STATUTO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI
STATUTO
ORGANICO
(Approvato
con decreto Presidenziale n.1286 del 25 Luglio 1956)
N.535
- DISPOSIZIONI VARIE
Decreto
del Presidente della Repubblica 25 Luglio 1956, n 1286, col quale sulla proposta
del Ministro per la difesa, la "Associazione Nazionale del Carabinieri in
Congedo" assume la denominazione di "Associazione Nazionale
Carabinieri" e, tra l'altro, ne viene approvato il nuovo statuto organico -
(Direzione
generale personale civile e affari.(Gazzetta Ufficiale n.298, del 24 Novembre
1956)
Estratto
della dispensa 50° del Giornale Militare Ufficiale del 15 Dicembre 1956
REPUBBLICA
ITALIANA
IL
Presidente DELLA REPUBBLICA
Visto
il regio decreto 16 Febbraio 1982, n.461, col quale fu eretta in ente morale la
"Federazione Nazionale del Carabiniere Reale" e ne fu approvato lo
statuto organico. Visti i regi decreti 25 Agosto 1932, n.1214, e 9 Aprile 1935,
n.815, con i quali furono approvati due nuovi statuti organici della predetta
Federazione, la quale, con l'occasione, assunse la denominazione,
rispettivamente di "Federazione Nazionale del Carabiniere Reale in
Congedo" e di "Associazione Nazionale del Carabiniere Reale in
Congedo": Visto lo statuto - regolamento approvato dall'ex segretario del
disciolto partito Nazionale fascista e pubblicato nel foglio di disposizioni
dello stesso partito n.1193-bis, in data 21 novembre 1938, statuto - regolamento
con quale all'ente in parola fu anche imposta la denominazione di "Legione
Carabinieri d'Italia"
Visto
l'Art. 5 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n704 con il quale i reparti
d'arma e di specialità (Associazioni d'arma) dell'Esercito, furono posti sotto
la vigilanza dell'ex Ministero della guerra, ora della difesa (Servizi per
l'Esercito).
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 2 Febbraio 1950, n.162 con quale la
predetta Legione assunse la denominazione di "Associazione Nazionale del
Carabiniere in congedo" e ne fu approvato il nuovo statuto organico.
Visto
il foglio n-040/b del 21 febbraio 1955, con il quale la presidenza
dell'Associazione in parola proposto per l'Ente la nuova denominazione di
"Associazione Nazionale Carabinieri" e l'approvazione di uno schema di
nuovo statuto organico sul quale si sono già pronunciate favorevolmente a
larghissima maggioranza, le dipendenti assemblee Sezionali.
Vista
la disposizione finale-transitoria di esso schema di nuovo statuto organico,
secondo cui il Presidente Nazionale, sentito il Comitato Centrale, avrebbe
potuto procedere alle integrazioni o varianti che si fossero rese necessarie nel
corso della sua approvazione.
Viste
le deliberazioni adottate, in data 10 maggio 1955 e 26 marzo 1956, del comitato
Centrale dell'Associazione in base alla sopraspecificata disposizione finale-transitoria.
Riconosciuto
che l'approvazione di tale schema di nuovo statuto organico tende ad agevolare
il funzionamento dell'Associazione di cui trattasi, mediante, essenzialmente,
una modifica alle norme regolanti la nomina degli Ispettori regionali ed
interregionali, nonché dei consiglieri nazionali non di diritto:
Visto
l'Art. 16 del Codice civile
Udito
il parere del Consiglio di stato
Sulla
proposta del Ministero per la difesa
DECRETA:
Art.1
L'
"Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo" assume la
denominazione di "Associazione Nazionale Carabinieri"
Art.2
Al
Ministero per la difesa e devoluta l'alta sorveglianza sull' "Associazione
Nazionale Carabinieri" al fine di assicurare che la sua attività e il suo
indirizzo siano conformi alle direttive generali del Governo. Il Ministro per la
difesa qualora ritenga che l’attività e gli indirizzi seguiti dalla predetta
Associazione non rispondano ai criteri di cui al precedente comma o comunque,
siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione quali risultino dello statuto
di cui al successivo art.3, può scegliere il Consiglio Nazionale e nominare un
Commissario straordinario. Alla fine dell’esercizio finanziario previsto dal
citato statuto, l'Associazione è tenuta a rendere conto al ministero della
difesa (Servizi per l'Esercito) dell'impiego fatto degli eventuali contributi da
questo concessi a qualsiasi titolo, nel corso dell'esercizio medesimo.
Art.
