrenza sleale rientranti nelle ipotesi di cui all’articolo 2598, comma 1,
numero 3, del codice civile.
-
Le disposizioni contenute nel
presente decreto sono applicate a decorrere dal centoventesimo giorno dalla
data dei entrata in vigore.
Il presente decreto,
munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e
di farlo osservare
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