
Titolo
I
Denominazione
- Sede
Art.
1
E'
costituita una associazione denominata: Accademia dei Disuniti.
L'Accademia
* una libera associazione di fatto a carattere volontario,con durata illimitata
e senza scopo di lucro, regolata a norma del Codice Civile, della legge
sulle associazioni di volontariato, nonché dal presente Statuto.
Art.
2
L'Accademia
ha sede in Pisa: presso il Royal Victoria Hotel, Lungarno Pacinotti, 12
g. c. per le sedute di Consiglio; presso la casa editrice ETS, P.za Carrara,
16 g. c. per gli incontri periodici.
Essa
si ricollega nei suoi intenti a quella anticamente fondata a Pisa il16
giugno 1623 da Camillo Campiglia, Giovanni Visconti, Nicolò Simi,
Camillo e Giovanni Accarigi e Giovanni da Somaia, che aveva per impresa
lo strumento con cui si fabbricano i canapi e il motto: "Jungunturad opus".
E'
stata rifondata il 17 Gennaio 1995 (S.P.) da Sergio Simi, Marco Renieri,Vincenzo
Maneschi e Gennaro Oliva, che all'antica impresa affiancarono lo stemma
di Pisa con banda trasversale recante il motto"Discordia-Concorde".
Titolo
II
Scopi
Art.
3
L'Accademia
persegue esclusivamente finalità storico - culturali, con lo scopo
di:
-
promuovere studi e ricerche attinenti la storia e le tradizioni pisane;
-
organizzare convegni, manifestazioni e altre iniziative su storia e tradizioni
di Pisa;
-
curare la pubblicazione di testi riguardanti storia e tradizioni pisane;
-
promuovere, facilitare e coordinare la diffusione della storia e delle
tradizioni di Pisa, anche in collaborazione con altre associazioni cittadine;
-
organizzare attività per i soci.
Titolo
III
Patrimonio
- Mezzi finanziari
Art.
4
Il
patrimonio dell'Accademia *costituito dai contributi dei soci mediante
versamento della quota annuale di adesione, nonché da contributi
di enti pubblici e privati.
I
fondi reperiti devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità
di cui all'art. 3 dello Statuto, nonché per le spese inerenti il
funzionamento ordinario dell'Accademia.
La
destinazione di fondi straordinari di enti e privati potrà avvenire
secondo l'intenzione del donante.
Il
patrimonio dell'Accademia * amministrato dal Consiglio Direttivo o per
esso dal Presidente.
I
fondi e i finanziamenti ottenuti, nelle forme deliberate dall'Assemblea
dei Soci, saranno depositati presso un istituto bancario scelto dalla Accademia
stessa.
In
caso di scioglimento dell'Accademia, la liquidità residua e il patrimonio
sociale saranno devoluti ad altre organizzazioni non a fini di lucro, indicate
dalla Assemblea dei Soci.
Art.
5
L'Accademia
non può sciogliersi prima che le obbligazioni da essa assunte non
siano totalmente adempiute.
Titolo
IV
Soci
Art
6
Possono
essere ammessi alla Accademia coloro che ne facciano espressa domanda,
sottoscritta da almeno un socio presentatore, e dichiarino di conoscere
e approvare lo Statuto.
Le
domande sono esaminate e accettate dal Consiglio Direttivo.
Ciascun
socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Accademia.
Art.
7
I
soci sono tenuti al versamento della quota associativa fissata annualmente
dal Consiglio Direttivo.
I
soci non in regola col versamento delle quote annuali non hanno diritto
di voto in Assemblea.
Titolo
V
Organi
sociali
Art.
8
Gli
organi statutari dell'Accademia sono:
a)
l'Assemblea dei Soci;
b)
il Presidente;
c)
il Consiglio Direttivo;
d)
il Collegio dei Revisori.
Art.
9
L'Assemblea
dei Soci è l'organo fondamentale dell'Accademia.
All'Assemblea
sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria
al conseguimento delle finalità accademiche.