3
E'
approvato l'accluso nuovo statuto organico della predetta Associazione
Nazionale, formato da n.46 articoli, firmato dal Ministro proponente. Il
presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta
Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 25 Luglio 1956
GRONCHI
Visto:
il Guardasigilli: MORO TAVIANI
Registrato
alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1956. Atti
del Governo, registro n. 102, foglio n.50 - Carlomagno
STATUTO
ORGANICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Cap.
I
DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI
Art.1
L'Associazione
Nazionale Carabinieri, eretta in ente morale con regio decreto 16 febbraio 1928,
n.461, allorché denominavasi "Federazione Nazionale del Carabiniere Reale"
ha sede centrale in Roma. Presidente onorario è il Comandante generale
dell'Arma dei Carabinieri.
Art.
2
L'Associazione,
che è apolitica, si propone i seguenti scopi:
a)
promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i militari
in congedo e quelli in servizio dell'Arma, e fra esse gli appartenenti alle alte
forze armate ed alle rispettive associazioni.
b)
tener vivo fra i soci il sentimento de devozione alla Patria, lo spirito di
corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell'Arma, e la memoria dei suoi
eroici caduti.
c)
realizzare, nei limiti delle possibilità, l'assistenza morale, culturale,
creativa, ricreativa ed economica a fare degli iscritti e delle loro famiglie.
Gli
iscritti all'Associazione si impegnano a prestare il proprio concorso in caso di
pubbliche calamità o di altre situazioni eccezionali, se richieste dalle
competenti autorità.
Art.3
L'Associazione,
le Sezioni e le SottoSezioni sono autorizzate ad usare la Bandiera Nazionale e
la fiamma conformi ai modelli di cui, rispettivamente, agli allegati n1 e 2
dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio
1950, n.162. L'Associazione è, altresì autorizzata ad usare il medagliere
fregiato dei distintivi di tutte le ricompense dell'ordine Militare d'Italia e
medaglie d'Oro al Valor militare, Civile, di Marina e d'Aeronautica, concesse
all'Arma ed ai suoi appartenenti fin dalla fondazione. La bandiera ed il
medaglione intervengono alle cerimonie ufficiali con scorte d'onore. La scorta
alla Bandiera e la scorta al Medagliere sono costituite, rispettivamente, da due
componenti dell'Associazione.
Art.4
Nelle
manifestazioni ufficiali alle quali partecipino in corpo, con Bandiera o Fiamma,
è consentito ai soci l'uso del copricapo e del sopracolletto di panno nero con
alamari, della foggia che sarà prescritta dal regolamento al presente statuto. I
soci sono autorizzati ad usare in ogni occasione il distintivo sociale, quale
risulta dal disegno di cui all'allegato n.3 del già menzionato decreto del
Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950, n.162
Art.
5
I
soci dell'Associazione sono:
a)
d'onore
b)
benemeriti
c)
effettivi
d)
collettivi
e)
simpatizzanti
Sono
soci d'onore gli ufficiali generali già comandanti dell'Arma ed il vice
Comandante generale dell'Arma in carica. Possono, inoltre essere nominati soci
d'onore, per determinazione del Comitato Centrale, gli appartenenti all'Arma,
sia in congedo che in servizio, decorati dell'ordine militare d'Italia, di
medaglia d'Oro al Valor Militare, Civile, di Marina e d'aeronautica, od il loro
legittimi rappresentanti qualora i titolari siano deceduti, i grandi mutilati od
i grandi invalidi dell'Arma per ferite, o infermità contratte in guerra od in
servizio d'Istituto, i già vice Comandanti generali dell'Arma, nonché
personalità militari e civili che abbiano titolo di particolare benemerenza
verso l'Associazione. Con analogo provvedimento, e anche su proposta dei
dirigenti periferici possono essere nominati soci benemeriti persone, enti, o
soci di altre categorie, che abbiano procurato all'Associazione considerevoli
benefici o vantaggi. Possono essere soci effettivi coloro che abbiano prestato o
prestino servizio nell'Arma, anche se ufficiali di altre armi, copri o servizi,
ovvero cappellani. Possono essere soci collettivi i comandi dell'Arma che
costituiscono comandi di corpo o reparto autonomo, nonché i circoli e le sale
convegno sottufficiali e quelle appuntati e carabinieri dei vari reparti
dell'arma. Possono essere soci simpatizzanti, colore che abbiano prestato
servizio nell'Arma come carabinieri ausiliari senza vincolo di ferma, gli
aggiunti ed i carabinieri effettivi ed ausiliari con vincolo di ferma che per
malattie mentali non siano stati trasferiti nei ruoli di altre armi. I
famigliari maggiorenni, di ambo i sessi, dei militari in congedo o in servizio
nell'Arma o che siano discendenti o congiunti di già appartenenti all'Arma.
