Atto Costitutivo e Statuto
Art. 1) Denominazione - L'Associazione è denominata "Associazione Pisana Amici della Lirica"
Art. 2) Scopi dell'Associazione - Promuovere ed organizzare la diffusione della cultura musicale ed in particolare della tradizione lirica nella nostra città, incrementando ed approfondendo la conoscenza della musica sia fra gli associati, sia negli ambienti esterni; rivendicare per gli scopi suddetti la partecipazione alla formazione dei programmi e delle attività degli enti pubblici a ciò preposti; attuare in favore dei propri associati iniziative nel campo della musica in genere e della lirica in particolare.
Art. 3) Carattere associativo - L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha carattere assolutamente apartitico.
Art. 4) Patrimonio - Il patrimonio sociale è costituito:
a) dai contributi annuali degli associati;
b) dai contributi straordinari degli associati;
c) dagli interessi sui capitali depositati presso Istituti di Credito;
d) da erogazioni, proventi e introiti vari.
Art. 5) Sede - L'Associazione ha sede in Pisa, Via Contessa Matilde, 80.
Art. 6) Organi sociali - Gli organi sociali sono:
a) Assemblea Generale;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente:
d) Il Vice Presidente;
e) Il Collegio dei Sindaci Revisori;
f) Il Collegio dei Provi Viri.
Art. 7) Assemblea generale - L'Assemblea Generale è il massimo organo dell'Associazione. Essa si riunisce ordinariamente una volta l'anno. Può essere altresì convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
Art. 8) Assemblea ordinaria - L'Assemblea ordinaria approva il bilancio annuale, elegge la Commissione Elettorale incaricata dello svolgimento delle elezioni, delibera sulle attività attinenti lo scopo della Associazione nonché sulla responsabilità degli amministratori. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio
Art. 9) Assemblea straordinaria - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e dell'Atto Costitutivo.
Art. 10) Convocazione dell'Assemblea - La convocazione dell'Assemblea si effettua mediante avviso scritto comunicato almeno sette giorni prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e delle materie da trattare.
Art. 11) Presidenza dell'Assemblea - L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di questi dal Consigliere Anziano. Il Presidente viene assistito da un Segretario.
Art. 12) Deliberazioni dell'Assemblea - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, o l'approvazione dei due terzi degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 13) Il Consiglio direttivo - Il Consiglio Direttivo è composto da tre a quindi membri e dura in carica due anni. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo assieme la Direzione e all'Amministrazione dell'Associazione; esso compila i bilanci sui quali l'Assemblea è chiamata ad esprimere il proprio voto; elabora la relazione consuntiva dell'attività svolta; adotta provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati che non ottemperino alle norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti.
Art. 14) Riunioni del Consiglio Direttivo - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando intervengono la metà più uno dei suoi membri. Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta.
Art. 15) Convocazione del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera del Presidente o del Vice Presidente inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta telefonicamente o telegraficamente.
Art. 16) Il Presidente - Il presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge o statutario, ne ha la firma che può delegare per il compimento dei singoli atti.
Art. 17) Il Vice Presidente - Il Vice Presidente sostituisca a tutti gli effetti il Presidente in caso si sua assenza o impedimento.
Art. 18) Il Collegio Sindacale - Il Collegio Sindacale si Compone di un Presidente e due membri. Tutti i sindaci vengono eletti a scrutinio segreto e durano in carica due anni. Le funzioni e i compiti del Collegio Sindacale sono quelle stabilite dalle norme del Codice Civile relative alle Società per Azioni.
Art. 19) Collegio dei Probi Viri - Il Collegio dei Probi Viri viene eletto a scrutinio segreto, si compone di tre membri e dura in carica due anni. Le funzioni di tale organo consistono nel decidere inappellabilmente sulle sanzioni disciplinari adottate dal Consiglio Direttivo nei confronti di una associato, nel caso che dallo stesso vengano impugnate nel termine di quindi giorni dalla comunicazione.
Art. 20) Elezioni - Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probi Viri, avranno luogo ogni due anni e saranno tenute a scrutinio segreto. L'Assemblea Generale, trenta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, elegge la Commissione Elettorale. Essa si compone di un Presidente e due membri. Il Presidente è eletto in seno alla Commissione Elettorale a maggioranza semplice. Alle elezioni possono partecipare solo i Soci regolarmente iscritti.
