TITOLO I
COSTITUZIONE E FINALITÀ'
Art. 1
E' costituita l'Associazione nazionale fra i Partigiani italiani con la denominazione "ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA " (A.N.P.I.)
Art. 2
L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ha lo scopo di :
a) riunire in associazione tutti coloro che hanno partecipato con azione personale diretta, alla guerra partigiana contro il nazifascismo, per la liberazione d'Italia, e tutti coloro che, lottando contro i nazifascisti, hanno contribuito a ridare al nostro paese la libertà e a favorire un regime di democrazia, al fine di impedire il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo;
b) valorizzare in campo nazionale ed internazionale il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall'azione dei partigiani e dell'antifascisti, glorificare i Caduti e perpetuarne la memoria;
c) far valere e difendere il diritto acquisito dei partigiani di partecipare allo sviluppo morale e materiale del paese;
d) tutelare l'onore e il nome partigiano contro ogni forma di vilipendio o di speculazione;
e) mantenere vincoli di fratellanza tra partigiani italiani e partigiani di altri paesi;
f) adottare forme di assistenza atte arrecare aiuti materiali e morali ai soci, alle famiglie dei Caduti e di coloro che hanno sofferto nella lotta contro il fascismo;
g) promuovere studi intesi a mettere in rilievo l'importanza della guerra partigiana ai fini del riscatto del Paese dalla servitù tedesca e delle riconquiste della libertà;
h) promuovere eventuali iniziative di lavoro, educazione e qualificazione professionale, che si propongano fini di progresso democratico della società;
i) battersi affinché i principi informatori della guerra di liberazione divengano elementi essenziali nella formazione delle giovani generazioni;
l) concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione Italiana, frutto della guerra di Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli;
m) dare aiuto e appoggio a tutti coloro che si battino, singolarmente o in associazioni, per quei valori di libertà e di democrazia che sono stati fondamento della guerra partigiana e in essa hanno trovato la loro più alta espressione.
Art. 23
Possono essere ammessi come soci con diritto al voto ,
qualora ne facciano domanda scritta :
a) coloro che hanno avuto
il riconoscimento della qualifica di partigiano o patriota o di benemerito dalle
competenti commissioni ;
b) coloro che nelle formazioni delle
Forze Armate hanno combattuto contro i tedeschi dopo l'armistizio ;
c) coloro che durante la guerra li Liberazione siano stati incarcerati o
deportati per attività politiche o per motivi razziali o perchè militari
internati e che non abbiano aderito alla Repubblica Sociale Italiana o a
formazioni armate tedesche .
"Possono altresì essere ammessi
come soci con diritto al voto , qualora ne facciano domanda scritta , coloro che
condividendo il patrimonio ideale , i valori e le finalità dell'A.N.P.I. ,
intendono contribuire , in qualità di antifascisti ai sensi dell'art. 2 ,
lettera b) , del presente Statuto , con il proprio impegno concreto alle
realizzazione e alla continuità nel tempo degli scopi associativi , con il
fine di conservare , tutelare e diffondere la conoscenza delle vicende e dei
valori che la Resistenza , con la lotta e con l'impegno civile e democratico ,
ha consegnato alle nuove generazioni , come elemento fondante della Repubblica ,
della Costituzione e della Unione Europea e come patrimonio essenziale della
memoria del Paese " .