Art.6
L'iscrizione
dei soci viene fatta presso le Sezioni, peraltro, qualora particolari situazioni
lo consiglino, il Presidente Nazionale può autorizzare l'iscrizione
direttamente presso la Sede centrale dell'Associazione. Alla stessa Sede
centrale sono, poi, iscritti tutti i soci effettivi in attività di servizio.
Non possono far parte dell'Associazione coloro che: a) siano stati radiati dai
ruoli dell'Arma o siano stati riformati per malattia mentale. b) abbiano
riportato condanne per delitto colposo. Gli
ufficiali sospesi dal grado ed i militari di qualsiasi grado sottoposti a
procedimento penale per delitto doloso sono sospesi dalla qualità di socio.
Art.7
Tutti
i soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento morale e materiale
dell'Associazione, evitando, in particolare manifestazioni ed atteggiamenti
contrari ai principi dell'Arma, manifestazioni od atteggiamenti che
implicheranno sicuramente il ritiro della tessera dell'Associazione.
Art.
8
I
soci effettivi in attività di servizio ed i soci simpatizzanti non possono
ricoprire cariche in seno all'Associazione, ne prendere parte, votando, alle
adunanze riguardanti il funzionamento interno dell'Associazione e delle Sezioni.
Ogni socio effettivo, in attività di servizio o non, ha diritto ad iscriversi
alla "cassa di previdenza" dell'Associazione e se residente a Roma, può
esserne nominato consigliere o sindaco.
Art.9
A
carico dei soci che, in questa loro veste, con parole o atti compromettano
l'apoliticità dell'Associazione stabilita dall'art2 o contravvengano alle
finalità stabilite dallo steso art.2 possono essere adottati i seguenti
provvedimenti: (a) richiamo per infrazione di lieve entità (b) sospensione da 3
a 6 mesi, per comportamento contrario alle norme disciplinari e ai doveri morali
dell'Associazione (c) espulsione, per infrazioni di particolare gravità o per
atteggiamento contrario ai principi dell'Arma, ovvero per recidividità nelle
infrazioni previste dalle precedenti lettere A e B. Nelle ipotesi contemplate
nelle lettere A e B dell'art.6 del presente statuto, si procede senz'altro alla
radiazione.
Art.10
I
provvedimenti disciplinari preveduti dall'art.9 vengono adottati:
a)
il richiamo, direttamente dal Presidente della Sezione
b)
la sospensione e l'espulsione, dall'ispettore regionale (o interregionale), in
seguito a conforme giudizio della Commissione di disciplina sezionale competente.
Per
i soci iscritti alla Sede Centrale dell'Associazione, i provvedimenti
disciplinari vengono adottati dal Presidente, sentito, per la sospensione e per
l'espulsione, il comitato centrale.
Il
socio colpito da procedimento disciplinare adottato dal Presidente della Sezione
o dall’ispettore regionale (o interregionale) può presentare reclamo al
Presidente Nazionale, il quale, sentito il Comitato centrale, decide
insindacabilmente. I reclami dei soci scritti alla Sede centrale
dell’Associazione vengono decisi dallo stesso Presidente Nazionale, su
conforme parere del comitato centrale, qualora si tratti di richiamo, o dal
Consiglio Nazionale, qualora si tratti di sospensione ed espulsione. I reclami
collettivi e quelli redatti in forma irriguardosa ed astiosamente polemica non
saranno presi in considerazione costituendo per se palese mancanza disciplinare.
Il giudizio relativo a tal irrecivibilità spetta, insindacabilmente al Comitato
centrale, od al Consiglio Nazionale, rispettivamente nei casi in cui i reclami
siano prodotti da iscritti alle Sezioni oppure alla Sede centrale.
Art.11
I
soci possono cessare di far parte dell'Associazione per volontaria rinuncia, che
deve essere notificata per iscritto, non oltre il 30 settembre di ciascun anno,
al Presidente della Sezione o al Presidente dell'Associazione per gli iscritti
alla sede centrale. Il socio moroso, rinunciatario, sospeso, espulso o radiato
perde il diritto all'uso della tessera e del distintivo sociale e al godimento
di ogni beneficio morale, assistenziale, mutuale ed economico dell'Associazione.