Essa
esamina e decide, altresì, su ogni questione che le venga sottoposta
dal Consiglio Direttivo.
Art.
10
L'Assemblea
si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria, entro il 30 marzo,
per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del programma annuale di
attività.
Essa
è convocata dal Presidente almeno 7 (sette) giorni prima della riunione
con avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori.
L'Assemblea
è convocata in via straordinaria, con le stesse modalità
di cui al comma precedente, dal Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi
la necessità.
Su
richiesta sottoscritta da almeno 1/5 dei soci contenente l'argomento della
riunione, il Presidente convoca l'Assemblea entro 15 (quindici)giorni dalla
data di ricevimento della richiesta stessa.
Art.
11
L'Assemblea
in via ordinaria:
-
approva il rendiconto consuntivo;
-
approva il piano annuale di attività;
-
nomina il Presidentee il Consiglio
Direttivo;
-
approva le eventuali modifiche da apportare allo statuto appositamente
iscritte all'ordine del giorno.
Art.
12
L'Assemblea
è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente
la metà più uno dei soci e,in seconda convocazione, trascorsa
un'ora, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le
decisioni, salvo quelle aventi per oggetto le modifiche dello Statuto e
lo scioglimento dell'Accademia per le quali si richiede il voto favorevole
di almeno 2/3 dei votanti, sono validamente assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Non
sono ammesse deleghe di voto.
Art.
13
Il
Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, a scrutinio segreto
in presenza di più di un candidato.
Il
Presidente è il legale rappresentante dell'Accademia. Convoca e
presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti
amministrativi compiuti dall'Accademia congiuntamente con il Segretario.
Procede a incassi e pagamenti congiuntamente al Tesoriere.
Il
Presidente dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile per una
sola volta.
Il
Presidente assume la denominazione di Console.
In
caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono
svolte da un Consigliere appositamentedelegato.
Art.
14
Il
Consiglio Direttivo è composto da un massimo di 12 (dodici) componenti.
E'
consentita la composizione dell'organo con un numero inferiore di membri
a discrezione dell'Assemblea.
I
componenti del Consiglio Direttivo sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea
contestualmente al Presidente, durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.
Art.
15
Il
Consiglio Direttivo:
-
elegge al suo interno il Segretario e il Tesoriere;
-
predispone il programma annuale di attività;
-
provvede all'organizzazione e amministrazione dell'Accademia;
-
redige il rendiconto annuale entro il 28 febbraio dell'anno successivo
a quello di riferimento;
-
attua le decisioni dell'Assemblea e dirige l'Accademia con tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente
che ne fissa l'ordine del giorno.
La
riunione del Consiglio Direttivo * valida quando partecipa almeno la metà
dei componenti.
Il
Consiglio Direttivo decide con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
In
caso di parità prevale il voto del Presidente.
Nel
caso di cessazione dalla carica di un componente del Consiglio Direttivo
subentra il primo dei non eletti, il quale rimane in carica fino alla scadenza
ordinaria del Consiglio stesso.
Il
Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente, entro 7(sette)
giorni, su richiesta scritta, indicante l'ordine del giorno della riunione,
di almeno 1/3 dei consiglieri.
Titolo VI
Collegio dei Revisori dei Conti
Art.
16
L'Assemblea
nomina tre Revisori dei Conti che durano in carica due anni ed esercitano
la funzione di controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Accademia.
Il
Collegio dei Revisori:
-
verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della
contabilità;
-
redige apposita relazione da allegare al rendiconto consuntivo predisposto
dal Tesoriere.
Titolo VII
Collegio dei Garanti
Art.
17
Il
Collegio dei Garanti * composto da tre soci, eletti dalla Assemblea, e
dura in carica due anni.
Decide,
entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, in merito ad ogni segnalazione
degli interessati su:
-
situazioni di conflitti interni all'Accademia;
-
provvedimenti di espulsione o di mancata ammissione.
Le
decisioni del Collegio dei Garanti sono inappellabili.
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