Art. 21) Diritto di interrogazione dell'Associato - Ogni associato può rivolgere interrogazioni orali o scritte al Consiglio Direttivo su ogni questione riguardante l'attività e gli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo deve rispondere alle interrogazioni rivoltegli, in Assemblea se questa è convocata entro un mese dal ricevimento della interrogazione. La risposta può essere anche data per scritto, con foglio contenente il testo integrale della interrogazione e la risposta che deve essere inviata ad ogni associato con la prima circolare in corso di spedizione.
Art. 22) Diritto di risposta - Ciascun associato può fare proposta su ogni questione riguardante le attività e gli scopidell'Associazione. Esse potranno essere formulate in Assemblea oppure presentate al Consiglio Direttivo che dovrà inserirle nell'Ordine del Giorno della prossima Assemblea.
Art. 23) Procedimento di ammissione - Per iscriversi alla Associazione è necessario presentare al Consiglio Direttivo una domanda contenente l'indicazione del nome, cognome, luogo di nascita e residenza dell'interessato, accompagnata dal versamento della quota di iscrizione. L'iscrizione comporta per li associati l'accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti interni.
Art. 24) Contributi - Gli associati sono tenuti a versare la quota di iscrizione che sarà fissata di anno in anno dalla Assemblea Generale.
Art. 25) Decadenza da associato - Si perde la qualità di associato:
a) per recesso;
b) per morosità
c) per gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti interni;
d) per gravi mancanze verso l'Associazione o gli altri associati
Nel caso di cui alle lettere b,c,d il Consiglio Direttivo dovrà deliberare l'espulsione dell'Associato.
Art. 26) Scioglimento dell'Associazione. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale nominerà un liquidatore al quale indicherà i criteri relativi alla devoluzione delle attività nette. E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione fra gli associati.
Art 27) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alle norme di legge in materia. Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Soci nella seduta del 29 marzo 1977. E' fatto obbligo a ciascun socio di osservarlo e di farlo osservare.
Rogito Notaio Avv. Flavio Troysi
Rep. N. 15577 - Fascicolo 7095
Pisa, 2 marzo 1978
Regolamento Generale delle Trasferte
Art. 1) Indizione - Le trasferte sono indette dal Consiglio Direttivo dell'Associazione 'motu proprio' o su richiesta di almeno 50 Soci.
Art. 2) Comunicazione - La data della trasferta deve essere comunicata per scritto a tutti i Soci con almeno sette giorni di preavviso; sono fatte salve le condizioni di forza maggiore. Detto avviso dovrà specificare:
- il titolo dell'opera lirica, gli interpreti;
- il mezzo di trasporto;
- il giorno, l'ora e il luogo della partenza;
-il nome del Capo Gita;
ogni alta notizia che il Consiglio Direttivo ritenga utile portare a conoscenza dei partecipanti: il numero dei posti a disposizione dei Soci.
Art. 3) Costi - I costi delle trasferte e tutte le condizioni relative specificate nell'art. 2, sono stabilite dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.
Art. 4) Posto riservati - I componenti il Consiglio Direttivo hanno diritto a n. 2 posti cad. purché il secondo sia destinato a un famigliare regolarmente iscritto; stesso diritto, ma limitatamente a n. 1 posto, viene riconosciuto ai Soci Onorari. I posti riservati non sono cedibili.
Art. 5) Prenotazioni - Le prenotazioni alle trasferte vengono ricevute dalla Segreteria dell'Associazione, secondo i modi e i tempi stabiliti all'art. 2. La prenotazione dovrà essere accompagnata dal versamento integrale dell'importo stabilito. Salvo diverso disposto del Consiglio Direttivo, ogni Socio non potrà prenotare più di DUE posti, sempre che entrambi i posti siano destinati a Soci regolarmente iscritti. E' consentita la prenotazione del terzo posto nel caso di familiare che non abbia superato il 14 anno di età e che sia iscritto al Sodalizio. La prenotazione del terzo posto è altresì consentita in caso di trasferta con DUE autobus. In caso di trasferta con TRE o più autobus è consentita la prenotazione di oltre TRE posti. Coloro che sono primi nella prenotazione hanno diritto a scegliere il posto in pullmann e in teatro.