E' considerato moroso il socio che, invitato a rinnovare la tessera per l'anno
in corso ed a pagare la quota associativa, non vi provveda entro un termine di
tre mesi
Art.12
Il
Presidente Nazionale ed i due Vice Presidenti nazionali vengono eletti, nel loro
seno, da dodici consiglieri di cui tre supplenti, possibilmente quattro per
ciascuna categoria di ufficiali, sottufficiali e graduati o carabinieri,
prescelti dagli ispettori regionali (o interregionali) tra i soci della Sezione
di Roma non facenti parte del Consiglio direttivo della Sezione stessa
Art.13
Il
Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione ed emana tutte le disposizioni
di carattere generale che ritenga opportune per la migliore applicazione dello
statuto e del regolamento. I vice Presidenti nazionali coadiuvano il Presidente
ed assolvono gli incarichi di volta in volta, ed essi affidati. In
caso di assenza del Presidente, è chiamato a sostituire il vice Presidente più
elevato in grado o più anziano nel grado.
Art.14
Il
Consiglio Nazionale e costituito:
1)
dal Presidente Nazionale che lo presiede
2)
da due vice Presidenti
3)
dagli ispettori regionali (o interregionali)
4)
da nove consiglieri, di cui tre supplenti, che residueranno dopo l'elezione del
Presidente Nazionale e dei due vice Presidenti nazionali, di cui al precedente
art.12
5)
dal segretario Nazionale che è nominato dal Presidente Nazionale fra i soci
effettivi residenti a Roma, senza diritto a voto.
Art.15
Il
Consiglio Nazionale:
a)
delibera sulla gestione amministrativa e sui bilanci preventivo e consuntivo
della Sede centrale dell'Associazione
b)
decide preventivamente sulle iniziative che importino modifiche al bilancio o
implichino impegni morali per l'Associazione
c)
dà parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente
d)
propone modifiche allo statuto ed al regolamento
Il
Consiglio Nazionale e convocato dal Presidente Nazionale, ogni qualvolta lo
ritenga necessario, e in ogni caso all'approvazione dei bilanci. Deve essere
altresì convocato quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. I
componenti e il Consiglio Nazionale residenti fuori Roma potranno comunicare per
iscritto il proprio avviso sulle questioni all'ordine del giorno. Per la validità
delle riunioni del Consiglio Nazionale e necessaria l'adesione di almeno la metà
dei consiglieri.
Art.16
Il
comitato centrale, oltre che dal Presidente Nazionale che lo presiede, e dei due
vice Presidenti nazionali, è costituito da cinque membri, eletti nel loro seno,
dai dodici Consiglieri, di cui tre supplenti, citati nel precedente art.12,
nonché dal Segretario Nazionale, quest'ultimo senza diritto a voto. Compito del
Comitato centrale e quello di collaborare con il Presidente Nazionale negli
affari di ordinaria amministrazione e nella soluzione di casi urgenti.
Art.17
Il
segretario Nazionale:
a)
amministra i beni della sede centrale dell'Associazione
b)
coadiuva il Presidente Nazionale
c)
provvede alle varie incombenze amministrative
d)
compila i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, che sono poi presentati al
Consiglio Nazionale per l'approvazione, non oltre il mese di maggio di ciascun
anno, dal Presidente Nazionale, sentito il comitato centrale.
Art.18
Il
collegio sindacale e costituito da tre membri nominati dal Comitato centrale fra
i soci residenti a Roma. Il collegio elegge nel suo seno il Presidente. Detto
collegio controlla almeno ogni sei mesi i registri ed i documenti contabili,
nonché i bilanci dell'Associazione redigendo una relazione da rimettere al
Comitato centrale, che ne darà comunicazione al Consiglio Nazionale per la
prescritta autorizzazione ai sensi del precedente art.15.
Art.19
Gli
ispettori regionali vengono eletti per referendum dai Presidenti delle Sezioni
di ciascuna regione. Essi dovranno risiedere, possibilmente, nel capoluogo della
rispettiva giurisdizione. Per regioni finitime, quando si renda opportuno, il
luogo di due o più ispettori regionali, potrà essere eletto un ispettore
interregionale, pure per referendum, dai Presidenti di Sezione delle regioni
interessate:
a)
partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale
b)
curano in ogni campo l'attuazione delle direttive del Presidente Nazionale da
parte delle Sezioni
c)
concorrono alla organizzazione, allo sviluppo e potenziamento delle Sezioni e
vigilano sulla osservanza dello statuto e del regolamento dell'Associazione
d)
mantengono relazioni con i comandi dell'Arma e con le autorità militari e
civili nella sede dell'ispettorato.
e)
eseguono per incarico e con l'autorizzazione del Presidente Nazionale, ispezioni
ed inchieste
f)
informano di ogni situazione degna di rilievo il Presidente Nazionale
In
caso di indisponibilità dell'ispettore competente il Presidente Nazionale può
affidare incarichi ispettivi a soci particolarmente qualificati.
