Accademia dei Disuniti

Discordia Concorde

 
 
 
 

Lo Statuto 


 

Titolo I

Denominazione - Sede

Art. 1

E' costituita una associazione denominata: Accademia dei Disuniti.

L'Accademia * una libera associazione di fatto a carattere volontario,con durata illimitata e senza scopo di lucro, regolata a norma del Codice Civile, della legge sulle associazioni di volontariato, nonché dal presente Statuto.

Art. 2

L'Accademia ha sede in Pisa: presso il Royal Victoria Hotel, Lungarno Pacinotti, 12 g. c. per le sedute di Consiglio; presso la casa editrice ETS, P.za Carrara, 16 g. c. per gli incontri periodici.

Essa si ricollega nei suoi intenti a quella anticamente fondata a Pisa il16 giugno 1623 da Camillo Campiglia, Giovanni Visconti, Nicolò Simi, Camillo e Giovanni Accarigi e Giovanni da Somaia, che aveva per impresa lo strumento con cui si fabbricano i canapi e il motto: "Jungunturad opus".

E' stata rifondata il 17 Gennaio 1995 (S.P.) da Sergio Simi, Marco Renieri,Vincenzo Maneschi e Gennaro Oliva, che all'antica impresa affiancarono lo stemma di Pisa con banda trasversale recante il motto"Discordia-Concorde".

Titolo II

Scopi

Art. 3

L'Accademia persegue esclusivamente finalità storico - culturali, con lo scopo di:

- promuovere studi e ricerche attinenti la storia e le tradizioni pisane;

- organizzare convegni, manifestazioni e altre iniziative su storia e tradizioni di Pisa;

- curare la pubblicazione di testi riguardanti storia e tradizioni pisane;

- promuovere, facilitare e coordinare la diffusione della storia e delle tradizioni di Pisa, anche in collaborazione con altre associazioni cittadine;

- organizzare attività per i soci.

Titolo III

Patrimonio - Mezzi finanziari

Art. 4

Il patrimonio dell'Accademia *costituito dai contributi dei soci mediante versamento della quota annuale di adesione, nonché da contributi di enti pubblici e privati.

I fondi reperiti devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità di cui all'art. 3 dello Statuto, nonché per le spese inerenti il funzionamento ordinario dell'Accademia.

La destinazione di fondi straordinari di enti e privati potrà avvenire secondo l'intenzione del donante.

Il patrimonio dell'Accademia * amministrato dal Consiglio Direttivo o per esso dal Presidente.

I fondi e i finanziamenti ottenuti, nelle forme deliberate dall'Assemblea dei Soci, saranno depositati presso un istituto bancario scelto dalla Accademia stessa.

In caso di scioglimento dell'Accademia, la liquidità residua e il patrimonio sociale saranno devoluti ad altre organizzazioni non a fini di lucro, indicate dalla Assemblea dei Soci.

Art. 5

L'Accademia non può sciogliersi prima che le obbligazioni da essa assunte non siano totalmente adempiute.

Titolo IV

Soci

Art 6

Possono essere ammessi alla Accademia coloro che ne facciano espressa domanda, sottoscritta da almeno un socio presentatore, e dichiarino di conoscere e approvare lo Statuto.

Le domande sono esaminate e accettate dal Consiglio Direttivo.

Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Accademia.

Art. 7

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

I soci non in regola col versamento delle quote annuali non hanno diritto di voto in Assemblea.

Titolo V

Organi sociali

Art. 8

Gli organi statutari dell'Accademia sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei Revisori.

Art. 9

L'Assemblea dei Soci è l'organo fondamentale dell'Accademia.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria al conseguimento delle finalità accademiche.

Essa esamina e decide, altresì, su ogni questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria, entro il 30 marzo, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del programma annuale di attività.

Essa è convocata dal Presidente almeno 7 (sette) giorni prima della riunione con avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria, con le stesse modalità di cui al comma precedente, dal Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Su richiesta sottoscritta da almeno 1/5 dei soci contenente l'argomento della riunione, il Presidente convoca l'Assemblea entro 15 (quindici)giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

Art. 11

L'Assemblea in via ordinaria:

- approva il rendiconto consuntivo;

- approva il piano annuale di attività;

- nomina il Presidentee il Consiglio Direttivo;

- approva le eventuali modifiche da apportare allo statuto appositamente iscritte all'ordine del giorno.

Art. 12

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci e,in seconda convocazione, trascorsa un'ora, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le decisioni, salvo quelle aventi per oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Accademia per le quali si richiede il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non sono ammesse deleghe di voto.

Art. 13

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, a scrutinio segreto in presenza di più di un candidato.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Accademia. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Accademia congiuntamente con il Segretario. Procede a incassi e pagamenti congiuntamente al Tesoriere.

Il Presidente dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Il Presidente assume la denominazione di Console.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte da un Consigliere appositamentedelegato.

Art. 14 

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di 12 (dodici) componenti.

E' consentita la composizione dell'organo con un numero inferiore di membri a discrezione dell'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea contestualmente al Presidente, durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. 

Art. 15

Il Consiglio Direttivo:

- elegge al suo interno il Segretario e il Tesoriere;

- predispone il programma annuale di attività;

- provvede all'organizzazione e amministrazione dell'Accademia;

- redige il rendiconto annuale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;

- attua le decisioni dell'Assemblea e dirige l'Accademia con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.

La riunione del Consiglio Direttivo * valida quando partecipa almeno la metà dei componenti.

Il Consiglio Direttivo decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso di cessazione dalla carica di un componente del Consiglio Direttivo subentra il primo dei non eletti, il quale rimane in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente, entro 7(sette) giorni, su richiesta scritta, indicante l'ordine del giorno della riunione, di almeno 1/3 dei consiglieri.

Titolo VI

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 16

L'Assemblea nomina tre Revisori dei Conti che durano in carica due anni ed esercitano la funzione di controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Accademia.

Il Collegio dei Revisori:

- verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;

- redige apposita relazione da allegare al rendiconto consuntivo predisposto dal Tesoriere.

Titolo VII

Collegio dei Garanti

Art. 17 

Il Collegio dei Garanti * composto da tre soci, eletti dalla Assemblea, e dura in carica due anni.

Decide, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, in merito ad ogni segnalazione degli interessati su:

- situazioni di conflitti interni all'Accademia;

- provvedimenti di espulsione o di mancata ammissione.

Le decisioni del Collegio dei Garanti sono inappellabili.