Art. 6) Sostituzioni - La prenotazione è cedibile a terzi per causa di forza maggiore, dietro approvazione del Consiglio Direttivo. Il subentrante ha diritto ad effettuare il saldo al momento della partenza del pullman. Resta fermo, però, che la prenotazione non è cedibile a terzi non facenti parte della Associazione.
Art. 7) Disdetta della prenotazione. Qualora venga data disdetta della prenotazione, la segreteria dell'Associazione rimborserà il 50% del costo complessivo della trasferta, sempre che la disdetta giunga con almeno 24 ore di preavviso sull'orario della partenza. Nessun rimborso verrà effettuato dopo tale termine.
Art. 8) Mancata partecipazione alla trasferta. Qualora in assenza di disdetta data secondo quanto stabilito dall'art. 76, non si partecipi alla trasferta, la Segreteria dell'Associazione non effettuerà alcun rimborso, incamerando l'intero importo versato a titolo di penale.
Art. 9) Annullamento della trasferta. Qualora il Consiglio Direttivo annulli la trasferta per cause di forza maggiore, le persone prenotate hanno diritto solamente al rimborso integrale dell'importo effettivamente versato.
Art. 10) Capo gita - Per ogni trasferta il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un Capo Gita al quale è affidata la responsabilità dell'intera trasferta e alle cui decisioni i partecipanti andranno ad uniformarsi.
Art. 11) Rispetto degli orari - I partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente al rispetto degli orari stabiliti del Consiglio Direttivo o dal Capo Gita.
Art. 12) Soste fuori programma - In linea generale non sono ammesse soste fuori programma. Il Capo Gita, in casi eccezionali, può autorizzare la sosta dell'autobus durante il viaggio; detta sosta nn potrà superare i 15 minuti primi.
Art. 13) Controlli - E' facoltà del Consiglio Direttivo autorizzare controlli durante le trasferte, per accertare il diritto di partecipazione dei presenti. Il partecipante che non abbia diritto, sarà lasciato a piedi. Il Socio in difetto sarà deferito al Consiglio di Disciplina.
Art. 14) Reclami - Eventuali reclami sull'andamento della trasferta dovranno essere fatti pervenire a cura dell'interessato alla Presidenza dell'Associazione entro e non oltre 5 giorni dalla data della trasferta.
Art. 15) Responsabilità dell'A.P.A.L. - L'Associazione Pisana "Amici della Lirica" declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi durante le trasferte.
Art. 16) Clausola risolutoria espressa - La partecipazione alle trasferte indette dall'Associazione Pisana "Amici della Lirica", comporta l'accettazione integrale e senza riserve del presente regolamento e di ogni altra disposizione che il Consiglio Direttivo andrà ad impartire.
Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 20/12/1977.
variazione all'art. 1 e 2
1 Questo articolo, ai sensi del Decreto legge 460/97, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci avvenuta il 6 giugno 1998, con Rogito del Notaio Dott. Francesco Gambini, Repertorio n. 42020, è stato variato come segue: L'Assemblea approva il bilancio, elegge la Commissione Elettorale incaricata dello svolgimento delle elezioni, delibera sulle attività attinenti lo scopo della Associazione, nonché sulla responsabilità degli Amministratori. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dal 31/12, data di chiusura dell'esercizio annuale per deliberare il bilancio consultivo. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Gli eventuali utili di bilancio verranno assegnati alla voce "riserve ordinarie e straordinarie".
2 Questo articolo, ai sensi del Decreto legge 460/97, dopo l'approvazione
dell'Assemblea Generale dei Soci avvenuta il 6 giugno 1998, con Rogito del
Notaio Dott. Francesco Gambini, Repertorio n. 42020, è stato variato
come segue: In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa,
l'Assemblea Generale nominerà un liquidatore il quale provvederà
a devolvere il patrimonio dell'Ente, ad altra Associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione
imposta dalla Legge. In ogni caso è esclusa la ripartizione fra i
Soci.