Art.20
Le
Sezioni sono costituite in quelle sedi dove sia stato raccolto fra gli
appartenenti all'Arma in congedo un numero di adesioni non inferiore a quindici.
La loro costituzione deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente
Nazionale, il quale, alla prima riunione ne informa il comitato centrale.
Art.21
Il
Presidente di Sezione:
a)
cura lo sviluppo della Sezione secondo le direttive generali della Associazione
b)
promuove nelle forme migliori l'assistenza morale, culturale, ricreativa ed
economica dei soci
c)
attua le direttive degli ispettori e facilita questi nell'assolvimento delle
loro attribuzioni
d)
può promuovere, da parte del Consiglio sezionale, la costituzione di un
Comitato di patronesse scegliendole fra le signore che, accettando di farne
parte, diano affidamento di rendersi benemerite per la Sezione ai suoi fini
assistenziali. E' in facoltà del Presidente di sentire il parere del consiglio
di Sezione su tutte le questioni sulle quali ritenga interpellarlo. Il parere
del Consiglio è invece obbligatorio e vincolante per tutte le iniziative che
importino aggravi al bilancio della Sezione o ne implichino impegni morali.
Art.22
Le
Sezioni, i cui iscritti superino il numero di cinquanta, possono eleggere un
Vice Presidente, il quale coadiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di
assenza ed assolve gli incarichi che di volta in volta gli vengono da lui
affidati. Per le Sezioni che non hanno il Vice Presidente, il consigliere più
elevato in grado od anziano nel grado, sostituisce in caso di assenza, il
Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente della Sezione sono eletti dal
Consiglio di Sezione nel proprio seno.
Art.23
Il
Consiglio di Sezione, presieduto dal Presidente di questa, e costituito, in base
al numero dei soci e secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, da
un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente, eletti
dall'assemblea dei soci, a maggioranza assoluta. L'assemblea elettorale e valida,
in prima convocazione, se e presente almeno la metà del soci della Sezione,
compresi quelli delle sottosezioni, in regola con il pagamento della quota
annuale di Associazione, in seconda convocazione e valida qualunque sia il
numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione debbono
intercorrere almeno due ore. I soci delle sottosezioni possono partecipare
personalmente alle assemblee Sezionali o farsi rappresentare , mediante delega
scritta, da un'altro socio. Qualunque socio elettore può presentare una lista o
scheda. purché la presentazione sia fatta al Presidente della Sezione, contro
ricevuta, prima che si addivenga alla nomina del Presidente dell'Assemblea
elettorale e degli scrutatori. Qualora nessuna lista o scheda venisse presentata
prima della nomina del Presidente dell'assemblea elettorale, questa nominerà
una commissione di sei membri per la compilazione di una lista unica.
Art.24
Il
Consiglio di Sezione:
a)
revisiona i bilanci preventivo e consuntivo della Sezione
b)
dà pareri su tutte le questioni sulle quali il Presidente ritenga di sentirlo
c)
e convocato dai suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e,
comunque, possibilmente almeno una volta ogni trimestre.
Il
Consiglio inoltre, deve essere convocato dal Presidente quando ne facciano
richiesta almeno la metà dei consiglieri. Alle sedute del Consiglio, partecipa,
con funzioni di Segretario, senza diritto al voto, il segretario della Sezione.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Sezione e necessaria la
presenza di almeno la metà dei consiglieri.
Art.25
Il
segretario della Sezione, che è nominato da Presidente tra i soci effettivi
della Sezione:
a)
coadiuva il Presidente nell'opera di organizzazione e sviluppo della Sezione
b)
provvede alle varie incombenze amministrative
c)
prepara i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla revisione del
Consiglio di Sezione
Art.26
Nelle
località dove non sia possibile raccogliere il numero di adesioni, stabilito
dall'art.20 per la costituzione della Sezione, può costituirsi la Sottosezione,
con un minimo, però, di cinque iscritti, che dipende dalla Sezione viciniore.
