STATUTO


Art.1 - Si è costituita in Pisa in data 24 novembre 1998 un'associazione denominata "Associazione Pisana Scienze Naturali (e dell' Uomo)", denominata da ora in poi "APSN". Essa è intitolata alla memoria di Luigi Baldi, appassionato di botanica ed esperto studioso delle orchidee dei Monti Pisani.

Art.2 - L'APSN è una libera associazione a scopo culturale e senza fini di lucro, estranea a qualsiasi tendenza politica e religiosa. L'APSN si propone le seguenti finalità:
a) promuovere lo studio, la ricerca, la raccolta e lo scambio di notizie e materiali relativi alle Scienze Naturali. A tale scopo favorisce contatti e collaborazioni con associazioni similari, sia nazionali che estere, e con Enti pubblici e privati che abbiano le stesse finalità;
b) organizzare mostre, conferenze, corsi ed altre attività collaterali.
La APSN aderisce alla Federazione Europea delle Società Paleontologiche e Mineralogiche, e ad altre associazioni analoghe aventi i medesimi scopi dell'APSN stessa.

Art.3 - a) L'APSN è costituita da tutti coloro che sono regolarmente iscritti e in regola con le quote associative annuali, secondo quanto stabilito nel Regolamento.
b) I soci si distinguono in: Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari
c) Le domande di iscrizione all'APSN devono essere presentate secondo le norme del Regolamento.

Art.4 - Gli organi dell'APSN sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo (C.D.), il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art.5 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti alla APSN e può essere Ordinaria o Straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente o dal suo sostituto almeno una volta l'anno (entro il 31 marzo). Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
a) l'approvazione del bilancio annuale
b) l'elezione del Presidente e dei Consiglieri, che saranno in numero proporzionale al totale degli iscritti all'Associazione, ma non inferiore a quattro
c) l'elezione dei membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori
d) l'esame di tutte le questioni attinenti al funzionamento e alla gestione dell'Associazione
L'Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata ogni qual volta il C.D. lo ritenga opportuno o, per motivate ragioni, su richiesta di almeno 1/5 dei Soci aventi diritto e, comunque, secondo quanto contemplato nel Regolamento. è esclusiva spettanza dell'Assemblea Straordinaria deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dei beni patrimoniali della stessa. In tale caso occorre il voto favorevole del 75% degli iscritti.

Art.6 - La convocazione dell'Assemblea viene effettuata almeno 15 giorni prima della data stabilita, mediante comunicazione scritta e/o firma per presa visione, e deve contenere l'Ordine del Giorno. L'Assemblea si ritiene regolarmente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, non meno di 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti, purchè vi sia almeno 1/3 dei membri del C.D. in carica.

Art.7 - L'Assemblea, validamente costituita come descritto all'Art.6, delibera su qualsiasi argomento a maggioranza dei presenti, tranne che per modifiche o aggiunte al presente Statuto e al Regolamento, per le quali è necessaria la maggioranza assoluta degli iscritti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, se almeno un socio lo richiede.
L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato di diritto dall'Assemblea stessa. Tutte le deliberazioni adottate vengono riportate in un apposito registro.

Art.8 - Il Consiglio Direttivo è costituito da non meno di cinque membri e dura in carica 2 anni. Il C.D. elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. I compiti cui assolve il C.D. sono definiti nel Regolamento. Il C.D. si riunisce tutte le volte che lo ritiene opportuno e almeno una volta al trimestre.

Art.9 - Il Presidente, eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci per un biennio, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ne firma tutti gli atti ufficiali ed assume gli impegni occorrenti alla gestione della stessa. In caso di assenza o impedimento del Presidente, esso viene temporaneamente sostituito dal Vicepresidente.

Art.10 - Il patrimonio dell'APSN è costituito dalle quote dei Soci e dai contributi, donazioni e lasciti di qualsiasi natura.
In caso di scioglimento dell'Associazione, sia il materiale tecnico che il patrimonio saranno devoluti in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea che ne decide lo scioglimento, a cura di uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea stessa.

Art.12 - Per quanto non esplicitamente esposto nel presente Statuto, si deve fare riferimento al Regolamento dell'APSN e, comunque, alle norme del Codice Civile.

Visto, approvato e sottoscritto.
I Soci Fondatori

Documento depositato presso l'Ufficio del Registro di Pisa in data 12/02/99

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