Essa e retta da un fiduciario, che è nominato dal Presidente della Sezione, e
che fa parte, di diritto, del Consiglio di Sezione
Art.27
Presso
ogni Sezione e costituita una Commissione di disciplina, composta di tre membri
tratti dai componenti il Consiglio della Sezione stessa. I componenti di detta
Commissione sono nominati ogni anno dal Presidente della Sezione e possono
essere confermati
Art.28
Le
nomine dei Presidente Nazionale, dei Vice Presidenti nazionali e dei consiglieri
nazionali non di diritto debbono essere approvate del Ministro per la Difesa,
sentito il parere del Comando generale dell'Arma. Le nomine degli ispettori
regionali (o interregionali), dei Presidenti, vice Presidenti e consiglieri
delle Sezioni sono approvate dal Presidente Nazionale.
Art.29
Le
cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere confermate per
uguale periodo. La cessazione della carica ha luogo per ultimato periodo, per
dimissioni o per rimozione. Qualora nel Consiglio Nazionale o nei consigli
Sezionali venga a mancare un membro, subentra, fino allo scadere del quinquennio,
il socio che nelle elezioni riportò il maggior numero di voti dopo l'eletti.
Nella impossibilità di attuare tale sistema, e concessa facoltà al Presidente
Nazionale di provvedere con incarichi particolari per il residuo periodo di
carica.
Art.
30
Le
cariche sociali non sono retribuite. Al Segretario Nazionale e ai segretari
delle Sezioni che contino i cento iscritti, potranno essere concesse, tuttavia,
in base alla disponibilità dei fondi, gratifiche che i rispettivi consigli
riterranno di stabilire, anno per anno, all'atto dell'approvazione del bilancio
preventivo. In tale circostanza, il Consiglio Nazionale determina anche
l'ammontare delle diarie da corrispondersi al Presidente ed ai Presidenti
nazionali, agli ispettori regionali o interregionali, ed eventualmente ad altri
soci, qualora si dovessero loro dare incarichi fuori sede, nonché l'ammontare
dell'indennità di rappresentanza per il Presidente Nazionale.
Art.31
Se
il numero dei soci di una Sezione diminuisce si da essere al disotto del numero
minimo stabilito dall'art.20, il Presidente regionale può deliberare lo
scioglimento della Sezione stessa, oppure la sua trasformazione in Sottosezione.
Art.32
Nel
caso di scioglimento della Sezione, i beni ad essa appartenenti passeranno alla
sede centrale dell'Associazione, in caso di trasformazione in Sottosezione
passeranno alla Sezione dalla quale verrà a dipendere.
Art.33
L'ispettore
regionale (od interregionale) che si renda responsabile di gravi fatti o che
persista nel trascurare di assolvere le sua attribuzioni, può essere rimosso
dal Presidente Nazionale, sentito il parere, da richiedere anche solo per
iscritto hai componenti del consiglio Nazionale. Il Presidente ha la facoltà di
rimuovere un Presidente di Sezione o di sciogliere un consiglio nazionale per
comprovati gravi fatti contrari al prestigio dell'Arma, per irregolarità a
carattere amministrativo o per inattività, sia in seguito a proposta
dell'Ispettore regionale (o interregionale) competente che di propria iniziativa,
sentito sempre l'ispettore. In caso di scioglimento del Consiglio di Sezione, il
Presidente nazionale su proposta dell'Ispettore regionale (od interregionale)
nominerà un Commissario straordinario, il quale provvederà ala ordinaria
amministrazione e disporrà per le nuove elezioni, entro tre mesi dalla data
dello scioglimento. Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il Presidente
nazionale, previo parere del Comitato centrale, può, in attesa del parere del
Consiglio nazionale, sospendere senz'altro dalle funzioni un'ispettore regionale
(od interregionale), nominando per sostituirlo un ispettore ad interim. In caso
di rimozione o di dimissioni del Presidente di Sezione, il consiglio sezionale,
chiamando nel suo seno altro membro secondo il disposto dell'Art.29, provvede
alla elezione del nuovo Presidente. Analogamente si procede in caso di
dimissioni del Presidente nazionale e dei due Vice Presidenti nazionali, tenuto
presente quanto stabilito dal precedente.
Art.34
L'Amministrazione
centrale dell'Associazione e quelle delle Sezioni sono autonome. L'anno
finanziario coincide con l'anno solare. La sede centrale dell'Associazione deve
compilare il bilancio preventivo dell'anno in corso e quello consuntivo
dell'anno precedente non oltre il mese di aprile di ogni anno e sottoporli
all'approvazione del consiglio nazionale entro il mese di maggio. Il Presidente
nazionale deve trasmettere, per conoscenza, non oltre il mese di maggio, al
Comandante generale dell'Arma, copia del bilancio consuntivo dell'Associazione.
Le Sezioni devono inviare i propri bilanci alla Sede centrale dell'Associazione,
per la definitiva approvazione, non oltre il mese di marzo di ogni anno. Ogni
sezione deve convocarsi in assemblea ordinaria almeno una volta l'anno, non
oltre il mese di marzo, per l'approvazione del bilanci consuntivo dell'anno
precedente e preventivo dell'anno in corso, nonché per l'esame di tutte le
questioni interessanti la vita e lo sviluppo della Sezione. Gli ispettori devono
far tenere alla presidenza dell'Associazione, non oltre il mese di marzo di ogni
anno, la contabilità relativa alle somme da questa ricevuta per il
funzionamento dei loro uffici.
Art.35
Le
entrate della Sede centrale dell'Associazione sono costituite:
a)
dall'importo delle tessere
b)
dalla percentuale del 25% sulle quote mensili dei soci delle Sezioni, della
quale il 5% e devoluta al funzionamento degli uffici degli ispettori regionali (od
interregionali)
c)
dalle quote mensili dei soci scritti direttamente alla Sede Centrale
dell'Associazione
d)
dalle quote degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in servizio
attivo
e)
dalla metà dei contributi versati alle Sezioni dai soci collettivi
f)
da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni ed oblazioni
g)
dai proventi di attività varie, preventivamente autorizzare dal Presidente
nazionale
h)
dalla rendita del fondo sociale dalla quale e da tener distinta quella del fondo
assistenziale annualmente destinata s sovvenire soci bisognosi.
Art.36
Le
entrate degli ispettori regionali (o interregionali) sono costituite:
a)
dal 5% della percentuale sui contributi delle Sezione di cui alla lettera b)
dell'Art.35
b)
dalle rendite dell'eventuale fondo di ogni ispettorato regionale (od
interregionale)
Art.37
Le
entrare delle Sezioni sono costituite:
a)
dalle quote mensili dei soci, dedotto il 25% come previsto dalla lettera b)
dell'Art.35
b)
dai contributi suppletivi dei soci, eventualmente determinati, anno per anno, in
aggiunta alle quote mensili dei soci simpatizzanti.
c)
dall'importo integrale delle quote mensili dei soci simpatizzanti
d)
dagli eventuali contributi volontari dei soci
e)
dalla metà del contributo versato dai soci collettivi
f)
dai proventi in attività varie, preventivamente autorizzate dal Presidente
nazionale.
g)
dalla rendita del fondo sezionale, dalla quale e da tenere distinta quella del
fondo assistenziale, se esistente, annualmente destinata a sovvenire soci
bisognosi.
Art.38
La
misura delle quote previste dalle lettere a) e c) dell'articolo 35 e della
lettere a) dell'Art. 37 e annualmente stabilita dal Consiglio nazionale, quella
di cui alla lettera d) del citato articolo 35 dal Comandante generale dell'Arma.
La misura del contributo annuale dei soci collettivi è lasciata alla
discrezione dei soci stessi.
CAPO
II
DELLA
CASSA DI PREVIDENZA
Art.39
E'
annessa all'Associazione Nazionale Carabinieri la "cassa di previdenza"
che ha lo scopo:
1)
di corrispondere, all'atto della morte del socio, ala persona già da questo
designata, una sovvenzione proporzionata alla somma versata dal socio stesso
dalla data di associazione, secondo, le norme che saranno stabilite dal
regolamento. In caso di premorienza della persona designata, o quando il socio
si sia astenuto da qualsiasi designazione, la sovvenzione rimane interamente a
beneficio delle persone sottoindicate, nel seguente ordine di preferenza: vedova
non separata legalmente, figli legittimi, figli naturali riconosciuti, padre e
madre, fratelli e sorelle. In mancanza anche delle persone sopraindicate,
l'ammontare della sovvenzione resterà alla Cassa. Qualora tra i designati siano
compresi minorenni o persone prive di capacità giuridica, la sovvenzione sarà
pagata a chi esercita la patria potestà o la tutela, secondo le norme del
diritto comune vigente. 2) di corrispondere sussidi, in caso di grave malattia
del socio o di altra sua personale grave contingenza.
Art.40
Le
attività della cassa sono costituite:
1)
Dal capitale di sua pertinenza alla data di entrata in vigore del presente
statuto.
2)
dagli interessi su detto capitale
3)
dalle tasse di iscrizione e dalle quote mensili stabilite dal successivo Art.41
4)
da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni, oblazioni. Le persone e gli enti
che, con cospicue elargizioni, donazioni, lasciti, contribuiscano al
potenziamento economico della Cassa di previdenza saranno iscritti ai apposito
albo dei benefattori, come pure lo saranno quei soci che a favore della Cassa
rinuncino ai benefici di cui hanno diritto.
Art.41
L'adesione
alla Cassa di previdenza e volontaria, i soci della Cassa devo però essere
iscritti all'Associazione Nazionale Carabinieri quali soci effettivi e non aver
superato, all'atto di iscrizione alla Cassa, il sessantesimo anno di età ed
avere gli altri requisiti che saranno specificati nel regolamento
Art.42
La
tassa di iscrizione deve essere pagata all'atto dell'adesione per intero o anche
in due rate semestrali successive. E' consentito il versamento della quota
annuale in rate trimestrali anticipate I versamenti effettuati non vengono per
alcuna ragione restituiti. La tassa di iscrizione e le quote annuali debbono
essere rimesse alla Cassa da parte degli iscritti alle Sezioni, (o Sottosezioni)
per il tramite del Presidente della Sezione, direttamente alla Cassa , da parte
dei cosci effettivi iscritti presso la sede centrale dell'Associazione. I
militari dell'Arma in effettivo servizio effettueranno i versamenti per tramite
dei reparti dai quali sono amministrati. L'importo della tassa di iscrizione e
della quota annuale e annualmente stabilito, anche per i soci effettivi in
attività di servizio, dal Consiglio nazionale. In caso di aumento delle quote,
e salva la facoltà dei soci iscritti di richiedere il rimborso di tutte le
somme versate, con gli eventuali interessi legali maturati. Il diritto ai
benefici di cui nn.1 e 2 dell'Art. 38 si consegue due anni dopo l'iscrizione
alla Cassa. il regolamento stabilirà le modalità per l'iscrizione alla Cassa
di previdenza e per la concessione dei benefici di cui al precedente art.38
Art.43
Perde
ogni diritto ed e considerato decaduto il socio moroso verso la Cassa per sei
mesi consecutivi, o che trascuri di corrispondere, per uguale periodo, i
contributi previsti per l'Associazione nazionale degli articoli 35 e 37 del
presente statuto. Gli
esclusi della Cassa per morosità da non più di tre anni, possono esservi
riammessi pagando le quote mensili arretrate, aumentate degli interessi legali.
Essi comunque non goderanno dei benefici di cui all.39, se non siano trascorsi
sei mesi dalla regolarizzazione della loro posizione. Per l'importo delle
tessere annuali e per le quote mensili quali iscritti all'Associazione rimaste
arretrate, si versa l'ammontare, senza interessi. Cessano di essere soci della
Cassa, soci morosi, rinunciatari, sospesi, espulsi, o radiati dall'Associazione
e non hanno diritto ad alcun rimborso.
Art.44
Nel
caso di scioglimento di una Sezione, senza costituzione di Sottosezione, i soci
iscritti alla cassa potranno continuare a far parte di questa, ma per conservare
i diritti acquisiti, debbono continuare a versare le quote stabilite
direttamente alla Presidenza nazionale, trasferendo alla Sede centrale la
propria iscrizione.
Art.45
Gli
organi della Cassa sono:
1)
il Presidente, che è il Presidente nazionale dell'Associazione
2)
il consiglio di amministrazione, che è presieduto dal Presidente ed è composto
dai due vice Presidenti e dai sei Consiglieri, dei quali quattro scelti del
Comitato centrale dell'Associazione fra i soci della Sezione di Roma, che non
siano anche membri del consiglio nazionale dell'Associazione, e due designati
dal Comando generale dell'Arma fra i militari in servizio soci dell'Associazione,
residenti in Roma, e iscritti alle Casse.
3)
il collegio sindacale, composto da tre sindaci scelti fra i soci
dell'Associazione residenti a Roma ed iscritti alla Cassa, dei quali uno
designato dal Comando generale dell'Arma fra i militati in servizio e due scelti
del Comitato centrale fra i soci effettivi dell'Associazione.
4)
il segretario, che è il segretario nazionale dell'Associazione e cura sotto la
sua personale responsabilità, il regolare funzionamento della cassa stessa.
VISTO:
D'ORDINE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL
MINISTRO PER LA DIFESA: TAVIANI